Sostegni economici alla transizione digitale

D.M. 10 febbraio 2022

Sostegni economici alla transizione digitale.

Con il decreto del ministero dello Sviluppo economico 10 febbraio 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 78) è stato istituito un regime di aiuto per il sostegno di nuovi investimenti imprenditoriali innovativi e sostenibili volti a favorire la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa, al fine di superare la contrazione indotta dalla crisi pandemica e di orientare la ripresa degli investimenti verso ambiti strategici per la competitivita' e la crescita sostenibile del sistema economico.

Sostegni economici alla transizione digitale: il contenuti del D.M.

Il provvedimento disciplina le condizioni e le modalità per la concessione e l'erogazione di
agevolazioni in favore di programmi di investimento proposti da Pmi conformi ai vigenti principi di tutela ambientale e a elevato contenuto tecnologico, coerente con il piano "Transizione 4.0", con priorità per quelli in grado di offrire un particolare contributo
agli obiettivi di sostenibilità definiti dall'Unione europea e per quelli volti, in particolare, a:
a) favorire la transizione dell'impresa verso il paradigma dell'economia circolare;
b) migliorare la sostenibilità energetica dell'impresa.

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Qui di seguito il testo integrale del provvedimento e, in coda, gli allegati.

Ministero dello Sviluppo economico
DECRETO 10 febbraio 2022  

Istituzione di un regime di aiuto per il sostegno, nell'intero
territorio nazionale, di investimenti innovativi e sostenibili
proposti da micro, piccole e medie imprese, volti a favorire, in
particolare, la trasformazione tecnologica e digitale, la transizione
verso il paradigma dell'economia circolare e la sostenibilita'
energetica. (22A02042)

(Gazzetta ufficiale n. 78 del 2 aprile 2022)

