Sostegni-bis: nuove misure su sicurezza e ambiente

Sostegni-bis sicurezza e ambiente
Interventi urgenti per la vigilanza e la sicurezza sui  luoghi di lavoro, Tari e plastic tax tra le disposizioni del D.L. 25 maggio 2021, n. 73

Sostegni-bis: nuove misure su sicurezza e ambiente nel D.L. 25 maggio 2021, n. 73, dopo quelle pubblicate nel D.L. sostegni (69/2021) convertito, con modifiche, dalla legge 22 marzo 2021, n. 69.

Le misure riguardano:;

  • art. 5  - proroga riduzione degli oneri delle bollette elettriche;
  • art. 6 - agevolazioni Tari;
  • art. 9 - serie di misure tra cui proroga dei  termini  plastic  tax;
  • art. 28 - iniziative internazionali per il  finanziamento  dei  "beni  pubblici globali" in materia di salute e clima;
  • art. 32 - credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione;
  • art. 50 - interventi urgenti per la vigilanza e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • art. 51 - disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale;
  • art. 74 - misure varie per le forze armate tra cui assicurare la dotazione di dispositivi di protezione individuale.

Di seguito il testo delle misure elencate sopra.

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Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 

Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. (21G00084)

(in Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2021, n. 123)

 Vigente al: 26-5-2021

(omissis)

                               Art. 5

       Proroga riduzione degli oneri delle bollette elettriche

1. La riduzione  della  spesa  sostenuta  dalle  utenze  elettriche

connesse in bassa tensione  diverse  dagli  usi  domestici,  prevista

dall'articolo 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 22 marzo 2021,  n.

41, trova applicazione con le medesime modalita' ivi  previste  anche

per il mese di luglio 2021, con riferimento alle tariffe da applicare

tra il 1° luglio e il 31 luglio 2021, nel  limite  di  spesa  di  200

milioni di euro per l'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per

l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

                               Art. 6

                          Agevolazioni Tari

1. In  relazione  al  perdurare  dell'emergenza  epidemiologica  da

COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle  categorie

economiche  interessate   dalle   chiusure   obbligatorie   o   dalle

restrizioni nell'esercizio delle rispettive attivita', e'  istituito,

nello stato di previsione del Ministero dell'interno,  un  fondo  con

una dotazione di 600 milioni di euro  per  l'anno  2021,  finalizzato

alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della  Tari  di

cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.  147,

o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma  688,  della

medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla  ripartizione  del  fondo  tra  gli  enti  interessati,  si

provvede con decreto del Ministro dell'interno  di  concerto  con  il

Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di

Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, da adottare entro trenta

giorni dall'entrata in vigore del presente  decreto,  in  proporzione

alla stima per ciascun ente dell'agevolazione  massima  riconducibile

alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota  metodologica

stima  TARI  e  TARI  corrispettivo  -  del  decreto  del   Ministero

dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con   il   Ministero

dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al  comma

1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi  del  decreto

di cui al comma 2, a  valere  su  risorse  proprie  o  sulle  risorse

assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate,  di  cui  alla  tabella  1

allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze,  di

concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile  2021,

escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri  a  carico  della

rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta  fermo,  in

ogni caso, che l'ammontare massimo delle  agevolazioni  riconoscibile

dallo Stato e' quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I  comuni  possono  determinare,  nel  rispetto  di  criteri  di

semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante  strumenti

telematici,  le  modalita'  per   l'eventuale   presentazione   della

comunicazione di accesso alla  riduzione  da  parte  delle  attivita'

economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non

utilizzate per le finalita' di  cui  al  comma  1,  come  certificate

nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo  1

della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  sono  recuperate,  nell'anno

2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi  128  e  129,

della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600  milioni  di  euro  per

l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

(omissis)

                Art. 9

Proroga del periodo di sospensione delle attivita' dell'agente  della

  riscossione,  dei  termini  plastic  tax  e  del  termine  per   la

  contestazione delle  sanzioni  connesse  all'omessa  iscrizione  al

  catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali  ubicati  nei  comuni

  colpiti dal sisma 2016 e 2017.

1. All'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.

18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,

e all'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  le

parole "30 aprile" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno".

2. Restano validi  gli  atti  e  i  provvedimenti  adottati  e  gli

adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo  dal  1°

maggio 2021 alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  e

sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici  sorti

sulla base dei medesimi; restano altresi' acquisiti, relativamente ai

versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi

di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1,  del  decreto

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonche' le

sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell'articolo 27,

comma 1, del decreto  legislativo  26  febbraio  1999,  n.  46.  Agli

accantonamenti effettuati  e  alle  somme  accreditate  nel  predetto

periodo  all'agente  della  riscossione  e   ai   soggetti   di   cui

all'articolo 52, comma 5, lettera  b),  del  decreto  legislativo  15

dicembre 1997, n. 446, si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo

152, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77;

alle verifiche di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del  decreto  del

Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,  effettuate

nello stesso periodo si applicano le disposizioni dell'articolo  153,

comma 1, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

3. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,

le parole: «dal 1° luglio 2021», sono sostituite dalle seguenti: «dal

1° gennaio 2022».

4. All'articolo 160, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.

34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

le parole "31 dicembre 2021"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31

dicembre 2022".

5. Agli oneri derivanti dal presente  articolo  valutati  in  259,3

milioni di euro per l'anno 2021, 121,8 milioni per l'anno 2022 e 20,1

milioni per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

(omissis)

    Art. 28

Iniziative internazionali per il  finanziamento  dei  "beni  pubblici

                globali" in materia di salute e clima

1.  Al  fine  di  consentire  la  partecipazione  dell'Italia  alle

iniziative multilaterali  per  il  finanziamento  dei  beni  pubblici

globali in materia di salute e clima e' istituito un  apposito  Fondo

nello stato di previsione della spesa del Ministero  dell'economia  e

delle finanze con una dotazione di 500 milioni  di  euro  per  l'anno

2021.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono finalizzate:

a) alla prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie  e  al

contrasto  al  COVID-19,  incluse  le   iniziative   promosse   dalle

organizzazioni  facenti   parte   dell'Access   to   COVID-19   Tools

Accelerator (ACT-A), dalle banche e fondi multilaterali di  sviluppo,

dal Fondo Monetario  Internazionale  o  dai  gruppi  intergovernativi

informali;

b) a sostenere  l'azione  per  il  clima  nei  Paesi  in  via  di

sviluppo, come previsto nell'Accordo di Parigi del 2015,  nell'ambito

delle iniziative promosse  dalle  banche  e  fondi  multilaterali  di

sviluppo,  dal  Fondo   Monetario   Internazionale   o   dai   gruppi

intergovernativi informali.

3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi  dell'articolo

77.

(omissis)

 

                               Art. 32

Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di

                             protezione

1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a  contenere  e

contrastare  la  diffusione  del  COVID-19,  ai  soggetti   esercenti

attivita' d'impresa, arti e professioni, agli enti  non  commerciali,

compresi gli enti del Terzo settore e gli enti  religiosi  civilmente

riconosciuti, nonche' alle strutture  ricettive  extra-alberghiere  a

carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso  del

codice identificativo di cui all'articolo  13-quater,  comma  4,  del

decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, spetta  un  credito  d'imposta  in

misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno,

luglio ed agosto 2021 per la sanificazione  degli  ambienti  e  degli

strumenti utilizzati e per l'acquisto di  dispositivi  di  protezione

individuale e di altri dispositivi atti a  garantire  la  salute  dei

lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la  somministrazione

di tamponi per COVID-19. Il  credito  d'imposta  spetta  fino  ad  un

massimo  di  60.000  euro  per  ciascun  beneficiario,   nel   limite

complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese

sostenute per:

a) la  sanificazione  degli  ambienti  nei  quali  e'  esercitata

l'attivita' lavorativa e istituzionale e degli  strumenti  utilizzati

nell'ambito di tali attivita';

b) la somministrazione  di  tamponi  a  coloro  che  prestano  la

propria opera nell'ambito delle attivita' lavorative e  istituzionali

esercitate dai soggetti di cui al comma 1;

c) l'acquisto di dispositivi  di  protezione  individuale,  quali

mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione

e calzari, che siano conformi ai requisiti  essenziali  di  sicurezza

previsti dalla normativa europea;

d) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

e) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi  da  quelli  di

cui alla  lettera  c),  quali  termometri,  termoscanner,  tappeti  e

vaschette  decontaminanti  e  igienizzanti,  che  siano  conformi  ai

requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla  normativa  europea,

ivi incluse le eventuali spese di installazione;

f) l'acquisto di dispositivi atti  a  garantire  la  distanza  di

sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli  protettivi,  ivi

incluse le eventuali spese di installazione.

3. Il credito d'imposta e'  utilizzabile  nella  dichiarazione  dei

redditi relativa al periodo d'imposta  di  sostenimento  della  spesa

ovvero in  compensazione,  ai  sensi  dell'articolo  17  del  decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti  di  cui

all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e  di

cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il  credito

d'imposta non concorre alla formazione  del  reddito  ai  fini  delle

imposte  sui  redditi  e  del  valore  della   produzione   ai   fini

dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai

fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo

unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  sono

stabiliti i criteri e le modalita' di applicazione e di fruizione del

credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al

comma 1.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  200  milioni

di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

(omissis)

                            Art. 50

Interventi urgenti per la vigilanza e  la  sicurezza  sui  luoghi  di

                               lavoro

1. Al fine di potenziare le attivita'  di  prevenzione  sull'intero

territorio  nazionale  e  di  rafforzare  i   servizi   erogati   dai

Dipartimenti di prevenzione per la sicurezza  negli  ambienti  e  nei

luoghi di lavoro, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e

Bolzano autorizzano le aziende e  gli  enti  del  Servizio  sanitario

nazionale,  in  relazione  ai  modelli  organizzativi  regionali,   a

procedere,  in  deroga  agli   ordinari   limiti   assunzionali,   al

reclutamento  straordinario  di  dirigenti  medici  e  tecnici  della

prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro, con  contratti  di

lavoro a tempo indeterminato, da destinare ai  predetti  servizi  per

una spesa complessiva non superiore all'importo indicato per ciascuna

regione e provincia  autonoma  nella  tabella  allegata  al  presente

decreto.

2. Per le finalita' di cui al  comma  1  e'  autorizzata  la  spesa

complessiva di 3.400.000 euro per l'anno 2021 e di 10.000.000 euro  a

decorrere   dall'anno   2022.   Conseguentemente   il   livello   del

finanziamento  del  fabbisogno  sanitario  nazionale   standard   cui

concorre lo Stato e' incrementato di 3.400.000 euro per l'anno 2021 e

di 10.000.000 euro dall'anno 2022. Al relativo finanziamento accedono

tutte le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  in

deroga  alle  disposizioni  legislative  che  stabiliscono   per   le

autonomie  speciali  il   concorso   regionale   e   provinciale   al

finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al

fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno  2021  e

per gli importi indicati nella tabella allegata al presente decreto.

3. Alle disposizioni di cui al presente  articolo  non  si  applica

l'articolo 26, comma 4,  in  materia  di  utilizzo  flessibile  delle

risorse per l'emergenza COVID-19.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai  sensi

dell'articolo 77.

            Art. 51

    Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale

1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da

COVID- 19, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1,  comma  816,

della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e'  incrementata  di  ulteriori

450 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse sono  destinate  al

finanziamento dei servizi  aggiuntivi  programmati  al  fine  di  far

fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente

di riempimento dei mezzi, anche in coerenza con gli esiti dei  tavoli

prefettizi di  cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei

Ministri adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo

2020, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio

2020, n. 35.

2. Per le finalita' di cui al comma  1,  le  Regioni,  le  Province

autonome  di  Trento  e  Bolzano  e  i  Comuni,  nei   limiti   delle

disponibilita' del fondo di  cui  al  medesimo  comma  possono  anche

ricorrere a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di

passeggeri su strada ai sensi della legge 11  agosto  2003,  n.  218,

nonche' ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o

di autorizzazione  per  l'esercizio  del  servizio  di  noleggio  con

conducente, mediante apposita convenzione ovvero  imponendo  obblighi

di servizio. Al personale  degli  operatori  economici  esercenti  il

servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11

agosto 2003, n.  218,  nonche'  ai  titolari  di  autorizzazione  per

l'esercizio del servizio di noleggio con  conducente,  impiegato  nei

servizi aggiuntivi  di  trasporto  pubblico  regionale  o  locale  si

applicano  esclusivamente  le  misure   di   sorveglianza   sanitaria

effettuata dal  medico  competente  ai  sensi  dell'articolo  41  del

decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81  e  non  si  applicano  le

previsioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione

23 febbraio 1999, n. 88, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  del  12

aprile 1999,  n.  84,  relative  allo  svolgimento  delle  visite  di

idoneita' fisica e psicoattitudinale.

3. Qualora all'esito dello  specifico  procedimento,  previsto  dal

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma  1,

per la definizione del piu' idoneo raccordo tra gli orari di inizio e

termine delle  attivita'  didattiche  e  gli  orari  dei  servizi  di

trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e  nelle  forme  ivi

stabilite  emerga  la  necessita'  di  erogare   servizi   aggiuntivi

destinati esclusivamente agli studenti  della  scuola  secondaria  di

primo o di secondo grado, le convenzioni di cui al  comma  2  possono

essere stipulate,  previa  intesa  con  la  Regione  o  la  Provincia

autonoma e nei limiti delle risorse ad essa  assegnate,  anche  dagli

uffici  dirigenziali   periferici   del   Ministero   dell'istruzione

relativamente agli ambiti territoriali di competenza.

4. Le risorse di cui al comma  1  possono  essere  utilizzate,  nel

limite massimo di 45  milioni  di  euro,  per  il  riconoscimento  di

contributi in favore delle aziende di traporto pubblico  regionale  o

locale, nonche' degli operatori economici esercenti  il  servizio  di

trasporto di passeggeri su strada ai  sensi  della  legge  11  agosto

2003, n. 218 ovvero dei  titolari  di  licenza  per  l'esercizio  del

servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio  di

noleggio  con  conducente,  impiegati  nell'erogazione  dei   servizi

aggiuntivi di trasporto  pubblico,  a  titolo  di  compensazione  dei

maggiori  costi  sostenuti  per  l'utilizzo  di   prodotti   per   la

disinfezione delle superfici toccate frequentemente dall'utenza e per

l'uso  di   sistemi   di   sanificazione   ovvero   di   disinfezione

dell'ambiente interno dei mezzi di trasporto, nonche' per ogni  altra

modalita' e attivita' finalizzata a ridurre i rischi  di  contagi  da

Covid-19.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'

sostenibili, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  da

adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della

presente legge, sono assegnate alle Regioni e alle Province  autonome

di Trento e  di  Bolzano  nonche'  alla  gestione  governativa  della

ferrovia circumetnea, alla concessionaria  del  servizio  ferroviario

Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa  navigazione

laghi le risorse di cui al comma 1, ripartite sulla base dei  criteri

stabiliti ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  816,  della  legge  30

dicembre 2020, n. 178. Con il medesimo decreto e'  determinata  anche

l'entita' delle eventuali risorse da destinare per  le  finalita'  di

cui al comma 4 nonche' le modalita' di erogazione delle stesse.

6. Le eventuali risorse residue dello stanziamento  complessivo  di

cui al comma 1 possono essere  utilizzate,  nell'anno  2021,  per  le

finalita' previste dall'articolo 200, comma 1, del  decreto-legge  19

maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17

luglio 2020, n. 77.

7. Al fine di consentire  una  piu'  efficace  distribuzione  degli

utenti del trasporto pubblico di linea, nonche' di realizzare un piu'

idoneo raccordo tra gli orari di inizio  e  termine  delle  attivita'

economiche, lavorative e  didattiche  e  gli  orari  dei  servizi  di

trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, tenuto conto  delle

misure  di  contenimento  individuate  con  i  provvedimenti  di  cui

all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020,  n.  19,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.  35,  e'  istituito

presso il Ministero delle infrastrutture e la  mobilita'  sostenibili

un fondo con una dotazione  di  euro  50  milioni  per  l'anno  2021,

destinato all'erogazione di contributi in favore:

a)  delle  imprese  e  delle  pubbliche  amministrazioni  di  cui

all'articolo 229, comma 4, del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che

provvedano, previa nomina del  mobility  manager  di  cui  al  citato

articolo 229, a predisporre, entro il 31 agosto 2021, un piano  degli

spostamenti casa-lavoro del proprio personale che  possa  contribuire

alla realizzazione delle finalita' di cui  al  presente  comma;  tali

contributi sono destinati al finanziamento, nei limiti delle  risorse

disponibili,  di  iniziative  di   mobilita'   sostenibile,   incluse

iniziative di car-pooling,  di  car-sharing,  di  bike-pooling  e  di

bike-sharing,  in  coerenza  con  le  previsioni  dei   piani   degli

spostamenti casa - lavoro adottati entro il  termine  del  31  agosto

2021;

b)  degli  istituti  scolastici  di  ogni  ordine  e  grado   che

provvedano, previa nomina del  mobility  manager  scolastico  di  cui

all'articolo 5, comma 6, della legge 28  dicembre  2015,  n.  221,  a

predisporre, entro il 31 agosto  2021,  un  piano  degli  spostamenti

casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni,  che  possa

contribuire alla realizzazione delle finalita'  di  cui  al  presente

comma; tali contributi sono destinati al  finanziamento,  nei  limiti

delle risorse disponibili, di iniziative  di  mobilita'  sostenibile,

incluse iniziative di piedibus, di car-pooling,  di  car-sharing,  di

bike-pooling e di bike-sharing, in coerenza  con  le  previsioni  dei

piani degli spostamenti casa  -  scuola  -  casa  adottati  entro  il

termine del 31 agosto 2021.

8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'

sostenibili, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata

in  vigore  del  presente  decreto,  di  concerto  con   i   Ministri

dell'economia  e  delle  finanze,  della  transizione   ecologica   e

dell'istruzione e previa intesa in sede di  Conferenza  unificata  di

cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,

sono stabiliti i criteri e le modalita'  per  il  riconoscimento  dei

contributi di cui al comma  7  per  il  tramite  degli  enti  locali,

indicati nel medesimo decreto, nel  cui  territorio  sono  ubicati  i

soggetti beneficiari.

9. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione quantificati in

complessivi euro 500 milioni per l'anno 2021, si  provvede  ai  sensi

dell'articolo 77.

(omissis)

                               Art. 74

Proroga  del  contingente  "Strade  sicure"  e  remunerazione   delle

  maggiori prestazioni di lavoro straordinario svolte  dal  personale

  della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di

  finanza, del Corpo delle capitanerie di Porto -  Guardia  costiera,

  del Corpo della polizia Penitenziaria.

(omissis)

4. In considerazione del  livello  di  esposizione  al  rischio  di

contagio  da  COVID-19  connesso   allo   svolgimento   dei   compiti

istituzionali delle Forze di polizia, al fine di consentire,  per  il

periodo di cui  al  comma  3,  la  sanificazione  e  la  disinfezione

straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi  in  uso  alle

medesime  Forze,   nonche'   assicurare   l'adeguata   dotazione   di

dispositivi di protezione individuale e l'idoneo  equipaggiamento  al

relativo personale impiegato, e' autorizzata,  per  l'anno  2021,  la

spesa di euro  22.651.320,  di  cui  euro  11.625.000  per  spese  di

sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi

ed euro 11.026.320  per  l'acquisto  dei  dispositivi  di  protezione

individuale e per l'ulteriore materiale sanitario.

(omissis)

11. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della  sicurezza

in ambito carcerario e  far  fronte  al  protrarsi  della  situazione

emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19,  per  il  periodo

dal 1° maggio al 31 luglio 2021, e' autorizzata la spesa  complessiva

di euro 4.494.951,00 per l'anno 2021 di cui euro 3.427.635,00 per  il

pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti,  delle  prestazioni  di

lavoro straordinario per lo svolgimento da parte  del  personale  del

Corpo  di  polizia  penitenziaria,  dei  dirigenti   della   carriera

dirigenziale penitenziaria,  nonche'  dei  direttori  degli  istituti

penali  per  minorenni  e  del  personale  appartenente  al  comparto

funzioni  centrali   dell'Amministrazione   penitenziaria   e   della

Giustizia minorile e di comunita' di piu' gravosi  compiti  derivanti

dalle misure  straordinarie  poste  in  essere  per  il  contenimento

epidemiologico ed euro 1.067.316,00 per le spese per i dispositivi di

protezione e  prevenzione,  di  sanificazione  e  disinfezione  degli

ambienti e dei locali nella  disponibilita'  del  medesimo  personale

nonche' a tutela della popolazione detenuta.

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