Servizio idrico integrato: modifiche al testo unico ambientale sono state introdotte in sede di conversione del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 nella legge 22 maggio 2026, n. 88, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica».
In particolare, l'art. 10-ter dispone la modifica del comma 3 dell'articolo 156 del decreto legislativo n. 152 del 2006, per effetto della quale viene ridefinita la platea dei soggetti autorizzati alla riscossione, sia volontaria che coattiva, della tariffa.
Di seguito il testo della disposizione.
Testo coordinato del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38
Testo del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 (in Gazzetta Ufficiale -
Serie generale - n. 72 del 27 marzo 2026), coordinato con la legge di
conversione 22 maggio 2026, n. 88 (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 4), recante: «Disposizioni urgenti in materia
fiscale ed economica». (26A02590)
(Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 2026, n. 117)
(omissis)
Art. 10 ter
Modifica del comma 3 dell'articolo 156 del decreto legislativo n. 152
del 2006
1. Il comma 3 dell'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e' sostituito dal seguente:
«3. La riscossione, sia volontaria che coattiva, della tariffa puo'
essere affidata ai soggetti pubblici e privati iscritti nella sezione
prima dell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, mediante procedimento ad evidenza pubblica».
(omissis)


