Sostanze inquinanti ed emissioni: le regole Ue sulla comunicazione

Le misure nella decisione di esecuzione (Ue) 2019/1741 della Commissione del 23 settembre 2019

La Commissione europea ha stabilito le regole sulla comunicazione dei dati relativi a sostanze inquinanti ed emissioni. Si tratta, in particolare, della «decisione di esecuzione (Ue) 2019/1741 della Commissione del 23 settembre 2019 che stabilisce il formato e la frequenza dei dati che gli Stati membri devono mettere a disposizione ai fini della comunicazione a norma del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio» (in G.U.C.E. L del 21 ottobre 2019, n. 267).

In allegato alla decisione l'elenco delle informazioni diviso in sezioni

  1. identificazione del notificante;
  2. identificazione della struttura;
  3. informazioni sull’autorità competente dell’E-PRTR (registro elettronico europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti) per la struttura;
  4. informazioni nei casi in cui la struttura E-PRTR è parte integrante o coincide con un «sito di produzione»;
  5. dati concernenti le emissioni nell’aria — per ciascun inquinante che supera una soglia di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 166/2006;
  6. dati concernenti le emissioni nell’acqua — per ciascun inquinante che supera una soglia di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 166/2006;
  7. dati concernenti le emissioni nel suolo — per ciascun inquinante che supera una soglia di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 166/2006;
  8. trasferimento fuori sito ai fini del trattamento delle acque reflue — per ciascun inquinante che supera una soglia di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 166/2006;
  9. trasferimenti fuori sito di rifiuti pericolosi — quando superano la soglia di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 166/2006;
  10. trasferimento fuori sito di rifiuti non pericolosi — quando superano la soglia di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 166/2006.

Le informazioni amministrative di cui alle sezioni da 1 a 4 dell’allegato sono trasmesse alla Commissione al più tardi entro il 30 settembre dell’anno di riferimento successivo.

Le informazioni tematiche di cui alle sezioni da 5 a 10 dell’allegato sono trasmesse alla Commissione al più tardi entro il 30 novembre dell’anno di riferimento successivo.

Di seguito il testo della decisione di esecuzione (Ue) 2019/1741 della Commissione del 23 settembre 2019.

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Decisione di esecuzione (Ue) 2019/1741 della Commissione del 23 settembre 2019 che stabilisce il formato e la frequenza dei dati che gli Stati membri devono mettere a disposizione ai fini della comunicazione a norma del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio 

(in G.U.C.E. L del 21 ottobre 2019, n. 267)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all’istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio [1]GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1., in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 166/2006 (di seguito «il regolamento»), gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi alle emissioni e ai trasferimenti di inquinanti provenienti dai grandi complessi industriali. La Commissione raccoglie tali dati in un registro elettronico europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (di seguito «E-PRTR») accessibile al pubblico al fine di favorire la partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia ambientale e la riduzione dell’inquinamento ambientale.

(2) Per migliorare la coerenza con le disposizioni della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [2]Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 , relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).relativa alle emissioni industriali, in materia di relazioni, il cui formato, frequenza e contenuto sono stabiliti dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/1135[3]Decisione di esecuzione (UE) 2018/1135 della Commissione, del 10 agosto 2018, che stabilisce il tipo, il formato e la frequenza delle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere ai fini delle relazioni sull’attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 205 del 14.8.2018, pag. 40)., il regolamento è stato modificato dal regolamento (UE) 2019/1010 del Parlamento europeo e del Consiglio, (di seguito «il regolamento di modifica») [4]Regolamento (UE) 2019/1010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che armonizza gli obblighi di comunicazione nella normativa in materia di ambiente e modifica i regolamenti (CE) n. 166/2006 e (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE e 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 338/97 e (CE) n. 2173/2005 del Consiglio e la direttiva 86/278/CEE del Consiglio (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 115).. La modifica mira a conferire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire quali siano le informazioni da mettere a disposizione a norma del regolamento e per abolire il modello per la comunicazione dei dati che attualmente figura in suddetto regolamento.

