Sicurezza informatica: il regolamento dell’agenzia nazionale

Sicurezza informatica agenzia
Pubblicato il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 223

Sicurezza informatica: il regolamento dell'agenzia nazionale è contenuto nel decreto del presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 223 pubblicato nel S.O. n. 47 alla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2021, n. 306.

Il provvedimento definisce:

  • la struttura organizzativa;
  • la figure del direttore, del vice direttore e del collegio dei revisori dei conti;
  • i controlli interni, valutazione e trasparenza;
  • il comitato di vertice, quello di coordinamento e programmazione e quello tecnico-scientifico;
  • l'organizzazione;
  • il codice etico;
  • i comitati e le commissioni;
  • le sedi.

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Di seguito il testo del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 223

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Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 223

Regolamento di organizzazione e  funzionamento  dell'Agenzia  per  la
cybersicurezza nazionale. (21G00246)

(S.O. n. 47 alla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2021, n.306)

Vigente al: 28-12-2021

 

Titolo I

DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI

 

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 14  giugno  2021,  n.  82,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  4  agosto   2021,   n.   109,   recante

«Disposizioni  urgenti  in  materia  di  cybersicurezza,  definizione

dell'architettura   nazionale   di   cybersicurezza   e   istituzione

dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»  che,  in  particolare,

istituisce l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale  (nel  prosieguo

«Agenzia») anche ai fini della tutela  della  sicurezza  nazionale  e

dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico e, in  particolare,

l'articolo 6;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  recante  il

«Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto-legge  15  marzo  2012,  n.  21,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65,  di  attuazione

della  direttiva  (UE)  2016/1148  del  Parlamento  europeo   e   del

Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per  un  livello  comune

elevato  di  sicurezza  delle  reti   e   dei   sistemi   informativi

nell'Unione;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019,  n.  105,  convertito  in

legge, con modificazioni, dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  133,

recante «Disposizioni urgenti in materia di  perimetro  di  sicurezza

nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori

di rilevanza strategica»;

Visti gli articoli 2, comma 2, e 5, comma 2, secondo  periodo,  del

decreto-legge  n.  82  del  2021,  che  prevedono,  in   particolare,

rispettivamente,  che  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,

sentito il CIC, impartisce le  direttive  per  la  cybersicurezza  ed

emana  ogni  disposizione  necessaria  per  l'organizzazione   e   il

funzionamento dell'Agenzia, e che il  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri  e  l'Autorita'  delegata,  ove  istituita,   si   avvalgano

dell'Agenzia per l'esercizio delle  competenze  di  cui  allo  stesso

decreto-legge;

Visti altresi' gli articoli 5, comma 2, primo periodo, e 12,  comma

1, del decreto-legge n. 82 del 2021, che prevedono,  in  particolare,

rispettivamente, che l'Agenzia e' dotata di autonomia  regolamentare,

amministrativa e organizzativa e  che  per  il  personale  del  ruolo

dell'Agenzia, di cui  all'articolo  12,  comma  2,  lettera  a),  del

richiamato decreto-legge, tenuto  conto  delle  funzioni  volte  alla

tutela  della  sicurezza  nazionale,  ne  sia  dettata  la   relativa

disciplina con apposito regolamento adottato  anche  in  deroga  alle

vigenti disposizioni di legge, ivi incluso il decreto legislativo  30

marzo  2001,   n.   165,   nel   rispetto   dei   principi   generali

dell'ordinamento  giuridico,  prevedendo,  infine,   un   trattamento

economico pari a quello in godimento da parte  dei  dipendenti  della

Banca d'Italia,  sulla  scorta  dell'equiparabilita'  delle  funzioni

svolte e del livello di responsabilita' rivestito;

Visto il  regolamento  adottato  con  decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131;

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13

settembre  2021,  recante  «Delega  di   funzioni   in   materia   di

cybersicurezza  all'Autorita'  delegata  per   la   sicurezza   della

Repubblica, prefetto Franco Gabrielli»;

Ritenuto di dare attuazione all'articolo 6, individuando un assetto

organizzativo e funzionale dell'Agenzia efficiente, coerente  con  la

missione istituzionale, raccordato e compatibile con le previsioni di

cui al richiamato articolo 12, comma 1, e che  consenta  di  disporre

delle   necessarie    dinamicita',    modularita'    e    gradualita'

nell'attivazione delle strutture  e  articolazioni  dell'Agenzia,  al

fine di assicurarne un pronto avvio  nel  rispetto  dei  principi  di

efficienza ed economicita';

Visto l'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 82 del 2021,  che

consente  l'adozione  del  presente  regolamento   in   deroga   alle

disposizioni dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.  400  e,

dunque, anche in assenza del parere del Consiglio di Stato;

Acquisiti i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali) e IX

(Trasporti) riunite, IV (Difesa) e  V  (Bilancio)  della  Camera  dei

deputati, delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali), 5ª (Bilancio)

e 8ª (Lavori pubblici, comunicazione) del Senato della  Repubblica  e

del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica;

Sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC);

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

Adotta

il seguente regolamento:

 

