Sostanze pericolose: ratificata la convenzione di Minamata sul mercurio

Pubblicata la legge 8 ottobre 2020, n. 134 sulla Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 2020, n. 267

Sostanze pericolose: ratificata la convenzione di Minamata sul mercurio, completa di allegati, con la pubblicazione della legge 8 ottobre 2020, n. 134 sulla Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 2020, n. 267.

In particolare, la convenzione è finalizzata a proteggere la salute umana e l'ambiente dalle emissioni e dai rilasci antropogenici di mercurio e dei relativi composti. Il settore principalmente interessato è quello estrattivo dell'oro e sono presi in riferimento:

  • le miscele di mercurio con altre sostanze, incluse le leghe, con un tenore pari ad almeno il 95 % in peso;
  • i  composti comprendenti il cloruro di mercurio(I) (detto anche calomelano), l'ossido  di  mercurio(II), il solfato di mercurio(II), il nitrato di mercurio(II), il cinabro e  il solfuro di mercurio.

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Di seguito il testo della legge 8 ottobre 2020, n. 134 comprensiva del testo integrale della convenzione di Minamata.

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Legge 8 ottobre 2020, n. 134 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di  Minamata  sul  mercurio,
con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013. (20G00153)

 

(in Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 2020, n. 267)

 Vigente al: 28-10-2020

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1

                   Autorizzazione alla ratifica

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a  ratificare  la

Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a  Kumamoto

il 10 ottobre 2013.

 

                               Art. 2

                        Ordine di esecuzione

  1. Piena ed intera esecuzione e'  data  alla  Convenzione  di  cui

all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata  in  vigore,

in conformita' con quanto disposto dall'articolo 31 della Convenzione

medesima.

 

                               Art. 3

          Designazione dell'autorita' nazionale competente

                  e del punto di contatto nazionale

  1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del

mare  e'  designato  quale   autorita'   nazionale   competente   per

l'attuazione delle disposizioni stabilite dalla  Convenzione  di  cui

all'articolo 1, nonche' quale punto  di  contatto  nazionale  per  lo

scambio delle informazioni, ai sensi dell'articolo 17,  paragrafo  4,

della Convenzione medesima.

  1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore  della

presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e

con il Ministro  dello  sviluppo  economico,  sentita  la  Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province

autonome di Trento e di Bolzano,  sono  stabilite  le  modalita'  per

assicurare il coordinamento delle attivita' di raccolta dei  dati  di

monitoraggio, ai  fini  della  piena  ed  efficace  attuazione  della

Convenzione di cui all'articolo 1.

 

                               Art. 4

                      Disposizioni finanziarie

  1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a euro  482.660

per l'anno 2020, a euro 440.000 ad anni alterni a decorrere dall'anno

2021 e a euro 452.660 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2022,  si

provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del

fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio

triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e

speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di

previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno

2020, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo

al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  1. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  1. Le eventuali risorse a beneficio dei Paesi in via di  sviluppo,

ai sensi e per l'attuazione  dell'articolo  14,  paragrafo  3,  della

Convenzione di cui all'articolo  1,  sono  destinate  nei  limiti  di

quanto disponibile a legislazione vigente sul pertinente capitolo  di

spesa  del  bilancio  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della

cooperazione internazionale finalizzato ad iniziative di cooperazione

allo sviluppo.

  1. Fatto salvo quanto previsto dal  comma  1,  le  amministrazioni

interessate   provvedono   all'attuazione   della   presente    legge

nell'ambito  delle   risorse   umane,   finanziarie   e   strumentali

disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

                               Art. 5

                          Entrata in vigore

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

 

                Convenzione di Minamata sul mercurio

 

Le Parti della presente Convenzione,

Riconoscendo che il mercurio e' una sostanza  chimica  che  suscita

preoccupazioni  a  livello  mondiale   data   la   sua   propagazione

atmosferica a lunga distanza, la sua  persistenza  nell'ambiente  una

volta introdotto dall'uomo, la sua  capacita'  di  bioaccumulo  negli

ecosistemi e i suoi considerevoli impatti negativi sulla salute umana

e l'ambiente,

Considerata la decisione 25/5 del Consiglio direttivo del Programma

delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP), del 20 febbraio  2009,  di

avviare un'azione a livello internazionale per gestire il mercurio in

modo efficiente, efficace e coerente,

Considerato  il  paragrafo  221  del  documento  conclusivo   della

conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile «Il  futuro

che vogliamo» che auspica un esito  positivo  dei  negoziati  su  uno

strumento giuridicamente vincolante e di portata mondiale concernente

il  mercurio  per  far  fronte  ai  rischi  per  la  salute  umana  e

l'ambiente,

Considerato che la Conferenza delle Nazioni  Unite  sullo  sviluppo

sostenibile ha ribadito i principi  della  dichiarazione  di  Rio  de

Janeiro sull'ambiente e lo sviluppo, ivi compresi, tra gli altri,  le

responsabilita' comuni  ma  differenziate,  la  considerazione  delle

peculiarita' e le capacita' specifiche dei singoli Stati, nonche'  la

necessita' di un'azione a livello globale,

Consapevoli delle preoccupazioni per  la  salute,  soprattutto  nei

paesi in via di  sviluppo,  derivanti  dall'esposizione  al  mercurio

delle popolazioni vulnerabili,  in  particolare  delle  donne  e  dei

bambini, e attraverso loro, delle generazioni future,

Considerando le vulnerabilita' specifiche degli ecosistemi artici e

delle comunita' indigene a causa della biomagnificazione del mercurio

ed  alla  contaminazione  degli  alimenti  tradizionali,  e  piu'  in

generale con la preoccupazione per gli  effetti  del  mercurio  sulle

comunita' indigene,

Riconoscendo gli importanti insegnamenti tratti dalla  sindrome  di

Minamata, in particolare i gravi effetti sulla  salute  e  l'ambiente

derivanti dall'inquinamento da mercurio, e la necessita' di garantire

un'adeguata gestione del mercurio e fare in modo che tali eventi  non

si ripetano in futuro,

Sottolineando  l'importanza  del  sostegno  finanziario,   tecnico,

tecnologico e dello sviluppo di capacita', in particolare per i paesi

in via di sviluppo e per quelli con economia in fase di  transizione,

al fine di rafforzare le capacita' nazionali di gestione del mercurio

e promuovere un'efficace attuazione della Convenzione,

Riconoscendo  inoltre  le  attivita'  dell'Organizzazione  mondiale

della sanita' per la  tutela  della  salute  umana  in  relazione  al

mercurio ed il ruolo dei pertinenti accordi multilaterali in  materia

ambientale, in particolare la Convenzione di  Basilea  sul  controllo

dei movimenti transfrontalieri  di  rifiuti  pericolosi  e  del  loro

smaltimento e la Convenzione di Rotterdam sulla procedura  di  previo

assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi  pericolosi

nel commercio internazionale,

Riconoscendo  che  la  presente  Convenzione   ed   altri   accordi

internazionali in materia  di  ambiente  e  commercio  concorrono  al

raggiungimento del medesimo obiettivo,

Sottolineando che nessuna disposizione della  presente  Convenzione

e' volta a pregiudicare  i  diritti  e  gli  obblighi  di  una  Parte

derivanti da eventuali accordi internazionali esistenti,

Precisando che il considerando precedente non intende stabilire una

gerarchia   tra   la   presente   convenzione   ed   altri    accordi

internazionali,

Constatando che  non  vi  e'  alcuna  disposizione  della  presente

Convenzione che impedisce ad una Parte di adottare  misure  nazionali

supplementari,  coerenti   con   le   disposizioni   della   presente

Convenzione, nell'intento di proteggere la salute umana e  l'ambiente

dall'esposizione al mercurio in conformita' agli  altri  obblighi  di

tale Parte in relazione al vigente diritto internazionale,

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Obiettivo

Obiettivo della presente Convenzione e' proteggere la salute  umana

e l'ambiente dalle emissioni e dai rilasci antropogenici di  mercurio

e di composti di mercurio.

Art. 2

Definizioni

Ai fini della presente convenzione:

a) per «estrazione dell'oro a livello artigianale e  su  piccola

scala»,  si  intende  l'estrazione  dell'oro  effettuata  da  singoli

individui o piccole imprese con investimenti di  capitale  ridotti  e

una produzione limitata;

b) per «migliori tecniche disponibili», si intendono le tecniche

piu' efficaci per  prevenire  e,  qualora  cio'  non  sia  possibile,

ridurre le emissioni e i rilasci di mercurio nell'aria, nell'acqua  e

nel suolo e l'impatto di tali emissioni e rilasci  sull'ambiente  nel

suo insieme, tenuto conto di considerazioni economiche e tecniche per

una determinata Parte o in relazione ad  un  impianto  specifico  nel

territorio di tale Parte. In questo contesto:

i) per «migliori» si intendono le tecniche piu'  efficaci  per

ottenere un elevato  livello  di  protezione  dell'ambiente  nel  suo

complesso,

ii) per tecniche «disponibili» si intendono, in  relazione  ad

una determinata

Parte o ad un impianto specifico sul territorio di tale Parte,

quelle tecniche messe a  punto  su  una  scala  tale  da  consentirne

l'applicazione in  un  rilevante  settore  industriale  a  condizioni

economiche e tecniche sostenibili, tenendo  conto  dei  costi  e  dei

benefici, indipendentemente  dal  fatto  che  queste  tecniche  siano

utilizzate o messe a punto sul territorio di tale Parte, a condizione

che siano accessibili al gestore dell'impianto come  stabilito  dalla

Parte in questione, e

iii) per «tecniche» si intendono le tecnologie  utilizzate,  le

pratiche operative e  le  modalita'  di  progettazione,  costruzione,

manutenzione, esercizio e dismissione degli impianti;

c) per «migliori pratiche ambientali», si intende l'applicazione

della combinazione piu' adeguata di strategie e misure  di  controllo

ambientale;

d) per «mercurio» si intende il mercurio elementare  (Hg(0),

CAS 7439-97-6);

e) per «composto di mercurio»,  si  intende  qualsiasi  sostanza

costituita da atomi di mercurio e  da  uno  o  piu'  atomi  di  altri

elementi chimici, che puo' essere separata in componenti diversi solo

mediante reazioni chimiche;

f) per «prodotto  con  aggiunta  di  mercurio»,  si  intende  un

prodotto o un componente di  prodotto  che  contiene  mercurio  o  un

composto di mercurio aggiunto intenzionalmente;

g) per «Parte», si intende uno  Stato  o  un'organizzazione  per

l'integrazione economica regionale  che  abbia  accettato  di  essere

vincolato dalla presente Convenzione e per il quale la Convenzione e'

in vigore;

h) per «Parti presenti e votanti», si intendono le Parti presenti

che esprimono un voto favorevole o sfavorevole in una riunione  delle

Parti;

i) per «estrazione primaria di mercurio», si intende l'attivita'

di  estrazione  in  cui  il  mercurio  e'  il  principale   materiale

ricercato;

j) per «organizzazione per l'integrazione economica  regionale»,

si intende qualsiasi organizzazione costituita da  Stati  sovrani  di

una  determinata  regione,  alla  quale  gli  Stati  membri   abbiano

conferito  competenze  nelle  materie  disciplinate  dalla   presente

Convenzione e che sia stata  debitamente  autorizzata,  conformemente

alla proprie procedure interne, a firmare,  ratificare,  accettare  o

approvare la presente Convenzione, o ad aderirvi; e

k) per «uso consentito», si intende qualsiasi utilizzo, ad opera

di una Parte, di mercurio o composti di mercurio  conformemente  alla

presente Convenzione, tra cui, ma non  solo,  gli  usi  di  cui  agli

articoli 3, 4, 5, 6 e 7.

Art. 3

Fonti di approvvigionamento e commercio di mercurio

  1. Ai fini del presente articolo:

a) i riferimenti al «mercurio» comprendono le miscele di mercurio

con altre sostanze, incluse le leghe di mercurio, con  un  tenore  di

mercurio pari ad almeno il 95 % in peso; e

b) per  «composti  di  mercurio»  si  intendono  il  cloruro  di

mercurio(I) (detto anche calomelano), l'ossido  di  mercurio(II),  il

solfato di mercurio(II), il nitrato di mercurio(II), il cinabro e  il

solfuro di mercurio.

  1. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano a:

a) quantita' di mercurio o di composti di mercurio destinate  ad

essere utilizzate per attivita' di  ricerca  di  laboratorio  o  come

campione di riferimento; o

b) tracce di mercurio o di composti  di  mercurio  esistenti  in

natura presenti in prodotti quali i  metalli  privi  di  mercurio,  i

minerali o prodotti  minerali,  incluso  il  carbone,  o  i  prodotti

derivati da questi materiali, e tracce non intenzionali presenti  nei

prodotti chimici; o

c) prodotti con aggiunta di mercurio.

Ciascuna Parte non  deve  consentire  attivita'  di  estrazione

primaria di mercurio a meno che dette attivita' non fossero  gia'  in

corso nel suo  territorio  alla  data  di  entrata  in  vigore  della

Convenzione per tale Parte.

  1. Ciascuna Parte  autorizza  unicamente  il  proseguimento  delle

attivita' di estrazione primaria di mercurio che erano gia' in  corso

alla data di entrata in vigore della presente  Convenzione  per  tale

Parte, per un periodo massimo di quindici anni a  decorrere  da  tale

data. Nel corso di  questo  periodo  il  mercurio  proveniente  dalle

attivita'  di  estrazione  viene  utilizzato  esclusivamente  per  la

produzione  di  prodotti  con   aggiunta   di   mercurio   ai   sensi

dell'articolo 4, nei processi di fabbricazione ai sensi dell'articolo

5, o per essere smaltito ai  sensi  dell'articolo  11,  ricorrendo  a

operazioni che non comportano  attivita'  di  recupero,  riciclaggio,

rigenerazione, riutilizzo diretto o usi alternativi.

  1. Ciascuna Parte deve:

a) impegnarsi a censire le singole  riserve  di  mercurio  o  di

composti di mercurio superiori a 50 tonnellate metriche e le fonti di

approvvigionamento di mercurio che producono riserve superiori  a  10

tonnellate metriche per anno, situate nel proprio territorio;

b) adottare misure al fine di garantire che,  qualora  la  Parte

accerti  l'esistenza  di  eccedenze  di  mercurio  provenienti  dalla

dismissione di impianti per la  produzione  di  cloro-alcali,  questo

mercurio sia smaltito conformemente alle linee guida per una gestione

ecologicamente corretta di cui all'articolo 11, paragrafo 3,  lettera

a),  ricorrendo  ad  operazioni  che  non  comportino  attivita'   di

recupero,  riciclaggio,  rigenerazione,  riutilizzo  diretto  o   usi

alternativi.

  1. Ciascuna Parte vieta l'esportazione del mercurio  ad  eccezione

dei seguenti casi:

a) se l'esportazione e' diretta  ad  un'altra  Parte  che  abbia

fornito alla Parte esportatrice il proprio consenso scritto,  e  solo

ai fini di:

i) un uso consentito alla Parte importatrice nell'ambito della

presente Convenzione, o

  1. ii) uno stoccaggio  temporaneo  ecologicamente  corretto  come

stabilito all'articolo 10; o

b) se l'esportazione e'  diretta  ad  una  non-Parte  che  abbia

fornito  alla  Parte  esportatrice  il  proprio   consenso   scritto,

comprendente una certificazione che attesti che:

i) la non Parte abbia attuato misure destinate a garantire  la

protezione della salute umana e dell'ambiente ed  il  rispetto  delle

disposizioni degli articoli 10 e 11, e

ii) il mercurio sara' destinato unicamente ad un uso consentito

ad una  Parte  dalla  Convenzione  o  per  lo  stoccaggio  temporaneo

ecologicamente corretto, ai sensi dell'articolo 10.

  1. Una Parte esportatrice puo' accettare, come consenso scritto ai

sensi  del  paragrafo  6,  una   notifica   generale   trasmessa   al

Segretariato  dalla  Parte  o  dalla  non-Parte  importatrice.   Tale

notifica generale stabilisce i termini e le condizioni sulla base dei

quali la Parte o non-Parte importatrice fornisce il proprio consenso.

La notifica puo' essere revocata in qualsiasi momento da tale Parte o

non-Parte. Il Segretariato tiene un registro pubblico di tutte queste

notifiche.

  1. Ciascuna  Parte  non  consente   l'importazione   di   mercurio

proveniente da una non-Parte cui  trasmettera'  il  proprio  consenso

scritto se tale non-Parte  non  ha  fornito  una  certificazione  che

attesti che il mercurio non proviene da fonti non consentite ai sensi

del paragrafo 3 o del paragrafo 5, lettera b).

  1. Una Parte che trasmette una notifica generale di autorizzazione

ai sensi del paragrafo 7, puo' decidere di non applicare il paragrafo

8, purche' mantenga ampie restrizioni sull'esportazione del  mercurio

ed abbia attuato  misure  nazionali  al  fine  di  garantire  che  il

mercurio importato sia gestito in modo  ecologicamente  corretto.  La

Parte trasmette  al  Segretariato  una  notifica  relativa  a  questa

decisione,  includendovi   informazioni   che   descrivono   le   sue

restrizioni all'esportazione e le disposizioni  normative  nazionali,

nonche' informazioni sulle quantita'  e  sui  paesi  di  origine  del

mercurio importato da non-Parti. Il Segretariato  tiene  un  registro

pubblico di tutte queste notifiche. Il Comitato  per  l'attuazione  e

l'osservanza (della Convenzione ndt) esamina e valuta le notifiche di

questo tipo e le informazioni di supporto ai sensi dell'articolo 15 e

puo' rivolgere raccomandazioni, se del caso,  alla  Conferenza  delle

Parti.

  1. La procedura di cui al paragrafo 9 e'  applicabile  fino  alla

conclusione della seconda riunione della Conferenza delle Parti. Dopo

tale data, non si potra' piu' ricorrere a questa  procedura,  a  meno

che la Conferenza delle Parti non  decida  altrimenti  a  maggioranza

semplice delle Parti presenti e votanti, fatta eccezione per il  caso

in cui una Parte abbia presentato una notifica a norma del  paragrafo

9 prima della fine della  seconda  riunione  della  Conferenza  delle

Parti.

  1. Ciascuna  parte  include  nelle  sue  relazioni  trasmesse  in

applicazione dell'articolo 21 ogni informazione idonea  a  dimostrare

che  le  prescrizioni  di  cui  al  presente  articolo   sono   state

soddisfatte.

  1. Alla sua prima riunione, la Conferenza  delle  Parti  fornisce

ulteriori  orientamenti  in  relazione  al  presente   articolo,   in

particolare per quanto  riguarda  il  paragrafo  5,  lettera  a),  il

paragrafo 6 e il  paragrafo  8  ed  elabora  e  adotta  gli  elementi

necessari della certificazione di cui al paragrafo 6, lettera b),  ed

al paragrafo 8.

  1. La Conferenza delle Parti valuta se il commercio di determinati

composti  di  mercurio   compromette   l'obiettivo   della   presente

Convenzione e stabilisce se questi composti di mercurio devono,  data

la loro inclusione in un allegato  aggiuntivo  adottato  ai  sensi  d

dell'articolo 27, essere soggetti ai paragrafi 6 e 8.

 

Art. 4

Prodotti con aggiunta di mercurio

  1. Ciascuna  Parte,  adottando  le  opportune  misure,  vieta   la

fabbricazione,  l'importazione  o  l'esportazione  dei  prodotti  con

aggiunta di mercurio inclusi nella parte I dell'allegato A,  dopo  la

data  di  eliminazione  progressiva  indicata  per  i   prodotti   in

questione, fatta eccezione per i casi in  cui  l'allegato  A  preveda

delle esclusioni o che la Parte benefici di una deroga registrata  in

applicazione dell'articolo 6.

  1. Una Parte puo', in alternativa a quanto disposto dal  paragrafo

1,  al  momento  della  ratifica  o  dell'entrata  in  vigore  di  un

emendamento dell'allegato A per tale  Parte,  indicare  che  attuera'

disposizioni o strategie diverse in relazione  ai  prodotti  elencati

nella parte I  dell'allegato  A.  Una  Parte  puo'  scegliere  questa

opzione solo se puo' dimostrare  di  aver  gia'  ridotto  al  livello

minimo la produzione, l'importazione e l'esportazione  della  maggior

parte dei prodotti elencati nella parte I dell'allegato A  e  che  ha

attuato misure o strategie volte a ridurre l'utilizzo del mercurio in

ulteriori prodotti non elencati nella  parte  I  dell'allegato  A  al

momento della notifica al Segretariato della sua decisione di  optare

per questa alternativa.  Inoltre  le  Parti  che  optano  per  questa

alternativa:

a) devono trasmettere alla Conferenza delle  Parti,  alla  prima

occasione utile, una descrizione delle misure  o  strategie  attuate,

quantificando le riduzioni conseguite;

b) devono attuare misure o strategie per ridurre  l'utilizzo  di

mercurio nei prodotti elencati nella parte I dell'allegato  A  per  i

quali un valore minimo non e' ancora stato ottenuto;

c) devono esaminare eventuali misure aggiuntive  per  conseguire

ulteriori riduzioni; e

d) non possono chiedere deroghe ai  sensi  dell'articolo  6  per

nessuna categoria di prodotti per i quali hanno  scelto  la  presente

opzione.

Entro e non oltre cinque anni dalla data  di  entrata  in  vigore

della presente Convenzione, la Conferenza  delle  Parti,  nell'ambito

del processo di revisione di cui al paragrafo 8, esamina i  progressi

e l'efficacia delle misure adottate ai sensi del presente paragrafo.

  1. Ciascuna Parte adotta misure per i  prodotti  con  aggiunta  di

mercurio inclusi nella parte II dell'allegato  A  conformemente  alle

disposizioni ivi stabilite.

  1. Il Segretariato, sulla base delle  informazioni  fornite  dalle

Parti, raccoglie e conserva informazioni sui prodotti con aggiunta di

mercurio e le loro alternative, e le rende disponibili  al  pubblico.

Il Segretariato mette a disposizione del pubblico  anche  ogni  altra

informazione rilevante trasmessa dalle Parti.

  1. Ciascuna Parte adotta misure atte a impedire che  nei  prodotti

assemblati siano incorporati prodotti con aggiunta di mercurio la cui

produzione, importazione ed esportazione non  siano  autorizzate  per

tale Parte ai sensi del presente articolo.

  1.    Ciascuna   Parte   scoraggia    la    fabbricazione    e    la

commercializzazione di prodotti con aggiunta di mercurio per usi  non

conosciuti  anteriormente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della

Convenzione per tale  Parte,  a  meno  che  da  una  valutazione  del

rapporto rischi /  benefici  relativamente  al  prodotto  si  accerti

l'esistenza di benefici per la salute umana o  l'ambiente.  Le  Parti

forniscono  al  Segretariato,  se  del  caso,  informazioni  su  ogni

prodotto di questo tipo, ivi comprese informazioni  sui  rischi  e  i

benefici  che  comporta  per  l'ambiente  e  la  salute   umana.   Il

Segretariato rende tali informazioni disponibili al pubblico.

  1. Qualsiasi Parte puo' presentare al Segretariato una proposta di

inserimento nell'allegato A di un prodotto con aggiunta di  mercurio,

tale   proposta   deve   comprendere   informazioni   relative   alla

disponibilita', alla fattibilita' tecnica ed economica, ai rischi  ed

ai benefici per l'ambiente e la salute  delle  soluzioni  alternative

non contenti mercurio, tenendo conto delle  informazioni  di  cui  al

paragrafo 4.

  1. Entro e non oltre cinque anni dopo la data di entrata in vigore

della Convenzione, la Conferenza delle Parti riesamina l'allegato A e

puo'  considerare  la   possibilita'   di   modificarlo,   ai   sensi

dell'articolo 27.

  1. Nel riesame dell'allegato A in applicazione del paragrafo 8, la

Conferenza delle Parti tiene conto almeno:

a) di eventuali proposte presentate ai sensi del paragrafo 7;

b) delle informazioni messe a disposizione in  applicazione  del

paragrafo 4; e

c) della disponibilita', per  le  Parti,  di  alternative  senza

mercurio che sono  tecnicamente  ed  economicamente  valide,  tenendo

conto dei rischi e dei benefici per l'ambiente e la salute umana.

 

Art. 5

Processi di fabbricazione che comportano l'utilizzo di mercurio o  di

composti di mercurio

  1. Ai fini del presente articolo e dell'allegato B, i processi  di

fabbricazione che comportano l'utilizzo di mercurio o di composti  di

mercurio non comprendono  i  processi  che  utilizzano  o  servono  a

produrre prodotti con aggiunta di mercurio, ne'  i  processi  per  il

trattamento dei rifiuti contenenti mercurio.

  1. Ciascuna Parte, adottando misure appropriate,  si  adopera  per

vietare l'utilizzo di mercurio o di composti di mercurio nei processi

di fabbricazione elencati nella parte I dell'allegato B, dopo la data

di eliminazione  progressiva  specificata  in  tale  allegato  per  i

singoli processi, salvo nei casi in cui una Parte abbia ottenuto  una

deroga registrata ai sensi dell'articolo 6.

  1. Ciascuna Parte adotta misure  atte  a  limitare  l'utilizzo  di

mercurio o di composti di mercurio nei processi elencati nella  parte

II dell'allegato B, conformemente alle disposizioni ivi stabilite.

  1. Il Segretariato, sulla base delle  informazioni  fornite  dalle

Parti, raccoglie e conserva informazioni in merito  ai  processi  che

utilizzano mercurio o composti di mercurio ed alle loro  alternative,

e rende tali informazioni accessibili al  pubblico.  Il  Segretariato

mette a disposizione del  pubblico  anche  altre  informazioni  utili

comunicate dalle Parti.

  1. Ciascuna Parte che possiede uno o piu' impianti che  utilizzano

mercurio o composti di mercurio nei processi di fabbricazione di  cui

all'allegato B deve:

a) adottare misure per  limitare  le  emissioni  e  i  rilasci  di

mercurio e di composti di mercurio provenienti da tali impianti;

b) includere nelle sue relazioni trasmesse secondo le disposizioni

dell'articolo 21, le informazioni relative alle  misure  adottate  ai

sensi del presente paragrafo; e

c) adoperarsi per individuare gli  impianti  situati  nel  proprio

territorio che utilizzano mercurio  o  composti  di  mercurio  per  i

processi elencati nell'allegato B e trasmette al Segretariato,  entro

e  non  oltre  tre  anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della

Convenzione per tale Parte, le informazioni  relative  al  numero  ed

alle tipologie di tali impianti ed il consumo stimato su  base  annua

di mercurio o composti di mercurio utilizzati in  tali  impianti.  Il

Segretariato rende tali informazioni disponibili al pubblico.

  1. Ciascuna Parte vieta l'uso di mercurio o di composti di mercurio

negli impianti che non esistevano prima  della  data  di  entrata  in

vigore della Convenzione per tale Parte, che utilizzino i processi di

fabbricazione di cui all'allegato B. Non sono previste esenzioni  per

tali impianti.

  1. Ogni Parte scoraggia lo sviluppo di qualsiasi impianto, che non

esisteva prima della data di entrata in vigore della Convenzione  per

tale Parte, che utilizzi altri processi di fabbricazione  in  cui  il

mercurio o i composti di mercurio sono usati intenzionalmente, a meno

che la Parte possa  dimostrare,  in  maniera  ritenuta  soddisfacente

dalla Conferenza  delle  Parti;  che  il  processo  di  fabbricazione

comporta notevoli vantaggi per l'ambiente  e  la  salute  e  che  non

esistono  alternative  senza   utilizzo   di   mercurio   che   siano

tecnicamente ed economicamente  praticabili  e  che  comportino  tali

vantaggi.

  1. Le Parti sono incoraggiate a scambiare informazioni sui nuovi e

rilevanti sviluppi  tecnologici,  sulle  alternative  senza  mercurio

economicamente e tecnicamente sostenibili,  nonche'  sulle  eventuali

misure e tecniche per ridurre e, ove possibile,  eliminare  l'uso  di

mercurio e di composti di mercurio e le emissioni  ed  i  rilasci  di

mercurio  e  di  composti  di  mercurio  derivanti  dai  processi  di

fabbricazione di cui all'allegato B.

  1. Qualsiasi  Parte  puo'  presentare  una  proposta  di  modifica

dell'allegato B al fine di includervi un  processo  di  fabbricazione

che utilizza mercurio o composti di mercurio. Nella  proposta  devono

figurare informazioni relative alla disponibilita', alla fattibilita'

tecnica ed economica ed al rapporto rischi / benefici per  l'ambiente

e la salute dei processi alternativi che non prevedono l'utilizzo  di

mercurio.

  1. Entro e non oltre cinque anni dalla data di entrata in  vigore

della Convenzione, la Conferenza delle Parti riesamina l'allegato B e

puo' considerare le proposte di modifica, ai sensi dell'articolo 27.

  1. In occasione del riesame dell'allegato A secondo le previsioni

del paragrafo 10, la Conferenza delle Parti tiene conto almeno:

a) di eventuali proposte presentate ai sensi del paragrafo 9;

b) delle informazioni messe a disposizione ai sensi del paragrafo

4; e

c) della disponibilita', per  le  Parti,  di  alternative  senza

mercurio che sono tecnicamente ed economicamente sostenibili,  tenuto

conto dei rischi e dei benefici per l'ambiente e la salute.

 

Art. 6

Esenzioni accordabili su richiesta di una Parte

  1. Qualsiasi Stato o organizzazione per  l'integrazione  economica

regionale puo' far  registrare  una  o  piu'  deroghe  alle  date  di

eliminazione progressiva di cui all'allegato A e all'allegato  B,  in

seguito  denominate  «deroghe»,  mediante  notifica  scritta  da  far

pervenire al Segretariato:

a) al momento dell'adesione alla presente Convenzione; oppure

b) nel caso dell'inserimento di  un  prodotto  con  aggiunta  di

mercurio mediante modifica dell'allegato A o dell'inserimento  di  un

processo di fabbricazione in  cui  e'  utilizzato  mercurio  mediante

modifica dell'allegato B, entro  la  data  in  cui  l'emendamento  in

questione entra in vigore per la Parte.

Tale registrazione deve essere corredata da una  dichiarazione  che

illustri i motivi della richiesta di deroga.

