Sicurezza ascensori: il nuovo regolamento di modifica del D.P.R. n. 162/1999

Con il D.P.R. 10 gennaio 2017, n. 23, modificata la norma sugli ascensori, sui componenti di sicurezza e sull’esercizio

Dalla presidenza della Repubblica il regolamento che modifica il D.P.R. n. 162/1999. Recependo la direttiva 2014/33/Ue, il D.P.R. n. 23/2017 ha introdotto importanti novità in materia di ascensori, dei componenti di sicurezza degli stessi nonché per il loro esercizio.

Diverse le novità che riguardano, per esempio, il campo di applicazione, le definizioni, la libera circolazione, l’immissione sul mercato, la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio, i requisiti essenziali di salute e di sicurezza e le misure utili per gli edifici o le costruzioni nei quali sono installati gli ascensori; sono state anche introdotte nuove procedure di valutazione della conformità degli ascensori, prescrizioni relative agli organismi notificati e la presunzione di conformità, le modalità di presentazione della domanda e la procedura di notifica. Infine, con l’articolo 3 sono stabilite nuove disposizioni tariffarie.

La nuova norma entrerà in vigore il 30 marzo 2017.

Decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 2017, n. 23

Regolamento concernente modifiche al  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione  della  direttiva

2014/33/UE relativa agli ascensori  ed  ai  componenti  di  sicurezza

degli ascensori nonchè per l'esercizio degli ascensori. 

In Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2017, n.62

 Vigente al: 30-3-2017 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

  Vista la legge 24 aprile  1998,  n.  128,  ed  in  particolare  gli

articoli 5 e 32 nonche' l'allegato C;

  Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e  successive

modificazioni;

  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali

sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione

della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea,  ed   in

particolare l'articolo 35, comma 2, secondo periodo;

  Vista  la  direttiva  2014/33/UE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio,  del  26  febbraio  2014,   per   l'armonizzazione   delle

legislazioni  degli  Stati  membri  relative  agli  ascensori  e   ai

componenti di sicurezza per ascensori (rifusione);

  Vista  la  direttiva  2006/42/CE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che  modifica

la direttiva 95/16/CE;

  Visto il decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  17,  recante

attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine  e  che

modifica  la  direttiva  95/16/CE  relativa  agli  ascensori,  ed  in

particolare l'articolo 16 che, confermando il  potere  di  intervento

regolamentare in tale materia, ha previsto che anche le  disposizioni

di attuazione della  medesima  direttiva  2006/42/CE,  per  la  parte

relativa alle  modifiche  della  direttiva  95/16/CE  in  materia  di

ascensori, sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma  2,  della

legge 23 agosto 1988, n. 400, con regolamento di modifica del decreto

del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

  Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento  delle  legislazioni  degli

Stati membri relative agli ascensori;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.

162, concernente regolamento recante  norme  per  l'attuazione  della

direttiva  95/16/CE  sugli  ascensori  e   di   semplificazione   dei

procedimenti per la  concessione  del  nulla  osta  per  ascensori  e

montacarichi, nonche' della relativa licenza di esercizio;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.

214, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica  30

aprile 1999, n. 162, in attuazione della direttiva 2006/42/CE, per la

parte relativa alle modifiche della direttiva 95/16/CE in materia  di

ascensori;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19  gennaio  2015,

n. 8, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30

aprile  1999,  n.  162,  per  chiudere  la  procedura  di  infrazione

2011/4064  ai  fini  della  corretta  applicazione  della   direttiva

95/16/CE  relativa  agli   ascensori   e   di   semplificazione   dei

procedimenti per la  concessione  del  nulla  osta  per  ascensori  e

montacarichi nonche' della relativa licenza di esercizio;

  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del

Consiglio  del  9  luglio  2008  che  pone  norme   in   materia   di

accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la

commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.

339/93;

  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,

adottata nella riunione del 20 giugno 2016;

  Sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma  3,

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

  Acquisito il parere delle competenti commissioni della  Camera  dei

deputati e del Senato della Repubblica;

  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 2016;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 14 dicembre 2016;

  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei

Ministri dello sviluppo  economico,  del  lavoro  e  delle  politiche

sociali e per la semplificazione e la  pubblica  amministrazione,  di

concerto  con  i  Ministri  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,

dell'interno,  per  gli  affari  regionali  e  le  autonomie,   della

giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute e degli affari

esteri e della cooperazione internazionale;

                                Emana

                      il seguente regolamento:
  
                               Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile  1999,

  n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30  aprile  1999,  n.

162,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti

modificazioni:

  a)  il  titolo  del  regolamento  e'   sostituito   dal   seguente:

«Regolamento  recante  norme   per   l'attuazione   della   direttiva

2014/33/UE, relativa agli ascensori ed  ai  componenti  di  sicurezza

degli ascensori, nonche' per l'esercizio degli ascensori»;

  b) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:

  «Art. 1 (Ambito di applicazione). -  1.  Il  presente  regolamento,

quando non diversamente specificato, si  applica  agli  ascensori  in

servizio permanente negli edifici e nelle  costruzioni  destinati  al

trasporto:

  a) di persone;

  b) di persone e cose;

  c) soltanto di cose, se il  supporto  del  carico  e'  accessibile,

ossia se una persona puo' entrarvi senza difficolta', ed e' munito di

comandi situati all'interno del supporto del carico o  a  portata  di

una persona all'interno del supporto del carico.

  2. Il presente regolamento si  applica  inoltre  ai  componenti  di

sicurezza per ascensori elencati nell'allegato III  utilizzati  negli

ascensori di cui al comma 1.

  3.  Sono  esclusi  dall'ambito   di   applicazione   del   presente

regolamento:

  a) gli apparecchi di sollevamento la cui velocita'  di  spostamento

non supera 0,15 m/s;

  b) gli ascensori da cantiere;

  c) gli impianti a fune, comprese le funicolari;

  d) gli  ascensori  appositamente  progettati  e  costruiti  a  fini

militari o di mantenimento dell'ordine;

  e)  gli  apparecchi  di  sollevamento  dai  quali  possono   essere

effettuati lavori;

  f) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;

  g) gli apparecchi di  sollevamento  destinati  al  sollevamento  di

artisti durante le rappresentazioni;

  h) gli apparecchi di sollevamento installati in mezzi di trasporto;

  i) gli apparecchi di  sollevamento  collegati  ad  una  macchina  e

destinati esclusivamente all'accesso ai posti di lavoro,  compresi  i

punti di manutenzione e ispezione delle macchine;

  l) i treni a cremagliera;

  m) le scale mobili e i marciapiedi mobili.

  4. Se per un  ascensore  o  per  un  componente  di  sicurezza  per

ascensori i rischi di cui al presente regolamento sono  previsti,  in

tutto o in parte, da una  normativa  specifica  dell'Unione  o  dalle

relative norme nazionali di attuazione, il presente  regolamento  non

si applica o cessa di applicarsi a questi ascensori o  componenti  di

sicurezza  per  ascensori  e  a  questi  rischi  non  appena  diventa

applicabile tale normativa specifica dell'Unione o le relative  norme

nazionali di attuazione.»;

    c) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:

  «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini  del  presente  regolamento  si

intende per:

  a) "ascensore": un apparecchio di sollevamento  che  collega  piani

definiti, mediante un supporto del carico che si sposta  lungo  guide

rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale e' superiore a 15 gradi

o un apparecchio di sollevamento che  si  sposta  lungo  un  percorso

perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo  guide

rigide;

  b) "supporto del carico": la parte dell'ascensore che  sorregge  le

persone o le cose per sollevarle o abbassarle;

  c)  "ascensore  modello":  un  ascensore  rappresentativo  la   cui

documentazione tecnica indica come  saranno  rispettati  i  requisiti

essenziali di salute e di  sicurezza  di  cui  all'allegato  I  negli

ascensori  derivati  dell'ascensore  modello,  definito  in  base   a

parametri oggettivi  e  che  utilizza  componenti  di  sicurezza  per

ascensori identici;

  d)  "messa  a  disposizione  sul  mercato":  la  fornitura  di   un

componente di sicurezza per ascensori per la  distribuzione  o  l'uso

sul mercato dell'Unione nel  corso  di  un'attivita'  commerciale,  a

titolo oneroso o gratuito;

  e) "immissione sul mercato":

  1) la prima messa a disposizione sul mercato di  un  componente  di

sicurezza per ascensori; oppure

  2) la fornitura di un ascensore per l'uso sul  mercato  dell'Unione

nel corso di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

  f) "installatore": la persona fisica o giuridica che si  assume  la

responsabilita'    della    progettazione,    della    fabbricazione,

dell'installazione e dell'immissione sul mercato dell'ascensore;

  g) "fabbricante": la persona fisica o  giuridica  che  fabbrica  un

componente  di  sicurezza  per  ascensori  o  lo  fa   progettare   o

fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio

commerciale;

  h) "rappresentante autorizzato": una  persona  fisica  o  giuridica

stabilita nell'Unione  che  ha  ricevuto  da  un  installatore  o  un

fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a  suo  nome

in relazione a compiti specificati;

  i)  "importatore":  la  persona  fisica   o   giuridica   stabilita

nell'Unione che immette sul  mercato  dell'Unione  un  componente  di

sicurezza per ascensori originario di un Paese terzo;

  l) "distributore": la persona fisica  o  giuridica  presente  nella

catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore,  che

mette a disposizione sul  mercato  un  componente  di  sicurezza  per

ascensori;

  m)  "operatori  economici":  l'installatore,  il  fabbricante,   il

rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore;

  n) "specifica tecnica": un  documento  che  prescrive  i  requisiti

tecnici che un ascensore o un componente di sicurezza  per  ascensori

deve soddisfare;

  o) "norma armonizzata": la norma armonizzata di cui all'articolo 2,

punto 1), lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;

  p) "accreditamento": accreditamento quale definito all'articolo  2,

punto 10), del regolamento (CE) n. 765/2008;

  r) "organismo nazionale di accreditamento": organismo nazionale  di

accreditamento di cui all'articolo 2, punto 11), del regolamento (CE)

n. 765/2008;

  s) "valutazione della conformita'": il processo atto  a  dimostrare

il rispetto dei requisiti essenziali di salute  e  di  sicurezza  del

presente regolamento relativi a un ascensore o  a  un  componente  di

sicurezza per ascensori;

  t) "organismo di valutazione della conformita'": un  organismo  che

svolge attivita' di valutazione della conformita', fra cui  tarature,

prove, certificazioni e ispezioni;

  u) "richiamo": in relazione a un ascensore qualsiasi misura volta a

ottenere lo smantellamento  e  lo  smaltimento  in  sicurezza  di  un

ascensore; in relazione a un componente di  sicurezza  per  ascensori

qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di un componente di

sicurezza per ascensori  che  e'  gia'  stato  messo  a  disposizione

dell'installatore o dell'utilizzatore finale;

  v)  "ritiro":  qualsiasi  misura  volta  a  impedire  la  messa   a

disposizione sul mercato di un componente di sicurezza per  ascensori

nella catena di approvvigionamento;

  z)  "normativa  di  armonizzazione   dell'Unione":   la   normativa

dell'Unione che armonizza le condizioni  di  commercializzazione  dei

prodotti;

  aa) "marcatura CE": una marcatura mediante la quale  l'installatore

o il fabbricante indica che l'ascensore o il componente di  sicurezza

per ascensori e' conforme ai requisiti  applicabili  stabiliti  nella

normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione;

  bb) "montacarichi": un apparecchio di  sollevamento  a  motore,  di

portata non inferiore a 25 kg, che collega piani definiti mediante un

supporto del carico che si sposta lungo guide rigide, o che si sposta

lungo un percorso perfettamente  definito  nello  spazio,  e  la  cui

inclinazione sull'orizzontale e' superiore a 15 gradi,  destinato  al

trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile,

non munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a

portata di una persona all'interno del supporto del carico;

  cc)  "modifiche  costruttive  non   rientranti   nell'ordinaria   o

straordinaria manutenzione", in particolare:

  1) il cambiamento della velocita';

  2) il cambiamento della portata;

  3) il cambiamento della corsa;

  4) il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o

elettrico;

  5) la sostituzione del macchinario, del supporto del carico con  la

sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo  cilindro-pistone,

delle porte di piano, delle difese del vano  e  di  altri  componenti

principali.»;

    d) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:

  «Art. 3 (Libera  circolazione,  immissione  sul  mercato,  messa  a

disposizione sul mercato e messa in  servizio).  -  1.  Le  autorita'

competenti  non  vietano,  limitano  o  ostacolano,  nel   territorio

nazionale, l'immissione  sul  mercato  o  la  messa  in  servizio  di

ascensori o la messa a disposizione  sul  mercato  di  componenti  di

sicurezza per ascensori conformi al presente regolamento.

  2. Nelle fiere campionarie, nelle mostre e nelle dimostrazioni,  e'

consentita l'esibizione di ascensori o di componenti di sicurezza per

ascensori  che  non  siano  conformi  al  presente   regolamento,   a

condizione che un'indicazione  visibile  specifichi  chiaramente  che

essi  non  sono  conformi  e  che  non  saranno  immessi  o  messi  a

disposizione sul mercato finche' non  saranno  stati  resi  conformi.

Durante le dimostrazioni sono applicate adeguate misure di  sicurezza

per garantire la protezione delle persone.

  3. Gli ascensori cui si applica  il  presente  regolamento  possono

essere  immessi  sul  mercato  e  messi  in  servizio  soltanto   se,

correttamente  installati,  sottoposti  a  manutenzione  adeguata  ed

utilizzati secondo la loro destinazione, soddisfano i  requisiti  del

presente regolamento.

  4. I componenti di  sicurezza  per  ascensori  cui  si  applica  il

presente regolamento possono essere messi a disposizione sul  mercato

e messi in servizio soltanto se, correttamente montati, sottoposti  a

manutenzione adeguata ed utilizzati  secondo  la  loro  destinazione,

soddisfano i requisiti del presente regolamento.»;

    e) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:

  «Art. 4 (Requisiti essenziali di salute e  di  sicurezza  e  misure

utili per gli edifici o costruzioni nei  quali  sono  installati  gli

ascensori). - 1. Gli ascensori cui si applica il presente regolamento

rispondono ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza  previsti

all'allegato I.

  2. I componenti di  sicurezza  per  ascensori  cui  si  applica  il

presente regolamento rispondono ai requisiti essenziali di  salute  e

di sicurezza previsti dall'allegato I e consentono agli ascensori sui

quali sono montati di rispondere a tali requisiti.

  3. La persona  responsabile  della  realizzazione  dell'edificio  o

della costruzione e l'installatore si  comunicano  reciprocamente  le

informazioni necessarie e prendono le misure adeguate  per  garantire

il  corretto  funzionamento   e   la   sicurezza   di   utilizzazione

dell'ascensore.

  4. I soggetti di cui al comma 3 si assicurano che i vani  di  corsa

previsti per gli ascensori non contengano tubazioni  o  installazioni

diverse da  quelle  necessarie  al  funzionamento  o  alla  sicurezza

dell'ascensore.»;

    f) dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

  «Art.  4-bis  (Obblighi  degli   installatori).   -   1.   All'atto

dell'immissione  sul  mercato  di  un  ascensore,  gli   installatori

garantiscono che esso sia stato progettato, fabbricato, installato  e

sottoposto a prova conformemente ai requisiti essenziali di salute  e

di sicurezza di cui all'allegato I.

  2. Gli installatori preparano la documentazione tecnica ed eseguono

o  fanno  eseguire  la  pertinente  procedura  di  valutazione  della

conformita'  di  cui  all'articolo  6-bis.  Qualora  la   conformita'

dell'ascensore ai requisiti  essenziali  di  salute  e  di  sicurezza

applicabili sia stata dimostrata da  tale  procedura,  l'installatore

redige  una  dichiarazione  di  conformita'  UE   assicurandosi   che

l'ascensore ne sia corredato e appone la marcatura CE.

  3.  L'installatore   conserva   la   documentazione   tecnica,   la

dichiarazione di conformita' UE e, se del caso, l'approvazione  o  le

approvazioni  per  un  periodo  di  dieci  anni  dalla  data  in  cui

l'ascensore e' stato immesso sul mercato.

  4.  Laddove  ritenuto  necessario  in  considerazione  dei   rischi

presentati da un  ascensore,  gli  installatori,  per  proteggere  la

salute e la sicurezza dei consumatori,  esaminano  i  reclami  e  gli

ascensori non conformi, mantengono, se del caso,  un  registro  degli

stessi.

  5. Gli installatori garantiscono che sugli ascensori sia apposto un

numero identificativo del tipo, della serie o del lotto  o  qualsiasi

altro elemento che ne consenta l'identificazione.

  6. Gli installatori indicano sull'ascensore il loro nome,  la  loro

denominazione commerciale registrata o il loro marchio  registrato  e

l'indirizzo postale al quale possono essere  contattati.  L'indirizzo

deve indicare un unico punto  presso  il  quale  l'installatore  puo'

essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono  in  una

lingua  facilmente  comprensibile  per  l'utilizzatore  finale  e  le

autorita' di vigilanza del mercato.

  7. Gli installatori garantiscono che l'ascensore  sia  accompagnato

dalle istruzioni di cui all'allegato I, punto 6.2, in una lingua  che

possa essere facilmente compresa dagli utilizzatori  finali,  e,  per

gli ascensori immessi sul mercato italiano, in lingua italiana. Dette

istruzioni, come  pure  le  eventuali  etichettature,  devono  essere

chiare, comprensibili e intelligibili.

  8. Gli installatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un

ascensore da essi immesso sul mercato non sia  conforme  al  presente

regolamento prendono immediatamente le misure  correttive  necessarie

per rendere conforme tale  ascensore.  Inoltre,  qualora  l'ascensore

presenti un rischio, gli  installatori  informano  immediatamente  il

Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro  e  delle

politiche sociali e,  se  del  caso,  le  altre  autorita'  nazionali

competenti degli Stati membri in cui hanno  immesso  l'ascensore  sul

mercato, indicando  in  particolare  i  dettagli  relativi  alla  non

conformita' e a qualsiasi misura correttiva presa.

  9. Gli installatori, a seguito di una richiesta motivata  da  parte

di un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte

le  informazioni  e  la  documentazione,  in   formato   cartaceo   o

elettronico, necessarie per dimostrare la conformita'  dell'ascensore

al presente regolamento, in una lingua  che  puo'  essere  facilmente

compresa da tale autorita'. Cooperano  con  tale  autorita',  su  sua

richiesta, a qualsiasi  azione  intrapresa  per  eliminare  i  rischi

presentati dagli ascensori da essi immessi sul mercato.

  Art.   4-ter   (Obblighi   dei   fabbricanti).   -   1.    All'atto

dell'immissione dei loro componenti di sicurezza  per  ascensori  sul

mercato, i fabbricanti garantiscono  che  siano  stati  progettati  e

fabbricati conformemente all'articolo 4, comma 2.

  2. I fabbricanti preparano la prescritta documentazione tecnica  ed

eseguono  o  fanno  eseguire  la  procedura  di   valutazione   della

conformita' pertinente di cui all'articolo 6. Qualora la  conformita'

di un componente di sicurezza per ascensori ai  requisiti  essenziali

di salute e di sicurezza applicabili sia  stata  dimostrata  da  tale

procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformita' UE

assicurandosi che il componente di sicurezza  per  ascensori  ne  sia

corredato e appongono la marcatura CE.

  3.  I  fabbricanti  conservano  la   documentazione   tecnica,   la

dichiarazione di conformita' UE e, se del caso, l'approvazione  o  le

approvazioni per un periodo di  dieci  anni  dalla  data  in  cui  il

componente di sicurezza per ascensori e' stato immesso sul mercato.

  4. I fabbricanti garantiscono che siano  predisposte  le  procedure

necessarie  affinche'  la  produzione  in  serie  continui  a  essere

conforme al presente regolamento. Si tiene  debitamente  conto  delle

modifiche della progettazione o delle caratteristiche  del  prodotto,

nonche'  delle  modifiche  delle  norme  armonizzate  o  delle  altre

specifiche tecniche con  riferimento  alle  quali  e'  dichiarata  la

conformita'  dei  componenti  di  sicurezza  per  ascensori.  Laddove

ritenuto necessario in considerazione dei  rischi  presentati  da  un

componente di sicurezza per ascensori, i fabbricanti, per  proteggere

la salute e la  sicurezza  dei  consumatori,  eseguono  una  prova  a

campione  del  componente  di  sicurezza  per   ascensori   messo   a

disposizione sul  mercato,  esaminano  i  reclami,  i  componenti  di

sicurezza per ascensori non conformi e i richiami dei  componenti  di

sicurezza per ascensori, mantengono, se del caso, un  registro  degli

stessi e informano gli installatori di tale monitoraggio.