(3) Il regolamento di modifica sottolinea l’importanza fondamentale di garantire ai cittadini dell’Unione un accesso rapido alle informazioni ambientali e la necessità che gli Stati membri e la Commissione rendano pubblici i dati non appena tecnicamente fattibile. Stabilisce inoltre che la comunicazione delle informazioni da parte degli Stati membri deve avvenire entro 11 mesi dalla fine dell’anno e fissa l’obiettivo di rendere disponibili le informazioni entro tre mesi dalla fine dell’anno, anche progredendo verso questo obiettivo mediante un atto di esecuzione a norma del regolamento.

(4) Le pratiche e le tecnologie dell’informazione utilizzate attualmente per la comunicazione mirano a garantire l’elevata qualità dei dati inclusi nei registri nazionali delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze e nell’E-PRTR. L’obiettivo di mettere le informazioni del registro E-PRTR a disposizione del pubblico in tempi più rapidi dovrebbe promuovere ulteriormente la comunicazione di informazioni di elevata qualità. Poiché questo obiettivo richiede un approccio graduale e un’attenta preparazione, compresa la sperimentazione di nuovi metodi di trasmissione delle informazioni e lo sviluppo di nuovi strumenti di trasmissione delle informazioni, in particolare ai fini della convalida e del controllo di qualità dei dati comunicati, i termini per la trasmissione delle relazioni dovrebbero essere rivisti alla luce dei progressi nelle tecnologie dell’informazione, dei risultati delle prove pilota e delle migliori pratiche degli Stati membri.

(5) Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 19 del regolamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri comunicano le informazioni di cui all’allegato utilizzando lo specifico formato elettronico che sarà predisposto a tal fine.

Le informazioni di cui all’allegato sono dapprima trasmesse per l’anno di riferimento 2019, salvo indicazione contraria in tale allegato.

Le informazioni amministrative di cui alle sezioni da 1 a 4 dell’allegato sono trasmesse alla Commissione al più tardi entro il 30 settembre dell’anno di riferimento successivo.

Le informazioni tematiche di cui alle sezioni da 5 a 10 dell’allegato sono trasmesse alla Commissione al più tardi entro il 30 novembre dell’anno di riferimento successivo.

Articolo 2

La presente decisione sarà riesaminata al più tardi entro il 31 dicembre 2024 al fine di valutare la possibilità di conseguire l’obiettivo della messa a disposizione del pubblico dei dati dell’E-PRTR in tempi più rapidi. Tale riesame prevede uno scambio di informazioni tra gli Stati membri, la Commissione e l’Agenzia europea dell’ambiente sulle migliori pratiche nazionali e le tecniche e gli strumenti disponibili per una comunicazione più rapida.

ALLEGATO

che stabilisce il formato e la frequenza dei dati che gli Stati membri devono mettere a disposizione ai fini della comunicazione a norma del regolamento (CE) n. 166/2006

Nota:

Gli Stati membri possono indicare le informazioni che considerano riservate, specificando i motivi per i quali ritengono che la Commissione non debba renderle disponibili al pubblico.

A. Informazioni amministrative

 

