Snpa e Snps: una cabina di regia per la loro interazione

Snpa e Snps: una cabina di regia per la loro interazione: è questa la finalità del D.P.C.M. 29 marzo 2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2023. Tra gli obiettivi dell'interazione, il raccordo e il coordinamento tra i soggetti che fanno parte del Snps e del Snpa, anche tramite l'organizzazione di riunioni periodiche, e la predisposizione di direttive finalizzate a favorire e armonizzare le politiche e le strategie messe in atto dai due sistemi, anche al fine dell'effettiva integrazione delle infrastrutture informative.

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Qui di seguito il testo integrale del provvedimento.

 

Decreto del presidente del consiglio dei ministri 29 marzo 2023 

Definizione delle modalità di interazione del Sistema nazionale
prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS) con il
Sistema nazionale protezione ambiente (SNPA) e istituzione della
Cabina di regia. (23A02814)

(Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2023)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 9, 32 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante
«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
Visto il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, recante
«Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
Vista la legge 30 novembre 1998, n. 419, recante «Delega al Governo
per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per
l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e
funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»;
Visto l'art. 7-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 che
individua i Dipartimenti di prevenzione quali strutture operative
dell'unita' sanitaria locale per garantire la tutela della salute
collettiva, perseguendo obiettivi di promozione della salute,
prevenzione delle malattie e delle disabilita', miglioramento della
qualita' della vita, con il compito, tra l'altro, di promuovere
azioni volte a individuare e rimuovere le cause di nocivita' e
malattia di origine ambientale, umana e animale;
Visto l'art. 7-ter, lettera b), del decreto legislativo n. 502 del
1992, ove si prevede tra le funzioni del Dipartimento di prevenzione
la «tutela della collettivita' dai rischi sanitari degli ambienti di
vita anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti
ambientali»;
Visti, inoltre, gli articoli 7-quater, 7-quinquies del decreto
legislativo n. 502 del 1992, i quali disciplinano, tra l'altro,
l'organizzazione dei Dipartimenti di prevenzione;
Visto il decreto legislativo 16 giugno 1999, n. 229, recante «Norme
per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma
dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419»;
Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante
«Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante
un piu' alto livello di tutela della salute»;
Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132, recante «Istituzione del
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale» e,
in particolare, l'articolo 9 rubricato «Livelli essenziali delle
prestazioni tecniche ambientali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
gennaio 2017 recante «Definizione e aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502» e in particolare l'art. 2, che
individua i livelli essenziali di assistenza tra cui prevenzione
collettiva e sanita' pubblica e, nell'ambito delle aree di
intervento, prevede il programma di tutela della salute e della
sicurezza degli ambienti aperti e confinati, precisando che in tale
area di intervento, i programmi e le relative prestazioni sono
erogati in forma integrata tra sistema sanitario e agenzie per la
protezione ambientale, in accordo con le indicazioni normative
regionali nel rispetto dell'art. 7-quinquies del decreto legislativo
n. 502 del 1992;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla
Commissione europea in data 30 aprile 2021, ai sensi dell'art. 18 del
regolamento (UE) n. 2021/241;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con
modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e altre misure urgenti per gli investimenti», che
approva il Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC)
finalizzato a integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR
per gli anni dal 2021 al 2026;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 59
del 2021 summenzionato che individua, tra gli interventi finanziati
con le risorse del piano, l'investimento «Salute, ambiente,
biodiversita' e clima», collegato all'azione di riforma oggetto della
Missione 6-Salute «Health del PNRR Istituzione del sistema nazionale
salute, ambiente e clima» ed ha l'obiettivo di definire un nuovo
assetto della prevenzione collettiva e sanita' pubblica, in linea con
un approccio One health nella sua evoluzione Planetary health;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con
modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Istituzione
del sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e
climatici (SNPS)» e in particolare l'art. 27;
Visti i successivi commi 3 e 4 del citato art. 27 del decreto-legge
n. 36 del 2022, che definiscono rispettivamente le funzioni e i
soggetti che fanno parte del SNPS;
Visto, altresi', il comma 5 del citato art. 27, ove si prevede che
«con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa
intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono
individuati gli specifici compiti, ivi inclusi gli obblighi di
comunicazione dei dati personali, anche appartenenti alle categorie
particolari di cui all'articolo 9 del regolamento UE/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, che tutti i
soggetti di cui al comma 4, svolgono nell'ambito del SNPS, per
l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3»;
Visto, infine, il comma 6, del citato art. 27, nel quale si prevede
che «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della salute e del Ministro della transizione
ecologica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
decreto di cui al comma 5, e comunque nel rispetto della tempistica e
degli obiettivi individuati per il progetto di cui al comma 8
dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
del 15 luglio 2021, sono definite le modalita' di interazione del
SNPS con il SNPA e che allo scopo di assicurare, anche mediante
l'adozione di apposite direttive, la effettiva operativita', secondo
criteri di efficacia, economicita' e buon andamento, delle modalita'
di interazione del SNPS con il SNPA, con il decreto di cui al primo
periodo e' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
una cabina di regia» e ne vengono individuati i componenti;
Visto il decreto del Ministro della salute 9 giugno 2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155
- Serie generale - del 5 luglio 2022, con il quale sono stati
definiti i compiti dei soggetti che compongono il SNPS;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, in particolare,
l'art. 4, comma 1, secondo cui il Ministero della transizione
ecologica ha assunto la denominazione di Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
ottobre 2012 recante «Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 29
concernente i compiti e le funzioni del Dipartimento per il
coordinamento amministrativo;
Visto, altresi', il decreto del segretario generale della
Presidenza del Consiglio dei ministri 13 maggio 2022 concernente
l'organizzazione interna del Dipartimento per il coordinamento
amministrativo e, in particolare, l'art. 8, comma 1, il quale prevede
che il Dipartimento svolge, tra le altre attivita', quella di
supporto tecnico-amministrativo ai tavoli governativi sulle materie
di competenza dell'ufficio;
Considerato, inoltre, il Piano nazionale prevenzione 2020-2025,
che, in linea con gli orientamenti europei e internazionali, e
tenendo conto degli orientamenti produttivi finalizzati alla
riduzione dell'impatto ambientale, nonche' dei nuovi LEA e in
continuita' con il PNP 2014-2019 propone una strategia
intersettoriale e integrata, finalizzata a realizzare sinergie tra i
servizi sanitari, preposti alla salute umana e a quella animale, e
quelli preposti alla tutela ambientale, per potenziare l'approccio
One health, con l'obiettivo di ridurre le malattie e le morti
premature evitabili correlate all'impatto ambientale di pratiche
produttive per tutelare la salute e il benessere delle persone e
degli animali;
Ritenuto, pertanto, necessario definire le modalita' di interazione
del SNPS con il SNPA e istituire presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri la Cabina di regia di cui al summenzionato art. 27,
comma 6, secondo periodo, del decreto-legge n. 36 del 2022 allo scopo
di assicurare, anche mediante l'adozione di apposite direttive, la
effettiva operativita', secondo criteri di efficacia, economicita' e
buon andamento;