  5. I fabbricanti garantiscono che sui componenti di  sicurezza  per

ascensori che  hanno  immesso  sul  mercato  sia  apposto  un  numero

identificativo del tipo, del lotto, della  serie  o  qualsiasi  altro

elemento che consenta la loro  identificazione,  oppure,  qualora  le

dimensioni o la natura del componente di sicurezza per ascensori  non

lo  consentano,  che  le  informazioni   prescritte   siano   fornite

sull'etichetta di cui all'articolo 7, comma 2.

  6. I fabbricanti indicano sul componente di sicurezza per ascensori

oppure,  ove  cio'  non  sia   possibile,   sull'etichetta   di   cui

all'articolo  7,  comma  2,  il  loro  nome,  la  loro  denominazione

commerciale registrata o il loro  marchio  registrato  e  l'indirizzo

postale al quale possono essere  contattati.  L'indirizzo  indica  un

unico punto presso il quale il fabbricante puo' essere contattato. Le

informazioni relative al  contatto  sono  in  una  lingua  facilmente

comprensibile per l'utilizzatore finale e le autorita'  di  vigilanza

del mercato.

  7. I fabbricanti garantiscono che il componente  di  sicurezza  per

ascensori sia accompagnato dalle istruzioni di  cui  all'allegato  I,

punto 6.1, in una lingua che possa essere facilmente  compresa  dagli

utilizzatori finali e, per i componenti di  sicurezza  per  ascensori

immessi sul mercato italiano, in lingua italiana.  Dette  istruzioni,

come  pure  le  eventuali  etichettature,   devono   essere   chiare,

comprensibili e intelligibili.

  8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di  ritenere  che  un

componente di sicurezza per ascensori da essi immesso sul mercato non

sia conforme  al  presente  regolamento  prendono  immediatamente  le

misure correttive necessarie per rendere conforme tale componente  di

sicurezza per ascensori, per ritirarlo o richiamarlo, a  seconda  dei

casi. Inoltre, qualora  il  componente  di  sicurezza  per  ascensori

presenti  un  rischio,  i  fabbricanti  informano  immediatamente  il

Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro  e  delle

politiche sociali e,  se  del  caso,  le  altre  autorita'  nazionali

competenti degli Stati membri in cui hanno messo a  disposizione  sul

mercato il  componente  di  sicurezza  per  ascensori,  indicando  in

particolare i dettagli relativi alla non conformita'  e  a  qualsiasi

misura correttiva presa.

  9.  I  fabbricanti,  a  seguito  di  una  richiesta   motivata   di

un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le

informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o  elettronico,

necessarie per dimostrare la conformita' dei componenti di  sicurezza

per ascensori al presente regolamento, in una lingua che puo'  essere

facilmente compresa da tale autorita'. Cooperano con tale  autorita',

su sua richiesta, a  qualsiasi  azione  intrapresa  per  eliminare  i

rischi presentati dai componenti di sicurezza per ascensori  da  essi

immessi sul mercato.

  Art. 4-quater (Rappresentanti autorizzati). - 1. Il  fabbricante  o

l'installatore  puo'   nominare,   mediante   mandato   scritto,   un

rappresentante autorizzato. Gli obblighi di cui  all'articolo  4-bis,

comma 1, o all'articolo 4-ter, comma 1, e l'obbligo  di  redigere  la

documentazione  tecnica  di  cui  all'articolo  4-bis,  comma  2,   o

all'articolo  4-ter,  comma  2,  non  rientrano   nel   mandato   del

rappresentante autorizzato.

  2. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti  specificati  nel

mandato ricevuto dal  fabbricante  o  dall'installatore.  Il  mandato

consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i  seguenti

compiti:

  a) mantenere a disposizione delle autorita' nazionali di  vigilanza

la dichiarazione di conformita' UE e, se del caso,  l'approvazione  o

le approvazioni relative al sistema di  qualita'  del  fabbricante  o

dell'installatore e la documentazione tecnica per un periodo di dieci

anni dalla data in cui il componente di  sicurezza  per  ascensori  o

l'ascensore e' stato immesso sul mercato;

  b) a seguito di una richiesta motivata  di  un'autorita'  nazionale

competente, fornire a tale  autorita'  tutte  le  informazioni  e  la

documentazione  necessarie  per   dimostrare   la   conformita'   dei

componenti di sicurezza per ascensori o dell'ascensore;

  c)  cooperare  con  le  autorita'  nazionali  competenti,  su  loro

richiesta, a qualsiasi  azione  intrapresa  per  eliminare  i  rischi

presentati dal componente di sicurezza per ascensori o dall'ascensore

che rientra nel mandato del rappresentante autorizzato.

  Art. 4-quinquies (Obblighi degli importatori). - 1. Gli importatori

immettono sul mercato solo  componenti  di  sicurezza  per  ascensori

conformi.

  2. Prima di immettere un componente di sicurezza per ascensori  sul

mercato, gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito

l'appropriata procedura  di  valutazione  della  conformita'  di  cui

all'articolo 6. Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la

documentazione tecnica, che il componente di sicurezza per  ascensori

rechi la marcatura CE  e  sia  accompagnato  dalla  dichiarazione  di

conformita' UE e dai documenti prescritti e che il fabbricante  abbia

rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 4-ter, commi  5  e  6.

L'importatore, se ritiene o ha motivo di ritenere che  un  componente

di sicurezza per ascensori non sia conforme all'articolo 4, comma  2,

non immette il componente di sicurezza per ascensori sul mercato fino

a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando  un  componente

di sicurezza per ascensori  presenta  un  rischio,  l'importatore  ne

informa il fabbricante e le autorita' di vigilanza del mercato.

  3.  Gli  importatori  indicano  sul  componente  di  sicurezza  per

ascensori oppure, ove cio' non sia possibile, sull'imballaggio  o  in

un documento di  accompagnamento  del  componente  di  sicurezza  per

ascensori, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata

o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale  presso  il  quale

possono essere contattati. Le informazioni relative al contatto  sono

in una lingua facilmente  comprensibile  per  l'utente  finale  e  le

autorita' di vigilanza del mercato.

  4. Gli importatori garantiscono che il componente di sicurezza  per

ascensori sia accompagnato dalle istruzioni di  cui  all'allegato  I,

punto 6.1, in una lingua che possa essere facilmente  compresa  dagli

utilizzatori finali e, per i componenti di  sicurezza  per  ascensori

messi a disposizione sul mercato italiano, in lingua italiana.

  5. Gli  importatori  garantiscono  che,  mentre  un  componente  di

sicurezza  per  ascensori  e'  sotto  la  loro  responsabilita',   le

condizioni di immagazzinamento  o  di  trasporto  non  ne  mettano  a

rischio la sua conformita' ai requisiti essenziali  di  salute  e  di

sicurezza di cui all'articolo 4, comma 2.

  6.  Laddove  ritenuto  opportuno  in  considerazione   dei   rischi

presentati  da  un  componente  di  sicurezza  per   ascensori,   gli

importatori, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori,

eseguono una  prova  a  campione  dei  componenti  di  sicurezza  per

ascensori messi a disposizione sul mercato, esaminano  i  reclami,  i

componenti di sicurezza per ascensori non conformi e i  richiami  dei

componenti di sicurezza per ascensori, mantengono, se  del  caso,  un

registro degli stessi e informano i distributori e  gli  installatori

di qualsiasi eventuale monitoraggio.

  7. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che  un

componente di sicurezza per ascensori da essi immesso sul mercato non

sia conforme  al  presente  regolamento  prendono  immediatamente  le

misure correttive necessarie per rendere conforme tale componente  di

sicurezza per ascensori, per ritirarlo o richiamarlo, a  seconda  dei

casi. Inoltre, qualora  il  componente  di  sicurezza  per  ascensori

presenti un rischio,  gli  importatori  informano  immediatamente  il

Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro  e  delle

politiche sociali e,  se  del  caso,  le  altre  autorita'  nazionali

competenti degli Stati membri in cui hanno messo a  disposizione  sul

mercato il  componente  di  sicurezza  per  ascensori,  indicando  in

particolare i dettagli relativi alla non conformita'  e  a  qualsiasi

misura correttiva presa.

  8. Per dieci anni dall'immissione del componente di  sicurezza  per

ascensori sul mercato gli importatori conservano a disposizione delle

autorita' di vigilanza del mercato una copia della  dichiarazione  di

conformita' UE e, se del caso, le approvazioni; garantiscono  inoltre

che, su richiesta, la documentazione tecnica  possa  essere  messa  a

disposizione di tali autorita'.

  9.  Gli  importatori,  a  seguito  di  una  richiesta  motivata  di

un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le

informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o  elettronico,

necessarie  per  dimostrare  la  conformita'  di  un  componente   di

sicurezza per ascensori, in una lingua  che  puo'  essere  facilmente

compresa da tale autorita'. Cooperano  con  tale  autorita',  su  sua

richiesta, a qualsiasi  azione  intrapresa  per  eliminare  i  rischi

presentati dai componenti di sicurezza per ascensori da essi  immessi

sul mercato.

  Art. 4-sexies (Obblighi dei distributori). - 1. Quando  mettono  un

componente di sicurezza per ascensori a disposizione sul  mercato,  i

distributori agiscono con  la  dovuta  diligenza  in  relazione  alle

prescrizioni del presente regolamento.

  2. Prima di mettere un componente  di  sicurezza  per  ascensori  a

disposizione sul mercato, i distributori verificano che esso rechi la

marcatura CE, sia accompagnato dalla dichiarazione di conformita' UE,

dalla documentazione  necessaria  nonche'  dalle  istruzioni  di  cui

all'allegato I, punto 6.1, in una lingua che puo'  essere  facilmente

compresa dagli utilizzatori finali e, per i componenti  di  sicurezza

per ascensori messi a disposizione sul mercato  italiano,  in  lingua

italiana, e che il fabbricante e l'importatore abbiano rispettato  le

prescrizioni di cui all'articolo 4-ter, commi 5 e 6,  e  all'articolo

4-quinquies, comma 3. Il distributore, se  ritiene  o  ha  motivo  di

ritenere che  un  componente  di  sicurezza  per  ascensori  non  sia

conforme  all'articolo  4,  comma  2,  non  mette  il  componente  di

sicurezza per ascensori a disposizione sul mercato fino a quando  non

sia stato reso conforme. Inoltre, se il componente di  sicurezza  per

ascensori  presenta  un  rischio,  il  distributore  ne  informa   il

fabbricante o l'importatore,  nonche'  il  Ministero  dello  sviluppo

economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

  3.  I  distributori  garantiscono  che,  mentre  un  componente  di

sicurezza  per  ascensori  e'  sotto  la  loro  responsabilita',   le

condizioni di immagazzinamento  o  di  trasporto  non  ne  mettano  a

rischio la sua conformita' all'articolo 4, comma 2.

  4. I distributori che ritengono o hanno motivo di ritenere  che  un

componente di sicurezza per ascensori da essi  messo  a  disposizione

sul mercato non sia conforme al presente  regolamento  si  assicurano

che siano prese le misure correttive necessarie per rendere  conforme

tale  componente  di  sicurezza  per  ascensori,  per   ritirarlo   o

richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora  il  componente  di

sicurezza per  ascensori  presenti  un  rischio,  i  distributori  ne

informano immediatamente il Ministero dello  sviluppo  economico,  il

Ministero del lavoro e delle politiche sociali e,  se  del  caso,  le

altre autorita' nazionali competenti degli Stati membri in cui  hanno

messo a disposizione sul  mercato  il  componente  di  sicurezza  per

ascensori, indicando in particolare  i  dettagli  relativi  alla  non

conformita' e qualsiasi misura correttiva presa.

  5.  I  distributori,  a  seguito  di  una  richiesta  motivata   di

un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le

informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o  elettronico,

necessarie  per  dimostrare  la  conformita'  di  un  componente   di

sicurezza  per  ascensori.  Cooperano  con  tale  autorita',  su  sua

richiesta, a qualsiasi  azione  intrapresa  per  eliminare  i  rischi

presentati dai componenti di sicurezza per ascensori da essi messi  a

disposizione sul mercato.

  Art. 4-septies  (Casi  in  cui  gli  obblighi  dei  fabbricanti  si

applicano agli importatori o ai distributori). - 1. Un importatore  o

distributore  e'  ritenuto  un  fabbricante  ai  fini  del   presente

regolamento ed e' soggetto  agli  obblighi  del  fabbricante  di  cui

all'articolo 4-ter  quando  immette  sul  mercato  un  componente  di

sicurezza per ascensori con il proprio nome o marchio  commerciale  o

modifica un componente di sicurezza per ascensori  gia'  immesso  sul

mercato in modo  tale  da  poterne  condizionare  la  conformita'  al

presente regolamento.

  Art. 4-octies (Identificazione degli operatori economici). - 1. Gli

operatori economici indicano alle autorita' di vigilanza del  mercato

che ne facciano richiesta:

  a)  qualsiasi  operatore  economico  che  abbia  fornito  loro   un

componente di sicurezza per ascensori;

  b) qualsiasi operatore economico cui abbiano fornito un  componente

di sicurezza per ascensori.

  2. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare  le

informazioni di cui al primo comma per dieci anni dal momento in  cui

e' stato loro fornito un componente di sicurezza per ascensori e  per

dieci anni dal momento in cui essi hanno  fornito  un  componente  di

sicurezza per ascensori.»;

    g) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:

  «Art.  5  (Presunzione  di  conformita'  degli  ascensori   e   dei

componenti di sicurezza per  ascensori).  -  1.  Gli  ascensori  e  i

componenti di sicurezza per ascensori che sono  conformi  alle  norme

armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati

nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea   sono   considerati

conformi ai requisiti essenziali di salute  e  di  sicurezza  di  cui

all'allegato I, contemplati da tali norme o da parti di esse.»;

    h) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:

  «Art. 6 (Procedure di valutazione della conformita' dei  componenti

di sicurezza per ascensori). -  1.  I  componenti  di  sicurezza  per

ascensori  sono  sottoposti  a  una  delle  seguenti   procedure   di

valutazione della conformita':

  a)  il  modello  del  componente  di  sicurezza  per  ascensori  e'

sottoposto all'esame UE del tipo di cui all'allegato IV, parte  A,  e

la conformita' al  tipo  e'  assicurata  mediante  il  controllo  per

campione  del  componente  di  sicurezza   per   ascensori   di   cui

all'allegato IX;

  b)  il  modello  del  componente  di  sicurezza  per  ascensori  e'

sottoposto all'esame UE del tipo di cui all'allegato IV, parte  A,  e

ad esso si applica la conformita' al tipo basata sulla garanzia della

qualita' del prodotto conformemente all'allegato VI;

  c) conformita' basata sulla garanzia della qualita' totale  di  cui

all'allegato VII.»;

    i) dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 6-bis  (Procedure  di  valutazione  della  conformita'  degli

ascensori). - 1. Gli ascensori sono sottoposti a una  delle  seguenti

procedure di valutazione della conformita':

    a) qualora siano stati progettati e fabbricati in  conformita'  a

un  ascensore  modello  sottoposto  all'esame  UE  del  tipo  di  cui

all'allegato IV, parte B:

  1) l'esame finale per ascensori di cui all'allegato V;

  2) la conformita' al modello basata sulla garanzia  della  qualita'

del prodotto per ascensori di cui all'allegato X;

  3) la conformita' al modello basata sulla garanzia  della  qualita'

della produzione per ascensori di cui all'allegato XII.

    b) qualora siano stati progettati e fabbricati secondo un sistema

di qualita' approvato in conformita' all'allegato XI:

  1) l'esame finale per ascensori di cui all'allegato V;

  2) la conformita' al modello basata sulla garanzia  della  qualita'

del prodotto per ascensori di cui all'allegato X;

  3) la conformita' al modello basata sulla garanzia  della  qualita'

della produzione per ascensori di cui all'allegato XII.

  c) la conformita' basata sulla verifica dell'unita'  per  ascensori

di cui all'allegato VIII;

  d) la conformita'  basata  sulla  garanzia  totale  di  qualita'  e

sull'esame del progetto per ascensori di cui all'allegato XI.

  2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), qualora la  persona

responsabile della progettazione e della fabbricazione dell'ascensore

e  la  persona  responsabile   dell'installazione   e   della   prova

dell'ascensore non corrispondano,  la  prima  fornisce  alla  seconda

tutti i documenti e le informazioni necessari affinche'  quest'ultima

possa garantire che l'ascensore venga installato e sottoposto a prova

correttamente e in sicurezza.

  3. Nella documentazione tecnica sono chiaramente specificate, con i

valori massimi e minimi, tutte le varianti consentite tra l'ascensore

modello e quelli derivati dallo stesso.

  4. E' permesso dimostrare  con  calcoli  o  in  base  a  schemi  di

progettazione la similarita' di una serie di dispositivi  rispondenti

ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui  all'allegato

I.

  Art. 6-ter (Dichiarazione di conformita' UE). - 1. La dichiarazione

di conformita' UE attesta il rispetto  dei  requisiti  essenziali  di

salute e di sicurezza di cui all'allegato I.

  2. La dichiarazione di conformita' UE ha la struttura tipo  di  cui

all'allegato II, contiene gli  elementi  specificati  nei  pertinenti

allegati da V a XII ed e' continuamente aggiornata. Essa e'  tradotta

nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato  membro  nel  quale

l'ascensore o il componente di sicurezza per ascensori e'  immesso  o

messo a disposizione sul mercato e, per gli ascensori ed i componenti

di sicurezza per ascensori immessi o messi a disposizione sul mercato

italiano, in lingua italiana.

  3. Se all'ascensore o al componente di sicurezza per  ascensori  si

applicano piu' atti dell'Unione che prescrivono una dichiarazione  di

conformita' UE, viene compilata un'unica dichiarazione di conformita'

UE in rapporto a tutti  questi  atti  dell'Unione.  La  dichiarazione

contiene gli estremi degli atti dell'Unione, compresi  i  riferimenti

della loro pubblicazione.

  4. Con la dichiarazione di conformita' UE il fabbricante si  assume

la responsabilita' per la conformita' del componente di sicurezza per

ascensori  e  l'installatore  si  assume  la  responsabilita'   della

conformita'  dell'ascensore  ai  requisiti  stabiliti  dal   presente

regolamento.».

    l) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:

  «Art. 7 (Marcatura CE).  -  1.  La  marcatura  CE  e'  soggetta  ai

principi generali esposti all'articolo 30  del  regolamento  (CE)  n.

765/2008.

  2. La marcatura  CE  e'  apposta  in  modo  visibile,  leggibile  e

indelebile in ogni cabina di ascensore e  su  ciascun  componente  di

sicurezza per ascensori o, se cio' non e' possibile, su  un'etichetta

fissata al componente di sicurezza per ascensori. La marcatura CE  e'

apposta sull'ascensore o sul componente di  sicurezza  per  ascensori

prima della loro immissione sul mercato.

  3. La marcatura  CE  sugli  ascensori  e'  seguita  dal  numero  di

identificazione dell'organismo notificato che ha  partecipato  a  una

qualsiasi delle seguenti procedure di valutazione della conformita':

  a) l'esame finale di cui all'allegato V;

  b) la verifica dell'unita' di cui all'allegato VIII;

  c) la garanzia della qualita' di cui agli allegati X, XI o XII.

  4. La marcatura CE sui componenti di  sicurezza  per  ascensori  e'

seguita dal numero di identificazione dell'organismo  notificato  che

ha  partecipato  a  una  qualsiasi  delle   seguenti   procedure   di

valutazione della conformita':

  a) la garanzia della qualita' del prodotto di cui all'allegato VI;

  b) la garanzia totale di qualita' di cui all'allegato VII;

  c) la conformita' al tipo con controllo per campione per componenti

di sicurezza per ascensori di cui all'allegato IX.

  5.  Il  numero  di  identificazione  dell'organismo  notificato  e'

apposto dall'organismo stesso o, in base  alle  sue  istruzioni,  dal

fabbricante   o   dal   suo   rappresentante   autorizzato,    oppure

dall'installatore o dal suo rappresentante autorizzato. La  marcatura

CE e il numero di identificazione dell'organismo  notificato  possono

essere seguiti da qualsiasi altra marcatura che indichi un rischio  o

un impiego particolare.

  6. Le autorita' di vigilanza del mercato di cui all'articolo  8  si

avvalgono dei  meccanismi  esistenti  per  garantire  un'applicazione

corretta del regime che disciplina la marcatura CE  e  promuovono  le

azioni opportune contro l'uso improprio di tale marcatura.»;

    m) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:

  «Art. 8 (Vigilanza del mercato e controlli sugli  ascensori  o  sui

componenti  di  sicurezza  per  ascensori  che  entrano  nel  mercato

dell'Unione). - 1. Agli ascensori e ai componenti  di  sicurezza  per

ascensori si applicano l'articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli  da

16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.

