Servizio idrico integrato: le deroghe alle verifiche periodiche degli strumenti di misura

I chiarimenti nella deliberazione Arera 8 settembre 2020, n. 332/2020/R/Idr

Servizio idrico integrato: le deroghe alle verifiche periodiche degli strumenti di misura sono l'oggetto della deliberazione dell'autorità di regolazione per l'energia, le reti e l'ambiente (Arera) 8 settembre 2020, n. 332/2020/R/Idr.

In particolare, il documento tratta del procedimento per la valutazione delle istanze di deroga ai termini per le verifiche periodiche degli strumenti di misura del servizio idrico integrato, previsti dall’articolo 18, comma 5, del decreto del ministero dello sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93.

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Le istanze di deroga devono essere fondate su «piani di miglioramento dei servizi di misura con sostituzione degli strumenti di misura esistenti» che risultino coerentemente recepiti nei programmi degli interventi elaborati secondo i criteri di cui alla deliberazione 580/2019/R/Idr.

Di seguito il testo della deliberazione Arera 8 settembre 2020, n. 332/2020/R/Idr.

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Deliberazione dell'autorità di regolazione per l'energia, le reti e l'ambiente (Arera) 8 settembre 2020, n. 332/2020/R/Idr

Oggetto: procedimento per la valutazione delle istanze di deroga ai termini per le verifiche periodiche degli strumenti di misura del servizio idrico integrato, previsti dall’articolo 18, comma 5, del decreto del ministero dello sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
Nella 1124a riunione dell’8 settembre 2020

VISTI:

  • la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000;
  • la direttiva 2014/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 e la delegata direttiva 2015/13/UE della Commissione del 31 ottobre 2014;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);
  • il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, la Parte Terza;
  • il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 e s.m.i., recante “Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura, e della direttiva 2014/32/UE del 26 febbraio 2014, come modificata dalla direttiva delegata (UE) 2015/13 del 31 ottobre 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione), che ne dispone l'abrogazione”;
  • il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11) e, in particolare, l’articolo 21;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante “Individuazione delle Funzioni dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell’articolo 21, comma 19 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001 n. 214” (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012);
  • il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017, n. 93, avente ad oggetto “Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea” (di seguito D.M. 93/17) e, in particolare, l’articolo 18;
  • la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” e il relativo Allegato A, recante “Metodo tariffario idrico 2016-2019 – MTI-2. Schemi regolatori”;
  • la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR, recante “Disposizioni per l’erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale” (di seguito: deliberazione 218/2016/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Regolazione del servizio di misura nell’ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale” (di seguito: TIMSII);
  • la deliberazione dell’Autorità del 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici, recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti” (di seguito: TICSI);
  • la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 917/2017/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)”;
  • la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/IDR, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 918/2017/R/IDR);
  • la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio MTI3” (di seguito: deliberazione 580/2019/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Metodo tariffario idrico 2020-2023 – MTI-3. Schemi regolatori” (di seguito: MTI-3);
  • la deliberazione dell’Autorità 23 giugno 2020, 235/2020/R/IDR, recante “Adozione di misure urgenti nel servizio idrico integrato, alla luce dell’emergenza da COVID- 19” (di seguito: deliberazione 235/2020/R/IDR);
  • il comunicato pubblicato dall’Autorità il 5 febbraio 2020 in materia di “Aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato per il biennio 2018-2019” (di seguito: Comunicato 5 febbraio 2020).

