Con il decreto del ministero dell'Interno 13 aprile 2018 (in Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 2018, n. 96) sono stati stanziati i contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.
Negli allegati al decreto la lista dei comuni ammessi ed esclusi dal finanziamento.
Ogni comune beneficiario è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto, pena la revoca del finanziamento.
Il Ministero dell'interno provvederà a erogare i contributi ai comuni beneficiari per:
- una quota pari al 20% entro il 15 aprile 2018;
- una quota pari al 60% entro il 30 novembre 2018.
Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Interno 13 aprile 2018, disponibile anche in formato pdf, completo di allegati, alla fine della pagina.
Decreto del ministero dell'Interno 13 aprile 2018 Contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. (18A02926) in Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 2018, n. 96 IL CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI del Ministero dell'interno di concerto con IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO del Ministero dell'economia e delle finanze (omissis) Decreta: Art. 1 Richieste di contributo ammissibili e non ammissibili 1. Le istanze trasmesse entro il termine perentorio del 20 febbraio 2018, stabilito dal citato comma 854 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017, al fine dell'assegnazione del contributo per l'anno 2018, sono riportate nell'allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. 2. Nel medesimo allegato 1 sono riportate, altresi', le richieste escluse dalla procedura di attribuzione del contributo, e quindi inammissibili, per le motivazioni ivi indicate. 3. Le richieste di contributo ritenute ammissibili, tenendo conto di quanto previsto dai commi 853, 854 e 855 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono riportate nell'allegato 2 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. Art. 2 Comuni beneficiari del contributo 1. In applicazione del criterio di cui al comma 855 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 i contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, sono assegnati, ai sensi del comma 853 del medesimo art. 1, fino a concorrenza delle risorse disponibili, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2018, ai comuni indicati dalla posizione dal n. 1 al n. 146 dell'allegato 2 del presente decreto, che ne costituisce parte integrante. 2. L'opera del Comune di Castel Campagnano e' finanziata parzialmente nella misura di euro 5.145.979,03; 3. Qualora, prima dell'erogazione del primo acconto del 20 per cento di cui all'art. 4, il Comune assegnatario rinunci al contributo per l'opera, si procedera' con lo scorrimento della graduatoria, dandone comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata, agli enti interessati. I termini per l'erogazione dei contributi e per l'affidamento dei lavori decorrono dalla data di comunicazione al nuovo beneficiario dell'avvenuta assegnazione del contributo. Art. 3 Affidamento dei lavori e Monitoraggio degli interventi 1. Il comune beneficiario del contributo, individuato ai sensi dell' art. 2, e' tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di emanazione del presente decreto. In caso di inosservanza del predetto termine, il contributo e' recuperato dal Ministero dell'interno, secondo le modalita' di cui ai commi 128 e 129 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 2. Il monitoraggio delle opere finanziate ai sensi del presente decreto e' effettuato attraverso il sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche» della «Banca dati delle pubbliche amministrazioni-BDAP» ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Messa in sicurezza edifici e territorio-comma 853». 3. Il controllo sull'affidamento dei lavori, il cui termine iniziale coincide, a seconda della procedura seguita, con la data di pubblicazione del bando, ovvero della lettera di invito in caso di procedura negoziata, ovvero della manifestazione della volonta' di procedere all'affidamento, riportate sul sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell'ANAC, ed i controlli successivi, legati alla fase di liquidazione della spesa, sono attuati tramite il sistema di cui al comma 2, attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG). In sede di creazione del predetto codice il comune indica e associa il codice unico di progetto (CUP) identificativo dell'intervento oggetto di finanziamento. Art. 4 Erogazione del contributo 1. Il Ministero dell'interno provvedera' ad erogare i contributi ai comuni beneficiari per una quota pari al 20 per cento entro il 15 aprile 2018, per una quota pari al 60 per cento entro il 30 novembre 2018, previa verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui all'art. 3 comma 2, come previsto dal comma 860 della legge 205 del 2017, e per il restante 20 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Art. 5 Rendicontazione 1. Nel rispetto delle esigenze di semplificazione richiamate in premessa, i comuni destinatari dei contributi che ottemperino agli adempimenti informativi richiesti per il sistema di cui all'art. 3 comma 2 sono esonerati dall'obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute di cui all'art. 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 2. Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta, gli stessi sono vincolati fino al collaudo, ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 858 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017 e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalita' previste dal comma 853, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro il 30 giugno dell'esercizio successivo al collaudo. Eventuali economie di spesa non impegnate desunte dal sistema di monitoraggio di cui all'art. 3 comma 2, sono recuperate secondo le modalita' di cui ai commi 128 e 129 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli allegati citati nel decreto sono disponibili integralmente sul sito del Ministero dell'interno - Dipartimento Affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale: http://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-16-aprile-2018