Sicurezza della navigazione: le modifiche al D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435

Dalla politica della sicurezza alla manutenzione delle navi

Sicurezza della navigazione.

Con il D.P.R. 19 luglio 2022, n. 148 dal titolo "Regolamento recante modifiche al regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435" - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 del 10 ottobre 2022 - sono state apportate modifiche D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435 ("Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare").

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Sicurezza della navigazione: l'allegato

L'allegato I, previsto dall'articolo 24 del D.P.R. 19 luglio 2022, n. 148, riporta io "Contenuto del manuale operativo" suddiviso in otto punti:

  • Politica della sicurezza e la protezione ambientale
  • Responsabilità e compiti della società
  • Responsabile operativo
  • Responsabilità e autorità del comandante
  • Risorse e personale
  • Preparazione alle situazioni di emergenza
  • Rapporto e analisi di non conformità, di incidenti e di situazioni percolose
  • Manutenzione delle navi

Il documento è riportato in coda al testo integrale del provvedimento, che trovate qui di seguito.

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Decreto del Presidente delle repubblica 19 luglio 2022, n. 148

Regolamento recante modifiche al regolamento per la sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435. (22G00156)

(Gazzetta Ufficiale n. 237 del 10 ottobre 2022)
Vigente al: 25-10-2022

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri, e, in particolare, l'articolo 17, comma 1;
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, recante sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare;
Vista la legge 5 marzo 1963, n. 366, recante nuove norme relative
alle lagune di Venezia e di Marano-Grado;
Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 1085, recante ratifica ed
esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972
per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il
20 ottobre 1972;
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante adesione alla
convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita
umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra in data 1°
novembre 1974, e sua esecuzione;
Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, recante ratifica ed
esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione
dell'inquinamento causato da navi e del protocollo d'intervento in
alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli
idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Vista la legge 15 gennaio 1992, n. 21, recante legge quadro per il
trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, recante
disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento
dei conti pubblici, e, in particolare, l'articolo 30, comma 3-ter,
lettera b), il quale prevede che entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, il
Governo, con uno o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, «modifica, secondo
criteri di semplificazione, il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, delimitando
l'ambito di applicazione delle relative norme con riguardo al
trasporto pubblico locale lagunare»;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante misure
urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa
delle attivita' produttive;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante
conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti
in materia di trasporto pubblico locale, e, in particolare,
l'articolo 11, comma 3-bis, secondo cui restano ferme le competenze
dell'autorita' marittima previste dalla vigente normativa in materia
di sicurezza della navigazione effettuata all'interno della laguna
veneta;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice
delle comunicazioni elettroniche;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante
attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un
sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico
navale;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme
in materia ambientale;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, recante
attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento
provocato dalle navi e conseguenti sanzioni;
Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, e successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa
alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che
effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le
pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime;
Visto il decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, recante
attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione
delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la
direttiva 1999/5/CE;
Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante
disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di
una infrastruttura per i combustibili alternativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
n. 328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del
codice della navigazione marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991,
n. 435, recante approvazione del regolamento per la sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994,
n. 662, recante regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989,
n. 147, concernente adesione alla convenzione internazionale sulla
ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile
1979;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n.
135, recante regolamento concernente l'approvazione della nuova
tabella delle circoscrizioni territoriali marittime;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017,
n. 239, recante regolamento recante attuazione della direttiva
2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014
sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE;
Visto il decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni
24 maggio 1967, recante approvazione delle norme tecniche relative ai
requisiti cui devono soddisfare gli impianti radioelettrici a bordo
delle navi mercantili e lusorie, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 14
luglio 1967;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 marzo 2005,
recante certificati di abilitazione all'uso degli apparati radio a
bordo delle imbarcazioni adibite alla pesca costiera, locale e
ravvicinata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 68 del 23 marzo 2005;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
25 luglio 2016, recante requisiti per il rilascio delle
certificazioni per il settore di coperta e di macchina per gli
iscritti alla gente di mare ai sensi della Convenzione STCW,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183
del 6 agosto 2016;
Vista la legge della regione Veneto 11 luglio 2008, n. 5, recante
norme sulla sicurezza delle navi adibite alla navigazione marittima e
addette al trasporto di persone all'interno della laguna veneta;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 24 febbraio 2022;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
espresso nella seduta del 30 marzo 2022;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 aprile 2022;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 luglio 2022;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, della salute, dello sviluppo economico,
dell'economia e delle finanze, della difesa e dell'interno;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche all'articolo 1 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 1, comma 1, del regolamento approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il punto 1, e' inserito il seguente: «1-bis) Acque
protette della laguna di Venezia: le acque portuali di Venezia e di
Chioggia ricadenti all'interno della conterminazione della laguna di
Venezia di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 366;»;
b) il punto 6 e' sostituito dal seguente: «Autorita' marittima:
organo periferico del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, all'estero, l'autorita' consolare e, ai fini
dell'applicazione delle disposizioni speciali sul trasporto pubblico
locale lagunare, le Capitanerie di porto di Venezia e di Chioggia,
secondo le rispettive circoscrizioni;»;
c) dopo il punto 6, e' inserito il seguente: «6-bis) Colreg 1972:
la convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire
gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre
1972, ratificata e resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n.
1085;»
d) al punto 20, le parole «della Marina Mercantile» sono
sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili - Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto»;
e) dopo il punto 31, sono inseriti i seguenti: «31-bis) Nave
lagunare: nave che naviga esclusivamente all'interno delle acque
protette della laguna di Venezia e che effettua trasporto pubblico
locale lagunare o trasporto pubblico non di linea, la cui propulsione
dipende da motore endotermico o elettrico o combinazione degli
stessi, in grado di imprimere una velocita' non inferiore a sette
nodi all'andatura corrispondente al regime di servizio continuativo,
al dislocamento di pieno carico in condizione di mare calmo;
31-ter) Nave lagunare esistente: una nave lagunare diversa
dalla nave lagunare nuova;
31-quater) Nave lagunare nuova: una nave lagunare la cui
chiglia sia stata impostata o si trovi a un equivalente stadio di
costruzione alla data del 1° gennaio 2023 o successivamente;»;
f) dopo il punto 41, e' inserito il seguente: «41-bis)
Navigazione nelle acque protette della laguna di Venezia: la
navigazione effettuata con le navi lagunari nelle acque di cui al
punto 1-bis;».

Art. 2

Modifiche all'articolo 9 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 9 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 3,
e' inserito il seguente:
«3-bis. Le navi lagunari non possono essere esonerate
dall'osservanza delle specifiche disposizioni ad esse applicabili
contenute nel presente regolamento.».

Art. 3

Modifiche all'articolo 12 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 12, comma 1, del regolamento approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo la
lettera g) e' inserita la seguente:
«g-bis) navigazione nelle acque protette della laguna di Venezia
(NAV.A.P.LV.);».

Art. 4

Modifiche all'articolo 32 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 32 del regolamento approvato con Presidente della
Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 4, e' inserito il
seguente:
«4-bis. Il comando di bordo di una nave lagunare segnala
all'armatore o, se previsto dal manuale di cui all'articolo 106-bis,
al responsabile da esso delegato, le dotazioni che presentano
deterioramenti o deficienze tali da comprometterne l'efficienza, i
quali provvedono senza ritardo alla loro sostituzione.».

Art. 5

Modifiche all'articolo 35 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 35 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 2,
e' inserito il seguente:
«2-bis. Sulle navi lagunari, i piani e i computi sono tenuti in
originale presso la sede della societa' armatrice e in copia a bordo
e sono aggiornati a cura dell'armatore o, se previsto dal manuale di
cui all'articolo 106-bis, di un suo delegato. I piani delle navi
lagunari nuove di stazza lorda inferiore alle venticinque tonnellate
possono essere sostituiti da un piano di sicurezza, approvato
dall'ente tecnico, contenente le informazioni di cui al comma 1,
lettere e) e g).».