Il ministro dello Sviluppo economico

Visto l'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
che prevede che il Ministro dello sviluppo economico puo' istituire,
con proprio decreto, specifici regimi di aiuto in conformita' alla
normativa comunitaria;
Considerata l'esigenza di istituire un apposito regime di aiuto,
volto a favorire nuovi investimenti innovativi e sostenibili delle
imprese, al fine di superare la contrazione indotta dalla crisi
pandemica e di orientare la ripresa degli investimenti verso ambiti
strategici per la competitivita' e la crescita sostenibile del
sistema imprenditoriale, quali la trasformazione tecnologica e
digitale dell'impresa, la transizione del tessuto economico verso il
paradigma dell'economia circolare e l'efficienza energetica nei
processi produttivi;
Vista la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020
C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato
a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e
successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, la
Sezione 3.13 recante «Sostegno agli investimenti per una ripresa
sostenibile»;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune
in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 14
e 18, che stabiliscono le condizioni per ritenere compatibili con il
mercato comune ed esenti dall'obbligo di notifica, rispettivamente,
gli aiuti a finalita' regionale agli investimenti e gli aiuti alle
piccole e medie imprese per servizi di consulenza;
Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale per
l'Italia relative al periodo 1º gennaio 2022 - 31 dicembre 2027,
approvata dalla Commissione europea il 2 dicembre 2021 (C(2021) 8655
final - Aiuto di Stato SA.100380 (2021/N) - Italia);
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, e successive
modifiche e integrazioni, recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole
finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre
2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea a sostegno
della ripresa dopo la crisi COVID-19;
Visto il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n.
1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalita' di
attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa
verde, digitale e resiliente dell'economia («REACT-EU»);
Visto, in particolare, il nuovo obiettivo tematico «Promuovere il
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa
verde, digitale e resiliente dell'economia», previsto dal predetto
regolamento (EU) 2020/2221 che integra gli obiettivi tematici di cui
all'art. 9 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
Vista la decisione di esecuzione (UE) 2021/182 della Commissione
del 12 febbraio 2021, che stabilisce la ripartizione per Stato membro
delle risorse REACT-EU per l'anno 2021, e la successiva decisione di
esecuzione (UE) 2021/2055 della Commissione del 23 novembre 2021, che
modifica la predetta decisione 2021/182 al fine di stabilire la
ripartizione per Stato membro delle risorse REACT-EU per l'anno 2022;
Visto il documento «Programmazione delle risorse REACT-EU: quadro
generale, linee di intervento e risorse» del 7 aprile 2021, trasmesso
alla Commissione europea con nota del Ministro per il sud e la
coesione territoriale n. 378 del 9 aprile 2021;
Visto il Programma operativo nazionale (PON) «Imprese e
competitivita'» 2014-2020, come modificato da ultimo con la decisione
di esecuzione C(2021) 5865 finale, del 3 agosto 2021, che assegna al
Programma operativo le risorse REACT-EU messe a disposizione
dell'Italia a titolo di entrata con destinazione specifica esterna, a
norma dell'art. 3, paragrafo 1, del citato regolamento (UE) 2020/2094
del Consiglio, per il gia' citato nuovo obiettivo tematico e che
istituisce, tra l'altro, il nuovo Asse prioritario VI coincidente con
il medesimo obiettivo;
Considerato che, nell'ambito del suddetto Asse prioritario,
risultano disponibili risorse pari a euro 250.207.123,57 da destinare
all'attuazione del risultato atteso 3.1 «Rilancio della propensione
agli investimenti del sistema produttivo», attraverso interventi a
favore del settore produttivo aventi ad oggetto i principali aspetti
di resilienza su cui le piccole e medie imprese possono fare
affidamento per superare l'attuale situazione di crisi;
Visto l'art. 242, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
che, in attuazione delle modifiche introdotte dal regolamento (UE)
2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020
(Coronavirus response investment initiative plus), stabilisce che le
Autorita' di gestione di programmi operativi 2014-2020 dei fondi
strutturali europei possono richiedere l'applicazione del tasso di
cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei fondi UE per le
spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che
decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere
sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al
contrasto e alla mitigazione degli effetti sanitari, economici e
sociali generati dall'epidemia di COVID-19;
Visto, inoltre, il comma 2 del predetto art. 242, che stabilisce
che le risorse erogate dall'Unione europea a rimborso delle spese
rendicontate per le misure emergenziali di cui al comma 1 del
medesimo articolo sono riassegnate alle stesse amministrazioni che
hanno proceduto alla rendicontazione, fino a concorrenza dei
rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di
programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi;
Visto, altresi', il comma 3 del piu' volte citato art. 242, che
destina ai medesimi programmi complementari di cui al comma 2 le
risorse a carico del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge
16 aprile 1987, n. 183, rese disponibili per effetto
dell'integrazione del tasso di cofinanziamento UE dei programmi di
cui al predetto comma 1 dell'art. 242;
Vista la Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato
generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea n. 18 del 28
settembre 2020, avente ad oggetto «Anno contabile 1° luglio 2020 - 30
giugno 2021. Certificazione spese per l'emergenza COVID-19.
Cofinanziamento UE 100%. Programmi operativi FESR e FSE»;
Vista la delibera CIPESS 9 giugno 2021, n. 41, con la quale, in
attuazione di quanto previsto dall'art. 242 del decreto-legge n.
34/2020 e per le finalita' ivi indicate, il Programma complementare
«Imprese e competitivita'» e' incrementato dell'importo indicativo
programmatico di 2.064,8 milioni di euro, per tenere conto delle
nuove risorse che vi confluiscono a seguito dei rimborsi derivanti
dalla rendicontazione di spese anticipate a carico dello Stato;
Considerato che, in considerazione della sopra richiamata delibera
CIPESS, nell'ambito del Programma complementare «Imprese e
competitivita'» risultano disponibili risorse pari a euro
337.668.396,00 per favorire nuovi investimenti innovativi e
sostenibili delle imprese;
Visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno
1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
Visto il Quadro comunitario di sostegno per le Regioni italiane
dell'obiettivo 1 2000-2006 (QCS 2000-2006), approvato con decisione C
(2000) 2050 della Commissione europea del 1° agosto 2000 e aggiornato
