Servizio di sanificazione negli ospedali: i criteri

Servizio di sanificazione: criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di sanificazione per le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti. Vengono dettati dal nuovo decreto del ministero dell'Ambiente (D.M. 18 ottobre 2016) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2016.
Tutte le indicazioni nell'Allegato tecnico (lo trovate in coda al provvedimento).

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 18 ottobre 2016

Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio
di sanificazione per le strutture sanitarie e  per  la  fornitura  di
prodotti detergenti. (16A07955) 
 
 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 e s.m.i., recante «Istituzione
del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997,  n.  59»,  ed  in  particolare  l'art.  35,  che
individua  le  funzioni  e  i   compiti   attribuiti   al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007)», e in particolare i commi 1126 e  1127,  dell'art.
1, che disciplinano  la  predisposizione  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, e  il  Ministro  dello
sviluppo economico, di  un  «Piano  d'azione  per  la  sostenibilita'
ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione» al
fine di integrare le  esigenze  di  sostenibilita'  ambientale  nelle
procedure  d'acquisto  di  beni  e  servizi   delle   amministrazioni
competenti sulla  base  di  criteri  e  per  categorie  merceologiche
individuati in modo specifico; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare del 18 ottobre  2007-GAB/DEC/185/2007,  che  ha
istituito  il  «Comitato  di  gestione  per  l'attuazione  del  Piano
d'azione  nazionale  sul  GPP  e  per  lo  sviluppo  della  strategia
nazionale di politica integrata dei prodotti», al fine di predisporre
e dare attuazione al citato PAN GGP; 
  Visto il decreto interministeriale 11 aprile 2008, che ai sensi  di
citati commi 1126 e 1127, dell'art. 1 della legge 27  dicembre  2006,
n. 296,  ha  approvato  il  «Piano  d'azione  per  la  sostenibilita'
ambientale dei consumi della pubblica amministrazione» (PAN GPP)»  e,
in particolare, l'art. 2 recante disciplina dei  «Criteri  ambientali
minimi», che prevede l'adozione di successivi decreti  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,  sentiti  i
Ministeri concertanti, al fine di definire «gli  specifici  obiettivi
di sostenibilita' ambientale  ...»  per  le  categorie  merceologiche
indicate all'art. 1, comma 1127, della legge n. 296 del 2006; 
  Visto il decreto 10 aprile 2013 del Ministro dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare sentiti i  Ministri  dello  sviluppo
economico e dell'economia e delle finanze  con  il  quale,  ai  sensi
dell'art. 4 del decreto interministeriale 11 aprile  2008,  e'  stata
approvata la Revisione 2013 del «Piano d'azione per la sostenibilita'
ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare DEC/MIN/247/2016 del 21 settembre 2016  che  ha
modificato e integrato, con  i  rappresentanti  del  Ministero  della
salute, i componenti del Comitato di gestione; 
  Visto il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  recante
«Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,
nonche' per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di
contratti pubblici relativi a lavori,  servizi  e  forniture»  e,  in
particolare, l'art. 34 recante «Criteri di sostenibilita'  energetica
e  ambientale»  che  stabilisce   l'introduzione   obbligatoria   nei
documenti progettuali e di gara dei criteri ambientali minimi  e  che
ne disciplina le relative modalita', anche a seconda delle differenti
categorie di appalto; 
  Preso atto che, in ottemperanza a quanto disposto dal citato art. 2
del decreto interministeriale 11 aprile 2008, con note del  5  agosto
2016  protocollo  CLE  n.   6508,   n.   6509,   e'   stato   chiesto
rispettivamente ai Ministeri dell'economia e delle  finanze  e  dello
sviluppo economico di formulare eventuali osservazioni  al  documento
dei criteri ambientali minimi per la: «Affidamento  del  servizio  di
sanificazione per le  strutture  sanitarie  e  per  la  fornitura  di
prodotti detergenti»; 
  Considerato che in relazione ai contenuti  dei  criteri  ambientali
minimi di cui trattasi, si e' ritenuto opportuno richiedere con  nota
del 5  agosto  2016,  n.  6510,  le  osservazioni  e  valutazioni  al
Ministero della salute; 
  Considerato che, entro il termine indicato nelle citate  note,  non
sono pervenute ulteriori osservazioni rispetto a quelle rappresentate
durante i lavori di definizione di  tale  documento  da  parte  degli
esperti dei Ministeri dello sviluppo economico, dell'economia e delle
finanze e della salute; 
  Visto il documento tecnico allegato al presente  decreto,  relativo
ai criteri ambientali  minimi  per  l'«Affidamento  del  servizio  di
sanificazione per le  strutture  sanitarie  e  per  la  fornitura  di
prodotti detergenti» elaborati nell'ambito del Comitato  di  gestione
del PAN GPP con il contributo delle parti interessate  attraverso  le
procedure di confronto previste dal Piano stesso; 
  Ritenuto necessario procedere all'adozione dei  criteri  ambientali
minimi in questione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
               Adozione dei criteri ambientali minimi 
 
  Ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 11 aprile  2008,
sono adottati i  criteri  ambientali  minimi  per  l'affidamento  del
servizio di  sanificazione  per  le  strutture  sanitarie  e  per  la
fornitura di prodotti detergenti  di  cui  all'allegato  tecnico  del
presente decreto. 
                               Art. 2 
 
                              Modifiche 
 
  I criteri ambientali minimi verranno aggiornati, laddove opportuno,
in base all'eventuale  innovazione  tecnologica,  all'evoluzione  del
mercato   di   riferimento    nonche'    ai    risultati    derivanti
dall'applicazione del presente documento. 
  Il presente decreto, unitamente  all'allegato,  saranno  pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
    Roma, 18 ottobre 2016

Allegati

allegati 1217062

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