Sicurezza degli edifici: approvato il modello di richiesta contributi

I finanziamenti riguardano anche la sicurezza del territorio

Per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, possono richiedere contributi pubblici (previsti dall'art. 1, comma 853 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e commi dal 140 al 142 della legge 30 dicembre 2018, n. 145) i Comuni per i seguenti importi e con le seguenti caratteristiche:

a) 1.000.000 di euro con una popolazione fino a 5.000 abitanti;

b) 2.500.000 di euro una con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti;

c) 5.000.000 di euro con una con popolazione superiore a 25.000 abitanti.

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Sono esclusi di Comuni che risultano beneficiare delle risorse di cui all'art. 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per la realizzazione di opere tese alla sicurezza degli edifici e del territorio che non siano integralmente finanziate da altri soggetti.

La domanda di finanziamento deve essere presentata al ministero dell'Interno (Direzione centrale della finanza locale) con le modalità e i termini di cui all'art. 3.

Il modello da utilizzare per la richiesta di contributi per la realizzazione di interventi per la sicurezza degli edifici e del territorio è nell'allegato in coda al testo integrale del D.M. 2 agosto 2019 (Gazzetta Ufficiale, n. 188, del 12 agosto 2019) pubblicato qui di seguito.

 

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 2 agosto 2019

Approvazione  del  modello  di   certificazione   informatizzato   da

utilizzare per la richiesta di contributi per interventi riferiti  ad

opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio,

per l'anno 2020, previsti dall'articolo 1, comma 853 della  legge  27

dicembre 2017, n. 205 - legge di bilancio 2018. (19A05152)

(GU n.188 del 12-8-2019)

 

IL DIRETTORE CENTRALE

della finanza locale

 

Visto il comma 853, dell'art. 1 della legge 27  dicembre  2017,  n.

205 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre  2017,  n.  302,

S.O.)  che  dispone  testualmente:   «Al   fine   di   favorire   gli

investimenti, per il triennio 2018-2020, sono assegnati ai comuni che

non risultano beneficiare delle risorse di cui all'art. 1, comma 974,

della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,  contributi  per  interventi

riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e  del

territorio, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per  l'anno

2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di  euro  per

l'anno 2020. I contributi non sono assegnati per la realizzazione  di

opere integralmente finanziate da altri soggetti»;

Visto l'art. 4, comma 12-bis del decreto-legge 18 aprile  2019,  n.

32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno  2019,  n.  55

che testualmente prevede: «All'art. 1 della legge 30  dicembre  2018,

  1. 145, dopo il comma 148 e'  inserito  il  seguente:  148-bis.  Le

disposizioni dei commi da 140 a 148 si applicano anche ai  contributi

da attribuire per l'anno 2020 ai sensi dell'art. 1, comma 853,  della

legge  27  dicembre  2017,  n.  205.   Per   tali   contributi   sono

conseguentemente disapplicate le disposizioni di cui ai commi da  854

a 861 dell'art. 1 della citata legge n. 205 del 2017»;

Visto l'art. 1, comma 140, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che

prevede: «Gli enti di cui al comma 139  comunicano  le  richieste  di

contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio  del

15 settembre dell'esercizio precedente all'anno  di  riferimento  del

contributo. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla

tipologia dell'opera e  al  codice  unico  di  progetto  (CUP)  e  ad

eventuali forme di finanziamento concesse  da  altri  soggetti  sulla

stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un  CUP  valido  ovvero

l'errata indicazione  in  relazione  all'opera  per  la  quale  viene

chiesto il contributo  comporta  l'esclusione  dalla  procedura.  Per

ciascun anno: a) la richiesta di contributo deve  riferirsi  a  opere

inserite in uno strumento  programmatorio;  b)  ciascun  comune  puo'

inviare una richiesta, nel limite massimo di 1.000.000 di euro per  i

comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di  2.500.000  euro

per i comuni  con  popolazione  da  5.001  a  25.000  abitanti  e  di

5.000.000 di euro per i comuni con  popolazione  superiore  a  25.000

abitanti; c) il contributo puo' essere  richiesto  per  tipologie  di

investimenti che sono specificatamente individuate  nel  decreto  del

Ministero dell'interno con cui sono stabilite  le  modalita'  per  la

trasmissione delle domande.;

Visto il successivo comma 141 del richiamato art. 1 della legge  30

dicembre 2018, n. 145 che  stabilisce:  «L'ammontare  del  contributo

attribuito a ciascun  ente  e'  determinato,  entro  il  15  novembre

dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, con

decreto del Ministero dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministero

dell'economia  e  delle  finanze,  secondo  il  seguente  ordine   di

priorita': a) investimenti di messa in  sicurezza  del  territorio  a

rischio idrogeologico; b)  investimenti  di  messa  in  sicurezza  di

strade, ponti e viadotti; c) investimenti di messa in sicurezza degli

edifici, con precedenza  per  gli  edifici  scolastici,  e  di  altre

strutture di proprieta' dell'ente. Ferme restando le priorita' di cui

alle lettere a), b) e c), qualora l'entita' delle richieste pervenute

superi  l'ammontare  delle  risorse  disponibili,  l'attribuzione  e'

effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del

risultato di  amministrazione,  al  netto  della  quota  accantonata,

rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli  1,

2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo

23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione  del

penultimo esercizio precedente a quello di riferimento,  assicurando,

comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto  della

quota accantonata, negativo, un ammontare non  superiore  alla  meta'

delle risorse disponibili.»;

