Sicurezza accessibilità aree interne: le risorse per la rete viaria

La somma complessiva è di euro 300 milioni di euro

DecretoSicurezza accessibilità aree interne: con il decreto 12 ottobre (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 6 dicembre 2021), il ministero delle Infrastrutture ha destinato 300 milioni di euro per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria della rete viaria utile all'accessibilità delle aree interne.

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Qui di seguito il testo integrale del provvedimento con i soggetti coinvolti e le modalità di erogazione.

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Decreto 12 ottobre 2021

Ripartizione e utilizzo dei fondi per la messa in sicurezza e
manutenzione straordinaria della rete viaria per l'accessibilita'
delle aree interne. (21A07136)

(Gazzetta Ufficiale n. 290 del 6 dicembre 2021)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

di concerto con

IL MINISTRO PER IL SUD
E LA COESIONE TERRITORIALE

e con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito
dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, che ha approvato il Piano
nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare
con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal
2021 al 2026;
Visto l'accordo di Partenariato 2014 - 2020, approvato con
decisione di esecuzione della Commissione europea il 29 ottobre 2014,
ed in particolare la parte relativa alla «Strategia nazionale aree
interne» che descrive le politiche da attuare per lo sviluppo delle
aree interne nel rispetto dei vincoli di coesione territoriale del
Paese ed individua negli Accordi di programma quadro tra regioni,
enti locali e amministrazioni centrali uno strumento di cooperazione
interistituzionale per dare attuazione alle politiche di coesione;
Visto l'elenco delle attuali 72 aree interne, selezionate nel
periodo di programmazione 2014-2020, come richiamate nell'allegato 2
al presente decreto, nel quale vengono inoltre indicate le regioni di
riferimento;
Considerato che le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia
sono ente gestore della viabilita' secondaria in luogo di province e
citta' metropolitane;
Visto il regolamento UE 2020//852 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro
che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del
regolamento (UE) 2019/2088, che, individua i sei obiettivi ambientali
del «Green Deal» europeo e stabilisce i criteri di ecosostenibilita'
di un'attivita' economica, ed in particolare individua come attivita'
ecosostenibile quella che contribuisce in modo sostanziale al
raggiungimento di uno o piu' degli obiettivi ambientali indicati, non
arreca danno significativo a nessuno di questi ed e' svolta nel
rispetto delle garanzie minime di salvaguardia su imprese e diritti
umani;
Visto il comma 2, lettera c), punto 12 e il comma 2-quinquies,
dell'art. 1 del decreto- legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito dalla
legge 1° luglio 2021, n. 101 che, al fine di assicurare l'efficacia e
la sostenibilita' nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo
delle aree interne del Paese, con particolare riferimento alla
promozione e al miglioramento dell'accessibilita' delle aree interne,
al finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione
straordinaria della rete viaria delle medesime aree anche rispetto a
fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione
della circolazione, destina: 20 milioni di euro per l'anno 2021, 50
milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023,
50 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno
2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026 nei pertinenti capitoli
dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili;
Visto il citato comma 2-quinquies dell'art. 1 del decreto-legge 6
maggio 2021, n. 59, convertito con legge 1° luglio 2021, n. 101, che
prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro per il sud e la
coesione territoriale e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
si provvede alla ripartizione delle risorse tra le aree interne,
sulla base dei seguenti criteri:
a) entita' della popolazione residente;
b) estensione delle strade statali, provinciali e comunali
qualora queste ultime rappresentino l'unica comunicazione esistente
tra due o piu' comuni appartenenti all'area interna;
c) esistenza di rischi derivanti dalla classificazione sismica
dei territori e dall'accelerazione sismica;
d) esistenza di situazioni di dissesto idrogeologico e relativa
entita';
Visto il comma 2-sexies dell'art. 1 del decreto-legge n. 59 del
2021, convertito con legge 1° luglio 2021, n. 101, secondo cui «Ai
fini dell'assegnazione delle risorse di cui al comma 2-quinquies, si
tiene conto, in modo prevalente, dei criteri di cui alle lettere a) e
b) del medesimo comma 2-quinquies, complessivamente considerati.»;
Visto l'art. 1, comma 6 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 che
prevede che «Agli interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli
investimenti complementari si applicano, in quanto compatibili, le
procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di
trasparenza e conoscibilita' dello stato di avanzamento stabilite per
il Piano nazionale di ripresa e resilienza.»;
Visto l'art. 1, comma 7 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 che
dispone che «Ai fini del monitoraggio degli interventi, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati
per ciascun intervento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi
e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e
coerenti con gli impegni assunti nel Piano nazionale di ripresa e
resilienza con la Commissione europea sull'incremento della capacita'
di spesa collegata all'attuazione degli interventi del Piano
nazionale per gli investimenti complementari. Le informazioni
necessarie per l'attuazione degli investimenti di cui al presente
articolo sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui
al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi
collegati. Negli altri casi e, comunque, per i programmi e gli
interventi cofinanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza
e' utilizzato il sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15
luglio 2021 adottato ai sensi del comma 7 dell'art. 1 del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59;
Visto il comma 7-bis del citato art. 1 del decreto-legge 6 maggio
2021, n. 59 in materia di revoca dei finanziamenti in caso di mancato
rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli
adempimenti o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio
qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti;
Visto il comma 8, secondo periodo, del citato art. 1 del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, ai sensi del quale le
amministrazioni attuano gli interventi ricompresi nel Piano nazionale
per gli investimenti complementari in coerenza con il principio
dell'assenza di un danno significativo agli obiettivi ambientali, di
cui all'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 18 giugno 2020;
Visto l'art. 1-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 59 del
2021 recante norme in tema di corretta programmazione finanziaria
delle risorse e dell'erogazione dei contributi concessi per la
progettazione e la realizzazione di investimenti;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, con legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance
del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure», ed in particolare gli articoli 48,
«Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici
PNRR e PNC» e 58 «Accelerazione della Strategia nazionale per le aree
interne»;
Visto l'art. 11, commi 2-bis e 2-ter, della legge 16 gennaio 2003,
n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione», e le conseguenti disposizioni di attuazione
introdotte con delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, pubblicata in
Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2021, n. 84, e concernente «Attuazione
dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, commi 2-bis, 2-ter,
2-quater e 2-quinquies, come modificato dall'art. 41, comma 1, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120»;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229, in cui si prevede l'obbligo per le
amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema
gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio
della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26
febbraio 2013 con cui e' stato disciplinato il dettaglio dei dati
necessari per l'alimentazione del sistema di Monitoraggio delle opere
pubbliche nell'ambito della Banca dati delle amministrazioni
pubbliche - BDAP;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
giugno 2021, n. 115, recante «Regolamento di organizzazione del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili»;
Ritenuto che l'indicatore unico finale da utilizzare, per una
migliore ripartizione delle risorse di cui al presente decreto, e' il
risultato della combinazione lineare di criteri nelle percentuali di
seguito indicate:
a) entita' della popolazione residente (40%);
b) estensione delle strade statali, provinciali e comunali
qualora queste ultime rappresentino l'unica comunicazione esistente
tra due o piu' comuni appartenenti all'area interna (30%);
c) esistenza di rischi derivanti dalla classificazione sismica
dei territori e dall'accelerazione sismica (10%);
d) esistenza di situazioni di dissesto idrogeologico e relativa
entita' (20%);
Visto l'art. 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito
con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che dispone
che:
2. E' nominato, per ogni procedura, un responsabile unico del
procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata,
valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del
contratto, anche in corso d'opera, fermo restando quanto previsto
dall'art. 26, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
e successive modificazioni.
3. Le stazioni appaltanti possono altresi' ricorrere alla
procedura di cui all'art. 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, per i settori ordinari, e di cui all'art. 125, per i settori
speciali, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni
di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non
imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini,
anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie puo'
compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei
tempi di attuazione di cui al PNRR, nonche' al PNC e ai programmi
cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea.
4. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di
affidamento di cui al comma 1, si applica l'art. 125 del codice del
processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010,
n. 104.
5. Per le finalita' dei cui al comma 1, In deroga a quanto
previsto dall'art. 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, e' ammesso l'affidamento di progettazione
ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di
fattibilita' tecnica ed economica di cui all'art. 23, comma 5, del
decreto legislativo n. 50 del 2016. Sul progetto di fattibilita'
tecnica ed economica posto a base di gara, e' sempre convocata la
conferenza di servizi di cui all'art. 14, comma 3, della legge 7
agosto 1990, n. 241. L'affidamento avviene mediante acquisizione del
progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa,
mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto
definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo. In entrambi i casi,
l'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo
richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione
esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. In ogni caso, alla
conferenza di servizi indetta ai fini dell'approvazione del progetto
definitivo partecipa anche l'affidatario dell'appalto, che provvede,
ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni
susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi. A tal
fine, entro cinque giorni dall'aggiudicazione ovvero dalla
presentazione del progetto definitivo da parte dell'affidatario,
qualora lo stesso non sia stato acquisito in sede di gara, il
responsabile unico del procedimento avvia le procedure per
l'acquisizione dei pareri e degli atti di assenso necessari per
l'approvazione del progetto.
6. Le stazioni appaltanti che procedono agli affidamenti di cui
al comma 1, possono prevedere, nel bando di gara o nella lettera di
invito, l'assegnazione di un punteggio premiale per l'uso nella
progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui
all'art. 23, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 50 del
2016.
Acquisita l'intesa in Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
nella seduta del 28 settembre 2021;

Decreta:

Art. 1

Destinazione delle risorse

1. La somma complessiva di euro 300.000.000,00, articolata in euro
20.000.000,00 per l'anno 2021, euro 50.000.000,00 per l'anno 2022,
euro 30.000.000,00 per l'anno 2023, euro 50.000.000,00 per l'anno
2024, euro 100.000.000,00 per l'anno 2025 ed euro 50.000.000,00 per
l'anno 2026 e' destinata al finanziamento delle attuali aree interne
individuate dalla vigente strategia SNAI, fatto salvo quanto previsto
al successivo art. 9, comma 3.
2. Il Presidente della Provincia o il Sindaco metropolitano sul cui
territorio e' situata la maggior parte dei Comuni dell'Area interna,
ovvero il Presidente di Regione nei territori in cui le Province o le
Citta' metropolitane non svolgano la funzione di soggetti attuatori,
convoca l'Assemblea dei Sindaci dell'area interna entro quindici
giorni dall'emanazione del presente decreto per individuare gli
interventi prioritari sulla rete regionale, provinciale e comunale,
al fine di definire la relativa programmazione entro il 31 dicembre
2021. Qualora i comuni appartenenti all'area interna siano equamente
distribuiti tra due province, le funzioni di soggetto attuatore sono
attribuite alla provincia o alla citta' metropolitana nella quale
insista, nel territorio appartenente all'area interna di competenza,
il numero maggiore di abitanti.
3. Gli interventi devono assicurare il miglioramento
dell'accessibilita' delle aree interne e devono essere inquadrati in
un piano organico di miglioramento delle condizioni trasportistiche,
e possono riguardare strade di competenza regionale, provinciale o
comunale, qualora queste ultime rappresentino l'unica via di
comunicazione tra comuni contermini appartenenti all'area.
4. Al fine di assicurare l'accessibilita' alle aree interne,
qualora ritenuto necessario possono, altresi', essere interessati
dagli interventi tratte di strade di collegamento tra le aree stesse
ed i centri di riferimento e, quindi, per quota parte esterne al
perimetro dell'area di riferimento.

Art. 2

Soggetti attuatori

1. Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi iniziali,
intermedi e finali di cui al cronoprogramma procedurale
dell'intervento, cosi' come riportato dall'Allegato 1 al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021 e del
cronoprogramma finanziario di cui all'art. 1, comma 2, lettera c),
punto 12, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con
modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, le province e le
citta' metropolitane assumono il ruolo di soggetti attuatori. Per le
aree interne ricadenti nelle regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia
Giulia le regioni assumono il ruolo di soggetti attuatori.

Art. 3

Criteri di ripartizione delle risorse

1. Le risorse di cui all'art. 1 sono ripartite sulla base dei
parametri descritti ed esplicitati nella nota metodologica di cui
all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente
decreto, applicati ai seguenti criteri, come indicato nell'allegato
n. 2:
a) entita' della popolazione residente (40%);
1. popolazione per tipologia SNAI - peso 30 per cento;
2. indice di dipendenza strutturale - peso 10 per cento;
b) estensione delle strade statali, provinciali e comunali
qualora queste ultime rappresentino l'unica comunicazione esistente
tra due o piu' comuni appartenenti all'area interna (30%);
1. tipologia di strade - peso 10 per cento;
2. classificazione SNAI - peso 15 per cento;
3. classificazione montani - peso 5 per cento.
c) esistenza di rischi derivanti dalla classificazione sismica
dei territori e dall'accelerazione sismica (10%);
1. accelerazione massima media dei territori - peso 5%;
2. accelerazione minima media dei territori - peso 5%;
d) esistenza di situazioni di dissesto idrogeologico e relativa
entita' (20%).
1. popolazione in zone a rischio frana - peso 10 per cento;
2. popolazione in zone a rischio alluvione - peso 10 per cento.

