Transizione ecologica: approvato il piano sviluppo e coesione (Psc)

Transizione ecologica Psc
Ad annunciarlo è la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 29 aprile 2021

Transizione ecologica: approvato il piano sviluppo e coesione (Psc). Ad annunciarlo è la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 29 aprile 2021 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2021, n.180.

Stanziati 3.547,20 milioni di euro i cui interventi, confermati per articolazione tematica,  risultano ripartiti tra Mezzogiorno per complessivi 2.159,14 milioni di euro e Centro-Nord per complessivi 1.388,06 milioni di euro.

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Di seguito il testo della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 29 aprile 2021; gli allegati sono disponibili in formato pdf alla fine della pagina.

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Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 29 aprile 2021 

Fondo sviluppo e coesione. Approvazione del piano sviluppo e coesione
del Ministero della  transizione  ecologica.  (Delibera  n.  6/2021).

(Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2021, n.180)

 

IL COMITATO INTERMINISTERIALE

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

 

Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019,  n.  111,  recante  «Misure

urgenti per il  rispetto  degli  obblighi  previsti  dalla  direttiva

2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e  proroga  del  termine  di  cui

all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.

189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.

229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.

141, e, in particolare, l'art. 1-bis, che, al fine di  rafforzare  il

coordinamento  delle  politiche  pubbliche  in  materia  di  sviluppo

sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I adottata  dall'Assemblea

generale dell'Organizzazione delle  Nazioni  Unite  il  25  settembre

2015, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio  2021,  il  Comitato

interministeriale per la programmazione economica  (CIPE)  assuma  la

denominazione di Comitato  interministeriale  per  la  programmazione

economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS);

Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  recante  «Misure

urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'

economica», convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio

2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7 che,  ai  commi  26  e  27,

attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o  al  Ministro

delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'

art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999,

n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate

di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive

modificazioni;

Visto il  decreto  legislativo  31  maggio  2011,  n.  88,  recante

«Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi  speciali

per la rimozione di squilibri economici e sociali a norma della legge

5 maggio 2009, n. 42» e, in particolare, l'art. 4, il  quale  dispone

che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato  Fondo

per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC, e finalizzato  a  dare

unita'  programmatica  e  finanziaria  all'insieme  degli  interventi

aggiuntivi  a  finanziamento  nazionale   rivolti   al   riequilibrio

economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto  il  decreto-legge  31   agosto   2013,   n.   101,   recante

«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di

razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   e,   in

particolare, l'art. 10, che  istituisce  l'Agenzia  per  la  coesione

territoriale,  la  sottopone  alla  vigilanza  del   Presidente   del

Consiglio dei ministri  o  del  Ministro  delegato  e  ripartisce  le

funzioni relative alla politica di coesione  tra  la  Presidenza  del

Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni  per

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge

di  stabilita'  2014)»  e,  in  particolare,  l'art.  1,   comma   6,

concernente il vincolo di  destinazione  territoriale  del  complesso

delle risorse FSC, secondo la chiave di riparto 80  per  cento  nelle

aree del Mezzogiorno e 20 per cento  nelle  aree  del  Centro-Nord  e

l'art. 1, comma 245, concernente il sistema di monitoraggio  unitario

assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento

della Ragioneria  generale  dello  Stato,  attraverso  le  specifiche

funzionalita' del proprio sistema informativo;

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15

dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento  per  le  politiche  di

coesione, tra le strutture generali della  Presidenza  del  Consiglio

dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del  decreto-legge  n.

101 del 2013;

Considerato  che  la  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  recante

«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale

dello Stato (legge di stabilita' 2015)» e, in particolare, l'art.  1,

comma  703,  il  quale,  ferme  restando  le   vigenti   disposizioni

sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori  disposizioni  per  l'utilizzo

delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

Vista la circolare del Ministro per la coesione territoriale  e  il

Mezzogiorno 6 maggio 2017, n. 1, recante «Fondo sviluppo  e  coesione

2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto  2016.

Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo  sviluppo.  Governance,

modifiche  e  riprogrammazioni  di  risorse,  revoche,   disposizioni

finanziarie»;

Visto il decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  34,  recante  «Misure

urgenti di crescita economica e  per  la  risoluzione  di  specifiche

situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla  legge  28

giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 44 del citato decreto-legge n. 34 del

2019, rubricato «Semplificazione ed efficientamento dei  processi  di

programmazione, vigilanza ed attuazione degli  interventi  finanziati

dal Fondo per lo sviluppo e la coesione», come  modificato  dall'art.

1,  comma  309,  della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160   recante

disposizioni in materia di «Bilancio di previsione  dello  Stato  per

l'anno finanziario  2020  e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio

2020-2022» e, da ultimo, dall'art. 41, comma 3, del decreto-legge  16

luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione  e

l'innovazione digitale», convertito dalla legge 11 settembre 2020, n.

120;

Visto il comma 1 del citato art. 44 del  decreto-legge  n.  34  del

2019, e successive modificazioni, secondo cui: «Al fine di migliorare

il coordinamento unitario e la qualita' degli investimenti finanziati

con le risorse nazionali destinate alle  politiche  di  coesione  dei

cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonche'  di

accelerarne la spesa, per ciascuna amministrazione centrale,  regione

o citta' metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per  lo

sviluppo e coesione di cui all'art. 4,  del  decreto  legislativo  31

maggio 2011, n. 88, in sostituzione della  pluralita'  degli  attuali

documenti programmatori variamente denominati e tenendo  conto  degli

interventi  ivi  inclusi,  l'Agenzia  per  la  coesione  territoriale

procede,   sentite   le   amministrazioni   interessate,    ad    una

riclassificazione  di  tali   strumenti   al   fine   di   sottoporre

all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il sud  e  la

coesione territoriale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore  del

presente decreto un unico Piano operativo  per  ogni  amministrazione

denominato «Piano sviluppo e coesione»,  con  modalita'  unitarie  di

gestione e monitoraggio»;

Visto il comma 2 del citato art. 44 del  decreto-legge  n.  34  del

2019, e successive modificazioni, in base al quale, per simmetria con

i Programmi operativi europei, ciascun Piano di sviluppo e  coesione,

di seguito PSC, e' articolato per aree tematiche,  in  analogia  agli

obiettivi tematici dell'Accordo di partenariato;

Visto il comma 6 del citato art. 44 del  decreto-legge  n.  34  del

2019, e successive modificazioni,  in  base  al  quale,  fatto  salvo

quanto successivamente previsto dal comma  7,  restano  invariate  le

dotazioni finanziarie degli strumenti di  programmazione  oggetto  di

riclassificazione, come determinate alla data di  entrata  in  vigore

del suddetto  decreto,  gli  interventi  individuati  e  il  relativo

finanziamento, la titolarita'  dei  programmi  o  delle  assegnazioni

deliberate  dal  CIPE,  nonche'  i  soggetti  attuatori,   ove   gia'

individuati;

Visto il comma 7 del citato art. 44 del  decreto-legge  n.  34  del

2019, e successive modificazioni, secondo  cui:  «In  sede  di  prima

approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui  al  comma  1  puo'

contenere:

a)  gli  interventi  dotati  di  progettazione  esecutiva  o  con

procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla base dei  dati

di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema

di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27

dicembre 2013, n. 147;

b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di  cui

alla  lettera  a),  siano  valutati  favorevolmente  da   parte   del

Dipartimento per le  politiche  di  coesione,  della  Presidenza  del

Consiglio dei ministri e dell'Agenzia per la  coesione  territoriale,

sentite le amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma  1,

in ragione  della  coerenza  con  le  «missioni»  della  politica  di

coesione di cui alla nota di aggiornamento del documento di  economia

e finanza 2019 e con gli obiettivi  strategici  del  nuovo  ciclo  di

programmazione  dei  fondi  europei,  fermo  restando  l'obbligo   di

generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31  dicembre

2021»;

