Sicurezza informatica: gli indirizzi di coordinamento e organizzazione

Pubblicata la direttiva del presidente del consiglio dei ministri 6 luglio 2023

Sicurezza informatica: gli indirizzi di coordinamento e organizzazione sono contenuti nella direttiva del presidente del consiglio dei ministri 6 luglio 2023 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 agosto 2023, n. 184.

Di seguito il testo della direttiva del presidente del consiglio dei ministri 6 luglio 2023.

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Direttiva del presidente del consiglio dei ministri 6 luglio 2023 

Indirizzi di coordinamento e organizzazione  volti  a  promuovere  la
gestione adeguata e  coordinata  delle  minacce  informatiche,  degli
incidenti  e  delle  situazioni  di  crisi  di  natura   cibernetica.

 

(Gazzetta Ufficiale dell'8 agosto 2023, n. 184)

 

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Vista la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante:  «Disciplina

dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del

Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante:

«Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art.  11  della

legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme

generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle

amministrazioni pubbliche»;

Vista la  legge  3  agosto  2007,  n.  124,  recante:  «Sistema  di

informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del

segreto»;

Visto il decreto  legislativo  18  maggio  2018,  n.  65,  recante:

«Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento  europeo  e

del Consiglio, del 6 luglio  2016,  recante  misure  per  un  livello

comune elevato di sicurezza delle  reti  e  dei  sistemi  informativi

nell'Unione»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  133,  recante:

«Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza  nazionale

cibernetica e di  disciplina  dei  poteri  speciali  nei  settori  di

rilevanza strategica»;

Visto il decreto-legge 14  giugno  2021,  n.  82,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  4  agosto  2021,   n.   109,   recante:

«Disposizioni  urgenti  in  materia  di  cybersicurezza,  definizione

dell'architettura   nazionale   di   cybersicurezza   e   istituzione

dell'Agenzia per la  cybersicurezza  nazionale»  e,  in  particolare,

l'art. 2, che  attribuisce,  in  via  esclusiva,  al  Presidente  del

Consiglio  dei  ministri,  l'alta  direzione  e  la   responsabilita'

generale delle politiche di  cybersicurezza,  nonche'  il  potere  di

impartire le direttive per la cybersicurezza, ai fini  dell'esercizio

di tale competenza;

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17

maggio 2022 con cui e' stata  adottata  la  «Strategia  nazionale  di

cybersicurezza» e il relativo «Piano di implementazione»;

Sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza;

 

Adotta

la presente direttiva:

Premessa

L'intensificazione e  la  crescente  sofisticazione  delle  minacce

informatiche nell'attuale contesto  geo-politico,  caratterizzato  in

particolare dalla grave crisi  internazionale  in  atto  in  Ucraina,

richiedono con sempre maggiore urgenza il raggiungimento di  un  alto

livello  di  cybersicurezza,  l'attuazione  di  efficaci  misure   di

gestione dei relativi rischi, nonche' la necessita' di un'immediata e

quanto piu' completa conoscenza situazionale. Cio' non solo  al  fine

di conseguire una piu' elevata capacita' di protezione e risposta  di

fronte a emergenze cibernetiche, ma anche di disporre  di  un  quadro

analitico  della  minaccia  funzionale  all'esercizio  dell'indirizzo

politico.

In tale contesto, e' affidato dall'ordinamento all'Agenzia  per  la

cybersicurezza nazionale il compito di sviluppare capacita' nazionali

di prevenzione, monitoraggio, rilevamento, analisi  e  risposta,  per

prevenire e gestire gli incidenti  di  sicurezza  informatica  e  gli

attacchi  informatici,  peculiarmente  attribuito   alla   componente

operativa dell'Agenzia (CSIRT Italia), al  cui  personale,  peraltro,

viene espressamente riconosciuta, nello  svolgimento  delle  relative

funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale.

Nell'esercizio di tale compito, e  per  un  immediato  ed  efficace

risultato ai fini del contenimento del rischio  e  della  mitigazione

del danno, l'Agenzia puo' fare ricorso, in  attuazione  dell'art.  5,

comma 5, del decreto istitutivo (decreto-legge n. 82 del 2021),  alla

collaborazione di altri organi dello Stato e  altre  amministrazioni.

Cio' nel presupposto che la resilienza cibernetica del Paese non puo'

prescindere da uno sforzo collettivo e sinergico.

 

Ambito di applicazione, finalita' e linee di indirizzo

La presente direttiva si rivolge alle amministrazioni pubbliche  di

cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.

165, e fornisce indirizzi di coordinamento e organizzazione  volti  a

promuovere  la  gestione  adeguata   e   coordinata   delle   minacce

informatiche, degli incidenti e delle situazioni di crisi  di  natura

cibernetica, in coerenza con le finalita' espresse in premessa.

Da tale ambito applicativo restano esclusi gli organi  dello  Stato

preposti alla prevenzione, accertamento e repressione dei reati, alla

tutela dell'ordine  e  della  sicurezza  pubblica  e  alla  difesa  e

sicurezza militare dello Stato, nonche' gli organismi di informazione

per la sicurezza di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge  3  agosto

2007, n. 124.

Appare dunque  evidente  l'esigenza  che  l'attivita'  di  supporto

dell'Agenzia,  sviluppata  in  occasione  di   eventi   e   incidenti

cibernetici, venga a dispiegarsi con la piu' ampia collaborazione  da

parte dei soggetti impattati, nel loro stesso interesse e in  quello,

piu' generale, della resilienza cibernetica del Paese, onde ridurre i

rischi di possibili propagazioni di conseguenze  lesive,  ovvero  del

ripetersi di  analoghi  attacchi,  in  danno  di  ulteriori  soggetti

pubblici e privati. Rischi,  questi,  che  potrebbero  acquisire  una

rilevanza  sistemica  sino  a  determinare  un  pregiudizio  per   la

sicurezza nazionale.

Si richiamano, pertanto, le amministrazioni destinatarie ad operare

garantendo: i) che l'Agenzia per la  cybersicurezza  nazionale  nello

svolgimento delle sue attivita' istituzionali e, in particolare,  gli

operatori del CSIRT Italia anche nel caso di  intervento  in  situ  a

seguito di incidente, dispongano  del  pieno  supporto  dei  soggetti

impattati, anche nel caso in cui si avvalgano di societa' in house  o

comunque a controllo pubblico. Cio' anche allo scopo di acquisire una

completa ed esaustiva conoscenza situazionale volta a consentire,  in

corrispondenza,  peraltro,  agli  impegni  collaborativi  nel  quadro

unionale, ogni  utile  operazione  di  analisi  e  valutazione  della

minaccia, funzionali alle attivita' di prevenzione e  gestione  degli

incidenti di cybersicurezza; ii) conseguentemente, per tutto il tempo

necessario al pieno esercizio delle proprie competenze, l'accesso  ai

locali, ai sistemi informativi e alle reti informatiche di pertinenza

delle amministrazioni impattate, compatibilmente con  i  limiti  e  i

vincoli derivanti dalle prerogative dell'autorita' giudiziaria.

Si confida nella sensibilita' di tutte le amministrazioni, ai  fini

della piena osservanza  delle  linee  di  indirizzo  contenute  nella

presente direttiva.

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