Art. 6

Modifiche all'articolo 52 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 52 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 1,
e' inserito il seguente:
«1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, per le navi
lagunari si applicano le seguenti disposizioni:
a) i certificati di sicurezza e i documenti relativi alla
stazione radio delle navi di stazza lorda uguale o superiore alle
venticinque tonnellate sono conservati a bordo in originale o in
copia fotostatica non autenticata;
b) ferme restando le disposizioni di cui all'articolo
168-septies, i certificati di sicurezza e i documenti relativi alla
stazione radio delle navi di stazza lorda inferiore alle venticinque
tonnellate sono conservati a bordo o presso la sede della societa'
armatrice; in tale ultimo caso devono essere prodotti, a richiesta,
agli organi di controllo entro il termine dagli stessi indicato.».

Art. 7

Modifiche all'articolo 57 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 57 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera c), dopo le parole «abilitate a
navigazione locale» sono inserite le seguenti: «e le navi lagunari»;
b) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. Le navi lagunari iscritte nelle matricole o nei
registri nazionali posteriormente all'8 agosto 1973 e anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono
mantenere il grado di compartimentazione richiesto alla data di
impostazione chiglia.».

Art. 8

Modifiche all'articolo 59 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 59, comma 1, del regolamento approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo le
parole «navigazione nazionale locale» sono inserite le seguenti: «o
in navigazione nelle acque protette della laguna di Venezia».

Art. 9

Modifiche all'articolo 60 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 60 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 2,
e' inserito il seguente:
«2-bis. Le navi lagunari che, in base all'articolo 57 devono
soddisfare a norme di compartimentazione, devono avere, nelle diverse
condizioni di esercizio, stabilita' allo stato integro secondo i
regolamenti dell'ente tecnico per la navigazione nelle acque protette
della laguna di Venezia, tale da resistere alla situazione finale di
allagamento, nelle ipotesi di falla, in modo da non immergere la
linea limite con un qualunque compartimento allagato.».

Art. 10

Modifiche all'articolo 67 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 67 del regolamento approvato con Presidente della
Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 1, e' inserito il
seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle
navi lagunari.».

Art. 11

Modifiche all'articolo 69 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 69 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 2,
e' inserito il seguente:
«2-bis. Limitatamente al bordo libero alle navi lagunari si
applicano le seguenti disposizioni:
a) sulle navi non munite di certificato di bordo libero, fermo
il disposto dell'articolo 19 della legge, e' apposta in maniera
permanente e visibile la linea di massimo carico relativa alle
condizioni piu' gravose, verificate con le istruzioni al comandante
sulla stabilita' approvate dall'ente tecnico. La linea di massimo
carico ha lunghezza di 230 millimetri e altezza di 25 millimetri.
L'ente tecnico ne rilascia apposita dichiarazione di rispondenza;
b) per le navi esistenti, la linea di massimo carico di cui
alla lettera a) e' apposta alla prima visita speciale di classe o di
rinnovo del certificato di navigabilita' in scadenza dopo il 1°
gennaio 2023;
c) non sono soggette all'obbligo di apposizione della linea di
massimo carico di cui alla lettera a) le navi dotate di soli posti a
sedere o assoggettate al conteggio dei passeggeri.».

Art. 12

Modifiche all'articolo 70 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 70 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 4,
e' inserito il seguente:
«4-bis. Sulle navi lagunari sono presenti una barra di rispetto o
paranchi a mano, se non vi e' una ridondanza sulla manovra del
timone.».

Art. 13

Modifiche all'articolo 71 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 71 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 1,
sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le navi lagunari sono munite delle dotazioni di armamento
marinaresco secondo le seguenti modalita':
a) navi di stazza lorda uguale o superiore a 150 tonnellate:
quattro cavi in manila aventi diametro di 26 millimetri e lunghezza
di 12 metri e un'ancora di posta completa di due lunghezze di catena,
secondo le norme dell'ente tecnico;
b) navi traghetto: due cavi di acciaio con diametro di 18
millimetri o di fibra con carico di lavoro equivalente e uno di
rispetto di lunghezza non inferiore a 18 metri e due cavi in manila
con lunghezza non inferiore a 12 metri e diametro di 26 millimetri e
un'ancora di posta completa di due lunghezze di catena, secondo le
norme dell'ente tecnico;
c) navi di stazza lorda inferiore a 150 tonnellate e uguale o
superiore a 25 tonnellate: quattro cavi in manila con diametro di 26
millimetri e lunghezza di 12 metri e un'ancora di posta con cavo
avente caratteristiche meccaniche corrispondenti a quelle della
catena;
d) navi di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate ma uguale o
superiore a 5 tonnellate: quattro cavi in manila con diametro di 22
millimetri e lunghezza di 5 metri;
e) navi di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate: almeno due
cavi le cui caratteristiche tecniche sono determinate dall'ente
tecnico.
1-ter. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1-bis,
le dotazioni di armamento marinaresco sono collaudate dall'ente
tecnico.».

Art. 14

Modifiche all'articolo 72 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 72 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 2,
e' inserito il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano
alle navi lagunari nuove, cui si applicano le seguenti disposizioni:
a) nelle navi a propulsione meccanica di stazza lorda uguale o
superiore a 200 tonnellate, gli argani o il mulinello per la manovra
delle ancore sono azionati a motore;
b) nelle navi a propulsione meccanica di stazza lorda uguale o
superiore a 300 tonnellate, le operazioni di ormeggio e tonneggio
sono eseguite, a prora e a poppa, impiegando argani o verricelli
azionabili a motore;
c) le navi che fruiscono di ormeggi attrezzati e dedicati con
arredi portuali diversi non sono tenute a conformarsi alla
prescrizione di cui alla lettera b), purche' ne sia data evidenza nel
manuale di cui all'articolo 106-bis, comma 1, lettera a).».

Art. 15

Modifiche all'articolo 73 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 73 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «Tutte le navi» sono inserite le
seguenti: «, ad eccezione delle navi lagunari di stazza lorda
inferiore a 200 tonnellate,»;
b) al comma 2, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «Per
le navi lagunari, devono essere sistemati mezzi di comunicazione tra
la plancia e le posizioni dalle quali e' stabilito, dai regolamenti
dell'ente tecnico, il comando della macchina di governo principale e
ausiliaria. I mezzi di comunicazione, che devono essere conformi ai
regolamenti dell'ente tecnico, possono non essere installati quando,
a soddisfazione dell'Autorita' marittima, e' possibile comunicare
agevolmente a voce tra le posizioni di comando delle macchine e la
plancia.»;
c) al comma 3, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «Per
le navi lagunari, detto sistema di comunicazione dal ponte di comando
ai locali interni della nave e' previsto solo per le navi a piu'
ponti.»;
d) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Le navi lagunari di stazza lorda superiore o uguale a
200 tonnellate, senza personale di guardia in macchina se non in caso
di avaria dei telecomandi dei motori dalla plancia, possono essere
munite, in luogo di quanto previsto dal comma 1, di un portavoce
ovvero di un telefono a cuffia, indipendente da altri impianti
telefonici di bordo o di un dispositivo sonoro di trasmissione di
ordini di potenza adeguata alla rumorosita' del locale macchine,
provvisto di mezzo di conferma dell'ordine ricevuto, alimentato da
fonte di energia autonoma e indipendente da altri mezzi di
comunicazione di bordo.»;
e) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. Per le navi lagunari di stazza inferiore a 200
tonnellate ma superiore o uguale a 25 tonnellate, dove timoniere e
motorista sono a vista reciproca non e' richiesto alcun dispositivo
di trasmissione di ordini di cui al comma 5. Il dispositivo di
trasmissione ordini non e' altresi' richiesto per le navi lagunari
bielica di stazza inferiore a 200 tonnellate ma superiore o uguale a
25 tonnellate.».

Art. 16

Modifiche all'articolo 82 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 82, comma 2, del regolamento approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo le
parole: «Tutte le navi», sono inserite le seguenti: «, con esclusione
delle navi lagunari,».

