Varato un disciplinare sanzionatorio per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione e l'importazione di sostanze pericolose.
Il decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 28 (in gazzetta ufficiale del 18 marzo 2017, n. 65), in particolare, si occupa delle violazioni relative a:
- le informazioni, anche diverse dall'obbligo di notifica;
- il divieto di esportazione;
- le informazione sui movimenti di transito;
- le informazioni obbligatorie per le sostanze chimiche esportate.
L'attività di vigilanza e di accertamento, nonché di irrogazione delle sanzioni è esercitata dai ministeri della Salute, dell'Ambiente e dello Sviluppo economico e, nell'ambito delle rispettive competenze, dall'agenzia delle dogane e dei monopoli, dal corpo della Guardia di finanza e dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.
Di seguito il testo integrale del D.Lgs. n. 28/2017, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.
Decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 28
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui
al regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione ed importazione di
sostanze chimiche pericolose. (17G00039)
in gazzetta ufficiale del 18 marzo 2017, n. 65
Vigente al: 2-4-2017
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante norme generali per
la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea ed in particolare
l'articolo 33;
Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154 recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - legge di delegazione 2013 - secondo semestre ed
in particolare l'articolo 2;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante modifiche al
sistema penale e successive modificazioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri, ed in particolare, l'articolo 14;
Visto il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione ed importazione di
sostanze chimiche pericolose;
Visto il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici
persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE;
Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la
valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze
chimiche (REACH);
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele
(CLP);
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE;
Visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul
mercato e all'uso dei biocidi;
Vista la legge 11 luglio 2002, n. 176, recante ratifica della
convenzione di Rotterdam sulla procedura del consenso informato a
priori per alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel
commercio internazionale, con allegati, fatta a Rotterdam il 10
settembre 1998;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante
attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione,
imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante
attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE
relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura
dei preparati pericolosi e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 200 recante
disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del
regolamento (CE) n. 689/2008 sull'esportazione ed importazione di
sostanze chimiche pericolose;
Visto l'Accordo 29 ottobre 2009, n. 181/CSR ai sensi dell'articolo
4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano concernente il
sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per
l'attuazione del regolamento CE n. 1907 del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente la registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restituzione delle sostanze chimiche (REACH).
(Rep. n. 181/CSR);
Ravvisata la necessita' di fornire disposizioni per l'attuazione
del regolamento (CE) n. 649/2012 per quanto concerne in particolare,
la disciplina sanzionatoria inerente le violazioni delle disposizioni
del citato regolamento e l'individuazione delle misure necessarie
affinche' esse siano attuate in applicazione dell'articolo 28 del
medesimo regolamento;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 9 novembre 2016;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
nella seduta del 22 dicembre 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 10 febbraio 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della salute,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello
sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e del Ministro per
gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la
violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012,
sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose, di
seguito denominato «regolamento».
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui
all'articolo 3 del regolamento limitatamente ai termini
effettivamente utilizzati.
2. Le Autorita' nazionali designate di cui all'articolo 4 del
regolamento sono il Ministero della salute, il Ministero
dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e il Ministero
dello sviluppo economico.
3. Il Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione
sanitaria, di seguito «Autorita' designata nazionale coordinatrice»,
provvede a coordinare le Autorita' nazionali designate di cui al
comma 2, e costituisce il punto di contatto per gli esportatori, per
la Commissione, per l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)
di cui all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e
con le Autorita' designate dei Paesi membri UE.
