Sicurezza del lavoro: gli investimenti nelle zone colpite dal sisma del 2016

Ammessi alle agevolazioni gli interventi di cui alle norme tecniche per le costruzioni vigenti, finalizzati a garantire la sicurezza dei lavoratori, relativi a immobili destinati ad attività di impresa e/o produttiva

Ripartite le somme destinate al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro nelle zone interessate dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria).

È quanto dispone l'ordinanza della presidenza del Consiglio dei ministri - il commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 24 aprile 2018 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 2018, n. 107 che ne stabilisce anche i criteri generali di utilizzo.

Ammessi alle agevolazioni gli interventi di cui alle norme tecniche per  le costruzioni vigenti,  finalizzati a garantire la  sicurezza dei lavoratori, relativi a immobili destinati ad attività di impresa e/o produttiva.

L'agevolazione consiste in un contributo in conto capitale corrispondente al 70% della spesa ritenuta ammissibile, in  ogni caso non superiore a complessivi € 200.000 per soggetto.

Di seguito il testo integrale dell'ordinanza, disponibile anche in versione pdf alla fine della pagina.

 

Ordinanza della presidenza del Consiglio dei ministri - il commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 24 aprile 2018 




Attuazione dell'articolo 23, comma 2, del decreto-legge  n.  189  del

2016 e s.m.i. Ripartizione delle somme destinate al finanziamento dei

progetti  di  investimento  e  formazione  in  materia  di  salute  e

sicurezza del lavoro e criteri generali di  utilizzo  delle  risorse.

(Ordinanza n. 54). (18A03226)




      in Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 2018, n. 107




Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei

  territori dei Comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e

  Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal

  24 agosto 2016.

  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  del  25  agosto

2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza

degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno

colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed

Umbria»;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre

2016 con cui il sig.  Vasco  Errani  e'  stato  nominato  Commissario

straordinario del Governo, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  23

agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della

ricostruzione nei territori dei  Comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,

Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto

2016;

  Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27  ottobre  2016,

recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di

emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza

degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre

2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria

e Abruzzo;

  Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31  ottobre  2016,

recante l'ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione

dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016

in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il

giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle

Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017,

con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli

ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori

delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio

2017, nonche' degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno

interessato i  territori  delle  medesime  Regioni  a  partire  dalla

seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di

emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

  Richiamato l'art. 1, comma 2,  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 9 settembre 2016, il  quale  prevede  che  il  Commissario

straordinario del Governo provvede, in particolare, al  coordinamento

delle amministrazioni  statali,  nonche'  con  l'Autorita'  Nazionale

Anticorruzione,   alla   definizione   dei   piani,   dei   programmi

d'intervento,   delle   risorse   necessarie   e   delle    procedure

amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici  pubblici

e privati, nonche' delle infrastrutture  nei  territori  colpiti  dal

sisma;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11  settembre

2017 con cui l'On. Paola De Micheli  e'  stata  nominata  Commissario

straordinario del Governo, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  23

agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della

ricostruzione nei territori dei  Comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,

Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto

2016;

  Visto il decreto-legge n. 189  del  2016,  pubblicato  in  Gazzetta

Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244,  recante  «Interventi  urgenti  in

favore delle popolazioni colpite  dal  sisma  del  24  agosto  2016»,

convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17  dicembre  2016,  e

s.m.i. e, in particolare:

    a) l'art.  2,  comma  1,  lettera  b),  in  forza  del  quale  il

Commissario straordinario del  Governo  coordina  gli  interventi  di

ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui  al  Titolo

II, Capo I, sovraintendendo  all'attivita'  dei  Vice  Commissari  di

concessione ed erogazione dei relativi contributi e  vigilando  sulla

fase attuativa degli interventi stessi, ai sensi dell'art. 5;

    b) l'art.  2,  comma  1,  lettera  f),  in  forza  del  quale  il

Commissario straordinario sovraintende sull'attuazione  delle  misure

di cui al Titolo II, Capo II, al fine di favorire  il  sostegno  alle

imprese che hanno sede nei territori interessati e  il  recupero  del

tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici;

    c) l'art.  2,  comma  1,  lettera  h),  in  forza  del  quale  il

Commissario straordinario tiene e gestisce la contabilita' speciale a

lui appositamente intestata;

    d) l'art.  2,  comma  1,  lettera  i),  in  forza  del  quale  il

Commissario straordinario del Governo esercita il controllo  su  ogni

altra attivita' prevista dal presente decreto nei territori colpiti;

    e)  l'art.  2,  comma   2,   che   attribuisce   al   Commissario

straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma  1  del

medesimo articolo, il potere  di  adottare  ordinanze,  nel  rispetto

della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento  giuridico

e  delle  norme  dell'ordinamento  europeo,  previa  intesa   con   i

Presidenti delle Regioni  interessate  nell'ambito  della  cabina  di

coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto legge;

    f) l'art. 2, comma 5, in  forza  del  quale  i  vice  commissari,

nell'ambito dei territori interessati:

      a) presiedono il comitato  istituzionale  di  cui  all'art.  1,

comma 6;

      b) esercitano le funzioni di  propria  competenza  al  fine  di

favorire il superamento dell'emergenza  e  l'avvio  degli  interventi

immediati di ricostruzione;

      c) sovraintendono agli interventi relativi alle opere pubbliche

e ai beni culturali di competenza delle Regioni;

      d) sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione

dei contributi per gli  interventi  di  ricostruzione  e  riparazione

degli immobili privati, con le modalita' di cui all'art. 6;