CONSIDERATO CHE:

  • l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/11, ha trasferito all’Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
  • l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità, nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, (…) promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo”;
  • l’articolo 3, comma 1, del citato d.P.C.M. 20 luglio 2012 descrive puntualmente le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici trasferite ex lege all’Autorità, disponendo, in particolare, che l’Autorità medesima “definisce i livelli minimi e gli obiettivi di qualità del servizio (…), per ogni singolo gestore e vigila sulle modalità di erogazione del servizio stesso” (lett. a));
  • con particolare riferimento alla misura nel servizio idrico integrato, l’Autorità ha introdotto una prima disciplina della materia con deliberazione 218/2016/R/IDR e il relativo Allegato A (TIMSII), specificandone poi talune modalità applicative nel TICSI di cui alla deliberazione 665/2017/R/IDR;
  • per quanto di interesse in questa sede, il TIMSII ha tra l’altro specificato che:

-   “il consumo di ciascun utente è determinato in base alla misura rilevata da un apposito misuratore installato in corrispondenza del punto di consegna, fatto salvo quanto disposto al successivo Articolo 11 [in materia di stima e ricostruzione dei dati di misura d’utenza]”;

-   “la responsabilità del servizio di misura di utenza del SII è attribuita al gestore del SII (...)”;

-   “il gestore è tenuto a garantire l’installazione, il buon funzionamento, la manutenzione e la verifica dei misuratori, anche laddove richiesta dall’utente finale (...)”;

-   “il gestore è tenuto a rispettare i criteri per l’esecuzione dei controlli metrologici sui misuratori (...)”;

  • tenuto conto delle criticità riscontrate dagli operatori a seguito dell’emergenza da COVID-19 (che hanno segnalato la temporanea sospensione delle attività maggiormente esposte al rischio di contagio, in primis della raccolta delle misure di utenza), con la deliberazione 235/2020/R/IDR - con cui sono stati introdotti taluni accorgimenti al fine di mitigare gli effetti della pandemia sull'equilibrio economico e finanziario delle gestioni del servizio idrico integrato e sulle condizioni di svolgimento delle prestazioni - l’Autorità ha tra l’altro previsto, limitatamente all’annualità 2020, specifiche deroghe in ordine agli obblighi relativi all’acquisizione dei dati di misura di cui alla richiamata deliberazione 218/2016/R/IDR.

CONSIDERATO, POI, CHE:

  • la direttiva 2014/32/EU prevede che “gli Stati membri possono prescrivere l'utilizzo degli strumenti di misura relativamente a funzioni di misura, ove lo ritengano giustificato, per motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali”, definendo, altresì, i requisiti cui debbono conformarsi i dispositivi e i sistemi con funzioni di misura ai fini della loro messa a disposizione sul mercato e/o messa in servizio;
  • il D.M. 93/17 prevede, fra l’altro, con riferimento agli “strumenti di misura soggetti alla normativa nazionale e europea utilizzati per funzioni di misura legali”, che:

-   essi siano “sottoposti alla verificazione periodica con le periodicità previste nell’allegato IV che decorrono dalla data della loro messa in servizio e, comunque, da non oltre due anni dall’anno di esecuzione della verificazione prima nazionale o CEE/CE o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare; successivamente, la verificazione è effettuata secondo la periodicità fissata nell’allegato IV e decorre dalla data dell’ultima verificazione” (articolo 4, comma 3);

-   “per gli strumenti in precedenza non soggetti a verifica periodica e per i quali tale verifica è stata introdotta dal presente decreto, la periodicità della verifica va calcolata di norma dalla data di messa in servizio, se disponibile, ovvero dal biennio successivo alla data del bollo metrico, se presente, ma la prima verifica può essere svolta entro un triennio dall’entrata in vigore del presente decreto [avvenuta in data 18 settembre 2017] se il relativo termine scade anteriormente” (articolo 18, comma 5);

  • il citato D.M. 93/17 prevede anche che “per gli strumenti di misura utilizzati nell’ambito delle attività dei servizi dell’energia elettrica e del gas e dei servizi idrici integrati, i termini di cui al comma 5 possono essere derogati nell’ambito dei provvedimenti di regolazione adottati dalla competente Autorità amministrativa indipendente anche in funzione di eventuali piani di miglioramento dei servizi di misura con sostituzione degli strumenti di misura esistenti e per coordinare i conseguenti adempimenti, evitare oneri sproporzionati per gli operatori e riflessi negativi sui livelli dei prezzi” (articolo 18, comma 7).