Art. 3
Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 8 e 15, paragrafo
1, del regolamento in materia di notifica di esportazione trasmessa
alle parti e ad altri Paesi
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua
un'operazione di esportazione di una sostanza chimica presente nella
parte 1 dell'allegato I del regolamento o una miscela contenente tale
sostanza in concentrazioni tali da far scattare l'obbligo di
etichettatura ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, che non
ottempera all'obbligo di notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 2,
del regolamento, fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 8,
paragrafo 6, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua
un'operazione di esportazione di un articolo contenente una sostanza
elencata nella parte 2 o 3 dell'allegato I del regolamento in forma
non reattiva o una miscela contenente tale sostanza in una
concentrazione tale da far scattare l'obbligo di etichettatura ai
sensi dell'articolo 17, del regolamento (CE) n. 1272/2008, che non
ottempera alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1 del
regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua
un'operazione di esportazione di una sostanza chimica presente nella
parte 1, dell'allegato I, del regolamento o di una miscela contenente
tale sostanza in concentrazioni tali da far scattare l'obbligo di
etichettatura ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, che non
ottempera all'obbligo di revisione della notifica di cui all'articolo
8, paragrafo 4, del regolamento, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a
18.000 euro. La medesima sanzione si applica, ai sensi dell'articolo
15, paragrafo 1, del regolamento, a colui che, relativamente
all'operazione di esportazione di un articolo, non ottempera
all'obbligo di revisione della notifica di cui all'articolo 8,
paragrafo 4.
Art. 4
Violazione dell'obbligo derivante dall'articolo 10 del regolamento in
materia di informazioni sull'esportazione e sull'importazione di
sostanze chimiche
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'esportatore o
l'importatore che entro il 31 marzo di ogni anno, non comunica ovvero
comunica in modo inesatto o incompleto all'Autorita' designata
nazionale coordinatrice di cui all'articolo 2, comma 3, il
quantitativo esportato o importato nell'anno precedente, della
sostanza, di una miscela o di un articolo, ai sensi dell'articolo 10,
paragrafo 1, del regolamento, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a
12.000 euro.
Art. 5
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 14 del regolamento
in materia di altre informazioni diverse dall'obbligo di notifica
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'esportatore che non si
conforma alle decisioni contenute nelle risposte del Paese
importatore di cui all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento,
entro il termine stabilito, e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua
un'operazione di esportazione di una sostanza elencata nelle parti 2
o 3 dell'allegato I del regolamento o una miscela contenente tale
sostanza in concentrazione tale da poter far scattare l'obbligo di
etichettatura ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, senza aver
ottenuto consenso esplicito dalla parte importatrice o da altro paese
importatore, ovvero dopo la validita' dello stesso nei termini
previsti dall'articolo 14, paragrafo 8, del regolamento ovvero in
mancanza di una decisione di procedere in assenza del consenso ovvero
in assenza dell'applicabilita' delle condizioni di cui all'articolo
14, paragrafo 6, del regolamento, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 15.000 euro a
90.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua
un'operazione di esportazione di una sostanza nei sei mesi che
precedono la scadenza indicata espressamente o deducibile dalla data
di fabbricazione, a meno che le proprieta' intrinseche della
sostanza, di cui all'articolo 14, paragrafo 10, primo periodo, del
regolamento lo consentano, e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua
un'operazione di esportazione di un pesticida e non predispone
l'etichetta secondo quanto previsto dall'articolo 14, paragrafo 11,
del regolamento, ovvero non conformemente a quanto stabilito dallo
stesso articolo 14, paragrafo 11, del regolamento, e' soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
10.000 euro a 60.000 euro.
Art. 6
Violazione dell'obbligo derivante dall'articolo 15, paragrafo 2, del
regolamento in materia di divieto di esportazione
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua
un'operazione di esportazione di una sostanza chimica o di un
articolo elencati nell'allegato V, del regolamento in violazione al
divieto di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del citato regolamento,
e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di
una somma da 20.000 euro a 120.000 euro.
Art. 7
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 16 del regolamento
in materia di informazione sui movimenti di transito
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua
un'operazione di esportazione di una sostanza elencata nella parte 3
dell'allegato I del regolamento in favore di una parte della
convenzione di Rotterdam, ratificata con legge 11 luglio 2002, n.