      e) esercitano le funzioni di propria  competenza  in  relazione

alle misure finalizzate al  sostegno  alle  imprese  e  alla  ripresa

economica di cui al Titolo II, Capo II;

      g) l'art. 23 il quale prevede:

  al comma 1 che «Per assicurare  la  ripresa  e  lo  sviluppo  delle

attivita' economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori  nei

territori  dei  Comuni  di  cui  all'art.  1,  e'   trasferita   alla

contabilita' speciale di cui all'art. 4 la somma di trenta milioni di

euro  destinata  dall'Istituto  nazionale  assicurazione  contro  gli

infortuni sul lavoro (INAIL), nel bilancio di previsione  per  l'anno

2016, al finanziamento dei progetti di investimento e  formazione  in

materia di salute e sicurezza sul lavoro»;

  al comma 2 che «La ripartizione fra le  Regioni  interessate  delle

somme di cui al comma 1 e i relativi  criteri  generali  di  utilizzo

sono definiti con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2,  comma

2, nel rispetto dei regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013  della

Commissione del 18 dicembre  2013,  relativi  all'applicazione  degli

articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

agli aiuti «de minimis»».

  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18

dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione

europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo  all'applicazione  degli

articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

agli aiuti «de minimis»;

  Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della  Commissione,  del  18

dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione

europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo  all'applicazione  degli

articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;

  Considerata  la  necessita'  di  dare  attuazione  alla  previsione

dell'art. 23, comma 2, del decreto legge n. 189 del  2016  e  s.m.i.,

individuando  le  percentuali  di  riparto  della  somma  pari  ad  €

30.000.000,00 (trentamilioni/00) destinata dall'art. 23, comma 1, del

predetto decreto legge dall'Istituto nazionale  assicurazioni  contro

gli  infortuni  sul  lavoro  al   finanziamento   dei   progetti   di

investimento e formazione  in  materia  di  salute  e  sicurezza  sul

lavoro.

  Considerata la necessita' di  individuare  i  criteri  generali  di

utilizzo delle somme di cui all'art. 23, comma 1, del  decreto  legge

n. 189 del 2016;

  Vista  l'intesa   espressa   dai   Presidenti   delle   Regioni   -

Vicecommissari nelle riunioni della cabina di  coordinamento  del  21

febbraio 2018;

  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto  legge  n.  17  ottobre

2016, n. 189 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000,  n.  340  e

s.m.i., in base ai  quali  i  provvedimenti  commissariali  divengono

efficaci decorso il termine di  trenta  giorni  per  l'esercizio  del

controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti;




                              Dispone:




                               Art. 1

          Ambito di applicazione e finalita' dell'intervento




  1. La presente ordinanza disciplina i termini, le  modalita'  e  le

procedure per la concessione ed erogazione  dei  contributi  previsti

dall'art. 23, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016 e s.m.i. per

il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia

di salute e sicurezza sul lavoro nei Comuni di  cui  all'art.  1  del

medesimo decreto-legge.

  2. Alla concessione dei contributi di cui alla  presente  ordinanza

si provvede con le risorse finanziarie previste dall'art.  23,  comma

1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e s.m.i., nel limite massimo  di

€ 30.000.000,00 a valere sull'apposita contabilita' speciale  di  cui

all'art. 4, comma 3, del medesimo decreto-legge.




                              Art. 2

                         Soggetti beneficiari




  1. Possono essere ammesse alle agevolazioni di  cui  alla  presente

ordinanza le imprese aventi i seguenti requisiti:

    a) essere gia' presenti ed operanti nei territori dei  Comuni  di

cui all'art. 1 del decreto legge 189 del 2016  e  s.m.i.,  alla  data

degli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 ottobre 2016, del  30

ottobre 2016 o del 18 febbraio 2017;

    b) nel caso di  impresa  iscritta  nel  Registro  delle  imprese,

possedere una o piu' unita' produttive in uno dei Comuni;

    c) nel caso di impresa non iscritta nel Registro  delle  imprese,

essere effettivamente operanti ed esercitare l'attivita' in  uno  dei

Comuni, da documentare  attraverso  il  certificato  di  attribuzione

della Partita IVA;

    d) non essere in liquidazione volontaria e non essere  sottoposte

a procedure concorsuali alla data degli eventi sismici;

    e)  non   essere   incorse   nell'applicazione   della   sanzione

interdittiva di cui all'art. 9, comma  2,  lettera  d),  del  decreto

legislativo  8  giugno  2001,  n.  231  e  successive   modifiche   e

integrazioni;

    f)  non  essere  incorse  nell'applicazione  di  una  misura   di

prevenzione ai sensi del Libro I,  titolo  I,  capo  II  del  decreto

legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

    g)  non  trovarsi  in  nessuna  delle  cause  di  decadenza,   di

sospensione o di divieto di cui all'art.  67  decreto  legislativo  6

settembre 2011, n. 159;

    h) in caso di delocalizzazione dell'attivita', aver effettuato la

delocalizzazione in uno dei Comuni di  cui  all'art.  1  del  decreto

legge 189 del 2016 e s.m.i.;

    i) poter riprendere l'attivita', ove interrotta in ragione  degli

eventi sismici per danneggiamento  degli  immobili,  e  acquisire  il

Certificato di agibilita' sismica, rilasciato dal tecnico incaricato,

in caso di immobili danneggiati.