  1. Una deroga puo' essere registrata  per  una  categoria  di  cui

all'allegato  A  o  all'allegato  B  ovvero  per  una  sottocategoria

individuata da qualsiasi Stato o  organizzazione  per  l'integrazione

economica regionale.

  1. Ciascuna Parte che beneficia di una o piu' deroghe deve  essere

identificata in un registro. Il Segretariato  redige  e  aggiorna  il

registro e lo rende disponibile al pubblico.

  1. Il registro contiene:

a) un elenco delle Parti che beneficiano di una o piu' deroghe;

b) la deroga o le deroghe registrate per ciascuna Parte; e

c) la data di scadenza di ciascuna deroga.

  1. Fatta eccezione per il  caso  in  cui  una  Parte  indichi  nel

registro un periodo  piu'  breve,  tutte  le  deroghe  ai  sensi  del

paragrafo  1  scadono  cinque  anni  dopo  la  data  di  eliminazione

progressiva indicata nell'allegato A o nell'allegato B.

  1. La Conferenza delle Parti puo',  su  richiesta  di  una  Parte,

decidere di prorogare una deroga per cinque anni, a meno che la Parte

non chieda un periodo piu' breve. Nel prendere questa  decisione,  la

Conferenza delle Parti tiene in debito conto:

a) una relazione della Parte che giustifichi  la  necessita'  di

prorogare una deroga e descriva le attivita' intraprese e pianificate

per eliminare la necessita' della deroga non appena possibile;

b) le  informazioni  disponibili,  anche   in   relazione   alla

disponibilita' di prodotti e processi alternativi che non  utilizzano

mercurio o che  comportano  un  consumo  piu'  limitato  di  mercurio

rispetto all'utilizzo di cui alla deroga; e

c) le attivita' previste o in atto per garantire  lo  stoccaggio

del mercurio e  lo  smaltimento  dei  rifiuti  di  mercurio  in  modo

ecologicamente corretto.

Una deroga puo' essere prorogata soltanto una volta, per prodotto e

per data di eliminazione progressiva.

  1. Una Parte  puo'  in  qualsiasi  momento  ritirare  una  deroga,

mediante notifica scritta al Segretariato. Il ritiro di una deroga ha

effetto a partire dalla data specificata nella notifica.

  1. Pur tenuto conto di quanto previsto dal  paragrafo  1,  nessuno

Stato o organizzazione per l'integrazione  economica  regionale  puo'

far registrare una domanda di deroga dopo cinque anni dalla  data  di

eliminazione progressiva di un prodotto o un processo elencato  negli

allegati A o B, salvo che una o piu' Parti  siano  ancora  registrate

per una deroga per tale prodotto o processo,  avendo  beneficiato  di

una proroga ai sensi del paragrafo  6.  In  tal  caso,  uno  Stato  o

organizzazione per l'integrazione economica regionale puo',  entro  i

termini di cui al paragrafo 1, lettere a) e b),  far  registrare  una

deroga per il prodotto o processo in questione che scade  dieci  anni

dopo la data di eliminazione progressiva.

  1. Nessuna delle Parti puo' beneficiare di una deroga  decorsi  10

anni dalla data di eliminazione progressiva  per  un  prodotto  o  un

processo incluso negli allegati A o B.

 

Art. 7

Attività di estrazione dell'oro a livello artigianale e  su  piccola

scala

  1. Le misure di cui al presente  articolo  ed  all'allegato  C  si

applicano alle attivita' di estrazione e  trasformazione  dell'oro  a

livello   artigianale   e   su   piccola    scala    che    ricorrono

all'amalgamazione  del  mercurio  per   l'estrazione   dell'oro   dal

minerale.

  1. Ciascuna Parte sul cui  territorio  si  svolgono  attivita'  di

estrazione e trasformazione  dell'oro  a  livello  artigianale  e  su

piccola scala regolamentate dal presente articolo adotta misure volte

a ridurre e, ove possibile, eliminare  l'impiego  di  mercurio  e  di

composti di mercurio nonche' le emissioni ed i rilasci in ambiente di

mercurio   proveniente   da   tali   attivita'   di   estrazione    e

trasformazione.

  1. Ciascuna  Parte  notifica  al  Segretariato  se,  in  qualsiasi

momento,  valuta  che  l'attivita'  di  estrazione  e  trasformazione

dell'oro a livello artigianale e su piccola scala nel suo  territorio

sia di entita' tale da poter essere considerata significativa. In tal

caso, la Parte deve:

a) elaborare e attuare un  piano  d'azione  nazionale  ai  sensi

dell'allegato C;

b) presentare il suo piano d'azione  nazionale  al  Segretariato

entro e non oltre tre anni  dall'entrata  in  vigore  della  presente

Convenzione ovvero tre anni dopo  la  notifica  al  Segretariato,  se

quest'ultima data e' successiva; e

c) in seguito procedere ogni tre anni  ad  una  valutazione  dei

progressi compiuti  nell'adempimento  degli  obblighi  ai  sensi  del

presente  articolo,  includendo  tali  valutazioni  nelle   relazioni

trasmesse ai sensi dell'articolo 21.

  1. Le Parti  possono  cooperare  tra  loro  e  con  organizzazioni

intergovernative competenti nonche' altri soggetti, se del caso,  per

conseguire gli obiettivi del presente articolo.  Questa  cooperazione

puo' comprendere:

a) lo sviluppo di strategie  volte  a  prevenire  l'utilizzo  di

mercurio o di composti di mercurio  nell'attivita'  di  estrazione  e

nella trasformazione dell'oro a  livello  artigianale  e  su  piccola

scala;

b) iniziative    nel    settore     dell'istruzione,     della

sensibilizzazione e dello sviluppo di capacita';

c) promozione della ricerca nel campo delle pratiche sostenibili

alternative che non prevedono l'utilizzo di mercurio;

d) la prestazione di assistenza tecnica e finanziaria;

e) la  creazione  di   partenariati   per   fornire   assistenza

all'attuazione degli impegni derivanti dal presente articolo; e

f) l'utilizzo dei meccanismi di scambio di informazioni esistenti

al fine di diffondere le conoscenze, le migliori pratiche  ambientali

e  le  tecnologie  alternative  sostenibili  dal   punto   di   vista

ambientale, tecnico, sociale ed economico.

 

Art. 8

Emissioni

  1. Il presente articolo riguarda il controllo e, ove possibile, la

riduzione delle emissioni in atmosfera di mercurio e dei composti  di

mercurio, spesso definiti «mercurio  totale»,  attraverso  misure  di

controllo  delle  emissioni  delle  fonti  puntuali   incluse   nelle

categorie elencate nell'allegato D.

  1. Ai fini del presente articolo:

a) per «emissioni», si intendono le emissioni  in  atmosfera  di

mercurio o di composti di mercurio;

b) per «fonte rilevante», si intende una fonte  appartenente  ad

una delle categorie delle fonti di  cui  all'allegato  D.  Una  Parte

puo', se lo desidera, stabilire criteri per identificare le fonti che

rientrano in una delle categorie di cui all'allegato D, purche'  tali

criteri per ogni categoria coprano almeno il 75 % delle emissioni  di

tale categoria;

c) per «nuova  fonte»,  si  intende  qualsiasi  fonte  rilevante

appartenente  ad  una  categoria  di  cui  all'allegato  D,  la   cui

costruzione o modifica sostanziale sia iniziata almeno un anno dopo:

i) la data di entrata in vigore della presente Convenzione per

la Parte interessata; ovvero

ii) la data di entrata in vigore, per la Parte interessata, di

un emendamento dell'allegato D,  nel  caso  in  cui  tale  fonte  sia

soggetta alle disposizioni della presente Convenzione solo in  virtu'

di tale emendamento;

d) per «modifica sostanziale», si intende  la  modifica  di  una

fonte  rilevante  che  determina  un  aumento   significativo   delle

emissioni, ad esclusione  di  eventuali  variazioni  delle  emissioni

derivanti dal recupero di sottoprodotti. Spetta alla Parte  stabilire

se una modifica e' sostanziale o meno;

e) per «fonte esistente» si intende qualsiasi fonte rilevante che

non sia una fonte nuova;

f) per «valore limite di emissione», si intende un limite, spesso

espresso come «mercurio totale», fissato per  la  concentrazione,  la

massa o il tasso  delle  emissioni  di  mercurio  o  di  composti  di

mercurio, da una fonte puntuale.

  1. Una Parte che dispone  di  fonti  rilevanti  adotta  le  misure

necessarie per controllarne le emissioni e puo' predisporre un  piano

nazionale che definisca le misure da adottare a tal fine nonche'  gli

obiettivi, le finalita' ed i risultati attesi. Il piano e'  trasmesso

alla Conferenza delle Parti entro quattro anni dalla data di  entrata

in vigore della Convenzione per la Parte in questione. Se  una  Parte

elabora un piano  di  attuazione  ai  sensi  dell'articolo  20,  puo'

includervi il piano elaborato secondo le disposizioni  contenute  nel

presente paragrafo.

  1. Per le nuove fonti, ciascuna Parte impone l'uso delle  migliori

tecniche disponibili e delle migliori pratiche ambientali al fine  di

controllare e,  ove  possibile,  ridurre  le  emissioni,  non  appena

possibile e comunque entro e non oltre  cinque  anni  dalla  data  di

entrata in vigore della Convenzione per la Parte  in  questione.  Una

Parte puo' utilizzare valori limite di emissione che siano  in  linea

con l'applicazione delle migliori tecniche disponibili.

  1. Per le fonti esistenti, ciascuna Parte include  in  ogni  piano

nazionale e attua una o piu' delle misure elencate  qui  di  seguito,

tenendo conto  della  propria  situazione  nazionale,  nonche'  della

fattibilita' tecnica ed  economica  e  dell'accessibilita'  economica

delle misure, non appena possibile e comunque entro dieci anni  dalla

data di entrata in vigore della Convenzione per tale Parte:

a) un obiettivo quantificato per controllare e,  ove  possibile,

ridurre le emissioni provenienti da fonti rilevanti;

b) valori limite di emissione per controllare e, ove  possibile,

ridurre le emissioni provenienti da fonti rilevanti;

c) l'uso delle migliori tecniche disponibili  e  delle  migliori

pratiche ambientali per controllare le emissioni provenienti da fonti

rilevanti;

d) una strategia di controllo  «multi-inquinanti»  che  comporti

benefici collaterali per il controllo delle emissioni di mercurio;

e) misure  alternative  per  ridurre  le  emissioni   da   fonti

rilevanti.

  1. Le Parti possono applicare le stesse misure a  tutte  le  fonti

rilevanti esistenti o possono adottare misure  diverse  in  relazione

alle diverse categorie di fonti. L'obiettivo delle  misure  applicate

da una Parte e'  realizzare  progressi  ragionevoli  nella  riduzione

delle emissioni nel corso del tempo.

  1. Ciascuna Parte istituisce, non appena possibile e comunque entro

cinque anni dalla data di entrata in  vigore  della  Convenzione  per

tale Parte, e mantiene in  seguito,  un  inventario  delle  emissioni

provenienti da fonti rilevanti.

  1. Nel corso della sua prima riunione, la Conferenza  delle  Parti

adotta orientamenti riguardanti:

a) le migliori  tecniche  disponibili  e  le  migliori  pratiche

ambientali, tenendo conto delle  differenze  tra  le  fonti  nuove  e

quelle esistenti e della necessita' di ridurre al minimo gli  effetti

incrociati (cross-media effects, n.d.t.); e

b) il sostegno alle Parti nell'attuazione delle misure di cui al

paragrafo 5, in particolare nella fissazione degli  obiettivi  e  dei

valori limite di emissione.

  1. La  Conferenza  delle  Parti  adotta,  non  appena   possibile,

orientamenti concernenti:

a) i criteri che le Parti possono elaborare a norma del paragrafo

2, lettera b);

b) la metodologia per  la  preparazione  degli  inventari  delle

emissioni.

  1. La Conferenza delle Parti esamina  periodicamente  e,  se  del

caso, aggiorna, gli orientamenti elaborati ai sensi dei paragrafi 8 e

  1. Le parti tengono conto di  questi  orientamenti  nell'attuazione

delle disposizioni pertinenti del presente articolo.

  1. Ciascuna  Parte  riporta  informazioni   sull'attuazione   del

presente  articolo   nelle   sue   relazioni   trasmesse   ai   sensi

dell'articolo 21, in particolare le informazioni relative alle misure

adottate in conformita' ai paragrafi dal 4 al 7 ed  all'efficacia  di

queste misure.

 

Art. 9

Rilasci

  1. Il presente articolo riguarda il controllo e, ove possibile, la

riduzione dei rilasci di mercurio e dei composti di mercurio,  spesso

indicati come «mercurio totale» nel suolo e  nell'acqua  dalle  fonti

puntali  rilevanti  non  contemplate  da  altre  disposizioni   della

presente Convenzione.

  1. Ai fini del presente articolo:

a) per «rilasci» si intendono i rilasci di mercurio o composti di

mercurio nel suolo o nell'acqua;

b) per «fonte rilevante», si intende qualsiasi  fonte  antropica

puntuale significativa di rilasci individuata da una  Parte  che  non

sia disciplinata da altre disposizioni della presente Convenzione;

c) per «nuova fonte», si intende qualsiasi fonte rilevante la cui

costruzione o modifica sostanziale sia iniziata almeno un  anno  dopo

la data di entrata in vigore della presente Convenzione per la  Parte

interessata;

d) per «modifica sostanziale», si intende  la  modifica  di  una

fonte rilevante che determina un aumento significativo  dei  rilasci,

ad esclusione di  eventuali  variazioni  dei  rilasci  derivanti  dal

recupero  di  sottoprodotti.  Spetta  alla  Parte  stabilire  se  una

modifica e' sostanziale o meno;

e) per «fonte esistente», si intende qualsiasi  fonte  rilevante

che non sia una fonte nuova;

f) per «valore limite di rilascio», si intende un limite, spesso

espresso come «mercurio totale», fissato per la concentrazione  o  la

massa di mercurio o di composti di mercurio, rilasciati da una  fonte

puntuale.

  1. Ciascuna Parte provvede, entro  e  non  oltre  tre  anni  dalla

entrata in vigore della Convenzione e  successivamente  a  intervalli

regolari, ad individuare le categorie di fonti puntuali rilevanti.

  1. Una Parte che dispone  di  fonti  rilevanti  adotta  le  misure

necessarie per controllare i rilasci  e  puo'  predisporre  un  piano

nazionale che definisca le misure  da  adottare  a  tal  fine  e  gli

obiettivi, le finalita' ed i risultati attesi. Il piano e'  trasmesso

alla Conferenza delle Parti entro quattro anni dalla data di  entrata

in vigore della Convenzione per la Parte in questione. Se  una  Parte

elabora un piano  di  attuazione  ai  sensi  dell'articolo  20,  puo'

includervi il piano  elaborato  sulla  base  delle  disposizioni  del

presente paragrafo.