Art. 4

Piano di riparto

1. Ai fini del trasferimento ai soggetti attuatori delle risorse di
cui all'art. 1, comma 1, e' approvato il Piano di riparto di cui
all'allegato 3 che costituisce parte integrante del presente decreto,
elaborato nel rispetto del cronoprogramma finanziario di cui all'art.
1, comma 2, lettera c), n. 12 del decreto-legge legge 6 maggio 2021,
n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n.
101, e secondo i criteri ed i relativi pesi di ponderazione dei
parametri di cui all'art. 3.
2. La Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta
sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui
contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili provvede, sulla base del riparto di cui
all'allegato 3, all'impegno ed al trasferimento delle risorse
direttamente ai soggetti attuatori degli interventi.

Art. 5

Spese ammissibili

1. Le risorse di cui all'art. 1 sono utilizzate per gli interventi
straordinari di manutenzione della rete viaria individuata nei piani
di intervento predisposti da ciascuna area interna, al fine di
migliorare l'accessibilita' e la sicurezza e possono includere:
a) la progettazione, la direzione lavori, il collaudo, i
controlli in corso di esecuzione e finali, nonche' le altre spese
tecniche necessarie per la realizzazione purche' coerenti con i
contenuti e le finalita' della legge e del presente decreto comprese
le spese per l'effettuazione di rilievi concernenti le
caratteristiche geometriche fondamentali, lo stato/condizioni
dell'infrastruttura, gli studi e rilevazioni di traffico, il livello
di incidentalita', l'esposizione al rischio idrogeologico;
b) la realizzazione degli interventi di manutenzione
straordinaria e di adeguamento normativo delle diverse componenti
dell'infrastruttura incluse le pavimentazioni, i sistemi di
smaltimento acque. Sono altresi' possibili interventi sulla
segnaletica, l'illuminazione ed i sistemi di info-mobilita', qualora
complementari e comunque conseguenti ad interventi di manutenzione
straordinaria e rifacimento profondo;
c) la realizzazione di interventi di miglioramento delle
condizioni di sicurezza dell'infrastruttura esistente in termini di
caratteristiche costruttive della piattaforma veicolare, ciclabile e
pedonale, della segnaletica verticale e orizzontale, dei manufatti e
dei dispositivi di sicurezza passiva installati nonche' delle opere
d'arte serventi l'infrastruttura;
d) la realizzazione di interventi di ambito stradale che
prevedono:
i. la realizzazione di percorsi per la tutela delle utenze
deboli;
ii. il miglioramento delle condizioni per la salvaguardia della
pubblica incolumita';
iii. la riduzione dell'inquinamento ambientale;
iv. la riduzione del rischio da trasporto merci inclusi i
trasporti eccezionali;
v. la riduzione dell'esposizione al rischio idrogeologico;
vi. l'incremento della durabilita' per la riduzione dei costi
di manutenzione;
vii. la realizzazione di corridoi naturali per la fauna, ovvero
di tratti di recinzione per evitare ovvero indirizzare
attraversamenti di animali, per una quota massima pari al 15%
dell'importo finanziato;
viii. La predisposizione e la messa in funzione di stazioni di
ricarica per veicoli elettrici o ibridi, per una quota massima del
15% dell'importo finanziato.
2. Le risorse di cui all'art. 1 non sono utilizzabili per
realizzare nuove tratte di infrastrutture o interventi non di ambito
stradale.
3. I piani di intervento devono tenere in conto dei Criteri
ambientali minimi, ove applicabili, ed inoltre porre in atto, sin
dalla fase di progettazione, tutte le dovute misure atte a non
arrecare danni significativi agli obiettivi ambientali di cui al
regolamento UE 2020//852 del Parlamento europeo e del Consiglio del
18 giugno 2020 e dei successivi atti delegati.

