Sicurezza del lavoro: le nuove linee guida per la ripresa delle attività economiche

l'ordinanza del ministero della Salute 29 maggio 2021
Il testo in allegato all'ordinanza del ministero della Salute 29 maggio 2021

Sicurezza del lavoro: le nuove linee guida per la ripresa delle attività economiche sono state ufficialmente adottate con l'ordinanza del ministero della Salute 29 maggio 2021 (in Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 2021, n.136).

Le attività alle quali si applica le linee guida sono:

  • ristorazione e cerimonie attività turistiche e ricettive cinema e spettacoli dal vivo;
  • piscine termali e centri benessere servizi alla persona;
  • commercio;
  • musei, archivi, biblioteche e luoghi della cultura parchi tematici e di divertimento;
  • circoli culturali e ricreativi congressi e grandi eventi fieristici;
  • sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • sagre e fiere locali corsi di formazione.

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Di seguito il testo dell'ordinanza; le linee guida sono disponibili a fine pagina in pdf.

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Ordinanza del ministero della Salute 29 maggio 2021 

Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche
e sociali». (21A03457)

(in Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 2021, n.136)

 

IL MINISTRO DELLA SALUTE

 

Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della

Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del

Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in

materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello

Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,

che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo

Stato in materia di tutela della salute;

Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  e,

in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori

misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da

COVID-19» e in particolare l'art. 1, comma 14;

Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  recante  «Misure

urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,

nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da

COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,

  1. 77;

Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure

urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza

epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina

del rinnovo degli incarichi di direzione di  organi  del  Sistema  di

informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante  «Misure

urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di

emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la  continuita'  operativa

del  sistema  di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione   della

direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto-legge 14  gennaio  2021,  n.  2,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29,  recante  «Ulteriori

disposizioni  urgenti  in  materia  di  contenimento  e   prevenzione

dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e  di  svolgimento  delle

elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge  13  marzo  2021,  n.  30,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 6 maggio  2021,  n.  61,  recante  «Misure

urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e  interventi  di

sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in

quarantena»;

Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  recante  «Misure

urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di

vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  recante  «Misure

urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali

nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione

dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 18  maggio  2021,  n.  65,  recante  «Misure

urgenti relative all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»  e,  in

particolare, l'art. 12, il quale prevede  che:  «I  protocolli  e  le

linee guida di cui all'art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33  del

2020 sono adottati e aggiornati  con  ordinanza  del  Ministro  della

salute, di concerto con i ministri competenti per materia o  d'intesa

con la Conferenza delle regioni e delle province autonome»;

Visto, altresi', l'art. 16, comma 1, del  citato  decreto-legge  18

maggio 2021, n.  65,  il  quale  prevede  che:  «Fatto  salvo  quanto

diversamente disposto dal presente decreto, fino al 31  luglio  2021,

continuano ad applicarsi le misure di cui al  provvedimento  adottato

in data 2 marzo  2021,  in  attuazione  dell'art.  2,  comma  1,  del

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 22 maggio 2020, n. 35».

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2  marzo

2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  25

marzo 2020, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22

maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per   fronteggiare

l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16  maggio

2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio

2020, n. 74,  recante  "Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare

l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19",  e  del  decreto-legge  23

febbraio 2021, n. 15,  recante  "Ulteriori  disposizioni  urgenti  in

materia di spostamenti sul territorio nazionale per  il  contenimento

dell'emergenza  epidemiologica  da   COVID-19"»,   pubblicato   nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

Visto l'allegato 9 al predetto decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri 2 marzo 2021, recante «Linee  guida  per  la  riapertura

delle attivita' economiche, produttive e ricreative», approvato dalla

Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 8  ottobre

2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,

del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 21 aprile  2021  con  le

quali e' stato dichiarato e  prorogato  lo  stato  di  emergenza  sul

territorio  nazionale  relativo   al   rischio   sanitario   connesso

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'

dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata

valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di

diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 gennaio 2021,  recante

l'adozione  del  Piano  strategico  nazionale  dei  vaccini  per   la

prevenzione delle infezioni da  SARS-CoV-2,  ai  sensi  dell'art.  1,

comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo  2021,  recante

«Approvazione del Piano  strategico  nazionale  dei  vaccini  per  la

prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2  costituito  dal  documento

recante "Elementi di preparazione della strategia vaccinale", di  cui

al  decreto  2   gennaio   2021   nonche'   dal   documento   recante

"Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti

SARS-CoV-2/COVID-19" del 10 marzo 2021»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile

17 marzo 2021, n.  751,  recante  «Ulteriori  interventi  urgenti  di

protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio

sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti

virali  trasmissibili»,  concernente  la  costituzione  del  Comitato

tecnico scientifico;

Vista la nota prot. n. 3989/COV19 del 29 maggio 2021, con la  quale

il  Presidente  della  Conferenza  delle  regioni  e  delle  province

autonome ha trasmesso  il  documento  recante  «Linee  guida  per  la

ripresa delle attivita' economiche e  sociali»,  come  integrato  dal

Comitato tecnico-scientifico  nella  seduta  del  28  maggio  2021  e

condiviso nella  successiva  seduta  del  29  maggio  2021,  ai  fini

dell'adozione dello stesso  ai  sensi  dell'art.  12  del  richiamato

decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65;

Vista,  in  particolare,  la  comunicazione  del  coordinatore  del

Comitato tecnico-scientifico del 29 maggio 2021, nella quale  si  da'

atto  che  il  predetto  documento,  all'esito   delle   integrazioni

concordate  nella  seduta  del  28  maggio  2021,  e'  da  intendersi

approvato dal Comitato tecnico scientifico;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello

internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia

da COVID-19;

Ritenuto necessario e urgente adottare, ai sensi dell'art.  12  del

richiamato decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65,  le  suddette  «Linee

guida per la ripresa  delle  attivita'  economiche  e  sociali»,  che

aggiornano e sostituiscono il documento di  cui  all'allegato  9  del

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021;

 

Emana

la seguente ordinanza:

                               Art. 1

  1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2,

le attivita' economiche e sociali devono svolgersi nel rispetto delle

«Linee guida per la ripresa delle attivita'  economiche  e  sociali»,

elaborate dalla Conferenza delle regioni e delle  province  autonome,

come   definitivamente   integrate   e   approvate    dal    Comitato

tecnico-scientifico,  che  costituiscono   parte   integrante   della

presente ordinanza.

  1. Le linee guida di cui al comma 1 aggiornano e sostituiscono  il

documento recante «Linee guida  per  la  riapertura  delle  attivita'

economiche, produttive e  ricreative»,  di  cui  all'allegato  9  del

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021,  come

richiamato dall'art. 16 del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65.

 

                               Art. 2

  1. La presente ordinanza produce effetti a  decorrere  dalla  data

della sua adozione.

La presente ordinanza e'  trasmessa  agli  organi  di  controllo  e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

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