  1. Le misure devono comprendere uno o piu' dei seguenti elementi, a

seconda dei casi:

a) valori limite di rilascio per controllare e,  ove  possibile,

ridurre i rilasci provenienti da fonti rilevanti;

b) l'uso delle migliori tecniche disponibili  e  delle  migliori

pratiche ambientali per controllare i rilasci  provenienti  da  fonti

rilevanti;

c) una strategia di controllo  «multi-inquinanti»  che  comporti

benefici collaterali per il controllo dei rilasci di mercurio;

d) misure alternative per ridurre i rilasci provenienti da  fonti

rilevanti.

  1. Ciascuna Parte realizza, non appena possibile e, comunque, entro

e non oltre cinque  anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della

Convenzione, un inventario dei rilasci provenienti da fonti rilevanti

che dovra' essere aggiornato anche in futuro.

  1. La  Conferenza  delle  Parti  adotta,  non  appena   possibile,

orientamenti concernenti:

a) le migliori  tecniche  disponibili  e  le  migliori  pratiche

ambientali, tenendo conto delle  differenze  tra  le  fonti  nuove  e

quelle esistenti e della necessita' di ridurre al minimo gli  effetti

incrociati (cross-media effects, n.d.t.);

b) la metodologia per  la  preparazione  degli  inventari  delle

emissioni.

  1. Ciascuna Parte deve includere informazioni sull'attuazione  del

presente articolo nelle relazioni trasmesse  ai  sensi  dell'articolo

21,  in  particolare  informazioni  relative  alle  misure   adottate

conformemente ai paragrafi da 3 a 6 ed all'efficacia di tali misure.

 

Art. 10

Stoccaggio  temporaneo  ecologicamente  corretto  del  mercurio   con

esclusione dei rifiuti di mercurio

  1. Il presente articolo si applica allo stoccaggio temporaneo  del

mercurio e dei composti di mercurio, come  definiti  all'articolo  3,

che non rientrano nella definizione di rifiuti  di  mercurio  di  cui

all'articolo 11.

  1. Ciascuna Parte adotta opportune misure per  assicurare  che  lo

stoccaggio  temporaneo  del  mercurio  e  dei  composti  di  mercurio

destinati ad un utilizzo consentito ad una  Parte  nell'ambito  della

presente Convenzione avvenga in modo ecologicamente corretto, tenendo

conto degli eventuali orientamenti e  nel  rispetto  delle  eventuali

prescrizioni adottate ai sensi del paragrafo 3.

  1. La Conferenza delle Parti adotta linee guida per lo  stoccaggio

temporaneo ecologicamente corretto del mercurio  e  dei  composti  di

mercurio, tenendo conto delle pertinenti linee guida  messe  a  punto

nell'ambito della Convenzione di Basilea sul controllo dei  movimenti

transfrontalieri  di  rifiuti  pericolosi  e  del  loro  smaltimento,

nonche' di altri orientamenti pertinenti. La Conferenza  delle  Parti

puo' stabilire  prescrizioni  per  lo  stoccaggio  temporaneo  in  un

allegato  aggiuntivo  della  presente  Convenzione   in   conformita'

all'articolo 27.

  1. Le  Parti  cooperano,  ove  opportuno,  tra  loro  e   con   le

organizzazioni intergovernative competenti e altri soggetti, al  fine

di rafforzare lo sviluppo di capacita' per lo  stoccaggio  temporaneo

ecologicamente corretto del mercurio e dei composti  di  mercurio  in

questione.

 

Art. 11

Rifiuti di mercurio

  1. Le pertinenti definizioni  della  Convenzione  di  Basilea  sul

controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e  del

loro smaltimento si applicano ai rifiuti disciplinati dalla  presente

Convenzione per le Parti della Convenzione di Basilea. Le Parti della

presente Convenzione che non sono Parti della Convenzione di  Basilea

utilizzano tali definizioni come orientamenti applicabili ai  rifiuti

di cui alla presente Convenzione.

  1. Ai fini della presente Convenzione, per rifiuti di mercurio  si

intendono sostanze ovvero oggetti:

a) costituiti da mercurio o da composti di mercurio;

b) contenenti mercurio o composti di mercurio; o

c) contaminati da mercurio o composti di mercurio,

in una quantita' superiore alle pertinenti  soglie  definite  dalla

Conferenza delle Parti, in collaborazione ed in modo armonizzato  con

gli organi competenti della Convenzione di Basilea, che sono smaltiti

o sono destinati ad essere smaltiti  o  che  devono  essere  smaltiti

secondo le disposizioni degli ordinamenti nazionali o della  presente

Convenzione. La presente  definizione  esclude  il  cappellaccio,  la

roccia sterile e  gli  sterili  delle  attivita'  minerarie,  se  non

provenienti dall'estrazione primaria di mercurio, fatta eccezione per

i casi in cui contengano mercurio o composti di mercurio in quantita'

superiori alle soglie definite dalla Conferenza delle Parti.

  1. Ciascuna Parte adotta misure adeguate affinche'  i  rifiuti  di

mercurio siano:

a) gestiti in modo ecologicamente corretto, tenendo conto  delle

linee guida messe a punto nell'ambito della Convenzione di Basilea  e

conformemente alle prescrizioni che la Conferenza della Parti  adotta

in   un   allegato   aggiuntivo   ai    sensi    dell'articolo    27.

Nell'elaborazione di tali prescrizioni,  la  Conferenza  delle  Parti

tiene conto delle normative e dei programmi di gestione  dei  rifiuti

attuati dalle Parti;

b) recuperati, riciclati, rigenerati o direttamente riutilizzati

unicamente per un utilizzo consentito ad una Parte nell'ambito  della

presente Convenzione o per uno smaltimento ecologicamente corretto in

applicazione del paragrafo 3, lettera a);

c) non siano trasportati attraverso le frontiere  internazionali

da una Parte della Convenzione di Basilea, se  non  al  fine  di  uno

smaltimento  ecologicamente  corretto,  conformemente   al   presente

articolo ed alla  Convenzione  di  Basilea.  Nei  casi  di  trasporto

attraverso  le  frontiere  internazionali  cui  non  si  applica   la

Convenzione di Basilea, una Parte consente tale trasporto  solo  dopo

aver tenuto debitamente conto delle  pertinenti  regole,  standard  e

linee guida internazionali.

  1. La Conferenza delle Parti si adopera per cooperare strettamente

con i competenti organi della Convenzione di Basilea  per  l'esame  e

l'aggiornamento, se del caso, degli linee guida di cui  al  paragrafo

3, lettera a).

  1. Le Parti sono incoraggiate  a  cooperare  tra  loro  e  con  le

organizzazioni intergovernative competenti e, se del caso, con  altri

soggetti, al fine di sviluppare e mantenere le  capacita'  a  livello

globale, regionale e nazionale ai fini della gestione  ecologicamente

corretta dei rifiuti di mercurio.

 

Art. 12

Siti contaminati

  1. Ciascuna Parte si adopera per mettere a punto strategie adeguate

per identificare e valutare i siti contaminati da mercurio o composti

di mercurio.

  1. Gli interventi volti a ridurre i rischi rappresentati  da  tali

siti  devono  essere  effettuati  in  modo  ecologicamente  corretto,

procedendo anche, se del caso, ad una valutazione dei rischi  per  la

salute umana e  l'ambiente  derivanti  dal  mercurio  o  composti  di

mercurio presenti in tali siti.

  1. Per la gestione dei siti contaminati la Conferenza delle  Parti

adotta orientamenti che possono comprendere anche metodi  e  approcci

per:

a) l'identificazione e la caratterizzazione siti contaminati;

b) il coinvolgimento del pubblico;

c) le valutazioni dei rischi per la salute umana per ambiente;

d) le  opzioni  per  la  gestione  dei  rischi  posti  dai  siti

contaminati;

e) la valutazione dei benefici e dei costi; e

f) la convalida dei risultati.

Le Parti sono  incoraggiate  a  cooperare  all'elaborazione  di

strategie  ed  all'esecuzione  di  attivita'  volte  a   individuare,

valutare, classificare per ordine di priorita', gestire e, a  seconda

dei casi, risanare i siti contaminati.

 

Art. 13

Risorse finanziarie e meccanismi di finanziamento

  1. Coerentemente  alle  proprie  politiche,  priorita',  piani,  e

programmi nazionali, ciascuna Parte si impegna a fornire, nei  limiti

delle sue possibilita', risorse per le attivita'  nazionali  previste

ai fini dell'attuazione  della  presente  Convenzione.  Tali  risorse

possono   includere   finanziamenti   nazionali   nell'ambito   delle

pertinenti politiche,  strategie  di  sviluppo  e  budget  nazionali,

nonche'   finanziamenti   bilaterali   e   multilaterali,    ed    il

coinvolgimento del settore privato.

  1. L'efficacia   complessiva   dell'attuazione   della   presente

Convenzione  da  parte  dei  paesi  in  via  di  sviluppo  dipendera'

dall'effettiva attuazione del presente articolo.

  1. Le fonti multilaterali, regionali e bilaterali di assistenza nel

settore finanziario e tecnico, cosi' come in  quello  dello  sviluppo

delle capacita' e del trasferimento di tecnologia, sono incoraggiate,

in via d'urgenza, al fine di rafforzare e aumentare le loro attivita'

in relazione al mercurio a sostegno delle Parti che sono paesi in via

di sviluppo nell'attuazione della  presente  Convenzione  per  quanto

concerne  le  risorse  finanziarie,  l'assistenza   tecnica   ed   il

trasferimento di tecnologia.

  1. Le Parti, nei loro interventi in  relazione  ai  finanziamenti,

tengono  pienamente  conto  delle   esigenze   specifiche   e   delle

circostanze particolari  di  quelle  Parti  che  sono  piccoli  Stati

insulari in via di sviluppo o paesi meno sviluppati.

  1. E'  istituito  un  meccanismo  per  l'assegnazione  di  risorse

finanziarie congrue, prevedibili e  tempestive.  Il  meccanismo  deve

sostenere le Parti che sono paesi in via di sviluppo e le  Parti  con

economia in  fase  di  transizione  nell'adempimento  degli  obblighi

derivanti dalla presente Convenzione.

  1. Il meccanismo comprende:

a) il fondo fiduciario del Fondo mondiale per l'ambiente (GEF); e

b) un programma internazionale specifico (SIP) a sostegno  dello

sviluppo di capacita' e dell'assistenza tecnica.

Il fondo fiduciario del Fondo mondiale per l'ambiente  fornisce

risorse finanziarie nuove,  prevedibili,  congrue  e  tempestive  per

coprire i costi legati all'attuazione della presente Convenzione come

deciso  dalla  Conferenza  delle  Parti.  Ai  fini   della   presente

Convenzione, il fondo fiduciario del Fondo mondiale per l'ambiente e'

posto sotto la guida della Conferenza delle Parti  cui  deve  rendere

conto.  La  Conferenza  delle  Parti  fornisce   orientamenti   sulle

strategie generali, le politiche, le priorita'  di  programma  e  sui

criteri di ammissibilita' per  avere  accesso  ed  utilizzare  queste

risorse finanziarie. Inoltre,  la  Conferenza  delle  Parti  fornisce

orientamenti su un elenco indicativo di categorie  di  attivita'  che

potrebbero beneficiare di un sostegno da parte del  fondo  fiduciario

del Fondo mondiale per l'ambiente.  Il  fondo  fiduciario  del  Fondo

mondiale per l'ambiente fornisce risorse, sulla base delle  decisioni

adottate, per coprire i costi incrementali  dei  benefici  ambientali

globali e la totalita' dei  costi,  sempre  in  base  alle  decisioni

adottate, di alcune attivita' di supporto.

  1. Quando fornisce risorse per un'attivita', il  fondo  fiduciario

del Fondo mondiale per l'ambiente dovrebbe tener conto del potenziale

di riduzione del mercurio di tale attivita' proposta in relazione  ai

suoi costi.

  1. Ai fini della presente Convenzione,  il  programma  di  cui  al

paragrafo 6, lettera b), e' posto sotto  la  guida  della  Conferenza

delle Parti alla quale deve render conto. La Conferenza delle  Parti,

alla sua prima riunione, decide in merito all'istituzione,  che  deve

essere un'entita' esistente, presso la quale il programma e' ospitato

e fornisce all'istituzione in questione orientamenti, anche in merito

alla durata del programma.  Tutte  le  Parti  e  gli  altri  soggetti

interessati sono invitati, su  base  volontaria,  a  fornire  risorse

finanziarie al programma.

  1. La Conferenza delle Parti e le entita'  che  costituiscono  il

meccanismo stabiliscono di comune accordo, in occasione  della  prima

riunione della Conferenza delle Parti, le disposizioni necessarie per

dare effetto ai precedenti paragrafi.

  1. Entro la sua  terza  riunione  e,  in  seguito,  a  intervalli

regolari,  la  Conferenza  delle  Parti   esamina   il   livello   di

finanziamento e gli orientamenti forniti dalla Conferenza delle Parti

ai soggetti ai quali e' affidata la gestione operativa del meccanismo

istituito ai sensi del presente articolo, nonche' la loro efficacia e

capacita' di far fronte alle esigenze in  costante  evoluzione  delle

Parti che sono paesi in via di sviluppo o con  economia  in  fase  di

transizione. Sulla base di questo esame, adotta le misure appropriate

per migliorare l'efficacia del meccanismo.

  1. Tutte le Parti, nei limiti delle loro capacita', sono invitate

a  contribuire   al   meccanismo.   Il   meccanismo   incoraggia   la

predisposizione di risorse provenienti da altre  fonti,  compreso  il

settore privato, e punta a mobilitare tali risorse per  le  attivita'

che sostiene.

 

Art. 14

Sviluppo  di  capacita',  assistenza  tecnica  e   trasferimento   di

tecnologia

  1. Le Parti collaborano al fine di  garantire,  nei  limiti  delle

rispettive possibilita', sviluppo di capacita' e  assistenza  tecnica

adeguati e tempestivi alle Parti che sono paesi in via  di  sviluppo,

in particolare le Parti che sono paesi meno sviluppati ed  i  piccoli

Stati insulari in via di sviluppo, nonche' alle Parti con economia in

fase di transizione, al fine di assisterle ad adempiere gli  obblighi

che derivano dalla presente Convenzione.

  1. Lo sviluppo di capacita'  e  l'assistenza  tecnica  di  cui  al

paragrafo 1 ed all'articolo 13, possono  essere  realizzati  mediante

accordi regionali, subregionali e nazionali, che possono  coinvolgere

i centri regionali e subregionali esistenti, tramite altri  strumenti

multilaterali  e  bilaterali  e  mediante  partenariati,  compresi  i

partenariati che  coinvolgono  il  settore  privato.  Per  rafforzare

l'efficacia dell'assistenza tecnica e la sua fornitura si deve mirare

alla cooperazione ed al coordinamento con  altri  accordi  ambientali

multilaterali nel settore dei prodotti chimici e dei rifiuti.

  1. Le Parti che sono paesi sviluppati e le altre Parti nei  limiti

delle loro capacita', promuovono e agevolano,  con  il  sostegno  del

settore privato e di altri soggetti interessati,  ove  opportuno,  lo

sviluppo, il trasferimento, la diffusione ed il relativo accesso alle

piu' aggiornate tecnologie alternative,  ecologicamente  corrette,  a

beneficio  delle  Parti  che  sono  paesi  in  via  di  sviluppo,  in

particolare i paesi meno sviluppati ed i piccoli  Stati  insulari  in

via di  sviluppo,  nonche'  delle  Parti  con  economia  in  fase  di

transizione, al fine di  rafforzare  la  loro  capacita'  di  attuare

efficacemente la presente Convenzione.

  1. La Conferenza delle Parti, entro la sua seconda riunione, ed in

seguito a intervalli regolari, alla luce delle osservazioni scritte e

delle  relazioni  delle   Parti,   ivi   comprese   quelle   previste

dall'articolo 21, nonche' delle informazioni fornite da  altre  parti

interessate:

a) esamina  le  informazioni  sulle  iniziative  in  corso  e  i

progressi compiuti nel campo delle tecnologie alternative;

b) valuta le esigenze delle Parti, in particolare le  Parti  che

sono paesi in via di sviluppo, in materia di tecnologie  alternative;

e

c) identifica  le  criticita'   affrontate   dalle   Parti,   in

particolare le Parti che sono paesi in via di sviluppo, in materia di

trasferimento tecnologico.

La  Conferenza  delle  Parti  elabora   raccomandazioni   sulle

modalita'   di   rafforzamento   dello   sviluppo    di    capacita',

dell'assistenza tecnica e del trasferimento di  tecnologia  ai  sensi

del presente articolo.

 

Art. 15

Comitato per l'attuazione e l'osservanza della Convenzione

  1. E' istituito  un  meccanismo  che  ha  il  fine  di  promuovere

l'attuazione di tutte le disposizioni della  presente  Convenzione  e

verificarne l'osservanza, che prevede  un  comitato  in  qualita'  di

organo sussidiario della Conferenza delle Parti. Tale meccanismo, ivi

compreso il comitato, mira a svolgere  una  funzione  di  sostegno  e

presta particolare attenzione alle capacita' e  situazioni  nazionali

delle Parti.

  1. Il comitato promuove l'attuazione e  verifica  l'osservanza  di

tutte  le  disposizioni  della  presente  Convenzione.  Il   comitato

esamina, sia  a  livello  individuale  che  sistemico,  le  questioni

attinenti all'attuazione ed all'osservanza, formulando, se del  caso,

raccomandazioni indirizzate alla Conferenza delle Parti.

  1. Il comitato e' composto da 15 membri nominati  dalle  Parti  ed

eletti  dalla  Conferenza  delle  Parti,  nel  rispetto  di   un'equa

rappresentanza geografica  sulla  base  delle  cinque  regioni  delle

Nazioni Unite; i primi membri  sono  eletti  nel  corso  della  prima

riunione della Conferenza delle  Parti  e,  in  seguito,  secondo  le

regole di procedura approvate dalla Conferenza delle Parti  ai  sensi

del paragrafo 5; i membri del comitato devono possedere competenza in

un  settore  rilevante  in  relazione  alla  presente  Convenzione  e

rispecchiare un adeguato equilibrio di competenze.

  1. Il comitato puo' esaminare istanze sulla base di:

a) comunicazioni  scritte  trasmesse  dalle  Parti  per   quanto

concerne il rispetto delle disposizioni;

b) relazioni nazionali trasmesse ai sensi dell'articolo 21; e

c) richieste da parte della Conferenza delle Parti.

Il comitato elabora le proprie regole di  procedura,  che  sono

sottoposte all'approvazione della Conferenza delle Parti in occasione

della seconda riunione;  la  Conferenza  delle  Parti  puo'  adottare

clausole aggiuntive al mandato del comitato.

  1. Il comitato si adopera per adottare le proprie  raccomandazioni

per  consenso.  Qualora,  nonostante  gli  sforzi  compiuti,  non  si

raggiunga un consenso in seno al comitato,  le  raccomandazioni  sono

adottate a maggioranza di due terzi dei membri  presenti  e  votanti,

sulla base di un quorum di due terzi dei membri.

 

 

Art. 16

Aspetti legati alla salute

  1. Le Parti sono invitate a:
  2. a) promuovere lo sviluppo e l'attuazione di strategie e programmi

mirati a individuare  e  proteggere  le  popolazioni  a  rischio,  in

particolare le popolazioni vulnerabili, eventualmente anche adottando

linee   guida    sanitarie    scientificamente    fondate    relative

all'esposizione al mercurio ed ai composti  del  mercurio,  fissando,

ove opportuno, obiettivi di riduzione dell'esposizione  al  mercurio,

attivita' di comunicazione/istruzione rivolte alla  popolazione,  con

la partecipazione del settore sanitario pubblico e di  altri  settori

interessati;

b) promuovere l'elaborazione  e  l'attuazione  di  programmi  di

educazione  e  prevenzione   scientificamente   fondati   concernenti

l'esposizione professionale al mercurio ed ai composti del mercurio;

c) promuovere adeguati servizi di assistenza  sanitaria  per  la

prevenzione, il trattamento e l'assistenza alle  popolazioni  colpite

dall'esposizione al mercurio ed ai composti del mercurio; e

d) istituire  e  rafforzare,   ove   opportuno,   le   capacita'

istituzionali e dei professionisti  che  operano  nel  settore  della

salute  per  la  prevenzione,  la  diagnosi,  il  trattamento  ed  il

monitoraggio dei rischi per la  salute  connessi  all'esposizione  al

mercurio ed ai composti del mercurio.

  1. La Conferenza delle Parti, nell'esaminare  le  questioni  o  le

attivita' legate alla salute, dovrebbe:

a) consultare e collaborare con l'Organizzazione mondiale  della

sanita', l'Organizzazione internazionale del lavoro e, ove opportuno,

altre organizzazioni intergovernative competenti; e

b) promuovere la cooperazione e lo scambio di  informazioni  con

l'Organizzazione    mondiale    della    sanita',    l'Organizzazione

internazionale del lavoro  e,  ove  opportuno,  altre  organizzazioni

intergovernative competenti.

 

Art. 17

Scambio di informazioni

  1. Ciascuna Parte agevola lo scambio di:

a) informazioni scientifiche, tecniche, economiche e  giuridiche

relative  al  mercurio  e  ai  composti  di  mercurio,  ivi  comprese

informazioni  tossicologiche,  ecotossicologiche  e   relative   alla

sicurezza;

b) informazioni   sulla   riduzione   o   l'eliminazione   della

produzione, dell'uso, del commercio, delle emissioni e dei rilasci di

mercurio e di composti del mercurio;

c) informazioni sulle alternative tecnicamente ed economicamente

valide ai:

i) prodotti con aggiunta di mercurio,

ii) processi produttivi in cui vengono utilizzati  mercurio  o

composti di mercurio, e

iii) le attivita' e processi che producono emissioni o  rilasci

di mercurio o di composti di mercurio;

ivi comprese le informazioni sui  rischi  sanitari  e  ambientali

nonche'  i  costi  economici  e  sociali  ed  i  benefici   di   tali

alternative; e

d) dati epidemiologici  concernenti  gli  impatti  sulla  salute

derivanti dall'esposizione al mercurio ed ai composti di mercurio, in

stretta cooperazione con l'Organizzazione mondiale  della  sanita'  e

altre organizzazioni competenti, ove opportuno.

  1. Le Parti possono scambiarsi le informazioni di cui al paragrafo

1, direttamente, tramite il Segretariato,  o  in  collaborazione  con

altre  organizzazioni  competenti,  compresi  i  segretariati   delle

convenzioni relative alle sostanze chimiche  e  ai  rifiuti,  se  del

caso.

  1. Il Segretariato agevola  la  cooperazione  per  lo  scambio  di

informazioni  di  cui   al   presente   articolo,   cosi'   come   la

collaborazione  con  le   organizzazioni   competenti,   compresi   i

segretariati  degli  accordi  multilaterali  sull'ambiente  ed  altre

iniziative internazionali.  In  aggiunta  alle  informazioni  fornite

dalle Parti, queste informazioni  devono  includere  le  informazioni

provenienti dalle organizzazioni intergovernative e non governative e

dalle istituzioni  nazionali  e  internazionali  con  competenze  nel

settore del mercurio.

  1. Ciascuna Parte designa un punto di contatto  nazionale  per  lo

scambio di informazioni nell'ambito della presente Convenzione, anche

in relazione al consenso delle Parti importatrici di cui all'articolo

  1. Ai fini della presente Convenzione, non si considerano riservate

le informazioni sulla  salute  e  sulla  sicurezza  delle  persone  e

dell'ambiente.  Le  Parti  che  procedono  allo  scambio   di   altre

informazioni conformemente alla presente Convenzione garantiscono  la

tutela delle  informazioni  riservate  secondo  quanto  stabilito  di

comune accordo.

 

Art. 18

Informazione, sensibilizzazione ed educazione del pubblico

  1. Ciascuna Parte, nei limiti  delle  sue  capacita',  promuove  e

facilita:

a) la messa  a  disposizione  del  pubblico  delle  informazioni

disponibili concernenti:

i) l'impatto ambientale e sulla  salute  del  mercurio  e  dei

composti di mercurio;

ii) le alternative esistenti al mercurio ed ai suoi composti;

iii) i temi individuati al paragrafo 1 dell'articolo 17;

iv) i risultati delle proprie attivita' di ricerca, sviluppo e

monitoraggio di cui all'articolo 19, e

v) le attivita' per adempiere i propri obblighi derivanti dalla

presente Convenzione;

b) l'educazione,  la  formazione  e  la  sensibilizzazione   del

pubblico riguardo agli effetti dell'esposizione  al  mercurio  ed  ai

composti  di  mercurio  sulla  salute  umana   e   sull'ambiente   in

collaborazione con le pertinenti  organizzazioni  intergovernative  e

non governative e le popolazioni vulnerabili, ove opportuno.

  1. Ciascuna Parte utilizza i  meccanismi  esistenti  o  valuta  la

possibilita' di mettere a punto dei meccanismi, quali i registri  dei

rilasci e dei trasferimenti  di  inquinanti,  se  del  caso,  per  la

raccolta e la diffusione di informazioni sulle stime delle  quantita'

annue di mercurio e di  composti  di  mercurio  che  vengono  emessi,

rilasciati o smaltiti tramite le attivita' umane.

 

Art. 19

Ricerca, sviluppo e monitoraggio

  1. Le Parti, tenuto conto delle proprie  capacita'  e  circostanze

specifiche, si impegnano a cooperare per sviluppare e migliorare:

a) gli inventari sugli usi, il consumo, le emissioni in atmosfera

ed i rilasci  nell'acqua  e  nel  suolo,  di  origine  antropica,  di

mercurio e di composti di mercurio;

b) la modellizzazione ed il monitoraggio, su basi geograficamente

rappresentative, dei livelli di mercurio e di  composti  di  mercurio

nelle  popolazioni  vulnerabili  e  nei   comparti   ambientali,   in

particolare  nel  biota,  come  i  pesci,  i  mammiferi  marini,   le

tartarughe marine e gli uccelli, nonche'  la  collaborazione  per  la

raccolta e lo scambio di campioni pertinenti appropriati;

c) le valutazioni dell'impatto del mercurio e  dei  composti  di

mercurio sulla salute umana  e  l'ambiente,  oltre  alle  conseguenze

sociali, economiche e culturali, in  particolare  in  relazione  alle

popolazioni vulnerabili;

d) metodologie armonizzate per le attivita' realizzate ai  sensi

dei punti a), b) e c) del presente paragrafo;

e) informazioni sul ciclo ambientale, il trasporto (compresi  il

trasporto ed il deposito a lunga distanza), la trasformazione  ed  il

destino  del  mercurio  e  dei  composti  di  mercurio  nei   diversi

ecosistemi, tenendo nella dovuta considerazione  la  distinzione  tra

emissioni e rilasci di mercurio  di  origine  naturale,  antropica  e

della rimobilizzazione del mercurio dai depositi storici;

f) informazioni sul commercio  e  gli  scambi  di  mercurio,  di

composti di mercurio e dei prodotti con aggiunta di mercurio; e

g) informazione  e  ricerca  sulla  disponibilita'  tecnica   ed

economica di prodotti  e  processi  senza  mercurio,  sulle  migliori

tecniche disponibili e le migliori pratiche ambientali per ridurre  e

monitorare le emissioni e i rilasci di mercurio  e  dei  composti  di

mercurio.

  1. Le Parti, ove opportuno, nello svolgimento delle  attivita'  di

cui al paragrafo 1 dovrebbero avvalersi delle reti di monitoraggio  e

dei programmi di ricerca esistenti.

 

Art. 20

Piani di attuazione

  1. Ciascuna Parte puo', a seguito  di  una  valutazione  iniziale,

sviluppare e realizzare un piano di attuazione, tenendo  conto  delle

circostanze nazionali, per adempiere  gli  obblighi  derivanti  dalla

presente  Convenzione.  I  piani  in  questione   dovrebbero   essere

trasmessi al Segretariato rapidamente dopo la loro messa a punto.

  1. Ciascuna Parte puo' rivedere e aggiornare il proprio  piano  di

attuazione, tenendo  conto  delle  circostanze  nazionali  e  facendo

riferimento agli orientamenti impartiti dalla Conferenza delle  Parti

e ad altri orientamenti pertinenti.

  1. Le Parti, quando svolgono le attivita' di cui ai paragrafi 1  e

2, dovrebbero consultare, a livello nazionale, i  soggetti  portatori

di interesse al fine di  facilitare  lo  sviluppo,  l'attuazione,  la

revisione e l'aggiornamento dei propri piani di attuazione.

  1. Le Parti  possono  anche  coordinarsi  in  relazione  ai  piani

regionali per facilitare l'attuazione della presente Convenzione.

 

 

Art. 21

Trasmissione delle relazioni

  1. Ciascuna Parte  informa  la  Conferenza  delle  Parti,  tramite

relazione al Segretariato,  sulle  misure  adottate  per  attuare  le

disposizioni della presente  Convenzione  e  sull'efficacia  di  tali

misure  e  degli  eventuali   elementi   di   criticita'   incontrati

nell'attuazione degli obiettivi della Convenzione.

  1. Le Parti includono nelle loro relazioni le informazioni di  cui

agli articoli 3, 5, 7, 8 e 9 della presente Convenzione.

  1. La  Conferenza  delle  Parti,  in  occasione  della  sua  prima

riunione, stabilisce la periodicita' ed il  formato  delle  relazioni

che   le   Parti   sono   tenute   a   rispettare,   tenendo    conto

dell'opportunita'  di  un  coordinamento  con  le  altre  convenzioni

pertinenti in materia di sostanze chimiche e rifiuti.

 

 

Art. 22

Valutazione dell'efficacia

  1. La Conferenza delle Parti  valuta  l'efficacia  della  presente

Convenzione, entro e non oltre sei anni dopo la data  di  entrata  in

vigore e, in seguito periodicamente, ad intervalli da essa stabiliti.

  1. Al fine di facilitare la valutazione, la Conferenza delle Parti,

in occasione della  sua  prima  riunione,  provvede  a  stabilire  le

modalita'  per  ottenere  dati  di  monitoraggio  comparabili   sulla

presenza ed i movimenti del  mercurio  e  dei  composti  di  mercurio

nell'ambiente, nonche' sulle tendenze dei livelli di mercurio  e  dei

composti  di  mercurio  rilevati  nei  bioti  e   nelle   popolazioni

vulnerabili.

