Siti orfani: modificato l’elenco

Decreto 8 marzo 2026

(Siti orfani: modificato l'elenco)

Con il decreto 8 marzo 2026 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 2026) il ministero dell'Ambiente ha modificato l'elenco dei siti orfani interessati di bonifica e recupero nell'ambito dei finanziamenti per il Pnrr.

Siti orfani: modificato l'elenco

Il nuovo allegato sostituisce l'allegato 2 al decreto del ministro della Transizione ecologica 4 agosto 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2022, a sua volta sostituito dal decreto del ministro dell'Ambiente 7 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2024 («Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani in attuazione della misura Missione 2, Componente 4, Investimento 3.4, del Pnrr).

Il testo di modifica lo trovi qui di seguito, mentre il nuovo elenco dei siti orfani è in fondo, allegato al provvedimento.

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Decreto 8 marzo del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 

Modifica del Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani
mediante sostituzione dell'allegato 2 - Misura M2C4, Investimento 3,4
del PNRR. (26A01812)

(Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 2026)
 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne ha
definito le funzioni;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare,
l'art. 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione
ecologica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29
luglio 2021, n. 128, recante «Regolamento di organizzazione del
Ministero della transizione ecologica», come modificato dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180;
Visto il decreto-legge n. 173 dell'11 novembre 2022, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 264 dell'11 novembre 2022, e, in particolare:
a) l'art. 4, comma 1 che stabilisce che il Ministero della
transizione ecologica assume la denominazione di Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica;
b) l'art. 4, comma 3 che dispone che «le denominazioni Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica e Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica sostituiscono, a ogni effetto e ovunque
presenti, le denominazioni Ministro della transizione ecologica e
Ministero della transizione ecologica»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022
di nomina dell'on. Gilberto Pichetto Fratin a Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
ottobre 2023, n. 180, recante «Regolamento concernente modifiche al
regolamento di organizzazione del Ministero della transizione
ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
29 luglio 2021, n. 128»
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica 23 gennaio 2025, n. 26, recante approvazione dell'atto di
indirizzo sulle priorita' politiche per l'anno 2025 e per il triennio
2025-2027, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 5
febbraio 2025 al n. 329;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica del 7 marzo 2025, n. 65, recante «Direttiva generale per
l'attivita' amministrativa e la gestione del Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica per l'anno 2025», ammesso alla
registrazione della Corte dei conti il 31 marzo 2025 al n. 1209;
Visto il Piano integrato di attivita' e organizzazione 2025-2027,
adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica n. 36 del 3 febbraio 2025;
Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE,
2007) - versione consolidata (Gazzetta Ufficiale 2016/C 202/1 del 7
giugno 2016, pagg. 47-360);
Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre
2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la
ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi
COVID-19;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza, come integrato dal regolamento delegato (UE)
2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato
con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021,
notificata all'Italia dal segretariato generale del Consiglio con
nota LT161/21 del 14 luglio 2021, e sue successive modifiche e
integrazioni;
Vista in particolare, la misura M2C4 - Investimento 3.4 Bonifica
del «suolo dei siti orfani» che mira a ridurre l'impatto ambientale
dei «siti orfani», prevedendo l'adozione di un Piano di azione che
identifichi, nei territori delle regioni e delle province autonome
italiane, i siti orfani oggetto di intervento e gli specifici
interventi da eseguire per il loro ripristino;
Vista la comunicazione della Commissione europea COM(2025) 310
final del 4 giugno 2025 che raccoglie, in vista del completamento
finanziario del Dispositivo per la ripresa e la resilienza entro il
termine regolamentare previsto del 31 dicembre 2026, specifici
orientamenti tecnici, all'indirizzo degli Stati membri beneficiari
del medesimo Dispositivo, finalizzati ad accelerare e facilitare
l'attuazione degli obiettivi finali associati alle Misure PNRR,
riducendo l'onere amministrativo richiesto nel processo di
valutazione del soddisfacente conseguimento dei medesimi obiettivi,
anche attraverso azioni specifiche di revisione dei piani tese ad
introdurre soluzioni di semplificazione nella descrizione delle
Misure e dei relativi milestone e target;
Considerato che nel quadro del processo di revisione svoltosi nella
seconda meta' del 2025, al fine di garantire il processo di
semplificazione previsto dalla richiamata comunicazione del 4 giugno
2025, preservando al contempo l'ambizione del Piano e continuando a
rispettare i requisiti prescritti dal regolamento RRF, e' stata
proposta la seguente riformulazione del target finale M2C4-25,
associato all'Investimento 3.4 Bonifica del suolo dei siti orfani, al
fine di chiarirne i relativi termini di attuazione:
target M2C4-25, da raggiungere entro il 31 marzo 2026:
«Certificates of soil remediation (as specified in art.5, comma 3 of
the Action Plan) issued for 70% of the orphan sites listed in the
Action Plan»;
Vista la decisione di esecuzione del Consiglio della seduta ECOFIN
del 27 novembre 2025 ed il relativo Annex per come presentata dalla
Commissione europea (COM(2025) 675 final del 4 novembre 2025) che ha
valutato positivamente le proposte di revisione avanzate dall'Italia,
ivi inclusa quella gia' descritta ed inerente al target finale
dell'Investimento 3.4 Bonifica del suolo dei siti orfani;
Ritenuto che, in riscontro alle osservazioni della Conferenza delle
regioni e delle province autonome, trasmesse dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari regionali e le
autonomie, con nota DAR prot. n. 22624 del 29 dicembre 2025, acquista
in pari datata al prot 33632/MASE, il target PNRR M2C4-25 e'
raggiunto quando almeno il 70% della somma di tutte le superfici di
suolo dei siti orfani, individuati all'allegato 2 del Piano d'azione,
e' stata riqualificata e certificata secondo le modalita' previste