                               Art. 1

                             Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)  decreto-legge,  il  decreto-legge  14  giugno  2021,  n.  82,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2021,  n.  109,

recante  disposizioni   urgenti   in   materia   di   cybersicurezza,

definizione   dell'architettura   nazionale   di   cybersicurezza   e

istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

b) Autorita' delegata, il Sottosegretario di Stato o il  Ministro

senza portafoglio di cui all'articolo 3 del decreto-legge;

c) CIC, il Comitato interministeriale per  la  cybersicurezza  di

cui all'articolo 4 del decreto-legge;

d) decreto legislativo NIS,  il  decreto  legislativo  18  maggio

2018, n.  65,  di  attuazione  della  direttiva  (UE)  2016/1148  del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure

per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e  dei  sistemi

informativi  nell'Unione,  come  modificato  dall'articolo   15   del

decreto-legge;

e) decreto-legge perimetro, il decreto-legge 21  settembre  2019,

n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre  2019,

n. 133, recante disposizioni  urgenti  in  materia  di  perimetro  di

sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei  poteri  speciali

nei settori di rilevanza strategica;

f) Tavolo Perimetro, il Tavolo interministeriale per l'attuazione

del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica di cui  all'articolo

6, comma 1, del regolamento adottato con decreto del  Presidente  del

Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131;

g) Comitato tecnico-scientifico, il Comitato di cui  all'articolo

7, comma 1-bis, del decreto-legge;

h) Comitato tecnico di raccordo, il Comitato di cui  all'articolo

9, comma 1, del decreto legislativo NIS;

i) CSIRT Italia, il Computer security incident response team,  di

cui all'articolo 8 del decreto legislativo NIS;

l) CVCN, il Centro di valutazione e certificazione  nazionale  di

cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto-legge perimetro;

m) Centro di coordinamento, il Centro nazionale di  coordinamento

ai sensi  dell'articolo  6  del  regolamento  (UE)  n.  2021/887  del

Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021, che istituisce

il Centro europeo di competenza  per  la  cybersicurezza  nell'ambito

industriale, tecnologico  e  della  ricerca  e  la  rete  dei  centri

nazionali di coordinamento;

n) articolazioni: le Divisioni di cui all'articolo 4, comma 4,  e

gli altri gruppi di progetto, di studio e ricerca,  settori  e  altri

gruppi di cui all'articolo 4, comma 5, secondo periodo.

 

                               Art. 2

                               Oggetto

1. Il presente regolamento,  adottato  ai  sensi  dell'articolo  6,

comma  1,  del  decreto-legge,  disciplina  l'organizzazione   e   il

funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN),  di

seguito «Agenzia», delineando la macrostruttura dell'Agenzia.

 

                               Art. 3

                         Principi ispiratori

1. L'Agenzia svolge le funzioni stabilite dal  decreto-legge  e  da

altre disposizioni di legge, sulla base delle direttive  emanate  dal

Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' delegata,  ove

istituita, nel campo della cybersicurezza, anche ai fini della tutela

della sicurezza nazionale.

2. L'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia si ispirano  ai

seguenti principi:

a) autonomia e responsabilizzazione, in relazione al corretto uso

delle risorse, al migliore conseguimento dei risultati attesi  ed  al

massimo livello di adesione ai principi, ai valori  e  alla  missione

dell'Agenzia stessa;

b) efficienza e razionale impiego delle risorse disponibili;

c) imparzialita' e trasparenza  dell'azione  amministrativa,  nel

rispetto della disciplina sulla sicurezza;

d) ottimale  valorizzazione  del  capitale  umano  attraverso  la

corretta  valutazione  dei  risultati  conseguiti,   assicurando   la

formazione e lo sviluppo professionale delle proprie risorse umane  e

garantendo pari opportunita' alle lavoratrici e ai lavoratori;

e) contrasto alle situazioni di  conflitto  di  interessi  ed  ai

fenomeni di corruzione e infiltrazione ad  opera  della  criminalita'

organizzata;

f) flessibilita' e innovazione tecnologica poste a  supporto  dei

processi gestionali,  al  fine  di  garantire  nella  misura  massima

l'efficacia e l'efficienza  necessarie  per  la  realizzazione  degli

obiettivi strategici dell'Agenzia;

g) semplificazione dei processi di lavoro  ed  essenzialita'  dei

percorsi  amministrativi,  chiarezza  degli  obiettivi  assegnati   a

ciascuna  figura   professionale   ed   efficacia   delle   soluzioni

organizzative da adottare, che privilegino il lavoro per  processi  e

di gruppo e la gestione per  progetti,  specie  per  le  attivita'  a

termine  di  carattere  innovativo  e  di  particolare  rilevanza   e

complessita';

h) sviluppo dei sistemi informativi a supporto delle decisioni  e

pieno  utilizzo  nell'organizzazione  delle   potenzialita'   offerte

dall'utilizzo  delle   tecnologie   digitali   e   dei   sistemi   di

comunicazione  via  web,   anche   in   funzione   della   promozione

dell'innovazione  digitale  e  della  facilita'   di   accesso   alle

attivita', all'assistenza e all'informazione da parte delle pubbliche

amministrazioni, dei cittadini e delle imprese, secondo  principi  di

cybersicurezza.

Titolo II

ORGANI, STRUTTURE E FUNZIONI

                               Art. 4

                       Struttura organizzativa

1. Sono organi dell'Agenzia quelli previsti dall'articolo 6,  comma

2, del decreto-legge.

2. L'Agenzia, nei limiti definiti dall'articolo  6,  comma  1,  del

decreto-legge, si articola in Servizi generali (di seguito «Servizi»)

e Divisioni.

3. I Servizi sono istituiti, nel numero di sette quali strutture di

livello dirigenziale generale nei limiti stabiliti  dall'articolo  6,

comma 1, del decreto-legge, a presidio di ambiti di notevole ampiezza

e complessita', che sono direttamente correlati alle funzioni e  alle

politiche generali dell'Agenzia. I Servizi sono posti alle dipendenze

del direttore  generale  dell'Agenzia  e  operano  sulla  base  degli

indirizzi dallo stesso forniti.

4. Le Divisioni sono  istituite  per  la  gestione  di  un  insieme

omogeneo  di  tematiche  e  macro-processi  e  operano,   di   norma,

all'interno  dei  Servizi.  Nel  numero  massimo  di   trenta,   sono

individuate   le   Divisioni   di   maggiore   complessita',    quali

articolazioni di livello dirigenziale non generale. In sede di  prima

applicazione  delle  disposizioni  del   decreto-legge,   fino   alla

rideterminazione della dotazione organica  da  effettuarsi  ai  sensi

dell'articolo 12, comma 5,  del  decreto-legge,  non  possono  essere

istituite piu' di ventiquattro Divisioni di maggiore complessita'.