176, di cui all'allegato VI del medesimo regolamento, che non
comunica all'Autorita' designata nazionale coordinatrice di cui
all'articolo 2, comma 3, le informazioni di cui all'allegato VI,
richieste da un'altra parte della convenzione citata entro i termini
stabiliti dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento, e' soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
3.000 euro a 18.000 euro.
Art. 8
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 17 del regolamento
in materia di informazioni obbligatorie per le sostanze chimiche
esportate
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'esportatore di sostanze
chimiche che non adempie agli obblighi di etichettatura ed
imballaggio di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento, e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da 10.000 euro a 60.000 euro. Alla stessa sanzione soggiace
chiunque effettua un'operazione di esportazione di sostanze chimiche,
non ottempera ovvero ottempera in modo inesatto o incompleto
all'obbligo di cui all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento, di
fornire una scheda informativa sulla sicurezza conformemente alle
disposizioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n.
1907/2006.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua
un'operazione di esportazione di sostanze chimiche e non ottempera
all'obbligo di apporre sull'etichetta la data di scadenza e la data
di fabbricazione delle sostanze chimiche, contemplate dall'articolo
17, paragrafo 2, o elencate nell'allegato 1 del regolamento, e se
necessario la data di scadenza indicata in riferimento alla distinte
zone climatiche di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento,
e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di
una somma da 3.000 euro a 18.000 euro.
Art. 9
Attivita' di vigilanza
1. L'attivita' di vigilanza, nonche' di accertamento e irrogazione
delle sanzioni di cui al presente decreto e' esercitata dalle
Autorita' nazionali designate di cui all'articolo 2, comma 2, e,
nell'ambito delle rispettive competenze, dall'Agenzia delle dogane e
dei monopoli, dal Corpo della Guardia di finanza e dalle regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano. L'attivita' di cui al
periodo precedente e' esercitata dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano sulla base degli accordi conclusi in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano concernenti il sistema
dei controlli ufficiali e le relative linee di indirizzo.
2. Al fine di permettere il coerente adeguamento del sistema di
vigilanza, le «Autorita' nazionali designate» di cui all'articolo 2,
comma 2, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, il Corpo della
Guardia di finanza e le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, individuano le modalita' operative idonee ad attuare il
regolamento anche in coerenza con i principi dello sportello unico
doganale, istituito dall'articolo 4, comma 57, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, e le disposizioni di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010, n. 242.
3. E' disposto, a carico del trasgressore, il sequestro
amministrativo della sostanza chimica o della miscela ovvero di un
articolo, non conforme, secondo le prescrizioni del presente decreto,
alle previsioni del regolamento. Le sostanze chimiche, le miscele o
gli articoli sottoposti a sequestro non conformi al regolamento ed
elencati negli allegati I e V dello stesso, sono distrutti a cura e
spese del trasgressore.
4. I soggetti che svolgono l'attivita' di vigilanza di cui al
presente articolo sono tenuti agli obblighi di riservatezza
relativamente, alle informazioni acquisite, in conformita' alla
legislazione vigente.
Art. 10
Disposizioni di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni.
Art. 11
Disposizioni finanziarie
1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabilite, sulla base del costo effettivo del servizio, le tariffe
per l'integrale copertura dei costi sostenuti dall'Autorita'
designata nazionale coordinatrice di cui all'articolo 2, comma 3,
connessi all'espletamento della procedura di notifica di esportazione
e di richiesta di consenso esplicito di cui all'articolo 8, paragrafo
8, del regolamento e le relative modalita' di versamento. Le tariffe
sono aggiornate ogni due anni con le medesime modalita'.
2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. I soggetti pubblici interessati, svolgono le attivita' previste
dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Art. 12
Disposizioni finali
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 200, e' abrogato.
2. L'entita' delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
presente decreto legislativo e' aggiornata ogni due anni, sulla base
delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per
l'intera collettivita', rilevato dall'ISTAT, mediante decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
della salute.
3. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie di spettanza statale, per le violazioni,
previste dal presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato.
4. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di
Trento e di Bolzano le disposizioni del presente decreto si applicano
nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Sato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare
