Sicurezza cibernetica: definito il perimetro nazionale

Pubblicato il decreto del presidente del consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131

Sicurezza cibernetica: definito il perimetro nazionale con il decreto del presidente del consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2020, n. 261.

DL semplificazioni convertito in legge: quali misure per la sicurezza informatica?

In particolare, il provvedimento definisce:

  • le modalità e i criteri procedurali di individuazione di amministrazioni pubbliche, enti e operatori pubblici e privati, inclusi nel perimetro di Sicurezza nazionale cibernetica;
  • i criteri per la predisposizione e l'aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici.

Di seguito il testo integrale del decreto del presidente del consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131.

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Decreto del presidente del consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131 

Regolamento  in  materia  di   perimetro   di   sicurezza   nazionale
cibernetica, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge  21
settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 133. (20G00150)

(in Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2020, n.261)

 

Vigente al: 5-11-2020

 

Capo I
Definizioni e criteri generali

 

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  133,   recante

disposizioni urgenti in materia di perimetro di  sicurezza  nazionale

cibernetica e di  disciplina  dei  poteri  speciali  nei  settori  di

rilevanza strategica, e, in particolare, l'articolo 1, comma 2;

Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante

riforma dell'organizzazione del Governo,  a  norma  dell'articolo  11

della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice

delle comunicazioni elettroniche;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante  codice

dell'amministrazione digitale e, in particolare, l'articolo 29;

Visto il decreto-legge 27 luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,  n.  155,  recante  misure

urgenti per il contrasto del terrorismo e, in particolare, l'articolo

7-bis;

Vista la legge 3  agosto  2007,  n.  124,  concernente  Sistema  di

informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del

segreto;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61,  di  attuazione

della direttiva 2008/114/CE della Commissione, dell'8 dicembre  2008,

recante  l'individuazione  e  la  designazione  delle  infrastrutture

critiche europee e la valutazione della necessita' di migliorarne  la

protezione;

Visto il decreto-legge  15  marzo  2012,  n.  21,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56,  recante  norme  in

materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori  della

difesa e della sicurezza  nazionale,  nonche'  per  le  attivita'  di

rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e  delle

comunicazioni;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65,  di  attuazione

della  direttiva  (UE)  2016/1148  del  Parlamento  europeo   e   del

Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per  un  livello  comune

elevato  di  sicurezza  delle  reti   e   dei   sistemi   informativi

nell'Unione;

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17

febbraio  2017,  recante  direttiva  concernente  indirizzi  per   la

protezione  cibernetica  e  la   sicurezza   informatica   nazionali,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  87

del 13 aprile 2017;

Ritenuto di dover  definire  modalita'  e  criteri  procedurali  di

individuazione dei soggetti pubblici e privati inclusi nel  perimetro

di sicurezza nazionale cibernetica, nonche' i criteri con i  quali  i

soggetti inclusi nel perimetro predispongono e aggiornano  un  elenco

delle reti, dei sistemi informativi  e  dei  servizi  informatici  di

rispettiva pertinenza;

Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2020;

Acquisiti i pareri della 1ª Commissione del Senato della Repubblica

del 7 luglio 2020, delle Commissioni riunite I e IX della Camera  dei

deputati dell'8 luglio 2020 e della V Commissione  della  Camera  dei

deputati del 15 luglio 2020;

Sulla proposta del  Comitato  interministeriale  per  la  sicurezza

della Repubblica;

 

A d o t t a

il presente regolamento:

 

                               Art. 1

                             Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) decreto-legge, il decreto-legge 21  settembre  2019,  n.  105,

convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133;

b) perimetro, il perimetro  di  sicurezza  nazionale  cibernetica

istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge;

c) CISR, il Comitato interministeriale  per  la  sicurezza  della

Repubblica di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 124;

d) amministrazioni CISR, la Presidenza del Consiglio dei ministri

e i Ministeri di cui all'articolo 5 della legge  3  agosto  2007,  n.