  2. Ai fini di cui al comma 1, le funzioni di autorita' di vigilanza

del mercato sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico e  dal

Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,  in  coordinamento

permanente fra loro al fine di evitare duplicazioni di controlli.  Le

funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia

delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli da  27  a  29

del regolamento (CE) n. 765/2008.

  3. Le amministrazioni di cui  al  primo  periodo  del  comma  2  si

avvalgono per gli accertamenti di carattere tecnico,  in  conformita'

alla legislazione vigente e senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la

finanza  pubblica,  dei  competenti  organi   tecnici   dell'Istituto

nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul   lavoro

(INAIL).

  4. Qualora gli organi di  vigilanza  competenti,  nell'espletamento

delle loro funzioni ispettive in materia di salute  e  sicurezza  sul

lavoro, rilevino che un ascensore o un componente  di  sicurezza  per

ascensori, sia in tutto o in parte  non  rispondente  a  uno  o  piu'

requisiti essenziali di sicurezza,  ne  informano  immediatamente  il

Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e  delle

politiche sociali.»;

    n) dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 8-bis (Procedure a livello nazionale per gli  ascensori  o  i

componenti di sicurezza per ascensori che presentano  rischi).  -  1.

Qualora le autorita' di vigilanza del mercato di cui  all'articolo  8

abbiano motivi  sufficienti  per  ritenere  che  un  ascensore  o  un

componente di  sicurezza  per  ascensori  disciplinato  dal  presente

regolamento presenti un rischio per la salute o  l'incolumita'  delle

persone o, se del caso, per la sicurezza  dei  beni,  effettuano  una

valutazione  dell'ascensore  o  del  componente  di   sicurezza   per

ascensori interessato che investa tutte le prescrizioni pertinenti di

cui al presente regolamento. A  tal  fine,  gli  operatori  economici

interessati cooperano ove necessario con le  autorita'  di  vigilanza

del mercato.

  2. Se all'esito della valutazione di cui al comma  1  il  Ministero

dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle  politiche

sociali concludono che un ascensore non rispetta le  prescrizioni  di

cui al presente regolamento, il Ministero  dello  sviluppo  economico

chiede tempestivamente all'installatore di adottare tutte  le  misure

correttive del caso al fine  di  rendere  l'ascensore  conforme  alle

suddette prescrizioni entro un termine  ragionevole  e  proporzionato

alla natura del rischio, a seconda dei casi.

  3. Se all'esito della valutazione di cui al comma  1  il  Ministero

dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle  politiche

sociali concludono che un componente di sicurezza per  ascensori  non

rispetta le prescrizioni di cui al presente regolamento, il Ministero

dello  sviluppo  economico   chiede   tempestivamente   all'operatore

economico  interessato  di  adottare  tutte  le   misure   correttive

appropriate al  fine  di  rendere  il  componente  di  sicurezza  per

ascensori conforme alle suddette prescrizioni oppure di  ritirarlo  o

di  richiamarlo  dal  mercato  entro   un   termine   ragionevole   e

proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi.

  4. Le autorita' di  vigilanza  del  mercato  informano  l'organismo

notificato competente delle valutazioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

  5. L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008 si  applica  alle

misure di cui ai commi 2 e 3.

  6. Qualora  ritengano  che  l'inadempienza  non  sia  ristretta  al

territorio nazionale, il Ministero dello sviluppo  economico  informa

la  Commissione  e  gli  altri  Stati  membri  dei  risultati   della

valutazione e dei provvedimenti  che  hanno  chiesto  agli  operatori

economici di prendere.

  7. L'operatore  economico  garantisce  che  siano  prese  tutte  le

opportune misure correttive nei confronti di tutti gli ascensori e di

tutti i componenti di sicurezza  per  ascensori  interessati  che  ha

immesso o messo a disposizione sul mercato in tutta l'Unione.

  8. Qualora l'installatore non prenda le adeguate misure  correttive

entro il termine di cui al  comma  2,  il  Ministero  dello  sviluppo

economico adotta tutte le opportune misure provvisorie per limitare o

proibire   l'immissione   sul   mercato   nazionale   o    l'utilizzo

dell'ascensore interessato, oppure  per  ritirarlo  dal  mercato.  La

misura  e'  adottata  con   provvedimento   motivato   e   comunicato

all'interessato, con l'indicazione dei mezzi di  impugnativa  avverso

il  provvedimento  stesso  e  del  termine  entro  cui  e'  possibile

ricorrere.

  9. Qualora l'operatore economico interessato non prenda  le  misure

correttive adeguate entro il periodo di cui al comma 3, il  Ministero

dello sviluppo economico adotta tutte le opportune misure provvisorie

per proibire o limitare la messa a disposizione sul mercato nazionale

del componente di sicurezza per  ascensori,  per  ritirarlo  da  tale

mercato o  richiamarlo.  La  misura  e'  adottata  con  provvedimento

motivato e comunicato all'interessato, con l'indicazione dei mezzi di

impugnativa avverso il provvedimento stesso e del termine  entro  cui

e' possibile ricorrere.

  10. Il Ministero dello sviluppo economico informa immediatamente la

Commissione e gli altri Stati membri circa le misure di cui ai  commi

8 e 9. Il Ministero dello sviluppo economico comunica i provvedimenti

di cui al presente articolo al Ministero del lavoro e delle politiche

sociali ed agli organi segnalanti la presunta non conformita'.

  11. Le informazioni di cui al primo periodo del comma 10, includono

tutti  i  particolari  disponibili,  soprattutto  i  dati   necessari

all'identificazione dell'ascensore o del componente di sicurezza  per

ascensori non conforme, la sua origine, la natura della presunta  non

conformita' e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure

nazionali adottate, nonche' gli argomenti  espressi  dagli  operatori

economici interessati. In particolare, il  Ministero  dello  sviluppo

economico indica se l'inadempienza sia dovuta:

  a)  alla  non  conformita'  dell'ascensore  o  del  componente   di

sicurezza per ascensori dei  requisiti  essenziali  di  salute  e  di

sicurezza di cui al presente regolamento; oppure

  b) alle carenze nelle norme armonizzate di cui all'articolo 5,  che

conferiscono la presunzione di conformita'.

  12. Il Ministero dello sviluppo economico, quando  la  procedura  a

norma dell'articolo 38 della direttiva 2014/33/UE  e'  stata  avviata

dall'autorita' di un altro Stato membro,  informa  immediatamente  la

Commissione e  gli  altri  Stati  membri  di  tutti  i  provvedimenti

adottati, di tutte le altre informazioni a sua disposizione sulla non

conformita'  dell'ascensore  o  del  componente  di   sicurezza   per

ascensori  interessato  e,  in  caso  di  disaccordo  con  la  misura

nazionale adottata, delle sue obiezioni.

  13.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  tiene  conto  nello

svolgimento della  propria  attivita',  sia  per  le  proprie  misure

provvisorie che per quelle assunte da autorita' di altri Stati membri

che qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui

al comma 9, uno Stato membro o la Commissione non sollevino obiezioni

contro la misura provvisoria presa da uno Stato membro,  tale  misura

e' ritenuta giustificata.

  14. Il Ministero dello sviluppo economico adotta immediatamente  le

opportune  misure  restrittive  in  relazione  all'ascensore   o   al

componente di sicurezza per ascensori per i quali le relative  misure

provvisorie siano state ritenute giustificate, quale  il  suo  ritiro

dal mercato.

  15. Gli oneri relativi al ritiro dal mercato dell'ascensore  o  del

componente  di  sicurezza  per   ascensori   interessato   ad   altra

prescrizione o limitazione alla  loro  installazione  e  circolazione

adottata ai sensi del presente articolo sono a carico del fabbricante

o del suo mandatario, dell'installatore  o  dell'operatore  economico

destinatario del relativo provvedimento.

  Art.  8-ter  (Procedura  di  salvaguardia  dell'Unione).  -  1.  Il

Ministero dello sviluppo economico cura la  partecipazione  nazionale

alla consultazione svolta dalla Commissione europea quando, in  esito

alla procedura di cui all'articolo 8-bis, commi 7, 8  e  9,  o  delle

analoghe procedure svolte  dalle  autorita'  competenti  degli  altri

Stati membri, vengono sollevate obiezioni contro una  misura  assunta

da uno Stato membro o qualora la Commissione ritenga che  una  misura

nazionale sia contraria alla legislazione dell'Unione.  Il  Ministero

dello  sviluppo  economico  cura   l'esecuzione   delle   conseguenti

decisioni della Commissione.

  2. Se la misura nazionale  relativa  a  un  ascensore  e'  ritenuta

giustificata,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico   adotta   i

provvedimenti necessari per garantire che l'immissione sul mercato  o

l'utilizzo dell'ascensore non conforme interessato siano  limitati  o

vietati, o che l'ascensore sia ritirato dal  mercato.  Se  la  misura

nazionale relativa a un componente  di  sicurezza  per  ascensori  e'

ritenuta giustificata, il Ministero dello sviluppo economico adotta i

provvedimenti  necessari  a  garantire  il  ritiro  dal  mercato  del

componente di sicurezza per  ascensori  non  conforme.  Il  Ministero

dello sviluppo economico informa di conseguenza la Commissione. Se la

misura  adottata  dall'Italia  e'  considerata   ingiustificata,   il

Ministero dello sviluppo economico la revoca.

  3.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  cura  le  iniziative

necessarie  alla  partecipazione  nazionale  alla  procedura  di  cui

all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012, quando  la  misura

nazionale  e'  considerata  giustificata   e   la   non   conformita'

dell'ascensore o del componente  di  sicurezza  per  ascensori  viene

attribuita a una carenza delle norme armonizzate di cui  all'articolo

8-bis, comma 10, lettera b), del presente regolamento.

  Art. 8-quater (Ascensori o componenti di  sicurezza  per  ascensori

conformi che presentano rischi). - 1. Se il Ministero dello  sviluppo

economico e il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  dopo

aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo  8-bis,  commi

1, 2 e 3, ritengono  che  un  ascensore,  pur  conforme  al  presente

regolamento, presenta un rischio per la salute o la  sicurezza  delle

persone e, se del caso, la sicurezza dei  beni,  il  Ministero  dello

sviluppo economico  chiede  all'installatore  di  far  si'  che  tale

ascensore non presenti piu' tale rischio o che  sia,  a  seconda  dei

casi, richiamato dal mercato o  che  ne  venga  limitato  o  proibito

l'utilizzo entro un periodo di tempo ragionevole, proporzionato  alla

natura del rischio.

