Sicurezza sistema nazionale gas: cambia la composizione del comitato tecnico di emergenza e monitoraggio

Con con il D.M. 31 maggio 2017 del ministero dello Sviluppo economico cambia la composizione del comitato tecnico

Sicurezza sistema nazionale gas: cambia la composizione del comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas. Lo ha deciso il ministero dello Sviluppo economico con il decreto 31 maggio 2017, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 151 del 30 giugno 2017.

Il comitato - istituito, lo ricordiamo, con l'articolo 8 del D.M. 26 settembre 2001 - detta gli indirizzi in tema di sicurezza sistema nazionale gas, in base al D.M. 31 maggio 2017, e avrà da oggi la seguente composizione:

 Presidente: direttore generale della Direzione  generale  per  la
sicurezza   dell'approvvigionamento   e   per    le    infrastrutture
energetiche; 
    Componenti: 
      a) un rappresentante di ciascuna delle tre Direzioni generali: 
        Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e
l'efficienza energetica, il nucleare; 
        Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e
per le infrastrutture energetiche; 
        Direzione generale per la sicurezza  anche  ambientale  delle
attivita' minerarie ed energetiche - Ufficio nazionale minerario  per
gli idrocarburi e le georisorse; 
      b) un rappresentante dell'Autorita' per l'energia elettrica, il
gas e il sistema idrico; 
      c) un rappresentante di ciascuna  impresa  di  trasporto  e  di
stoccaggio operante sul territorio nazionale; 
      d) un rappresentante di ciascuna impresa titolare  di  impianti
di rigassificazione di gas naturale liquefatto; 
      e)  un  rappresentante  della  societa'  Terna,  cui  fa   capo
l'attivita' di dispacciamento dell'energia elettrica. 
  2. Il  Comitato  puo'  essere   integrato,   ove   opportuno,   con
rappresentanti  di  altre  amministrazioni,  o  esperti  nel  settore
designati dal Ministro dello sviluppo economico.

 

Qui di seguito il provvedimento integrale.

 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 31 maggio 2017

Modifica dell'art.  8,  comma  1,  del  decreto  26  settembre  2001,
recante:  «Composizione  del  Comitato   tecnico   di   emergenza   e
monitoraggio del sistema del gas.». (17A04333) 

(GU n.151 del 30-6-2017)