dall'art. 5, comma 3, del medesimo Piano. Le modifiche operate sul
target M2C4-25 nell'ambito della sesta revisione PNRR adottata nella
seduta ECOFIN del 27 novembre 2025, sono qualificabili, infatti, come
riduzioni di oneri amministrativi o semplificazioni e non hanno
portato a modifiche sostanziali rispetto all'originaria versione del
target che quindi resta invariata;
Considerato, altresi', che, fermo restando il termine ultimo per il
raggiungimento del target M2C4-25 (riqualificazione del 70% della
superficie del suolo dei siti orfani), alla luce di quanto
rappresentato nella circolare del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 19
settembre 2025, n. 22, nonche' delle tempistiche necessarie per la
rendicontazione finale degli obiettivi PNRR, potranno essere accolte
le certificazioni di avvenuta riqualificazione del suolo, di cui
all'art. 5, comma 3, del Piano d'azione, prodotte auspicabilmente
entro e non oltre il 30 giugno 2026, al fine di consentire eventuali
ulteriori aggiornamenti del Piano d'azione, per il conseguimento del
target finale;
Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, come disciplinati
dai pertinenti regolamenti UE;
Visti, in particolare, gli articoli 9 e 17 del regolamento (UE)
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020,
che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non
arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm») e la
comunicazione della Commissione UE C/2023/111 recante «Orientamenti
tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno
significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa
e la resilienza»;
Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del
4 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento
europeo e del Consiglio, come modificato dal regolamento delegato
(UE) 2023/2485 del 27 giugno 2023, fissando i criteri di vaglio
tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa
considerare che un'attivita' economica contribuisce in modo
sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o
all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno
significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
Visto il regolamento delegato (UE) 2023/2486 della Commissione del
27 giugno 2023, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del
Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio
tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa
considerare che un'attivita' economica contribuisce in modo
sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle
risorse marine, alla transizione verso l'economia circolare, alla
prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento o alla protezione e al
ripristino della biodiversita' e degli ecosistemi e se non arreca un
danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, e che
modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda
la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a
tali attivita' economiche;
Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e
milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
Visto l'accordo, denominato Operational Arrangements,
(Ref.Ares(2021)7947180-22/12/2021) siglato dalla Commissione europea
e lo Stato italiano il 22 dicembre 2021 e successive modifiche;
Visto l'art. 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», come
modificato dall'art. 53, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,
n. 120, nella parte in cui, in particolare, ha incrementato la
dotazione finanziaria del fondo di cui all'art. 1, comma 476, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 ai fini del finanziamento, tra
l'altro, «di un programma nazionale di bonifica e ripristino
ambientale dei siti oggetto di bonifica ai sensi degli articoli 250 e
252, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei siti
per i quali non sia stato avviato il procedimento di individuazione
del responsabile della contaminazione ai sensi dell'art. 244 del
medesimo decreto legislativo, nonche', in ogni caso, per interventi
urgenti di messa in sicurezza e bonifica di siti contaminati»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 29 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021, e successive modificazioni, il
quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 800, della legge
n. 145 del 2018, disciplina i criteri e le modalita' di trasferimento
ai soggetti beneficiari delle risorse per l'attuazione degli
interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani;
Visto l'art. 1, commi 1042, 1043 e 1044, della legge 30 dicembre
2020, n. 178;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante
«Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure» e successive modifiche e
integrazioni, in particolare, gli articoli 2, comma 6-bis, e 8;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure per
il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche
amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» e
successive modifiche e integrazioni, in particolare, l'art.
17-sexies, comma 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio
2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali
titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma
1, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni
dalla legge n. 108 del 2021;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6
agosto 2021 e successive modifiche e integrazioni, relativo
all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna amministrazione
titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
Considerato che il predetto decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 6 agosto 2021 assegna (Tabella A) al Ministero della
transizione ecologica 500.000.000,00 euro per la bonifica dei siti
orfani, nell'ambito della misura M2C4 - Investimento 3.4 Bonifica dei
siti orfani - del PNRR e individua (Tabella B) i relativi obiettivi e
traguardi;
Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante
«Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la
funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali
e autostradali», in particolare, l'art. 10, comma 3, secondo cui la
notifica della decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN
recante «Approvazione della valutazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza dell'Italia», unitamente al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo art. 10
«costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da
parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di
attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto
disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa
l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle
risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre
2021 in cui sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di
attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun
progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con
particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi
perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne
beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione
previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di
risultato, nonche' a ogni altro elemento utile per l'analisi e la
valutazione degli interventi;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11
ottobre 2021 che disciplina le «Procedure relative alla gestione
finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui
all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni
mafiose», in particolare, l'art. 17, il quale prevede che con proprio
decreto il Ministro della transizione ecologica, previa intesa in
sede di Conferenza unificata, adotti un apposito Piano d'azione
conformemente alle previsioni indicate nella misura M2C4,
Investimento 3.4, del PNRR e che ai fini del medesimo Piano d'azione
si applicano le definizioni, l'ambito di applicazione e i criteri di
assegnazione delle risorse previsti dalle disposizioni di attuazione
dell'art. 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29
novembre 2021, n. 492/UDCM, che ha istituito l'Unita' di missione per
il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica, ai sensi
dell'art. 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'art.
17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021;
Visto il regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio del
18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunita';
Visto il regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio
dell'11 dicembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul
posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli
interessi finanziari delle Comunita' europee contro le frodi e altre
irregolarita';
Vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del
sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del
terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva
2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva
2006/70/CE della Commissione;
Atteso l'obbligo di adottare misure adeguate volte a rispettare il
principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato
nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2024/2509 e nell'art. 22
del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di
prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le
frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei
fondi che sono stati indebitamente assegnati nonche' di garantire
l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del
regolamento (UE) 2021/241;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367, recante «Regolamento recante semplificazione e accelerazione
delle procedure di spesa e contabili» che all'art. 8 disciplina i
programmi comuni fra piu' amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018,
n. 22, recante «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilita'
delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di
investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020»;
Viste le circolari adottate dal Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato presso il Ministero dell'economia e delle
finanze indirizzate alle amministrazioni centrali titolari di
interventi e ai soggetti attuatori recanti chiarimenti e indicazioni
operative in merito all'attuazione delle riforme e degli investimenti
inclusi nel PNRR e al rispetto del principio DNSH, nonche'
all'esecuzione delle riconnesse funzioni di gestione finanziaria,
monitoraggio, controllo e rendicontazione;
Vista la risoluzione del Comitato delle regioni, (2014/C 174/01) -
Carta della governance multilivello in Europa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», nonche' il decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge
4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita'
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni»;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», in
particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti
amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono
nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che
costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, recante «Norme in materia ambientale»;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in
materia di processo civile», in particolare l'art. 32, comma l, che
ha disposto che gli «obblighi di pubblicazione di atti e
provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicita' legale si
intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da
parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche
amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici»;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191, recante
«Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la
razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione
ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di
interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto
idrogeologico» e, in particolare, l'art. 6;
Visto il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle
finanze - Ragioneria generale dello Stato e l'Autorita' per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture -
AVCP (ora Autorita' nazionale anticorruzione - ANAC) del 2 agosto
2013 e il relativo allegato tecnico del 5 agosto 2014;
Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti
da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del
codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto
(CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
Visto l'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante
«Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
che prevede la nullita' degli atti amministrativi, anche di natura
regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano
l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei
corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell'atto
stesso;
Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce
la normativa attuativa della riforma del CUP;
Visto l'art. 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n.
13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41,
che dettano disposizioni relative all'apposizione del Codice unico di
progetto (CUP) sulle fatture relative all'acquisizione dei beni e
servizi oggetto di incentivi pubblici alle attivita' produttive,
erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una pubblica
amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o
privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili;
Visto il documento descrittivo del Sistema di gestione e controllo
del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per
l'attuazione delle misure PNRR di competenza e la relativa
