Sicurezza della rete stradale: i finanziamenti dal 2025 al 2029

Decreto 26 aprile 2022

Sicurezza della rete stradale: con il D.M. 26 aprile 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2022), il ministero delle Infrastrutture ha ripartito la somma di un miliardo e 375 mila euro per interventi destinati a programmi straordinari di manutenzione ordinaria e straordinaria delle rete viaria.

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Sicurezza della rete stradale: gli ambiti

Gli interventi volti alla sicurezza della rete stradale si concentreranno sulle strade delle province, delle regioni e delle città metropolitane.

Sicurezza della rete stradale: la ripartizione

La somma. complessiva di un miliardo e 375 milioni di euro sarà ripartita in tranche di 275 milioni per ogni anni anno, dal 2025 al 2029.

Qui di seguito il testo integrale del provvedimento e, in coda gli allegati.

Negli allegati II e III il piano di riparto delle risorse per la sicurezza della rete stradale - in percentuale - fra i diversi enti locali.

 

Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili
Decreto 26 aprile 2022  

Ripartizione delle risorse, per le annualita' dal 2025 al 2029, per
le strade delle province e delle citta' metropolitane. Integrazione
al decreto 19 marzo 2020, relativo a programmi straordinari di
manutenzione della rete viaria. (22A03865)

(Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2022)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici» e successive modificazioni;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019», che, all'art. 1, comma 140,
ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze un apposito fondo da ripartire, per assicurare il
finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del
Paese;
Visto in particolare l'art. 1, comma 142, della citata legge che
prevede che gli interventi di cui ai commi 140 e 141 sono monitorati
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;
Visto l'art. 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n.
243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.
18, recante «Interventi urgenti per la coesione sociale e
territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in
alcune aree del Mezzogiorno», che prevede di destinare agli
interventi nel territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise,
Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume
complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale
proporzionale alla popolazione di riferimento o conforme ad altro
criterio relativo a specifiche criticita' individuato nella direttiva
del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 5, comma
2, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
«Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 recante
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio
sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»;
Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e, in
particolare, i commi da 2-bis a 2-sexies cosi' come integrati
dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020»;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1072, della citata legge n.
205 del 2017, che prevede il rifinanziamento del fondo da ripartire
di cui all'art. 1, comma 140, della suddetta legge n. 232 del 2016;
Visto, l'art. 1, comma 1075, della citata legge n. 205 del 2017,
che prevede che ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento
degli interventi finanziati con le risorse del fondo da ripartire di
cui all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e
dell'effettivo utilizzo delle citate risorse, anche tenuto conto del
monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,
e delle risultanze del piu' recente rendiconto generale dello Stato,
ciascun Ministero invia entro il 15 settembre di ogni anno alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e
delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia,
una apposita relazione. La relazione contiene inoltre un
aggiornamento della previsione sugli ulteriori stati di avanzamento,
nonche' una indicazione delle principali criticita' riscontrate
nell'attuazione delle opere;
Visto, inoltre, l'art. 1, comma 1076, della menzionata legge n. 205
del 2017, che, per il finanziamento degli interventi relativi a
programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province
e citta' metropolitane, autorizza la spesa di 120 milioni di euro per
il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al
2023;
Visto, inoltre, l'art. 1, comma 1077, della suddetta legge n. 205
del 2017, che prevede che «Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 gennaio 2018,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
sono definiti i criteri e le modalita' per l'assegnazione e
l'eventuale revoca delle risorse di cui al comma 1076, anche sulla
base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalita'
e della vulnerabilita' rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico;
con il medesimo decreto sono altresi' definite le procedure di revoca
delle risorse assegnate e non utilizzate.»;
Visto l'art. 1, comma 1078, della citata legge n. 205 del 2017, che
dispone che le Province e le Citta' metropolitane certificano
l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro
il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita
comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
che, in caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, le
corrispondenti risorse assegnate alle singole province o citta'
metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di
previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere
riassegnate al fondo di cui al citato comma 1072 della medesima legge
n. 205 del 2017;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2017, n. 244,
recante «Modalita' di verifica, a decorrere dalla legge di bilancio
2018, se, e, in quale misura, le amministrazioni centrali si siano
conformate all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio
composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Sicilia e
Sardegna un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in
conto capitale», che, all'art. 1, comma 1, definisce quale
«popolazione di riferimento», la popolazione residente al 1° gennaio
dell'anno piu' recente resa disponibile dall'ISTAT, ripartita
territorialmente in modo da distinguere la quota attribuibile al
territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania,
Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna da quella relativa
al resto del territorio nazionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
dicembre 2020, n. 190, «Regolamento recante l'organizzazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2021, n. 56;
Vista la delibera CIPE n. 63 del 2020 disposta in attuazione
dell'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
giugno 2021, n. 115, «Regolamento recante modifiche ed integrazioni
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre
2020, n. 190, concernente il regolamento di organizzazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2021, n. 191;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
9 giugno 2015, n. 194, pubblicato sul sito istituzionale del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale e' stata
istituita la Struttura tecnica di missione per l'indirizzo
strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
16 febbraio 2018, 49, «Finanziamento degli interventi relativi a
programmi straordinari di manutenzione delle rete viaria di Province
e Citta' metropolitane» registrato alla Corte dei conti il 23 marzo
2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 100 del
2 maggio 2018, che ha ripartito le risorse assentite tra le Province
e le Citta' metropolitane secondo i criteri stabiliti nell'intesa
raggiunta nella Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella
seduta del 7 febbraio 2018, rep. Atti n. 510-II (SC).8 ed ha fissato
i criteri per l'approvazione dei programmi da parte della Direzione
generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la
sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, nonche' fissato la tempistica per le
attivita' riguardanti il programma stesso e le modalita' di
erogazione e revoca delle risorse;
Visto l'art. 4, comma 1-bis del decreto-legge 25 luglio 2018, n.
91, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n.
108, che modifica il termine per la rendicontazione, portandolo al 30
giugno dell'anno successivo a quello di riferimento;
Visto l'art. 1, comma 62, della legge di bilancio 2020, n. 160, del
27 dicembre 2019 che modifica l'art. 1 della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, come di seguito riportato «a) il comma 1076 e' sostituito dal
seguente: - 1076. Per il finanziamento degli interventi relativi a
programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province
e citta' metropolitane e' autorizzata la spesa di 120 milioni di euro
per l'anno 2018, di 300 milioni di euro per l'anno 2019, di 350
milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno
2021, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di
250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034; b) il
comma 1078 e' sostituito dal seguente: - 1078. Le province e le
citta' metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli
interventi di cui al comma 1076 entro il 31 ottobre successivo
all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale
realizzazione degli interventi, ovvero in caso di presenza di ribassi
di gara non riutilizzati, le corrispondenti risorse assegnate alle
singole province o citta' metropolitane sono versate ad apposito
capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate alla dotazione finanziaria di cui al
comma 1076. I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto
previsto dal principio contabile applicato concernente la
contabilita' finanziaria, di cui al punto 5.4.10 dell'allegato 4/2 al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118»;
Visto l'art. 35, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019,
n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.
8 che sostituisce il primo periodo dell'art. 1, comma 1078, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, come di seguito riportato: «Le
province e le citta' metropolitane certificano l'avvenuta
realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31
dicembre 2020, per gli interventi realizzati nel 2018 e nel 2019, ed
entro il 31 dicembre successivo all'anno di riferimento, per gli
interventi realizzati dal 2020 al 2023, mediante apposita
comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
Visto l'art. 38-bis, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2019,
n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.
8, che modifica le parole del comma 1076, dell'art. 1 della legge 27
dicembre 2017, n. 205, come di seguito riportato: «di 350 milioni di
euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021, di 550
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 250 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034» sono sostituite
dalle seguenti: «di 360 milioni di euro per l'anno 2020, di 410
milioni di euro per l'anno 2021, di 575 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2022 e 2023 e di 275 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2024 al 2034»;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
19 marzo 2020, n. 123, «Finanziamento degli interventi relativi a
programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province
e citta' metropolitane. Integrazione al programma previsto dal
decreto ministeriale del 16 febbraio 2018», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale Serie generale n. 127 del 18 maggio 2020, che ha ripartito
le risorse assentite tra le province e le citta' metropolitane
secondo i criteri stabiliti nell'intesa raggiunta nella Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 27 febbraio 2020,
rep. atti n. 576 - II (SC).8 che ha fissato i criteri per
l'approvazione dei programmi da parte della Direzione generale per le
strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle
infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, nonche' fissato la tempistica per le attivita' riguardanti
il programma stesso e le modalita' di erogazione e revoca delle
risorse, per le annualita' dal 2020 al 2024;
Ritenuto che l'indicatore unico finale da utilizzare, per una
migliore ripartizione delle risorse di cui all'art. 1, comma 1076,
della menzionata legge n. 205 del 2017, e' il risultato della
combinazione lineare dei tre criteri indicati all'art. 1, comma 1077,
della medesima legge, ognuno rapportato al totale;
Ritenuto di confermare i criteri di ripartizione ed assegnazione
per il quinquennio 2025 - 2029 rimandando a successivi decreti i
criteri di ripartizione ed assegnazione delle risorse per il periodo
2030 - 2034;
Ritenuto di applicare i coefficienti di ripartizione alle risorse
assentite e quindi ai seguenti importi: 275 milioni di euro per gli
anni dal 2025 al 2029;
Acquisita l'intesa in Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
nella seduta del 16 marzo 2022, rep. atti n. 693-II(SC).8;