Art. 6

Piano annuale degli interventi

1. I soggetti attuatori comunicano al MIMS il piano di interventi
di competenza, articolato secondo le disponibilita' annuali e per un
importo massimo pari alla quota ad essi assegnata in base al piano di
riparto entro il 31 marzo 2022, con indicazione dei codici unici di
progetto (CUP). Nel predetto piano, al fine di costituire una quota
di interventi attivabili, possono essere indicati senza vincolo di
finanziamento ulteriori progetti, con ordine di priorita', per un
valore non superiore al 20% dell'importo assegnato.
2. Fermo restando la scelta degli interventi da parte
dell'Assemblea dei sindaci delle aree interne, per rendere piu'
efficace la predisposizione dei programmi di intervento e garantire
il coordinamento tra le richieste dei territori e la pianificazione
territoriale generale, le regioni di competenza svolgono un'attivita'
di coordinamento tra i comuni e le province o citta' metropolitane,
anche al fine di garantire il corretto sviluppo degli accordi di
programma quadro.
3. Il piano e' sviluppato sulla base:
a) della necessita' di potenziamento e messa in sicurezza dei
collegamenti tra i territori dell'area interna e tra la stessa e i
piu' vicini centri, con particolare riguardo al collegamento per la
piena fruizione dei servizi minimi essenziali quali, ad esempio,
scuole, strutture di assistenza), servizi culturali e ricreativi,
centri di produzione agricola, industriale e terziaria;
b) della conoscenza delle caratteristiche geometriche e dello
stato dell'infrastruttura, del traffico, dell'incidentalita' e
dell'esposizione al rischio sismico ed idrogeologico;
c) dell'analisi della situazione esistente;
d) della previsione dell'evoluzione dei flussi di traffico;
4. Il piano deve contenere interventi di manutenzione straordinaria
e di adeguamento normativo, sviluppando in particolare gli aspetti
connessi alla durabilita' degli interventi, ai benefici apportati in
termini di accessibilita' alle aree interne, alla sicurezza anche ai
fini della difesa civile, alla riduzione del rischio, alla qualita'
della circolazione degli utenti e relativi costi e deve riportare,
attraverso un cronoprogramma degli interventi, i seguenti elementi:
a) tipologia di strada individuata e coerenza della scelta con
quanto riportato al comma 4 del presente articolo;
b) cronoprogramma e piano dei costi degli interventi, con
indicati:
i. inizio e fine dell'attivita' di progettazione;
ii. inizio e fine della procedura di aggiudicazione;
iii. inizio e fine dei lavori;
iv. data del collaudo o certificazione di regolare esecuzione
dei lavori.
5. Il piano contiene le schede descrittive e riepilogative di
ciascun intervento da realizzare.
6. Il piano e' considerato autorizzato e l'ente puo' procedere ad
accertare le relative entrate in assenza di osservazioni da parte
della Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta
sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui
contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili, da formulare entro novanta giorni
dalla ricezione del piano e, comunque non oltre il 30 giugno 2022.

Art. 7

Trasferimento delle risorse

1. Le risorse sono trasferite ai soggetti attuatori per ciascuna
annualita' secondo il piano di riparto e dopo l'approvazione del
piano degli interventi.
2. I fondi dell'annualita' 2021, da trasferire alle aree interne in
proporzione alle quote indicate nel riparto di cui all'allegato 3,
sono accertati e utilizzati per interventi, in ogni caso coerenti con
quanto previsto dagli articoli 5 e 6, ritenuti urgenti, e che
pertanto non necessitano di preventiva programmazione; tali
interventi sono validati entro il 30 giugno 2022 dalla competente
Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili e confluiscono quindi nel piano degli
interventi; qualora tali interventi, o parte di essi, riguardino
lavori non ricompresi tra quelli indicati agli articoli 5 e 6, le
corrispondenti somme sono decurtate a valere sull'annualita' 2023 e
rimodulato corrispondentemente il piano degli interventi.
3. Il trasferimento delle risorse relative alle annualita' dal 2022
al 2026 e' effettuato, nei limiti delle disponibilita' di cassa,
sulla base del piano di riparto e del piano degli interventi di cui,
rispettivamente, agli articoli 4 e 6 del presente decreto.
4. Al fine di uniformare le attivita' ed espletare il monitoraggio,
la Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta
sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui
contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili pubblica sul sito istituzionale il
modello delle schede descrittive. La compilazione di dette schede
avviene attraverso l'utilizzo di un applicativo, secondo modalita'
operative che sono rese note ai soggetti interessati dagli uffici
competenti.
5. Il soggetto attuatore attesta tramite il sistema di monitoraggio
di cui all'art. 10 che gli interventi non sono oggetto, per la quota
ammessa a contributo, di altri finanziamenti diversi da quelli di cui
al decreto-legge n. 59 del 6 maggio 2021, convertito con
modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
6. I soggetti attuatori devono comunicare trimestralmente, tramite
l'applicativo predisposto dalla Direzione generale per le strade e le
autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la
vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, lo stato di avanzamento
dei programmi, le ragioni di eventuali difformita' e, se del caso,
gli interventi correttivi che essi intendono mettere in atto per
rispettare i tempi comunicati.
7. L'ultimazione dei lavori va certificata inderogabilmente entro
il 30 marzo 2026. Il collaudo o la certificazione di regolare
esecuzione dei lavori relativi all'intervento e' effettuato entro il
31 dicembre 2022 per gli interventi riferiti al finanziamento
dell'anno 2021, ed entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno
di riferimento del piano degli interventi riferiti al finanziamento
per gli anni 2022, 2023, 2024.
8. A conclusione degli interventi, ed a esito del positivo
collaudo, eventuali economie di gara possono essere destinate al
finanziamento degli ulteriori interventi di cui all'art 6, comma 1,
secondo periodo.

