SISTRI: novità dalla razionalizzazione delle PA

Il 1° ottobre la prima "nuova" partenza
Con l’art. 11, D.L. n. 101/2013, è stata ridisegnata, ancora una volta, la disciplina in materia di SISTRI, a cominciare da una ridefinizione dei soggetti obbligati ad aderire al medesimo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. Al riguardo l’art. 188-ter, provvedimento citato, ha afferma come siano tenuti in questo senso «i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori», mentre «possono» aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, su base volontaria i produttori e i gestori dei rifiuti diversi da quelli citati (nuovo comma 1, art. 188-ter, provvedimento in oggetto). Attraverso uno o più decreti interministeriali, verranno specificate, ulteriormente, le categorie di soggetti indicati, andando a individuare, nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti ex artt. 23 e 35, direttiva 2008/98/CE, ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità dei rifiuti.
I nuovi termini iniziali di operatività del SISTRI risultano, quindi:
• il 1° ottobre 2013, per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori;
• il 3 marzo 2014, per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonchè per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania di cui al comma 4, art. 188-ter, D.Lgs. n. 152/2006 (salvo eventuali differimenti – di non oltre sei mesi – per motivi di semplificazione ex art. 11, comma 8, D.Lgs. n. 152/2006).
Resta, comunque, ferma la possibilità per queste ultime categorie (produttori iniziali di rifiuti pericolosi e comuni/trasportatori della regione Campania) di utilizzare il SISTRI su base volontaria, anch’essi a decorrere dal 1° ottobre 2013.
Il provvedimento in oggetto ha affrontato da un lato il tema della semplificazione del sistema di controllo elettronico della tracciabilità dei rifiuti, da valutare al collaudo del sistema che dovrà essere completato entro un termine certo (art. 11, cc. 7-10, D.L. n. 101/2013) e, sotto altro profilo, introduce una disciplina del tutto particolare in materia di sanzioni, per la quale le sanzioni per le violazioni di cui all'art. 260-bis, D.Lgs. n. 152/2006, limitatamente alle violazioni di cui al comma 3, quanto alle condotte di informazioni incomplete o inesatte, a quelle di cui al comma 5 (mancata osservanza degli ulteriori obblighi sul SISTRI) e a quelle di cui al comma 7, primo periodo (trasporto di rifiuti senza copia cartacea della Scheda SISTRI – Area Movimentazione e, se del caso, del certificato di analisi), commesse fino al 31 marzo 2014, dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 1° ottobre 2013, e fino al 30 settembre 2014, dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 3 marzo 2014, saranno irrogate solo nel caso di più di tre violazioni nel medesimo rispettivo arco temporale (art. 11, comma 11, D.L. n. 101/2013).

[commento a cura di Marco Fabrizio, avvocato, studio legale Fabrizio]

Allegati

Testo_DL_101_2013.pdf

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