In base al decreto del ministero dell'Interno 29 agosto 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2018, ciascun Comune può far richiesta di contributi per un importo non superiore a 5 milioni 225 mila euro complessivi per finanziare opere pubbliche finalizzate alla sicurezza degli edifici e del territorio.
La domanda va presentata al ministero dell'Interno - Direzione centrale della finanza locale, con le modalità e i termini riportati nell'articolo 3 del decreto (qui sotto, il testo integrale del provvedimento). La richiesta dei Comuni per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio deve essere effettuata esclusivamente per via informatica. Il ministero ha approvato il modello A di certificazione informatizzato (il cui fac-simile è riportato in allegato al provvedimento e all'articolo). Gli enti locali interessati si dovranno avvalere del documento informatizzato che sarà messo a disposizione sul sito web istituzionale della Direzione centrale della finanza locale "Area certificati".
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MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 29 agosto 2018
Contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio. (18A05956)
(GU n.217 del 18-9-2018)
IL DIRETTORE CENTRALE
DELLA FINANZA LOCALE
Visto il comma 853, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n.
205 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302,
S.O.) che dispone testualmente: «Al fine di favorire gli
investimenti, per il triennio 2018-2020, sono assegnati ai comuni che
non risultano beneficiare delle risorse di cui all'art. 1, comma 974,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, contributi per interventi
riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del
territorio, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno
2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per
l'anno 2020. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di
opere integralmente finanziate da altri soggetti»;
Visto il successivo comma 854 del medesimo art. 1 della legge n.
205 del 2017 che stabilisce: «I comuni di cui al comma 853 comunicano
le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine
perentorio del 20 febbraio 2018 per l'anno 2018, del 20 settembre
2018 per l'anno 2019 e del 20 settembre 2019 per l'anno 2020. La
richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia
dell'opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme
di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La
mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata
indicazione in relazione all'opera per la quale viene chiesto il
contributo comporta l'esclusione dalla procedura. La richiesta di
contributo deve riferirsi ad opere inserite in uno strumento
programmatorio e ciascun comune non puo' chiedere contributi di
importo superiore a 5.225.000 euro complessivi.»;
Visto il comma 856 del medesimo art. 1 della legge n. 205 del 2017
che stabilisce: «Le informazioni di cui al comma 855 sono desunte dal
prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al
rendiconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo trasmessi
ai sensi dell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Sono
considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute dai
comuni che, alla data di presentazione della richiesta medesima,
hanno trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili di cui
all'art. 1, comma 1, lettere b) ed e), e di cui all'art. 3 del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016,
riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di
comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell'art. 44,
comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le informazioni
di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo certificato di conto
consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno»;
Rilevata la necessita' di acquisire dai comuni interessati i dati
richiesti nelle disposizioni normative richiamate, al fine di
determinare, con successivo provvedimento, l'entita' del contributo
da assegnare nelle modalita' previste dal comma 855, del richiamato
art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle
procedure amministrative della pubblica amministrazione che
prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti,
l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la
semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;
Ritenuta la necessita' di definire il modello di certificazione da
utilizzare, nonche' le modalita' di trasmissione che gli enti
interessati devono rispettare per richiedere il contributo erariale
predetto per l'anno 2019;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto
in esame consiste nella approvazione di un modello di certificato i
cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;
Decreta:
Art. 1
Comuni richiedenti il contributo
1. Hanno facolta' di richiedere i contributi per interventi
riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del
territorio, previsti dall'art. 1, commi dal 853 al 861, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, i comuni che non risultano beneficiare
delle risorse di cui all'art. 1, comma 974, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, per la realizzazione di opere che non siano
integralmente finanziate da altri soggetti, presentando apposita
domanda al Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza
locale, con le modalita' ed i termini di cui all'art. 3.
2. Ciascun comune puo' fare richiesta di contributo per una o piu'
opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio
e non puo' chiedere contributi di importo superiore a 5.225.000,00
euro complessivi.
Art. 2
Modello di certificazione
1. E' approvato il modello A di certificazione informatizzato con
il quale i comuni comunicano la richiesta di contributi per
interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli
edifici e del territorio.
2. Il modello cartaceo, allegato modello A al presente decreto,
costituisce solo la rappresentazione grafica del modello vero e
proprio presente sui sistemi informatizzati del Ministero
dell'interno - Direzione centrale della finanza locale.
3. La certificazione dovra' essere compilata esclusivamente con
metodologia informatica, avvalendosi dell'apposito documento
informatizzato che sara' messo a disposizione degli enti sul sito web
istituzionale della Direzione centrale della finanza locale,
nell'«AREA CERTIFICATI».
Art. 3
Modalita' e termini di trasmissione
1. Per la validita' della comunicazione, i comuni, entro il termine
perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24:00 del 20 settembre
2018, per l'anno 2019, trasmettono la certificazione di cui
all'allegato modello A, che costituisce parte integrante del presente
decreto, esclusivamente con modalita' telematica, munita della
sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del
rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario.
Art. 4
Esclusione dalla procedura
1. Ai sensi dei commi 854 e 856 della richiamata legge 27 dicembre
2017, n. 205, sono escluse dalla procedura di assegnazione dei
contributi erariali le richieste:
a) per le quali venga indicato un CUP dell'opera non valido
ovvero erroneamente indicato in relazione all'opera per la quale
viene richiesto il contributo;
b) che siano riferite ad opere non inserite in uno strumento
programmatorio;
c) da parte dei Comuni che, alla data di presentazione della
stessa, non abbiano trasmesso ai sensi dell'art. 18, comma 2, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle
amministrazioni pubbliche i documenti contabili di cui all'art. 1,
comma 1, lettere b) ed e) di cui all'art. 3 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo
rendiconto della gestione approvata, ad eccezione dei comuni per i
quali sono sospesi i termini ai sensi dell'art. 44, comma 3, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
d) con modalita' e termini diversi da quelli previsti dal
presente decreto.
Art. 5
Istruzioni e specifiche
1. E' facolta' dei comuni, che avessero necessita' di rettificare i
dati gia' trasmessi, inviare, sempre telematicamente, una nuova
certificazione, comunque entro i termini di trasmissione fissati dal
ripetuto art. 3, previo annullamento della precedente certificazione
che perdera' la sua validita' ai fini del concorso erariale.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il provvedimento in Gazzetta Ufficiale lo trovi qui.