Art. 17

Modifiche all'articolo 86 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 86 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), le parole «o locale» sono sostituite
dalle seguenti: «, locale o nelle acque protette della laguna di
Venezia,»;
b) al comma 2, lettera c), le parole «e le navi in navigazione
nazionale locale» sono sostituite dalle seguenti: «, le navi in
navigazione nazionale locale e in navigazione nelle acque protette
della laguna di Venezia»;
c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Fermo restando quanto disposto dai commi 1, lettera b)
e 2, lettera c), alle navi lagunari si applicano le seguenti
diposizioni:
a) per le navi esistenti rimangono in vigore i provvedimenti
di deroga concessi entro il 31 dicembre 2022;
b) per le navi di stazza lorda inferiore o uguale a 200
tonnellate puo' essere omessa la sistemazione di un impianto idrico
antincendio qualora siano presenti:
1) impianto elettrico a tensione di sicurezza come definita
dai regolamenti dell'ente tecnico;
2) sedili e materiali di rivestimento certificati non
combustibili o aventi caratteristiche non inferiori a «limitata
attitudine a propagare la fiamma»;
3) impianto fisso di estinzione incendi per il locale
apparato motore;
4) estintori portatili equamente distribuiti a bordo in
quantita' non inferiore al 150 per cento del minimo previsto dai
regolamenti dell'ente tecnico;
5) avvisatori manuali incendio per le navi il cui ponte di
comando non sia a livello del ponte principale.».

Art. 18

Modifiche all'articolo 89 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 89 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole «dall'8 agosto 1973» sono inserite
le seguenti: «e sulle navi lagunari nuove»;
b) al comma 2, lettera b), punto iv), dopo le parole «non deve
essere inferiore a 25 centimetri» sono inserite le seguenti: «,
mentre sulle navi lagunari nuove gli scalini delle scale devono avere
un'alzata non superiore a 20 centimetri e una pedata adeguata
all'alzata e tali da ottenere un'inclinazione non superiore a 45°»;
c) al comma 2, lettera c), dopo le parole «di lunghezza inferiore
a 30 metri,» sono inserite le seguenti: «e per le navi lagunari nuove
indipendentemente dalla loro lunghezza,»;
d) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Le navi lagunari esistenti restano soggette alla
osservanza della sola normativa riguardante scale, corridoi e porte
di sfuggita in vigore alla data della loro costruzione.».

Art. 19

Modifiche all'articolo 90 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 90 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 3,
e' inserito il seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano
alle navi lagunari di stazza lorda uguale o superiore a 200
tonnellate, che devono avere a bordo due equipaggiamenti da vigile
del fuoco di tipo approvato.».

Art. 20

Modifiche all'articolo 94 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 94 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 4,
e' inserito il seguente:
«4-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 non si applicano alle
navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:
a) i requisiti, le caratteristiche di costruzione e le
sistemazioni dei mezzi individuali e collettivi di salvataggio e, per
questi ultimi, i relativi dispositivi di messa a mare, sono di tipo
approvato e rispondono alle norme del presente regolamento e dei
regolamenti dell'ente tecnico;
b) quando sono previsti dispositivi per la messa a mare delle
zattere di salvataggio, ciascuno di essi serve non piu' di sei
zattere;
c) i mezzi di salvataggio sono di tipo approvato e sono
sistemati a bordo in conformita' alle disposizioni del presente
regolamento;
d) per le navi lagunari esistenti, i mezzi di salvataggio gia'
a bordo possono essere mantenuti fino a quando non se ne renda
necessaria la loro sostituzione per vetusta' o deterioramento, a
condizione che siano dotati, ove previsto, degli accessori richiesti,
comprese le strisce retroriflettenti;
e) se nel corso dell'impiego della nave si rende necessaria la
sostituzione di un equipaggiamento, esso e' immediatamente sostituito
con altro che abbia analoga destinazione d'uso e caratteristiche
nuove.».

Art. 21

Modifiche all'articolo 97 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 97 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 3,
e' inserito il seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 non si applicano
alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:
a) la rispondenza dei mezzi di salvataggio nuovi o di nuova
installazione alle prescrizioni degli articoli 94 e 95 e' verificata
dall'ente tecnico;
b) in occasione della visita iniziale di cui all'articolo 22 e
delle visite periodiche di cui all'articolo 25, comma 1, viene
controllata l'adeguatezza dei mezzi di salvataggio e il loro buono
stato di conservazione;
c) i dispositivi di ammaino dei mezzi collettivi di salvataggio e
del battello d'emergenza sono soggetti alle ispezioni e alle prove
previste dalla convenzione.».

Art. 22

Modifiche all'articolo 105 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 105 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole «e locale» sono sostituite dalle
seguenti: «, locale e nelle acque protette della laguna di Venezia»;
b) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 non si applicano
alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:
a) le navi sono provviste di mezzi collettivi di salvataggio
in numero tale da poter accogliere tutte le persone per le quali le
stesse sono certificate;
b) se sussistono i presupposti di cui all'articolo 106-bis,
le navi possono essere dotate di mezzi collettivi di salvataggio in
misura ridotta:
1) pari al 50 per cento del numero massimo delle persone
trasportabili, per le navi che trasportano un numero di passeggeri
uguale o superiore a 250;
2) pari al 25 per cento del numero massimo di persone
trasportabili, per le navi che trasportano un numero di passeggeri
inferiore a 250;
c) indipendentemente da quanto disposto alle lettere a) e b),
le navi di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate possono essere
dotate di mezzi collettivi di salvataggio in misura non inferiore al
25 per cento del numero massimo di persone trasportabili;
d) le navi di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate non hanno
l'obbligo di essere dotate di mezzi collettivi di salvataggio se
trasportano un numero di persone inferiore a venti;
e) la dotazione di mezzi collettivi di salvataggio e'
costituita da imbarcazioni di salvataggio ovvero da zattere
autogonfiabili, eventualmente asservite ai dispositivi di evacuazione
marini (MES), ovvero da apparecchi galleggianti ovvero da salvagenti
anulari conteggiati nella misura di uno ogni due persone;
f) fermo restando quanto disposto dalle lettere a), b), c),
d) ed e), sono presenti a bordo salvagenti anulari secondo le
seguenti modalita':
1) navi di lunghezza superiore a 24 metri, escluse le navi
traghetto: quattro salvagenti anulari di cui almeno due dotati di
boetta luminosa e sagola galleggiante. Almeno uno dei salvagenti
anulari e' dotato di boetta fumogena, da attivarsi prima del lancio e
collegata con sagola galleggiante di lunghezza adeguata;
2) navi di lunghezza uguale o inferiore a 24 metri ma
superiore a 10 metri: due salvagenti anulari, entrambi dotati di
boetta luminosa e sagola galleggiante. Almeno uno dei salvagenti
anulari e' dotato di boetta fumogena da attivarsi prima del lancio.
E' consentito il posizionamento della boetta fumogena nella cabina di
pilotaggio;
3) navi di lunghezza inferiore a 10 metri: un salvagente
anulare dotato di boetta luminosa, sagola galleggiante e boetta
fumogena da attivarsi prima del lancio. E' consentito il
posizionamento della boetta fumogena nella cabina di pilotaggio;
4) navi traghetto: quattro salvagenti anulari, di cui due
ubicati sulle alette del ponte di comando e dotati di segnale di tipo
combinato. Tale dotazione e' obbligatoria per le navi lagunari di
nuova costruzione e sostituisce l'attuale dotazione, per le navi
esistenti, alla prima visita di sicurezza dopo il 31 dicembre 2022;
g) i salvagenti anulari di cui al comma 5, utilizzati in
sostituzione degli apparecchi galleggianti, non sono computabili tra
quelli prescritti dalla lettera f);
h) le navi sono dotate di mezzi per la risalita fissi o
manovrabili da bordo se l'altezza dell'opera morta, al minimo
galleggiamento, e' maggiore di 50 centimetri.».