  2. Se il Ministero dello sviluppo  economico  e  il  Ministero  del

lavoro  e  delle  politiche  sociali,  dopo   aver   effettuato   una

valutazione ai sensi dell'articolo 8-bis, commi 1, 2 e  3,  ritengono

che un  componente  di  sicurezza  per  ascensori,  pur  conforme  al

presente  regolamento,  presenti  un  rischio  per  la  salute  o  la

sicurezza delle persone e, se del caso, la  sicurezza  dei  beni,  il

Ministero dello sviluppo  economico  chiede  all'operatore  economico

interessato di provvedere affinche' tale componente di sicurezza  per

ascensori, all'atto della sua immissione sul  mercato,  non  presenti

piu' tale rischio o il componente di sicurezza per ascensori  sia,  a

seconda dei casi, ritirato dal mercato o richiamato entro un  periodo

di tempo ragionevole, proporzionato alla natura del rischio.

  3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'operatore economico garantisce

che  siano  prese  misure  correttive  nei  confronti  di  tutti  gli

ascensori  o  di  tutti  i  componenti  di  sicurezza  per  ascensori

interessati che ha immesso o messo  a  disposizione  sul  mercato  in

tutta  l'Unione.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico   informa

immediatamente  la  Commissione  e  gli  altri  Stati  membri.   Tali

informazioni includono tutti i dettagli disponibili, in particolare i

dati necessari all'identificazione degli ascensori o  dei  componenti

di sicurezza per ascensori interessati, la loro origine e  la  catena

di fornitura degli  ascensori  o  dei  componenti  di  sicurezza  per

ascensori, la natura dei rischi connessi,  nonche'  la  natura  e  la

durata delle misure nazionali adottate.

  4. Il Ministero dello  sviluppo  economico  cura,  ove  necessario,

l'attuazione  degli  atti  di  esecuzione  e  delle  decisioni  della

Commissione europea previsti dall'articolo  40,  paragrafo  4,  della

direttiva attuata con il presente regolamento.

  Art. 8-quinquies  (Non  conformita'  formale).  -  1.  Fatto  salvo

l'articolo 8-bis, se il Ministero dello sviluppo economico  giunge  a

una  delle  seguenti  conclusioni,  chiede  all'operatore   economico

interessato di porre fine allo stato di non conformita' in questione:

  a) la marcatura CE e' stata apposta in violazione dell'articolo  30

del regolamento (CE) n.  765/2008  o  dell'articolo  7  del  presente

regolamento;

  b) la marcatura CE non e' stata apposta;

  c) il numero di identificazione dell'organismo notificato e'  stato

apposto in violazione dell'articolo 7 o non  e'  stato  apposto,  pur

essendo necessario a norma dell'articolo 7;

  d) non e' stata compilata la dichiarazione di conformita' UE;

  e)  non  e'  stata  compilata  correttamente  la  dichiarazione  di

conformita' UE;

  f) la documentazione tecnica di cui all'allegato IV, parti A e B, e

agli allegati VII, VIII e XI non e' disponibile o e' incompleta;

  g) il nome, la denominazione commerciale registrata  o  il  marchio

registrato  o  l'indirizzo  dell'installatore,  del   fabbricante   o

dell'importatore non e'  stato  indicato  conformemente  all'articolo

4-bis,  comma  6,  all'articolo  4-ter,  comma  6,   o   all'articolo

4-quinquies, comma 3;

  h) le informazioni necessarie all'identificazione degli ascensori o

dei componenti di sicurezza per ascensori  non  sono  state  indicate

conformemente all'articolo 4-bis,  comma  5,  o  all'articolo  4-ter,

comma 5;

  i) l'ascensore o il componente di sicurezza per  ascensori  non  e'

accompagnato dai documenti di cui  all'articolo  4-bis,  comma  7,  o

all'articolo 4-ter, comma  7,  o  tali  documenti  non  soddisfano  i

requisiti applicabili.

  2. Se la non conformita' di cui al comma 1  permane,  il  Ministero

dello sviluppo economico adotta le adeguate  misure  per  limitare  o

vietare l'utilizzo dell'ascensore o per ritirarlo dal mercato, o  per

limitare o vietare la disponibilita' sul mercato  del  componente  di

sicurezza per ascensori o per garantire che sia richiamato o ritirato

dal mercato, e ne informa il Ministero del lavoro e  delle  politiche

sociali.»;

    o) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:

  «Art. 9 (Notifica ed autorita' di notifica). -  1.  Ai  fini  della

notifica alla Commissione europea e agli  altri  Stati  membri  degli

organismi autorizzati ad eseguire, in qualita' di terzi,  compiti  di

valutazione della conformita' a norma  del  presente  regolamento  il

Ministero dello sviluppo economico e' designato  quale  autorita'  di

notifica nazionale responsabile  dell'istituzione  e  dell'esecuzione

delle procedure necessarie per la valutazione  e  la  notifica  degli

organismi di valutazione  della  conformita'  e  il  controllo  degli

organismi  notificati,  anche  per  quanto  riguarda   l'ottemperanza

all'articolo 9-ter.

  2.  L'accreditamento   degli   organismi   di   valutazione   della

conformita' di cui al comma 1 ai  fini  dell'autorizzazione  e  della

notifica, nonche'  il  controllo  degli  organismi  notificati,  sono

eseguiti ai sensi e in conformita' del regolamento (CE)  n.  765/2008

dall'organismo unico nazionale di accreditamento individuato ai sensi

dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n.  99.  L'autorizzazione

degli  organismi  di   cui   al   comma   1   ha   come   presupposto

l'accreditamento ed e' rilasciata con  decreto  del  Ministero  dello

sviluppo economico, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche

sociali, entro trenta giorni dalla domanda  dell'organismo  corredata

dal relativo certificato di accreditamento.

  3. Le modalita' di  svolgimento  dell'attivita'  di  cui  al  primo

periodo del comma 2 ed i  connessi  rapporti  fra  l'organismo  unico

nazionale di accreditamento e il Ministero dello  sviluppo  economico

ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  sono  regolati

con apposita convenzione o protocollo di intesa, senza  oneri  per  i

Ministeri  interessati.  L'organismo  nazionale   di   accreditamento

rispetta comunque per quanto applicabili le prescrizioni  di  cui  al

comma 5 ed adotta  soluzioni  idonee  a  coprire  la  responsabilita'

civile connessa alle proprie attivita'.

  4.   Il   Ministero   dello   sviluppo   economico   assume   piena

responsabilita' per i compiti svolti dall'organismo di cui  al  comma

3.

  5. Il Ministero dello sviluppo economico, anche nella  qualita'  di

autorita' di notifica, il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche

sociali ai fini dell'attivita' di autorizzazione, nonche' l'organismo

nazionale di accreditamento, ai fini dell'attivita' di valutazione  e

controllo,  organizzano  e  gestiscono  le  relative  attivita'   nel

rispetto delle seguenti prescrizioni:

  a) in modo che non sorgano conflitti d'interesse con gli  organismi

di valutazione della conformita';

  b) in modo che sia salvaguardata l'obiettivita'  e  l'imparzialita'

delle proprie attivita';

  c) in  modo  che  ogni  decisione  relativa  alla  notifica  di  un

organismo di valutazione  della  conformita'  sia  presa  da  persone

competenti diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione;

  d)  non  offrendo  e  non  effettuando  attivita'  eseguite   dagli

organismi di valutazione della conformita' o  servizi  di  consulenza

commerciali o su base concorrenziale;

  e) salvaguardando la riservatezza delle informazioni ottenute;

  f) assegnando a tali attivita' un numero di  dipendenti  competenti

sufficiente per l'adeguata esecuzione dei suoi compiti.

  6. Il Ministero dello sviluppo  economico  informa  la  Commissione

europea delle procedure adottate per la  valutazione  e  la  notifica

degli organismi di valutazione della conformita' e per  il  controllo

degli organismi  notificati,  nonche'  di  qualsiasi  modifica  delle

stesse.»;

    p) dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 9-bis (Prescrizioni  relative  agli  organismi  notificati  e

presunzione di conformita'). - 1. Ai fini della notifica, l'organismo

di valutazione della conformita' rispetta le prescrizioni di  cui  ai

commi da 2 a 11.

  2. L'organismo di valutazione della conformita' e'  disciplinato  a

norma della legge nazionale di uno Stato  membro  e  ha  personalita'

giuridica.

  3. L'organismo di valutazione della  conformita'  e'  un  organismo

terzo  indipendente  dall'organizzazione  o  dagli  ascensori  o  dai

componenti di sicurezza per  ascensori  oggetto  di  valutazione.  Un

organismo  appartenente  a  un'associazione   d'imprese   o   a   una

federazione professionale che  rappresenta  imprese  coinvolte  nella

progettazione,     nella     fabbricazione,     nella      fornitura,

nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione di ascensori  o

di componenti di sicurezza per ascensori che esso valuta puo'  essere

ritenuto un organismo del genere a condizione che siano dimostrate la

sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse.

  4. L'organismo  di  valutazione  della  conformita',  i  suoi  alti

dirigenti e il personale addetto alla valutazione  della  conformita'

non sono ne' il progettista, ne' il fabbricante,  ne'  il  fornitore,

ne'  l'installatore,  ne'  l'acquirente,  ne'  il  proprietario,  ne'

l'utilizzatore o il responsabile della manutenzione degli ascensori o

dei  componenti  di  sicurezza  per  ascensori  sottoposti  alla  sua

valutazione, ne' il rappresentante di uno di  questi  soggetti.  Cio'

non preclude l'uso degli ascensori o dei componenti di sicurezza  per

ascensori  valutati  che  sono   necessari   per   il   funzionamento

dell'organismo di valutazione  della  conformita'  o  l'uso  di  tali

ascensori o componenti di sicurezza per ascensori per scopi  privati.

Cio' non esclude la  possibilita'  di  uno  scambio  di  informazioni

tecniche  fra  il  fabbricante  o   l'installatore   e   l'organismo.

