Sicurezza sul lavoro: istituita una Commissione parlamentare di inchiesta

Tra i compiti la verifica della presenza dei minori e l'accertamento su eventuali infiltrazioni malavitose all'interno delle imprese

Istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati.

Così ha disposto la delibera del Senato della Repubblica 31 ottobre 2019 (in Gazzetta Ufficiale dell’8 novembre 2019, n. 262), che ha definito:

  • la composizione (20 senatori, nominati dal presidente del Senato in proporzione al  numero dei  componenti  dei gruppi parlamentari);
  • i compiti (dall'accertamento dell'entità dello sfruttamento del lavoro alla verifica della presenza dei minori fino al rilevamento dell'incidenza del fenomeno della presenza di imprese controllate direttamente o indirettamente dalla criminalità organizzata);
  • i poteri (procedere alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria) e i vincoli (impossibilità di adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione  nonché alla libertà personale, ad eccezione dell'accompagnamento coattivo di cui all'art.  133  del codice di procedura penale).

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Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 7.000 euro per l'anno 2019 e di 80.000 euro per ciascun anno successivo di durata della Commissione e sono poste a carico del bilancio interno del Senato.

Di seguito il testo integrale della delibera del Senato della Repubblica 31 ottobre 2019.

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Delibera del Senato della Repubblica 31 ottobre 2019 

Istituzione  di  una  Commissione  parlamentare  di  inchiesta  sulle
condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla  sicurezza
nei luoghi di lavoro pubblici e privati. (19A07001) 

in Gazzetta Ufficiale dell’8 novembre 2019, n. 262

                          Art. 1 

                             Istituzione 

 

1. E'  istituita,  ai  sensi  dell'art.  82  della  Costituzione  e

dell'art.  162  del   Regolamento   del   Senato,   una   Commissione

parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo

sfruttamento e sulla  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  pubblici  e

privati, di seguito denominata «Commissione».

                               Art. 2 

                            Composizione 

 

1. La Commissione e'  composta  da  venti  senatori,  nominati  dal

Presidente del Senato in proporzione al  numero  dei  componenti  dei

gruppi parlamentari, garantendo, per quanto possibile, un'equilibrata

rappresentanza tra i generi.

2. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni  dalla  nomina  dei

suoi  componenti,  convoca  la  Commissione   per   la   costituzione

dell'ufficio di presidenza.

3.  L'ufficio  di  presidenza,  composto  dal  presidente,  da  due

vicepresidenti e da due segretari,  e'  eletto  a  scrutinio  segreto

dalla  Commissione  tra  i  suoi  componenti.  Per   l'elezione   del

presidente e' necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della

Commissione. Se nessuno riporta la maggioranza assoluta,  si  procede

al ballottaggio tra i due candidati che  hanno  ottenuto  il  maggior

numero di voti. E' eletto il candidato che ottiene il maggior  numero

di voti. In caso di parita' di voti e' proclamato eletto o  entra  in

ballottaggio il piu' anziano di eta'.

4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due  vicepresidenti  e  dei

due segretari, ciascun  componente  della  Commissione  scrive  sulla

propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il

maggior numero di voti. In caso di parita' di  voti,  si  procede  ai

sensi del comma 3, quinto periodo.

5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche  per  le

elezioni suppletive.

6. La Commissione  approva,  prima  dell'inizio  dell'attivita'  di

inchiesta, un  regolamento  interno  per  il  proprio  funzionamento.

Ciascun componente puo' proporre modifiche alle norme regolamentari.

7. Tutte le volte che lo  ritiene  opportuno  la  Commissione  puo'

deliberare di riunirsi in seduta segreta.

8. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce  di

personale, locali e strumenti  operativi  messi  a  disposizione  dal

Presidente del Senato.

                               Art. 3 

                               Compiti 

 

1. La Commissione accerta:

a)  l'entita'  dello  sfruttamento  del  lavoro  con  particolare

riguardo agli strumenti di prevenzione e repressione;

b) l'entita' della presenza dei minori, con particolare  riguardo

ai  minori  provenienti  dall'estero  e  alla  loro   protezione   ed

esposizione a rischio;

c) l'incidenza del fenomeno della presenza di imprese controllate

direttamente o indirettamente dalla criminalita' organizzata, nonche'

il rispetto della normativa in  caso  di  appalti  e  subappalti  con

specifico riguardo ai consorzi,  al  fenomeno  delle  cooperative  di

comodo, alle reti di impresa e  ai  siti  produttivi  complessi,  con

particolare evidenza ai settori sensibili come edilizia e logistica;

d) la presenza delle cooperative spurie sul territorio nazionale,

che operano in  violazione  della  normativa  vigente  ed  esercitano

concorrenza sleale, al fine di tutelare  la  funzione  sociale  della

cooperazione, ai sensi dell'art. 45 della Costituzione;

e) la  congruita'  delle  provvidenze  previste  dalla  normativa

vigente a favore dei lavoratori o  dei  loro  familiari  in  caso  di

infortunio sul lavoro;

f) l'idoneita' dei controlli da parte degli organi  di  vigilanza

sull'applicazione delle norme antinfortunistiche;