Art. 23

Modifiche all'articolo 106 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 106 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 4,
e' inserito il seguente:
«4-bis. La dotazione numerica delle cinture di salvataggio per le
navi lagunari e' determinata come segue:
a) le navi sono dotate di cinture di salvataggio sufficienti
per:
1) tutti i passeggeri trasportabili, piu' il 10 per cento per
bambini;
2) tutto l'equipaggio;
b) se sussistono i presupposti di cui all'articolo 106-bis, le
navi possono essere dotate di un numero di cinture di salvataggio di
cui alla lettera a), numero 1) in misura ridotta, pari ad almeno il
10 per cento dei passeggeri trasportabili. In tale ultimo caso,
almeno il 50 per cento di tali cinture e' della categoria bambini.».

Art. 24

Sistemazioni ridotte per le navi lagunari

1. Dopo l'articolo 106 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, sono inseriti i
seguenti:
«Art. 106-bis (Sistemazioni ridotte per le navi lagunari). - 1.
L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 105, comma
5-bis, lettera b) e all'articolo 106, comma 4-bis, lettera b), e'
consentita alle societa' affidatarie del servizio di trasporto
pubblico locale lagunare che sono in possesso di un manuale
operativo, approvato dall'autorita' marittima, contenente le
informazioni richieste dall'allegato I e a condizione che le navi
lagunari:
a) se di portata uguale o superiore a 250 passeggeri,
soddisfino nelle diverse condizioni di esercizio, stabilita' allo
stato integro in conformita' ai regolamenti dell'ente tecnico per la
navigazione nelle acque protette della laguna di Venezia tale da
resistere alla situazione finale di allagamento, nelle ipotesi di
falla, in modo da non immergere la linea limite con un qualunque
compartimento allagato;
b) se di portata inferiore a 250 passeggeri, soddisfino nelle
diverse condizioni di esercizio, stabilita' allo stato integro in
conformita' ai regolamenti dell'ente tecnico per la navigazione nelle
acque protette della laguna di Venezia tale da resistere alla
situazione finale di allagamento, nelle ipotesi di falla, in modo da
non immergere la linea limite con un qualunque compartimento allagato
o, se il requisito nell'ipotesi di falla non e' rispettato, siano
impiegate esclusivamente in percorsi nei quali non si allontanano
piu' di quanto corrisponde a dieci minuti di navigazione dal piu'
vicino approdo.
2. Le navi lagunari esistenti che alla data del 31 dicembre 2022
godono di una riduzione dei mezzi individuali e collettivi di
salvataggio continuano a godere di tale riduzione, fermo restando
l'obbligo di soddisfare i requisiti di cui al comma 1.
Art. 106-ter (Passeggeri trasportabili sulle navi lagunari). - 1.
Il numero massimo di passeggeri trasportabili e' determinato
dall'autorita' marittima e corrisponde al minore dei valori
individuati in base ai parametri del computo di stabilita', degli
spazi disponibili per i passeggeri e della consistenza dei mezzi
collettivi e individuali di salvataggio presenti a bordo. La
consistenza minima dei posti a sedere non puo' in ogni caso essere
inferiore al 20 per cento del numero massimo di passeggeri
trasportabili. Il numero massimo di passeggeri trasportabili e'
documentato dall'autorita' marittima attraverso il verbale di
idoneita' al trasporto passeggeri.
2. I computi di stabilita' sono approvati dall'ente tecnico secondo
i propri regolamenti e le disposizioni contenute nell'articolo 60,
per quanto applicabile.
3. Gli spazi disponibili per ogni passeggero in piedi,
indipendentemente dal tonnellaggio, sono determinati attraverso i
seguenti criteri di calcolo:
a) navi nuove, considerando gli spazi disponibili chiusi e aperti
per il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre e soltanto gli spazi
disponibili chiusi per il restante periodo dell'anno:
1) sulle navi traghetto, metri quadrati 0,33;
2) sulle navi diverse dalle navi traghetto, metri quadrati
0,25.
b) navi esistenti, considerando gli spazi chiusi e aperti durante
l'intero arco dell'anno:
1) sulle navi traghetto, metri quadrati 0,33;
2) sulle navi diverse dalle navi traghetto, metri quadrati
0,25.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo, sono considerati:
a) spazi aperti, quelli non protetti dalle intemperie mediante
tettoie o coperture idonee a tal fine;
b) per le navi aventi stazza lorda inferiore a 25 tonnellate,
spazi disponibili per tutto l'anno le zone scoperte di imbarco e
prospicienti la cabina di pilotaggio, se la sistemazione di riparo e'
di ostacolo al transito sotto i ponti o puo' compromettere l'imbarco
in sicurezza dei passeggeri.
5. Sono esclusi dal computo dei metri quadrati destinati ai
passeggeri in piedi gli spazi occupati:
a) da panche e sedili con relativo spazio di calpestio antistante
la seduta di profondita' non inferiore a metri 0,25;
b) dai boccaporti di transito per accesso a locali su ponti
inferiori durante l'ordinaria navigazione;
c) dalla timoneria;
d) dalle zone destinate alla manovra delle ancore;
e) dalle zone destinate alle manovre di ormeggio, la cui area e'
calcolata in relazione alla lunghezza del barcarizzo per una
profondita' non inferiore a metri 0,50 per lato;
f) dai mezzi di salvataggio;
g) dalle scale, quando esse mettono in comunicazione piu' ponti,
compresa una superficie di calpestio adiacente il primo gradino, sia
in salita che in discesa, di profondita' non inferiore a metri 0,50.
6. Ai fini del calcolo del numero massimo di passeggeri
trasportabili di cui al comma 1, al numero dei passeggeri calcolati
secondo i criteri di cui ai commi 3, 4 e 5, deve essere aggiunto il
numero dei passeggeri che possono usufruire dei posti a sedere.».
2. Al regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, e' inserito l'allegato I di cui
all'allegato annesso al presente decreto.

Art. 25

Modifiche all'articolo 107 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 107 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 4,
e' inserito il seguente:
«4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
alle navi lagunari.».

Art. 26

Modifiche all'articolo 109 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 109, comma 1, del regolamento approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo le
parole «inferiore a 200 tonnellate» sono inserite le seguenti: «,
delle navi lagunari».

Art. 27

Modifiche all'articolo 110 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 110 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 5,
sono inseriti i seguenti:
«5-bis. In deroga a quanto previsto dai commi da 1 a 5, le navi
lagunari devono avere la seguente dotazione:
a) segnali di soccorso di tipo approvato sul ponte di comando
secondo le seguenti modalita':
1) quattro segnali a mano a stelle rosse su navi traghetto e
su navi abilitate al trasporto di piu' di 250 passeggeri;
2) due segnali a mano a stelle rosse sulle altre navi;
b) fanali regolamentari secondo la Colreg 1972. Sono esentate
le navi che, per ragioni operative, non sono dotate di strutture
idonee all'installazione dei fanali e dei segnali diurni di fonda e
di non governo. In tale caso, le navi sono dotate di illuminazione
idonea a rendere possibile una immediata percezione della loro intera
sagoma;
c) un segnale sonoro conforme alla Colreg 1972:
1) obbligatorio per le navi nuove;
2) a giudizio degli organi di esecuzione delle visite e degli
accertamenti, per le navi esistenti e, comunque, qualora se ne rende
necessaria la sostituzione.
5-ter. Le caratteristiche del segnale sonoro per le navi lagunari
di lunghezza inferiore a 25 metri sono definite con provvedimento del
Ministero da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione.
5-quater. Il posizionamento dei fanali di cui al comma 5-bis,
lettera b), puo' non essere conforme alle prescrizioni della Colreg
1972 se viene accertato dall'ente tecnico che la sistemazione
regolamentare e' incompatibile con le caratteristiche della nave, con
il servizio previsto e con i percorsi che la nave e' destinata a
effettuare. Di tale accertamento ne viene data evidenza, ai sensi
della regola 1, lettera e), della Colreg 1972, nella predisposizione
del piano di cui all'articolo 35.».

