Semplificazioni in cantiere: i nuovi modelli dei piani di sicurezza

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Salute, hanno emanato il D.I. 9 settembre 2014. La nuova norma ha fornito alcune semplificazioni per la redazione «del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e del fascicolo dell’opera (FO) nonché del piano di sicurezza sostitutivo (PSS) ». la nuova norma è composta da 5 articoli e 4 Allegati. I 4 Allegati contengono i modelli semplificati per la redazione del Piano operativo di sicurezza, quello per la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento, quello per la redazione del Piano sostitutivo di sicurezza e quello per la redazione del fascicolo dell’opera. I datori lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici, i coordinatori, gli appaltatori e i concessionari possono utilizzare i modelli, ferma restando l’integrale applicazione del Titolo IV, D.Lgs. n. 81/2008, e del D.Lgs. n. 163/2006 (articolo tratto da Ambiente&Sicurezza n. 21/2014).

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Il decreto legge n. 69/2013 (cosiddetto “decreto del fare”), convertito con la legge 9 agosto 2013, n. 98, ha emanato numerose misure di semplificazione che nell’intenzione del legislatore avrebbero dovuto contribuire a «recuperare lo svantaggio competitivo dell’Italia e a liberare risorse per la crescita e lo sviluppo del paese»[1. Guida alle semplificazioni del decreto legge del Fare - Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio per la semplificazione amministrativa]. Si tratta di provvedimenti frutto delle attività di misurazione degli oneri burocratici e di consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni condotte dal Dipartimento della funzione pubblica. Oltre a interventi di carattere generale sono presenti numerose misure che, in coerenza con gli impegni assunti in sede europea, avrebbero dovuto consentire di ridurre i costi burocratici, di contribuire a rimettere in moto gli investimenti e di agevolare la ripresa in settori chiave quali, per esempio, l’edilizia. L’art. 32 aveva fornito, in particolare, misure di semplificazione degli adempimenti formali in materia di lavoro che, sempre nell’intenzione del legislatore, non dovevano toccare gli aspetti sostanziali della sicurezza, la cui effettività, anzi, doveva essere rafforzata, in sintesi, “meno carta e più sicurezza”[2. Si veda la nota 1.].

Le misure di semplificazione avrebbero dovuto agevolare le imprese nell’individuazione degli elementi essenziali da indicare nella predisposizione della documentazione, rendendo più facile il corretto adempimento degli obblighi sostanziali e agevolando, nel contempo, il controllo da parte degli organi di vigilanza e la partecipazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze. Tra le misure previste è stata inclusa nel de creto legge n. 69/2913 la semplificazione per i cantieri temporanei e mobili [art. 32, comma 1, lettera h ], che ha introdotto l’art. 104-bis, D.Lgs n. 81/2008), ovvero «per i cantieri temporanei e mobili, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome, sono adottati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e del fascicolo dell’opera». ll D.L. n. 69/2013 ha richiamato anche l’art. 131, comma 2-bis, D.Lgs. n. 163/2006, e ha riportato in allegato modelli semplificati utili alla redazione di questi documenti. In conclusione, è stato elaborato il decre to del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in collaborazione con quello delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero della salute 9 settembre 2014, previo parere della Commissione consultiva per la salute e la sicurezza sul lavoro, acquisita l’intesa della Conferenza per i rapporti fra Stato e Regioni 12 giugno 2014 ; la nuova norma è composta da 5 articoli e 4 Allegati.

I 4 Allegati contengono i modelli semplificati per la redazione del Piano operativo di sicurezza, quello per la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento, quello per la redazione del Piano sostitutivo di sicurezza e quello per la redazione del fascicolo dell’opera. I datori lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici, i coordinatori, gli appaltatori e i concessionari possono utilizzare i modelli, fermo restando l’integrale applicazione del Titolo IV, D.Lgs. n. 81/2008, e del D.Lgs. n. 163/2006.