manualistica allegata, adottato il 23 gennaio 2023 con decreto n. 16
del Capo Dipartimento dell'Unita' di missione per il PNRR presso il
MASE;
Viste, in particolare, le Linee guida per i soggetti attuatori del
7 giugno 2024 e successive modificazioni ed integrazioni adottate dal
MASE e allegate al predetto documento descrittivo del Sistema di
gestione e controllo per l'attuazione delle misure PNRR;
Vista la nota prot. 47874/MiTE del 20 aprile 2022 con la quale il
Capo del Dipartimento dell'Unita' di missione PNRR ha precisato che,
qualora il costo totale di uno o piu' degli interventi ammessi a
finanziamento con le risorse di cui alla misura M2C4, Investimento
3.4, del PNRR per la bonifica dei siti orfani dovesse superare
l'importo finanziato, l'eccedenza puo' essere coperta con ulteriori
risorse finanziarie purche' non riferibili a fondi comunitari; cio'
al fine di consentire il raggiungimento dei target e delle milestone
fissate dal Piano d'azione, nella circostanza in cui risulti
potenzialmente inadeguato il budget originariamente stanziato;
Vista la circolare n. prot. 62671 del 19 maggio 2022 del Capo
dipartimento dell'Unita' di missione per il PNRR presso il Ministero
della transizione ecologica, recante «PNRR - Procedura di verifica di
coerenza programmatica, conformita' al PNRR delle iniziative MiTE
finanziate dal Piano»;
Visto il decreto del direttore generale della ex Direzione per il
risanamento ambientale del Ministero della transizione ecologica 22
novembre 2021, n. 222, come modificato dal decreto del direttore
generale della Direzione uso sostenibile del suolo e delle risorse
idriche 22 marzo 2022, n. 32, pubblicato sul sito istituzionale del
Ministero della transizione ecologica, con il quale, ai fini
dell'attuazione della misura M2C4, Investimento 3.4, del PNRR, e'
stato individuato l'elenco dei siti orfani da riqualificare sul
territorio di tutte le 21 regioni e province autonome (nello
specifico: 19 regioni e 2 province autonome);
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto
2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2022,
recante «Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani in
attuazione della misura Missione 2, Componente 4, Investimento 3.4,
del PNRR» (di seguito «Piano d'azione»);
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica 7 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127
del 1° giugno 2024, che aggiorna l'allegato 2 del predetto decreto
del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022, recante il
Piano d'azione;
Viste le note prot. 77360/MASE del 23 aprile 2025 e prot.
150722/MASE, 150726/MASE, 150728/MASE, 150729/MASE, 150733/MASE,
150735/MASE, 150738/MASE, del 7 agosto 2025, con le quali la
Direzione generale economia circolare e bonifiche, di concerto con la
Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio,
rendicontazione e controllo del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica, ha chiesto alle regioni ed alle Province
autonome di Bolzano e Trento di comunicare eventuali aggiornamenti
delle informazioni contenute nel Piano d'azione, anche in
considerazione delle attivita' svolte nell'ambito degli interventi
oggetto di finanziamento;
Considerate le istanze di modifica trasmesse dalle seguenti
regioni:
Regione Basilicata, prot. 246675 del 9 ottobre 2025, acquisita in
pari data al prot. 186289/MASE;
Regione Calabria, prot. 707854 del 25 settembre 2025, acquisita
in pari data al prot. 175838/MASE;
Regione Emilia-Romagna, prot. 825020 del 26 agosto 2025,
acquisita in pari data al prot. 157483/MASE, e prot. 1267976 del 19
dicembre 2025, acquisita in pari data al prot. 241986/MASE;
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, prot. 328148 del 30
aprile 2025, acquisita in pari data al prot. 80951/MASE, e prot.
588053 del 29 agosto 2025, acquisita al prot. 159484/MASE del 1°
settembre 2025;
Regione Lazio, prot. 856176 del 29 agosto 2025, acquisita in pari
data al prot. 159203/MASE;
Regione Lombardia, prot. 133952 del 22 settembre 2025, acquisita
in pari data al prot. 173469/MASE;
Regione Piemonte, prot. 143536 del 24 settembre 2025, acquisita
al prot. 175406/MASE del 25 settembre 2025;
Regione autonoma della Sardegna, prot. 24602 del 2 settembre
2025, acquisita in pari data al prot. 160767/MASE;
Regione Siciliana, prot. 30587 del 8 agosto 2025, acquisita in
pari data al prot. 151564/MASE;
Regione Toscana, prot. 679266 del 27 agosto 2025, acquisita al
prot. 158344/MASE del 28 agosto 2025;
Provincia autonoma di Trento, prot. 299857 del 14 aprile 2025,
acquisita in pari data al prot. 70484/MASE, e prot. 644248 del 14
agosto 2025, acquisita in pari data al prot. 154266/MASE;
Regione del Veneto, prot. 417766 del 29 agosto 2025, acquisita al
prot. 159487/MASE del 1° settembre 2025, e prot. 686891 del 22
dicembre 2025, acquisita in pari data al prot. 242661;
Considerato che, in ragione delle informazioni acquisite e delle
ragioni indicate nelle richiamate note del 23 aprile 2025 e del 7
agosto 2025, si rende necessario sostituire integralmente l'allegato
2 al decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022;
Ritenuto che l'aggiornamento del costo degli interventi di cui
all'allegato 2 del Piano d'azione costituisca modifica del riparto
delle risorse tra le regioni e province autonome, anche in ragione
delle economie della Misura M2C4, Investimento 3.4, del PNRR, che
giustifica l'assegnazione ad altre regioni o province autonome che ne
hanno fatto richiesta;
Considerata la decisione di esecuzione del Consiglio della seduta
ECOFIN del 27 novembre 2025, approvativa della valutazione positiva
della revisione del PNRR presentata dall'Italia, in ragione delle
tempistiche stringenti previste per il raggiungimento dei target
finali, per come anche indicato nella richiamata comunicazione della
Commissione europea COM(2025) 310 final del 4 giugno 2025, provvedere
all'aggiornamento del Piano d'azione al fine di fornire un quadro di
attuazione riallineato e corretto per il raggiungimento del target
M2C4-25 in linea con i chiarimenti interpretativi dei relativi
termini di attuazione intervenuti con la richiamata proposta di
revisione COM(2025) 675 final del 4 novembre 2025;
Acquisita la nota prot. 3311/MASE del 9 gennaio 2026, con la quale
la Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio,
rendicontazione e controllo del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica, in base a quanto previsto nella citata
circolare prot. n. 62671 del 19 maggio 2022, esprime sullo schema del
presente provvedimento parere positivo circa la coerenza
programmatica e la conformita' normativa al PNRR e conferma la
disponibilita' finanziaria delle risorse in base a quanto stabilito
dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto
2021 e successive modificazioni ed integrazioni;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 26
febbraio 2026;