Visto il comma 9 del citato art. 44 del  decreto-legge  n.  34  del

2019, e successive modificazioni, in base al quale per gli interventi

di cui al comma 7,  lettera  b),  il  CIPE  stabilisce,  al  fine  di

accelerarne la realizzazione e la spesa, le misure di accompagnamento

alla progettazione e all'attuazione da parte del Dipartimento per  le

politiche di coesione, dell'Agenzia per la  coesione  territoriale  e

della Struttura per la progettazione di beni ed edifici  pubblici  di

cui all'art. 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Considerate le  risultanze  delle  istruttorie  di  ricognizione  e

valutazione dell'attuazione degli  interventi  del  FSC  assegnate  a

ciascuna amministrazione centrale, regione o citta' metropolitana con

riferimento  ai  cicli  di  programmazione  2000-2006,  2007-2013   e

2014-2020, svolte ai sensi del citato art.  44,  commi  1  e  7,  del

decreto-legge n. 34 del 2019;

Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  recante  «Misure

urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,

nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da

COVID-19» e, in particolare, gli articoli 241 e 242, che, al fine  di

contrastare gli effetti emergenziali della  pandemia,  consentono  di

ricorrere a nuove assegnazioni FSC oppure alla riprogrammazione delle

risorse FSC  rivenienti  dalla  ricognizione  di  cui  al  precedente

alinea;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante  «Disposizioni

urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»,  in

fase di conversione, e, in particolare, l'art.  2  con  il  quale  il

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  e'

ridenominato Ministero della transizione  ecologica,  nonche'  l'art.

10, il quale prevede che siano adottati, con decreto  del  Presidente

del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro  competente,  di

concerto con il Ministro per la pubblica  amministrazione  e  con  il

Ministro dell'economia e  delle  finanze,  previa  deliberazione  del

Consiglio dei ministri, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri

dello sviluppo economico, della transizione ecologica, della cultura,

delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Turismo,  ivi

inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione;

Considerato che nell'odierna seduta il  Comitato  ha  approvato  la

delibera, recante «Fondo sviluppo e coesione  -  Disposizioni  quadro

per il Piano sviluppo e coesione», che, ai sensi del citato art.  44,

comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2019, stabilisce la  disciplina

ordinamentale dei PSC, assicurando la fase transitoria dei  cicli  di

programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti

in un quadro unitario;

Considerato che, in coerenza con la citata  delibera  ordinamentale

approvata  dal  Comitato  interministeriale  per  la   programmazione

economica e lo sviluppo sostenibile in data odierna, lo schema di PSC

o Piano, e' costituito in via generale dalle seguenti  tavole,  fermo

restando la specificita' di ciascun Piano:

Tavola 1 - strumenti di programmazione riclassificati nel PSC  ai

sensi del citato art. 44, comma 1, del decreto-legge n. 34 del  2019,

e successive modificazioni;

Tavola 2 - risorse totali PSC  per  ciclo  di  programmazione  ad

esito  istruttoria  ai  sensi  del  citato  art.  44,  comma  7,  del

decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni e dei  citati

articoli 241 e 242 del decreto-legge n. 34  del  2020,  e  successive

modificazioni;

Tavola 3 -  PSC  sezione  ordinaria:  interventi  confermati  per

articolazione tematica (suddistinti tra Mezzogiorno e Centro-Nord);

Tavola 4 - PSC sezioni speciali: risorse  da  riprogrammazione  e

nuove assegnazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio  2021,

con il quale, tra l'altro,  l'onorevole  Maria  Rosaria  Carfagna  e'

stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13

febbraio 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio,  onorevole

Maria Rosaria Carfagna, e' stato conferito l'incarico per il sud e la

coesione territoriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo

2021, concernente la delega di funzioni al Ministro per il sud  e  la

coesione territoriale, onorevole Maria Rosaria Carfagna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio  2021,

con  il  quale  l'onorevole   Bruno   Tabacci   e'   stato   nominato

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo

2021, con il  quale  l'onorevole  Bruno  Tabacci  e'  stato  nominato

Segretario  del  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione

economica  e  lo  sviluppo  sostenibile  (CIPESS),  e  gli  e'  stata

assegnata,  tra  le  altre,  la  delega  ad  esercitare  le  funzioni

spettanti al Presidente del Consiglio  dei  ministri  in  materia  di

coordinamento  della  politica  economica  e   programmazione   degli

investimenti pubblici di interesse nazionale;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per il  sud  e  la

coesione territoriale, prot. n. 324-P del 31 marzo 2021, e l'allegata

proposta  di  delibera  per  il  Comitato  interministeriale  per  la

programmazione economica e lo sviluppo  sostenibile  predisposta  dal

competente Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza

del Consiglio dei ministri, cosi' come integrata dalla nota prot.  n.

