Sicurezza stradale dei pedoni: pronti i finanziamenti

Le risorse sono destinate a quattordici grandi Comuni

Sicurezza stradale dei pedoni: il ministero delle Infrastrutture ha stanziato 13 milioni e 500 mila euro per realizzare progetti utili a garantire la sicurezza stradale dei pedoni, in quattordici grandi Comuni. Le risorse e le regole di utilizzo del contributo sono contenute del D.M. 22 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2023.

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Sicurezza stradale dei pedoni: quali interventi

I finanziamenti dovranno essere utilizzati per:

  • azioni di moderazione del traffico con l'implementazione di «zone 30» e «isole ambientali» con l'introduzione di elementi di traffic calming per mitigare le differenze di velocità esistenti tra pedoni e traffico motorizzato;
  • realizzazione di percorsi pedonali, attraversamenti pedonali semaforizzati ed altri interventi similari;
  • messa in sicurezza di percorsi pedonali;
  • aumento della visibilita' degli attraversamenti pedonali, anche mediante interventi su segnaletica verticale ed orizzontale.
    Qui di seguito il testo integrale del provvedimento comprensivo dell'allegato.

Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
Decreto 22 dicembre 2022

Piano di riparto delle risorse destinate alla progettazione ed alla
realizzazione di interventi per il miglioramento della sicurezza
stradale dei pedoni. (23A00784)

(Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2023)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, recante
«Nuovo codice della strada» e sue modifiche ed integrazioni ed in
particolare il comma 5 dell'art. 1;
Visto l'art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, istitutiva del
«Piano nazionale della sicurezza stradale» (PNSS) finalizzato a
ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali sul
territorio nazionale;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, di attuazione
della direttiva 2008/96/CE in materia di gestione della sicurezza
delle infrastrutture stradali;
Visto il decreto dirigenziale 24 settembre 2012, n. 189, emanato in
attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo n. 35/2011, con il
quale e' stata definita la metodologia di calcolo del costo sociale
di un morto e di un ferito per incidente stradale;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante:
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio
sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»;
Considerato che il Piano nazionale per la sicurezza stradale 2030
(PNSS 2030) definisce le strategie generali e specifiche per il
miglioramento della sicurezza stradale per il decennio 2021-2030;
Considerato che con delibera Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile del 14 aprile
2022, n. 13, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 21 luglio 2022, n. 169, e' stato approvato il PNSS 2030;
Tenuto conto che le linee strategiche generali del PNSS 2030, in
grado di agire sull'intero sistema, sono raggruppate nei cinque
pilastri della sicurezza stradale indicati nel Global plan for the
decade of action for road safety 2011-2020;
Considerato che il PNSS 2030 ha individuato i pedoni quale
categoria a rischio tra gli utenti della strada, in quanto, a
confronto con le altre, si e' verificata una riduzione del solo 14
per cento in termini di morti e di solo l'1 per cento in termini di
feriti nel decennio 2011-2020;
Considerato che nel 2019, i pedoni rappresentano il 17 per cento
del totale delle vittime, dato confermato anche nel 2020;
Considerato che il 78 per cento dei pedoni deceduti ed il 95 per
cento dei perdoni feriti si riscontrano in incidenti accaduti in
ambito urbano;
Considerato che l'incidentalita' relativa ai pedoni delle aree
urbane si concentra, in particolare, nei quattordici «grandi comuni»
riportati nei rapporti annuali ISTAT sull'incidentalita' stradale,
raggiungendo il 23 per cento tra le vittime per incidenti stradali e
il 34 per cento in termini di feriti;
Ritenuto quindi necessario ed urgente procedere ad un programma
iniziale di interventi a favore della protezione dei pedoni
concentrato su detti comuni;
Considerato che negli anni 2020 e 2021 i dati di incidentalita'
sono stati fortemente influenzati dalle limitazioni alla circolazione
per contrastare la diffusione del COVID-19, per cui il triennio che
si e' preso in esame per l'incidentalita' dei pedoni e' quello
relativo agli anni 2017, 2018 e 2019;
Viste le statistiche ISTAT contenute nei report «Incidenti
stradali», nello specifico nella tavola 2.38 «Pedoni morti e feriti
per classe di eta', sesso e regione» e tavola 3.8 «Pedoni morti e
feriti per classe di eta', sesso e comune», relative al numero dei
pedoni morti e feriti in incidenti stradali in Italia negli anni
2017, 2018 e 2019;
Considerato che la somma disponibile per la realizzazione di
interventi per la messa in sicurezza dei pedoni risulta pari
complessivamente a euro 13.500.000,00, a valere sulle risorse
iscritte nel capitolo 7333, PG 1, PG 3 e PG 4;
Ritenuto opportuno suddividere tale somma tra i quattordici grandi
comuni, assegnando a ciascun comune una quota calcolata in
proporzione al costo sociale dei pedoni morti e feriti per incidente
stradale;
Considerato che la copertura dei costi di progettazione e
realizzazione degli interventi avverra' integralmente a carico dei
fondi statali assegnati;
Visto il parere reso dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali nella seduta del 21 dicembre 2022;

