Sicurezza dell’impiego del gas: apparecchi che bruciano carburanti gassosi

Regolamento di attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, della legge 25 ottobre 2017, n. 163

Sicurezza dell'impiego del gas: il D.P.R. 6 agosto 2019 (pubblicato sulla Gazzetta  n. 248 del 22 ottobre 2019) detta le nuove disposizioni regolamentari per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile. La normativa regolamentare nazionale viene così adeguata alle disposizioni del regolamento dell'Unione europea n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9  marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi. Il regolamento Ue sulla sicurezza dell'impiego del gas abroga la direttiva 2009/142/CE.

L'entrata in vigore del regolamento è stata fissata al 6 novembre 2019 

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Qui di seguito il testo integrale del D.P.R. sulla sicurezza dell'impiego del gas.

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 2019, n. 121 

Regolamento recante attuazione della delega di  cui  all'articolo  7,

commi 4 e 5, della legge 25 ottobre 2017, n. 163,  per  l'adeguamento

della  normativa  regolamentare  nazionale  alle   disposizioni   del

regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del  Consiglio,

del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi  e

che abroga la direttiva 2009/142/CE. (19G00129)

(GU n. 248 del 22-10-2019)

 

Vigente al: 6-11-2019

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,

recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della

Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e  del

Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti

gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE  che  ha  a  sua  volta

provveduto  alla  codificazione  ed   abrogazione   della   direttiva

90/396/CEE;

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del

Consiglio,  del  9  luglio  2008,  che  pone  norme  in  materia   di

accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la

commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.

339/93;

Vista la decisione n. 768/2008/CE  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a  un  quadro  comune  per  la

commercializzazione  dei  prodotti  e   che   abroga   la   decisione

93/465/CEE;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali

sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione

della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea,  ed,  in

particolare, l'articolo 35;

Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega  al  Governo

per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri

atti dell'Unione europea - legge di  delegazione  europea  2016-2017,

ed, in particolare, l'articolo 7, commi 4 e 5;

Vista la legge 6 dicembre 1971,  n.  1083,  recante  norme  per  la

sicurezza dell'impiego del gas combustibile;

Visto il decreto legislativo  21  febbraio  2019,  n.  23,  recante

attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi  1  e  3,  della

legge 25 ottobre 2017, n.  163,  per  l'adeguamento  della  normativa

nazionale  alle  disposizioni  del  regolamento   (UE) 2016/426   del

Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  9  marzo  2016,   sugli

apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la  direttiva

2009/142/CE;

Visti l'articolo 3 e l'allegato C della legge 19 febbraio 1992,  n.

142, nonche' l'articolo 4 e l'allegato  C  della  legge  22  febbraio

1994, n. 146;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre  1996,

n. 661, recante  il  regolamento  per  l'attuazione  della  direttiva

90/396/CEE concernente gli apparecchi a gas;

Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,

adottata nella riunione del 20 novembre 2018;

Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2019;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 31 luglio 2019;

Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del

Ministro  per  gli  affari  europei,  del  Ministro  dello   sviluppo

economico e del Ministro dell'interno, di  concerto  con  i  Ministri

degli   affari   esteri   e   della   cooperazione    internazionale,

dell'economia e delle finanze e  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare;

E m a n a

il seguente regolamento:

      Art. 1

Oggetto

1. Il presente  decreto  reca  disposizioni  regolamentari  per  la

sicurezza dell'impiego del gas combustibile e per l'adeguamento della

normativa regolamentare nazionale alle disposizioni  del  regolamento

(UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9  marzo

2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e  che  abroga

la direttiva 2009/142/CE.

2. Le disposizioni del presente decreto nonche' quelle della  legge

6 dicembre 1971, n. 1083, come modificata dal decreto legislativo  21

febbraio 2019, n. 23, integrano ed attuano il quadro normativo  della

disciplina della messa a disposizione del mercato e messa in servizio

degli  apparecchi,  delle  condizioni  di  fornitura  del  gas,   dei

requisiti essenziali di sicurezza, della  libera  circolazione,  come

stabilita  dagli  articoli,  rispettivamente,  3,  4,  5  e   6   del

regolamento (UE) n. 2016/426, nonche' nei connessi allegati I  e  II.