L'organismo di valutazione della conformita', i suoi alti dirigenti e

il  personale  addetto  alla  valutazione   della   conformita'   non

intervengono direttamente nella progettazione, nella fabbricazione  o

nella  costruzione,  nella  commercializzazione,  nell'installazione,

nell'utilizzo o nella manutenzione di tali ascensori o componenti  di

sicurezza per ascensori, ne' rappresentano i  soggetti  impegnati  in

tali attivita'. Non intraprendono alcuna attivita' che  possa  essere

in  conflitto  con  la  loro  indipendenza  di  giudizio  o  la  loro

integrita' per quanto riguarda  le  attivita'  di  valutazione  della

conformita' per cui sono notificati. Cio' vale in particolare  per  i

servizi di consulenza. L'organismo di valutazione  della  conformita'

garantisce  che  le  attivita'  delle  sue  affiliate  o   dei   suoi

subappaltatori    non    si    ripercuotano    sulla    riservatezza,

sull'obiettivita'  o  sull'imparzialita'  delle  sue   attivita'   di

valutazione della conformita'.

  5. L'organismo di valutazione della conformita' e il suo  personale

eseguono le  operazioni  di  valutazione  della  conformita'  con  il

massimo dell'integrita'  professionale  e  della  competenza  tecnica

richiesta nel campo specifico e sono liberi da qualsivoglia pressione

o incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare

il loro giudizio o i risultati delle loro attivita'  di  valutazione,

in  particolare  da  persone  o  gruppi  di  persone  interessati  ai

risultati di tali attivita'.

  6. L'organismo di valutazione della  conformita'  e'  in  grado  di

eseguire  tutti  i   compiti   di   valutazione   della   conformita'

assegnatigli in base agli allegati da IV a XII e  per  cui  e'  stato

notificato,  indipendentemente   dal   fatto   che   siano   eseguiti

dall'organismo stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilita'.

In ogni momento, per ogni procedura di valutazione della  conformita'

e per ogni tipo o categoria di ascensori o di componenti di sicurezza

per ascensori  per  i  quali  e'  stato  notificato,  l'organismo  di

valutazione della conformita' dispone:

  a) di personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e

appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformita';

  b) delle necessarie  descrizioni  delle  procedure  in  conformita'

delle quali avviene la valutazione della conformita',  garantendo  la

trasparenza e la capacita' di riproduzione  di  tali  procedure;  una

politica e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge

in qualita' di organismo notificato dalle altre attivita';

  c)  delle  procedure  per  svolgere  le   attivita'   che   tengono

debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in  cui

opera,  della  sua  struttura,  del  grado  di   complessita'   della

tecnologia del prodotto in  questione  e  della  natura  di  massa  o

seriale del processo produttivo.

  7. L'organismo di valutazione della conformita' dispone  dei  mezzi

necessari per eseguire  in  modo  appropriato  i  compiti  tecnici  e

amministrativi  connessi  alle   attivita'   di   valutazione   della

conformita' e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti.

Il personale responsabile dell'esecuzione dei compiti di  valutazione

della conformita' dispone di quanto segue:

  a) una formazione tecnica e professionale solida che includa  tutte

le attivita' di valutazione della conformita' in relazione alle quali

l'organismo di valutazione della conformita' e' stato notificato;

  b)  soddisfacenti  conoscenze  delle  prescrizioni  relative   alle

valutazioni che esegue e  un'adeguata  autorita'  per  eseguire  tali

valutazioni;

  c)  una  conoscenza  e  una  comprensione  adeguate  dei  requisiti

essenziali di salute e di sicurezza  di  cui  all'allegato  I,  delle

norme armonizzate applicabili e delle disposizioni  pertinenti  della

normativa  di   armonizzazione   dell'Unione   e   della   pertinente

legislazione nazionale;

  d) la capacita' di elaborare certificati, registri e rapporti  atti

a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.

  8. E' garantita  l'imparzialita'  degli  organismi  di  valutazione

della conformita', dei loro alti dirigenti e  del  personale  addetto

alla valutazione  della  conformita'.  La  remunerazione  degli  alti

dirigenti e del personale addetto alla valutazione della  conformita'

di un organismo di valutazione  della  conformita'  non  dipende  dal

numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.

  9. Gli organismi di valutazione della conformita' sottoscrivono  un

contratto di assicurazione per la responsabilita' civile, secondo  le

caratteristiche  minime  fissate  con  decreto  del  Ministero  dello

sviluppo economico di concerto con il Ministero del  lavoro  e  delle

politiche sociali. Fino all'adozione di tale decreto si applicano  le

indicazioni al riguardo previste nella direttiva del  Ministro  delle

attivita' produttive 19  dicembre  2002,  pubblicata  nella  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003.

  10. Il personale di un organismo di valutazione  della  conformita'

e' tenuto al segreto professionale per tutto  cio'  di  cui  viene  a

conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni a norma  degli  allegati

da IV a XII o di qualsiasi disposizione esecutiva di diritto interno,

tranne nei confronti delle autorita' competenti dello  Stato  in  cui

esercita le sue attivita'. Sono tutelati i diritti di proprieta'.

  11. Gli organismi di valutazione della conformita' partecipano alle

attivita' di normalizzazione pertinenti e alle attivita'  del  gruppo

di  coordinamento  degli  organismi  notificati  per  gli   ascensori

istituito dalla Commissione europea a norma  dell'articolo  36  della

direttiva attuata con il presente regolamento, o garantiscono che  il

loro personale addetto alla  valutazione  della  conformita'  ne  sia

informato, e applicano come guida generale le decisioni e i documenti

amministrativi prodotti da tale gruppo.

  12. Qualora dimostri la propria conformita'  ai  criteri  stabiliti

nelle  pertinenti  norme  armonizzate  o  in  parti  di  esse  i  cui

riferimenti  sono   stati   pubblicati   nella   Gazzetta   Ufficiale

dell'Unione europea, un organismo di valutazione della conformita' e'

considerato conforme alle prescrizioni di cui  al  presente  articolo

nella misura in cui le norme  applicabili  armonizzate  coprano  tali

prescrizioni.

  Art. 9-ter (Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati).

- 1. Un organismo notificato, qualora  subappalti  compiti  specifici

connessi  alla  valutazione  della  conformita'  oppure   ricorra   a

un'affiliata,  garantisce  che  il   subappaltatore   o   l'affiliata

rispettino le prescrizioni di cui all'articolo 9-bis e ne informa  di

conseguenza il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  l'organismo

nazionale di accreditamento.

  2. Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilita'

delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi

siano stabiliti.

  3.  Le  attivita'  possono  essere  subappaltate  o   eseguite   da

un'affiliata solo con il consenso del cliente.

  4. Gli organismi notificati mantengono a disposizione del Ministero

dello sviluppo economico e dell'organismo nazionale di accreditamento

i documenti pertinenti riguardanti la  valutazione  delle  qualifiche

del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito  da  questi

ultimi a norma degli allegati da IV a XII.

  Art. 9-quater (Domanda e procedura di notifica  e  modifiche  delle

notifiche).  -  1.  L'organismo  di  valutazione  della   conformita'

stabilito nel territorio nazionale presenta domanda di autorizzazione

e di notifica al Ministero dello sviluppo economico.

  2. La domanda di autorizzazione e di notifica  e'  accompagnata  da

una descrizione delle attivita'  di  valutazione  della  conformita',

della procedura o delle procedure di  valutazione  della  conformita'

degli ascensori o dei componenti di sicurezza  per  ascensori  per  i

quali tale organismo dichiara di essere  competente,  nonche'  da  un

certificato di accreditamento rilasciato dall'organismo nazionale  di

accreditamento che  attesta  che  l'organismo  di  valutazione  della

conformita' e' conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 9-bis.

  3. Il Ministero dello sviluppo economico autorizza e notifica  solo

gli organismi di valutazione  della  conformita'  che  soddisfino  le

prescrizioni di cui all'articolo 9-bis e notifica tali organismi alla

Commissione e  agli  altri  Stati  membri  utilizzando  lo  strumento

elettronico di notifica elaborato e  gestito  dalla  Commissione.  Il

Ministero dello  sviluppo  economico  pubblica  sul  proprio  sito  i

provvedimenti  di  autorizzazione  rilasciati   agli   organismi   di

valutazione della conformita'.

  4. La notifica include tutti i dettagli riguardanti le attivita' di

valutazione  della  conformita',  la  procedura  o  le  procedure  di

valutazione della conformita' e  gli  ascensori  o  i  componenti  di

sicurezza per ascensori interessati, nonche' la relativa attestazione

di competenza.

  5.  L'organismo  interessato  puo'  eseguire  le  attivita'  di  un

organismo notificato solo se non sono sollevate  obiezioni  da  parte

della Commissione o degli altri  Stati  membri  entro  due  settimane

dalla notifica. Solo  tale  organismo  e'  considerato  un  organismo

notificato ai fini del presente regolamento.

  6. Il Ministero dello sviluppo economico informa la  Commissione  e

gli altri Stati membri di eventuali modifiche  di  rilievo  apportate

successivamente alla notifica.

  7. Qualora sulla base della sospensione o del ritiro  del  relativo

certificato di accreditamento o in altro modo  e'  accertato  che  un

organismo notificato non e' piu' conforme alle  prescrizioni  di  cui

all'articolo 9-bis o non adempie ai suoi obblighi, il Ministero dello

sviluppo economico, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche

sociali, limita, sospende o ritira la notifica, a seconda  dei  casi,

in funzione della gravita' del mancato rispetto di tali  prescrizioni

o dell'inadempimento di tali obblighi e ne informa immediatamente  la

Commissione europea e gli altri Stati membri.

  8. Nei casi di limitazione, sospensione o  ritiro  della  notifica,

oppure di cessazione  dell'attivita'  dell'organismo  notificato,  Il

Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero del lavoro e

delle politiche sociali, e sulla base dei provvedimenti  a  tal  fine

assunti dall'organismo nazionale di accreditamento, prende le  misure

appropriate  per  garantire  che  le  pratiche  di   tale   organismo

notificato siano evase da un altro organismo notificato o siano messe

a disposizione delle autorita' di notifica e di vigilanza del mercato

responsabili, su loro richiesta.

  9. In relazione alla competenza della Commissione  ad  indagare  su

tutti i casi in cui abbia dubbi o vengano portati alla sua attenzione

dubbi sulla competenza di un organismo notificato o sull'ottemperanza

di un organismo notificato alle prescrizioni e responsabilita' cui e'

sottoposto, il  Ministero  dello  sviluppo  economico  fornisce  alla

Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative  alla  base

della notifica o del  mantenimento  della  competenza  dell'organismo

notificato in  questione.  Qualora  la  Commissione  accerti  che  un

organismo notificato non soddisfa o non soddisfa piu' le prescrizioni

per la sua notifica, il Ministero dello sviluppo  economico,  sentito

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, adotta  le  misure

correttive necessarie relativamente al conseguente atto di esecuzione

della Commissione e, all'occorrenza, ritirare la notifica.