  2. Fermi restando i requisiti di cui al precedente  comma,  possono

essere ammesse alle agevolazioni previste dalla presente ordinanza le

imprese:

    a) titolari di diritto di proprieta' od  usufrutto  dell'immobile

oggetto dell'intervento;

    b) affittuarie dell'immobile oggetto dell'intervento in forza  di

contratto  registrato  in  data  antecedente  agli   eventi   sismici

verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e  onerate,  in  forza  di

tale contratto delle spese di manutenzione ordinaria e  straordinaria

dell'immobile;

    c) titolari di un contratto di locazione finanziaria stipulato in

data antecedente agli eventi sismici verificatisi a  partire  dal  24

agosto 2016 e onerate, in forza di  tale  contratto,  alle  spese  di

manutenzione ordinaria e straordinaria.




                               Art. 3

                    Interventi e spese ammissibili




  1. Sono ammessi alle agevolazioni previste dalla presente ordinanza

gli interventi di cui alle Norme Tecniche per  le  Costruzioni  (NTC)

vigenti,  finalizzati  a  garantire  la  sicurezza  dei   lavoratori,

relativi  ad  immobili  destinati  ad  attivita'   di   impresa   e/o

produttiva.

  2. Non sono  ammessi  alle  agevolazioni  previste  dalla  presente

ordinanza gli interventi relativi ad immobili danneggiati in  seguito

agli eventi sismici verificatisi a far data del 24 agosto  2016  gia'

oggetto di richiesta di contributo o ammessi a  contributo  ai  sensi

dell'ordinanza n.  13  del  9  gennaio  2017  cosi'  come  modificata

dall'ordinanza n. 46 del 10 gennaio 2018, alla  data  di  entrata  in

vigore della presente ordinanza.

  3. La presentazione della domanda per l'ottenimento del  contributo

ai  sensi  della  presente  ordinanza  preclude  la  possibilita'  di

accedere al contributo ai sensi dell'ordinanza n. 13  del  9  gennaio

2017 cosi' come modificata dall'ordinanza n. 46 del 10 gennaio 2018.

  4. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, sono ammessi

a finanziamento gli interventi di:

    a) rafforzamento locale effettuati  sulla  base  di  un  progetto

redatto ai sensi delle NTC vigenti;

    b) miglioramento sismico effettuati sulla  base  di  un  progetto

redatto ai sensi delle NTC vigenti;

    c) messa in sicurezza dei  componenti  non  strutturali  e  degli

impianti. Si intendono per componenti  non  strutturali  tamponature,

partizioni interne, scaffalature e ogni altro elemento non  collegato

alla  struttura  portante  o  con  vincolo  inefficace   e   la   cui

instabilita' possa compromettere la sicurezza dei lavoratori.

  5. Al fine  di  ottenere  il  contributo  previsto  dalla  presente

ordinanza, le imprese in possesso dei requisiti  di  cui  all'art.  2

devono allegare alla domanda il certificato di agibilita'  sismica  o

altra certificazione (scheda AeDES o GL-AeDES  tipo  A)  che  attesti

l'utilizzabilita' dell'immobile.

  6. Nel caso di interventi di miglioramento sismico di cui al  comma

4, lett. b il livello di sicurezza sismica da conseguire deve  essere

pari almeno a quanto stabilito, per la  corrispondente  classe  d'uso

dell'immobile, dal d.m. n. 477 del 27 dicembre 2016.

  7. Nel caso in cui il livello di sicurezza  sismica  raggiunto  con

l'intervento risulti maggiore del  limite  superiore  dell'intervallo

definito per la classe d'uso  pertinente  dal  d.m.  n.  477  del  27

dicembre 2016, la spesa ammissibile e' comunque limitata alla  classe

d'uso pertinente corrispondente.

  8.  Per  gli  interventi  relativi  ad  immobili   a   destinazione

produttiva  non  danneggiati   in   seguito   agli   eventi   sismici

verificatisi a far data del 24 agosto 2016, la  spesa  ammissibile  a

contributo viene  determinata  con  riferimento  al  Prezzario  Unico

interregionale  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria

(Prezzario  Unico  Cratere  Centro   Italia   2016)   approvato   con

l'ordinanza del Commissario straordinario n. 7 del 14 dicembre  2016.

Il costo unitario massimo  dell'intervento  non  puo'  in  ogni  caso

essere superiore a 100 €/mq.

  9.  Per  gli  interventi  relativi  ad  immobili   a   destinazione

produttiva danneggiati in seguito agli eventi sismici verificatisi  a

far data del 24 agosto 2016, la spesa ammissibile a contributo  viene

determinata secondo quanto disposto nell'art. 3 dell'ordinanza n.  13

del 9 gennaio 2017 cosi' come modificata dall'ordinanza n. 46 del  10

gennaio 2018, con  riferimento  ai  costi  parametrici  di  cui  alla

tabella 6 riferiti ai livelli operativi della tabella 5 dell'Allegato

2 dell'ordinanza n. 13. A tali costi  parametrici  si  applicano  gli

incrementi di cui alla Tabella 7 dello stesso allegato 2.

  10. Sono ammesse a contributo le spese tecniche  di  progettazione,

direzione lavori, indagini e, ove previsto,  di  collaudo.  Non  sono

ammesse a contributo le spese relative a:

    a) interventi effettuati in locali diversi da quelli  in  cui  e'

esercitata l'attivita' lavorativa;

    b) acquisto di beni usati;

    c)  manutenzione  ordinaria  degli   ambienti   di   lavoro,   di

attrezzature, macchine e mezzi d'opera;

    d) costi del personale interno;

    e) spese generali;

    d) spese amministrative e di gestione.

