Sicurezza idrogeologica: in arrivo nuovi fondi

Sicurezza idrogeologica
Il decreto del ministero dell'Interno, di concerto con  il ministero dell'economia e delle finanze 17 aprile  2024 stanzia quasi 300 milioni di euro

Sicurezza idrogeologica: in arrivo nuovi fondi. Ad annunciarlo è il ministero dell'Interno tramite un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2024, n. 98 «Assegnazione di contributi agli enti locali, per spese di progettazione definitiva ed esecutiva relative ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio  idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole,  degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, per l'anno 2024».

In particolare, con la pubblicazione del decreto del ministero dell'Interno, di concerto con  il ministero dell'economia e delle finanze 17 aprile  2024 è stato disposto lo stanziamento di quasi 300 milioni di euro, ai sensi dell’articolo 1, commi da 51 a 58, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Interno, di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze 17 aprile 2024; l'allegato con la tabella della ripartizione dei fondi è disponibile in pdf alla fine della pagina.

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Decreto del ministero dell'Interno, di concerto con  il ministero dell'economia e delle finanze 17 aprile  2024

Articolo 1, commi 51-58, della legge 27 dicembre 2019, n.160. Fondo di € 300.000.000,00 per spesa di progettazione relativa ad interventi di messa in sicurezza. Assegnazione del contributo

(omissis)

DECRETA

Articolo 1

Determinazione delle richieste valide ai fini dell’attribuzione del contributo

1. Le richieste ritenute valide ai fini dell’attribuzione del contributo per l’anno 2024, sono riportate nell’ALLEGATO 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

Enti locali assegnatari del contributo

  1. Ai sensi dell’articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i contributi relativi alle spese di progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva, concernente interventi di opere pubbliche, sono assegnati, fino a concorrenza delle risorse disponibili per l’anno 2024, agli enti locali che hanno prodotto richieste di contributo valide, dalla posizione numero 1 alla posizione numero n. 1.494 dell’ALLEGATO 1, per un totale di euro 299.882.323,85, come riportato nella graduatoria di cui all’ALLEGATO 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
  2. Non è consentito, dopo l’adozione del presente provvedimento, apportare variazioni agli elementi inseriti nelle richieste di finanziamento in quanto gli stessi hanno concorso alla determinazione della graduatoria di attribuzione del contributo e non sono più modificabili. 

 

Articolo 3

Monitoraggio delle attività di progettazione

1. Ciascun ente beneficiario del contributo, individuato ai sensi dell’articolo 2, è tenuto ad assumere l’obbligazione giuridicamente vincolante, relativa alla stipula del contratto di affidamento dell’incarico di progettazione oggetto del contributo, entro sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla G.U.R.I.

2.Il monitoraggio delle attività di progettazione di cui al comma 1 e dei relativi adempimenti è effettuato attraverso il sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche” ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, dove gli interventi sono classificati in modo automatico come: «LB 2020_comma 51_SVILUPPO CAPACITA’ PROGETTUALE anno 2024» e l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti e la conclusione dell’attività di progettazione sono verificate attraverso i dati presenti nello stesso sistema di monitoraggio.

3. Il controllo sulle informazioni relative alla stipula del contratto di affidamento dell’incarico di progettazione oggetto del contributo è effettuato sulla data di stipula del contratto relativo alla progettazione, rilevata tramite la piattaforma contratti pubblici (BDNCP), anche nel caso in cui l’affidamento sia effettuato con appalto integrato.

4. L’effettiva conclusione dell’attività di progettazione oggetto del contributo è verificata tramite il campo Data fine effettiva della scheda Iter procedurale di progetto per la fase (progettazione di fattibilità tecnico- economica o progettazione esecutiva) rilevata tramite il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011.

5.Con successivo provvedimento sono individuate le modalità per lo svolgimento dei controlli a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo di cui all’articolo 1, comma 58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 4

Erogazione del contributo

1. Il Ministero dell’interno provvederà ad erogare il contributo assegnato agli enti locali in due quote:

- L’80% previa verifica dell'avvenuta stipula del contratto di affidamento dell'incarico di progettazione secondo le modalità previste dall’art. 3, con appositi provvedimenti collettivi a cadenza mensile, a decorrere dal quarto mese successivo alla pubblicazione in G.U.R.I. del presente decreto;

- Il 20% previa verifica dell'effettiva conclusione dell'attività di progettazione e comunque fino a concorrenza della spesa effettivamente sostenuta, rilevata tramite le modalità di cui all’art. 3.

  1. In caso di mancato rispetto dell’obbligazione giuridicamente vincolante, relativa alla stipula del contratto di affidamento dell’incarico di progettazione oggetto del contributo, entro sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla G.U.R.I., il contributo deve intendersi implicitamente revocato e non si darà corso ad alcuna erogazione.
  2. Per gli enti locali delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle rispettive regioni e province autonome, secondo quanto disposto dai relativi statuti.
  3. In caso di revoca del contributo successiva alla sua erogazione, il Ministero dell'interno provvederà al recupero secondo le disposizioni di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
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