Art. 28

Modifiche all'articolo 112 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 112, comma 1, del regolamento approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo le
parole «navigazione nazionale locale» sono inserite le seguenti: «o
nelle acque protette della laguna di Venezia».

Art. 29

Modifiche all'articolo 119 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 119 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera c), dopo le parole «navigazione locale»
sono inserite le seguenti: «o a navigazione nelle acque protette
della laguna di Venezia»;
b) al comma 3, lettera b), dopo le parole «navigazione locale»
sono inserite le seguenti: «o a navigazione nelle acque protette
della laguna di Venezia».

Art. 30

Modifiche all'articolo 131 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 131 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 3,
e' inserito il seguente:
«3-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 3 non si applicano alle
navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:
a) le navi nuove di stazza lorda uguale o superiore a 500
tonnellate sono dotate di un impianto radar in banda X di tipo
approvato, il cui indicatore e' sistemato sul ponte di comando;
b) le navi di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate che
intendono navigare in condizioni di visibilita' ridotta sono dotate
di apparato radar;
c) le caratteristiche tecniche e di impiego degli apparati di
cui alla lettera b) sono determinate dal Ministero.».

Art. 31

Modifiche all'articolo 133 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 133 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 2,
e' inserito il seguente:
«2-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano alle
navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:
a) le navi lagunari nuove di stazza lorda uguale o superiore a
500 tonnellate devono essere dotate di un ecoscandaglio;
b) se si verifica un malfunzionamento dell'ecoscandaglio la cui
riparazione comporti la messa a secco della nave, la stessa puo'
rimanere in servizio sino alla naturale scadenza della visita alla
carena, a condizione che il comandante della nave sia considerato
dalla societa' armatrice esperto conoscitore delle tratte di
navigazione sulla base del periodo di servizio effettivo maturato su
tali tratte.».

Art. 32

Modifiche all'articolo 135 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 135 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 3,
e' inserito il seguente:
«3-bis. Alle navi lagunari non e' consentito l'utilizzo del
pilota automatico.».

Art. 33

Modifiche all'articolo 136 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 136 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 4,
e' inserito il seguente:
«4-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 non si applicano alle
navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:
a) le navi sono dotate di carta nautica edita da servizi
idrografici di Stato aggiornata dal personale di coperta in relazione
alla navigazione effettuata;
b) possono essere esentate dalla tenuta della carta nautica di
cui alla lettera a) le sole navi che effettuano il trasporto pubblico
locale lagunare, a condizione che i comandanti siano istruiti e
aggiornati sulla conformazione della laguna e dei canali nonche'
sulle linee esercite e siano a tal fine valutati dalla societa'
armatrice anche attraverso adeguate procedure inserite nel manuale
operativo di cui all'articolo 106-bis.».

Art. 34

Modifiche all'articolo 137 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 137 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 6,
sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 6 non si applicano alle
navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:
a) le navi lagunari sono dotate di bussola magnetica normale
con sistema di lettura a riflessione o di bussola magnetica di
governo principale;
b) le bussole magnetiche sono munite di un mezzo principale di
illuminazione e di un mezzo di rispetto per l'illuminazione di
emergenza.
6-ter. Le navi lagunari di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate
sono esentate dall'applicazione del presente articolo.».

Art. 35

Modifiche all'articolo 138 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 138 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 6,
e' inserito il seguente:
«6-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 non si applicano
alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:
a) la bussola normale e' sistemata su ponte scoperto nelle
vicinanze della stazione principale di governo e ha una visuale
dell'orizzonte quanto piu' possibile ininterrotta al fine di
consentire i rilevamenti di oggetti terrestri;
b) la bussola normale e' sistemata, per quanto possibile, nel
piano di simmetria della nave ed e' facilmente accessibile dalla
stazione di governo principale. Di cio' si tiene conto nella
compensazione. Fra la bussola normale e la stazione di governo
principale e' sistemato un efficiente portavoce;
c) la bussola normale e' sistemata su una piattaforma o,
comunque, su strutture aventi rigidezza sufficiente a evitare
vibrazioni ritenute eccessive dall'ente tecnico;
d) la bussola normale e' dotata di cerchio azimutale su navi
aventi stazza lorda superiore a 500 tonnellate, se non dotate di
radar;
e) la bussola normale e' sistemata in modo che le parti ferrose
costituenti la struttura della nave risultino il piu' possibile
simmetricamente disposte rispetto alla bussola stessa e che le
distanze di essa dalle dette parti ferrose e dalle grandi masse
ferrose non sia inferiore a quelle stabilite, in rapporto alla
lunghezza fuori tutto della nave, dai regolamenti dell'ente tecnico,
ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo 139, comma
4-bis.».

Art. 36

Modifiche all'articolo 139 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 139 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 4,
e' inserito il seguente:
«4-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano
alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:
a) le bussole di governo principale (di rotta) sono, di regola,
sistemate sul piano di simmetria della nave, in posizione tale che il
timoniere possa agevolmente leggere la rotta, con o senza lente di
ingrandimento;
b) l'alloggiamento entro cui e' sistemata la bussola di rotta
e' di materiale amagnetico nella zona circostante la bussola stessa.
E' ammesso l'impiego di materiale ferroso a condizione che le
strutture siano disposte, per quanto possibile, simmetricamente
rispetto alla bussola. La distanza tra l'alloggiamento e il materiale
ferroso e' preferibilmente non inferiore a un metro o comunque tale
da non influire sul funzionamento della bussola stessa. Le parti
mobili dell'apparecchio di governo costruite con materiale ferroso
sono disposte in modo da non influenzare la bussola di rotta.».

Art. 37

Modifiche all'articolo 140 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 140 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 8,
e' inserito il seguente:
«8-bis. Le disposizioni dei commi da 4 a 8 non si applicano alle
navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:
a) le navi lagunari di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate
sono esentate dalle prescrizioni riguardanti le apparecchiature
magnetiche ed elettriche e le linee elettriche, se tali
apparecchiature e linee, pur essendo attivate, non influenzano in
maniera anomala il funzionamento delle bussole magnetiche posizionate
a bordo;
b) l'assenza di influenza di cui alla lettera a) e' verificata
dal compensatore prima dell'entrata in esercizio e in occasione delle
compensazioni periodiche.».

Art. 38

Modifiche all'articolo 141 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 141 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 7,
e' inserito il seguente:
«7-bis. Le disposizioni dei commi 3, 5, 6 e 7 non si applicano
alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:
a) le bussole magnetiche di dotazione sono di tipo approvato
corrispondente alle norme in vigore e sono ispezionate a bordo
dall'ente tecnico almeno ogni trenta mesi (con una tolleranza in piu'
o in meno di sei mesi) e collaudate almeno ogni cinque anni;
b) la compensazione delle bussole magnetiche e' ricontrollata
e, se del caso, ripetuta ogni cinque anni con la determinazione della
curva delle deviazioni residue. I controlli sono comunque ripetuti
nei seguenti casi:
1) dopo una notevole trasformazione che abbia alterato la
massa magnetica della nave;
2) dopo importanti lavori in cui sia stato fatto uso di
saldatura elettrica;
3) quando la nave sia stata colpita da fulmini;
4) quando vengono comunque rilevate deviazioni anormali alle
bussole normali o di rotta;
5) dopo modifiche alla rete e alle apparecchiature elettriche
e radioelettriche;
6) dopo un periodo di disarmo superiore a tre mesi;
c) il controllo periodico e la compensazione delle bussole
magnetiche di bordo sono effettuati da persone particolarmente
competenti, autorizzate dall'autorita' marittima. A compensazione
avvenuta, sono rilasciate le tabelle delle deviazioni residue, che
sono controfirmate dall'autorita' marittima e mantenute a
disposizione presso la societa' armatrice. Una copia delle tabelle e'
conservata a bordo.».