124;

e)  amministrazione  dello  Stato,  le  amministrazioni  di   cui

all'articolo 8, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124;

f) pregiudizio per la sicurezza nazionale, danno  o  pericolo  di

danno  all'indipendenza,  all'integrita'  o  alla   sicurezza   della

Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla  Costituzione

a  suo  fondamento,  ovvero  agli   interessi   politici,   militari,

economici,  scientifici  e   industriali   dell'Italia,   conseguente

all'interruzione o alla compromissione  di  una  funzione  essenziale

dello Stato o di un servizio essenziale di cui all'articolo 2;

g) compromissione, la perdita di sicurezza o di  efficacia  dello

svolgimento di una funzione essenziale dello Stato o di  un  servizio

essenziale, connessa  al  malfunzionamento,  all'interruzione,  anche

parziali, ovvero all'utilizzo improprio di reti, sistemi  informativi

e servizi informatici;

h) incidente, ogni evento di natura  accidentale  o  intenzionale

che determina il malfunzionamento,  l'interruzione,  anche  parziali,

ovvero l'utilizzo improprio delle reti, dei sistemi informativi o dei

servizi informatici;

i) rete, sistema informativo:

1) una rete di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo

1, comma 1, lettera dd), del decreto legislativo 1° agosto  2003,  n.

259;

2) qualsiasi dispositivo o gruppo di dispositivi  interconnessi

o collegati, uno o piu' dei quali eseguono, in base ad un  programma,

un trattamento automatico di dati digitali, ivi inclusi i sistemi  di

controllo industriale;

3) i dati digitali conservati, trattati, estratti  o  trasmessi

per mezzo di reti o dispositivi di cui ai numeri 1) e 2), per il loro

funzionamento, uso, protezione e manutenzione, compresi  i  programmi

di cui al numero 2);

l) servizio informatico, un servizio  consistente  interamente  o

prevalentemente nel trattamento di informazioni, per mezzo della rete

e dei sistemi informativi, ivi incluso quello di cloud  computing  di

cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo  18

maggio 2018, n. 65;

m)  bene  ICT  (information  and  communication  technology),  un

insieme di reti, sistemi informativi e servizi informatici,  o  parti

di essi, di qualunque natura, considerato unitariamente ai fini dello

svolgimento di funzioni essenziali dello Stato o per l'erogazione  di

servizi essenziali;

n) architettura e componentistica, l'insieme  delle  architetture

realizzate e dei componenti usati a livello di rete, dati e software,

ivi inclusi la  distribuzione  su  piattaforme  di  cloud  computing,

nonche'  le  procedure  e  i  flussi   informativi   per   l'accesso,

acquisizione, trasmissione, conservazione,  elaborazione  e  recupero

dei dati necessari all'espletamento dei servizi informatici;

o) DIS, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della

Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui  all'articolo  4  della

legge 3 agosto 2007, n. 124;

p)  Agenzie,  l'Agenzia  informazioni  e  sicurezza   esterna   e

l'Agenzia informazioni e sicurezza interna di cui agli articoli 6 e 7

della legge 3 agosto 2007, n. 124;

q) organismi di informazione  per  la  sicurezza,  il  DIS  e  le

Agenzie;

r) Tavolo  interministeriale,  il  Tavolo  interministeriale  per

l'attuazione del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica;

s) decreto legislativo NIS,  il  decreto  legislativo  18  maggio

2018, n. 65;

t) NSC, il Nucleo per la sicurezza  cibernetica,  organo  di  cui

all'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo NIS;

u) codice dell'amministrazione digitale,  il  codice  di  cui  al

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

v) CISR tecnico, l'organismo tecnico di supporto al CISR, di  cui

all'articolo 4, comma 5, del regolamento  adottato  con  decreto  del

Presidente del Consiglio dei  ministri  3  aprile  2020,  n.  2,  che

definisce l'ordinamento e l'organizzazione del DIS;

z) analisi del rischio, un processo che consente di  identificare

i fattori di rischio di un incidente, valutandone la  probabilita'  e

l'impatto potenziale  sulla  continuita',  sulla  sicurezza  o  sulla

efficacia della funzione essenziale  o  del  servizio  essenziale,  e

conseguentemente   di   trattare   tale   rischio   individuando   ed

implementando idonee misure di sicurezza.