  1. La valutazione e'  effettuata  sulla  base  delle  informazioni

scientifiche,  ambientali,   tecniche,   finanziari   ed   economiche

disponibili, ivi compresi:

a) le relazioni  e  altri  dati  di  monitoraggio  forniti  alla

Conferenza delle Parti in applicazione del paragrafo 2;

b) le relazioni trasmesse in applicazione dell'articolo 21;

c) le  informazioni  e  le  raccomandazioni  fornite  ai   sensi

dell'articolo 15; e

d) le  relazioni  e  le  altre   informazioni   pertinenti   sul

funzionamento dei meccanismi in materia  di  assistenza  finanziaria,

trasferimento di tecnologia  e  sviluppo  delle  capacita'  istituiti

nell'ambito della presente Convenzione.

 

 

Art. 23

Conferenza delle Parti

  1. E' istituita una Conferenza delle Parti.
  2. Il Direttore esecutivo del Programma delle  Nazioni  Unite  per

l'Ambiente convoca la prima riunione  della  Conferenza  delle  Parti

entro un  anno  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente

Convenzione. In seguito le riunioni ordinarie della Conferenza  delle

Parti si tengono a intervalli regolari,  stabiliti  dalla  Conferenza

stessa.

  1. Le riunioni straordinarie della Conferenza  delle  Parti  hanno

luogo ogniqualvolta la Conferenza lo ritenga necessario o qualora una

delle Parti lo richieda per iscritto, purche'  tale  richiesta  venga

supportata da almeno un terzo delle Parti entro sei mesi  dalla  data

in  cui  detta  richiesta  e'  stata  comunicata   alle   Parti   dal

Segretariato.

  1. In occasione della sua prima riunione, la Conferenza delle Parti

delibera e adotta all'unanimita' le norme di  procedura  e  le  norme

finanziarie applicabili alla Conferenza stessa ed ai  suoi  eventuali

organi   ausiliari,   nonche'   le   disposizioni   finanziarie   che

disciplinano l'attivita' del Segretariato.

  1. La Conferenza delle Parti tiene  sotto  costante  controllo  ed

esame  l'attuazione  della  presente  Convenzione.  Essa  espleta  le

funzioni che le sono conferite dalla Convenzione e, a questo fine:

a) istituisce gli organi ausiliari che considera  necessari  per

l'attuazione della presente Convenzione;

b) coopera, ove necessario, con le organizzazioni internazionali

e con gli enti intergovernativi e non governativi competenti;

c) esamina con regolarita' tutte le  informazioni  messe  a  sua

disposizione  ed   a   disposizione   del   Segretariato   ai   sensi

dell'articolo 21;

d) esamina  le  raccomandazioni  trasmesse  dal   comitato   per

l'attuazione e l'osservanza;

e) considera e intraprende eventuali azioni aggiuntive  ritenute

necessarie  per  la  realizzazione  degli  obiettivi  della  presente

Convenzione; e

f) procede al  riesame  gli  allegati  A  e  B  in  applicazione

dell'articolo 4 e dell'articolo 5.

  1. Le Nazioni  Unite,  le  sue  agenzie  specializzate,  l'Agenzia

internazionale dell'energia atomica e tutti gli Stati  che  non  sono

Parti della presente Convenzione possono  essere  rappresentati  alle

riunioni della Conferenza delle Parti  in  qualita'  di  osservatori.

Qualsiasi organismo o agenzia, nazionale o  internazionale,  di  tipo

governativo o non governativo, competente  nei  settori  disciplinati

dalla presente Convenzione e che abbia informato il Segretariato  del

suo  desiderio  di  essere  rappresentato  ad  una   riunione   della

Conferenza  delle  Parti  in  qualita'  di  osservatore  puo'  essere

ammesso, salvo che almeno un terzo delle Parti presenti  si  opponga.

L'ammissione e la partecipazione di osservatori e' disciplinata dalle

regole di procedura adottate dalla Conferenza delle Parti.

 

Art. 24

Segretariato

  1. E' istituito un Segretariato.
  2. Il Segretariato svolge le seguenti funzioni:

a) organizza le riunioni della Conferenza delle Parti e dei suoi

organi ausiliari e fornisce loro i servizi necessari;

b) presta, su richiesta, assistenza alle Parti,  in  particolare

alle Parti che sono paesi in via di sviluppo o con economia  in  fase

di transizione, ai fini dell'attuazione della presente Convenzione;

c) garantisce il coordinamento, se del caso, con i  segretariati

di altri organismi  internazionali  pertinenti,  in  particolare  con

quelli delle altre convenzioni in  materia  di  sostanze  chimiche  e

rifiuti;

d) assiste le  Parti  al  fine  dello  scambio  di  informazioni

concernenti l'attuazione della presente Convenzione;

e) prepara  e  mettere  a  disposizione  delle  Parti  relazioni

periodiche sulla base delle  informazioni  ricevute  ai  sensi  degli

articoli 15 e 21 e di altre informazioni disponibili;

f) conclude, sotto la  supervisione  generale  della  Conferenza

delle Parti, gli  accordi  amministrativi  o  contrattuali  necessari

all'efficace adempimento delle proprie funzioni; e

g) svolge le altre  funzioni  del  Segretariato  previste  dalla

presente Convenzione nonche' eventuali altre funzioni stabilite dalla

Conferenza delle Parti.

3.Le funzioni del  Segretariato  della  presente  Convenzione  sono

svolte dal Direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite  per

l'Ambiente, a meno che  la  Conferenza  delle  Parti  non  decida,  a

maggioranza dei  tre  quarti  delle  Parti  presenti  e  votanti,  di

affidare le funzioni del Segretariato ad una  o  piu'  organizzazioni

internazionali.

  1. La Conferenza delle Parti, in consultazione con  gli  organismi

internazionali  competenti,  puo'  adoperarsi   per   rafforzare   la

cooperazione ed il coordinamento tra il Segretariato e i segretariati

di altre convenzioni in materia di sostanze chimiche  e  rifiuti.  La

Conferenza delle Parti, in consultazione con organismi internazionali

competenti, puo' fornire ulteriori orientamenti in materia.

 

Art. 25

Composizione delle controversie

  1. Le Parti dirimono le eventuali controversie tra  loro  relative

all'interpretazione o  all'applicazione  della  presente  Convenzione

mediante trattative o con qualsiasi  altro  mezzo  pacifico  di  loro

scelta.

  1. Nel  ratificare,  accettare,   approvare   la   Convenzione   o

nell'accedervi, oppure in qualsiasi momento successivo, una Parte che

non sia un'organizzazione  regionale  per  l'integrazione  economica,

puo' dichiarare, con atto scritto trasmesso al depositario,  che  per

qualsiasi controversia concernente l'interpretazione o l'applicazione

della presente Convenzione riconosce come obbligatori, nei  confronti

di qualsiasi Parte che accetta lo stesso obbligo, uno  o  entrambi  i

mezzi di risoluzione delle controversie di seguito indicati:

a) l'arbitrato, conformemente  alla  procedura  stabilita  nella

parte I dell'Allegato E;

b) il deferimento della controversia alla Corte internazionale di

giustizia.

  1. Le Parti che sono organizzazioni regionali  per  l'integrazione

economica possono formulare una dichiarazione  analoga  in  relazione

all'arbitrato, secondo la procedura di cui al paragrafo 2.

  1. Una dichiarazione effettuata a norma  del  paragrafo  2  o  del

paragrafo 3 rimane in vigore fino alla scadenza in essa  stabilita  o

fino ad un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui e' stato

notificato al  depositario  un  preavviso  scritto  di  revoca  della

stessa.

  1. La scadenza di una dichiarazione, di un preavviso di  revoca  o

una nuova dichiarazione non pregiudicano in alcun modo i procedimenti

in  corso  dinanzi  ad  un   tribunale   arbitrale   o   alla   Corte

internazionale di giustizia, salvo che le  parti  della  controversia

non concordino diversamente.

  1. Se le parti di una controversia non hanno accettato  la  stessa

procedura di risoluzione ai sensi dei paragrafi 2 o 3, e se non  sono

addivenute  ad  una  composizione  della  controversia  mediante   la

procedura di cui al paragrafo  1  nei  dodici  mesi  successivi  alla

notifica dell'esistenza della controversia da una Parte all'altra, la

controversia puo' essere deferita ad una commissione di conciliazione

su richiesta di una delle parti in causa. La procedura  di  cui  alla

parte II dell'Allegato E si applica alla conciliazione ai  sensi  del

presente articolo.

 

Art. 26

Modifiche della Convenzione

  1. Qualsiasi  Parte  puo'  proporre   modifiche   della   presente

Convenzione.

  1. Le  modifiche  della  presente  Convenzione  sono  adottate  in

occasione di una riunione della  Conferenza  delle  Parti.  Il  testo

delle eventuali modifiche proposte e' trasmesso dal Segretariato alle

Parti  almeno  sei  mesi  prima  della  riunione  alla  quale  verra'

presentato per  l'adozione.  Il  Segretariato  comunica  altresi'  le

modifiche proposte ai firmatari della  presente  Convenzione  e,  per

informazione, al Depositario.

  1. Le Parti compiono tutti gli sforzi possibili per giungere ad un

accordo per  consenso  sulle  proposte  di  modifica  della  presente

Convenzione. Qualora nonostante tutti gli  sforzi  compiuti  non  sia

possibile raggiungere il consenso,  la  modifica  e'  adottata,  come

estrema risorsa, a maggioranza dei tre quarti delle Parti presenti  e

votanti.

  1. La modifica e' notificata dal Depositario a tutte le Parti  per

ratifica, accettazione o approvazione.

  1. La ratifica, l'accettazione o l'approvazione  di  una  modifica

sono notificate per iscritto al Depositario. Ogni  modifica  adottata

conformemente al paragrafo 3 entra in vigore, per le Parti che  hanno

deciso di essere vincolate a  quanto  contenuto  nel  testo  di  tale

modifica, il novantesimo giorno  successivo  alla  data  di  deposito

degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione da parte  di

almeno  tre  quarti  delle  Parti  che   erano   Parti   al   momento

dell'adozione della modifica. In seguito, per qualsiasi altra  Parte,

la modifica entra in vigore il  novantesimo  giorno  successivo  alla

data in cui  detta  Parte  ha  depositato  il  proprio  strumento  di

ratifica, accettazione o approvazione della modifica.

 

Art. 27

Adozione e modifica degli allegati

  1. Gli allegati della  presente  Convenzione  costituiscono  parte

integrante della stessa e,  salvo  espressa  disposizione  contraria,

ogni  riferimento  alla  presente   Convenzione   si   intende   come

riferimento anche ai relativi allegati.

  1. Ulteriori allegati adottati  dopo  l'entrata  in  vigore  della

presente Convenzione riguardano esclusivamente questioni di carattere

procedurale, scientifico, tecnico o amministrativo.

  1. Ai fini della proposta, adozione ed entrata in vigore di  nuovi

allegati alla presente Convenzione si applica la procedura seguente:

a) gli allegati aggiuntivi sono proposti e adottati  secondo  la

procedura di cui all'articolo 26, paragrafi 1, 2 e 3;

b) se una delle Parti non puo' accettare un allegato  aggiuntivo

ne informa per iscritto il Depositario entro un anno  dalla  data  in

cui  quest'ultimo  ha  comunicato  alle  Parti  l'adozione  di   tale

allegato. Il Depositario informa tempestivamente tutte le Parti circa

eventuali notifiche di questo tipo pervenutegli. Ciascuna Parte puo',

in qualsiasi momento, notificare per iscritto al Depositario che essa

ritira una precedente notifica di non  accettazione  di  un  allegato

aggiuntivo e, in tal caso, l'allegato entra in vigore  per  la  Parte

interessata, secondo le disposizioni di cui alla lettera c); e

c) allo scadere di un anno dalla data in cui il  Depositario  ha

comunicato l'adozione di un allegato aggiuntivo,  quest'ultimo  entra

in vigore per tutte le Parti che non hanno presentato una notifica di

non accettazione ai sensi della precedente lettera b).

  1. La proposta, l'adozione e l'entrata in vigore di modifiche agli

allegati  della  presente  Convenzione  sono  soggette  alla   stessa

procedura prevista per la proposta, l'adozione e l'entrata in  vigore

di allegati aggiuntivi alla presente Convenzione, fatto salvo che  un

emendamento ad un allegato non entra in vigore  nei  confronti  delle

Parti che abbiano reso una dichiarazione  in  merito  alle  modifiche

degli allegati conformemente al paragrafo  5  dell'articolo  30,  nel

qual caso una siffatta modifica entra in vigore  per  tale  Parte  il

novantesimo giorno  successivo  alla  data  di  deposito,  presso  il

Depositario,   del   suo   strumento   di   ratifica,   accettazione,

approvazione o adesione relativo a tale modifica.

  1. Se un allegato aggiuntivo o una modifica di  un  allegato  sono

connessi ad una modifica della Convenzione, l'allegato  aggiuntivo  o

la modifica entrano in vigore soltanto  al  momento  dell'entrata  in

vigore della modifica della Convenzione.

 

Art. 28

Diritto di voto

  1. Ciascuna Parte della presente Convenzione dispone di  un  voto,

fatte salve le disposizioni del paragrafo 2.

  1. Un'organizzazione  per   l'integrazione   economica   regionale

esercita il diritto di voto nelle materie di sua  competenza  con  un

numero di voti uguale al numero dei suoi Stati membri che sono  parti

della presente Convenzione. L'organizzazione non esercita il  proprio

diritto di voto se uno qualunque dei suoi Stati membri lo esercita, e

viceversa.

 

Art. 29

Firma

La presente Convenzione e' aperta alla firma di tutti gli  Stati  e

di tutte le organizzazioni regionali per l'integrazione  economica  a

Kumamoto, Giappone, il 10  e  11  ottobre  2013,  e  presso  la  sede

centrale delle Nazioni Unite a New York fino al 9 ottobre 2014.

 

Art. 30

Ratifica, accettazione, approvazione o adesione

  1. La  presente   Convenzione   e'   sottoposta   alla   ratifica,

all'accettazione   o   all'approvazione   degli   Stati    e    delle

organizzazioni per l'integrazione economica regionale. Essa e' aperta

all'adesione degli Stati e delle  organizzazioni  per  l'integrazione

economica regionale a partire dal giorno successivo a quello  in  cui

non  e'  piu'  aperta  alla  firma.  Gli   strumenti   di   ratifica,

accettazione, approvazione o adesione vengono  depositati  presso  il

Depositario.

  1. Qualsiasi organizzazione per l'integrazione economica regionale

che diventa Parte della presente Convenzione  senza  che  alcuno  dei

suoi Stati membri ne sia Parte, e'  soggetta  a  tutti  gli  obblighi

derivanti dalla Convenzione. Qualora uno o piu' Stati membri  di  una

simile organizzazione siano Parti della Convenzione, l'organizzazione

e  i  suoi  Stati  membri  decidono   in   merito   alle   rispettive

responsabilita' per l'adempimento degli obblighi che  derivano  dalla

Convenzione. In tali casi, l'organizzazione e gli  Stati  membri  non

hanno la facolta' di esercitare simultaneamente i  diritti  derivanti

dalla Convenzione.