1655-P del 13 aprile 2021, concernente la proposta  di  approvazione,

in  prima  istanza,  del  PSC  a  titolarita'  del  Ministero   della

transizione ecologica,  articolato  nelle  Tavole  1,  2,  3.1,  3.2,

allegate alla citata nota informativa,  in  conformita'  allo  schema

generale sopra descritto, cosi' come disposto dalla  citata  delibera

ordinamentale approvata in data odierna da questo Comitato;

Preso atto che, a risultanza degli esiti istruttori del citato art.

44, comma 7,  del  decreto-legge  n.  34  del  2019,  indicati  nella

predetta Tavola 2, il valore complessivo del PSC del Ministero  della

transizione ecologica e' pari a 3.547,20 milioni di  euro  e  che  la

provenienza contabile delle risorse e' la seguente:  ciclo  2007-2013

per 110,00 milioni di euro e ciclo 2014-2020 per 3.437,20 milioni  di

euro;

Preso atto, in particolare, che,  con  riferimento  agli  strumenti

riclassificati nella Tavola 2, righe F1 e F2, nel PSC  del  Ministero

della  transizione  ecologica  sono  state  confermate  le   seguenti

risorse:

867,63 milioni di euro ex art. 44, comma 7, lettera a),

2.639,57 milioni di euro ex art. 44, comma 7, lettera b);

Preso atto che e' stata data autonoma  evidenza  alle  assegnazioni

oggetto di  disciplina  speciale  e  segnatamente:  CIS  Taranto  per

l'importo complessivo pari a 40,00 milioni di euro;

Vista  la  tavola  allegata  in  appendice  al  PSC  che   fornisce

informazioni sugli interventi contenuti nella sezione  ordinaria  per

articolazione  tematica,  ciclo  di   programmazione   e   stato   di

attuazione;

Considerato che non appena verranno attuate le disposizioni per  la

riorganizzazione  dei  Ministeri  di  cui  al  citato  art.  10   del

decreto-legge n. 22 del 2021 si provvedera' con  successiva  delibera

di  questo  Comitato  a  trasferire  sul  PSC  del  Ministero   della

transizione ecologica gli strumenti di programmazione e  le  relative

risorse di competenza attualmente  allocate  sul  PSC  del  Ministero

dello sviluppo economico.;

Vista  la  delibera  CIPE  28  novembre  2018,   n.   82,   recante

«Regolamento  interno   del   Comitato   interministeriale   per   la

programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera  CIPE

15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento  interno  del  Comitato

interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo

sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota predisposta congiuntamente dal  Dipartimento  per  la

programmazione e il  coordinamento  della  politica  economica  della

Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e

delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Sulla proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale;

 

Delibera:

 

1. Approvazione del Piano  sviluppo  e  coesione  a  titolarita'  del

Ministero della transizione ecologica

1.1 E' approvato, in prima istanza, il Piano  sviluppo  e  coesione

del Ministero della  transizione  ecologica,  cosi'  come  articolato

nelle relative Tavole in allegato, che costituiscono parte integrante

della presente delibera, avente un valore complessivo FSC di 3.547,20

milioni di euro.

1.2 Il PSC in sede di  prima  approvazione  e'  articolato  in  una

sezione ordinaria per un valore di 3.547,20 milioni  di  euro  i  cui

interventi confermati per articolazione tematica risultano  ripartiti

tra Mezzogiorno (Tavola 3.1) per complessivi 2.159,14 milioni di euro

e Centro-Nord (Tavola 3.2) per complessivi 1.388,06 milioni di euro.