Art. 39

Modifiche all'articolo 142 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 142 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 4,
e' inserito il seguente:
«4-bis. Le navi lagunari hanno le seguenti dotazioni:
a) un orologio, anche digitale;
b) uno scandaglio a mano;
c) la tabella del codice internazionale dei segnali;
d) un sistema di identificazione automatica (AIS), se di stazza
lorda superiore a 150 tonnellate. Le caratteristiche tecniche, per le
nuove installazioni, e di utilizzo dell'apparecchiatura sono
determinate dal Ministero. Non e' necessario che l'apparecchiatura
sia interfacciata al dispositivo di indicazione della prora.».

Art. 40

Modifiche all'articolo 145 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 145 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole «e locale» sono sostituite dalle
seguenti: «, locale e nelle acque protette della laguna di Venezia»;
b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano alle
navi lagunari, per le quali vale la seguente:
a) le navi lagunari a propulsione meccanica, oltre agli
strumenti e alle dotazioni di cui agli articoli 71, comma 1-bis e
142, comma 4-bis, hanno i seguenti materiali di servizio:
1) alberatura, secondo i piani della nave;
2) un altoparlante autonomo portatile, se di stazza lorda
superiore o uguale a 25 tonnellate.
2-ter. Le navi lagunari di stazza lorda inferiore a 5
tonnellate sono esentate dall'applicazione delle disposizioni di cui
al presente articolo.».

Art. 41

Esclusione per le navi lagunari

1. Nel titolo VII del libro II del regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435,
all'articolo 148 e' premesso il seguente:
«Art. 147-bis (Esclusione per le navi lagunari). - 1. Le
disposizioni del presente titolo non si applicano alle navi
lagunari.».

Art. 42

1. Dopo il titolo VII del libro II del regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, e'
inserito il seguente:

«Titolo VII-bis
Stazione radioelettrica per le navi lagunari

Art. 168-bis (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del
presente titolo si applicano alle navi lagunari.

Capitolo I
Prescrizioni

Art. 168-ter (Dotazione radioelettrica). - 1. Le navi di cui al
presente titolo sono dotate di un apparato VHF in DSC (Digital
Selective Calling) almeno in classe D di tipo fisso, interfacciato
con un ricevitore GPS conforme alla normativa vigente.
2. L'impianto di cui al comma 1 e' soggetto a collaudo iniziale e a
ispezione periodica secondo la normativa vigente.
3. Gli apparati sono installati in modo che siano prontamente
accessibili per l'ispezione e la manutenzione a bordo.

Capitolo II
Requisiti tecnici e manutenzione

Art. 168-quater (Requisiti tecnici e manutenzione). - 1. La
stazione radio e' sistemata in modo che:
a) nessuna interferenza pericolosa di origine sia meccanica
che elettrica o di altro tipo possa comprometterne il corretto
funzionamento;
b) sia assicurata la compatibilita' elettromagnetica e sia
evitata l'interazione pericolosa con altri apparati e impianti;
c) sia assicurato il maggior grado possibile di sicurezza e
disponibilita' operativa;
d) sia protetta dagli effetti dannosi dell'acqua, delle
temperature esterne e delle condizioni ambientali avverse;
e) sia provvista di illuminazione idonea a evidenziare in
modo adeguato i comandi relativi all'uso della dotazione
radioelettrica.
2. La stazione radio e' contrassegnata con il nominativo
internazionale, l'identita' della stazione della nave e il codice
MMSI (Maritime Mobile Service Identity).
3. Il comando dei canali radiotelefonici VHF richiesti al fine
della sicurezza della navigazione e' immediatamente disponibile in
plancia e comodo dalla posizione di governo.
4. Le antenne sono di tipo chiuso alla corrente continua.
Art. 168-quinquies (Alimentazione). - 1. L'alimentazione della
stazione radio per le navi di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate
avviene dalla sorgente di energia elettrica principale o, in
alternativa, da una sorgente di energia elettrica dedicata. Se la
sorgente di alimentazione dedicata e' costituita da batterie di
accumulatori, esse sono in grado di assicurare un'autonomia minima di
3 ore di funzionamento ed e' presente a bordo un sistema che
garantisca la loro ricarica. La linea di alimentazione della stazione
radioelettrica e' diretta e dedicata e protetta da un interruttore
magnetotermico per ogni utenza. Se presente, il riduttore di tensione
e' rispondente alle direttive europee previste per questo tipo di
apparecchiature.
2. L'alimentazione della stazione radio per le navi di stazza lorda
superiore o uguale 25 tonnellate avviene dalla sorgente di energia
elettrica principale e da una sorgente di energia elettrica di
riserva costituita da batterie di accumulatori. La sorgente di
energia elettrica di riserva e':
a) in grado di assicurare una autonomia minima di 3 ore di
funzionamento;
b) indipendente e dedicata;
c) di agevole e facile inserzione;
d) situata, per quanto praticamente possibile, nella parte piu'
elevata della nave in vicinanza e almeno allo stesso livello degli
impianti da alimentare;
e) connessa direttamente a un sistema che ne garantisca la
ricarica;
f) provvista di voltmetro e amperometro.
3. Le linee di alimentazione della stazione radioelettrica di cui
al comma 2 sono protette da un interruttore magnetotermico per ogni
utenza. Se presente, il riduttore di tensione e' rispondente alle
direttive europee previste per questo tipo di apparecchiature.
Art. 168-sexies (Precauzioni speciali contro gli incendi). - 1.
E' vietato porre materiali facilmente infiammabili nei locali dove
sono ubicati apparati radioelettrici.
2. I locali di cui al comma 1 sono dotati di un solo estintore
portatile ubicato nelle vicinanze degli apparati radioelettrici.
3. L'estintore di cui al comma 2 e' di tipo approvato. Esso e'
aggiuntivo rispetto a quelli previsti dall'articolo 86, comma 3-bis,
lettera b), numero 4), se le navi hanno stazza lorda superiore o
uguale a 25 tonnellate.
4. Le condutture elettriche all'impianto radio sul ponte di coperta
e sulle sovrastrutture devono essere conformi alle prescrizioni
dell'ente tecnico.

Capitolo III
Documentazione relativa alla stazione radioelettrica, impianti
facoltativi e corrispondenza pubblica

Art. 168-septies (Documenti relativi alla stazione radio). - 1.
La stazione radio e' corredata della licenza della stazione
radioelettrica.
2. All'atto del collaudo o della visita periodica sono presentati a
bordo i seguenti documenti:
a) manuale d'uso della dotazione radioelettrica;
b) dichiarazione di conformita' dell'apparato radio;
c) dichiarazione di assegnazione del codice MMSI;
d) contratto di gestione della stazione radio, stipulato con la
societa' titolare di autorizzazione generale;
e) verbale di collaudo e ultimo verbale di ispezione della
stazione radioelettrica.
3. A seguito di richiesta, il titolo di operatore radiotelefonista
e lo schema elettrico dell'impianto radioelettrico di bordo sono
inviati agli organi di controllo.
Art. 168-octies (Impianti facoltativi). - 1. Gli impianti
radioelettrici adibiti al servizio mobile marittimo, se installati in
via facoltativa, soddisfano quanto stabilito dalla normativa vigente.
2. E' fatto obbligo di assicurare che gli impianti e gli apparati
elettronici non adibiti al servizio di cui al comma 1 non arrechino
interferenze al corretto funzionamento della dotazione radioelettrica
di cui all'articolo 168-ter.
Art. 168-nonies (Operatore radiotelefonista). - 1. L'operatore
radiotelefonista dell'apparato di cui all'articolo 168-ter e' in
possesso almeno della specifica abilitazione conseguita sulla base
della disciplina prevista, secondo criteri di semplificazione, con
decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, e il cui rilascio e' di competenza dello stesso
Ministero.
Art. 168-decies (Corrispondenza pubblica). - 1. Le navi non
hanno l'obbligo della installazione della cabina telefonica per il
servizio di corrispondenza pubblica di cui alla parte I, sezione II,
punto 1.2.4, delle norme tecniche relative ai requisiti cui devono
soddisfare gli impianti radioelettrici a bordo delle navi mercantili
e lusorie, approvate con decreto del Ministro per le poste e le
telecomunicazioni 24 maggio 1967, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175
del 14 luglio 1967.
Art. 168-undecies (Applicazione). - 1. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 168-duodecies, alle disposizioni di cui agli
articoli 168-ter, 168-quater, 168-quinquies, 168-sexies, 168-septies,
168-octies. 168-nonies e 168-decies si adeguano sia le navi nuove che
le navi esistenti.
Art. 168-duodecies (Disposizione transitorie). -1. Le navi
lagunari si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 168-ter,
168-quater, 168-quinquies, 168-sexies, 168-septies, 168-octies e
168-nonies entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto ministeriale istitutivo della specifica abilitazione di cui
all'articolo 168-nonies. Fino alla data di adeguamento, che coincide
con il collaudo di cui all'articolo 168-ter, comma 2, e comunque non
oltre il termine di trentasei mesi di cui al primo periodo, alle navi
lagunari continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Titolo
VII.
2. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale istitutivo
della specifica abilitazione di cui all'articolo 168-nonies, i
titolari del certificato di abilitazione all'esercizio degli apparati
radio a bordo delle imbarcazioni adibite alla pesca costiera, locale
e ravvicinata, previsto dal decreto del Ministro delle comunicazioni
8 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 68 del 23 marzo 2005, sono abilitati anche all'esercizio
delle stazioni delle navi di cui all'articolo 168-ter.».