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

  • nell’ambito delle proposte di aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019 - trasmesse ai sensi della deliberazione 918/2017/R/IDR, anche tenuto conto delle regole dettate per l’aggiornamento del programma degli interventi sulla base degli obiettivi di qualità tecnica individuati nel rispetto della deliberazione 917/2017/R/IDR - alcuni Enti di governo dell’ambito, condividendo i presupposti alla base delle richieste presentate dai pertinenti gestori, hanno avanzato all’Autorità istanza di deroga ai termini delle verifiche periodiche previsti dall’articolo 18, comma 5, del D.M. 93/17, specificando - contestualmente alla programmazione degli interventi afferenti al servizio di misura - un piano pluriennale per la sostituzione degli strumenti di misura;
  • l’Autorità, in sede di approvazione delle proposte di aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, ha proceduto ad accogliere - ai sensi di quanto previsto dall’articolo 18, comma 7, del citato D.M. 93/17 - talune delle riferite richieste di deroga dal rispetto dei termini di cui all’articolo 18, comma 5, del medesimo decreto ministeriale, atteso che le menzionate istanze sono state motivate dai soggetti competenti con l’esigenza di evitare gli oneri sproporzionati (e i conseguenti riflessi negativi sui corrispettivi applicati all’utenza) che i gestori - in considerazione della vetustà dei propri strumenti di misura - sarebbero chiamati a sostenere per il rispetto dei termini delle verifiche periodiche di cui al citato articolo 18, comma 5, del D.M. 93/17;
  • tenuto conto dell’avvicinarsi della scadenza del termine di cui all’articolo 18, comma 5, del D.M. 93/17 disposto per lo svolgimento della prima verifica degli strumenti di misura (da svolgere entro un triennio dall’entrata in vigore del medesimo D.M. 93/17, avvenuta in data 18 settembre 2017), nell’ultimo mese sono pervenute all’Autorità numerose ulteriori istanze di deroga al riguardo; inoltre, da interlocuzioni informali intercorse e dagli elementi a disposizione, vi sono ragioni per ritenere con rilevante grado di probabilità che altre istanze di analogo tenore potrebbero pervenire nei prossimi giorni a ridosso della suddetta scadenza; tale situazione fattuale comporta che i procedimenti di valutazione di dette istanze da parte dell’Autorità, ancorché tempestive si concluderanno necessariamente in un momento successivo al termine di cui all’articolo 18, comma 5, del D.M. 93/17 (con effetti che retroagiranno inevitabilmente da tale termine);
  • relativamente alle istanze non ancora accolte dall’Autorità, una è già stata trasmessa nell’ambito dell’invio della predisposizione tariffaria (ossia dello specifico schema regolatorio, composto da programma degli interventi, piano economico finanziario e convenzione di gestione) elaborata ai sensi del Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3) di cui alla deliberazione 580/2019/R/IDR; peraltro, con il Comunicato 5 febbraio 2020, è stato chiarito che “con riferimento alle proposte di aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019 [alcune delle quali contenti anche l’istanza di deroga ai termini di cui all’articolo 18, comma 5, del D.M. 93/17] trasmesse dagli Enti di governo dell'ambito ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR, ma non ancora interessate da puntuali atti di approvazione da parte dell'Autorità, (….) l'Autorità completerà le istruttorie volte ad accertare la coerenza dei pertinenti dati tecnici e tariffari, nell'ambito delle verifiche sugli specifici schemi regolatori proposti per il terzo periodo regolatorio (2020-2023), in osservanza del metodo tariffario idrico MTI-3 di cui alla deliberazione 580/2019/R/IDR”.

