Territorio: in arrivo le risorse per la messa in sicurezza

I comuni devono affidare i lavori entro otto mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto, pena la revoca del finanziamento

Con il decreto del ministero dell'Interno 13 aprile 2018 (in Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 2018, n. 96) sono stati stanziati i contributi per interventi riferiti a  opere  pubbliche  di  messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

Negli allegati al decreto la lista dei comuni ammessi ed esclusi dal finanziamento.

Ogni comune beneficiario è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla  data di emanazione del decreto, pena la revoca del finanziamento.

Il Ministero dell'interno provvederà a erogare i contributi ai comuni beneficiari per:

  • una quota pari al 20% entro il 15 aprile 2018;
  • una quota pari al 60% entro il 30 novembre 2018.

Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Interno 13 aprile 2018, disponibile anche in formato pdf, completo di allegati, alla fine della pagina.

 

Decreto del ministero dell'Interno 13 aprile 2018 

Contributi per interventi riferiti a  opere  pubbliche  di  messa  in
sicurezza degli edifici e del territorio. (18A02926)

                 in Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 2018, n. 96

     IL CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

                   del Ministero dell'interno

                          di concerto con

                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

             del Ministero dell'economia e delle finanze

 (omissis)

                             Decreta:

                              Art. 1
         Richieste di contributo ammissibili e non ammissibili

  1. Le istanze trasmesse entro il termine perentorio del 20 febbraio

2018, stabilito dal citato comma 854 dell'art. 1 della legge  n.  205

del 2017, al fine dell'assegnazione del contributo per  l'anno  2018,

sono  riportate  nell'allegato  1  al  presente   decreto,   che   ne

costituisce parte integrante.

  2. Nel medesimo allegato 1 sono riportate, altresi',  le  richieste

escluse dalla procedura di  attribuzione  del  contributo,  e  quindi

inammissibili, per le motivazioni ivi indicate.

  3. Le richieste di contributo ritenute ammissibili,  tenendo  conto

di quanto previsto dai commi 853, 854 e 855 dell'art. 1  della  legge

27 dicembre 2017, n. 205, sono riportate nell'allegato 2 al  presente

decreto, che ne costituisce parte integrante.



                               Art. 2
                   Comuni beneficiari del contributo

  1. In applicazione del criterio di cui al  comma  855  dell'art.  1

della legge 27 dicembre 2017, n.  205  i  contributi  per  interventi

riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e  del

territorio, sono assegnati, ai sensi del comma 853 del medesimo  art.

1, fino a concorrenza delle risorse disponibili, pari a  150  milioni

di euro per l'anno 2018, ai comuni indicati dalla posizione dal n.  1

al n. 146 dell'allegato 2 del presente decreto,  che  ne  costituisce

parte integrante.

  2.  L'opera  del  Comune  di  Castel   Campagnano   e'   finanziata

parzialmente nella misura di euro 5.145.979,03;

  3. Qualora, prima dell'erogazione del  primo  acconto  del  20  per

cento di cui all'art. 4, il Comune assegnatario rinunci al contributo

per l'opera, si procedera'  con  lo  scorrimento  della  graduatoria,

dandone comunicazione, a mezzo posta  elettronica  certificata,  agli

enti interessati. I termini per l'erogazione  dei  contributi  e  per

l'affidamento dei lavori decorrono dalla  data  di  comunicazione  al

nuovo beneficiario dell'avvenuta assegnazione del contributo.



                               Art. 3
        Affidamento dei lavori e Monitoraggio degli interventi

  1. Il comune beneficiario  del  contributo,  individuato  ai  sensi

dell' art. 2, e' tenuto ad affidare i  lavori  per  la  realizzazione

delle opere pubbliche  entro  otto  mesi  decorrenti  dalla  data  di

emanazione del presente decreto. In caso di inosservanza del predetto

termine, il contributo  e'  recuperato  dal  Ministero  dell'interno,

secondo le modalita' di cui ai commi 128  e  129  dell'art.  1  della

legge 24 dicembre 2012, n. 228.

  2. Il monitoraggio delle opere finanziate  ai  sensi  del  presente

decreto e' effettuato attraverso il sistema  di  «Monitoraggio  delle

opere    pubbliche»    della    «Banca    dati    delle     pubbliche

amministrazioni-BDAP» ai sensi del decreto  legislativo  29  dicembre

2011, n.  229,  classificando  le  opere  sotto  la  voce  «Messa  in

sicurezza edifici e territorio-comma 853».

  3.  Il  controllo  sull'affidamento  dei  lavori,  il  cui  termine

iniziale coincide, a seconda della procedura seguita, con la data  di

pubblicazione del bando, ovvero della lettera di invito  in  caso  di

procedura negoziata, ovvero della manifestazione  della  volonta'  di

procedere  all'affidamento,   riportate   sul   sistema   informativo

monitoraggio gare  (SIMOG)  dell'ANAC,  ed  i  controlli  successivi,

legati alla fase di liquidazione della spesa, sono attuati tramite il

sistema di cui al comma 2, attraverso le  informazioni  correlate  al

relativo codice identificativo di gara (CIG). In  sede  di  creazione

del predetto codice il comune indica e associa  il  codice  unico  di

progetto   (CUP)   identificativo    dell'intervento    oggetto    di

finanziamento.


                               Art. 4
                      Erogazione del contributo
  1. Il Ministero dell'interno provvedera' ad erogare i contributi ai

comuni beneficiari per una quota pari al 20 per  cento  entro  il  15

aprile 2018, per una quota pari al 60 per cento entro il 30  novembre

2018, previa verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori attraverso

il sistema di monitoraggio di cui all'art. 3 comma 2,  come  previsto

dal comma 860 della legge 205 del 2017, e  per  il  restante  20  per

cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato

di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato

per i lavori dal direttore dei lavori, ai  sensi  dell'art.  102  del

codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.


                               Art. 5
                            Rendicontazione
  1. Nel rispetto delle esigenze  di  semplificazione  richiamate  in

premessa, i comuni destinatari dei contributi  che  ottemperino  agli

adempimenti informativi richiesti per il sistema di  cui  all'art.  3

comma 2 sono esonerati dall'obbligo di presentazione  del  rendiconto

delle somme ricevute di cui all'art. 158 del decreto  legislativo  18

agosto 2000, n. 267.

  2. Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta,  gli

stessi  sono  vincolati  fino  al  collaudo,  ovvero  alla   regolare

esecuzione di cui al comma 858 dell'art. 1 della  legge  n.  205  del

2017 e, successivamente,  possono  essere  utilizzati  per  ulteriori

investimenti, per le medesime finalita' previste  dal  comma  853,  a

condizione che gli  stessi  vengano  impegnati  entro  il  30  giugno

dell'esercizio successivo al collaudo. Eventuali  economie  di  spesa

non impegnate desunte dal sistema di monitoraggio di cui  all'art.  3

comma 2, sono recuperate secondo le modalita' di cui ai commi  128  e

129 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.





Gli  allegati  citati  nel  decreto   sono   disponibili

  integralmente sul sito del Ministero  dell'interno  -  Dipartimento

  Affari interni e territoriali - Direzione  centrale  della  finanza

  locale:

  http://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-16-aprile-2018

Allegati

D.M. 13 aprile 2018

Allegato I

Allegato II

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