1. Identificazione del notificante
Tipo Formato
1.1 Identificatore del paese Identificazione del paese in cui è situata lastruttura og­getto della comunicazione.
1.2 Anno di riferimento Anno civile al quale si riferisce la comunicazione.
2. Identificazione della struttura [5]Si tratta di una «struttura di produzione», secondo la definizione dell’allegato IV, punto 8.2.1, del regolamento (UE) n. 1253/2013 della Commissione, del 21 ottobre 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 1089/2010 recante modalità di applicazione della direttiva 2007/2/CE per quanto riguarda l’interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi (GU L 331 del 10.12.2013, pag. 1): «uno o più impianti sullo stesso sito gestiti dalla stessa persona fisica o giuridica, progettati, costruiti o installati per specifici scopi produttivi o industriali, ivi comprese tutte le infrastrutture, le attrezzature e i materiali», e che rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 166/2006.[6] Qualora una struttura rientri anche nell’ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE, la base giuridica per comunicare tali informazioni è la decisione di esecuzione (UE) 1135/2018.
Tipo Formato
2.1 inspireId Identificatore univoco della struttura conformemente alle prescrizioni della direttiva 2007/2/CE del Parla­ mento europeo e del Consiglio[7]Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1)..
2.2 thematicId [8]Questo campo ha una molteplicità di 0-1 nell’ambito di INSPIRE, pertanto non è un campo obbligatorio. Identificatore tematico di oggetto.
2.3 Identificatore del sistema di scambio di quote di emissioni Se la struttura rientra, del tutto o in parte, nelcampo di applicazione della direttiva2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[9]Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32)., si tratta dell’identificatoreutilizzato per la comunicazione a norma di taledirettiva.
2.4 Denominazione della struttura Denominazione ufficiale, nome proprio o denomina­ zione convenzionale della struttura.
2.5 Denominazione dell’impresa madre Un’impresa madre è un’impresa che possiede ocontrolla la società che gestisce la struttura (adesempio, detenen­ do oltre il 50 % del capitalesociale o la maggioranza dei diritti di voto degliazionisti o dei soci) — cfr. la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[10]Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19)..
2.6 Indirizzo Indirizzo postale della struttura che riporti ilnumero dell’edificio, la via, la città, il codicepostale e il paese.
2.7 Geometria Latitudine e longitudine (coordinate del centro appros­ simativo della struttura) espresse in baseal sistema di riferimento di coordinate ETRS89(2D)-EPSG:4258 con una precisione di 5 cifre decimali.
2.8 Distretto idrografico Codice identificativo e/o nome assegnato al distretto idrografico di un corso d’acqua.
2.9 Funzione Attività svolte dalla struttura. La funzione èdefinita dalle attività della struttura, indicate coni codici NACE.
2.10 Attività di cui all’allegato I dell’E-PRTR Attività di cui all’allegato I svolte presso lastruttura, con indicazione dell’attività principalee di tutte le altre.
2.11 Stato Stato operativo della struttura.
2.12 Volume di produzione[11]Facoltativo per gli anni di riferimento 2019 e 2020. A partire dall’anno di riferimento 2021, la comunicazione è obbligatoria per i settori in cui la Commissione ha stabilito unità e parametri a tal fine.[12]I punti di dati individuali non saranno resi pubblici nell’E-PRTR, fatto salvo il diritto applicabile dell’UE in materia di accesso del pubblico all’informazione ambientale.
2.13 Numero di ore di funzionamento nel corso del­l’anno[13]Cfr. nota 7 (supra).

 

Facoltativo.
2.14 Numero di dipendenti[14]Cfr. nota 7(supra). Facoltativo.
2.15 Indirizzo Internet Indirizzo del sito web della struttura o della società ma­dre che contiene la relazione ambientale o la dichiarazione EMAS della struttura o dell’impresa madre.
2.16 Osservazioni Ogni altra informazione pertinente. Facoltativo.
3. Informazioni sull’autorità competente dell’E-PRTR per la struttura
Tipo Formato
3.1 Denominazione dell’autorità competente
3.2 Indirizzo dell’autorità competente Indirizzo postale che riporti il numero dell’edificio, la via, la città, il codice postale e il paese.
3.3 Indirizzo e-mail dell’autorità competente
3.4 Numero telefonico dell’autorità competente
4. Informazioni nei casi in cui la struttura E-PRTR è parte integrante o coincide con un «sito di produzione»[15]Si tratta di un «sito di produzione», come definito nel regolamento (UE) n. 1253/2013, allegato IV, punto 8.2.4, come «Tutto il terreno in una distinta ubicazione geografica in cui la struttura di produzione era, è o sarà situata. Sono comprese tutte le infrastrutture, le attrezzature e i materiali» che rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 166/2006.
Tipo Formato
4.1 inspireId Identificatore univoco del sito di produzione secondo le prescrizioni della direttiva2007/2/CE.
4.2 thematicId[16]Questo campo ha una molteplicità di 0-1 nell’ambito di INSPIRE. Identificatore tematico di oggetto del sito di produzione.
4.3 Geometria Latitudine e longitudine (coordinate del centro appros­simativo del sito di produzione) espresse in base al sistema di riferimento di coordinate ETRS89 (2D)- EPSG:4258 con una precisione di cinque cifre decimali.
4.4 Denominazione del sito di produzione Denominazione ufficiale, nome proprio o denomina­zione convenzionale del sito di produzione.

