Sicurezza dei ponti: ripartiti i finanziamenti

Decreto del minInfrastrutture 7 maggio 2021

Sicurezza dei ponti.

Ammonta a un miliardo e 150 milioni di euro la somma ripartita per la realizzazione di interventi finalizzati alla sicurezza dei ponti e dei viadotti esistenti. In questo finanziamento rientrano anche progetti per la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi di sicurezza. Queste ultime opere devono insistere sulla rete viaria delle Province e delle Città metropolitane (sia nel perimetro delle Regioni a statuto speciale sia in quello delle Regioni Sardegna e Sicilia). È quanto prevede il D.M. 7 maggio del ministero delle Infrastrutture (di concerto con il ministero della Finanze) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 16 luglio 2021.

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Sicurezza dei ponti: la ripartizione

La somma complessiva di un miliardo e 150 milioni di euro per la sicurezza del ponti, e per gli altri interventi previsti dal decreto, è così ripartita:

  • 350 milioni di euro per il 2021;
  • 450 milioni di euro per il 2022;
  • 350 milioni di euro per 2023.

Sicurezza dei ponti: altri finanziamenti qui.

Sicurezza dei ponti: chi gestisce le somme

Saranno le Province, le Città metropolitane le Regioni a statuto speciale e le Regioni Sardegna e Sicilia) a gestire i finanziamenti urili alla sicyrexza dei ponti e delle altre opere ammesse nel programma.

Sicurezza dei ponti: i criteri di assegnazione

Ma quali sono i criteri per la ripartizione dei fondi per la sicurezza dei ponti e delle altre opere comprese nel D.M. 7 maggio 2021. In sostanza tre:

  • consistenza della rete viaria;
  • parco circolante mezzi;
  • vulnerabilità dei fenomeni naturali.

Gli enti di cui al comma 1 assumono le funzioni di soggetti
attuatori per gli interventi compresi nei programmi ammessi a
finanziamento, nel rispetto delle procedure di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni.

Qui di seguito il testo integrale del provvedimento che illustra i finanziamenti per la sicurezza dei ponti e per la la loro nuovo costruzione.

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
DECRETO 7 maggio 2021

Ripartizione ed utilizzo dei fondi previsti dall'art. 49 del
decreto-legge 14 agosto 2000, n. 104, convertito con modificazioni
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per la messa in sicurezza dei
ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in
sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di
sicurezza, della rete viaria di province e citta' metropolitane.
(21A04286)