I modelli semplificati

L’art. 32, “decreto del fare”, aveva richiesto di semplificare gli adempimenti formali senza ridurre la tutela del lavoro. Pertanto, il gruppo di lavoro tecnico che ha redatto i modelli semplificati ha cercato di interpretare in modo corretto il mandato del legislatore tentando di fornire un modello metodologico standardizzato il più possibile chiaro e facile da seguire che potesse aiutare il redattore dei documenti nella corretta interpretazione di quanto previsto dagli Allegati XV e XVI al D.Lgs. n. 81/2008, senza ridurre in nessun modo i contenuti sostanziali previsti da questi allegati in materia di valutazione del rischio e di misure preventive e protettive da adottare. Secondo l’esperienza oramai pluriennale data dall’analisi dei documenti di valutazione dei rischi, questi documenti sono predisposti con criteri che finiscono per essere il contrario di quanto previsto dall’art. 28, D.Lgs. n. 81/2008, ovvero criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, diventando, invece, dei veri e propri tomi enciclopedici densi di richiami normativi generici e prolissi che certo non aiutano nel miglioramento operativo della tutela del lavoro in azienda.

Anche per quanto riguarda il PSC, il POS, il PSS e il FO, purtroppo, pur in presenza di due allegati tecnici, il XV e il XVI, destinati a guidare il coordinatore e il datore di lavoro alla redazione di documenti semplici, brevi e comprensibili, l’esperienza ha dimostrato che questi documenti sono spesso lunghi, ripetitivi, generici, difficilmente aggiornabili con l’evoluzione dei lavori e finiscono per essere scarsamente letti e utilizzati, al contrario di quanto dovrebbero essere, in quanto progetti dinamici della sicurezza in cantiere. In questi anni è stato riscontrato che i documenti di pianificazione della sicurezza nel cantiere sono spesso poco utilizzati, soprattutto dai soggetti che prioritariamente dovrebbero leggerli, utilizzarli e applicarli (datore di lavoro, direttore tecnico di cantiere, capo cantiere, lavoratori ecc.) perché troppo lunghi, ripetitivi, redatti generalmente in forma di relazione. La forma relazionale, che può andare bene per i responsabili dei lavori o i professionisti, diventa strumento poco utile e pratico per gli operatori di cantiere che, certamente, preferiscono una comunicazione snella e concreta, basata su schede progettuali, schemi, elaborati grafici ecc. Insomma, il PSC deve essere più povero di parole e più ricco di schemi progettuali, procedure, disegni applicativi, affinché questo fondamentale strumento della pianificazione e programmazione della sicurezza possa essere realmente utilizzato e applicato.

Partendo da queste considerazioni il rischio opposto poteva essere quello di fornire, con il decreto di semplificazione, alcune schede tipo check list precompilate, che potessero essere facilmente riempite, magari con delle crocette, ma che, pur nella loro semplicità e brevità, dessero licenza di superficialità e, di conseguenza, di scarso valore aggiunto nella gestione della tutela del lavoro in cantiere. In effetti, interpretando correttamente la volontà del legislatore del cosiddetto “decreto del fare”, si trattava non tanto di semplificare i contenuti dell’Allegato XV, che in realtà sono requisiti minimi sufficientemente chiari e ben definiti, ma di «fornire un metodo di lavoro, sotto forma di schede tecniche da compilare non con crocette ma con prescrizioni univocamente definite e supportate possibilmente da elaborazione grafica».

Per quanto riguarda il modello certamente più importante, ovvero quello riferito al piano di sicurezza e coordinamento, le schede seguono, quindi, i punti previsti dall’Allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008, guidando il coordinatore a definire la programmazione e la pianificazione del lavoro, la valutazione del rischio e le misure preventive e protettive attraverso descrizioni che prevedono sempre un campo riferito all’elaborazione grafica.

L’obiettivo dei modelli semplificati è quello di fornire una linea di indirizzo che consenta di eliminare le parti che poco hanno a che fare con la progettazione della sicurezza dello specifico cantiere e che sono spesso ripetitive, generiche e di carattere puramente normativo e di realizzare un documento, non tanto in forma relazionale, ma composto essenzialmente da schede progettuali, tavole esplicative, disegni, procedure ecc., concretamente applicabili al cantiere. Un PSC così fatto, oltre che privilegiare l’aspetto progettuale, in linea con la direttiva europea 92/57, diventa certamente più comprensibile, leggibile e pratico, più snello dal punto di vista della produzione cartacea. Le schede fondamentali del modello PSC pro pongono la descrizione dell’organizzazione di cantiere attraverso un organigramma a blocchi e obbligano il coordinatore a collegare il cronoprogramma con le fasi lavorative che a loro volta sono precompilate per quanto ri guarda i rischi possibili previsti dall’allegato, mentre hanno campi completamente aperti per quello che rappresenta il vero valore ag giunto del progetto della sicurezza, ovvero le prescrizioni operative, che dovranno essere univocamente determinate e descritte e graficamente elaborate.