                               Art. 2

             Soggetti che esercitano funzioni essenziali

                        e servizi essenziali

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera a),

del decreto-legge:

a) un soggetto esercita una funzione essenziale dello  Stato,  di

seguito funzione essenziale, laddove  l'ordinamento  gli  attribuisca

compiti rivolti ad assicurare la continuita' dell'azione di Governo e

degli Organi costituzionali, la sicurezza interna  ed  esterna  e  la

difesa dello Stato,  le  relazioni  internazionali,  la  sicurezza  e

l'ordine   pubblico,   l'amministrazione    della    giustizia,    la

funzionalita' dei sistemi economico e finanziario e dei trasporti;

b) un soggetto, pubblico o privato, presta un servizio essenziale

per  il  mantenimento  di  attivita'  civili,  sociali  o  economiche

fondamentali per gli  interessi  dello  Stato,  di  seguito  servizio

essenziale,  laddove   ponga   in   essere:   attivita'   strumentali

all'esercizio  di  funzioni   essenziali   dello   Stato;   attivita'

necessarie per l'esercizio e il godimento dei  diritti  fondamentali;

attivita' necessarie per la continuita'  degli  approvvigionamenti  e

l'efficienza delle infrastrutture e  della  logistica;  attivita'  di

ricerca e  attivita'  relative  alle  realta'  produttive  nel  campo

dell'alta tecnologia e in ogni altro settore, ove presentino  rilievo

economico e sociale, anche  ai  fini  della  garanzia  dell'autonomia

strategica nazionale,  della  competitivita'  e  dello  sviluppo  del

sistema economico nazionale.

2. Gli  Organi  costituzionali,  ove  intendano  adottare,  per  le

proprie reti e i propri sistemi informativi  e  servizi  informatici,

misure di sicurezza analoghe a  quelle  previste  dal  decreto-legge,

possono  concludere  per  tali  finalita'  appositi  accordi  con  il

Presidente del Consiglio dei ministri.

                               Art. 3

                        Settori di attivita'

1.  Ai  fini  dell'inclusione  nel  perimetro,  sono   oggetto   di

individuazione, in applicazione del criterio di  gradualita'  di  cui

all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge, in via prioritaria, fatta

salva l'estensione ad altri  settori  in  sede  di  aggiornamento,  i

soggetti operanti nel settore governativo,  concernente,  nell'ambito

delle attivita' dell'amministrazione dello Stato, le attivita'  delle

amministrazioni CISR, nonche'  gli  ulteriori  soggetti,  pubblici  o

privati,  operanti  nei  seguenti  settori  di  attivita',  ove   non

ricompresi in quello governativo:

a) interno;

b) difesa;

c) spazio e aerospazio;

d) energia;

e) telecomunicazioni;

f) economia e finanza;

g) trasporti;

h) servizi digitali;

i) tecnologie critiche,  di  cui  all'articolo  4,  paragrafo  1,

lettera b), del Regolamento (UE) 2019/452 del  Parlamento  europeo  e

del Consiglio del 19 marzo 2019, con esclusione di quelle riferite ad

altri settori di cui al presente articolo;

l) enti previdenziali/lavoro.

2. All'espletamento delle attivita' di cui  agli  articoli  4  e  5

provvedono, per il  settore  governativo,  le  amministrazioni  CISR,

ciascuna nell'ambito di rispettiva competenza, e, per  i  settori  di

cui al comma 1, lettere da a) a l), le seguenti amministrazioni:

a) per il settore interno, il Ministero dell'interno, nell'ambito

delle attribuzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo  30

luglio 1999, n. 300;

b) per il settore difesa, il Ministero della difesa;

c)  per  il  settore  spazio  e  aerospazio,  la  Presidenza  del

Consiglio dei ministri, ai sensi della legge 11 gennaio 2018, n. 7;

d) per il settore energia, il Ministero dello sviluppo economico;

e) per il settore telecomunicazioni, il Ministero dello  sviluppo

economico;

f) per il settore economia e finanza, il Ministero  dell'economia

e delle finanze;