5. Con provvedimento del direttore generale, rispondente a principi

di efficacia ed efficienza organizzativa, sentiti i Capi dei Servizi,

sono definiti: il numero delle Divisioni nei limiti di cui al comma 4

per quelle di maggiore complessita',  le  funzioni  e  le  rispettive

competenze, le dotazioni di risorse umane e strumentali,  nonche'  la

loro  eventuale  riorganizzazione.  Con  analogo  provvedimento  puo'

essere prevista anche la costituzione:

a) di gruppi di progetto, di studio e ricerca,  settori  e  altri

gruppi con compiti, risorse e processi operativi assegnati;

b)  nell'ambito  della  dotazione   organica   dell'Agenzia,   di

strutture di missione temporanea di livello dirigenziale o unita'  di

progetto non aventi natura dirigenziale, dedicate  all'attuazione  di

un progetto di durata definita.

6.  Nell'ambito  di  un  Servizio,  il  direttore   generale   puo'

costituire, su proposta del relativo Capo Servizio, le  posizioni  di

Vice Capo Servizio e Vice Capo  Divisione,  laddove  la  complessita'

delle tematiche trattate richieda  la  previsione  di  una  specifica

figura manageriale, nonche' posizioni di coordinamento, in  relazione

a progetti o processi aventi carattere  di  trasversalita'  tra  piu'

articolazioni dello stesso o di  altri  Servizi.  A  tali  posizioni,

secondo  i  criteri  di  cui  al  regolamento   adottato   ai   sensi

dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge, e'  preposto  personale

dell'Agenzia  nei  limiti  di  cui  agli  articoli  12   e   18   del

decreto-legge.

7. Con provvedimento del direttore generale,  sono  disciplinati  i

casi di sostituzione, in caso di assenza o impedimento, da parte  dei

titolari dei Servizi o delle Divisioni.

 

                               Art. 5

                   Direttore generale dell'Agenzia

1. Il direttore generale e' il diretto referente del Presidente del

Consiglio dei ministri  e  dell'Autorita'  delegata,  ove  istituita,

nella materia della cybersicurezza.

2. Il direttore generale, in particolare:

a)  e'  il  legale  rappresentante  dell'Agenzia  e  ne   ha   la

rappresentanza esterna;

b) cura i rapporti con le pubbliche amministrazioni  nazionali  e

con i soggetti pubblici e privati, con le istituzioni, gli  organismi

e le agenzie  dell'Unione  europea,  nonche'  con  le  organizzazioni

estere ed internazionali;

c) svolge le funzioni di segretario  del  CIC,  supportandone  le

funzioni di consulenza, proposta e vigilanza in materia di  politiche

di cybersicurezza;

d) partecipa alle riunioni del Comitato interministeriale per  la

sicurezza della Repubblica (CISR), di cui all'articolo 5 della  legge

3 agosto 2007, n. 124 in materia  di  gestione  delle  situazioni  di

crisi di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge;

e) presiede il Nucleo per la cybersicurezza, il Tavolo Perimetro,

il   Comitato   tecnico   di   raccordo   (CTR)   e    il    Comitato

tecnico-scientifico (CTS), istituiti presso l'Agenzia;

f) sottoscrive i contratti, ove non siano espressamente  delegati

i Capi dei Servizi competenti, ovvero altro personale dell'Agenzia;

g) svolge le altre funzioni espressamente attribuite dalla  legge

e dai regolamenti o dal Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Il direttore generale, sentito il Vice direttore generale:

a)  adotta  i  provvedimenti  necessari  per   il   funzionamento

dell'Agenzia. A tal fine, ne definisce gli indirizzi e ne coordina le

attivita', adottando ogni iniziativa idonea al  miglior  espletamento

delle funzioni dell'Agenzia;

b) adotta la pianificazione strategica dell'Agenzia, individuando

gli obiettivi da conseguire, assegnandoli ai Capi dei Servizi;

c)  dispone  le  nomine,  le  promozioni,  le   assegnazioni,   i

trasferimenti e gli incarichi del personale;

d) adotta i provvedimenti necessari per l'impiego  delle  risorse

strumentali. A tal fine, impartisce indirizzi e direttive per il loro

migliore impiego;

e)  adotta  il  bilancio  preventivo  e  il  bilancio  consuntivo

dell'Agenzia;

f) assicura, sulla base delle determinazioni del  Presidente  del

Consiglio dei  ministri,  l'attuazione  degli  indirizzi  del  CIC  e

l'esecuzione  delle  deliberazioni  assunte   dagli   organismi   che

presiede.

4. Nello svolgimento delle  funzioni  attribuitegli,  il  Direttore

generale si avvale del Gabinetto a fini di diretto supporto,  nonche'

dei competenti servizi e articolazioni dell'Agenzia.

5. Con apposito provvedimento, adottato ai sensi  dell'articolo  4,

comma 5, il Direttore generale istituisce una o piu' articolazioni  a

diretto  supporto  per  lo   svolgimento   delle   proprie   funzioni

istituzionali. Tali articolazioni possono essere, in particolare:

a)  la  segreteria  particolare,   con   funzioni   di   supporto

dell'attivita' istituzionale del Direttore generale, di segreteria  e

contatto con i referenti  delle  altre  istituzioni,  con  gli  altri

organi dell'Agenzia, per  la  trattazione  delle  questioni  e  degli

approfondimenti che  lo  stesso  intende  gestire  direttamente,  per

l'organizzazione delle cerimonie e degli eventi istituzionali;

b) le relazioni esterne e comunicazione, con funzioni di gestione

dei  rapporti  con  le  redazioni  giornalistiche  e  con  la  stampa

nazionale  ed  estera,  redazione  e  diffusione  dei  comunicati   e

organizzazione di conferenze stampa, attuazione  delle  attivita'  di

comunicazione istituzionale, compresa la gestione del sito web e  dei

canali social dell'Agenzia, curando  la  presenza,  l'immagine  e  la

visibilita' dell'Agenzia e promuovendone le attivita' allo  scopo  di

garantire una comunicazione coerente e trasparente.