Decreta:

 

Art. 1

 

1. L'allegato 2 al decreto del Ministro della transizione ecologica
4 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12
ottobre 2022, come sostituito dal decreto del Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica 7 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2024, recante il «Piano d'azione per
la riqualificazione dei siti orfani in attuazione della misura
Missione 2, Componente 4, Investimento 3.4, del PNRR», e' sostituito
dall'allegato 1 al presente decreto.
2. L'aggiornamento del costo degli interventi di cui all'allegato 2
del Piano d'azione, come modificato ai sensi del comma 1, costituisce
modifica del riparto delle risorse tra le regioni e province
autonome, anche in ragione delle economie della Misura M2C4,
Investimento 3.4, del PNRR.
3. Le modifiche al Piano d'azione ai sensi del comma 1, nonche' la
ripartizione delle relative risorse sono disciplinate mediante
appositi atti integrativi degli accordi sottoscritti ai sensi
dell'art. 7 del medesimo Piano d'azione adottato con decreto del
Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022.
4. Per quanto non espressamente modificato dal presente decreto,
rimangono ferme le disposizioni previste dal decreto del Ministro
della transizione ecologica 4 agosto 2022.
Il presente decreto, unitamente al relativo allegato, e' inviato
agli organi di controllo e successivamente pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito istituzionale del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

(Photo credits)

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