Sicurezza degli edifici e del territorio: le risorse 2021 per i Comuni

La pubblicazione del D.M. 25 agosto 2021 è stata resa nota tramite un comunicato del minInterno pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 settembre 2021, n. 211

Sicurezza degli edifici e del territorio: le risorse 2021 per i Comuni sono l'oggetto del decreto interdipartimentale del capo del dipartimento per gli affari interni e territoriali del ministero dell'Interno di concerto con il capo del dipartimento della ragioneria generale dello Stato del ministero dell'Economia e delle finanze 25 agosto 2021.

La pubblicazione del provvedimento sul sito del ministero dell'Interno è stata resa nota tramite un comunicato dello stesso dicastero pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 settembre 2021, n. 211.

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Il nuovo decreto interdipartimentale rettifica gli allegati 1 e 2 al decreto 23 febbraio 2021 con il quale sono state assegnate le risorse disponibili per l'anno 2021 e determinati i comuni a cui spetta il contributo previsto dall'articolo 1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Di seguito il testo del decreto 25 agosto 2021; gli allegati sono disponibili alla fine della pagina.

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Decreto interdipartimentale del capo del dipartimento per gli affari interni e territoriali del ministero dell'Interno di concerto con il capo del dipartimento della ragioneria generale dello Stato del ministero dell'Economia e delle finanze 25 agosto 2021

VISTO il comma 139 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede che: “Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti”;

VISTI il primo e secondo periodo del comma 139-bis dell’articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, i quali prevedono che “Le risorse assegnate ai comuni, ai sensi del comma 139, sono incrementate di 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse di cui al primo periodo sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2021, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 141 a 145”;

VISTA la sezione II della legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, pubblicata nella G.U. 30 dicembre 2020, n. 322, S.O.” con la quale è stato disposto il rifinanziamento di euro 600.000.000,00 per l’anno 2021 dell’autorizzazione di spesa di cui al citato comma 139 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018;

VISTO il comma 141 del richiamato articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale che prevede che “L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo il seguente ordine di priorità: a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; c) investimenti di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente. Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b) e c), qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili. Nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi attribuiti sono ridotti del 5 per cento”;

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 febbraio 2021, con il quale sono state assegnate le risorse disponibili per l’anno 2021 e determinati i Comuni a cui spetta il contributo previsto dal citato art. 1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio;

VISTO l’articolo 2, comma 2, del citato decreto interministeriale del 23 febbraio 2021 secondo cui “La determinazione definitiva dell’importo assegnato è subordinata all’esito della verifica dell’approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre 2020. In caso di verifica negativa, il contributo determinato ai sensi del comma 1 è conseguentemente ridotto del cinque per cento”;

VISTO l’articolo 52-bis, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sospende, fino alla definizione di apposite Linee guida da parte del Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili, la verifica dei requisiti relativi all’obbligo di adozione, da parte dell’ente beneficiario, del piano di abbattimento delle barriere architettoniche (PEBA) e del “piano urbanistico attuativo” (PUA), in assenza dei quali è prevista, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 141 dell’articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, una riduzione pari al 5% dei contributi assegnati;

VISTE le note pervenute dai comuni di Fontegreca, Frattaminore, Casalgrande, Magliano di Tenna, Belmonte Calabro e Secli con le quali i citati enti hanno segnalato l’erronea esclusione dall’assegnazione dei contributi per l’anno 2021, per le motivazioni ivi espresse;

CONSIDERATO che dalle successive verifiche effettuate è risultato che i citati comuni sono stati erroneamente esclusi dalla procedura e che, sulla base dei criteri di cui al comma 141 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018, occorre procedere alla rettifica della graduatoria di cui all’allegato 1 e 2 al richiamato decreto del 23 febbraio 2021;

CONSIDERATO che, ai fini dall’applicazione dei citati criteri di cui al ripetuto comma 141, i comuni di Fontegreca, Frattaminore e Belmonte Calabro risultano assegnatari dei contributi richiesti pari, rispettivamente, ad euro 995.000,00, 2.297.299,68 e 1.000.000,00, mentre per i restanti enti le opere risultano ammissibili ma, attualmente, non finanziate;

CONSIDERATO altresì che i citati enti di Casalgrande, Magliano di Tenna, e Secli potranno, se rientranti, partecipare alla procedura di scorrimento in corso di formalizzazione prevista dall’articolo 1, comma 139-bis, della richiamata legge n. 145 del 2018;

TENUTO CONTO che le risorse rimaste disponibili nell’anno 2021 non risultano sufficienti a consentire l’assegnazione di tale contributo e che, pertanto, si provvede con le risorse assegnate per l’anno 2022 pari ad euro 1.750.000.000,00 di cui al comma 139-bis dell’articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018;

DECRETA

Art. 1
Rideterminazione degli enti ammessi al contributo

1. Gli allegati 1 e 2 al decreto del 23 febbraio 2021 sono rettificati con l’inclusione nei medesimi delle opere dei comuni di Fontegreca, Frattaminore, Belmonte Calabro, Casalgrande, Magliano di Tenna e Secli, riammessi per le motivazioni citate in premessa.

2. In applicazione del criterio di cui al comma 141 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il contributo spettante ai comuni di Fontegreca, Frattaminore e Belmonte Calabro sarà assegnato, nell’anno 2022, all’atto dell’emanazione del decreto ministeriale di scorrimento di cui all’articolo 1, comma 139-bis, della legge n. 145 del 2018.

Art. 2
Sospensione dell’applicazione della sanzione per Pua e Peba

1. Agli enti assegnatari dei contributi di cui all’allegato 3 del decreto interministeriale del 23 febbraio 2021, ai sensi di quanto disposto dal citato articolo 52 - bis, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non trova applicazione l’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 141, della legge n. 145 del 2018, che prevede la riduzione del contributo del 5% in caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre 2020.

Art. 3
Validità delle disposizioni emanate con il decreto del 23 febbraio 2021

1. Restano valide, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del 23 febbraio 2021.

Del presente decreto sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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Allegati

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