Decreta:

Art. 1

Finalità

1. Il presente decreto definisce le modalita' di interazione del
SNPS con il SNPA ai sensi dell'art. 27, comma 6, del decreto-legge 30
aprile 2022, n. 36.
2. Allo scopo di assicurare, anche mediante l'adozione di apposite
direttive, la effettiva operativita', secondo criteri di efficacia,
economicita' e buon andamento, delle modalita' di interazione del
SNPS con il SNPA, e' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo, la
Cabina di regia di cui al comma 6 summenzionato.

Art. 2

Governance

1. Per le finalita' di cui all'art. 1, comma 1, l'interazione tra
il SNPS e il SNPA, si realizza tramite:
a) la partecipazione attiva ai lavori della Cabina di regia del
Consiglio del SNPA e della Commissione di coordinamento strategico
del Ministero della salute di cui all'art. 5, comma 1, lettera a),
del decreto del Ministro della salute 9 giugno 2022;
b) il raccordo e il coordinamento tra i soggetti che fanno parte
del SNPS e del SNPA, anche tramite l'organizzazione di riunioni
periodiche;
c) la predisposizione di direttive finalizzate a favorire e
armonizzare le politiche e le strategie messe in atto dalle
istituzioni che compongono SNPS e SNPA, anche al fine dell'effettiva
integrazione dei sistemi informativi;
d) il coordinamento tecnico-scientifico tra l'Istituto superiore
di sanita' (ISS) e l'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA).
2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
garantiscono la proficua interazione tra i Sistemi regionali
prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici e le Agenzie
regionali e provinciali per la protezione ambientale (ARPA - APPA).

Art. 3

Cabina di regia

1. La Cabina di regia, istituita ai sensi dell'art. 1, comma 2, e'
composta da:
a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri,
che la presiede;
b) due rappresentanti del SNPS, designati dal Ministro della
salute tra i dirigenti del medesimo Ministero e dell'Istituto
superiore di sanita', con comprovate competenze nel settore della
prevenzione sanitaria;
c) due rappresentanti designati dal Ministro dell'ambiente e
della sicurezza energetica, tra i dirigenti del medesimo Ministero e
del SNPA con comprovate competenze nel settore;
d) un rappresentante delle regioni e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano, designato dalla Conferenza delle regioni e delle
province autonome.
2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto, con successivo provvedimento della competente struttura
della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono nominati i
componenti della Cabina di regia.
3. La Cabina di regia, nell'espletamento delle proprie funzioni,
puo' avvalersi, ove necessario, dell'apporto di specifiche
professionalita' e puo' invitare a presenziare alle proprie riunioni
ulteriori rappresentanti delle istituzioni che coordina.
4. La partecipazione alle riunioni e alle altre attivita' promosse
dalla Cabina di regia non comporta la corresponsione di gettoni o
altri emolumenti comunque denominati, ivi inclusi rimborsi di spese,
diarie e indennita', e non determina nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato e delle regioni e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36.