g) per il settore trasporti, il Ministero delle infrastrutture  e

dei trasporti;

h) per il settore servizi digitali, il Ministero  dello  sviluppo

economico,  in  raccordo  con  la  struttura  della  Presidenza   del

Consiglio dei ministri competente per la innovazione tecnologica e la

digitalizzazione;

i)  per  il  settore  tecnologie  critiche,  la  struttura  della

Presidenza del Consiglio dei ministri competente per  la  innovazione

tecnologica e la digitalizzazione, in raccordo con il Ministero dello

sviluppo economico  e  con  il  Ministero  dell'universita'  e  della

ricerca;

l) per il settore enti  previdenziali/lavoro,  il  Ministero  del

lavoro e delle politiche sociali.

Capo II
Modalita' e criteri procedurali di individuazione di amministrazioni
pubbliche, enti e operatori pubblici e privati, inclusi nel perimetro
di Sicurezza nazionale cibernetica

                               Art. 4

          Modalita' e criteri procedurali di individuazione

                 dei soggetti inclusi nel perimetro

1. Fermo restando quanto previsto per gli organismi di informazione

per  la  sicurezza  dall'articolo  1,  comma  2,  lettera   a),   del

decreto-legge, ai fini dell'individuazione dei soggetti  inclusi  nel

perimetro, le amministrazioni di cui  all'articolo  3,  comma  2,  in

relazione ai settori di attivita' di competenza di  cui  al  medesimo

articolo:

a) identificano le funzioni essenziali e i servizi essenziali  di

diretta pertinenza ovvero esercitati o prestati da soggetti  vigilati

o  da  operatori  anche  privati,  che  dipendono  da  reti,  sistemi

informativi  o   servizi   informatici,   la   cui   interruzione   o

compromissione  possa  arrecare  un  pregiudizio  per  la   sicurezza

nazionale;

b) valutano a tali fini, tenendo conto della rilevanza di ciascun

criterio in relazione agli specifici settori di attivita':

1) quanto agli  effetti  di  una  interruzione  della  funzione

essenziale o del  servizio  essenziale,  la  estensione  territoriale

della funzione essenziale o del servizio essenziale, il numero  e  la

tipologia di utenti potenzialmente interessati, i livelli di servizio

garantiti,  ove  previsti,  le  possibili  ricadute  economiche,  ove

applicabili, e ogni altro elemento rilevante;

2) quanto agli effetti della compromissione  dello  svolgimento

della funzione essenziale o del servizio essenziale,  le  conseguenze

della perdita di disponibilita', integrita' o riservatezza dei dati e

delle informazioni trattati per il loro svolgimento,  avuto  riguardo

alla tipologia ed alla quantita' degli stessi, alla loro sensibilita'

ed allo scopo cui sono destinati;

3) la possibile mitigazione, rispetto all'interruzione  o  alla

compromissione dello svolgimento  della  funzione  essenziale  o  del

servizio  essenziale,  in   relazione   al   tempo   necessario   per

ripristinarne lo  svolgimento  in  condizioni  di  sicurezza  e  alla

possibilita' che lo  svolgimento  della  funzione  essenziale  o  del

servizio  essenziale  possano  o  meno   essere   assicurati,   anche

temporaneamente,  con  modalita'  prive  di  supporto  informatizzato

ovvero anche parzialmente da altri soggetti;

c) individuano le funzioni essenziali e i servizi  essenziali  di

cui alla lettera a) per i quali, sulla base dei criteri di  cui  alla

lettera b), in caso di interruzione o compromissione, il  pregiudizio

per la sicurezza nazionale e' ritenuto massimo e le  possibilita'  di

mitigazione minime, e li graduano in una scala crescente;

d) individuano i soggetti che svolgono le funzioni essenziali o i

servizi  essenziali  di  cui  alla  lettera  c).  In  fase  di  prima

applicazione e fino all'aggiornamento del presente decreto, ai  sensi

dell'articolo 1, comma  5,  del  decreto-legge,  sono  individuati  i

soggetti titolari delle funzioni essenziali o dei servizi  essenziali

di  cui  alla  lettera  c),  un'interruzione  delle   cui   attivita'

comporterebbe il mancato svolgimento della funzione o del servizio.

