Sicurezza e appalti: un nuovo progetto pilota per gestire le interferenze

Le modifiche all’art. 3 e 3-bis, D.Lgs. n. 81/2008, previste nella recente bozza di decreto-legge cosiddetto “delle semplificazioni”, sono state opportunamente stralciate

Dall'entrata in vigore della legge 3 agosto 2007, n. 123, sicuramente una delle modifiche più dibattute tra gli operatori della sicurezza è stata quella introdotta dall'art. 3, comma 1, lettera a), che, nel sostituire l'art. 7, comma 3, D.Lgs. 626/1994, ha meglio disciplinato i concetti di cooperazione e di coordinamento del datore di lavoro appaltante di lavori. Successivamente, l'art. 26, D.Lgs. n. 81/2008, ha esteso l'obbligo di redazione del DUVRI anche ai contratti di appalto di servizi e forniture. Nella recente bozza di decreto legge cosiddetto “delle semplificazioni”, erano state previste alcune modifiche all'art. 3 e 3-bis, D.Lgs. n. 81/2008, che opportunamente sono state poi stralciate. In realtà sarebbe necessario che la norma introducesse una ulteriore previsione, per il datore di lavoro committente, non in alternativa ma insieme a quello di valutare i rischi interferenziali attraverso l'elaborazione di un DUVRI, di nominare un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e che vigili in funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di queste lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente.

Allegati

Articolo_AS_21_2012_sicurezza.pdf

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