(Gazzetta Ufficiale n. 169 del 16 luglio 2021)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici» e successive modificazioni;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019», che, all'art. 1, comma 140,
ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze un apposito fondo da ripartire, per assicurare il
finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del
Paese;
Visto in particolare il comma 142 della citata legge che prevede
che gli interventi di cui ai commi 140 e 141 sono monitorati ai sensi
del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;
Visto l'art. 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n.
243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.
18, recante «Interventi urgenti per la coesione sociale e
territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in
alcune aree del Mezzogiorno», che prevede di destinare agli
interventi nel territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise,
Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume
complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale
proporzionale alla popolazione di riferimento o conforme ad altro
criterio relativo a specifiche criticita' individuato nella direttiva
del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 5, comma
2, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
«Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 recante
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio
sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»;
Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in particolare i
commi da 2-bis a 2-sexies cosi' come integrati dall'art. 41, comma 1,
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020»;
Visto in particolare l'art. 1, comma 1072, della citata legge n.
205 del 2017, che prevede il rifinanziamento del fondo da ripartire
di cui all'art. 1, comma 140, della suddetta legge n. 232 del 2016;
Visto inoltre l'art. 1, comma 1076, della menzionata legge n. 205
del 2017, che, per il finanziamento degli interventi relativi a
programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province
e citta' metropolitane, autorizza la spesa di 120 milioni di euro per
il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al
2023;
Visto inoltre l'art. 1, comma 1077, della suddetta legge n. 205 del
2017, che prevede che «Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, da emanare entro il 31 gennaio 2018, previa intesa
in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono definiti
i criteri e le modalita' per l'assegnazione e l'eventuale revoca
delle risorse di cui al comma 1076, anche sulla base della
consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalita' e della
vulnerabilita' rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; con il
medesimo decreto sono altresi' definite le procedure di revoca delle
risorse assegnate e non utilizzate.»;
Visto l'art. 1, comma 1078, della citata legge n. 205 del 2017, che
dispone che le province e le citta' metropolitane certificano
l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro
il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita
comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
che, in caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, le
corrispondenti risorse assegnate alle singole province o citta'
metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di
previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere
riassegnate al fondo di cui al citato comma 1072 della medesima legge
n. 205 del 2017;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2017, n. 244, e
recante «Modalita' di verifica, a decorrere dalla legge di bilancio
2018, se, e in quale misura, le amministrazioni centrali si siano
conformate all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio
composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Sicilia e
Sardegna un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in
conto capitale», che, all'art. 1, comma 1, definisce quale
«popolazione di riferimento», la popolazione residente al 1° gennaio
dell'anno piu' recente resa disponibile dall'ISTAT, ripartita
territorialmente in modo da distinguere la quota attribuibile al
territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania,
Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna da quella relativa
al resto del territorio nazionale;
Visto l'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», che
istituisce il fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle
amministrazioni centrali dello Stato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
dicembre 2020, n. 190, «Regolamento recante l'organizzazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2021, n. 56;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
9 giugno 2015, n. 194, pubblicato sul sito istituzionale del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale e' stata
istituita la Struttura tecnica di missione per l'indirizzo
strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
prot. 49 del 16 febbraio 2018 «Finanziamento degli interventi
relativi a programmi straordinari di manutenzione delle rete viaria
di province e citta' Metropolitane» registrato alla Corte dei conti
il 23 marzo 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie
generale - n. 100 del 2 maggio 2018, che ha individuato i criteri di
ripartizione delle risorse assentite tra le province e le citta'
metropolitane secondo i criteri stabiliti nell'intesa raggiunta nella
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 7
febbraio 2018, rep. Atti n. 510-II (SC) ed ha fissato i criteri per
l'approvazione dei programmi da parte della Direzione generale per le
strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle
infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, nonche' fissato la tempistica per le attivita' riguardanti
il programma stesso e le modalita' di erogazione e revoca delle
risorse, e che tali criteri possono essere assunti alla base della
ripartizione e dell'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art.
1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018;
Visto l'art. 1, comma 62, della 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di
bilancio 2020), che modifica l'art. 1 della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, come di seguito riportato «a) il comma 1076 e' sostituito dal
seguente: - 1076. Per il finanziamento degli interventi relativi a
programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province
e citta' metropolitane e' autorizzata la spesa di 120 milioni di euro
per l'anno 2018, di 300 milioni di euro per l'anno 2019, di 350
milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno
2021, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di
250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034; b) il
comma 1078 e' sostituito dal seguente: - 1078. Le province e le
citta' metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli
interventi di cui al comma 1076 entro il 31 ottobre successivo
all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale
realizzazione degli interventi, ovvero in caso di presenza di ribassi
di gara non riutilizzati, le corrispondenti risorse assegnate alle
singole province o citta' metropolitane sono versate ad apposito
capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate alla dotazione finanziaria di cui al
comma 1076. I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto
previsto dal principio contabile applicato concernente la
contabilita' finanziaria, di cui al punto 5.4.10 dell'allegato 4/2 al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118»;
Visto l'art 35, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.
8, che sostituisce il primo periodo dell'art. 1, comma 1078, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, come di seguito riportato: «Le
province e le citta' metropolitane certificano l'avvenuta
realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31
dicembre 2020, per gli interventi realizzati nel 2018 e nel 2019, ed
entro il 31 dicembre successivo all'anno di riferimento, per gli
interventi realizzati dal 2020 al 2023, mediante apposita
comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
Visto l'art. 38-bis, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2019,
n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,
n. 8, che modifica le parole del comma 1076, dell'art. 1 della legge
27 dicembre 2017, n. 205, come di seguito riportato: «di 350 milioni
di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021, di
550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 250
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034» sono
sostituite dalle seguenti: «di 360 milioni di euro per l'anno 2020,
di 410 milioni di euro per l'anno 2021, di 575 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 275 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2024 al 2034»;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
prot. 123 del 19 marzo 2020 recante «Finanziamento degli interventi
relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria
di province e citta' metropolitane. Integrazione al programma
previsto dal decreto ministeriale del 16 febbraio 2018», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 127 del 18 maggio
2020, con il quale sono state integrate le risorse alle province e
citta' metropolitane per i programmi straordinari di manutenzione
della rete viaria;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
prot. 224 del 29 maggio 2020 recante «Ripartizione e utilizzo dei
fondi previsti dall'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, riferito al finanziamento degli interventi relativi ai
programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province
e citta' metropolitane» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie
generale - n. 173 dell'11 luglio 2020, con il quale sono state
ulteriormente integrate le risorse alle province e citta'
metropolitane per i programmi straordinari di manutenzione delle rete
viaria per complessivi euro 456.960.534,00 ridotti a euro
455.165.664,00 per effetto del concorso del Ministero agli obiettivi
di finanza pubblica di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 e
successivamente incrementati ad euro 459.165.664 per tenere conto
dell'emendamento 103.Tab.2.2.5 al DLB 2020-2022 con il quale e' stato
richiesto un importo aggiuntivo di 1 milione di euro sul capitolo
7574, per gli anni 2020 - 2023, assegnato alla citta' metropolitana
di Roma per le specifiche finalita' previste dall'emendamento
medesimo;
Visto le linee guida per la classificazione e gestione del rischio,
la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti
sulle quali il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha reso parere
favorevole nell'adunanza dell'Assemblea generale in data 17 aprile
2020;
Visto l'art 49 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito
con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che recita
«Per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la
realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con
problemi strutturali di sicurezza, e' istituito nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un
fondo da ripartire, con una dotazione di 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2021,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
sono disposti il riparto e l'assegnazione delle risorse a favore
delle citta' metropolitane e delle province territorialmente
competenti, sulla base di criteri analoghi a quelli indicati all'art.
1, comma 1077, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con particolare
riferimento al livello di rischio valutato. I soggetti attuatori
certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al
presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei
fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del
monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui
al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229»;
Considerato che la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante «Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023», ai sensi dell'art. 23, comma
3, lettera b), della legge n. 196 del 2009, ha previsto, tra l'altro,
con la sezione seconda il rifinanziamento del fondo di cui all'art.
49 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in misura pari ad
euro 150 milioni per l'anno 2021, 250 milioni per l'anno 2022 e 150
milioni per l'anno 2023;
Ritenuto che l'indicatore unico finale da utilizzare, per una
migliore ripartizione delle risorse di cui all'art. 49 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni
dalla della legge n. 126 del 13 ottobre 2020, e' il risultato della
combinazione lineare dei seguenti fattori: parco circolante mezzi,
vulnerabilita' rispetto al sisma, vulnerabilita' rispetto a fenomeni
di dissesto idrogeologico, consistenza della rete viaria, ognuno
rapportato al totale;
Ritenuto quindi di applicare i criteri di ripartizione all'intero
programma cosi' articolato: euro 350.000.000 per l'anno 2021, euro
450.000.000 per l'anno 2022 ed euro 350.000.000 per l'anno 2023;
Acquisita l'intesa in Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
nella seduta del 25 marzo 2021, rep. atti n. 631-II (SC) 8;