Visto il successivo comma 142 del citato  art.  1  della  legge  30

dicembre 2018, n. 145 che dispone: «Le informazioni di cui  al  comma

141  sono  desunte  dal  prospetto  dimostrativo  del  risultato   di

amministrazione allegato al rendiconto della gestione  e  dal  quadro

generale riassuntivo trasmessi ai sensi dell'art. 18,  comma  2,  del

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  alla  banca  dati  delle

amministrazioni  pubbliche.  Sono   considerate   esclusivamente   le

richieste di contributo  pervenute  dagli  enti  che,  alla  data  di

presentazione della richiesta medesima, hanno trasmesso  alla  citata

banca dati i documenti contabili di cui all'art. 1, comma 1,  lettere

  1. b) ed e), e all'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  122

del 26 maggio 2016, riferiti  all'ultimo  rendiconto  della  gestione

approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i  termini  ai

sensi dell'art. 44, comma 3, del decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.

189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.

229, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo

certificato   di   conto   consuntivo    trasmesso    al    Ministero

dell'interno.»;

Rilevata la necessita' di acquisire dai comuni interessati  i  dati

richiesti  nelle  disposizioni  normative  richiamate,  al  fine   di

determinare, con successivo provvedimento, l'entita'  del  contributo

da assegnare nelle modalita' previste dal comma 140 e seguenti  della

legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Viste le  disposizioni  in  materia  di  dematerializzazione  delle

procedure   amministrative   della   pubblica   amministrazione   che

prevedono,  tra   l'altro,   la   digitalizzazione   dei   documenti,

l'informatizzazione dei processi di  acquisizione  degli  atti  e  la

semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;

Ritenuta la necessita' di definire il modello di certificazione  da

utilizzare,  nonche'  le  modalita'  di  trasmissione  che  gli  enti

interessati devono rispettare per richiedere il  contributo  erariale

predetto per l'anno 2020;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive

modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del  decreto

in esame consiste nella approvazione di un modello di  certificato  i

cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

 

Decreta:

Art. 1

Comuni richiedenti il contributo

 

  1. Hanno  facolta'  di  richiedere  i  contributi  per  interventi

riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e  del

territorio, previsti dall'art. 1, comma 853 della legge  27  dicembre

2017, n. 205 e commi dal 140 al 142 della legge 30 dicembre 2018,  n.

145, i comuni che non risultano  beneficiare  delle  risorse  di  cui

all'art. 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  per  la

realizzazione di opere che  non  siano  integralmente  finanziate  da

altri soggetti, presentando apposita domanda al Ministero dell'intemo

- Direzione centrale della finanza locale,  con  le  modalita'  ed  i

termini di cui all'art. 3.

  1. Ciascun comune puo' fare richiesta di contributo per una o piu'

opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del  territorio

e non puo' chiedere contributi di importo superiore al limite massimo

di:

a) 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000

abitanti;

b) 2.500.000 di euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000

abitanti;

c) 5.000.000 di euro per i  comuni  con  popolazione  superiore  a

25.000 abitanti

 

Art. 2

Tipologie di investimento

 

  1. Il contributo erariale di cui al precedente art.  1,  comma  1,

puo' essere richiesto solo  per  la  realizzazione  di  investimenti,

indicati dai commi 2, 3 e 4, secondo il seguente ordine di priorita':

a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;

b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;

c) investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza

per gli edifici  scolastici,  e  di  altre  strutture  di  proprieta'

dell'ente.

  1. Interventi di messa  in  sicurezza  del  territorio  a  rischio

idrogeologico ammissibili:

a) di tipo preventivo nelle aree che presentano elevato rischio di

frana  o  idraulico,  attestato  dal  competente  personale   tecnico

dell'ente o di altre istituzioni anche sulla base dei dati Ispra  per

la riduzione del rischio e l'aumento della resilienza del territorio;

b) di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate

a seguito di calamita' naturali, nonche' di aumento  del  livello  di

resilienza dal rischio idraulico o di frana.

Interventi di messa in sicurezza di strade,  ponti  e  viadotti

ammissibili:

a) manutenzione  straordinaria  del  manto  stradale  e  messa  in

sicurezza dei tratti di viabilita' (escluse la costruzione  di  nuove

rotonde e sostituzione tappeto stradale per usura e  la  sostituzione

dei pali della luce);

b) manutenzione straordinaria su ponti e viadotti, ivi inclusa  la

demolizione e ricostruzione.