  11.  Al  fine  di  asseverare  il  contenuto  dell'istanza  e,   in

particolare,  la  congruita'  e  coerenza  delle  spese  sostenute  e

indicate nella  domanda  con  gli  obiettivi  del  progetto  e  delle

finalita' della presente ordinanza, le imprese  devono  allegare  una

perizia asseverata redatta secondo  lo  schema  dell'Allegato  2  che

costituisce parte integrante e sostanziale della presente  ordinanza.

La perizia di cui al precedente periodo deve recare data  antecedente

alla presentazione della domanda  e  deve  risultare  redatta  da  un

professionista abilitato a norma delle disposizioni vigenti.




                               Art. 4

                         Domanda di contributo




  1. La  domanda  di  contributo  e'  presentata  nelle  forme  della

dichiarazione sostitutiva  di  atto  di  notorieta'  ai  sensi  degli

articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28

dicembre 2000, n. 445 e comporta le  conseguenze,  anche  penali,  in

caso di dichiarazioni mendaci.

  2. Nella domanda di contributo devono essere indicati, fra l'altro,

pena l'esclusione:

    a) il codice risultante dalla classificazione Ateco  2007,  della

sede/unita' produttiva in cui si realizza l'intervento;

    b) l'indirizzo della sede/unita' locale oggetto di  intervento  e

la tipologia di intervento/i oggetto di richiesta di contributo;

    c) il titolo di possesso dell'immobile (o degli immobili) oggetto

dell'intervento  riferito  all'impresa  che   presenta   domanda   di

contributo;

    d) i dati  identificativi  dell'impresa  richiedente  nonche'  la

presenza  dei  requisiti  soggettivi  richiesti   per   accedere   ai

contributi previsti all'art. 2;

    e) il numero di iscrizione al registro delle  imprese  presso  la

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura  competente

per territorio;

    f) il  rendiconto  analitico  delle  spese  per  ogni  intervento

oggetto di  richiesta  di  contributo  con  le  relative  tabelle  di

sintesi, redatto  in  funzione  della  modalita'  di  erogazione  del

contributo. In caso di erogazione in un'unica soluzione il rendiconto

deve riportare la quietanza relativamente al 100% delle  spese  e  le

generalita' di tutti i fornitori. In caso di  interventi  di  importo

superiore ad euro € 50.000,00 e in caso di richiesta di erogazione in

due soluzioni, il rendiconto deve riferirsi  al  totale  delle  spese

previste e riportare la  quietanza  di  almeno  il  35%  delle  spese

sostenute nonche' le generalita' dei relativi fornitori;

    g) il termine iniziale e finale degli interventi;

    h) gli estremi  della  notifica  preliminare  (Protocollo  SICO),

ottenuti tramite la compilazione  sul  sistema  informativo  presente

all'indirizzo web www.progettosico.it per le  aziende  affidatarie  e

per quelle esecutrici dei lavori, ove prevista ai sensi dell'art.  99

del decreto legislativo n. 81/2008. In assenza del  Protocollo  SICO,

deve  allagarsi  un  attestato  comprovante  l'avvenuto  invio  della

suddetta notifica preliminare,  qualora  dovuto.  In  caso  l'impresa

dichiari la non necessita' della notifica preliminare  devono  essere

specificati in domanda i motivi;

    i) le coordinate bancarie - IBAN -  ai  fini  dell'accredito  del

contributo concesso.

  3. A pena di esclusione, l'impresa  deve  attestare  nella  domanda

che:

    a)  le  spese  indicate  nel  rendiconto   analitico   riguardano

effettivamente  ed  unicamente  i  lavori  previsti   dall'intervento

ammesso a contributo;

    b)  i  titoli  di  spesa  riportati  nel  rendiconto   analitico,

presentati secondo le modalita' di erogazione  del  contributo,  sono

fiscalmente regolari ed integralmente pagati e  non  sono  stati  ne'

saranno utilizzati per l'ottenimento di altri contributi pubblici;

    c) i beni acquistati sono di nuova fabbricazione.

  4. Nella domanda  di  concessione  del  contributo  l'impresa  deve

sottoscrivere:

    a) l'impegno  a  restituire  i  contributi  erogati  in  caso  di

inadempienza  rispetto  agli   obblighi   previsti   nella   presente

ordinanza, maggiorati degli interessi legali dalla data di  effettiva

erogazione del contributo;

    b) l'impegno a consentire gli  opportuni  controlli  e  ispezioni

previsti dall'art. 6 della presente ordinanza;

    c) l'impegno a fornire,  nel  rispetto  delle  vigenti  norme  di

legge, ogni informazione  ritenuta  necessaria  per  il  corretto  ed

efficace svolgimento dell'attivita' di monitoraggio.

  5. La domanda di contributo,  comprensiva  dell'imposta  di  bollo,

deve   essere   firmata   digitalmente,   pena   l'esclusione,    dal

rappresentante legale dell'impresa richiedente ai sensi dell'art. 65,

comma 1, lettera a), del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n.  82

e ss.mm.ii.