                               Art. 5

           Elencazione dei soggetti inclusi nel perimetro

1. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 2, in  relazione

ai  settori  di  attivita'  di  competenza,  predispongono,  per   la

sottoposizione al CISR ai fini della formulazione della  proposta  di

cui al  comma  2,  una  lista  di  soggetti  individuabili  ai  sensi

dell'articolo 4, e la trasmettono al CISR tecnico.

2.  L'elencazione  dei   soggetti   e'   contenuta   in   un   atto

amministrativo, adottato e periodicamente aggiornato  dal  Presidente

del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  CISR,   ai   sensi

dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge.

3. La comunicazione di cui all'articolo  1,  comma  2-bis,  secondo

periodo, del decreto-legge, e' effettuata dal DIS entro trenta giorni

dall'avvenuta iscrizione di ciascun destinatario nell'elenco  di  cui

al  comma  2.  Nella  comunicazione  vengono  indicati  la   funzione

essenziale o il servizio essenziale in relazione al cui  espletamento

il  soggetto  e'   stato   incluso   nell'elenco,   informandone   le

amministrazioni  di  cui  all'articolo  3,  comma  2.   Dell'avvenuta

iscrizione e' data altresi'  comunicazione  da  parte  del  DIS  alla

struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente  per

la innovazione tecnologica e  la  digitalizzazione,  per  i  soggetti

pubblici  e  per  quelli  di   cui   all'articolo   29   del   codice

dell'amministrazione  digitale,  e  al   Ministero   dello   sviluppo

economico, per quelli privati. L'elencazione dei soggetti inclusi nel

perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e'  altresi'  comunicata

dal DIS all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza  e  la

regolarita' dei servizi  di  telecomunicazione  di  cui  all'articolo

7-bis del decreto-legge 27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

 

                               Art. 6

Tavolo interministeriale per l'attuazione del perimetro di  sicurezza

  nazionale cibernetica - Tavolo interministeriale

1.  E'  istituito,  a  supporto  del  CISR   tecnico,   il   Tavolo

interministeriale  per  l'attuazione  del  perimetro   di   sicurezza

nazionale cibernetica, di seguito: «Tavolo interministeriale».

2. Il Tavolo interministeriale e' presieduto da un  vice  direttore

generale del DIS, ed e' composto da due  rappresentanti  di  ciascuna

amministrazione CISR, da un rappresentante  per  ciascuna  delle  due

Agenzie, nonche' da due rappresentanti degli altri Ministeri di volta

in volta interessati, che sono chiamati a partecipare alle  riunioni,

anche su loro richiesta motivata,  in  relazione  agli  argomenti  da

trattare,   di   cui   almeno   uno   in   possesso   di   competenze

tecnico-specialistiche nella materia della sicurezza cibernetica.

3. Il CISR tecnico si avvale del Tavolo interministeriale:

a) per l'esercizio delle funzioni istruttorie di cui all'articolo

5;

b) ai fini del supporto per ogni altra attivita'  attribuita  dal

decreto-legge al CISR o al CISR tecnico.

4. Il Tavolo interministeriale si riunisce  periodicamente,  almeno

una volta ogni 6 mesi,  e  puo'  essere  convocato  d'iniziativa  del

presidente o su richiesta  di  almeno  un  componente  designato,  in

relazione alla trattazione di specifici argomenti.

5.  Possono   essere   chiamati   a   partecipare   alle   riunioni

rappresentanti di altre pubbliche amministrazioni, nonche' di enti  e

operatori pubblici e privati.

6. La partecipazione alle  riunioni  del  Tavolo  interministeriale

costituisce dovere d'ufficio e non sono, pertanto, dovuti gettoni  di

presenza,  compensi,  rimborsi  spese  o  altri  emolumenti  comunque

denominati.

Capo III
Criteri per la predisposizione e l'aggiornamento degli elenchi delle
reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici

                               Art. 7

Definizione dei criteri  per  la  predisposizione  e  l'aggiornamento

  degli elenchi delle reti, dei sistemi  informativi  e  dei  servizi

  informatici

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge, i soggetti

inclusi nel perimetro predispongono e aggiornano, con cadenza  almeno

annuale,  l'elenco  di  beni  ICT  di  rispettiva   pertinenza,   con

l'indicazione delle reti,  dei  sistemi  informativi  e  dei  servizi

informatici che li compongono, osservando i criteri  individuati  nel

successivo comma.

2.  Ricevuta  la  comunicazione  prevista  dall'articolo  1,  comma

2-bis), secondo periodo, del decreto-legge, i  soggetti  inclusi  nel

perimetro, in  esito  all'analisi  del  rischio,  per  ogni  funzione

essenziale o servizio essenziale di  cui  all'articolo  4,  comma  1,

lettera c), provvedono:

a) ad individuare i beni ICT necessari  a  svolgere  la  funzione

essenziale o il servizio essenziale. A tale fine sono valutati:

1) l'impatto di un incidente sul bene ICT, in  termini  sia  di

limitazione della operativita' del bene stesso, sia di compromissione

della disponibilita', integrita', o riservatezza  dei  dati  e  delle

informazioni da  esso  trattati,  ai  fini  dello  svolgimento  della

funzione o del servizio essenziali;

2) le dipendenze con altre reti, sistemi  informativi,  servizi

informatici o infrastrutture fisiche di pertinenza di altri soggetti,

ivi compresi quelli utilizzati per fini di manutenzione e gestione;

b) a predisporre l'elenco dei beni ICT  di  cui  all'articolo  1,

comma 2, lettera b), del decreto-legge. In fase di prima applicazione

e fino all'aggiornamento del presente decreto, ai sensi dell'articolo

1,  comma  5,  del   decreto-legge,   sono   individuati,   all'esito

dell'analisi del rischio, in ossequio al principio di gradualita',  i

beni ICT che,  in  caso  di  incidente,  causerebbero  l'interruzione

totale dello svolgimento della funzione  essenziale  o  del  servizio

essenziale  o   una   compromissione   degli   stessi   con   effetti

irreversibili sotto il profilo della integrita' o della  riservatezza

dei dati e delle informazioni.

3. Per le reti, i  sistemi  informativi  e  i  servizi  informatici

attinenti alla gestione delle informazioni  classificate  si  applica

quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma   2,   lettera   b),   del

decreto-legge.

 

                               Art. 8

        Descrizione dell'architettura e della componentistica

  1.  L'architettura  e  la  componentistica  relative  ai  beni  ICT

individuati negli elenchi  di  cui  all'articolo  7,  sono  descritte

conformemente al modello predisposto, sentito il  CISR  tecnico,  dal

DIS, che ne cura la comunicazione ai soggetti interessati  unitamente

alla comunicazione  di  cui  all'articolo  5,  comma  3.  Il  modello

contiene l'indicazione degli elementi utili alla descrizione dei beni

ICT e delle relative dipendenze ed e' periodicamente  aggiornato  con

le medesime modalita' di cui al presente comma.

2. Il modello di cui al comma 1 individua altresi' le  informazioni

necessarie ai fini della trasmissione prevista dall'articolo 9.

 

                               Art. 9

         Modalita' di trasmissione degli elenchi delle reti,

          dei sistemi informativi e dei servizi informatici

1. Entro sei mesi dal ricevimento della comunicazione  di  avvenuta

iscrizione nell'elenco di  cui  all'articolo  1,  comma  2-bis),  del

decreto-legge, i soggetti pubblici e quelli di  cui  all'articolo  29

del codice dell'amministrazione digitale, nonche' quelli privati  ivi

inclusi,   trasmettono,   rispettivamente,   alla   struttura   della

Presidenza del Consiglio dei ministri competente per  la  innovazione

tecnologica e la  digitalizzazione  e  al  Ministero  dello  sviluppo

economico, gli elenchi di beni ICT di cui all'articolo  1,  comma  2,

lettera  b),  del  decreto-legge,   comprensivi   della   descrizione

dell'architettura e  della  componentistica  predisposta  secondo  il

modello di cui all'articolo 8, nonche' dell'analisi del  rischio.  La

trasmissione degli elenchi di beni ICT avviene per il tramite di  una

piattaforma digitale costituita presso il DIS anche per le  attivita'