Decreta:

Art. 1

Destinazione delle risorse

1. La somma complessiva di euro 13.500.000,00
(tredicimilionicinquecentomila/00), a valere sulle risorse iscritte
nel capitolo 7333 per l'esercizio 2022, viene destinata al
finanziamento dei programmi di interventi per il miglioramento della
sicurezza stradale dei pedoni, comprensivi degli eventuali costi per
la progettazione e la realizzazione, nei quattordici «grandi comuni»,
di cui al rapporto annuale ISTAT sull'incidentalita' stradale.

Art. 2

Piano di riparto

1. Al fine di consentire programmi di interventi funzionali in
favore della sicurezza dei pedoni, l'importo complessivo previsto
all'art. 1 e' ripartito tra i comuni, come da tabella seguente:

Sicurezza stradale dei pedoni

2. Sulla base del sopraindicato riparto, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti provvede agli impegni di spesa a
favore dei comuni, i quali possono avviare le attivita'
amministrative preordinate alla selezione delle proposte di
intervento ed alla conseguente formulazione del programma da
finanziare.

Art. 3

Copertura complessiva della spesa

1. Il finanziamento statale e' erogabile per ciascun programma di
interventi presentato dai comuni entro i limiti di cui al
sopraindicato piano di riparto.

Art. 4

Tipologie di interventi

1. Le risorse di cui all'art. 1 costituiscono contributi statali
per la realizzazione di interventi, comprensivi degli eventuali costi
per la progettazione, che sulla base di analisi dell'incidentalita'
specifica, sull'individuazione dei fattori di rischio presenti in
loco e delle tipologie di interventi piu' efficaci, nonche' in
applicazione dei criteri specificati nel successivo art. 7 del
presente decreto, debbono essere dedicati al miglioramento della
sicurezza stradale dei pedoni. In particolare, possono essere
effettuati in tal senso interventi che prevedano, a titolo
esemplificativo:
a) azioni di moderazione del traffico con l'implementazione di
«zone 30» e «isole ambientali» con l'introduzione di elementi di
traffic calming per mitigare le differenze di velocita' esistenti tra
pedoni e traffico motorizzato;
b) realizzazione di percorsi pedonali, attraversamenti pedonali
semaforizzati ed altri interventi similari;
c) messa in sicurezza di percorsi pedonali;
d) aumento della visibilita' degli attraversamenti pedonali,
anche mediante interventi su segnaletica verticale ed orizzontale.
2. Gli interventi devono essere improntati a criteri di
sistematicita', coerenza, integrazione, orientamento su obiettivi
specifici e misurabili, monitoraggio dei risultati e valutazione
della loro efficacia e condivisione dei risultati delle esperienze.
3. Gli interventi sulla segnaletica di cui comma 1, lettera d) sono
ammessi a condizioni di aver dimostrato il completo utilizzo dei
fondi vincolati di cui all'art. 208, comma 4, lettera a) del Codice
della strada per i proventi incassati negli anni 2019 e 2020. In ogni
caso il costo degli interventi di cui al citato punto d) non puo'
superare il 30 per cento del programma complessivo.