Decreta:

Art. 1

Destinazione delle risorse

1. La somma complessiva di 1.375 milioni di euro, ripartita in euro
275 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, e' destinata al
finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di
manutenzione della rete viaria di province e di citta' metropolitane
delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sardegna e Sicilia.
2. Gli enti di cui all'art. 1 assumono le funzioni di soggetti
attuatori per gli interventi compresi nei programmi ammessi a
finanziamento nel rispetto delle procedure di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni.

Art. 2

Criteri di ripartizione delle risorse

1. Le risorse di cui all'art. 1 sono ripartite tra le province e le
citta' metropolitane sulla base dei parametri descritti e esplicitati
nella nota metodologica di cui all'allegato 1, che costituisce parte
integrante del presente decreto, applicati ai seguenti criteri:
a) consistenza della rete viaria;
b) tasso di incidentalita';
c) vulnerabilita' rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico.
2. Per il calcolo del piano di riparto, a ciascun criterio sono
attribuiti i seguenti pesi di ponderazione, di cui all'allegato 2,
che costituisce parte integrante del presente decreto:
a. Consistenza della rete viaria, peso del 78 per cento,
articolato nei seguenti parametri:
1. estensione chilometrica dell'intera rete stradale
provinciale e della quota parte ricadente in zona montana - peso del
50 per cento;
2. numero di veicoli circolanti per provincia - peso del 28 per
cento;
b. Incidentalita', peso del 10 per cento, articolato secondo i
seguenti parametri:
1. numerosita' degli incidenti per km di rete stradale;
2. numerosita' dei morti per km di rete stradale;
3. numerosita' dei feriti per km di rete stradale;
c. Vulnerabilita' per fenomeni di dissesto idrogeologico, peso
del 12 per cento, articolato nei seguenti parametri:
1. popolazione a rischio residente in aree a pericolosita' da
frana su base provinciale, peso 6 per cento;
2. popolazione a rischio residente in aree a pericolosita'
idraulica su base provinciale, peso 6 per cento.

Art. 3

Piano di riparto

1. Ai fini del trasferimento delle risorse di cui all'art. 1 alle
province e citta' metropolitane e' approvato il Piano di riparto di
cui all'allegato 3 che costituisce parte integrante del presente
decreto, elaborato sulla base dei criteri e dei pesi di ponderazione
degli stessi e dei parametri di cui all'art. 2, nonche' degli
indicatori riportati nell'allegato 2.
2. La Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta
sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui
contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili provvede, sulla base del riparto di cui
all'allegato 3, all'impegno ed al trasferimento dei finanziamenti
alle province ed alle citta' metropolitane, nel rispetto di quanto
previsto dal presente decreto.