La  disciplina  degli  obblighi  degli  operatori  economici,   della

conformita' degli  apparecchi  ed  accessori,  della  notifica  degli

organismi di  valutazione  della  conformita',  della  vigilanza  del

mercato dell'Unione, e' contenuta nei Capi, rispettivamente, II, III,

IV e V del regolamento (UE) n. 2016/426 e nei connessi allegati  III,

IV e V.

Art. 2

 

Modifiche al decreto del  Presidente  della  Repubblica  15  novembre

1996, n. 661

 

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996,  n.

661, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:

«Art. 1 (Campo di applicazione e definizioni). - 1. Il presente

decreto si applica agli apparecchi che bruciano carburanti gassosi ed

ai relativi accessori, di seguito indicati anche con  "apparecchi"  e

"accessori", secondo il campo di applicazione previsto  dall'articolo

1 del regolamento (UE) n. 2016/426.

2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni  di

cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 2016/426.»;

b) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:

«Art.  2  (Opzione  linguistica).  -  1.   Le   istruzioni   ed

informazioni che accompagnano apparecchi ed accessori  ai  sensi  dei

punti 1.5 e 1.7 dell'allegato I del  regolamento  (UE)  n.  2016/426,

nonche' la traduzione  della  dichiarazione  di  conformita'  di  cui

all'articolo 15 del medesimo regolamento europeo, per  apparecchi  ed

accessori immessi o messi a disposizione nel mercato  italiano,  sono

redatte in lingua italiana o anche in lingua italiana.»;

c) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:

«Art. 8 (Obblighi per gli  organismi  notificati  stabiliti  in

Italia).  -  1.  Gli  organismi  notificati  per  la  valutazione  di

conformita' di apparecchi e accessori stabiliti in Italia ottemperano

agli obblighi di informazione di cui all'articolo 33 del  regolamento

(UE) n. 2016/426 nei confronti del Ministero dello sviluppo economico

e dell'organismo  unico  nazionale  di  accreditamento,  nonche'  nei

confronti del Ministero dell'interno relativamente  ad  apparecchi  e

accessori rilevanti ai fini della normativa antincendio.

2. Contro le decisioni degli organismi notificati relative alla

certificazione di  apparecchi  ed  accessori  puo'  essere  espletata

l'apposita procedura di ricorso a tal fine  istituita  dall'organismo

unico nazionale di accreditamento.»;

d) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:

«Art. 9 (Organismi di valutazione della  conformita',  notifica

ed  autorita'  di  notifica).  -  1.  Ai  fini  della  notifica  alla

Commissione  europea  e  agli  altri  Stati  membri  degli  organismi

autorizzati ad eseguire, in qualita' di terzi, compiti di valutazione

della conformita' a  norma  del  regolamento  (UE)  n.  2016/426,  il

Ministero dello sviluppo economico e' individuato e  designato  quale

autorita'   di   notifica   nazionale   responsabile   dell'avvio   e

dell'esecuzione delle procedure necessarie per la  valutazione  e  la

notifica degli organismi di valutazione della  conformita'  stabiliti

nel  territorio  nazionale  e  per  il  controllo   degli   organismi

notificati, anche per quanto riguarda l'ottemperanza all'articolo  25

del medesimo regolamento europeo.

2. La  valutazione  di  cui  al  comma  1  degli  organismi  di

valutazione della conformita' ai  fini  dell'autorizzazione  e  della

notifica, nonche'  il  controllo  degli  organismi  notificati,  sono

eseguiti ai sensi ed in conformita' al regolamento (CE)  n.  765/2008

dall'organismo unico nazionale di accreditamento individuato ai sensi

dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n.  99.  L'autorizzazione

degli  organismi  di   cui   al   comma   1   ha   come   presupposto

l'accreditamento ed e' rilasciata, entro trenta giorni dalla  domanda

dell'organismo corredata del relativo certificato di  accreditamento,

con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il

Ministro dell'interno, pubblicato sul  sito  internet  del  Ministero

dello sviluppo economico.

3. Le modalita' di svolgimento dell'attivita' di cui  al  primo

periodo del comma 2 ed i  connessi  rapporti  fra  l'organismo  unico

nazionale di accreditamento, il Ministero dello sviluppo economico ed

il Ministero dell'interno sono regolati con apposita convenzione  non

onerosa o protocollo di intesa fra gli stessi. L'organismo  nazionale

di accreditamento rispetta comunque le prescrizioni di cui al comma 5

ed adotta  soluzioni  idonee  a  coprire  la  responsabilita'  civile

connessa alle proprie attivita'.

4. Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  assume  la  piena

responsabilita' per i compiti svolti dall'organismo di cui  al  comma

3.

5. Il Ministero dello sviluppo economico,  quale  autorita'  di

notifica  e,  unitamente   al   Ministero   dell'interno,   ai   fini

dell'attivita' di autorizzazione, nonche'  l'organismo  nazionale  di

accreditamento, ai fini dell'attivita' di  valutazione  e  controllo,

organizzano e gestiscono le relative  attivita'  nel  rispetto  delle

prescrizioni di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 2016/426.

6. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione

europea delle procedure adottate per la  valutazione  e  la  notifica

degli organismi di valutazione della conformita' e per  il  controllo

degli organismi  notificati,  nonche'  di  qualsiasi  modifica  delle

stesse.»;

e) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente:

«Art. 10 (Procedure per la vigilanza sul mercato). - 1. Per gli

apparecchi  che  bruciano  carburanti  gassosi  e  per   i   relativi

accessori, la vigilanza del mercato per il controllo degli apparecchi

ed accessori che  entrano  nel  mercato  dell'Unione,  e'  svolta  in

conformita' all'articolo 15, paragrafo 3, e agli articoli da 16 a  29

del  regolamento  (CE)  n.  765/2008,  secondo  le  procedure  e   le

prescrizioni di cui al capo V del regolamento (UE) n. 2016/426.

2. I controlli di cui al comma  1  possono  essere  effettuati,

anche  con  metodo  a  campione,  presso  gli   operatori   economici

interessati e, a tal fine, le persone incaricate:

a) accedono ai luoghi di fabbricazione o di  immagazzinamento

o di vendita dei prodotti;

b)   acquisiscono   tutte    le    informazioni    necessarie

all'accertamento;

c) prelevano campioni per l'esecuzione di esami e prove.

3.  Quando  per  i  controlli  ci  si  avvale  di  organismi  o

laboratori accreditati  sono  adottate  modalita'  che  escludono  la

possibilita'  di  conflitto  o  sovrapposizione  di   interessi   con

l'attivita' di certificazione.»;

f) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente:

«Art. 11 (Oneri relativi alle procedure  di  valutazione  della

conformita'  di  apparecchi  e  accessori,  di  autorizzazione  degli

organismi di valutazione della conformita' e  per  la  vigilanza  sul

mercato). - 1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 30, comma

4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai  sensi  dell'articolo  47

della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono  a  carico  degli  operatori

economici interessati, oltre alle spese relative  alle  procedure  di

valutazione della conformita' di apparecchi e  accessori  di  cui  al

capo III del regolamento (UE) n. 2016/426, le spese per le  attivita'

di vigilanza sul mercato di cui al capo V  del  regolamento  (UE)  n.

2016/426 e sono a carico dei richiedenti le spese per le attivita' di

valutazione, autorizzazione, notifica e controllo degli organismi  di

valutazione della conformita' di cui al capo IV del regolamento  (UE)

n. 2016/426.

2. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico

e  del  Ministro  dell'interno,   di   concerto   con   il   Ministro

dell'economia e delle finanze, da  adottarsi  entro  sessanta  giorni

dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono stabilite

le  tariffe  per  le  attivita'  di  cui  al  comma   1   svolte   da

amministrazioni  ed  organismi  pubblici,  ad  esclusione  di  quelle

relative alle attivita'  svolte  dall'organismo  unico  nazionale  di

accreditamento,  nonche'  i  termini,  i  criteri  di  riparto  e  le

modalita' di versamento delle medesime tariffe ad  appositi  capitoli

dell'entrata per la successiva riassegnazione. Le  predette  tariffe,

determinate  sulla  base  del  costo  effettivo  del  servizio,  sono

aggiornate almeno ogni due anni.»;

g) gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 12 e 13 sono abrogati;

h) gli allegati I, II, III, IV, V, VI e VII sono abrogati.

Art. 3

 

Clausola di invarianza finanziaria

 

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  decreto

non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.

Le amministrazioni interessate provvedono agli  adempimenti  previsti

dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e  strumentali

disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

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