Decreta:

Art. 1

Destinazione delle risorse

1. La somma complessiva di euro 1.150.000.000, articolata in euro
350.000.000 per l'anno 2021, euro 450.000.000 per l'anno 2022 ed euro
350.000.000 per l'anno 2023, e' destinata al finanziamento di
interventi per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e
la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti
con problemi strutturali di sicurezza, insistenti sulla rete viaria
delle province e delle citta' metropolitane delle regioni a statuto
ordinario e delle Regioni Sardegna e Sicilia.
2. Gli enti di cui al comma 1 assumono le funzioni di soggetti
attuatori per gli interventi compresi nei programmi ammessi a
finanziamento, nel rispetto delle procedure di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni.

Art. 2

Criteri di ripartizione delle risorse

1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, sono ripartite tra le
province e le citta' metropolitane sulla base dei parametri descritti
ed esplicitati nella nota metodologica di cui all'allegato 1, che
costituisce parte integrante del presente decreto, applicati ai
seguenti criteri:
a) consistenza della rete viaria;
b) parco circolante mezzi;
c) vulnerabilita' fenomeni naturali.
2. Per il calcolo del piano di riparto delle risorse di cui
all'art. 1, comma 1, a ciascun criterio di cui al comma 1, sono
attribuiti i seguenti pesi di ponderazione, di cui all'allegato 2,
che costituisce parte integrante del presente decreto:
a. Consistenza della rete viaria - peso 25 per cento, articolato
nei seguenti parametri:
1. estensione totale - peso 80 per cento;
2. estensione montana - peso 20 per cento;
b. Parco circolante mezzi - peso del 25 per cento, articolato nei
seguenti parametri:
1. numero motocicli e motocarri - peso del 10 per cento;
2. numero di autovetture - peso del 30 per cento;
3. numero di mezzi pesanti - peso del 60 per cento;
c. Vulnerabilita' fenomeni naturali, peso del 50 per cento,
articolato secondo i seguenti parametri:
1. media delle accelerazioni massime al suolo previste per ogni
comune ricadente nel territorio provinciale - peso 40 per cento;
2. media delle accelerazioni minime al suolo previste per ogni
comune ricadente nel territorio provinciale - peso 20 per cento;
3. area a rischio frana elevato o molto elevato - peso 20 per
cento;
4. area a rischio alluvioni elevato - peso 20 per cento.

Art. 3

Piano di riparto

1. Ai fini dell'assegnazione delle risorse di cui all'art. 1, comma
1, alle province e citta' Metropolitane, e' approvato il Piano di
riparto di cui all'allegato 3 che costituisce parte integrante del
presente decreto, elaborato sulla base dei criteri e dei pesi di
ponderazione loro attribuiti, dei parametri di cui all'art. 2,
nonche' degli indicatori finali riportati nell'allegato 2.
2. La Direzione generale per le strade e le autostrade e per la
vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili provvede, sulla
base del riparto di cui all'allegato 3, all'impegno ed al
trasferimento dei finanziamenti alle province ed alle citta'
metropolitane di cui all'art. 1, comma 1, nel rispetto di quanto
previsto dal presente decreto.

Art. 4

Utilizzo delle risorse

1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, sono utilizzate
esclusivamente per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti
esistenti e per la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di
quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza; possono
includere il finanziamento delle seguenti attivita':
a) censimento, classificazione del rischio, verifica della
sicurezza, progettazione, direzione lavori, collaudo, controlli in
corso di esecuzione e finali, nonche' altre spese tecniche necessarie
per la realizzazione (rilievi, accertamenti, indagini, allacci,
accertamenti di laboratorio etc.) e l'eventuale monitoraggio
strutturale, purche' coerenti con i contenuti e le finalita' della
legge e del presente decreto, comprese le spese per l'effettuazione
di rilievi, di studi e rilevazioni di traffico, del livello di
incidentalita', dell'esposizione al rischio.

