Servizio idrico integrato: la tariffa sociale

Il quantitativo minimo di acqua vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali è fissato in 50 litri/abitante/giorno

Determinata la tariffa sociale del servizio idrico integrato con il decreto del presidente del consiglio dei ministri 13 ottobre 2016 (in Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2016, n. 270). A questo proposito sono stati fissati:

- il quantitativo minimo vitale;

- la tariffa agevolata;

- le utenze disagiate e il bonus H2O;

- il metodo tariffario e l'articolazione tariffaria.

Di seguito il testo del decreto del presidente del consiglio dei ministri 13 ottobre 2016, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

 

Decreto del presidente del consiglio dei ministri 13 ottobre 2016 


Tariffa sociale del servizio idrico integrato. (16A08100) 

in Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2016, n. 270
 

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

                             su proposta 

                     DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE 

                           E DELLA TUTELA 

                      DEL TERRITORIO E DEL MARE 

 

  Vista la legge 14 novembre 1995, n.  481,  recante  «Norme  per  la

concorrenza  la  regolazione  dei  servizi  di   pubblica   utilita'.

Istituzione dell'Autorita' di regolazione  dei  servizi  di  pubblica

utilita'»; 

  Vista la direttiva del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  23

ottobre 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria

in materia di acque, cosi' come modificata dalla direttiva 2008/32/CE

dell'11 marzo 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio; 

  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme

in materia ambientale»; 

  Visto l'art. 21, comma 19, del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.

201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita,  l'equita'  e  il

consolidamento dei conti pubblici»,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  20

luglio 2012, recante «Individuazione  delle  funzioni  dell'Autorita'

per l'energia elettrica ed il gas attinenti  alla  regolazione  e  al

controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'art. 21,  comma  19,  del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»; 

  Vista  la  legge  28  dicembre  2015,  n.   221   (c.d.   collegato

ambientale),  recante  «Disposizioni  in   materia   ambientale   per

promuovere misure di green economy e  per  il  contenimento  dell'uso

eccessivo di risorse naturali»; 

  Visto in particolare l'art. 60, comma 1, della citata legge n.  221

del 2015, che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data  di  entrata

in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  dello

sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,

siano fissati i principi e i criteri  per  garantire  l'accesso  alla

fornitura della quantita' di acqua necessaria al soddisfacimento  dei

bisogni fondamentali, a condizioni agevolate, agli  utenti  domestici

del  servizio  idrico  integrato  in   condizioni   economico-sociali

disagiate; 

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4  marzo

1996, recante «Disposizioni in materia di risorse idriche»; 

  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29

aprile  1999,  recante  «Schema  generale  di  riferimento   per   la

predisposizione della carta del servizio idrico integrato»; 

  Considerato che il servizio idrico integrato e' un servizio a  rete

di rilevanza economica i  cui  costi  efficienti  di  gestione  e  di

investimento, compresi i costi ambientali  e  della  risorsa,  devono

essere coperti dalla relativa tariffa; 

  Considerato che, ai sensi dell'art. 9 della direttiva 2000/60/CE  e

degli articoli 119 e 154 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.

152, e' necessario  garantire  la  tutela  della  risorsa  attraverso

politiche dei prezzi che incentivino l'uso efficiente  della  stessa,

tenendo conto del principio della copertura dei costi  efficienti  di

gestione e di investimento,  compresi  i  costi  ambientali  e  della

risorsa secondo il principio «chi inquina  paga»  e  del  «Full  Cost

Recovery»; 

  Considerato  che,  al  fine  di  garantire   l'accesso   universale

all'acqua a tutela della dignita' della persona e,  nondimeno,  della

tutela della  risorsa  idrica,  e'  importante  sostenere  le  utenze

disagiate con strumenti tariffari idonei  in  grado  al  contempo  di

garantire il principio del «chi inquina paga» e  il  principio  della

copertura dei costi; 

  Considerato che la politica tariffaria deve essere volta, oltre che

al conseguimento di un razionale  utilizzo  della  risorsa,  anche  a

garantire l'equilibrio economico-finanziario della  gestione  e  che,

pertanto, il costo dell'erogazione alle utenze  disagiate  a  tariffe

agevolate deve trovare copertura attraverso meccanismi endotariffari; 

  Considerato  che  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri 4 marzo 1996 prevede, all'allegato 1/8, punto 8.2.1, lettera

a), una dotazione pro capite giornaliera alla consegna non  inferiore

a 150 litri/abitante/giorno (l/ab/g), intesa come volume  attingibile

dall'utente nelle 24 ore; 