  1. Nel proprio strumento di ratifica, di accettazione, approvazione

o adesione, l'organizzazione per l'integrazione  economica  regionale

dichiara l'ambito della sua  competenza  relativamente  alle  materie

disciplinate  dalla  Convenzione.  Tale  organizzazione  informa   il

Depositario, il quale a  sua  volta  informa  le  Parti,  circa  ogni

eventuale modifica sostanziale del proprio ambito di competenza.

  1. Ciascuno Stato o organizzazione  regionale  per  l'integrazione

economica e' invitato a trasmettere al Segretariato, al momento della

ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o  dell'adesione  alla

Convenzione,  informazioni  sulle  misure  adottate  per  attuare  la

Convenzione.

  1. Nel proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o

adesione, ciascuna Parte puo' dichiarare che qualsiasi modifica di un

allegato entrera' in vigore nei propri confronti solo in  seguito  al

deposito dello strumento di ratifica,  accettazione,  approvazione  o

adesione relativo a tale modifica.

Art. 31

Entrata in vigore

  1. La presente Convenzione entra in vigore il  novantesimo  giorno

successivo alla data  di  deposito  del  cinquantesimo  strumento  di

ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

  1. Per ogni Stato o organizzazione  regionale  per  l'integrazione

economica che ratifichi, accetti o approvi la presente Convenzione  o

vi aderisca dopo che sia stato depositato il cinquantesimo  strumento

di ratifica, accettazione, approvazione o  adesione,  la  Convenzione

entra in  vigore  il  novantesimo  giorno  successivo  alla  data  di

deposito dello strumento di ratifica,  accettazione,  approvazione  o

adesione da parte di tale Stato o organizzazione.

  1. Ai fini di quanto disposto nei paragrafi 1 e  2,  lo  strumento

depositato  da   un'organizzazione   regionale   per   l'integrazione

economica  non  e'  conteggiato  in  piu'  rispetto  allo   strumento

depositato dagli Stati membri di detta organizzazione.

 

Art. 32

Riserve

La presente Convenzione non puo' essere oggetto di riserve.

 

Art. 33

Recesso

  1. Decorsi  tre  anni  dall'entrata  in  vigore   della   presente

Convenzione per una Parte,  tale  Parte  puo'  in  qualsiasi  momento

recedere dalla Convenzione mediante notifica scritta al Depositario.

  1. Tale recesso ha effetto dopo un  anno  dalla  data  in  cui  il

Depositario ne abbia ricevuto notifica ovvero ad una data  posteriore

specificata nella notifica.

 

Art. 34

Depositario

Il Segretario generale delle Nazioni Unite e' il Depositario  della

presente Convenzione.

 

Art. 35

Testi autentici

L'originale della presente  Convenzione,  i  cui  testi  in  lingua

araba,  cinese,  inglese,  francese,  russa  e  spagnola,   sono   da

considerarsi  paritariamente  autentici,  e'  depositato  presso   il

Depositario.

In fede, i sottoscritti debitamente autorizzati a tal  fine,  hanno

firmato la presente Convenzione.

Fatto a Kumamoto, Giappone, il dieci ottobre duemilatredici.

 

Allegato A

Prodotti con aggiunta di mercurio

I prodotti di seguito elencati sono esclusi dal presente allegato:

  1. a) prodotti  essenziali  per  impieghi  di  protezione  civile   o

militari;

  1. b) prodotti utilizzati per la ricerca, la taratura di strumenti  o

destinati ad essere utilizzati come campione di riferimento;

  1. c) in assenza di valide alternative prive di mercurio, interruttori

e rele', lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade  fluorescenti

con elettrodo esterno (CCFL e EEFL)  per  i  display  elettronici,  e

dispositivi di misurazione;

d) prodotti usati in pratiche tradizionali o religiose; e

e) vaccini contenenti tiomersale come conservante.

Parte I: Prodotti soggetti all'articolo 4, paragrafo 1

 

=====================================================================

|                                   | Data a partire dalla quale la |

|                                   | produzione, l'importazione o  |

|                                   |l'esportazione del prodotto non|

|                                   | sono piu' consentiti (data di |

| Prodotti con aggiunta di mercurio |   eliminazione progressiva)   |

+===================================+===============================+

|Batterie, ad eccezione delle       |                               |

|batterie a bottone all'ossido di   |                               |

|argento e zinco con un tenore di   |                               |

|mercurio < 2 % e batterie a bottone|                               |

|zinco-aria con un tenore di        |                               |

|mercurio < 2 %                     |             2020              |

+-----------------------------------+-------------------------------+

|Interruttori e rele', ad eccezione |                               |

|dei ponti per la misurazione della |                               |

|capacitanza e delle perdite ad     |                               |

|elevata accuratezza e degli        |                               |

|interruttori e rele' RF ad alta    |                               |

|frequenza negli strumenti di       |                               |

|monitoraggio e controllo (tenore   |                               |

|massimo di mercurio pari a 20 mg di|                               |

|mercurio per ponte, interruttore o |                               |

|rele')                             |             2020              |

+-----------------------------------+-------------------------------+

|Lampade fluorescenti compatte per  |                               |

|usi generali di illuminazione ≤ 30 |                               |

|watt con un tenore di mercurio     |                               |

|superiore a 5 mg per bruciatore    |             2020              |

+-----------------------------------+-------------------------------+

|Lampade fluorescenti lineari (LFL) |                               |

|per usi generali di illuminazione: |                               |

|a) a trifosfori < 60 watt con un   |                               |

|tenore di mercurio superiore a 5 mg|                               |

|per lampadina; b) a fosfori        |                               |

|alosfosfati ≤ 40 watt con un tenore|                               |

|di mercurio superiore a 10mg per   |                               |

|lampada.                           |             2020              |

+-----------------------------------+-------------------------------+







=====================================================================

|                                       |Data a partire dalla quale |

|                                       |      la produzione,       |

|                                       |     l'importazione o      |

|                                       |l'esportazione del prodotto|

|                                       | non sono piu' consentiti  |

|                                       |   (data di eliminazione   |

|   Prodotti con aggiunta di mercurio   |       progressiva)        |

+=======================================+===========================+

|Lampade al vapore di mercurio ad alta  |                           |

|pressione (HPMV) per usi generali di   |                           |

|illuminazione.                         |           2020            |

+---------------------------------------+---------------------------+

|Mercurio in lampade fluorescenti a     |                           |

|catodo freddo e lampade fluorescenti   |                           |

|con elettrodo esterno (CCFL e EEFL) per|                           |

|display elettronici: a) lampade corte  |                           |

|(≤ 500 mm) con tenore di mercurio      |                           |

|superiore a 3,5 mg per lampada b)      |                           |

|lampade medie (> 500 mm e ≤ 1500 mm)   |                           |

|con tenore di mercurio superiore a 5 mg|                           |

|per lampada c) lampade lunghe (> 1500  |                           |

|mm) con tenore di mercurio superiore a |                           |

|13 mg per lampada                      |           2020            |

+---------------------------------------+---------------------------+

|Cosmetici (con tenore di mercurio      |                           |

|superiore a 1 ppm) comprendenti saponi |                           |

|e creme schiarenti, ma ad esclusione   |                           |

|dei cosmetici per la zona degli occhi  |                           |

|in cui il mercurio e' utilizzato come  |                           |

|agente di conservazione per il quale   |                           |

|non sono disponibili alternative       |                           |

|efficaci e sicure. (1)                 |           2020            |

+---------------------------------------+---------------------------+

|Pesticidi, biocidi e antisettici topici|                           |

|2020 I seguenti dispositivi di         |                           |

|misurazione non elettronici, ad        |                           |

|eccezione dei dispositivi di           |                           |

|misurazione non elettronici,           |                           |

|incorporati in apparecchiature di      |                           |

|grandi dimensioni o utilizzati per     |                           |

|misurazioni ad alta precisione, qualora|                           |

|non siano disponibili alternative      |                           |

|adeguate prive di mercurio; a)         |                           |

|barometri; b) igrometri; c) manometri; |                           |

|d) termometri; e) sfigmomanometri.     |           2020            |

+---------------------------------------+---------------------------+




(1) I cosmetici, saponi o creme contenenti mercurio sotto forma  di

contaminante in tracce non sono considerati.

Parte II: Prodotti soggetti all'articolo 4, paragrafo 3




=====================================================================

|   Prodotti con    |                                               |

|    aggiunta di    |                                               |

|     mercurio      |                 Disposizioni                  |

+===================+===============================================+

|                   |Le misure che una Parte e' tenuta ad adottare  |

|                   |per eliminare progressivamente l'amalgama      |

|                   |dentale tengono conto delle sue circostanze    |

|                   |nazionali e degli orientamenti internazionali  |

|                   |in materia e comprendono due o piu' misure tra |

|                   |quelle di seguito elencate: i) fissazione di   |

|                   |obiettivi nazionali in materia di prevenzione  |

|                   |delle carie dentali e promozione dell'igiene   |

|                   |dentale, in modo da ridurre al minimo le       |

|                   |esigenze in materia di otturazioni dentali; ii)|

|                   |fissazione di obiettivi nazionali destinati a  |

|                   |minimizzarne l'uso; iii) promozione, per le    |

|                   |otturazioni dentali, dell'uso di alternative   |

|                   |senza mercurio, clinicamente efficaci e        |

|                   |efficienti sotto il profilo dei costi; iv)     |

|                   |promozione della ricerca e dello sviluppo di   |

|                   |materiali di qualita' senza mercurio per l e   |

|                   |otturazioni dentali; v) incentivazione delle   |

|                   |organizzazioni professionali rappresentative e |

|                   |delle facolta' di odontoiatria a educare e     |

|                   |formare i professionisti e gli studenti di     |

|                   |questo settore affinche' utilizzino alternative|

|                   |senza mercurio per le otturazioni dentali e    |

|                   |promuovano le migliori pratiche in materia di  |

|                   |gestione; vi) disincentivazione delle polizze  |

|                   |assicurative e dei programmi che favoriscono   |

|                   |l'uso dell'amalgama rispetto alle otturazioni  |

|                   |che non utilizzano mercurio; vii)              |

|                   |incentivazione delle polizze assicurative e di |

|                   |programmi che favoriscono l'uso di alternative |

|                   |di qualita' all'amalgama dentale per le        |

|                   |otturazioni dentali; viii) limitazione dell'uso|

|                   |dell'amalgama dentale alla sua forma           |

|                   |incapsulata; ix) promozione dell'uso delle     |

|                   |migliori pratiche ambientali negli ambulatori  |

|                   |dentistici per ridurre i rilasci di mercurio e |

|Amalgama dentale   |dei suoi composti nell'acqua e nel suolo.      |

+-------------------+-----------------------------------------------+

 

Allegato B

Processi di fabbricazione che comportano l'utilizzo di  mercurio  o

di composti di mercurio

Parte I: Processi soggetti all'articolo 5, paragrafo 2

 

=====================================================================

|      Processi di       |                                          |

|   fabbricazione che    |                                          |

|prevedono l'utilizzo di |                                          |

| mercurio o di composti |                                          |

|      di mercurio       |     Data di eliminazione progressiva     |

+========================+==========================================+

|Produzione di           |                                          |

|cloro-alcali            |                   2025                   |

+------------------------+------------------------------------------+

|Produzione di           |                                          |

|acetaldeide in cui sono |                                          |

|utilizzati mercurio o   |                                          |

|composti di mercurio    |                                          |

|come catalizzatori      |                   2018                   |

+------------------------+------------------------------------------+




Parte II: Processi soggetti all'articolo 5, paragrafo 3




=====================================================================

|    Processi che prevedono    |                                    |

|    l'utilizzo di mercurio    |            Disposizioni            |

+==============================+====================================+

|                              |Le misure che le Parti sono tenute  |

|                              |ad adottare comprendono, tra        |

|                              |l'altro: i) riduzione, rispetto al  |

|                              |2010, dell'utilizzo di mercurio del |

|                              |50 % per unita' di produzione entro |

|                              |il 2020; ii) promozione delle misure|

|                              |destinate a ridurre la dipendenza   |

|                              |nei confronti del mercurio          |

|                              |provenienti dall'estrazione         |

|                              |primaria; iii) adozione di misure   |

|                              |per ridurre le emissioni e i rilasci|

|                              |del mercurio nell'ambiente; iv)     |

|                              |sostegno a favore della ricerca e   |

|                              |dello sviluppo nel settore dei      |

|                              |catalizzatori e dei processi senza  |

|                              |mercurio; v) divieto dell'utilizzo  |

|                              |del mercurio entro cinque anni dal  |

|                              |momento in cui la Conferenza delle  |

|                              |Parti decide che sulla base dei     |

|                              |processi esistenti sono tecnicamente|

|                              |ed economicamente realizzabili      |

|                              |catalizzatori senza mercurio; vi)   |

|                              |comunicazione alla Conferenza delle |

|                              |Parti sull'impegno dispiegato per   |

|                              |mettere a punto/individuare         |

|                              |alternative ed eliminare l'utilizzo |

|Produzione di cloruro di      |del mercurio ai sensi dell'articolo |

|vinile monomero               |21.                                 |

+------------------------------+------------------------------------+

|                              |Le misure che le parti sono tenute  |

|                              |ad adottare comprendono, tra        |

|                              |l'altro: i) misure destinate a      |

|                              |ridurre l'utilizzo del mercurio in  |

|                              |vista dell'eliminazione totale il   |

|                              |piu' rapidamente possibile, al      |

|                              |massimo entro 10 anni dall'entrata  |

|                              |in vigore della Convenzione; ii)    |

|                              |riduzione, rispetto al 2010, delle  |

|                              |emissioni e dei rilasci del 50 % per|

|                              |unita' di produzione entro il 2020; |

|                              |iii) divieto dell'uso del mercurio  |

|                              |nuovo da estrazione primaria; iv)   |

|                              |sostegno a favore della ricerca e   |

|                              |dello sviluppo in materia di        |

|                              |processi senza mercurio; v) divieto |

|                              |dell'utilizzo del mercurio entro    |

|                              |cinque anni dal momento in cui la   |

|                              |Conferenza delle Parti decide che i |

|                              |processi che non si avvalgono di    |

|                              |mercurio sono tecnicamente ed       |

|                              |economicamente realizzabili; vi)    |

|                              |comunicazione alla Conferenza delle |

|                              |Parti sull'impegno dispiegato per   |

|                              |mettere a punto/individuare         |

|                              |alternative ed eliminare l'utilizzo |

|Produzione di metilato o di   |del mercurio ai sensi dell'articolo |

|etilato di sodio o di potassio|21.                                 |

+------------------------------+------------------------------------+

|                              |Le misure che le Parti sono tenute  |

|                              |ad adottare comprendono, tra        |

|                              |l'altro: i) adozione di misure      |

|                              |destinate a ridurre l'utilizzo del  |

|                              |mercurio in vista dell'eliminazione |

|                              |totale il piu' rapidamente          |

|                              |possibile, al massimo entro 10 anni |

|                              |dall'entrata in vigore della        |

|                              |Convenzione; ii) adozione di misure |

|                              |destinate a ridurre la dipendenza   |

|                              |nei confronti del mercurio          |

|                              |proveniente dall'estrazione         |

|                              |primaria; iii) adozione di misure   |

|                              |destinate a ridurre le emissioni e i|

|                              |rilasci di mercurio nell'ambiente;  |

|                              |iv) incentivazione delle ricerca e  |

|                              |dello sviluppo nel settore dei      |

|                              |catalizzatori e dei processi senza  |

|                              |mercurio; v) comunicazione alla     |

|                              |Conferenza delle Parti sull'impegno |

|                              |dispiegato per mettere a            |

|                              |punto/individuare alternative ed    |

|                              |eliminare l'utilizzo del mercurio ai|

|Produzione di poliuretano     |sensi dell'articolo 21; Il paragrafo|

|mediante catalizzatori        |6 dell'articolo 5 non si applica a  |

|contenenti mercurio           |questo processo manifatturiero.     |

+------------------------------+------------------------------------+


 