6. Il trattamento economico del direttore generale e'  disciplinato

nell'ambito del regolamento di cui  all'articolo  12,  comma  1,  del

decreto-legge.

 

                               Art. 6

                Vice Direttore generale dell'Agenzia

1. Il Vice Direttore generale di cui all'articolo 5, comma  3,  del

decreto-legge  coadiuva  il  direttore   generale   nella   direzione

dell'Agenzia. Sulla base  di  apposito  provvedimento  del  direttore

generale, svolge le funzioni attribuitegli, sovrintende e coordina  i

Servizi e le altre articolazioni dell'Agenzia, indicate nel  medesimo

provvedimento.

2. Il Vice Direttore generale svolge altresi' le  funzioni  vicarie

per i casi di assenza o impedimento del direttore generale.

3. Sulla base di specifica delega del direttore generale,  il  Vice

Direttore generale puo' presiedere il Nucleo  per  la  cybersicurezza

(NCS), il Tavolo Perimetro, il Comitato tecnico di raccordo  (CTR)  e

il Comitato tecnico-scientifico (CTS), istituiti presso l'Agenzia.

4. Con apposito provvedimento, adottato ai sensi  dell'articolo  4,

comma 5, il Direttore generale istituisce una o piu' articolazioni  a

diretto supporto del Vice Direttore generale  per  supportarlo  nello

svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

5. Il Direttore generale, con proprio provvedimento,  individua  un

Capo Servizio al quale, in caso di assenza  o  impedimento  del  Vice

Direttore generale, sono attribuite le funzioni vicarie.

6.  Il  trattamento  economico  del  Vice  direttore  generale   e'

disciplinato nell'ambito del  regolamento  di  cui  all'articolo  12,

comma 1, del decreto-legge.

 

                               Art. 7

                   Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da:

a) un  magistrato  della  Corte  dei  conti,  in  servizio  o  in

quiescenza, che lo presiede;

b) un componente effettivo, designato dal Ministero dell'economia

e delle finanze ai sensi dell'articolo 16  della  legge  31  dicembre

2009, n. 196;

c) un ulteriore componente effettivo e un  componente  supplente,

scelti  entrambi  tra  soggetti,  in  servizio   o   in   quiescenza,

appartenenti ai ruoli della magistratura amministrativa, contabile  o

dell'Avvocatura  dello  Stato,  ovvero  tra  professori  universitari

ordinari di contabilita' pubblica o discipline similari,  ovvero  tra

alti dirigenti dello Stato.

2. Il presidente e i componenti  del  Collegio  sono  nominati  con

provvedimento del direttore generale su deliberazione del Comitato di

Vertice, durano in carica quattro anni e  possono  essere  confermati

una sola volta.

3. I compensi del presidente e dei componenti  sono  stabiliti  con

successivo decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su

proposta del direttore generale, in conformita' ai criteri  stabiliti

per gli enti e organismi pubblici.

4. Il presidente  e  i  componenti  sono  tenuti,  ai  sensi  della

normativa vigente, al rispetto del segreto sui fatti e sui  documenti

di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.

5. Il Collegio:

a) effettua il riscontro degli atti della gestione finanziaria  e

formula le proprie osservazioni;

b) svolge, almeno una volta ogni tre mesi, verifiche di  cassa  e

di bilancio;

c)  esprime,  in  apposita  relazione,  parere  sul  progetto  di

bilancio preventivo, nonche' sul rendiconto annuale;

d)  esercita  ogni  altra  funzione  ad  esso  attribuita   dalla

normativa vigente.

 

                               Art. 8

            Controlli interni, valutazione e trasparenza

1.  L'organismo  indipendente  di  valutazione,  di  seguito   OIV,

costituito  in  forma  collegiale  o  monocratica,  e'  nominato  con

provvedimento del  direttore  generale,  sentito  il  Vice  direttore

generale, ed esercita le attribuzioni di  cui  all'articolo  14,  del

decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

2. L'OIV si avvale del supporto di una struttura tecnica permanente

appositamente costituita con provvedimento del direttore generale.

3. L'OIV, nello  svolgimento  delle  funzioni  attribuitegli  dalla

legge, si raccorda con il Vice direttore generale, anche in ottica di

coordinamento con le articolazioni interessate dell'Agenzia.

4. Il diritto di accesso di cui all'articolo 14, comma  4-ter,  del

decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  si  esercita  nei

ristretti limiti previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990,

n. 241, dalla legge n. 124 del 2007 e  delle  altre  leggi  a  tutela

della sicurezza  nazionale,  con  particolare  riguardo  allo  spazio

cibernetico, e nel pieno rispetto della normativa vigente in  materia

di classifiche di segretezza.

 

                               Art. 9

                         Comitato di Vertice

1.  Con  riferimento  a  decisioni  strategiche  concernenti,   tra

l'altro, l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia,  anche  in

relazione a  quanto  stabilito  dai  regolamenti  di  attuazione  del

decreto-legge, il Direttore generale puo' richiedere la  convocazione

del Comitato di Vertice al quale  presentare  proposte  o  sottoporre

questioni di particolare delicatezza.

2.  Il  Comitato  di  Vertice  e'  presieduto  dal  Presidente  del

Consiglio  dei  ministri,  ovvero  dall'Autorita'  delegata  di   cui

all'articolo 3 del decreto-legge, ove istituita, che  ne  dispone  la

convocazione, ove ritenuta opportuna, ed e'  composto  dal  Direttore

generale  e  dal  Vice  Direttore  generale.  Il  Capo  di  Gabinetto

dell'Agenzia ne svolge le funzioni di segretario.

3. Per la partecipazione al Comitato non sono previsti  gettoni  di

presenza, compensi o rimborsi di spese.

 

                               Art. 10

             Comitato di coordinamento e programmazione

1.  Per  assicurare  l'unitarieta'  di  azione   e   l'allineamento

informativo dei Servizi sugli indirizzi e le decisioni strategiche in

merito  all'organizzazione,  al  funzionamento   e   alle   attivita'

dell'Agenzia, il direttore generale puo'  convocare  il  Comitato  di

coordinamento e programmazione.

2. Il Comitato e' presieduto dal Direttore generale ed e'  composto

dal Vice Direttore  generale  e  dai  Capi  dei  Servizi  o  da  loro

delegati.

3. Il Comitato si riunisce su convocazione del Direttore  generale,

che ne definisce l'ordine del giorno.

4. Alle riunioni del Comitato puo' essere invitato  a  partecipare,

in funzione  degli  argomenti  da  trattare,  anche  altro  personale

dell'Agenzia.

 

                               Art. 11

                    Comitato tecnico-scientifico

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma  1-bis,  del  decreto-legge,  e'

istituito  presso  l'Agenzia  un  Comitato  tecnico-scientifico,   di

seguito Comitato, con funzioni di  consulenza  e  proposta,  volto  a

promuovere la collaborazione con il sistema dell'universita' e  della

ricerca e con il sistema produttivo nazionale, nonche'  a  supportare

le iniziative  pubblico-private  in  materia  di  cybersicurezza.  Al

Comitato possono essere sottoposte, oltre alle questioni  in  materia

di sviluppo di competenze, innovazione, partecipazione a programmi  e

progetti di cybersicurezza nazionali ed internazionali, comunicazione

e promozione  della  consapevolezza  in  materia  di  cybersicurezza,

formazione  e  qualificazione  delle  risorse  umane,  nonche'   alle

questioni afferenti al Centro nazionale di coordinamento, ogni  altra

tematica individuata dal direttore generale.

2. Il Comitato e' presieduto dal  direttore  generale,  ovvero  dal

Vice direttore generale o da un dirigente dell'Agenzia  ove  delegati

e, tenuto conto del principio  di  pari  opportunita'  tra  uomini  e

donne, e' composto da:

a) personale dell'Agenzia in numero non superiore a quattro;

b) quattro  dirigenti,  preferibilmente  individuati  tra  quelli

chiamati a riferire in via immediata e diretta al vertice gerarchico,

in rappresentanza dell'industria operativa negli ambiti di  attivita'

dell'Agenzia, comprese le piccole e medie imprese;

c) quattro professori universitari  ordinari  o  equivalenti,  in

rappresentanza del sistema dell'universita' e della ricerca;

d) un esponente di associazioni del settore della sicurezza delle

aziende strategiche del Paese.

3. I componenti del Comitato:

a)  devono  possedere  indiscussa  competenza,  tanto  a  livello

nazionale  quanto   internazionale,   negli   ambiti   di   attivita'

dell'Agenzia,  in  particolare  nel  contesto  della  definizione   e

dell'attuazione  di  progetti  di  ricerca  e  sviluppo  tecnologico,

industriale e scientifico, nei campi,  tra  gli  altri,  del  quantum

computing,   dell'intelligenza   artificiale,   della   crittografia,

dell'Internet of things, delle reti e  del  software,  nonche'  negli

ambiti della formazione e qualificazione delle risorse  umane,  della

promozione e diffusione della cultura della cybersicurezza;

b) devono possedere riscontrabili requisiti di onorabilita'.

4. I  componenti  del  Comitato  sono  designati  con  decreto  del

Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il  Comitato  di

Vertice, su proposta del direttore generale, restano  in  carica  per

due anni e possono essere rinnovati, con la medesima  procedura,  per

un ulteriore anno.

5. Per la partecipazione al Comitato non sono previsti  gettoni  di

presenza, compensi o rimborsi di spese.

6.  Il  Comitato  si  riunisce,  almeno  due   volte   l'anno,   su

convocazione del presidente  o  anche  su  richiesta  di  almeno  tre

componenti esterni all'Agenzia.

7. Il presidente ne definisce l'ordine del giorno, anche sulla base

delle proposte dei componenti del Comitato.

 

                               Art. 12

                           Organizzazione

1. L'Agenzia, nei limiti stabiliti dall'articolo 6,  comma  1,  del

decreto-legge, e fatto salvo quanto  previsto  dall'articolo  17,  si

articola nei seguenti servizi:

a) Gabinetto;

b) Autorita' e sanzioni;

c) Certificazione e vigilanza;

d) Operazioni;

e) Programmi industriali, tecnologici, di ricerca e formazione;

f) Risorse umane e strumentali;

g) Strategie e cooperazione.

2.  Nell'ambito  delle  competenze  e  delle  funzioni   che   sono

attribuite per legge all'Agenzia e tenuto conto degli  indirizzi  che

saranno progressivamente definiti dal Direttore generale:

a) il Gabinetto assicura, a supporto del Direttore  generale,  il

coordinamento tra i diversi Servizi e articolazioni dell'Agenzia e il

raccordo tra le relative  attivita',  e  svolge  funzioni  a  valenza

generale. In particolare,  per  tali  ultime  funzioni,  operando  in

stretto raccordo con i Servizi e avvalendosi del relativo supporto:

1) assicura le funzioni di  gestione  dei  flussi  documentali,

raccolta e  canalizzazione  di  notizie,  conoscenze  ed  esperienze,

gestione del protocollo informatico e degli archivi dati, nonche'  di

eventi suscettibili di immediato superiore apprezzamento;

2) assicura il supporto necessario ai fini della  tutela  della

riservatezza dei dati personali;