1.3 La sezione ordinaria si compone di:

risorse ex art. 44, comma 7, lettera a) del decreto-legge  n.  34

del 2019, per complessivi 867,63 milioni di euro;

risorse ex art. 44, comma 7, lettera b) del decreto-legge  n.  34

del 2019, per complessivi 2.639,57 milioni di euro;

risorse per contratti istituzionali di sviluppo  per  complessivi

40,00 milioni di euro.

1.4 Resta fermo che, non appena verranno  attuate  le  disposizioni

per la riorganizzazione dei  ministeri  ai  sensi  dell'art.  10  del

citato decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  si  provvedera'  con

successiva delibera di questo  Comitato  a  trasferire  sul  PSC  del

Ministero della transizione ecologica gli strumenti di programmazione

e le relative risorse di competenza attualmente allocate sul PSC  del

Ministero dello sviluppo economico.

2. Norme finali

2.1 Con  l'approvazione  del  Piano,  gli  strumenti  programmatori

riclassificati nella  Tavola  1  cessano  la  loro  efficacia,  fermo

restando quanto previsto nella «Disciplina finale e  transitoria»  di

cui alla delibera Comitato interministeriale  per  la  programmazione

economica e lo sviluppo sostenibile adottata  nella  seduta  odierna,

recante «Fondo di sviluppo e coesione - Disposizioni  quadro  per  il

Piano di sviluppo e coesione».

2.2 A seguito della prima approvazione del PSC, il Ministero  della

transizione ecologica, in quanto Amministrazione titolare del  Piano,

provvede all'istituzione, o all'aggiornamento della composizione, nel

caso previsto dal citato art. 44, comma 2, del  citato  decreto-legge

n. 34 del 2019, di un Comitato di sorveglianza, di seguito  CdS,  cui

partecipano rappresentanti: del  Dipartimento  per  le  politiche  di

coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, del Dipartimento

per la programmazione e il coordinamento  della  politica  economica,

del Ministero dell'economia e  delle  finanze  -  Dipartimento  della

Ragioneria generale dello Stato - IGRUE,  del  Dipartimento  per  gli

affari  regionali  e  le  autonomie,  delle  regioni,   nonche'   del

partenariato economico e sociale, relativamente agli  ambiti  di  cui

alle lettere d) ed e), comma 3, del citato art. 44 del  decreto-legge

n. 34 del 2019.

2.3 Su proposta dell'amministrazione titolare responsabile del PSC,

il CdS provvede, entro il 31 dicembre 2021, a integrare il  PSC  con:

settori d'intervento  per  area  tematica  e  corrispondenti  importi

finanziari e, in base alla documentazione gia' disponibile, obiettivi

perseguiti con indicazione dei principali indicatori di realizzazione

e  di  risultato;  piano  finanziario  complessivo   del   PSC,   con

esplicitazione della previsione di spesa per ciascuna annualita'  del

primo triennio, anche in formato standard elaborabile.

2.4 Al fine  di  accelerare  la  realizzazione  e  la  spesa  degli

interventi di cui al comma 7, lettera b),  del  citato  art.  44  del

decreto-legge n 34 del 2019, il  Dipartimento  per  le  politiche  di

coesione, l'Agenzia per la coesione territoriale e la  struttura  per

la  progettazione  di  beni  ed  edifici  pubblici,  per  quanto   di

rispettiva  competenza,  possono  disporre,  anche   nell'ambito   di

convenzioni  gia'  esistenti  con  societa'  in  house,   misure   di

accompagnamento alla progettazione e  attuazione,  su  richiesta  del

Ministero  della  transizione  ecologica,  responsabile  del  PSC  in

oggetto.

2.5 Le risorse oggetto del PSC saranno  erogate  nei  limiti  delle

disponibilita'  di   bilancio   annuali   afferenti   ai   cicli   di

programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020.

2.6 Per quanto non espressamente previsto dalla presente  delibera,

si applicano le disposizioni normative e le procedure previste  dalla

citata delibera  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione

economica e  lo  sviluppo  sostenibile,  recante  «Fondo  sviluppo  e

coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione».

 

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