con decisione C (2004) 4689 della Commissione europea del 30 novembre
2004, e, in particolare, quanto previsto dal paragrafo 6.3.6 recante
«Utilizzo delle risorse liberate»;
Visto il Programma operativo nazionale (PON) «Sviluppo
imprenditoriale locale» 2000-2006 (PON SIL), approvato con decisione
C (2000) 2342 della Commissione europea dell'8 agosto 2000 e, in
particolare, il paragrafo 5.3.5 relativo all'utilizzo delle risorse
liberate;
Vista la nota della Direzione generale per gli incentivi alle
imprese del Ministero dello sviluppo economico prot. n. 26621 del 31
luglio 2013 con cui, secondo quanto previsto dal punto 3 delle
«Modalita' di attuazione dei progetti finanziati con le risorse
liberate», e' stata comunicata al Dipartimento per lo sviluppo e la
coesione economica la nuova quantificazione delle risorse liberate,
pari a euro 1.022.918.898,53 alla data del 30 giugno 2013, per
effetto delle revoche intervenute sui progetti coerenti e della
decertificazione dal PON SIL 2000-2006 degli importi relativi ai
progetti coerenti non conclusi fisicamente alla data del 30 giugno
2012;
Considerato che nell'ambito della ricognizione effettuata sulla
base dei dati di monitoraggio del PON SIL, alla data del presente
provvedimento e' accertata, presso la contabilita' speciale n. 1726
«Interventi per le aree depresse» nel cui ambito sono gestite le
predette risorse liberate, l'esistenza di risorse libere da impegni
programmatici per l'importo di euro 90.000.000,00;
Accertato che nella predetta contabilita' speciale n. 1726, a
valere sulle risorse liberate rivenienti dalla chiusura del PON SIL
2000-2006 libere da impegni programmatici, risultano disponibili le
risorse finanziarie necessarie per procedere all'impegno suddetto;
Accertato che le iniziative oggetto del presente atto rispettano i
vincoli territoriali (Regioni obiettivo 1: Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia) e tematici del QCS 2000-2006 e
risultano coerenti con gli obiettivi del PON SIL 2000-2006;
Tenuto conto che, con nota prot. n. 1001 del 14 gennaio 2022,
l'Agenzia per la coesione territoriale ha comunicato la chiusura
della procedura scritta per la modifica del documento «Progetti
finanziati con risorse liberate - Modalita' operative per la
conclusione della programmazione e impiego delle risorse liberate»
avviata in data 23 dicembre 2021 e, pertanto, e' prorogato al 31
dicembre 2023 il termine per l'assunzione di impegni e
l'effettuazione dei pagamenti per i progetti finanziati con risorse
liberate della programmazione 2000-2006;
Considerato, pertanto, che, sulla base delle diverse assegnazioni e
riprogrammazioni previste dagli atti sopra citati risultano risorse
disponibili da destinare agli obiettivi di sviluppo strategici
perseguiti dalla presente iniziativa pari all'attualita' a euro
677.875.519,57;
Vista l'indagine conoscitiva parlamentare su «Industria 4.0: quale
modello applicare al tessuto industriale italiano. Strumenti per
favorire la digitalizzazione delle filiere industriali nazionali»,
approvata all'unanimita' nella seduta del 30 giugno 2016 dalla X
Commissione permanente (attivita' produttive, commercio e turismo)
sulla base del quale e' stato elaborato il Piano nazionale industria
4.0 e, in particolare, le tecnologie abilitanti individuate
all'interno della predetta indagine conoscitiva;
Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni COM(2020) 98 final dell'11 marzo 2020 «Un nuovo piano
d'azione per l'economia circolare. Per un'Europa piu' pulita e piu'
competitiva»;
Visto il documento elaborato dal Ministero dello sviluppo economico
e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare «Verso un modello di economia circolare per l'Italia - Documento
di inquadramento e di posizionamento strategico», avente l'obiettivo
di fornire un inquadramento generale dell'economia circolare nonche'
di definire, su tale tema, il posizionamento strategico dell'Italia;
Visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro
che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del
regolamento (UE) 2019/2088, e in particolare l'art. 9, che individua
gli obiettivi ambientali, e l'art. 17, che definisce il principio di
non arrecare un danno significativo ai predetti obiettivi, nonche' la
comunicazione della Commissione europea 2021/C 58/01, recante
«Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare
un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per
la ripresa e la resilienza»;
Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del
4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del
Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio
tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa
considerare che un'attivita' economica contribuisce in modo
sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o
all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno
significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
Visto il regolamento (UE) n. 523/2021 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e
che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 e, in particolare,
l'allegato V, Sezione B, che definisce l'elenco delle attivita'
escluse e non finanziabili a valere del fondo InvestEU;
Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante
«Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica,
che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le
direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE» e successive modifiche e
integrazioni e, in particolare, l'art. 8, che detta disposizioni in
materia di diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e
integrazioni, che detta norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997,
n. 59»;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la
tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»;
Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «legge annuale per il
mercato e la concorrenza» e, in particolare, l'art. 1, commi 125 e
seguenti, in materia di trasparenza delle erogazioni pubbliche;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 20 febbraio
2014, n. 57, in materia di rating di legalita' delle imprese;
Visto l'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che
istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la
piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it»;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante
«Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone
giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre
2000, n. 300»;
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Visto l'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e
successive modifiche e integrazioni, che prevede che, al fine di
garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di
trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e
nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati
che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le
relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero
dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge
5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro
nazionale degli aiuti di Stato»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115,
«Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e
integrazioni»;