3) assolve agli obblighi di  informazione  e  comunicazione  al

Parlamento  e  al  Comitato  parlamentare  per  la  sicurezza   della

Repubblica (COPASIR) di cui all'articolo  30  della  legge  3  agosto

2007, n. 124;

4) cura e promuove, anche attraverso il  costante  monitoraggio

dell'attivita' parlamentare e di Governo, l'espressione di pareri non

vincolanti  su  rilevanti  iniziative  legislative  o  regolamentari,

ovvero ne  propone  l'adozione,  al  fine  della  definizione  e  del

mantenimento di un quadro giuridico nazionale aggiornato  e  coerente

nel  dominio  della  cybersicurezza,  tenendo   anche   conto   degli

orientamenti e degli sviluppi in ambito internazionale;

5) sulla base delle attivita' di competenza del Nucleo  per  la

cybersicurezza, cura le attivita' di cui  all'articolo  7,  comma  1,

lettera l), del decreto-legge;

6) supporta il Nucleo per  la  cybersicurezza,  fermo  restando

quanto previsto dalla lettera d), numero 5);

7) cura le collaborazioni istituzionali con altri organi  dello

Stato e in generale con le altre  amministrazioni,  ivi  compreso  il

Garante per la protezione dei dati personali  e  le  altre  Autorita'

indipendenti, le Forze armate e di polizia e gli altri enti pubblici;

8) svolge studi e analisi su rilevanti iniziative, politiche  e

strategie  in  materia  di  cybersicurezza,  laddove  necessari   per

informare e supportare i processi decisionali dell'Agenzia;

b) il Servizio autorita' e sanzioni assicura lo svolgimento della

funzione di regolamentazione e la  connessa  attivita'  sanzionatoria

attribuite all'Agenzia  dalla  normativa  vigente.  A  tal  fine,  in

particolare:

1)  cura  gli  adempimenti  delle  disposizioni   del   decreto

legislativo NIS, con particolare riferimento  a  quanto  previsto  in

materia di identificazione degli operatori di  servizi  essenziali  e

fornitori di servizi digitali  e  gestione  dei  rispettivi  elenchi,

determinazione delle soglie di incidenti, definizione delle misure di

sicurezza, raccordo con  le  autorita'  di  settore,  presidenza  del

Comitato tecnico di raccordo;

2) cura gli adempimenti delle  disposizioni  del  decreto-legge

perimetro;

3) cura la definizione delle misure di sicurezza e delle soglie

di significativita' degli incidenti riguardanti le reti pubbliche  di

comunicazione o servizi di comunicazione elettronica  accessibili  al

pubblico, ai sensi del Codice delle comunicazioni elettroniche;

4)  cura  l'attuazione  degli  articoli  51  e  71  del  Codice

dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo  7  marzo

2005, n. 82, con particolare riferimento  alla  previsione  di  linee

guida contenenti regole tecniche  di  cybersicurezza  della  pubblica

amministrazione;

5)  stabilisce  i  livelli  minimi  di   sicurezza,   capacita'

elaborativa,   risparmio    energetico    e    affidabilita'    delle

infrastrutture digitali per la pubblica amministrazione;

6)  provvede  all'irrogazione  delle  sanzioni   in   caso   di

inadempimento degli obblighi stabiliti  dalle  normative  vigenti  in

materia di cybersicurezza di competenza dell'Agenzia,  garantendo  la

necessaria partecipazione procedimentale  degli  interessati  ed  una

adeguata terzieta' rispetto all'articolazione a cui spettano  compiti

ispettivi;

7) cura il contenzioso dell'Agenzia, con particolare riguardo a

quello connesso ai procedimenti sanzionatori, assicurando il supporto

all'Avvocatura dello Stato;

c) il Servizio Certificazione e vigilanza sovrintende ai processi

di  certificazione,  qualificazione  e  valutazione,   nonche'   cura

l'attivita' ispettiva e  di  verifica  attribuiti  all'Agenzia  dalla

normativa vigente. A tal fine, in particolare:

1)  cura  le  attivita'  svolte  dall'Agenzia  in  materia   di

certificazione di sicurezza cibernetica;

2) cura le attivita' dell'Agenzia quale CVCN,  anche  ai  sensi

del decreto-legge perimetro e del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56;

3) cura  e  svolge  l'attivita'  ispettiva  e  di  verifica  di

competenza dell'Agenzia concernente gli adempimenti di cybersicurezza

nei confronti dei soggetti pubblici e privati;

4)  cura  le  attivita'  dell'Agenzia  volte   and   assicurare

l'attuazione del regolamento (UE)  n.  2019/881  e,  in  particolare,

garantisce che l'Agenzia assolva al ruolo di autorita'  nazionale  di

certificazione in materia di cybersicurezza, ai  sensi  dell'articolo

58 del regolamento (UE) n. 2019/881, e partecipi ai lavori del Gruppo

europeo  per  la  certificazione  della  cybersicurezza,   ai   sensi

dell'articolo 62 del regolamento (UE) n. 2019/881;

5) e' responsabile della promozione e dello  svolgimento  delle

attivita' volte alla qualificazione dei servizi cloud per la pubblica

amministrazione;

6)  cura  e  promuove  le  attivita'  volte  allo  sviluppo  di

algoritmi proprietari e alla valorizzazione della  crittografia  come

strumento di cybersicurezza;

d)  il  Servizio  Operazioni  contribuisce   alla   preparazione,

prevenzione, gestione e risposta a  eventi  cibernetici.  Nell'ambito

del Servizio Operazioni e' collocato il  CSIRT  Italia.  Il  Servizio

Operazioni, a tal fine, in particolare:

1) assicura il funzionamento del CSIRT Italia  sulla  base  dei

compiti che sono ad  esso  attribuiti  per  legge,  tra  i  quali  il

monitoraggio e l'analisi dei rischi e delle minacce cyber  a  livello

nazionale,  l'emissione  di  preallarmi,  allerte,   annunci   e   la

divulgazione di rilevanti informazioni agli operatori interessati, la

ricezione di notifiche obbligatorie e volontarie di incidenti  cyber,

l'analisi degli incidenti e la definizione di modalita' di intervento

e risposta;

2) cura lo sviluppo e il mantenimento di capacita' nazionali di

prevenzione,  monitoraggio,  rilevamento,  analisi  e  risposta,  per

prevenire e gestire gli incidenti  di  sicurezza  informatica  e  gli

attacchi informatici, anche attraverso il CSIRT Italia;

3) e' responsabile per le attivita' inerenti alla preparazione,

prevenzione, gestione e  risposta  a  eventi  cibernetici  di  natura

critica, supportando le attivita' volte  al  piu'  celere  ripristino

della situazione ante-evento da parte dei soggetti interessati;

4)  coordina  e   partecipa   a   esercitazioni   nazionali   e

internazionali che riguardano aspetti tecnici e operativi di gestione

di eventi o crisi con profili di cybersicurezza;

5)   supporta   il   Nucleo   per   la   cybersicurezza   nella

programmazione e pianificazione operativa della risposta a situazioni

di crisi cibernetica da parte delle amministrazioni e degli operatori

privati interessati, nonche' nelle  attivita'  cui  all'articolo  10,

comma 4, del decreto-legge, curando gli  opportuni  raccordi  con  il

Gabinetto;

6) valuta  e  promuove,  in  raccordo  con  le  amministrazioni

competenti per specifici profili della cybersicurezza,  procedure  di

condivisione delle informazioni,  anche  con  gli  operatori  privati

interessati, ai fini della diffusione di allarmi relativi  ad  eventi

cibernetici e per la gestione delle crisi;

e) il Servizio Programmi industriali, tecnologici, di  ricerca  e

formazione svolge funzioni di indirizzo e  gestione  delle  attivita'

svolte  dall'Agenzia  per  promuovere  l'autonomia  strategica  e  la

sovranita' tecnologica nazionale. A tal fine, in particolare:

1) cura le attivita' dell'Agenzia volte alla  promozione,  allo

sviluppo e  al  finanziamento  di  specifici  progetti  e  iniziative

nazionali e internazionali in materia di cybersicurezza, volti  anche

a favorire il trasferimento tecnologico dei risultati della  ricerca;

cura  la   partecipazione   dell'Agenzia   a   progetti   europei   e

internazionali, nonche' l'utilizzazione dei fondi europei;

2)  si  occupa  dello  sviluppo  di  competenze   e   capacita'

industriali, tecnologiche e scientifiche, mediante il  coinvolgimento

del sistema dell'universita' e della  ricerca,  nonche'  del  sistema

produttivo nazionale;

3) e' responsabile per la promozione e la costituzione di  aree

dedicate allo sviluppo di capacita' e competenze nei settori avanzati

della  cybersicurezza,  nonche'  alla  realizzazione  di   studi   di

fattibilita' e di analisi valutative finalizzati a tale scopo;

4) svolge i compiti necessari ad  assicurare  il  funzionamento

del Centro nazionale di coordinamento in  materia  di  cybersicurezza

nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca;

5) cura le  attivita'  necessarie  alla  costituzione  ed  alla

partecipazione  a  partenariati   pubblico-privato   sul   territorio

nazionale,  nonche'  -  previa  autorizzazione  del  Presidente   del

Consiglio dei ministri, resa anche in seno al Comitato di Vertice - a

consorzi, fondazioni o societa'  con  soggetti  pubblici  e  privati,

italiani e stranieri;

6) promuove iniziative  di  formazione,  tra  le  quali  quelle

riservate ai giovani che aderiscono al servizio  civile,  nonche'  di

crescita tecnico-professionale e qualificazione delle  risorse  umane

in materia di cybersicurezza, anche sulla  base  di  convenzioni  con

soggetti pubblici e privati;

f) il Servizio risorse umane e  strumentali  svolge  funzioni  di

indirizzo e gestione dell'attivita'  amministrativa  dell'Agenzia.  A

tal fine, in particolare:

1) assicura la corretta  ed  efficace  gestione  del  personale

dell'Agenzia,  svolgendo  funzioni  di  carattere   ordinamentale   e

procedurale  in  materia  di  reclutamento,   incarichi,   mobilita',

formazione,  sviluppo  professionale,  valutazione   del   personale,

gestione dello stato  giuridico,  trattamento  economico  e  di  fine

rapporto, trattamento pensionistico;

2) cura e coordina l'acquisizione, la gestione, la  crescita  e

lo sviluppo professionale  del  personale  dell'Agenzia,  nonche'  la

promozione delle pari opportunita';

3) provvede alle ispezioni, inchieste e  controlli  interni  su

richiesta del direttore generale o del Vice direttore generale;

4) definisce il sistema di valutazione del personale,  i  piani

di assunzione  e  formazione,  al  fine  di  garantirne  lo  sviluppo

professionale e di assicurare la presenza delle competenze necessarie

ai fabbisogni dell'Agenzia,  nonche'  di  migliorare  le  prestazioni

nell'ambito  delle  posizioni   organizzative   di   appartenenza   e

sviluppare  le  potenzialita'  dei  singoli  dipendenti,  secondo  un

processo di adeguamento delle  competenze  funzionale  all'evoluzione

dell'Agenzia;

5) assicura l'applicazione del  decreto  legislativo  9  aprile

2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza  nei

luoghi di lavoro;

6)  sovrintende  alle  politiche  di  bilancio,  agli  obblighi

contabili, agli adempimenti fiscali e  alla  gestione  degli  aspetti

finanziari e di tesoreria, curandone i relativi processi e procedure,

anche con l'eventuale supporto degli altri Servizi interessati;