Art. 8

Verifiche sugli interventi e revoca del finanziamento

1. I soggetti attuatori rispettano il cronoprogramma procedurale di
cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze del 15 luglio 2021. Il mancato rispetto dei termini previsti
dal citato cronoprogramma, nonche' la mancata alimentazione del
sistema di monitoraggio di cui all'art. 3 comportano, ai sensi
dell'art. 1 comma 7-bis del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, la
revoca del finanziamento qualora non risultino assunte obbligazioni
giuridicamente vincolanti.
2. La data di sottoscrizione dell'obbligazione giuridicamente
vincolante e' quella riportata sul sistema SIMOG per il CIG, cosi'
come acquisita nel sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229.

Art. 9

Variazioni finanziarie

1. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse relativamente
alle annualita', e per le medesime finalita', con successivo decreto
del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili si
procede alla assegnazione delle stesse in proporzione ai coefficienti
del piano di riparto, previa presentazione di un piano integrativo
d'interventi per le annualita' corrispondenti, da espletare con le
stesse modalita' e tempistiche.
2. Nel caso in cui siano apportate variazioni alla disponibilita'
delle somme in bilancio, rispetto a quanto assegnato dal piano di
riparto, anche gli impegni di spesa sono variati in proporzione ai
coefficienti del piano.
3. Qualora, a seguito della istruttoria in corso da parte del
Ministro per il sud e la coesione territoriale, siano selezionate,
dal Comitato tecnico aree interne, nuove aree interne entro il 31
dicembre 2021, il Piano di riparto delle risorse di cui all'art. 1,
comma 1, e' ricalcolato per tutte le aree interne esistenti per le
annualita' dal 2022 al 2026, secondo i criteri di cui all'art. 3, con
decreto direttoriale della Direzione generale per le strade e le
autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la
vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili. In tal caso l'Assemblea
dei sindaci dell'area interna di nuova selezione, previa convocazione
effettuata nei modi indicati dall'art. 1, comma 2, provvede ad
individuare gli interventi entro e non oltre il 28 febbraio 2022, al
fine di rispettare la scadenza perentoria di cui all'art. 6, comma 1.
Il mancato rispetto del predetto termine comporta l'automatico
ripristino delle originarie assegnazioni.

Art. 10

Monitoraggio

1. Ai fini del monitoraggio degli interventi si applica il sistema
di monitoraggio delle opere pubbliche - MOP della banca dati delle
pubbliche amministrazioni - BDAP previsto dal decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229 nonche' il decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze del 15 luglio 2021 adottato ai sensi dell'art. 1, comma
7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con la legge 1°
luglio 2021, n. 101.
2. Ai sensi dell'art. 11, comma 1-bis, della legge 16 gennaio 2003,
n. 3, gli atti che individuano i soggetti attuatori riportano per
ciascun intervento il relativo codice unico di progetto (CUP).
3. Il monitoraggio degli interventi finanziati e' effettuato dal
soggetto attuatore, ovvero dal titolare del CUP. A tal fine i
soggetti attuatori classificano, accedendo alla sezione anagrafica -
strumento attuativo del citato sistema, gli interventi sotto la voce:
«PNIC Aree interne».
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per
gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

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