di prevenzione, preparazione  e  gestione  delle  crisi  cibernetiche

affidate al NSC,  nell'ambito  delle  risorse  finanziarie,  umane  e

strumentali previste a legislazione vigente. Le disposizioni  di  cui

al presente  comma  si  applicano  anche  per  l'aggiornamento  degli

elenchi di beni ICT e del modello di cui all'articolo 8, comma 1.

2.  La  struttura  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri

competente per la innovazione tecnologica e la digitalizzazione e  il

Ministero dello sviluppo  economico,  per  i  profili  di  rispettiva

competenza, accedono alla piattaforma di cui al comma 1 ai fini dello

svolgimento  delle  attivita'  di  ispezione  e   verifica   previste

dall'articolo 1, comma 6, lettera c), del decreto-legge, nonche'  dei

compiti di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge.

3. In relazione alle reti, ai  sistemi  informativi  e  ai  servizi

informatici connessi alla funzione di prevenzione e  repressione  dei

reati, alla tutela  dell'ordine  e  della  sicurezza  pubblica,  alla

difesa civile e alla difesa e sicurezza militare dello Stato  di  cui

all'articolo 1, comma 6, lettera c), del decreto-legge, la  struttura

della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  competente  per  la

innovazione tecnologica e la digitalizzazione accede alla piattaforma

di  cui  al  comma  1  limitatamente  alle  informazioni  necessarie,

individuate ai sensi dell'articolo 8, comma 2, per lo svolgimento dei

compiti previsti dall'articolo 1, comma 12, del decreto-legge.

4. L'organo del  Ministero  dell'interno  per  la  sicurezza  e  la

regolarita' dei servizi  di  telecomunicazione  di  cui  all'articolo

7-bis del decreto-legge 27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,  n.  155,  accede  per  il

tramite della piattaforma digitale di cui al comma 1 agli elenchi  di

cui all'articolo  1,  comma  2,  lettera  b),  del  decreto-legge,  e

fornisce alla  stessa  piattaforma  gli  elenchi  di  pertinenza  del

Ministero.

 

Capo IV
Disposizioni sulla tutela delle informazioni, transitorie e finali

                               Art. 10

                      Tutela delle informazioni

1.  Nelle  more  dell'adozione  del  decreto  del  Presidente   del

Consiglio  dei  ministri  di  cui  dell'articolo  1,  comma  3,   del

decreto-legge, e fatta salva l'eventuale attribuzione di  classifiche

di segretezza ai sensi dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n.

124, l'elencazione dei soggetti di cui all'articolo 1,  comma  2-bis,

del decreto-legge, e gli elenchi di  cui  all'articolo  1,  comma  2,

lettera  b),  del  decreto-legge,   comprensivi   della   descrizione

dell'architettura e della componentistica, nonche'  dell'analisi  del

rischio, sono trattati, conservati e trasmessi con modalita' idonee a

garantirne la sicurezza, mediante  misure  tecniche  e  organizzative

adeguate.

 

                               Art. 11

                      Disposizioni transitorie

1. I soggetti inclusi nel perimetro osservano,  in  relazione  alle

reti,  ai  sistemi  informativi  e  ai  servizi  informatici  di  cui

all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge, gli obblighi,

in materia di notifica  degli  incidenti,  di  misure  di  sicurezza,

nonche' di affidamento delle forniture di cui all'articolo 1, commi 3

e  6,  del  decreto-legge,   a   decorrere   dalle   date   indicate,

rispettivamente, dal decreto di cui  all'articolo  1,  comma  3,  del

decreto-legge, e dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 6,  del

decreto-legge.

                               Art. 12

                 Clausola di invarianza finanziaria

  1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto  si

provvede nei limiti delle risorse finanziarie,  umane  e  strumentali

disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o  maggiori

oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

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