7) cura e coordina  le  politiche  di  approvvigionamento  e  i

relativi processi sulla base delle esigenze manifestate  dai  Servizi

interessati;

8)  gestisce  le  attivita'  relative  alla  logistica  e  alla

manutenzione degli immobili e delle dotazioni dell'Agenzia;

9) cura i processi di pianificazione, sviluppo, ottimizzazione,

elaborazione   delle   future   esigenze   e    manutenzione    delle

infrastrutture, dei sistemi tecnologici  e  di  telecomunicazione  in

dotazione  all'Agenzia,  assicurandone  la  gestione  tecnica  ed  il

funzionamento, anche in relazione  al  rispetto  delle  norme  e  dei

requisiti in materia di sicurezza informatica e di  tutela  dei  dati

personali;

10) cura il contenzioso in materia di personale e di  attivita'

negoziale, assicurando il supporto all'Avvocatura dello Stato;

g) il Servizio Strategie e cooperazione definisce  gli  indirizzi

strategici  e  gli  strumenti  di  policy  nazionali  in  materia  di

cybersicurezza, ne monitora l'attuazione, nonche' mantiene e sviluppa

le relazioni e la cooperazione  internazionale  dell'Agenzia.  A  tal

fine, in particolare:

1) elabora le politiche nazionali in materia di  cybersicurezza

e, in particolare, predispone ed aggiorna la strategia  nazionale  di

cybersicurezza, monitorandone la concreta attuazione;

2) contribuisce all'organizzazione di esercitazioni nazionali e

internazionali in materia di cybersicurezza, definendo gli scenari di

riferimento;

3) promuove, gestisce e supporta  le  relazioni  internazionali

dell'Agenzia, sia  a  livello  bilaterale  sia  multilaterale,  anche

attraverso  l'individuazione   o   la   proposizione   di   rilevanti

iniziative;

4) coordina e svolge attivita' di  cooperazione  internazionale

in materia di  cybersicurezza  in  cui  e'  coinvolta  l'Agenzia,  in

particolare,  curando  i  rapporti  con   i   competenti   organismi,

istituzioni ed enti dell'Unione europea  e  di  altre  organizzazioni

internazionali,  seguendo   nelle   competenti   sedi   istituzionali

internazionali le tematiche di cybersicurezza,  nonche'  assicurando,

attraverso il raccordo con le  altre  amministrazioni  nazionali,  la

definizione e il  mantenimento  di  posizioni  nazionali  unitarie  e

coerenti in materia di cybersicurezza;

5) promuove, nei confronti delle altre  amministrazioni,  delle

organizzazioni private, incluse le piccole  e  le  medie  imprese,  e

della societa' civile nel pertinente insieme,  la  consapevolezza  in

materia di cybersicurezza, al fine di contribuire  allo  sviluppo  di

una cultura nazionale in materia.

 

                               Art. 13

                            Codice etico

1. Con provvedimento del Direttore generale e' adottato  il  codice

etico dell'Agenzia che individua i principi guida  del  comportamento

dei dipendenti di ruolo e di tutti coloro  che  operino  a  qualsiasi

titolo presso l'Agenzia ed e' istituito un garante del  codice  etico

ai fini del controllo della sua osservanza,  individuato  nell'ambito

del personale di ruolo dell'Agenzia. Al  garante  medesimo  non  sono

attribuiti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese indennita' o

emolumenti comunque denominati.

 

                               Art. 14

                       Comitati e commissioni

1. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento  di  attivita'  che

possano   richiedere   temporaneamente   l'apporto   di   conoscenze,

competenze e professionalita' diversificate,  il  Direttore  generale

puo'  costituire,  anche  al  di  fuori  delle   strutture   di   cui

all'articolo 4, comma 5, specifici comitati  e  commissioni,  con  la

possibilita'  di  prevedere  anche  la  partecipazione  di   soggetti

estranei alla pubblica amministrazione.

2. Per la partecipazione ai comitati e alle commissioni di  cui  al

comma 1 non sono previsti gettoni di presenza, compensi o rimborsi di

spese.

 

                               Art. 15

                    Sedi principale e secondarie

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge,  l'Agenzia

ha sede principale in Roma.

2. Per motivate esigenze istituzionali e nel rispetto  dei  vincoli

di bilancio e tenuto conto della dotazione organica dell'Agenzia,  su

proposta  del  Direttore  generale,  il  Comitato  di  Vertice   puo'

stabilire la costituzione di una o piu' sedi secondarie in Italia.

3.  Lo  svolgimento   delle   funzioni   dell'Agenzia   di   natura

internazionale possono  essere  assicurate  anche  mediante  apposite

unita' distaccate  presso  enti  e  istituzioni  dell'Unione  europea

ovvero, d'intesa  con  il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della

cooperazione internazionale, presso le Ambasciate e le Rappresentanze

italiane  operanti  nel  contesto   dell'Unione   europea   e   delle

organizzazioni internazionali.

Titolo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

                               Art. 16

                     Regolamenti e disciplinari

1.  Il  Direttore  generale  adotta  ogni  provvedimento,  tra  cui

regolamenti e disciplinari, necessario all'attuazione delle  funzioni

dell'Agenzia, anche in attuazione della normativa vigente.

 

                               Art. 17

                             Attuazione

1. In sede di prima  applicazione,  sino  al  raggiungimento  della

dotazione organica complessiva prevista dall'articolo  12,  comma  4,

del  decreto-legge,  l'organizzazione   dell'Agenzia   definita   dal

presente regolamento, con particolare riferimento alle  modalita'  di

attivazione delle articolazioni di cui agli articoli 4  e  12,  viene

progressivamente disposta, con provvedimento del direttore  generale,

secondo criteri di economicita', efficienza ed efficacia  dell'azione

amministrativa.

 

                               Art. 18

                          Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato  sara'  inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

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