Allegato C

Attivita' di estrazione dell'oro a livello artigianale e  su  piccola

scala

Piani d'azione nazionali

  1. Le Parti soggette alle disposizioni dell'articolo 7,  paragrafo

3, includono nei loro piani nazionali:

a) obiettivi nazionali e obiettivi di riduzione;

b) misure per l'eliminazione di:

i) amalgami di minerale grezzo;

ii) combustione all'aria aperta  di  amalgami  o  di  amalgami

trattati;

iii) combustione di amalgama nelle aree residenziali; e

iv) lisciviazione al cianuro in sedimenti, minerali o  sterili

cui e' stato aggiunto del mercurio, senza prima eliminarlo;

c) misure per agevolare la formalizzazione o la regolamentazione

del settore delle attivita' di estrazione e trasformazione dell'oro a

livello artigianale e su piccola scala;

d) stime di base delle quantita' di mercurio  e  delle  pratiche

utilizzate nel settore dell'estrazione e  trasformazione  dell'oro  a

livello artigianale e su piccola scala nel proprio territorio;

e) strategie per la promozione della riduzione delle emissioni e

dei rilasci  di  mercurio,  e  dell'esposizione  a  questa  sostanza,

dell'attivita' di estrazione  e  trasformazione  dell'oro  a  livello

artigianale  e  su  piccola  scala,  includendo  i  metodi  che   non

utilizzano mercurio;

f) strategie per la gestione del commercio e la prevenzione della

diversione del mercurio e dei composti di mercurio da fonti nazionali

e estere destinati ad essere utilizzati nelle attivita' di estrazione

e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala;

g)   strategie   per   coinvolgere   i    soggetti    interessati

nell'attuazione e lo sviluppo continuo del piano d'azione nazionale;

h) una strategia di sanita' pubblica relativa all'esposizione al

mercurio dei lavoratori delle miniere d'oro artigianali e su  piccola

scala e delle loro comunita'. Tale strategia dovrebbe includere,  tra

l'altro,  la  rilevazione  di  dati  sanitari,  la  formazione  degli

operatori  sanitari  ed  una  campagna   di   sensibilizzazione   con

l'utilizzo delle strutture sanitarie;

i) strategie per prevenire l'esposizione al mercurio  utilizzato

nelle attivita' di estrazione dell'oro a  livello  artigianale  e  su

piccola scala delle popolazioni vulnerabili, in particolare i bambini

e le donne  in  eta'  fertile  (soprattutto  le  donne  in  stato  di

gravidanza);

j) strategie per fornire informazioni ai lavoratori delle miniere

d'oro artigianali e su piccola scala ed alle comunita' interessate; e

k) un calendario per l'attuazione del piano d'azione nazionale.

Ciascuna Parte puo'  includere  nel  proprio  piano  di  azione

nazionale strategie supplementari per conseguire i propri  obiettivi,

come l'uso o l'introduzione  di  norme  relative  alle  attivita'  di

estrazione dell'oro a livello artigianale e su  piccola  scala  senza

l'utilizzo di mercurio e meccanismi basati sul mercato o strumenti di

marketing.

 

Allegato D

Elenco delle fonti puntuali di emissioni atmosferiche di mercurio e

di composti di mercurio

Categorie di fonti puntuali:

- centrali elettriche a carbone;

- caldaie industriali a carbone;

- processi di fusione e arrostimento utilizzati per la produzione

di metalli non ferrosi(1) ;

______

(1) Ai fini del presente allegato, per «metalli  non  ferrosi»  si

intendono il piombo, lo zinco, il rame e l'oro industriale.

- impianti per l'incenerimento dei rifiuti

- impianti per la produzione di clinker da cemento.

 

Allegato E

Procedure di arbitrato e conciliazione

Parte I: Procedura di arbitrato

La procedura di arbitrato secondo quanto disposto al  paragrafo  2,

lettera a), dell'articolo 25 della presente Convenzione  si  articola

come segue:

 

Art. 1

  1. Una  Parte  puo'   avviare   il   procedimento   di   arbitrato

conformemente all'articolo 25  della  presente  Convenzione  mediante

notifica scritta indirizzata all'altra parte o alle altre parti della

controversia.  La  notifica  e'  accompagnata  da  una  dichiarazione

esplicita in relazione alla volonta' di ricorrere alla  procedura  di

arbitrato, unitamente a tutti i  documenti  giustificativi  e  indica

l'oggetto dell'arbitrato, in particolare gli articoli della  presente

Convenzione la cui interpretazione o applicazione e' controversa.

  1. La parte ricorrente  notifica  al  Segretariato  il  fatto  che

sottopone  una  controversia  ad  arbitrato   in   conformita'   alle

previsioni  dell'articolo  25  della  Convenzione.  La  notifica   e'

corredata  della  notifica  scritta  della  parte  ricorrente,  della

dichiarazione esplicita in relazione alla volonta' di ricorrere  alla

procedura di arbitrato e  dei  documenti  giustificativi  di  cui  al

precedente paragrafo 1.  Il  Segretariato  comunica  le  informazioni

cosi' ricevute a tutte le Parti.

 

Art. 2

  1. Se la controversia e' sottoposta  ad  arbitrato  ai  sensi  del

precedente  articolo  1,  viene  costituito  un  tribunale  arbitrale

composto da tre membri.

  1. Ciascuna delle parti della controversia designa un  arbitro;  i

due arbitri designati nominano di comune accordo un terzo arbitro che

funge da presidente del tribunale. In caso di controversia  tra  piu'

di due parti, le parti aventi lo stesso interesse nominano un arbitro

di comune accordo. Il presidente del tribunale  non  deve  essere  un

cittadino di una delle parti in causa, ne' avere la propria residenza

abituale nel territorio di una di esse, ne' essere al servizio di una

di esse, ne'  essersi  gia'  occupato  della  questione  a  qualsiasi

titolo.

  1. Qualora si debba sostituire un arbitro, si applica la procedura

prevista per la nomina iniziale.

Art. 3

  1. Se una delle parti della controversia non procede alla nomina di

un arbitro entro due mesi dalla data in cui la parte convenuta riceve

la notifica dell'arbitrato, l'altra parte puo' informare al  riguardo

il Segretario generale delle Nazioni Unite, che designa il presidente

del tribunale arbitrale entro un ulteriore termine di due mesi.

  1. Qualora il presidente del tribunale arbitrale non sia designato

entro due mesi  dalla  nomina  del  secondo  arbitro,  il  segretario

generale delle Nazioni Unite procede, su richiesta di una parte, alla

designazione del presidente entro un nuovo termine di due mesi.

 

Art. 4

Il tribunale arbitrale pronuncia  le  sue  decisioni  conformemente

alle disposizioni della presente Convenzione ed alle norme di diritto

internazionale.

 

Art. 5

Salvo che le parti della controversia convengano  diversamente,  il

tribunale arbitrale stabilisce le proprie regole di procedura.

 

Art. 6

Il tribunale arbitrale, su  richiesta  di  una  delle  parti,  puo'

raccomandare essenziali misure provvisorie di protezione.

 

Art. 7

Le parti della controversia  agevolano  l'attivita'  del  tribunale

arbitrale  e,  in  particolare,  utilizzano  tutti  i  mezzi  a  loro

disposizione per:

  1. a) fornire al tribunale tutti i documenti, le informazioni e gli

strumenti pertinenti; e

  1. b) consentire al tribunale, qualora sia  necessario,  di  citare

testimoni o esperti e di ricevere le loro deposizioni.

 

Art. 8

Le parti della  controversia  e  gli  arbitri  hanno  l'obbligo  di

salvaguardare il carattere riservato di ogni informazione o documento

ottenuti in via confidenziale nel  corso  dei  lavori  del  tribunale

arbitrale.

 

Art. 9

A meno che il tribunale arbitrale decida diversamente a causa delle

particolari  circostanze  del  caso,  i  costi  del  tribunale   sono

suddivisi  in  parti  uguali  tra  le  parti  alla  controversia.  Il

tribunale tiene un registro di tutte le spese e fornisce un  estratto

finale alle parti.

 

Art. 10

Ogni Parte che abbia un interesse di rilevanza  giuridica  riguardo

all'oggetto della controversia, interesse che puo' essere influenzato

dalla decisione, puo' intervenire nel procedimento  con  il  consenso

del tribunale arbitrale.

 

Art. 11

Il tribunale arbitrale puo' decidere di  accogliere  e  determinare

delle   contro-pretese   che    scaturiscano    direttamente    dalla

fattispecie oggetto della controversia.

 

Art. 12

Le decisioni  del  tribunale  arbitrale,  sia  sulle  questioni  di

procedura sia su quelle di merito, sono adottate  a  maggioranza  dei

componenti.

 

 

Art. 13

  1. Qualora una delle parti  della  controversia  non  si  presenti

davanti al tribunale arbitrale o non difenda la  sua  causa,  l'altra

parte puo' chiedere al tribunale di continuare il procedimento  e  di

pronunciare la sua decisione. L'assenza di una delle parti o  la  sua

astensione dal difendere la propria causa non costituisce ostacolo al

procedimento.

  1. Prima di pronunciare la decisione finale, il tribunale arbitrale

deve accertarsi che la domanda sia fondata in fatto e in diritto.

 

 

Art. 14

Il tribunale arbitrale  pronuncia  la  decisione  definitiva  entro

cinque mesi a decorrere dalla data  in  cui  e'  stato  istituito  al

completo di tutti i membri, a meno che ritenga necessario  prolungare

tale termine per un periodo che non deve  superare  ulteriori  cinque

mesi.

Art. 15

La decisione finale del tribunale arbitrale  deve  essere  limitata

all'oggetto della controversia  e  deve  esplicitare  le  motivazioni

sulle quali e' basata. La decisione riporta i  nomi  dei  membri  che

hanno contribuito alla sua emanazione nonche' la data della decisione

finale. Ogni membro del tribunale puo' allegare un parere separato  e

diverso dalla decisione finale.

 

Art. 16

La decisione finale e' vincolante per le parti della  controversia.

L'interpretazione della presente  Convenzione  resa  dalla  decisione

finale e' vincolante per  una  Parte  che  interviene  ai  sensi  del

precedente articolo 10 nella misura in cui riguarda una questione  in

relazione alla quale tale Parte e' intervenuta. La  decisione  finale

e' inappellabile, a meno che  le  parti  della  controversia  abbiano

preventivamente convenuto una procedura d'appello.

 

 

Art. 17

Eventuali  disaccordi  che  dovessero  insorgere  tra  i   soggetti

vincolati dalla decisione finale ai sensi del precedente articolo 16,

per quanto riguarda l'interpretazione o l'attuazione della  decisione

finale, possono essere sottoposti da una parte al tribunale arbitrale

che ha pronunciato la sentenza.

 

Parte II: Procedura di conciliazione

 

La procedura di conciliazione ai sensi dell'articolo 25,  paragrafo

6, della presente Convenzione, e' la seguente:

 

Art. 1

La richiesta di una parte contendente di istituire una  commissione

di conciliazione  ai  sensi  dell'articolo  25,  paragrafo  6,  della

presente  convenzione  deve  essere   trasmessa   per   iscritto   al

Segretariato, con copia all'altra o alle altre  parti  in  causa.  Il

Segretariato conseguentemente ne da' tempestiva informazione a  tutte

le Parti.

 

 

Art. 2

  1. Salvo che le parti convengano diversamente, la  commissione  di

conciliazione e' composta da tre membri, uno dei quali  e'  designato

da ciascuna parte in causa, mentre il presidente e' scelto di  comune

accordo dai suddetti membri.

  1. Nel caso di controversia  tra  piu'  di  due  parti,  le  parti

portatrici dello stesso  interesse  designano  di  comune  accordo  i

propri membri della commissione.

 

 

Art. 3

Se le parti non hanno ancora nominato i membri  della  commissione,

entro un termine di due mesi dalla data di ricevimento da  parte  del

Segretariato della  richiesta  scritta  di  cui  all'articolo  1,  il

Segretario generale delle Nazioni Unite, su richiesta di  una  parte,

procede alle designazioni necessarie entro un  ulteriore  termine  di

due mesi.

 

 

Art. 4

Qualora il presidente della commissione di  conciliazione  non  sia

designato entro  due  mesi  dalla  nomina  del  secondo  arbitro,  il

Segretario generale delle Nazioni Unite procede, su richiesta di  una

delle parti, alla designazione  del  presidente  entro  un  ulteriore

termine di due mesi.

 

Art. 5

La commissione di conciliazione  assiste  in  modo  indipendente  e

imparziale  le  parti  della  controversia  nel  loro  tentativo   di

raggiungere una composizione amichevole.

 

Art. 6

  1. La commissione di conciliazione puo' svolgere le  procedure  di

conciliazione nel modo che ritiene piu'  appropriato,  tenendo  conto

delle circostanze specifiche e degli  eventuali  pareri  delle  parti

contendenti, ivi comprese le richieste  di  una  rapida  risoluzione.

Puo' adottare le  proprie  regole  di  procedura  in  funzione  delle

esigenze, salvo diversa decisione delle parti.

  1. La commissione di conciliazione puo', in qualsiasi momento  nel

corso del procedimento, presentare proposte o raccomandazioni per  la

risoluzione della controversia.

 

Art. 7

Le  parti  della  controversia  cooperano  con  la  commissione  di

conciliazione.  In  particolare  si  adoperano  per   soddisfare   le

richieste  della  commissione  in  relazione  alla  trasmissione   di

materiale  scritto,  alla  fornitura  dei  mezzi  di  prova  ed  alla

partecipazione alle riunioni. Le parti contendenti ed i membri  della

commissione di conciliazione  hanno  l'obbligo  di  salvaguardare  il

carattere  riservato   di   ogni   informazione   ottenuta   in   via

confidenziale nel corso dei procedimenti della commissione.

 

Art. 8

La commissione di  conciliazione  assume  le  proprie  decisioni  a

maggioranza di voti espressi dai propri membri.

 

Art. 9

Salvo che la controversia sia stata gia' risolta, la commissione di

conciliazione,  entro  dodici  mesi  dalla  sua  piena  costituzione,

elabora una relazione contenente raccomandazioni per  la  risoluzione

della disputa di cui le parti della controversia devono tenere  conto

in buona fede.

 

Art. 10

In  caso  di  disaccordo  sulla  competenza  della  commissione  di

conciliazione  a  prendere  in  esame  una  controversia,  sara'   la

commissione stessa a decidere in merito alla propria competenza.

 

Art. 11

Le spese della commissione di conciliazione, sono a carico in egual

misura delle parti della disputa, salvo che le parti  stesse  abbiano

concordato diversamente.  La  commissione  tiene  un  registro  delle

proprie spese e fornisce alle parti un rendiconto conclusivo.

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