g) la dimensione e la gravita' degli infortuni sul lavoro e delle

malattie professionali, con particolare riguardo  alla  tutela  delle

vittime e delle loro famiglie;

h) le cause degli infortuni sul lavoro, con particolare  riguardo

alla loro entita' nell'ambito del lavoro nero o sommerso e del doppio

lavoro;

i) l'incidenza complessiva del costo degli infortuni  sul  lavoro

sulla dimensione familiare dei lavoratori, sulla produttivita'  delle

imprese, sul Servizio sanitario nazionale e sul sistema economico;

l) eventuali nuovi  strumenti  legislativi  e  amministrativi  da

proporre  al  fine  della  prevenzione  e  della  repressione   degli

infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

m) l'incidenza e la prevalenza del fenomeno degli  infortuni  sul

lavoro e delle  malattie  professionali  in  ragione  dell'eta',  del

genere  e  del  luogo  di  residenza  delle  vittime,  attraverso  lo

svolgimento di appropriate analisi.

                               Art. 4 

                    Durata e relazione conclusiva 

 

1.  La  Commissione  e'  istituita  per  la  durata   della   XVIII

legislatura. La Commissione riferisce al Senato ogni  qual  volta  lo

ritenga opportuno. La Commissione presenta una relazione scritta, con

cadenza annuale e a conclusione dei lavori, sull'attivita'  svolta  e

sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza.

                               Art. 5 

                           Poteri e limiti 

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi

poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria.

2. La Commissione non puo' adottare  provvedimenti  attinenti  alla

liberta' e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma

di  comunicazione  nonche'  alla  liberta'  personale,  fatto   salvo

l'accompagnamento  coattivo  di  cui  all'art.  133  del  codice   di

procedura penale.

3. La Commissione ha facolta' di  acquisire,  anche  in  deroga  al

divieto stabilito dall'art. 329 del codice di procedura penale, copie

di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste  in  corso

presso l'autorita' giudiziaria o  altri  organi  inquirenti,  nonche'

copie di  atti  e  di  documenti  relativi  a  indagini  e  inchieste

parlamentari. L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere  le  copie  di

atti e documenti anche di propria iniziativa.

4.  La  Commissione  garantisce  il  mantenimento  del  regime   di

segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai

sensi del comma 3 sono coperti da segreto.

5. La Commissione ha facolta' di acquisire, da parte degli organi e

degli uffici della pubblica  amministrazione,  copie  di  atti  e  di

documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie

attinenti alle finalita' della presente inchiesta.

6. La Commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti  e  ufficiali

di polizia giudiziaria, nonche' di tutte le  collaborazioni  ritenute

necessarie di soggetti interni ed esterni  all'amministrazione  dello

Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli  organi

a cio' deputati e dai Ministri competenti. Con il regolamento interno

di cui al comma 6 dell'art. 2  e'  stabilito  il  numero  massimo  di

collaboratori di cui puo' avvalersi la Commissione.

7.  L'autorita'  giudiziaria  provvede   tempestivamente   e   puo'

ritardare la trasmissione di copia di atti e di documenti  richiesti,

con decreto motivato solo  per  ragioni  di  natura  istruttoria.  Il

decreto ha efficacia per sei mesi e  puo'  essere  rinnovato.  Quando

tali ragioni vengono meno,  l'autorita'  giudiziaria  provvede  senza

ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto  non  puo'  essere

rinnovato  o  avere  efficacia  oltre  la  chiusura  delle   indagini

preliminari.

8. Quando gli atti o i documenti sono stati assoggettati al vincolo

di segreto funzionale da parte di altre Commissioni  parlamentari  di

inchiesta, tale segreto non puo' essere opposto alla Commissione.

9. La Commissione stabilisce quali  atti  e  documenti  non  devono

essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti  ad  altre

istruttorie o inchieste in corso.

10. Ferme restando le competenze dell'autorita' giudiziaria,  nelle

audizioni a testimonianza davanti alla  Commissione,  per  i  segreti

professionale e bancario  si  applicano  le  norme  vigenti.  Per  il

segreto di Stato si applica quanto  previsto  dalla  legge  3  agosto

2007, n. 124.

11. Si applica l'art. 203 del codice di procedura penale.

                               Art. 6 

                         Obbligo del segreto 

1. I componenti della Commissione,  i  funzionari  e  il  personale

addetti  alla  Commissione  stessa  e  tutte  le  altre  persone  che

collaborano con la Commissione o compiono  o  concorrono  a  compiere

atti d'inchiesta oppure che vengono a conoscenza  di  tali  atti  per

ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo

la cessazione dell'incarico.

                               Art. 7 

                       Spese di funzionamento 

 

1. Le spese per il funzionamento della Commissione  sono  stabilite

nel limite massimo di 7.000 euro per l'anno 2019 e di 80.000 euro per

ciascun anno successivo di durata della Commissione e sono poste  a

carico del bilancio interno del Senato. Il Presidente del Senato puo'

autorizzare  annualmente  un  incremento  delle  spese  di   cui   al

precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento,

a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per

motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata

da certificazione delle spese sostenute.

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