Interventi di messa in sicurezza degli edifici, con  precedenza

per  gli  edifici  scolastici,  e  altre  strutture   di   proprieta'

dell'ente, ammissibili:

a) manutenzione straordinaria per miglioramento sismico per  messa

in sicurezza dell'edificio a garanzia della sicurezza dell'utenza;

b) manutenzione  straordinaria  di  adeguamento  impiantistico   e

antincendio;

c) manutenzione straordinaria per  accessibilita'  e  abbattimento

barriere architettoniche.

  1. Per garantire il rispetto dei termini di cui all'art. 1,  comma

143 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 di affidamento  dei  lavori,

le opere pubbliche di valore superiore a 1.000.000  di  euro,  devono

presentare al momento della richiesta di  contributo  un  livello  di

progettazione utile per attivare  le  procedure  di  affidamento  dei

lavori.  Tale  livello  di   progettazione   e'   verificato,   prima

dell'assegnazione  del   contributo,   attraverso   il   sistema   di

monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) nell'ambito della Banca dati

delle amministrazioni pubbliche  (BDAP).  A  tal  fine  entro  il  15

ottobre 2019 gli enti, accedendo al MOP, verificano e, se necessario,

integrano le  informazioni  sul  livello  di  progettazione  di  ogni

intervento identificato dal Codice unico di progetto (CUP).

  1. Gli interventi devono essere identificati dal CUP  classificati

secondo  i  settori  e  sotto-settori  indicati  di   seguito,   pena

esclusione dal contributo:

a) settore Infrastrutture di trasporto - sotto-settore Stradali;

b) settore  Infrastrutture  ambientali   e   risorse   idriche   -

sotto-settore Difesa del suolo oppure  Protezione,  valorizzazione  e

fruizione dell'ambiente oppure Riassetto e recupero di siti urbani  e

produttivi oppure Risorse idriche e acque reflue;

  1. c) settore  Infrastrutture  sociali  -  sotto-settore  Sociali   e

scolastiche oppure Abitative oppure Sanitarie  oppure  Difesa  oppure

Direzionali  e  amministrative  oppure  Giudiziarie  e  penitenziarie

oppure Pubblica sicurezza.

Art. 3

Modello di certificazione

 

  1. E' approvato il modello A di certificazione informatizzato  con

il  quale  i  comuni  comunicano  la  richiesta  di  contributi   per

interventi riferiti a opere pubbliche di  messa  in  sicurezza  degli

edifici e del territorio.

  1. Il modello cartaceo, allegato modello A  al  presente  decreto,

costituisce solo la  rappresentazione  grafica  del  modello  vero  e

proprio   presente   sui   sistemi   informatizzati   del   Ministero

dell'interno - Direzione centrale della finanza locale.

  1. La certificazione dovra' essere  compilata  esclusivamente  con

metodologia   informatica,   avvalendosi   dell'apposito    documento

informatizzato che sara' messo a disposizione degli enti sul sito web

istituzionale  della  Direzione  centrale   della   finanza   locale,

nell'«Area certificati».

Art. 4

Modalita' e termini di trasmissione

 

  1. Per la validita' della comunicazione, i comuni, entro il termine

perentorio, a pena di decadenza, delle ore  24,00  del  15  settembre

2019,  per  l'anno  2020,  trasmettono  la  certificazione   di   cui

all'allegato modello A, che costituisce parte integrante del presente

decreto,  esclusivamente  con  modalita'  telematica,  munita   della

sottoscrizione,  mediante  apposizione   di   firma   digitale,   del

rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario.

Art. 5

Esclusione dalla procedura

 

  1. Ai sensi dell'art. 1, commi 140 e 142 della legge  30  dicembre

2018, n.  145  sono  escluse  dalla  procedura  di  assegnazione  dei

contributi erariali le richieste:

  1. a) per le quali venga indicato un CUP dell'opera non valido ovvero

erroneamente indicato in  relazione  all'opera  per  la  quale  viene

richiesto il contributo;

  1. b) che siano riferite ad  opere  non  inserite  in  uno  strumento

programmatorio;

  1. c) dei comuni che alla data della  loro  presentazione  non  hanno

trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i documenti

contabili di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'art.  3

del decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  12  maggio

2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio  2016,

riferiti all'ultimo rendiconto della gestione  approvato  (rendiconto

di riferimento: anno 2018). Nel caso  di  comuni  per  i  quali  sono

sospesi i termini ai sensi dell'art. 44, comma 3,  del  decreto-legge

17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla  legge

15 dicembre 2016, n. 229, le informazioni di  cui  al  primo  periodo

sono desunte dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al

Ministero dell'interno;

  1. d) con modalita' e termini diversi da quelli previsti dal presente

decreto.

Art. 6

Istruzioni e specifiche

 

  1. E' facolta' dei comuni, che avessero necessita' di rettificare i

dati gia'  trasmessi,  inviare,  sempre  telematicamente,  una  nuova

certificazione, comunque entro i termini di trasmissione fissati  dal

ripetuto art. 3, previo annullamento della precedente  certificazione

che perdera' la sua validita' ai fini del concorso erariale.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

 

 

 

 

 

Allegati

IL MODELLO

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