Art. 4

Funzioni della Cabina di regia

1. La Cabina di regia:
a) costituisce la sede di confronto e di raccordo strategico e
funzionale tra le amministrazioni statali e locali e le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurando l'efficacia,
l'efficienza e l'omogeneita' delle iniziative sul territorio
nazionale e adottando le misure necessarie a rimuovere le eventuali
criticita' per l'armonizzazione delle stesse;
b) promuove iniziative volte ad agevolare l'interazione e
l'integrazione dei Sistemi regionali prevenzione salute dai rischi
ambientali e climatici (SRPS) con le Agenzie regionali per la
protezione ambientale, anche attraverso incontri periodici con il
Coordinamento interregionale prevenzione e il Coordinamento energia
ambiente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le
regioni;
c) garantisce il pieno raccordo ed il coordinamento tra i
soggetti che fanno parte del SNPS e del SNPA, assumendo un ruolo di
facilitatore in una logica di sinergica collaborazione tra le
istituzioni;
d) adotta direttive finalizzate a favorire e armonizzare le
politiche e le strategie messe in atto dalle istituzioni che
compongono SNPS e SNPA, anche al fine dell'effettiva integrazione dei
sistemi informativi, su proposta congiunta della Commissione di
coordinamento strategico di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), del
decreto del Ministro della salute 9 giugno 2022, e del Consiglio del
SNPA di cui all'art. 13 della legge 28 giugno 2016, n. 132;
e) promuove l'adozione degli atti di programmazione e degli
indirizzi operativi finalizzati al raggiungimento della coerenza tra
i livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e i livelli
essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), di cui
all'art. 9 della legge 28 giugno 2016, n. 132;
f) individua, in collaborazione con il Ministero dell'universita'
e della ricerca e con gli altri interlocutori istituzionali coinvolti
avvalendosi, tra l'altro, del SNPS e del SNPA, i fabbisogni formativi
in materia di salute, ambiente, biodiversita' a clima, e coopera
all'ideazione, all'implementazione e alla realizzazione di nuovi
percorsi formativi intersettoriali, anche di carattere universitario,
finalizzati alla formazione di figure specializzate;
g) promuove la realizzazione di programmi di comunicazione e di
formazione intersettoriali finalizzati all'acquisizione di competenze
di carattere trasversale in materia di salute, ambiente,
biodiversita' e clima rivolti a tutti i soggetti impegnati in SNPS,
SNPA e ai diversi interlocutori istituzionali e favorisce la
sensibilizzazione della popolazione generale;
h) segnala l'opportunita' di interventi, anche legislativi, ai
fini del perseguimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2
dell'art. 27, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, su iniziativa
del SNPS, per il tramite della Commissione di coordinamento
strategico di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto del
Ministro della salute 9 giugno 2022 o del Consiglio di SNPA;
i) garantisce una strategia unitaria in previsione, tra l'altro,
della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP)
e della Conferenza interministeriale su ambiente e salute
dell'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS).
2. La Cabina di regia si riunisce con cadenza almeno semestrale
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri o su richiesta della
citata Commissione o del Consiglio di SNPA.
3. La Cabina di regia adotta il Programma triennale salute ambiente
biodiversita' e clima, su proposta congiunta della Commissione di
coordinamento strategico, di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), del
decreto del Ministro della salute 9 giugno 2022, e del Consiglio del
SNPA.

Art. 5

Programma triennale Salute ambiente biodiversita' e clima

1. Il Programma triennale Salute ambiente biodiversita' e clima, di
cui all'art. 4, comma 3, del presente decreto, determina le aree
prioritarie di intervento basandosi su un modello intersettoriale che
sviluppi l'approccio One health nella sua evoluzione Planetary
health, definisce gli obiettivi e le sinergie al fine di mettere in
atto misure che garantiscano una effettiva risposta ai problemi
sanitari correlati a determinanti ambientali e climatici, individua
le criticita' nella sua realizzazione e promuove azioni volte al loro
superamento.
2. Il programma e' redatto coerentemente con il Piano nazionale
della prevenzione (PNP) e con il programma triennale delle attivita'
del SNPA di cui all'art. 10, della legge 28 giugno 2016, n. 132, ed
e' aggiornato annualmente sulla base dei contenuti della relazione
annuale di cui all'art. 27, comma 3, lettera e-bis) del decreto-legge
30 aprile 2022, n. 36.

 

Art. 6

Attivita' di supporto tecnico e istruttorio alla Cabina di regia

1. Il Ministero della salute garantisce supporto tecnico e
istruttorio alla Cabina di regia, anche avvalendosi della
collaborazione delle amministrazioni in essa rappresentate.

 

Art. 7

Clausola di invarianza finanziaria

1. L'adempimento delle presenti disposizioni non comporta nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni assicurano
gli adempimenti previsti con le risorse umane e strumentali
disponibili e legislazione vigente.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 marzo 2023

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