  Art. 9-quinquies (Obblighi operativi degli organismi  notificati  e

ricorsi contro le loro decisioni).  -  1.  Gli  organismi  notificati

eseguono  le  valutazioni  della   conformita'   conformemente   alle

procedure di valutazione della conformita' di cui agli articoli  6  e

6-bis.

  2.  Le  valutazioni  della  conformita'  sono  eseguite   in   modo

proporzionato, evitando oneri superflui per gli operatori  economici.

Gli organismi di  valutazione  della  conformita'  svolgono  le  loro

attivita' tenendo debitamente conto delle dimensioni  di  un'impresa,

del  settore  in  cui  opera,  della  sua  struttura,  del  grado  di

complessita' della tecnologia  dell'ascensore  o  del  componente  di

sicurezza per ascensori in questione e  della  natura  seriale  o  di

massa del processo di produzione. Nel far cio' rispettano tuttavia il

grado  di  rigore  e  il  livello  di  protezione  necessari  per  la

conformita'  degli  ascensori  o  dei  componenti  di  sicurezza  per

ascensori al presente regolamento.

  3. Qualora  un  organismo  notificato  riscontri  che  i  requisiti

essenziali di salute e di sicurezza di cui al presente regolamento  o

le norme armonizzate corrispondenti o altre specifiche  tecniche  non

siano stati rispettati da un installatore o da un fabbricante, chiede

a tale installatore o fabbricante di prendere  le  misure  correttive

appropriate e non rilascia un certificato.

  4. Un organismo notificato che nel  corso  del  monitoraggio  della

conformita'  successivo  al  rilascio  di   un   certificato   o   di

un'approvazione  riscontri  che  un  ascensore  o  un  componente  di

sicurezza per ascensori non e' piu' conforme chiede  all'installatore

o al  fabbricante  di  prendere  le  misure  correttive  opportune  e

all'occorrenza sospende o ritira il certificato o l'approvazione.

  5. Qualora non siano prese misure correttive  o  non  producano  il

risultato richiesto, l'organismo notificato limita, sospende o ritira

i certificati o le approvazioni, a seconda dei casi.

  6. Ferma la  tutela  giurisdizionale  avverso  le  decisioni  degli

organismi notificati, contro i  medesimi  provvedimenti  puo'  essere

espletata la procedura di revisione, regolata con proprio regolamento

dall'organismo nazionale di accreditamento.

  Art. 9-sexies (Obbligo di informazione  a  carico  degli  organismi

notificati). - 1. Gli organismi  notificati  informano  il  Ministero

dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e  delle  politiche

sociali e l'organismo nazionale di accreditamento:

  a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o  ritiro  di  un

certificato o di un'approvazione;

  b) di qualunque circostanza che possa influire sull'ambito o  sulle

condizioni della notifica;

  c) di eventuali richieste  di  informazioni  che  abbiano  ricevuto

dalle autorita' di vigilanza del mercato in relazione alle  attivita'

di valutazione della conformita';

  d) su richiesta, delle attivita' di valutazione  della  conformita'

eseguite  nell'ambito  della  loro  notifica  e  di  qualsiasi  altra

attivita', incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.

  2.  Gli  organismi  notificati  forniscono  agli  altri   organismi

notificati  a  norma  della  direttiva  attuata   con   il   presente

regolamento,  le  cui  attivita'  di  valutazione  della  conformita'

coprono il medesimo tipo di ascensori  o  i  medesimi  componenti  di

sicurezza per  ascensori,  informazioni  pertinenti  sulle  questioni

relative ai  risultati  negativi  e,  su  richiesta,  positivi  delle

valutazioni della conformita'.

  3. Gli organismi notificati partecipano,  direttamente  o  mediante

rappresentanti  designati,  al  sistema   di   coordinamento   e   di

cooperazione tra organismi  notificati  istituito  dalla  Commissione

europea a norma della direttiva attuata con il  presente  regolamento

ed  ai  lavori  del   relativo   gruppo   settoriale   di   organismi

notificati.»;

    q) l'articolo 10 e' abrogato;

    r) all'articolo 11, prima del comma 1, e' anteposto il seguente:

  «01. Le prescrizioni del presente Capo, necessarie per garantire la

protezione delle  persone  allorche'  gli  ascensori  sono  messi  in

servizio o utilizzati, sono attuate senza implicare  modifiche  degli

ascensori  rispetto  a  quanto  disposto  dal  Capo  I  del  presente

regolamento  e   nell'osservanza   della   legislazione   dell'Unione

europea.»;

    s) gli allegati da I a XIV sono sostituiti dagli allegati da I  a

XII di cui all'allegato A al presente regolamento.

                               Art. 2

Altre modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30  aprile

                            1999, n. 162

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30  aprile  1999,  n.

162, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori

modificazioni:

  a) all'articolo 12, comma 2, le parole: «10 giorni» sono sostituite

dalle seguenti: «sessanta giorni»;

  b) all'articolo 12, comma 2, primo periodo, le parole: «6, comma 5»

sono sostituite dalle seguenti: «4-bis, comma 2»;

  c) all'articolo 12, comma 2, lettera d), le parole:  «6,  comma  5»

sono sostituite dalle seguenti: «4-bis, comma 2»;

  d)  all'articolo  12,  comma  2,  lettera  e),   le   parole:   «la

manutenzione  dell'impianto»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «la

manutenzione dell'impianto, che abbia accettato l'incarico»;

  e) all'articolo 12, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

  «2-bis. Quando la comunicazione di cui al  comma  1  e'  effettuata

oltre il termine di sessanta giorni,  la  documentazione  di  cui  al

comma 2 e' integrata da  un  verbale  di  verifica  straordinaria  di

attivazione dell'impianto.»;

  f)  all'articolo  12,  comma  4,  le  parole:  «lettera  m)»   sono

sostituite dalle seguenti: «lettera cc)»;

  g) all'articolo 13,  comma  1,  lettera  d),  le  parole:  «di  cui

all'allegato  VI  o  X»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  cui

all'allegato V o VIII»;

  h) all'articolo 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1) al comma 1, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Tale

verifica  straordinaria  deve  evidenziare  in  modo  dettagliato  la

rimozione delle cause che avevano determinato l'esito negativo  della

precedente verifica.»;

  2) al comma  3  le  parole:  «lettera  m)»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «lettera cc)»;

  i) all'articolo 15, comma 2, le  parole:  «anche  da  personale  di

custodia istruito per questo scopo» sono sostituite  dalle  seguenti:

«anche  da  personale  di  custodia  o  altro  personale  competente,

autorizzato dal  proprietario  o  dal  suo  legale  rappresentante  e

istruito per questo scopo»;

  l) all'articolo 15, comma 3, le parole: «Il manutentore,  provvede,

periodicamente, secondo le esigenze dell'impianto:»  sono  sostituite

dalle seguenti: «Il manutentore, al fine  di  garantire  la  corretta

funzionalita'  dell'impianto,  esegue  interventi   di   manutenzione

tenendo  conto  delle  esigenze  dell'impianto  stesso  e,  comunque,

provvede periodicamente almeno a:»;

  m)  all'articolo  16,  comma  1,  le  parole:  «6,  comma  5»  sono

sostituite dalle seguenti: «4-bis, comma 2»;

  n) l'articolo 18 e' abrogato.

                               Art. 3

                       Disposizioni tariffarie

  1. Alle attivita' di autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 1,

lettera p), nella parte in  cui  introduce  l'articolo  9-quater  nel

decreto del Presidente della Repubblica n.  162  del  1999,  ed  alle

attivita' di valutazione della conformita'  di  cui  all'articolo  1,

comma 1, lettera o), nella parte in cui modifica l'articolo 9,  commi

1 e 2, del medesimo  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  ad

esclusione delle attivita' svolte dall'organismo unico  nazionale  di

accreditamento, il Ministero dello sviluppo economico e il  Ministero

del lavoro e delle  politiche  sociali  provvedono  mediante  tariffe

predeterminate, sulla base del costo effettivo del servizio reso,  da

porre a carico degli operatori.

  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto

con il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  con  il

Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi  entro  sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono

individuate le tariffe di cui al comma 1 e le relative  modalita'  di

versamento.

  3. Le tariffe di cui al comma 1 sono  aggiornate  almeno  ogni  due

anni.

  4. I proventi derivanti dalle  tariffe  di  cui  al  comma  1  sono

versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere  riassegnati,

con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,

allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico  e  a

quello del Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  sugli

appositi  capitoli  destinati   allo   svolgimento   delle   predette

attivita'.

                               Art. 4

                         Disposizioni finali

  1. E' consentita la messa in servizio di ascensori  o  la  messa  a

disposizione sul mercato di componenti  di  sicurezza  per  ascensori

rientranti nell'ambito di applicazione  della  direttiva  95/16/CE  e

conformi alle relative disposizioni nazionali di attuazione,  immessi

sul mercato prima del 20 aprile 2016.

  2. I certificati  e  le  decisioni  rilasciati  entro  il  relativo

termine di vigenza dagli organismi notificati a norma della direttiva

95/16/CE e delle disposizioni nazionali di attuazione vigenti fino  a

tale data sono validi  a  norma  della  direttiva  2014/33/UE  e  del

presente regolamento.

  3. Ferme restando le decorrenze  disposte  dall'articolo  48  della

direttiva 2014/33/UE relativamente alle disposizioni della  medesima,

il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  a  quello

della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana.

  4. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla  Commissione

europea il testo delle disposizioni di cui al presente regolamento  e

delle altre disposizioni essenziali di diritto interno  adottate  nel

settore disciplinato dal presente regolamento.

  5. Nelle disposizioni legislative, regolamentari ed  amministrative

in vigore, tutti i  riferimenti  alla  direttiva  95/16/CE,  abrogata

dalla direttiva 2014/33/UE  recepita  con  il  presente  regolamento,

salvo quando diversamente previsto in particolare nelle  disposizioni

transitorie, si intendono fatti a quest'ultima direttiva.

                               Art. 5

                 Clausola di invarianza finanziaria

  1.  Dall'attuazione  delle  disposizioni   di   cui   al   presente

regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli  adempimenti

previsti dal presente decreto con le  risorse  umane,  finanziarie  e

strumentali disponibili a legislazione vigente.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

 

Allegati

Allegato XII

Allegato XI

Alegato X

Allegato IX

Allegato VIII

Allegato VII

Allegato VI

Allegato V

Allegato IV

Allegato III

Allegato II

Allegato I

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