  6. La domanda di contributo  deve  essere  corredata  dei  seguenti

documenti:

    1) fotocopia della carta d'identita' o del passaporto in corso di

validita' del legale rappresentante dell'impresa richiedente;

    2) perizia  asseverata  di  cui  all'Allegato  2  della  presente

ordinanza, finalizzata ad asseverare il  contenuto  dell'istanza,  la

rispondenza delle opere realizzate, la finalita'  dell'intervento  e,

in particolare, che il valore delle spese sostenute o da sostenere  e

indicate in domanda sia congruo con gli obiettivi  dell'intervento  e

che tutte le opere siano state ultimate in data antecedente a  quella

di  presentazione  della  domanda  nel  caso  degli  interventi  gia'

effettuati; la perizia  deve  essere  redatta  esclusivamente  da  un

tecnico   abilitato,   regolarmente   iscritto   al   proprio    Albo

professionale; la  perizia  asseverata  deve  altresi'  attestare  la

superficie  dell'immobile  o  della  porzione  di  immobile   oggetto

dell'intervento;

    3) copia del «Certificato di collaudo statico», laddove previsto,

per ogni intervento finanziato;

    4)  relazione  tecnica-illustrativa  degli  interventi,   firmata

digitalmente dal legale rappresentante o dal  suo  tecnico  delegato,

che illustri gli obiettivi, i risultati conseguiti e la loro coerenza

e correlazione con le finalita'  dell'ordinanza.  La  relazione  deve

essere predisposta con riferimento ai contenuti di cui all'Allegato 3

della  presente  ordinanza  che  costituisce   parte   integrante   e

sostanziale;

    5) copia delle fatture (o di documenti fiscalmente equivalenti) e

relative quietanze per un importo pari al 100% della spesa  sostenuta

qualora  si  richieda  l'erogazione  dei   contributi   in   un'unica

soluzione, o per un importo non inferiore al 35% qualora si  richieda

l'erogazione in due soluzioni dei  contributi  previsti.  Le  fatture

devono riportate, a  pena  di  inammissibilita'  della  domanda,  una

descrizione precisa delle spese sostenute  che  consenta  l'immediata

riconducibilita' delle stesse all'intervento agevolato.

  7. Le domande di contributo devono essere inoltrate,  nel  rispetto

delle modalita' previste dal presente articolo, entro la data del  31

luglio 2018.




                               Art. 5

                      Concessione del contributo




  1. Il Commissario straordinario, verificati i presupposti richiesti

dalla presente ordinanza, dispone con proprio decreto la  concessione

del contributo.

  2. L'agevolazione  di  cui  al  comma  precedente  consiste  in  un

contributo in conto capitale corrispondente al  70  per  cento  della

spesa ritenuta ammissibile. Il  contributo  non  puo'  in  ogni  caso

superare l'importo di complessivi € 200.000 per ciascun beneficiario,

nel caso di interventi su  piu'  immobili  e  anche  attraverso  piu'

domande riguardanti opere di miglioramento sismico.

  3. In presenza di copertura assicurativa,  il  contributo  e'  pari

alla  differenza  tra  i  costi  complessivi,  sostenuti  e  ritenuti

ammissibili, e gli indennizzi assicurativi corrisposti.  Al  fine  di

determinare  il  contributo  nell'ipotesi  indicata  nel   precedente

periodo, il richiedente deve allegare alla domanda:

    a) copia della polizza assicurativa;

    b)  attestazione  della  compagnia  assicurativa  indicante:   1)

tipologia  e  descrizione   dei   beni   assicurati;   2)   ammontare

dell'indennizzo assicurativo per  tipologia  di  bene  e  indicazione

della percentuale di copertura, totale  o  parziale,  dell'intervento

effettuato.

  4.  Nell'ipotesi  prevista  dal  comma  3  del  presente  articolo,

l'erogazione  del  contributo  e'  subordinata  alla   verifica   che

l'impresa  beneficiaria  abbia  esperito  tutte  le  azioni   e   gli

adempimenti a suo  carico  per  ottenere  il  risarcimento  da  parte

dell'assicurazione.

  5. L'erogazione del contributo puo' avvenire  secondo  le  seguenti

modalita':

    a) pagamento in un'unica soluzione,  qualora  le  spese  relative

agli interventi siano interamente quietanzate e rendicontate entro il

termine di presentazione della domanda;

    b)  pagamento  in  due  soluzioni,  per  interventi  di   importo

superiore a € 50.000,00.

  6. Nell'ipotesi di cui  al  precedente  comma  5,  lettera  b),  il

Commissario provvede ad una prima erogazione  del  contributo,  sulla

base di spese interamente quietanzate e corrispondente ad  almeno  il

35%  del   valore   complessivo   dell'intervento.   Con   successivo

provvedimento si provvede all'erogazione a saldo,  sulla  base  della

documentazione di spesa richiesta, da  presentarsi  entro  giorni  45

dalla fine dell'intervento ammesso a contributo.

  7. I contributi non sono cumulabili con altri  contributi  pubblici

concessi per le stesse spese  e  sono  concessi  nel  rispetto  delle

disposizioni del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del

18 dicembre 2013, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione

europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo  all'applicazione  degli

articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

agli aiuti «de minimis», e del regolamento (UE)  n.  1408/2013  della

Commissione,  del  18  dicembre  2013,  pubblicato   nella   Gazzetta

Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24  dicembre  2013,  relativo

all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul

funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore

agricolo.

  8. Decorso il termine di cui all'art. 4, comma  7,  il  Commissario

straordinario procede all'istruttoria delle domande presentate e alla

successiva fase di erogazione dei contributi.

  9. Il Commissario straordinario provvede a verificare la ricorrenza

dei presupposti previsti dalla presente ordinanza e alla  valutazione

delle  caratteristiche  tecniche  e  finanziarie   e   di   sicurezza

raggiunti, della congruita' dei valori, nonche' della coerenza  degli

interventi proposti rispetto alle  finalita'  del  contributo.  Entro

sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art.  4,  comma

7, si provvede ad adottare i decreti di  concessione  dei  contributi

nel rispetto delle risorse stanziate. Nel caso di insufficienza delle

risorse, l'entita' del contributo e' proporzionalmente  ridotta  fino

al raggiungimento  della  somma  pari  alle  risorse  stanziate.  Nel

decreto di  concessione  del  contributo  il  Commissario  indica  il

termine entro il quale  l'intervento  deve  essere  eseguito,  tenuto

conto della complessita'  dell'intervento  e  dei  tempi  tecnici  di

realizzazione.




                               Art. 6

                               Controlli




  1. Il Commissario straordinario effettua controlli a  campione  per

un  importo  pari  almeno  al  25%  dei  contributi  complessivamente

concessi entro il termine di 18 mesi dall'erogazione del  contributo.

I termini di cui al precedente periodo non si applicano nel  caso  di

provvedimenti di concessione del contributo  erogati  sulla  base  di

false rappresentazioni dei fatti o di  dichiarazioni  sostitutive  di

certificazione o di notorieta' o di  ogni  altro  documento  allegate

alle istanze falsi o mendaci.

  2.  Il  Commissario  straordinario   provvede   a   verificare   la

sussistenza  effettiva  dei  presupposti  per  la   concessione   del

contributo effettuando, ove necessario, appositi sopralluoghi.

  3. Nel caso in cui  all'esito  delle  verifiche  di  cui  al  comma

precedente sia constatata  l'insussistenza  dei  presupposti  per  il

contributo, il Commissario straordinario invia  al  beneficiario  una

comunicazione nella quale sono indicate le  ragioni  di  fatto  e  di

diritto  ritenute  ostative  al  mantenimento  dei   contributi.   Il

Commissario Straordinario ha facolta' di richiedere ai beneficiari la

produzione  di  ogni  documentazione  ritenuta  necessaria   per   le

verifiche di cui al presente articolo.

  4. Il destinatario della comunicazione  di  cui  al  comma  3  puo'

formulare osservazioni entro il termine di 10 giorni dal  ricevimento

della comunicazione. La comunicazione di cui al comma 3 interrompe  i

termini di conclusione del procedimento  che  iniziano  nuovamente  a

decorrere dalla data di ricezione delle osservazioni o dalla scadenza

del termine di cui al medesimo primo periodo del presente articolo.

  5. Decorso il  termine  di  cui  al  comma  4,  primo  periodo,  il

Commissario  straordinario  dispone  la  revoca  anche  parziale  del

contributo dandone motivata comunicazione all'interessato. Si procede

alla revoca anche parziale dei contributi nel caso di:

    a) esito negativo dei controlli o dei sopralluoghi ispettivi;

    b) mancato rispetto delle  previsioni  contenute  nella  presente

ordinanza;

    c) non conformita' degli  interventi  realizzati  alla  relazione

tecnica illustrativa dell'intervento ovvero alla perizia asseverata;

    d) mancata esecuzione dell'intervento nei  termini  indicati  nel

decreto di concessione del contributo;

    e) mancato mantenimento dell'uso produttivo  dell'immobile  entro

il termine di 18 mesi dalla data di erogazione del contributo;

    f)  false  rappresentazioni  dei   fatti   o   di   dichiarazioni

sostitutive di  certificazione  o  di  notorieta'  o  di  ogni  altro

documento allegate alle istanze falsi o mendaci.

  6. Nel caso di revoca anche parziale del contributo il  Commissario

provvede alla richiesta  di  ripetizione  delle  somme  eventualmente

erogate e dei relativi interessi.

  7.  Il  provvedimento  di  cui  al  comma  6   e'   comunicato   al

beneficiario,  anche,  ove  possibile,  tramite  messaggio  di  posta

elettronica certificata, con richiesta  di  provvedere  all'integrale

restituzione della somma capitale e degli interessi entro il  termine

di trenta giorni dalla ricezione del  provvedimento.  Il  Commissario

puo'  disporre,  su   richiesta   dell'interessato   da   effettuarsi

entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di  revoca,  la

rateizzazione dei pagamento  della  somma  capitale  e  dei  relativi

interessi, tenuto conto delle condizioni economiche  del  richiedente

anche in relazione all'entita' del contributo o del rimborso  oggetto

della richiesta di ripetizione, disponendo, in caso  di  accoglimento

dell'istanza, che il pagamento avvenga secondo un numero di rate  non

superiori a 24 e di entita' non inferiore ad € 50,00. In ogni momento

il debito puo' essere estinto mediante un  unico  pagamento.  Decorso

inutilmente,  anche  per  una  sola  rata,  il  termine  fissato  dal

Commissario straordinario ai sensi del secondo  periodo,  l'obbligato

e' tenuto al  pagamento  del  residuo  ammontare  del  contributo  in

un'unica soluzione.

  8. Decorsi inutilmente i termini di cui  ai  precedente  comma,  il

Commissario  straordinario  provvede  alla  riscossione  coattiva  di

quanto  dovuto.  Si  applicano  per  la   riscossione   coattiva   le

disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1972, n. 603 e s.m.i.. Il Commissario straordinario  puo'  avvalersi,

per gli adempimenti richiesti dall'Ente impositore dalle disposizioni

del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 603 del 1972,

degli Uffici speciali per la ricostruzione.

  9. Con cadenza semestrale  il  commissario  straordinario  verifica

l'entita' delle somme restituite ai sensi del presente articolo e, in

caso   di   eventuale   riduzione   proporzionale   dei    contributi

originariamente erogati per insufficienza delle risorse, provvede  ad

incrementare i contributi gia'  erogati  in  percentuale  alle  somme

recuperate.




                               Art. 7

                       Disposizioni finanziarie




  1. Agli oneri economici derivanti  dall'attuazione  della  presente

ordinanza  si  provvede  con  le  risorse  di  cui  all'art.  23  del

decreto-legge n. 189 del 2016.




                               Art. 8

                    Entrata in vigore ed efficacia




  1. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei Conti  per  il

controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del

Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art.  12  del

decreto  legislativo  del 14  marzo  2013,  n.  33,  nella   Gazzetta

Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario  del

Governo ai fini della ricostruzione nei territori  dei  Comuni  delle

Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria  interessati  dall'evento

sismico del 24 agosto 2016.

  2. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla

sua pubblicazione sul sito istituzionale  (www.sisma2016.gov.it)  del

Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei

territori dei Comuni delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed

Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

   
                                                           Allegato 1




    Documenti obbligatori da allegare alla domanda di contributo




    La domanda di contributo deve contenere i seguenti documenti,  in

formato pdf e firmati digitalmente da parte del legale rappresentante

(con esclusione delle copie delle fatture):

      1. la fotocopia della carta d'identita'  o  del  passaporto  in

corso di validita' del legale rappresentante dell'impresa richiedente

(controfirmata digitalmente dal legale rappresentante);

      2. la perizia asseverata;

      3. il certificato di agibilita' sismica o altra  certificazione

(scheda AeDES  o  GL-AeDES  tipo  A)  che  attesti  l'utilizzabilita'

dell'immobile;

      4.  la  relazione  tecnica-illustrativa  degli  interventi  con

indicazione, anche nel caso di interventi ancora  da  eseguirsi  alla

data di presentazione della  domanda  di  contributo,  delle  imprese

esecutrici, fornitrici, prestatrici di servizi (firmata  digitalmente

dal legale rappresentante o tecnico delegato);

      5.  copia  delle  fatture  (o  documenti   fiscalmente   validi

equivalenti alle fatture) e delle relative quietanze per  un  importo

pari al 100% delle spese sostenute, nel caso si richieda l'erogazione

del  contributo  in  un'unica  soluzione,  per  gli  interventi  gia'

effettuati alla data di presentazione della  domanda  di  contributo;

copia delle fatture di documenti fiscalmente validi equivalenti  alle

fatture e delle relative quietanze per un importo  non  inferiore  al

35%  delle  spese  sostenute  qualora,  in  presenza  di   interventi

d'importo superiore a Euro 50.000,00  si  richieda  l'erogazione  del

contributo in due soluzioni;

      6. le informazioni richieste per i  nuovi  controlli  antimafia

introdotti dal decreto legislativo n. 159/2011 e successive modifiche

e  integrazioni  (verificabili  e   consultabili   sui   siti   delle

Prefetture), nel caso in cui il contributo teorico richiesto superi €

150.000.

    Sono considerate inammissibili le domande di contributo prive dei

suddetti documenti.

    Per  gli  interventi  gia'  effettuati,  devono  inoltre   essere

allegati:

      1. copia dei bonifici bancari/postali o di altro mezzo idoneo a

garantire  la  piena  tracciabilita'  delle  operazioni  relativi  al

pagamento di ogni singola fattura  (o  documento  fiscalmente  valido

equivalente alla fattura);

      2. copia dell'estratto  conto  bancario  o  postale  dal  quale

risulti con evidenza l'avvenuto pagamento delle fatture;

      3. copia del relativo contratto,  nel  caso  in  cui  l'impresa

detenga l'immobile in affitto o locazione finanziaria.




                                                           Allegato 2

                     Schema di perizia asseverata




    La perizia asseverata e' redatta  esclusivamente  da  un  tecnico

abilitato a periziare, asseverare  e  a  giurare  quanto  di  propria

competenza, regolarmente iscritto al proprio Albo professionale.

    Essa deve contenere:

      1.  l'indicazione  dell'ubicazione  dell'immobile  oggetto   di

intervento;

      2. le finalita' dell'intervento;

      3. l'indicazione della superficie dell'immobile o  porzione  di

immobile  interessata  dall'intervento,  riportata  in  pianta  e  in

sezione;

      4. la tipologia costruttiva e la  descrizione  dettagliata  del

fabbricato,  con  riferimento  alle   componenti   strutturale,   non

strutturale, impianti;

      5. la documentazione fotografica.

    A. Per gli interventi di miglioramento sismico,  gia'  effettuati

alla data di presentazione della domanda di contributo  e  successivi

alla data del 24 agosto 2016 o  ancora  da  eseguirsi  alla  data  di

presentazione della domanda di contributo, la perizia deve,  inoltre,

contenere:

      a) la descrizione dettagliata dell'intervento e,  altresi',  la

data di inizio e di fine lavori;

      b) l'attestazione che l'intervento sia stato  effettuato  sulla

base di un progetto  redatto  secondo  quanto  previsto  dalle  Norme

Tecniche per le Costruzioni vigenti (NTC);

      c)   l'attestazione   del   livello   di   sicurezza    sismica

dell'immobile prima  dell'intervento,  espresso  in  percentuale  del

livello di sicurezza previsto per le nuove costruzioni;

      d)   l'attestazione   del   livello   di   sicurezza    sismica

dell'immobile effettivamente raggiunto a seguito dell'intervento (con

riferimento a quanto stabilito dal D.M.  n.  477/2016),  espresso  in

percentuale  del  livello  di  sicurezza  previsto   per   le   nuove

costruzioni.

    B. Per gli interventi di  rafforzamento  locale  gia'  effettuati

alla data di presentazione della domanda di contributo  e  successivi

alla data del 24 agosto 2016 o  ancora  da  eseguirsi  alla  data  di

presentazione della domanda di contributo:

      a) la descrizione delle  vulnerabilita'  del  fabbricato  prima

dell'intervento;

      b) la descrizione dettagliata degli interventi messi in atto  o

che  si  intendono   realizzare   per   ridurre   le   vulnerabilita'

dell'immobile  (secondo  le  NTC  vigenti   e,   preferibilmente   in

conformita'  con  i  contenuti  dei  criteri  di  indirizzo  di   cui

all'allegato 1 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 44 del

15 dicembre 2017 ).

    C. Per gli interventi di messa in sicurezza  dei  componenti  non

strutturali e degli impianti (che non ricadano nella tipologia  degli

interventi di manutenzione ordinaria), gia' effettuati alla  data  di

presentazione della domanda di contributo e successivi alla data  del

24 agosto 2016 o ancora da eseguirsi alla data di presentazione della

domanda di contributo:

      a) la descrizione delle criticita' del fabbricato in  relazione

alle condizioni di staticita' degli elementi non strutturali e  degli

impianti e del loro collegamento con  la  struttura  del  fabbricato,

prima dell'intervento;

      b) la descrizione dettagliata degli interventi messi in atto  o

che si intendono  realizzare  per  ridurre  le  criticita'  esistenti

(secondo le NTC vigenti  e,  preferibilmente  in  conformita'  con  i

contenuti  dei  criteri  di   indirizzo   di   cui   all'allegato   1

dell'Ordinanza del commissario straordinario n. 44  del  15  dicembre

2017, oltre che secondo la normativa specifica di settore).

    6. la dimostrazione della  congruita'  delle  spese  sostenute  o

previste rispetto alle finalita' del contributo (cosi' come stabilito

nell'Ordinanza del commissario straordinario);

    7. una sintesi conclusiva;

    8. i dati e la firma del tecnico.




                                                           Allegato 3

       Schema di relazione tecnica-illustrativa degli interventi




    La relazione deve contenere:

      1. le generalita' dell'impresa richiedente

        l'attivita' dell'impresa  richiedente  e  l'attivita'  svolta

nelle sedi oggetto della domanda  di  contributo  (coerentemente  con

l'attivita' riferita  al  codice  primario  Istat  Ateco  2007  della

sede/unita' produttiva in cui si realizza l'intervento, rilevato  dal

certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA);

        il numero dei dipendenti e l'importo del fatturato (il totale

dell'attivo e  del  patrimonio  netto  riferiti  all'ultimo  bilancio

approvato  dall'impresa  o  all'ultima  dichiarazione   dei   redditi

presentata;

      2. la descrizione degli interventi

        le finalita' in relazione allo  stato  pre-intervento  e  gli

obiettivi che si sono  conseguiti  o  che  si  intendono  conseguire,

riportando l'importo complessivo degli interventi;

      3. la descrizione analitica delle spese per gli  interventi  di

cui all'art. 3 dell'ordinanza, che dovranno essere coerenti  con  gli

importi riportati (per singola fattura) nella domanda e per i diversi

interventi finanziati;

      4.  la  sintesi  delle  spese  oggetto   della   richiesta   di

contributo, con la  distinzione  tra  le  spese  sostenute  e  pagate

integralmente o parzialmente alla data di presentazione della domanda

e le spese ancora da sostenere.




                                                           Allegato 4

               Schema di rendicontazione dell'attivita'




    Per gli interventi ancora da eseguirsi alla data di presentazione

della domanda di contributo, la rendicontazione avviene  secondo  due

stati di avanzamento (SAL):

      SAL 1 -  lavori  eseguiti  per  un  importo  pari  al  35%  del

contributo concesso;

      SALDO - lavori ultimati.

    Il beneficiario del contributo deve fornire,  in  relazione  allo

stato di avanzamento (SAL 1 o SALDO) le seguenti informazioni:

      1.  l'identificativo  dell'intervento  (richiedente,  finalita'

dell'intervento, contributo ammesso a finanziamento);

      2.  la  descrizione  dettagliata  dei  lavori  eseguiti  e  dei

relativi importi;

      3.  la  documentazione  fotografica  dei  lavori,  che   mostri

chiaramente la corrispondenza tra quanto realizzato e quanto previsto

in   fase   di   richiesta   di   contributo   (come   da   relazione

tecnica-illustrativa e perizia asseverata);

      4.  copia  delle  fatture  (o  documenti   fiscalmente   validi

equivalenti alle fatture) e delle relative quietanze, per un  importo

pari al 35% del contributo ammesso  per  il  SAL  1  e  per  l'intero

contributo concesso ed erogato, a saldo.




                                                          Appendice 5

   DICHIARAZIONI DE MINIMIS AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 1407/2013

              Parte di provvedimento in formato grafico




                                                          Appendice 6

                 DICHIARAZIONE DE MINIMIS

              Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati

Ordinanza 24 aprile 2018

Appendice 5

Appendice 6

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