RITENUTO CHE:

  • gli output dell’attività di misura costituiscano elementi fondamentali per il rafforzamento del quadro regolatorio e, in particolare, in ottica di rispetto del principio di Water Conservation, siano un presupposto imprescindibile per la promozione dell'utilizzo efficiente della risorsa idrica da parte degli utenti;
  • tenuto conto delle difficoltà (diffusamente riscontrate sul territorio nazionale) nel procedere alle previste verifiche periodiche e delle numerose e inattese istanze di deroga da ultimo pervenute, e tenuto conto dell’avvicinarsi della scadenza del termine disposto per lo svolgimento della prima verifica degli strumenti di misura, sia necessario adottare disposizioni che consentano di gestire in modo ordinato, efficiente e tempestivo i procedimenti di valutazione delle suddette richieste di deroga ai sensi dell’articolo 18, comma 7, del D.M. 93/17, chiarendo, in termini generali, che dette istanze debbano pervenire all’Autorità entro i termini di cui all’articolo 18, comma 5, del medesimo decreto, e che debbano comunque essere formulate – dai competenti Enti di governo dell’ambito, in accordo con i pertinenti gestori – sulla base di piani di miglioramento dei servizi di misura;
  •       sia più in particolare necessario, al fine di disporre degli elementi indispensabili ad una compiuta valutazione delle istanze di deroga in parola - anche allo scopo di “coordinare i conseguenti adempimenti, evitare oneri sproporzionati per gli operatori e riflessi negativi sui livelli dei prezzi” ai sensi di quanto previsto all’articolo 18, comma 7, del D.M. 93/17 - prevedere che:

a) le menzionate istanze di deroga debbano essere formulate all’Autorità entro il 18 settembre 2020 (anche in ragione del termine fissato dal medesimo decreto ministeriale per lo svolgimento della prima verifica degli strumenti di misura);

b) i soggetti competenti forniscano evidenza – in sede di trasmissione delle proposte tariffarie ai sensi del MTI-3 – che le istanze di deroga in discorso siano fondate su “piani di miglioramento dei servizi di misura con sostituzione degli strumenti di misura esistenti” (anche riconducibili alla finalità di consentire a tutti i titolari di unità abitative la possibilità di disporre di misuratori, ossia di dati di consumo e di informazioni individuali) che risultino coerentemente recepiti nei programmi degli interventi elaborati secondo i criteri di cui alla deliberazione 580/2019/R/IDR;

  • sia opportuno esplicitare che l’Autorità, nell’ambito delle verifiche relative alle menzionate istanze, consideri quale elemento di valutazione anche la quota prevista di nuovi strumenti di misura dotati di dispositivi di water smart metering sul totale dei misuratori di cui si programma la sostituzione
DELIBERA

1.          di dare attuazione all’articolo 18, comma 7, del D.M. 93/17, procedendo a valutare le istanze di deroga ai termini per le verifiche periodiche degli strumenti di misura del servizio idrico integrato, previsti dall’articolo 18, comma 5, del medesimo decreto ministeriale, verificando gli elementi indispensabili a garantire un progressivo miglioramento degli output dell’attività di misura e procedendo, di norma, a concludere le valutazioni nell’ambito delle approvazioni dei pertinenti schemi regolatori redatti ai sensi della deliberazione 580/2019/R/IDR;

2.          al fine di acquisire i richiamati elementi indispensabili di cui al punto 1., di:

a)            individuare il 18 settembre 2020 quale termine ultimo entro cui gli Enti di governo dell’ambito, in accordo con i pertinenti gestori, debbano formulare all’Autorità le menzionate istanze di deroga;

b)            di richiedere ai citati soggetti competenti di fornire evidenza – in sede di trasmissione delle proposte tariffarie ai sensi del MTI-3 – che le istanze di deroga in discorso siano fondate su “piani di miglioramento dei servizi di misura con sostituzione degli strumenti di misura esistenti” che risultino coerentemente recepiti nei programmi degli interventi elaborati secondo i criteri di cui alla deliberazione 580/2019/R/IDR;

3.          nell’ambito delle verifiche di cui al punto 1., di considerare quale elemento di valutazione anche la quota prevista di nuovi strumenti di misura dotati di dispositivi di water smart metering sul totale dei misuratori di cui si programma la sostituzione;

4.          di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

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