 

B. Informazioni tematiche
5. Dati concernenti le emissioni nell’aria per ciascun inquinante chesupera una soglia di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 166/2006
Tipo Formato
5.1 Nome dell’inquinante A norma dell’allegato II del regolamento (CE) n. 166/2006.
5.2 Massa totale delle emissioni Massa totale per inquinante di tutte le emissionida tutte le fonti presenti nella struttura(kg/anno).

Metodo di quantificazione utilizzato: misurata(indicare il metodo di analisi); calcolata(indicare il metodo di cal­ colo); stimata.

5.3 Massa delle emissioni accidentali La parte della «massa totale delle emissioni»derivante da incidenti (kg/anno).
6. Dati concernenti le emissioni nell’acqua per ciascun inquinante che supera una soglia di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 166/2006
Tipo Formato
6.1 Nome dell’inquinante A norma dell’allegato II del regolamento (CE) n. 166/2006.
6.2 Massa totale delle emissioni Massa totale per inquinante di tutte le emissionida tutte le fonti presenti nella struttura(kg/anno).

Metodo di quantificazione utilizzato: misurata(indicare il metodo di analisi); calcolata(indicare il metodo di cal­ colo); stimata.

6.3 Massa delle emissioni accidentali La parte della «massa totale delle emissioni»derivante da incidenti (kg/anno).
7. Dati concernenti le emissioni nel suolo per ciascun inquinante che supera una soglia di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 166/2006
Tipo Formato
7.1 Nome dell’inquinante A norma dell’allegato II del regolamento (CE) n. 166/2006.
7.2 Massa totale delle emissioni Massa totale per inquinante di tutte le emissioni da tutte le fonti presenti nella struttura(kg/anno).

Metodo di quantificazione utilizzato: misurata(indicare il metodo di analisi); calcolata(indicare il metodo di cal­ colo); stimata.

7.3 Massa delle emissioni accidentali La parte della «massa totale delle emissioni»derivante da incidenti (kg/anno).
8. Trasferimento fuori sito ai fini del trattamento delle acque reflue per ciascun inquinante che supera una soglia di cui all’allegato II del regolamento(CE) n. 166/2006
Tipo Formato
8.1 Nome dell’inquinante A norma dell’allegato II del regolamento (CE) n. 166/2006.
8.2 Massa totale dei trasferimenti Massa totale per inquinante di tutti i trasferimenti dalla struttura (kg/anno).

Metodo di quantificazione utilizzato: misurata(indicare il metodo di analisi); calcolata(indicare il metodo di cal­ colo); stimata.

9. Trasferimenti fuori sito di rifiuti pericolosi — quando superano la soglia di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 166/2006
Tipo Formato
9.1 All’interno del paese a fini di recupero (R) Massa totale dei trasferimenti (tonnellate/anno). Metodo di quantificazione utilizzato: misurata (indicare il metodo di analisi); calcolata (indicare il metodo di cal­colo); stimata.
9.2 All’interno del paese a fini di smaltimento (S) Massa totale dei trasferimenti (tonnellate/anno). Metodo di quantificazione utilizzato: misurata (indicare il metodo di analisi); calcolata (indicare il metodo di cal­colo); stimata.
9.3 Verso altri paesi a fini di recupero (R) Massa totale dei trasferimenti (tonnellate/anno). Metodo di quantificazione utilizzato: misurata (indicare il metodo di analisi); calcolata (indicare il metodo di cal­colo); stimata.