Art. 4

Utilizzo delle risorse

1. Le risorse di cui all'art. 1 saranno utilizzate esclusivamente
per:
a) la progettazione, la direzione lavori, il collaudo, i
controlli in corso di esecuzione e finali, nonche' le altre spese
tecniche necessarie per la realizzazione purche' coerenti con i
contenuti e le finalita' della legge e del presente decreto comprese
le spese per l'effettuazione di rilievi concernenti le
caratteristiche geometriche fondamentali, lo stato/condizioni
dell'infrastruttura, gli studi e rilevazioni di traffico, il livello
di incidentalita', l'esposizione al rischio idrogeologico;
b) la realizzazione degli interventi di manutenzione
straordinaria e di adeguamento normativo delle diverse componenti
dell'infrastruttura incluse le pavimentazioni, i ponti, i viadotti, i
manufatti, le gallerie, i dispositivi di ritenuta, i sistemi di
smaltimento acque, la segnaletica, l'illuminazione, le opere per la
stabilita' dei pendii di interesse della rete stradale, i sistemi di
info-mobilita', la installazione di sensoristica di controllo dello
stato dell'infrastruttura;
c) la realizzazione di interventi di miglioramento delle
condizioni di sicurezza dell'infrastruttura esistente in termini di
caratteristiche costruttive della piattaforma veicolare, ciclabile e
pedonale, della segnaletica verticale e orizzontale, dei manufatti e
dei dispositivi di sicurezza passiva installati nonche' delle opere
d'arte per garantire la sicurezza degli utenti;
d) la realizzazione di interventi di ambito stradale che
prevedono:
1. la realizzazione di percorsi per la tutela delle utenze
deboli;
2. il miglioramento delle condizioni per la salvaguardia della
pubblica incolumita';
3. la riduzione dell'inquinamento ambientale;
4. la riduzione del rischio da trasporto merci inclusi i
trasporti eccezionali;
5. la riduzione dell'esposizione al rischio idrogeologico;
6. l'incremento della durabilita' per la riduzione dei costi di
manutenzione.
2. Le risorse di cui all'art. 1 sono inoltre utilizzabili per
interventi su strade in gestione a comuni e comunita' montane,
secondo un principio di sussidiarieta', qualora:
a) le tratte in oggetto insistano su una linea di continuita'
territoriale o funzionale di percorso;
b) sia formalizzato un accordo tra gli enti interessati;
c) rimanga fermo il ruolo di soggetto attuatore in capo all'ente
destinatario delle risorse (provincia o citta' metropolitana).
3. Le risorse di cui all'art. 1 non sono utilizzabili per
realizzare nuove tratte di infrastrutture o interventi non di ambito
stradale.

Art. 5

Programmazione degli interventi
e trasferimento delle risorse

1. Sulla base del piano di riparto di cui all'allegato 3, a
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e' assunto
l'impegno pluriennale delle risorse. Le risorse sono trasferite alle
province ed alle citta' metropolitane, dopo l'approvazione del
Programma quinquennale 2025 - 2029, sulla base del Piano di riparto
di cui all'Allegato 3, secondo le seguenti modalita':
a) entro il 30 giugno 2025 l'intera annualita' 2025;
b) per le restanti annualita' (2026-2029), semestralmente, sulla
base degli stati d'avanzamento dei lavori rendicontati, cosi' come
desunti dal sistema di monitoraggio di cui al successivo art. 8 e
coerenti con il cronoprogramma di cui al comma 5
2. Il trasferimento delle risorse relative e' effettuato sulla base
del Programma quinquennale 2025-2029 che le Province e le Citta'
metropolitane devono presentare inderogabilmente entro il 30 giugno
2024. Il Programma quinquennale deve contenere, ai sensi dell'art. 11
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, l'elenco degli interventi oggetto
del presente contributo identificati dal Codice unico di progetto
(CUP).
3. La Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta
sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui
contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili verifica la coerenza dei singoli
interventi con le finalita' del programma e con la disciplina dettata
dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e della delibera CIPE
n. 63/2020 entro novanta giorni dalla ricezione del programma.
Decorso tale termine il Programma si intende approvato e trasmesso al
Ministero dell'economia e delle finanze per le finalita' di
monitoraggio.
4. Il Programma quinquennale 2025-2029 e' sviluppato sulla base:
a) della conoscenza delle caratteristiche geometriche e dello
stato dell'infrastruttura, del traffico, dell'incidentalita' e
dell'esposizione al rischio idrogeologico;
b) dell'analisi della situazione esistente;
c) della previsione dell'evoluzione.
5. I Programmi devono contenere interventi di manutenzione
straordinaria e di adeguamento normativo, sviluppando in particolare
gli aspetti connessi alla durabilita' degli interventi, ai benefici
apportati in termini di sicurezza, di riduzione del rischio, di
qualita' della circolazione degli utenti ed ai relativi costi e deve
riportare, attraverso un cronoprogramma degli interventi, i seguenti
elementi desumibili dal sistema di monitoraggio di cui al decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229:
a) inizio e fine dell'attivita' di progettazione;
b) inizio e fine della procedura di aggiudicazione;
c) inizio e fine dei lavori;
d) inizio e fine del collaudo o certificazione di regolare
esecuzione dei lavori.
6. Il Programma relativo ad ogni annualita' contiene le schede
descrittive e riepilogative di ciascun intervento da realizzare e
l'indicazione dei relativi CUP.
7. Al fine di uniformare le attivita' ed espletare il monitoraggio,
la Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta
sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui
contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili pubblica sul sito istituzionale il
modello delle schede descrittive. La compilazione di dette schede
avviene anche utilizzando la reportistica messa a disposizione del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili
attraverso il citato sistema di monitoraggio.
8. L'ultimazione dei lavori va certificata trenta giorni prima del
termine per la rendicontazione. Il collaudo o la certificazione di
regolare esecuzione dei lavori relativi all'intervento e' effettuato
entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno di riferimento del
Programma.
9. Gli interventi inseriti nel Programma possono anche avere durata
pluriennale, evidenziando le somme oggetto di rendicontazione
relative alla singola annualita' da effettuare entro il 31 dicembre
dell'anno successivo all'anno di riferimento.
10. Fermo restando il completamento dei lavori degli interventi
inseriti nel Programma, i ribassi d'asta possono essere utilizzati
secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente
la contabilita' finanziaria, di cui al punto 5.4.10 dell'allegato 4/2
al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Art. 6

