Sicurezza di scuole e patrimonio comunale: pubblicato il decreto

Attribuzione ai Comuni con popolazione fino a 20 mila abitanti dei contributi per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 394,49 milioni di euro, per l'anno 2019

Il D.M. 10 gennaio 2019 - in attuazione della legge finanziaria 2018 - ha disposto le modalità di attribuzione dei finanziamenti per la messa in sicurezza di scuole e patrimonio comunale (oltre alle strade e agli edifici pubblici).

L'importo complessivo è di 394,49 milioni di euro, per l'anno 2019.

Sicurezza di scuole e patrimonio comunale

Il provvedimento fa parte del pacchetto attuativo del comma 107 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (la  legge di bilancio per 2019) che testualmente prevede: "Per l'anno 2019, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 10 gennaio 2019, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno. Entro il 15 gennaio 2019, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante".

Sicurezza di scuole e patrimonio comunale

I finanziamenti sono riservati ai Comuni italiani fino a 20 mila abitanti. Il decreto stabilisce modalità, importi e tempistiche in relazione alle dimensioni dei Comuni stessi.

Qui di seguito, il testo integrale del provvedimento dedicato alla messa in sicurezza di scuole e patrimonio comunale

Per conoscere i temi della sicurezza previsti dalla legge finanziaria per il 2019, leggi l'approfondimento di Mario Gallo, professore a contratto di Diritto del lavoro nell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale.

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Sicurezza di scuole e patrimonio comunale

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VISTO il comma 107 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di bilancio 2019 - che dispone: ''Per l'anno 2019, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifìci pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 10 gennaio 2019, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno. Entro il 15 gennaio 2019, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.''-,

VISTO il successivo comma 108 dello stesso articolo 1 della legge n. 145 del 2018 che stabilisce che: "il comune benefìciario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 1 lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b), e 37, comma 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.";

VISTO il comma 109 dello stesso articolo 1 della legge n. 145 del 2018 ai sensi del quale il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019;

CONSIDERATO che, tenendo conto di quanto disposto dal citato comma 107, l'entità dei contributi è complessivamente pari ad euro 394.490.000,00, come riportato negli allegati da A) a T) al presente decreto, che ne costituiscono parte integrante;

CONSIDERATO altresì che i contributi assegnati con il presente decreto sono erogati ai comuni beneficiari, secondo le modalità e termini previsti dal comma 110 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, nella misura del 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 112, e del restante 50 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il comma 111 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 che disciplina le modalità di recupero del contributo assegnato nel caso in cui il comune beneficiario non proceda, ai sensi del precedente comma 109, all'inizio dell'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019;

CONSIDERA TO che al fine dell'attuazione di quanto previsto dal comma 111 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, occorre individuare un termine certo dell'inizio dell'esecuzione dei lavori oggetto di contributo;

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche", nell'ambito della "Banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP";

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 112 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 107 a 111, ivi inclusa la verifica dell'inizio dell'esecuzione dei lavori ai sensi del predetto comma 109, è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce "Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2019";

VISTO il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato e l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), ora Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) del 2 agosto 2013 relativo allo ''scambio automatizzato delle informazioni contenute nei rispettivi archivi, concernenti il ciclo di vita delle opere pubbliche, corredate sia del CUP che del CIG", nonché l'allegato tecnico del 5 agosto 2014;

VISTI gli articoli 156 e 158 del decreto legislativo n. 267 del 2000 concementi il criterio di riferimento alla popolazione residente per l'attribuzione dei contributi erariali e l'obbligo di rendicontazione dei contributi straordinari assegnati agli enti locali;

VISTO l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 229 del 2011 che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;

il comma 113 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 che prevede che il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto di contributo;

VISTO il comma 114 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, che stabilisce che: ''I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile";

ATTESE le esigenze di semplificazione procedimentale realizzabili mediante la concentrazione degli adempimenti in capo ai comuni assegnatari del contributo di cui al presente decreto;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

DECRETA

Articolo 1
(Attribuzione ai comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti dei contributi per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifìci pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 394,49 milioni di euro, per l'anno 2019)

  1. In applicazione del comma 107 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 i contributi ai comuni per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifìci pubblici e patrimonio comunale - pari complessivamente a 394.490.000,00 euro - sono assegnati, tenendo conto della quota stabilita per fascia di popolazione, nelle misure indicate negli allegati da A) a T), al presente decreto, che ne costituiscono parte integrante.
  2. Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 maggio 2019.