Nome e indirizzo del soggetto responsabile del recupero. Indirizzo del sito di recupero che riceve il trasferimento.

9.4 Verso altri paesi a fini di smaltimento (S) Massa totale dei trasferimenti (tonnellate/anno). Metodo di quantificazione utilizzato: misurata (indicare il metodo di analisi); calcolata (indicare il metodo di cal­colo); stimata.

Nome e indirizzo del soggetto responsabile dello smalti­mento.

Indirizzo del sito di smaltimento che riceve il trasferi­mento.

10. Trasferimento fuori sito di rifiuti non pericolosi — quando superano la soglia di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 166/2006
Tipo Formato
10.1 A fini di recupero (R) Massa totale dei trasferimenti (tonnellate/anno). Metodo di quantificazione utilizzato: misurata (indicare il metodo di analisi); calcolata (indicare il metodo di cal­colo); stimata.
10.2 A fini di smaltimento (S) Massa totale dei trasferimenti (tonnellate/anno). Metodo di quantificazione utilizzato: misurata (indicare il metodo di analisi); calcolata (indicare il metodo di cal­colo); stimata.

 

 

Note   [ + ]

1. GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1.
2. Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 , relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
3. Decisione di esecuzione (UE) 2018/1135 della Commissione, del 10 agosto 2018, che stabilisce il tipo, il formato e la frequenza delle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere ai fini delle relazioni sull’attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 205 del 14.8.2018, pag. 40).
4. Regolamento (UE) 2019/1010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che armonizza gli obblighi di comunicazione nella normativa in materia di ambiente e modifica i regolamenti (CE) n. 166/2006 e (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE e 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 338/97 e (CE) n. 2173/2005 del Consiglio e la direttiva 86/278/CEE del Consiglio (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 115).
5. Si tratta di una «struttura di produzione», secondo la definizione dell’allegato IV, punto 8.2.1, del regolamento (UE) n. 1253/2013 della Commissione, del 21 ottobre 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 1089/2010 recante modalità di applicazione della direttiva 2007/2/CE per quanto riguarda l’interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi (GU L 331 del 10.12.2013, pag. 1): «uno o più impianti sullo stesso sito gestiti dalla stessa persona fisica o giuridica, progettati, costruiti o installati per specifici scopi produttivi o industriali, ivi comprese tutte le infrastrutture, le attrezzature e i materiali», e che rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 166/2006.
6.  Qualora una struttura rientri anche nell’ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE, la base giuridica per comunicare tali informazioni è la decisione di esecuzione (UE) 1135/2018.
7. Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).
8. Questo campo ha una molteplicità di 0-1 nell’ambito di INSPIRE, pertanto non è un campo obbligatorio.
9. Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
10. Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
11. Facoltativo per gli anni di riferimento 2019 e 2020. A partire dall’anno di riferimento 2021, la comunicazione è obbligatoria per i settori in cui la Commissione ha stabilito unità e parametri a tal fine.
12. I punti di dati individuali non saranno resi pubblici nell’E-PRTR, fatto salvo il diritto applicabile dell’UE in materia di accesso del pubblico all’informazione ambientale.
13. Cfr. nota 7 (supra).
14. Cfr. nota 7(supra).
15. Si tratta di un «sito di produzione», come definito nel regolamento (UE) n. 1253/2013, allegato IV, punto 8.2.4, come «Tutto il terreno in una distinta ubicazione geografica in cui la struttura di produzione era, è o sarà situata. Sono comprese tutte le infrastrutture, le attrezzature e i materiali» che rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 166/2006.
16. Questo campo ha una molteplicità di 0-1 nell’ambito di INSPIRE.

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