  Considerato che, onde  evitare  effetti  che  disincentivino  l'uso

consapevole della risorsa,  e'  necessario  che  il  quantitativo  da

assicurare  sia  effettivamente  quello  indispensabile  a  una  vita

dignitosa e non superi significativamente tale livello; 

  Considerato  che  l'Organizzazione  mondiale  della  sanita',   nel

documento della Division for sustainable development «Rio 2012  issue

briefs-water»,  individua  in  40  litri  a  persona  al  giorno   il

quantitativo minimo vitale di acqua necessario a garantire  una  vita

umana dignitosa; 

  Viste le note dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas  e  il

sistema idrico n. 19060 del 4 luglio 2016 e n. 26470 del 23 settembre

2016; 

  Ritenuto pertanto che il quantitativo minimo di acqua sufficiente a

garantire una vita dignitosa puo' essere  fissato  fino  a  un  terzo

della dotazione pro capite giornaliera di 150 l/ab/g; 

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data

23 aprile 2015,  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato  alla

Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti,  e'

stata  delegata  la  firma  di  decreti,  atti  e  provvedimenti   di

competenza del Presidente del Consiglio dei ministri; 

  Sulla proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare; 

  Di concerto con il Ministro  dello  sviluppo  economico  e  con  il

Ministro dell'economia e delle finanze; 

 

                              Decreta: 

                                Art. 1 

                      Quantitativo minimo vitale 

   1.  Il  quantitativo  minimo  di   acqua   vitale   necessario   al

soddisfacimento   dei   bisogni   essenziali   e'   fissato   in   50

litri/abitante/giorno. 
 

                               Art. 2 

                           Tariffa agevolata 

  1. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema  idrico

stabilisce, con riferimento al  quantitativo  minimo  vitale  di  cui

all'art. 1, la fascia  di  consumo  annuo  agevolato  per  le  utenze

domestiche residenti; 

  2. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema  idrico

prevede, per la fascia di  consumo  agevolato  di  cui  al  comma  1,

l'applicazione  di  una  tariffa  agevolata  per  tutte   le   utenze

domestiche residenti. 

 
                               Art. 3 
                     Utenze disagiate e Bonus H2O 

   1. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema  idrico

prevede, con riferimento al quantitativo minimo vitale  di  acqua  di

cui all'art. 1 del presente decreto, un bonus  acqua  per  tutti  gli

utenti domestici residenti, ovvero  nuclei  familiari,  di  cui  sono

accertate le condizioni di disagio economico sociale come definite ai

sensi del successivo comma 3, lettera a); 

  2. Il bonus acqua e' quantificato in misura pari  al  corrispettivo

annuo che  l'utente  domestico  residente  in  documentato  stato  di

disagio economico sociale deve pagare relativamente  al  quantitativo

minimo vitale determinato a tariffa agevolata. 

  3. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema  idrico

disciplina: 

    a) le condizioni di  disagio  economico  sociale  che  consentono

all'utente, nucleo familiare, di accedere  al  bonus  acqua  in  base

all'indicatore ISEE, in coerenza con gli altri settori  dalla  stessa

regolati; 

    b) le modalita' di  accesso,  riconoscimento  ed  erogazione  del

Bonus acqua. 

  4. Il bonus acqua, fatte salve le  determinazioni  che  l'Autorita'

per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta sulla base

dei commi precedenti, e'  riconosciuto  in  bolletta  dalla  data  di

verifica dei requisiti prescritti, in  detrazione  dei  corrispettivi

dovuti per il servizio idrico integrato. 

 

                               Art. 4 

            Metodo tariffario e articolazione tariffaria 

 
  1. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico,

nel disciplinare il bonus acqua, dovra' garantire mediante il  metodo

tariffario e la relativa articolazione tariffaria,  il  recupero  dei

costi efficienti del  servizio  e  degli  investimenti,  l'equilibrio

economico finanziario della gestione e la tutela degli utenti tenendo

conto: 

    a)  del  criterio  di  progressivita',  a  partire  dal   consumo

eccedente il quantitativo minimo vitale giornaliero; 

    b) della differenziazione  dell'uso  della  risorsa  idrica,  nel

rispetto del principio del «chi inquina paga»; 

    c)  della  differenziazione  del   corrispettivo   al   fine   di

incentivare gli utenti ad  utilizzare  le  risorse  idriche  in  modo

efficiente. 

  Il presente decreto sara' trasmesso agli organi  di  controllo  per

gli adempimenti di competenza e pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale

della Repubblica italiana.

Allegati

D.P.C.M. 13 ottobre 2016

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