Art. 5

Programma triennale 2021-2023 e trasferimento delle risorse

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e' assunto l'impegno pluriennale delle risorse di cui all'art. 1
comma 1 sulla base del Piano di riparto di cui all'Allegato 3.
2. Il trasferimento delle risorse alle province ed alle citta'
metropolitane di cui all'art. 1, comma 1, e' effettuato sulla base
del Programma triennale 2021 - 2023 che i medesimi enti devono
presentare alla Direzione generale per le strade e le autostrade e
per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili
inderogabilmente entro il 31 maggio 2021. Il programma triennale
2021-2023 deve contenere, ai sensi dell'art. 11 della legge 16
gennaio 2003, n. 3, l'elenco degli interventi oggetto del presente
contributo identificati dal Codice unico di progetto (CUP).
3. Il Programma triennale 2021-2023 e' considerato autorizzato in
assenza di osservazioni da parte della Direzione generale per le
strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle
infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, da formulare entro novanta giorni dalla
ricezione del programma. Decorso tale termine il Programma si intende
approvato.
4. Le risorse sono trasferite alle Province ed alle Citta'
metropolitane di cui al comma 2, interamente per ciascuna annualita'
secondo il Piano di riparto di cui all'Allegato 3, dopo
l'approvazione dei Programmi triennali 2021 - 2023, articolati per
ciascuna annualita' di finanziamento, entro il 30 settembre di
ciascun anno.
5. Il Programma triennale e' sviluppato sulla base:
a) della conoscenza delle caratteristiche geometriche e dello
stato dell'infrastruttura, del traffico, della vulnerabilita'
territoriale rispetto ad azioni naturali e dell'esposizione al
rischio;
b) dell'analisi della situazione esistente;
c) della previsione dell'evoluzione.
I costi relativi a tali attivita' non possono eccedere il 25%
dell'importo assentito per la prima annualita' - anno 2021.
6. Il Programma triennale deve contenere interventi di manutenzione
straordinaria, di adeguamento normativo e/o di ricostruzione,
sviluppando in particolare gli aspetti connessi alla durabilita'
degli interventi, ai benefici apportati in termini di sicurezza, di
riduzione del rischio, di qualita' della circolazione degli utenti ed
i relativi costi. Il Programma deve riportare, attraverso un
cronoprogramma degli interventi, i seguenti elementi desumibili dal
sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229:
a) inizio e fine dell'attivita' di progettazione sulla base delle
priorita' stabilite dalle analisi di rischio;
b) inizio e fine della procedura di aggiudicazione;
c) inizio e fine dei lavori;
d) inizio e fine del collaudo o certificazione di regolare
esecuzione dei lavori.
In sede di presentazione, i programmi devono essere ordinati in
funzione delle priorita' individuate e stabilite dagli enti, di cui
all'art. 1, e possono prevedere interventi supplenti, aggiuntivi
rispetto all'importo assentito al fine di agevolare il riutilizzo
delle eventuali economie di gara. Qualora i ribassi d'asta non
fossero sufficienti a coprire l'importo degli interventi supplenti,
la differenza sara' a carico della stazione appaltante.
Il Programma relativo ad ogni annualita' contiene le schede
descrittive e riepilogative di ciascun intervento da realizzare anche
utilizzando, a tal fine, la reportistica messa a disposizione
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
7. L'ultimazione dei lavori va certificata trenta giorni prima del
termine per la rendicontazione. Il collaudo o la certificazione di
regolare esecuzione dei lavori relativi all'intervento e' effettuato
entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno di riferimento del
Programma.
8. Gli interventi inseriti nel Programma possono anche avere durata
biennale o triennale, evidenziando le somme oggetto di
rendicontazione relative alla singola annualita' da effettuare entro
il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno di riferimento.
9. I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto
previsto dal principio contabile applicato concernente la
contabilita' finanziaria, di cui al punto 5.4.10 dell'allegato 4/2 al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Art. 6

Revoca delle risorse

1. Le province e le citta' metropolitane certificano l'avvenuta
realizzazione degli interventi finanziati con le risorse di cui al
presente decreto entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno
di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili attraverso il sistema di
monitoraggio previsto ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229.
2. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi
entro i termini previsti dal presente decreto ministeriale, ovvero in
caso di presenza di ribassi di gara non riutilizzati, e' disposta la
revoca delle corrispondenti risorse assegnate alle singole province o
citta' metropolitane, ai sensi dell'art. 1, comma 1078, della legge
27 dicembre 2017, n. 205. Ai sensi del medesimo art. 1, comma 1078,
le province o citta' metropolitane versano i corrispettivi importi ad
sul capitolo di entrata 3570, art. 4, dello stato di previsione
dell'entrata del bilancio dello Stato. Non si procede a revoca
qualora il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 e'
imputabile alla presenza di contenzioso o in caso di calamita'
naturali che abbiano interferito con la realizzazione degli
interventi, ovvero per cause non imputabili ai soggetti attuatori.

Art. 7

Variazioni finanziarie

1. Qualora si rendono disponibili ulteriori risorse per le medesime
finalita', con successivo decreto del Ministero delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili si procede all'assegnazione delle
stesse in proporzione ai coefficienti del piano di riparto, previa
presentazione di un programma integrativo d'interventi per le
annualita' oggetto di rifinanziamento.

Art. 8

Monitoraggio

1. La Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo
sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza, istituita presso
il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili,
monitora, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera k), del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194,
le attivita' indicate nel presente decreto, tramite il sistema di cui
al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Le Stazioni
appaltanti, titolari degli interventi identificati dal CUP,
alimentano il citato sistema di monitoraggio trasmettendo le relative
informazioni anagrafiche, fisiche, finanziarie e procedurali. Gli
interventi sono classificati sotto la voce «Messa in sicurezza ponti
e viadotti esistenti realizzazione nuovi ponti art. 49 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazione
dalla legge n. 126 del 13 ottobre 2020, n. 126».
Le spese effettuate devono essere compatibili con quanto previsto
dal presente decreto.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per
gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

(Sicurezza dei ponti)

 

Allegati

ALLEGATO 3

ALLEGATO 2

ALLEGATO 1

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