Art. 43

Modifiche all'articolo 180 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 180 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 1,
sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Nel caso di societa' che adottano il manuale di cui
all'articolo 106-bis, l'autorita' marittima, sentito l'ente tecnico,
puo' abilitare navi lagunari a eseguire operazioni di rimorchio di
navi appartenenti alla flotta della societa' stessa, previo
accertamento dell'idoneita' anche in relazione alla sistemazione di
fanali e segnali e alla categoria di nave da rimorchiare, fatto salvo
il disposto di cui all'articolo 110, comma 5-bis. L'idoneita' e'
riportata sui documenti di sicurezza.
1-ter. Per operazioni di rimorchio di cui al comma 1-bis si
intendono le operazioni di rimorchio esclusivamente laterale.
1-quater. Le operazioni di rimorchio di cui al comma 1-bis sono
eseguite senza passeggeri a bordo.
1-quinquies. Le procedure di rimorchio di cui al comma 1-bis sono
contenute nel manuale operativo di cui all'articolo 106-bis e
verificate durante le esercitazioni previste dallo stesso.».

Art. 44

Esclusione per le navi lagunari

1. Nel titolo VI del libro III del regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435,
all'articolo 187 e' premesso il seguente:
«Art. 186-bis (Esclusione per le navi lagunari). - 1. Le
disposizioni del presente Titolo non si applicano alle navi
lagunari.».

Art. 45

Modifiche all'articolo 201 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 201 del regolamento approvato con Presidente della
Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 1, e' inserito il
seguente:
«1-bis. Per le navi lagunari, l'autorita' marittima, ai fini
della determinazione della composizione dell'equipaggio, tiene conto
che la navigazione e' effettuata esclusivamente in acque portuali
protette e del carattere promiscuo di tali acque.».

Art. 46

Modifiche all'articolo 203 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 203 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 5,
sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Per le navi lagunari soggette a rotazione del personale
per la particolare organizzazione del lavoro a bordo, il nominativo
del membro dell'equipaggio puo' essere sostituito dalla mansione di
bordo e il ruolo d'appello puo' essere redatto e aggiornato a cura
della societa' armatrice. Il rispetto della verifica della copertura
dei ruoli rimane sotto la responsabilita' del comando di bordo.
5-ter. Le navi lagunari, armate con un solo membro di equipaggio,
sono esentate dall'applicazione delle disposizioni del presente
articolo.».

Art. 47

Modifiche all'articolo 204 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 204 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 2,
e' inserito il seguente:
«2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
alle navi lagunari.».

Art. 48

Modifiche all'articolo 208 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 208 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 7,
e' inserito il seguente:
«7-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non si applicano
alle navi lagunari.».

Art. 49

Modifiche all'articolo 211 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 211 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 2,
e' inserito il seguente:
«2-bis. Sulle navi lagunari, alla manovra degli impianti fissi
per l'estinzione degli incendi e' destinato personale particolarmente
addestrato e in numero adeguato in relazione alla tipologia della
nave e all'organizzazione di emergenza di bordo.».

Art. 50

Modifiche all'articolo 216 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 216 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 1,
e' inserito il seguente: «1-bis. Sulle navi lagunari di stazza lorda
inferiore a 5000 tonnellate abilitate a trasportare un numero di
passeggeri inferiore a 400 l'addestramento dell'equipaggio e' curato
dalla societa' armatrice.».

Art. 51

Modifiche all'articolo 217 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 217 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 6,
e' inserito il seguente:
«6-bis. Sulle navi lagunari, alla fine di ogni ronda, e' fatto
rapporto all'ufficiale di guardia sul ponte di comando, che provvede
alla relativa annotazione sul giornale di bordo.».

Art. 52

Modifiche all'articolo 225 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 225 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 4,
e' inserito il seguente:
«4-bis. Per le navi lagunari, le disposizioni di cui al comma 4
si applicano a nave ormeggiata.».

Art. 53

Modifiche all'articolo 226 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 226 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 1,
e' inserito il seguente:
«1-bis. Per le navi lagunari, i controlli di cui al comma 1 si
effettuano almeno una volta al giorno antecedentemente la prima
partenza giornaliera.».

Art. 54

Modifiche all'articolo 227 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 227 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 1,
e' inserito il seguente:
«1-bis. Per le navi lagunari, il controllo di cui al comma 1,
lettera h), si effettua almeno una volta al giorno antecedentemente
la prima partenza giornaliera.».

Art. 55

Modifiche all'articolo 228 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 228 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 5,
e' inserito il seguente:
«5-bis. Le disposizioni dei commi da 2 a 5 non si applicano alle
navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:
a) e' verificato, durante l'esercizio, il rispetto della
portata massima stabilita dai documenti di stabilita';
b) nessun imbarco, sbarco o travaso di liquidi, quali acqua,
anche di zavorra, o combustibili, puo' essere effettuato senza
l'autorizzazione del comandante o del personale, appositamente
dedicato, della societa' di cui all'articolo 106-bis, comma 1;
c) i sondaggi delle sentine, delle intercapedini e dei depositi
di liquidi sono eseguiti almeno una volta al giorno e annotati su
apposito registro, salvo per le navi delle societa' di cui
all'articolo 106-bis, comma 1, per le quali e' consentita la
possibilita' di attuare una procedura equivalente.».

Art. 56

Modifiche all'articolo 229 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 229 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 3,
e' inserito il seguente:
«3-bis. Per le navi lagunari, le verifiche e le prove di cui al
comma 1 sono eseguiti antecedentemente la prima partenza
giornaliera.».

Art. 57

Modifiche all'articolo 230 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 230 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 1,
e' inserito il seguente:
«1-bis. Per le navi lagunari, i controlli e le prove di cui al
comma 1 sono eseguiti antecedentemente la prima partenza
giornaliera.».

Art. 58

Modifiche all'articolo 233 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 233 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 3,
sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 3 non si applicano alle
navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:
a) sulle navi l'appello dell'equipaggio per le esercitazioni
delle imbarcazioni ha luogo:
1) per le navi di stazza lorda superiore o uguale alle 150
tonnellate o con piu' di due persone di equipaggio, almeno una volta
al mese;
2) per le navi di stazza lorda inferiore alle 150 tonnellate
o con non piu' di due persone d'equipaggio, almeno ogni 6 mesi;
b) le societa' di cui all'articolo 106-bis, comma 1, che
ricevono segnalazioni in merito a carenze nella preparazione
dell'equipaggio verificano le cause delle eventuali non conformita',
adottano le azioni correttive ritenute piu' efficaci per la loro
rettifica e registrano le attivita' inerenti ai controlli effettuati
a seguito delle stesse.
3-ter. Le navi lagunari di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate
e quelle con un solo membro di equipaggio sono esentate
dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo.».