Decreta:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «conto corrente vincolato»: il contratto di conto corrente il
cui funzionamento e' disciplinato da un'apposita convenzione tra il
Ministero, il soggetto gestore e l'Associazione bancaria italiana
(ABI) sottoscritta nell'ambito del decreto ministeriale 9 marzo 2018,
che consente il pagamento dei fornitori dei beni agevolati in tempi
celeri e strettamente correlati al versamento sul suddetto conto
corrente, da parte dell'amministrazione, delle agevolazioni spettanti
al soggetto beneficiario e, da parte di quest'ultimo, della quota di
cofinanziamento del programma di investimento a suo carico;
b) «delocalizzazione»: il trasferimento della stessa attivita' o
attivita' analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in
una parte contraente dello Spazio economico europeo (SEE)
(stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra
parte contraente del SEE in cui viene effettuato l'investimento
sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi e' trasferimento se il
prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello
sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalita' e
soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi
e' una perdita di posti di lavoro nella stessa attivita' o attivita'
analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE;
c) «DNSH»: il principio di non arrecare un danno significativo
agli obiettivi ambientali («Do no significant harm») definito
all'art. 17 del regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e
del Consiglio;
d) «energia primaria»: l'energia prodotta da fonti rinnovabili e
non rinnovabili che non ha subito alcun processo di conversione o
trasformazione;
e) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
f) «PMI»: le imprese di micro, piccola e media dimensione, come
definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE
del 6 maggio 2003, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico
18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12
ottobre 2005, recante «Adeguamento alla disciplina comunitaria dei
criteri di individuazione di piccole e medie imprese», nonche'
dall'allegato I del regolamento GBER;
g) «rating di legalita'»: la certificazione istituita dall'art.
5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le cui modalita'
attuative sono disciplinate dalla delibera dell'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato 15 maggio 2018, n. 27165, e dal
decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo
economico 20 febbraio 2014, n. 57;
h) «Regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche,
che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato
interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea;
i) «risparmio energetico»: la differenza, in termini di energia
primaria, espressa in TEP (tonnellate equivalenti di petrolio), fra
il consumo di «baseline» (situazione di riferimento) e il consumo
energetico conseguente alla realizzazione della misura di
efficientamento energetico. Tale risparmio e' determinato, con
riferimento al medesimo servizio reso, assicurando una
normalizzazione delle condizioni che influiscono sul consumo
energetico;
j) «soggetto gestore»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia;
k) «Temporary framework»: la comunicazione C(2020) 1863 final del
19 marzo 2020, e successive modifiche, con la quale la Commissione
europea ha adottato un quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19;
l) «unita' produttiva»: la struttura produttiva dotata di
autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale,
eventualmente articolata su piu' sedi o impianti, anche fisicamente
separati ma funzionalmente collegati;
m) «zone A»: le Regioni Molise, Basilicata, Calabria, Campania,
Puglia, Sicilia e Sardegna;
n) «zone diverse dalle zone A»: le Regioni Abruzzo,
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia,
Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto-Adige, Umbria, Valle d'Aosta
e Veneto.