Revoca delle risorse

1. Per le risorse previste dal presente decreto le province e le
citta' metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli
interventi entro il 31 dicembre successivo all'anno di riferimento,
mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili.
2. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi
entro i termini previsti dal presente decreto, ovvero in caso di
presenza di ribassi di gara non riutilizzati, e' disposta la revoca
delle corrispondenti risorse assegnate alle singole province o citta'
metropolitane, ai sensi dell'art. 1, comma 1078, della legge 27
dicembre 2017, n. 205. Ai sensi del medesimo art. 1, comma 1078, le
province o citta' metropolitane versano i corrispettivi importi ad
sul capitolo di entrata 3570, art. 4, dello stato di previsione
dell'entrata del bilancio dello Stato. Non si procede a revoca
qualora il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 e'
imputabile alla presenza di contenzioso o in caso di calamita'
naturali dichiarate ai sensi del decreto legislativo n. 1 del 2018,
che abbiano interferito con la realizzazione degli interventi, ovvero
per cause non imputabili ai soggetti attuatori.

Art. 7

Variazioni finanziarie

1. Qualora si rendono disponibili ulteriori risorse relativamente
alle annualita' di cui all'art. 1, comma 1076, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 62
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ulteriormente modificato dalla
legge 28 febbraio 2020, n. 8, e per le medesime finalita', con
successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze si procede alla assegnazione delle stesse in
proporzione ai coefficienti del piano di riparto, previa
presentazione di un programma integrativo d'interventi per le
annualita' corrispondenti.
2. Nel caso in cui sono apportate variazioni alla disponibilita'
delle somme in bilancio, rispetto a quanto assegnato dal piano di
riparto, anche gli impegni di spesa sono variati in proporzione ai
coefficienti del piano.

Art. 8

Monitoraggio

1. La Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo
sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza, istituita presso
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua, ai sensi
dell'art. 2, comma 2, lettera k), del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, il monitoraggio
delle attivita' indicate nel presente decreto, tramite il sistema di
cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Le Stazioni
appaltanti, titolari degli interventi identificati dal CUP,
alimentano il citato sistema di monitoraggio trasmettendo le relative
informazioni anagrafiche, fisiche, finanziarie e procedurali. Gli
interventi sono classificati sotto la voce «Programmi straordinari
rete viaria_art. 1_comma 1076, L. n. 205/2017».

Art. 9

Ammissibilita' delle spese

1. Le spese effettuate devono essere compatibili con quanto
previsto dall'art. 1, commi 1076, 1077 e 1078, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 62,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ulteriormente modificato dalla
legge 28 febbraio 2020, n. 8, nonche' dal presente decreto.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per
gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

(Sicurezza della rete stradale)

Allegati

ALLEGATO I

ALLEGATO II

ALLEGATO III513

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