 
 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,  e  successive
modifiche e integrazioni, che all'art. 28, commi 2 e 3,  dispone  che
il Ministero dell'industria del  commercio  e  dell'artigianato  (ora
Ministero dello  sviluppo  economico)  provvede  alla  sicurezza  del
sistema nazionale del gas anche mediante specifici indirizzi  con  la
finalita' di  salvaguardare  la  continuita'  e  la  sicurezza  degli
approvvigionamenti, e puo' adottare misure temporanee di salvaguardia
necessarie a ridurre gravi rischi per la sicurezza e in caso di crisi
nel mercato dell'energia; 
  Visto l'art. 1, comma 7, lettera q) e comma 8, lettera b),  punto1)
della legge 23 agosto 2004, n. 239, che dispone che  sono  esercitati
dallo Stato, anche avvalendosi dell'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas (ora Autorita' per l'energia elettrica il gas e  il  sistema
idrico), i seguenti compiti e funzioni: 
    l'adozione di misure temporanee di salvaguardia della continuita'
della fornitura, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi
rischi per la sicurezza della collettivita' o per l'integrita'  delle
apparecchiature e degli impianti del sistema energetico; 
    l'adozione di indirizzi alle imprese che  svolgono  attivita'  di
trasporto, dispacciamento sulla rete nazionale e rigassificazione  di
gas naturale e di disposizioni ai  fini  dell'utilizzo,  in  caso  di
necessita', degli  stoccaggi  strategici  nonche'  la  stipula  delle
relative convenzioni e la fissazione di regole per il  dispacciamento
in condizioni di emergenza e di obblighi di sicurezza; 
  Visto il regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 20 ottobre 2010, concernente misure volte  a  garantire
la sicurezza dell'approvvigionamento di gas  e  la  sua  proposta  di
modifica PE-CONS No 22/17YY-2016/0030 (COD); 
  Visto il decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  (ora
Ministro  dello  sviluppo  economico)  in  data  26  settembre  2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  235
del 9 ottobre 2001, mediante il quale sono  stati  emanati  indirizzi
per la gestione delle eventuali emergenze che  dovessero  presentarsi
durante il funzionamento del sistema nazionale del gas; 
  Visto l'art. 8 del citato decreto ministeriale 26  settembre  2001,
che ha istituito presso lo stesso Ministero il  Comitato  tecnico  di
emergenza  e  monitoraggio  del  sistema  del  gas,  presieduto   dal
direttore generale della Direzione generale per l'energia  e  per  le
risorse minerarie  del  Ministero  delle  attivita'  produttive  (ora
Ministero dello sviluppo economico), e composto da un dirigente della
stessa Direzione generale, da un  rappresentante  dell'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas (ora Autorita' per l'energia elettrica e
il gas e il sistema idrico), e da un rappresentante di  ogni  impresa
di trasporto e di stoccaggio operante sul territorio  nazionale,  con
possibile integrazione, ove opportuno, con  rappresentanti  di  altre
amministrazioni o esperti nel settore designati  dal  Ministro  delle
attivita' produttive; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre  2008,
n. 197, recante il  Regolamento  di  riorganizzazione  del  Ministero
dello  sviluppo  economico,  che  istituisce  il   Dipartimento   per
l'energia  articolato  in  tre  direzioni  di  livello   dirigenziale
generale; 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  20
dicembre 2012, registrato all'Ufficio centrale del bilancio al n. 715
il 14 gennaio 2013,  che  ha  ricostituito  il  Comitato  tecnico  di
emergenza e  monitoraggio,  con  scadenza  20  dicembre  2015  e  con
composizione stabilita sulla base del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, sopra citato, che,  tra  l'altro
prevedeva  la  struttura  del  Ministero  dello  sviluppo   economico
organizzata in Dipartimenti tra i quali il Dipartimento per l'energia
articolato in tre Uffici di livello dirigenziale generale; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2013, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero
dello sviluppo economico che non prevede  piu'  il  Dipartimento  per
l'energia ma la costituzione, nell'ambito del settore energetico,  di
tre Direzioni generali: 
    la Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche; 
    la Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento  e
per le infrastrutture energetiche; 
    la Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili  e
l'efficienza energetica, il nucleare; 
  Visto il decreto ministeriale del Ministro dello sviluppo economico
30 ottobre 2015 recante modifiche al decreto 17 luglio 2014  mediante
il  quale  la  Direzione  generale  per  le  risorse   minerarie   ed
energetiche ha assunto la denominazione di Direzione generale per  la
sicurezza anche ambientale delle attivita' minerarie ed energetiche -
Ufficio nazionale minerario  per  gli  idrocarburi  e  le  georisorse
(DGS-UNMIG); 
  Visto il decreto ministeriale del Ministro dello sviluppo economico
24 febbraio 2017 recante l'individuazione degli  uffici  dirigenziali
di livello non generale; 
  Considerata l'interazione  del  sistema  del  gas  con  il  sistema
elettrico, e in particolare,  con  la  societa'  Terna  cui  fa  capo
l'attivita' di dispacciamento dell'energia elettrica in conformita' a
quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
11 maggio 2004 in tema  di  unificazione  della  proprieta'  e  della
gestione della Rete nazionale di trasmissione, e quanto disposto  dal
decreto  legislativo  1°  giugno  2011,  n.  93,  relativamente  alla
articolazione del sistema nazionale del gas in societa' di  trasporto
di gas,  di  stoccaggio  di  gas  e  di  gestione  dei  terminali  di
rigassificazione; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 18 della legge 28 dicembre 2001,
n.  448,  il  mantenimento  del  Comitato  e'  necessario  in  quanto
organismo   collegiale   tecnico   ad    elevata    specializzazione,
indispensabile per la realizzazione degli obiettivi istituzionali non
perseguibili  attraverso  la   sola   utilizzazione   del   personale
dell'amministrazione, anche ai fini della attuazione del  regolamento
(UE) n. 994/2010 del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  20
ottobre 2010 citato in premessa, in corso di aggiornamento presso  le
istituzioni europee, e che ai componenti  non  e'  corrisposto  alcun
compenso; 
  Visti i decreti del Ministro dello sviluppo economico  24  dicembre
2014 e 19 gennaio 2017  che  hanno  modificato  la  composizione  del
Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio; 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  1°
aprile 2014 che ha ricostituito il Comitato tecnico  di  emergenza  e
monitoraggio per la durata di un triennio, con decorrenza  1°  aprile
2014 e scadenza 31 marzo 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio 
 
  1. La composizione del Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio
del sistema del gas, istituito con decreto del 26 settembre 2001 art.
8 comma 1, e' cosi' modificata: 
    Presidente: direttore generale della Direzione  generale  per  la
sicurezza   dell'approvvigionamento   e   per    le    infrastrutture
energetiche; 
    Componenti: 
      a) un rappresentante di ciascuna delle tre Direzioni generali: 
        Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e
l'efficienza energetica, il nucleare; 
        Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e
per le infrastrutture energetiche; 
        Direzione generale per la sicurezza  anche  ambientale  delle
attivita' minerarie ed energetiche - Ufficio nazionale minerario  per
gli idrocarburi e le georisorse; 
      b) un rappresentante dell'Autorita' per l'energia elettrica, il
gas e il sistema idrico; 
      c) un rappresentante di ciascuna  impresa  di  trasporto  e  di
stoccaggio operante sul territorio nazionale; 
      d) un rappresentante di ciascuna impresa titolare  di  impianti
di rigassificazione di gas naturale liquefatto; 
      e)  un  rappresentante  della  societa'  Terna,  cui  fa   capo
l'attivita' di dispacciamento dell'energia elettrica. 
  2. Il  Comitato  puo'  essere   integrato,   ove   opportuno,   con
rappresentanti  di  altre  amministrazioni,  o  esperti  nel  settore
designati dal Ministro dello sviluppo economico. 
  3. Il Comitato di cui al presente  decreto  non  comporta  oneri  a
carico del bilancio dello Stato e  non  e'  annoverabile  tra  quelli
assoggettabili al controllo di legittimita' dell'Ufficio centrale del
bilancio ai sensi degli articoli  2, 5, e 6 del  decreto  legislativo
n. 123/2011.

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