Spesso, infatti, i PSC si dilungano in sterili descrizioni riguardanti l’elenco dei rischi possibili mentre sono carenti per quanto riguarda le soluzioni individuate, generiche e non univocamente definite. Con le schede proposte si è cercato di dare risalto alle soluzioni rispetto ai rischi che sono, di fatto, già preimpostati. Queste “schede progettuali” potranno fungere da “guida” al redattore del piano, assicurando comunque la massima libertà di espressione progettuale. A questo proposito occorre specificare che il D.I. 9 settembre 2014 ha sottolineato che «Le dimensioni dei campi indicati nelle tabelle a seguire sono meramente indicative in quanto dipendenti dal contenuto», il che vuole significare che i campi delle schede sono semplicemente di indirizzo e di guida e che il contenuto delle singole celle potrà assumere qualunque dimensione. Questi campi, insomma, sono dei veri e propri “campi progettuali”, con l’obiettivo fondamentale di salvaguardare il carattere assolutamente “progettuale” del PSC. Il PSC conserva pienamente il suo ruolo di progetto della sicurezza del cantiere e il coordinatore il ruolo di progettista della sicurezza.

Il modello semplificato di PSC fa riferimento molte volte a disegni, elaborati grafici, plani metrie e lay-out che, oltre a essere allegati obbligatori al piano, sono anche indicati in molte delle tabelle del modello, a voler sottolineare il ruolo strategico che hanno questi strumenti per la reale progettazione e attuazione della sicurezza in cantiere. Potranno essere allegate più planimetrie, soprattutto in funzione della evoluzione spazio-temporale delle attività di cantiere, che riportino graficamente il maggior numero di informazioni utili per gli operatori del cantiere.

Il modello di PSC semplificato

A partire dalla identificazione e descrizione dell’opera, il modello prosegue con la previsione di un framework che rappresenta, in schede singole ma collegate tra di loro, i paragrafi dell’Allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008, a cominciare da un chiaro indirizzo al coordinatore relativamente alla necessità di rappre sentare, con un flow chart a blocchi, l’organigramma del cantiere, con evidenza della/e impresa/e affidataria/e e dell’incaricato per l’assolvimento dei compiti ex art. 97, D.Lgs. n. 81/2008. Le caratteristiche dell’area di cantiere e gli elementi necessari alla sua organizzazione sono già elencate, mentre è richiesto di esplicitare la previsione delle scelte organizzative, delle procedure, delle misure preventive e protettive e delle misure di coordinamento, tutte obbligatoriamente corredate da specifiche tavole e disegni tecnici esplicativi, e, a concludere, la planimetria di cantiere propo sta in tavola singola. Le lavorazioni sono suddivise in tabelle singole, con i rischi già elencati, in modo da far concentrare il coordinatore sulla parte a più valore aggiunto, ovvero ancora una volta le scelte organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive e le misure di coordinamento, tutte obbligatoriamente corredate da specifiche tavole e disegni tecnici esplicativi.

Per quanto riguarda i rischi interferenziali, il modello ha proposto il crono-programma dei lavori e, a seguire, una tabella con le fasi oggetto di interferenza, le eventuali previsioni di sfasamento spaziale e/o temporale, le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive, i DPI, il soggetto attuatore e, in una tabella finale, le eventuali procedure complementari o di dettaglio da esplicitare nei POS. Le misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, di attrezzature, di infrastrutture, di mezzi e di servizi di protezione collettiva seguono lo stesso modello progettuale, ovvero definizione chiara “del chi fa cosa e quando”, con previsione delle modalità di verifica da parte del coordinatore.

È incentivata la tracciabilità della cooperazione e del coordinamento, con la richiesta di «verifica della trasmissione delle informazioni tra le imprese affidatarie e le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi» . Sono richieste le procedure di verifica, di consultazione del RLS e di gestione del primo soccorso, distinguendolo nelle versioni «a cura del committente, con gestione separata tra le imprese o con gestione comune tra le imprese». La parte conclusiva ha elencato la stima dei costi per la sicurezza come previsti dal punto 4.1, Allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008, e ha richiesto come allegati obbligatori la planimetria (che deve essere aggiornata in funzione dell’evoluzione dei lavori) e le relazioni geolo giche o tecniche sugli scavi. Il quadro riepilogativo inerente agli obblighi di trasmissione ha offerto formalizzazione circa le proposte di soluzioni integrative da parte delle imprese affidatarie e relativamente ai vari obblighi di trasmissione della documentazione previsti dalla normativa.