Art. 5

Soggetti attuatori

1. Le risorse di cui all'art. 1 sono destinate ai comuni che hanno
selezionato le proposte progettuali ai sensi del presente decreto e
le hanno incluse nel programma degli interventi ammesso a
finanziamento, come indicato all'art. 6. I comuni, in qualita' di
soggetti attuatori, hanno la titolarita' dei poteri, funzioni e
compiti sulle attivita' amministrative inerenti alla progettazione,
all'esecuzione ed al collaudo/certificazione dei lavori e delle
relative procedure di affidamento.

Art. 6

Presentazione programma di interventi

1. I comuni, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, trasmettono al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti il programma degli interventi da realizzare contenente:
a) schede descrittive e riepilogative di ciascun intervento
selezionato con allegata planimetria di inquadramento nel territorio,
dalle quali risulti la capacita' dell'intervento di contrastare e
risolvere i fattori di rischio presenti, la tipologia e il costo
stimato dello stesso ed il termine presunto di ultimazione;
b) scheda dell'analisi generale e specifica dell'incidentalita'
riferita ai pedoni;
c) prospetto di copertura della spesa complessiva.
2. Il Ministero, al fine di uniformare le attivita' di
presentazione del programma, invia ai comuni il fac-simile dei
modelli di cui al comma che precede.
3. Il Ministero approva il programma entro trenta giorni dalla
ricezione ed il comune, entro i successivi trenta giorni, procede
all'approvazione dello stesso con apposito atto deliberativo
dell'organo titolare delle funzioni di programmazione e lo comunica
al Ministero.
4. Con convenzione, da stipulare tra il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e i comuni entro trenta giorni dalla
comunicazione di cui al comma precedente, predisposta secondo lo
schema di cui all'allegato 1 del presente decreto, sono regolamentati
i reciproci impegni afferenti allo svolgimento delle attivita'
amministrative attuative del programma stesso e degli adempimenti
negoziali finalizzati alla realizzazione degli interventi
prospettati, con l'indicazione dei relativi tempi di effettuazione,
della disciplina delle modalita' di erogazione delle risorse
finanziarie statali nonche' delle azioni ministeriali e regionali di
monitoraggio e di controllo sull'andamento delle attivita'.
5. In caso di mancata presentazione del programma di interventi con
le modalita' e nei tempi previsti dal comma 1 o in caso di mancata
approvazione con delibera entro centocinquanta giorni dalla
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, il finanziamento statale assegnato e' revocato e
si procede al disimpegno delle somme assegnate ancora presenti in
bilancio. Le eventuali somme residue a valle di tali operazioni
possono essere riassegnate dal Ministero ad uno o piu' comuni a
copertura di ulteriori interventi.

Art. 7

Criteri di individuazione degli interventi

1. I comuni procederanno alla selezione degli interventi sulla base
dei seguenti criteri:
a. effettive esigenze di riduzione dei rischi, evidenziati
dall'analisi di incidentalita';
b. efficacia dell'intervento proposto in relazione
all'eliminazione o riduzione dei rischi evidenziati.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo per la registrazione.
Roma, 22 dicembre 2022

Allegato

Convenzione per il trasferimento dei fondi
per la realizzazione di interventi per il miglioramento
della sicurezza stradale dei pedoni
tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per la mobilita' sostenibile
Direzione generale per la sicurezza stradale
e l'autotrasporto

e

Il Comune di (...)

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in seguito
denominato per brevita' Ministero, in persona dell'ing. Iurato
Valentino, direttore della Div. 1 della Direzione generale per la
sicurezza stradale e l'autotrasporto;

e

Il Comune(...), in seguito denominato per brevita' comune, in
persona del ......., giusti poteri di firma conferiti con atto
(...);

Premesso

che il decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 «Nuovo
codice della strada» e sue modifiche ed integrazioni ed in
particolare il comma 5 dell'art. 1;
che la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, in coerenza con gli
indirizzi del Programma di azione comunitario 1997-2001 in materia di
sicurezza stradale, ha istituito all'art. 32 il Piano nazionale della
sicurezza stradale;
che il decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, di attuazione
della direttiva 2008/96/CE in materia di gestione della sicurezza
delle infrastrutture stradali;
che il decreto dirigenziale 24 settembre 2012, n. 189, emanato in
attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo n. 35/2011, con il
quale e' stata definita la metodologia di calcolo del costo sociale
di un morto e di un ferito per incidente stradale;
che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
prot. n. ....... del ......., registrato dalla Corte dei conti in
data ......., sono stati forniti gli indirizzi amministrativi per la
destinazione dei fondi disponibili per l'esercizio finanziario 2022,
di euro 13.500.000,00 alla progettazione e realizzazione di
interventi a favore della protezione dei pedoni;
che il citato decreto ha ripartito tra i comuni le su indicate
somme, demandando alla presente convenzione la disciplina delle
reciproche attivita' relative allo svolgimento delle procedure
attuative dei programmi finanziati nonche' la disciplina delle
modalita' di erogazione delle risorse statali;
che la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta
del ....... ha espresso parere favorevole sul suddetto decreto di
riparto delle risorse previste per la progettazione e la
realizzazione di tali interventi nonche' sullo schema di convenzione
tra Ministero e comuni;
che con delibera n. ......., il comune ha approvato il programma,
costituente la proposta consistente nell'intervento .......;

Tutto cio' premesso

Le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto
segue.

Art. 1.

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto.

Art. 2.
Oggetto

La convenzione regola i rapporti tra il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti (d'ora in poi Ministero) e il Comune
....... (d'ora in poi comune), in relazione agli adempimenti
esecutivi ed al trasferimento di risorse finanziarie statali per la
realizzazione di opere di cui al Programma di interventi, proposto
dal comune con la delibera di g.c. n. ....... del ......., che
unitamente alla scheda proposta intervento contenente il quadro
economico di spesa, alla scheda dell'analisi della incidentalita' ed
al prospetto di copertura della spesa complessiva del programma ad
essa allegati, costituisce parte integrante e sostanziale della
presente convenzione.

Art. 3.

Responsabile del procedimento

Il comune nomina il responsabile del procedimento per
l'attuazione della presente convenzione e ne da' comunicazione al
Ministero. Lo stesso curera' i rapporti con il Ministero ed
effettuera' le richieste, le certificazioni ed ogni altra
comunicazione riguardo l'attuazione della convenzione.

Art. 4.

Importo del contributo

L'importo complessivo delle risorse finanziarie da trasferire al
comune e' pari ad euro ....... e verra' erogato in conto capitale con
le modalita' di cui al successivo art. 8, presso il conto di
Tesoreria n. .......
Le risorse sono destinate alla copertura delle spese per la
progettazione e realizzazione del Programma di interventi di cui al
precedente art. 2 del suo valore complessivo ed entro i limiti di cui
all'importo assentito con il decreto ministeriale n. ....... del
.......
Qualora il programma proposto preveda la copertura dei costi
anche a carico di altre fonti di finanziamento, il comune avra' cura
indicare nella delibera di giunta/consiglio l'importo e di
specificarne la fonte.
Qualora dovessero rendersi necessari maggiori oneri economici per
la completa realizzazione del programma, il comune avra' cura di
reperire e garantire la copertura finanziaria, inviando un nuovo
prospetto di copertura della spesa complessiva.

Art. 5.

Adempimenti attuativi del programma

Il comune si impegna al puntuale svolgimento delle attivita'
amministrative e negoziali finalizzate all'adozione degli atti di sua
competenza:
completa predisposizione della progettazione prevista dalle
norme di riferimento per la categoria e tipologia degli interventi da
realizzare;
espletamento delle procedure tecnico-amministrative di
approvazione in linea tecnico-economica dei progetti proposti, anche
ai fini urbanistici e relativi provvedimenti finali;
formalizzazione degli atti di affidamento degli incarichi e dei
lavori, di adozione degli impegni contabili e di gestione degli atti
di spesa;
valorizzando a tal proposito, ove ritenuto opportuno, l'accordo
di programma ex art. 34 del T.U.E.L..

Art. 6.

Quadro temporale

Il comune si impegna al compimento progressivo dei suddetti atti
a decorrere dalla sottoscrizione della presente convenzione e con
riferimento a tutte le ipotesi di interventi prospettate nel
Programma presentato, in maniera tale da poter concludere le
rispettive attivita' nel seguente quadro temporale:
entro sette mesi tutte le procedure approvative dei progetti
degli interventi, trasmettendo al Ministero il quadro aggiornato
delle schede di proposta degli interventi, redatte secondo lo schema
gia' utilizzato in sede di delibera programmatica, in modo da
costituirne il programma esecutivo;
entro undici mesi tutte le aggiudicazioni definitive degli
affidamenti, trasmettendo al Ministero una apposita comunicazione del
responsabile del procedimento;
entro quattordici mesi tutte le consegne dei lavori,
trasmettendo al Ministero una apposita comunicazione del responsabile
del procedimento.
Qualora i lavori non venissero consegnati entro il termine
previsto il Ministero procedera' allo stralcio dell'intervento dal
programma proposto con conseguente rimodulazione del finanziamento.

Art. 7.

Rimodulazione del programma

Il programma degli interventi proposto puo' essere rimodulato su
apposita richiesta del comune ed approvata dal Ministero, a
condizione che eventuali incrementi di spesa abbiano copertura certa,
qualora con riferimento a tutti gli interventi previsti ovvero a
taluni di essi:
a) vengano riscontrate nel corso di svolgimento delle attivita'
cause ostative di natura tecnica, economica e giuridica, non previste
ne' prevedibili al momento della predisposizione del programma
stesso, che ne impediscano la piena realizzazione secondo i modi ed i
termini prospettati;
b) sopraggiunga una perdita di interesse alla loro
realizzazione da parte dei soggetti attuatori, sempreche' non siano
state avviate le relative attivita' esecutive ovvero non risultino
gia' assunte obbligazioni verso terzi in conseguenza degli stessi.
In caso di rimodulazione le schede dei nuovi interventi devono
essere allegate alla richiesta di cui al comma 1 ed andranno a
sostituire, una volta approvate, quelle relative agli interventi
eliminati.
Eventuali risparmi potranno essere utilizzati con le modalita' di
cui all'art. 9 della presente convenzione.

Art 8.

Trasferimento delle risorse finanziarie

Il trasferimento delle risorse statali verra' erogato, nei limiti
delle risorse disponibili in bilancio, secondo le seguenti modalita':
a) una quota pari al 40 per cento del finanziamento statale
assegnato, a titolo di anticipazione, dopo l'avvenuta registrazione
della presente convenzione da parte degli organi di controllo;
b) un'ulteriore quota del 50 per cento ad avvenuta
presentazione da parte del Responsabile del Procedimento della
documentazione attestante il pagamento dei costi relativi a ciascun
intervento sino alla concorrenza complessiva dell'importo di cui al
punto a).
c) il rimanente 10 per cento, del costo di ciascun intervento,
viene trasferito al comune alla certificazione da parte dello stesso
dell'avvenuto collaudo.

Art. 9.

Economie da ribassi o rinunce o rimodulazioni

Eventuali economie derivanti da ribassi conseguiti nelle
procedure di gara per l'affidamento dei lavori oppure per effetto di
rinunce oppure a seguito di rimodulazioni potranno essere utilizzate
dal comune nell'ambito dello stesso intervento oppure procedendo
all'ammissione a finanziamento di ulteriori proposte di intervento
aventi la stessa finalita', integrando il programma adottato mediante
la presentazione delle ulteriori nuove schede.
Eventuali somme gia' erogate e non utilizzate, una volta conclusi
i rapporti di convenzione, dovranno essere versate all'entrata del
bilancio dello Stato sull'apposito capitolo che verra' comunicato dal
Ministero.

Art. 10.

Azione di monitoraggio e verifica del Ministero

Nell'attuazione della presente convenzione il Ministero provvede
a:
a) verificare lo stato di svolgimento delle attivita' con
possibilita' di richiedere relazioni illustrative ovvero
giustificazioni in presenza di rilevate criticita' e significativi
ritardi;
b) censire gli interventi e aggiornarne progressivamente il
loro stato di attuazione, utilizzando a tale fine come fonte primaria
i risultati del monitoraggio operativo sviluppato dai comuni ai sensi
del decreto legislativo 229 del 29 dicembre 2011;
c) valutare risultati ed effetti delle misure poste in essere
in base ai dati disponibili. Il Ministero puo' convocare il «Comitato
per l'indirizzo ed il coordinamento delle attivita' connesse alla
sicurezza stradale» istituito con decreto ministeriale n. 262 del 2
settembre 2022, al fine di verificare le misure adottate ed i
risultati conseguiti dagli interventi posti in essere.
In relazione all'azione di monitoraggio del Ministero indicata
nei commi precedenti, il comune:
a) rende disponibile ogni documentazione utile per il
monitoraggio nazionale, consente e agevola i sopralluoghi che si
rendessero opportuni, rende disponibile il personale strettamente
necessario per consentire le verifiche e le analisi di cui sopra;
b) rende disponibile a conclusione del programma degli
interventi realizzati, una valutazione ex-post dei tre anni
successivi all'anno di conclusione dei lavori. Nel caso non si
disponga dei dati nel luogo dell'intervento, in questo caso, puo'
fornire quelli relativi all'intero territorio comunale, corredati da
informazioni su altri interventi realizzati della stessa tipologia di
quelli in esame per poter condurre un'analisi piu' significativa.
c) qualora non venissero resi disponibili i dati di cui al
punto precedente b), il comune verra' escluso dal successivo
finanziamento ministeriale disponibile in attuazione del PNSS 2030.

Art. 11.

Azione di monitoraggio e verifica dei comuni

Il comune esercita le funzioni di controllo, vigilanza e
sovrintendenza, al fine di assicurare il corretto e puntuale
svolgimento delle attivita' ad essi spettanti, nonche' svolge
un'azione di monitoraggio operativo sullo stato e sull'attuazione
degli interventi ammessi al finanziamento.
Nell'ambito dell'azione di monitoraggio, il comune, oltre a
quanto previsto in merito al controllo dello stato di avanzamento
procedurale, fisico, e contabile degli interventi, nonche' di
utilizzo dei ribassi d'asta e delle economie con riferimento al
monitoraggio previsto dal decreto legislativo 229 del 29 dicembre
2011, segnala tempestivamente eventuali criticita' riguardanti in
particolare i tempi di realizzazione dell'intervento ed eventuali
aspetti che risultassero di rilevante interesse ai fini del
miglioramento dell'azione a favore della sicurezza stradale.
Al fine di garantire il monitoraggio degli investimenti pubblici,
la trasparenza e la tracciabilita' dei flussi finanziari, il comune
si impegna a richiedere i Codici Unici di Progetto (CUP), relativi
agli interventi del programma da realizzare di cui all'art. 2, ed a
inserirli nelle Convenzioni da stipulare con il Ministero.
Per tutti gli interventi realizzati, il comune dovra' provvedere
agli oneri previsti dall'art. 14 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Codice della strada).

Art. 12.

Termini per la risoluzione della convenzione

Qualora l'attuazione dell'intervento dovesse procedere in
difformita' dalle modalita', dai tempi, dai contenuti e dalle
finalita', di cui alla presente convenzione e relativi allegati,
ovvero in caso di realizzazione parziale del progetto proposto, il
Ministero intima all'ente attuatore di eliminare le cause di tale
difformita' e darne tempestiva comunicazione dell'avvenuta
risoluzione.
Trascorso inutilmente il termine di espletamento delle attivita'
previste nell'atto di intimazione, il Ministero si riserva la
facolta' di sospendere l'erogazione del finanziamento.
Qualora in esito alle attivita' di accertamento e di verifica
circa i ritardi, le inadempienze e le cause ostative alla conclusione
delle attivita' di cui al comma 1, il Ministero ravvisi che non
sussistano pile condizioni oggettive per la prosecuzione dei rapporti
di convenzione comunica al comune il proprio recesso.
Il recesso dalla convenzione estingue i rapporti in corso, dando
luogo a separate attivita' istruttorie in contraddittorio con il
comune finalizzate alla definizione dei rapporti economico-finanziari
conseguenziali sorti con la convenzione ed ancora pendenti ovvero
alla redistribuzione delle alee economiche relative agli oneri
subiti. Detta attivita' potra' altresi' riguardare collaborazioni
nell'esercizio di pretese restitutorie/risarcitorie nei confronti
degli enti attuatori e/o di soggetti esterni.

Art. 13.

Registrazione ed esecutivita' della convenzione

La presente convenzione diverra' esecutiva solo dopo l'avvenuta
registrazione da parte dei competenti organi di controllo.

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