Art. 59

Modifiche all'articolo 234 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 234 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 5,
sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 non si applicano alle
navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:
a) sulle navi l'appello dell'equipaggio per esercitazione
antincendio ha luogo:
1) per le navi di stazza lorda superiore o uguale alle 150
tonnellate o con piu' di due persone di equipaggio, almeno una volta
al mese;
2) per le navi di stazza lorda inferiore alle 150 tonnellate
o con non piu' di due persone d'equipaggio, almeno ogni 6 mesi;
b) nel corso della esercitazione le istruzioni riguardanti
l'equipaggio sono chiaramente illustrate; a tal fine e' rivolta
particolare attenzione ai marittimi che abbiano un limitato periodo
di navigazione o che siano di recente imbarcati. Ogni membro
dell'equipaggio deve dimostrare familiarita' con le sistemazioni, le
apparecchiature e le attrezzature della nave che puo' essere chiamato
a usare e, piu' in generale, di conoscere il proprio compito e di
sapere assolverlo;
c) nel corso delle esercitazioni, e' scaricato almeno un
estintore portatile, il quale e' immediatamente ricaricato o
sostituito con altro di riserva. E' ammesso, in alternativa, l'uso di
un estintore portatile caricato ad aria compressa per esercitazione,
sul quale e' apposto, in modo evidente, un adeguato contrassegno;
d) sono provate le manovre a distanza delle valvole di
intercettazione di sicurezza quali, ad esempio, combustibile liquido,
ventilazione, impianti fissi antincendio;
e) le societa' di cui all'articolo 106-bis, comma 1, che
ricevono segnalazioni in merito a carenze nella preparazione
dell'equipaggio verificano le cause delle eventuali non conformita',
adottano le azioni correttive ritenute piu' efficaci per la loro
rettifica e registrano le attivita' inerenti i controlli effettuati a
seguito delle stesse.
5-ter. Le navi lagunari di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate
e quelle con un solo membro di equipaggio sono esentate
dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo.».

Art. 60

Modifiche all'articolo 235 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 235 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 2,
sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano alle
navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:
a) l'esercitazione per l'emergenza di «uomo in mare» e' fatta
con frequenza sufficiente affinche' il comando della nave abbia la
fondata certezza che, quando se ne presenti il bisogno, il personale
destinato ad armare e ammainare l'imbarcazione si trovi nel piu'
breve tempo al proprio posto. L'esercitazione e' comunque effettuata:
1) per le navi di stazza lorda superiore o uguale alle 150
tonnellate o con piu' di due persone di equipaggio, almeno una volta
al mese;
2) per le navi di stazza lorda inferiore alle 150 tonnellate
o con non piu' di due persone d'equipaggio, almeno ogni 6 mesi;
b) le societa' di cui all'articolo 106-bis, comma 1, che
ricevono segnalazioni in merito a carenze nella preparazione
dell'equipaggio verificano le cause delle eventuali non conformita',
adottano le azioni correttive ritenute piu' efficaci per la loro
rettifica e registrano le attivita' inerenti ai controlli effettuati
a seguito delle stesse.
2-ter. Le navi lagunari di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate
e quelle con un solo membro di equipaggio sono esentate
dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo.».

Art. 61

Personale di nuova assunzione e stagionale per le navi lagunari

1. Dopo l'articolo 235 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, e' inserito il
seguente:
«Art. 235-bis (Personale di nuova assunzione e stagionale per le
navi lagunari). - 1. Il personale di nuova assunzione e il personale
stagionale partecipa, prima dell'imbarco sulle navi lagunari, alle
esercitazioni di cui agli articoli 232, 233, comma 3-bis, 234, comma
5-bis e 235, comma 2-bis ed e' familiarizzato con la nave e le
procedure di sicurezza all'atto dell'imbarco.».

Art. 62

Modifiche all'articolo 236 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 236 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 4,
e' inserito il seguente:
«4-bis. Le disposizioni dei commi da 2 e 4 non si applicano alle
navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:
a) sulle navi si procede almeno mensilmente a esercitazione di
manovra delle porte stagne a scorrimento azionate a mano e manovra a
mano delle porte stagne azionate da energia meccanica, delle valvole
e dei meccanismi di chiusura degli ombrinali, degli scarichi delle
ceneri e dei rifiuti, ad eccezione delle navi di stazza lorda
inferiore alle 150 tonnellate o con non piu' di due persone
d'equipaggio, per le quali l'esercitazione e' effettuata con cadenza
almeno semestrale;
b) ispezioni settimanali sono effettuate alle porte stagne e ai
meccanismi e indici a esse connessi, alle valvole la cui chiusura e'
necessaria per rendere stagno un compartimento, nonche' alle valvole
il cui funzionamento e' necessario per la manovra di bilanciamento in
caso di avaria.».

Art. 63

Modifiche all'articolo 239 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 239 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 1,
sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Per le navi lagunari, la manovra di cui al comma 1 e'
eseguita con la seguente frequenza:
a) per le navi di stazza lorda superiore o uguale alle 150
tonnellate o con piu' di due persone di equipaggio, almeno una volta
al mese;
b) per le navi di stazza lorda inferiore alle 150 tonnellate o
con non piu' di due persone d'equipaggio, almeno ogni 6 mesi.
1-ter. Le navi lagunari di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate
sono esentate dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente
articolo.».

Art. 64

Modifiche all'articolo 245 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 245 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 4,
e' inserito il seguente:
«4-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 non si applicano alle
navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:
a) sulle navi di stazza lorda inferiore a 150 tonnellate le
annotazioni sui controlli, esercitazioni e verifiche prescritte dal
presente regolamento sono apposte sul giornale di bordo;
b) sulle navi di stazza lorda superiore o uguale a 150
tonnellate le annotazioni sui controlli, esercitazioni e verifiche
prescritte dal presente regolamento sono apposte sul registro delle
esercitazioni, vidimato dall'autorita' marittima;
c) quando i controlli, le esercitazioni e le verifiche non
vengono eseguiti entro i termini prescritti o vengono eseguiti solo
parzialmente, ne sono annotate le relative ragioni e sono descritte
le operazioni svolte;
d) sono altresi' annotati i controlli giornalieri e occasionali
relativi alla determinazione degli elementi di stabilita' della nave.
Le societa' che fruiscono delle previsioni di cui all'articolo
106-bis possono adottare una metodologia di registrazione
equivalente;
e) i modelli dei registri di cui alle lettere a) e b) sono
approvati dall'autorita' marittima.».

Art. 65

Modifiche all'articolo 246 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 246 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 5,
e' inserito il seguente:
«5-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 non si applicano alle
navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:
a) sul giornale di bordo o sul registro delle esercitazioni
delle navi di stazza lorda superiore o uguale a 150 tonnellate, sono
annotati a cura del comando e della societa' armatrice:
1) i controlli, le verifiche e le manutenzioni dei mezzi
antincendio;
2) le istruzioni e le esercitazioni effettuate;
3) le visite e i controlli dell'autorita' marittima;
4) le altre indicazioni ritenute opportune;
b) nell'inventario sono elencate le apparecchiature
antincendio, fisse e portatili, dell'intera nave;
c) le pagine del registro delle esercitazioni e dell'inventario
sono numerate e firmate dall'autorita' marittima. Nella prima pagina
sono indicati il numero delle pagine e la data di rilascio del
documento;
d) il giornale di bordo e il registro delle esercitazioni sono
resi disponibili per il controllo dell'autorita' marittima, se
richiesto;
e) un estratto dell'inventario di cui alla lettera b) e'
mantenuto a bordo.».

Art. 66

Modifiche all'articolo 254 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 254 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 2,
e' inserito il seguente:
«2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
alle navi lagunari.».

Art. 67

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle
disposizioni del presente regolamento con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

 

 

 

 

Allegati

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