Il modello di POS semplificato

Il modello semplificato per la redazione del POS, in quanto specifico documento di valutazione dei rischi redatto dal datore di lavoro per il cantiere, ha ricordato, nella sua intesta zione, quanto previsto dall’art. 28, D.Lgs. n. 81/2008, ovvero i criteri di semplicità, brevità e comprensibilità. Successivamente, anche il modello di POS ha proseguito con la previsione di un framework che rappresenta in schede singole, ma colle gate tra di loro, i paragrafi dell’Allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008, a partire dalla definizione dell’organizzazione aziendale e della specifica dei ruoli e delle mansioni di cantiere, con evidenza del nominativo incaricato per l’assolvimento dei compiti previsti dall’art. 97, D.Lgs. n. 81/2008, se l’impresa fosse affidataria. Per quanto riguarda la documentazione in merito all’informazione, alla formazione e all’addestramento forniti ai lavoratori, la scheda ha chiarito che gli attestati sono «a disposizione presso la sede dell’impresa», quin di, non è necessario, nell’ottica della semplificazione, allegarli al POS. L’esito del rapporto rumore è anche sintetizzabile con i livelli di pressione sonora delle sor genti e di esposizione giornaliera/settimanale, mentre non sono state reputate possibili sem plificazioni in merito alla necessità di allegare le schede di sicurezza delle sostanze e dei preparati pericolosi, che contengono informazioni necessarie per il corretto utilizzo dei prodotti, per le situazioni di emergenza e per l’individuazione delle modalità di soccorso. Le lavorazioni svolte in cantiere (punto 3.2.1, Allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008) devono essere descritte con individuazione dell’organizzazione del lavoro, delle opere provvisionali utilizzate, delle macchine e degli impianti, dei DPI, delle misure preventive e protettive, delle procedure richieste nel PSC e con aggiunta consigliata «di eventuali schemi ed elaborati grafici» esplicativi.

Conclusioni

Esistono sul mercato già da anni numerosi software che hanno proposto metodi e/o schede guidate utilizzati dai coordinatori e dai datori di lavoro per la redazione del PSC, del POS, del PSS e del FO, con risultati spesso insoddisfacenti in quanto i documenti finiscono per essere generici e inutilmente prolissi e, quindi, sostanzialmente inutili operativamente. Questo dimostra che, al di là di tutto, il metodo utilizzato non garantisce la bontà del risultato finale, proprio perché anche il metodo più semplice e ben fatto non può surrogare il contenuto che comunque è frutto del lavoro e della professionalità di chi lo utilizza. Quindi, i modelli semplificati proposti, che rimangono di utilizzo volontario, avranno un effetto positivo di miglioramento globale dei documenti progettuali della sicurezza in cantiere, come tutti i metodi del resto, solo se correttamente interpretati e utilizzati. Il vantaggio è quello di avere oggi un “percorso” definito e standardizzato e con il quale anche l’organo di vigilanza dovrà confrontarsi indirizzando i redattori verso una corretta interpretazione dello strumento, anche attraverso attività istituzionale di assistenza oltre che di mera vigilanza. Quest’azione di indirizzo deve prevedere preventiva e adeguata formazione del personale dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL e delle Direzioni del lavoro per garantire omogenea e corretta interpretazione dei modelli proposti nei confronti degli utilizzatori. Sarà molto interessante, a distanza di un anno dall’entrata in vigore del D.I. 9 settembre 2014, poter monitorare se l’utilizzo di questi modelli avrà migliorato la qualità dei documenti. A tal fine i Ministeri competenti delegati dallo stesso provvedimento per l’attività di monitoraggio dovrebbero quanto prima progettare una metodologia di verifica e confronto misurabile rispetto ad alcuni requisiti minimi di accettabilità dei documenti stessi, con l’obiettivo di valutare a campione il livello medio dei documenti realizzati con i modelli semplificati o con altre metodologie.

2 COMMENTI

  1. Nel vedere questi modelli mi chiedo come sia possibile, dopo quasi 20 anni di applicazione della direttiva cantieri, far uscire una tale porcheria. A che cosa si applicano questi modelli?
    a quale cantiere? non ci sono neppure i contenuti minimi. Mio figlio in IV elementare avrebbe fatto meglio.
    Vergogna e ignoranza!

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