Articolo 2
(Monitoraggio degli interventi (BDAP-MOP))

  1. Il monitoraggio delle opere finanziate in base al presente decreto è effettuato attraverso il sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche - MOP" della "Banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP" ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. I Comuni benefìciari classificano le opere finanziate sotto la voce "Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2019" (Sezione anagrafica -"Strumento attuativo").
  2. - DAIT - D.C.F.L. - Area I Consulenza e studi finanza locale, affari giuridici e attività parlamentare - Prot. Ingresso N.0000829 del 10/0
  3. Il controllo sull'inizio dell'esecuzione dei lavori è attuato tramite il sistema di cui al comma 1, attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG) per lavori, in particolare attraverso la verifica della data di aggiudicazione definitiva del contratto. Tale informazione deve essere compilata, a cura del RUP responsabile dell'opera, sul sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell'ANAC. In sede di creazione del predetto CIG per lavori, il comune beneficiario indica e associa il codice unico di progetto (CUP) identificativo dell'intervento oggetto di finanziamento.
  4. Al fine di supportare la corretta compilazione delle informazioni necessarie alla verifica dell'inizio di esecuzione dei lavori, il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) trasmette tramite posta certificata, entro il 20 febbraio 2019, ad ogni comune interessato specifiche indicazioni operative che, in ogni caso, sono pubblicate, con valore di notifica, sul sito istituzionale del MEF, alla voce Attività istituzionali - Spesa per le opere pubbliche.

Articolo 3 (Erogazione del contributo)

  1. I contributi sono erogati ai comuni beneficiari, compresi gli enti delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - che esercitano a carico del proprio bilancio le competenze in materia di finanza locale - nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione:

-per una prima quota, pari al 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio, entro il 15 maggio 2019, dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui all'art. 2, come previsto dal comma 112 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018;

- per una seconda quota, pari al restante 50 per cento, previa trasmissione del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La certificazione dovrà essere inviata esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati), accessibile dal sito internet della Direzione centrale della finanza locale alla pagina http://fmanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify.

Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle Autonomie speciali.

  1. - DAIT - D.C.F.L. - Area I Consulenza e studi finanza locale, affari giuridici e attività parlamentare - Prot. Ingresso N.0000829 del 10/0

Articolo 4
(Revoca delle assegnazioni di contributo)

  1. In caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019, ovvero di parziale utilizzo dello stesso contributo, l'assegnazione sarà revocata, in tutto o in parte, con successivo decreto ministeriale da adottarsi entro il 15 giugno 2019.
  2. I risparmi derivanti dai ribassi d'asta di cui all'articolo 6, comma 2, se riutilizzati, non costituiscono parziale utilizzo del contributo.

Articolo 5
(Pubblicità dei contributi assegnati)

  1. I comuni assegnatari sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione "Amministrazione trasparente", di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. I sindaci sono tenuti a fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.

Articolo 6 (Rendicontazione e controlli a campione)

  1. Nel rispetto delle esigenze di semplificazione richiamate in premessa, i comuni destinatari dei contributi che ottemperino agli adempimenti informativi richiesti per il sistema di cui all'art. 2 sono esonerati dall'obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  2. Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta, gli stessi sono vincolati fino al collaudo, ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 110 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti.
  3. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua controlli a campione sulle opere pubbliche oggetto di contributo di cui al presente decreto.

 

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