Art. 2
Ambito di applicazione e finalita' dell'intervento

1. Il presente decreto istituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 845,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, un regime di aiuto per il
sostegno, nell'intero territorio nazionale, di nuovi investimenti
imprenditoriali innovativi e sostenibili volti a favorire la
trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa, al fine di
superare la contrazione indotta dalla crisi pandemica e di orientare
la ripresa degli investimenti verso ambiti strategici per la
competitivita' e la crescita sostenibile del sistema economico.
2. Ai fini di cui al comma 1, il presente decreto disciplina le
condizioni e le modalita' per la concessione e l'erogazione di
agevolazioni in favore di programmi di investimento proposti da PMI
conformi ai vigenti principi di tutela ambientale e ad elevato
contenuto tecnologico, coerente con il piano Transizione 4.0, con
priorita' per quelli in grado di offrire un particolare contributo
agli obiettivi di sostenibilita' definiti dall'Unione europea e per
quelli volti, in particolare, a:
a) favorire la transizione dell'impresa verso il paradigma
dell'economia circolare;
b) migliorare la sostenibilita' energetica dell'impresa;

Art. 3
Risorse disponibili

1. Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto
sono disponibili risorse complessivamente pari a euro 677.875.519,57
(seicentosettantasettemilioniottocentosettantacinquemilacinquecentodi
ciannove/57), di cui:
a) euro 250.207.123,57
(duecentocinquantamilioniduecentosettemilacentoventitre/57), per le
Regioni del centro-nord (Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia
Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Valle
d'Aosta, Veneto, Umbria e Province Autonome di Bolzano e di Trento),
a valere sulle risorse dell'iniziativa «REACT - EU» destinate
all'Asse prioritario VI del Programma operativo nazionale (PON)
«Imprese e competitivita'» 2014-2020;
b) euro 427.668.396,00
(quattrocentoventisettemilioniseicentosessantottomilatrecentonovantas
ei/00), per le Regioni del mezzogiorno (Regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, a valere,
quanto a euro 337.668.396,00
(trecentotrentasettemilioniseicentosessantottomilatrecentonovantasei/
00), sul Programma complementare «Imprese e competitivita'» e, quanto
a euro 90.000.000,00 (novantamilioni/00), sulle risorse liberate del
Programma operativo nazionale (PON) «Sviluppo imprenditoriale locale»
2000-2006. Le predette risorse sono utilizzate nel rispetto dei
vincoli di assegnazione territoriale previsti dalle fonti finanziarie
di riferimento.
2. Una quota pari al 25 (venticinque) per cento delle risorse di
cui al comma 1 e' destinata ai programmi proposti dalle micro e
piccole imprese.

Art. 4
Soggetto gestore

1. Per la gestione degli interventi previsti dal presente decreto,
il Ministero, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 123 e dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, si avvale dell'Agenzia per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, alla quale
sono affidati gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti
l'istruttoria delle domande, la concessione, l'erogazione delle
agevolazioni, l'esecuzione dei controlli e delle ispezioni.
2. Gli oneri connessi alle attivita' di cui al comma 1, ai sensi di
quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo n. 123 del 1998,
sono posti a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 3,
entro il limite massimo dell'1,5 (unovirgolacinque) per cento delle
medesime risorse.
3. Con apposita convenzione tra il Ministero e il soggetto gestore,
sono regolati i reciproci rapporti connessi alle attivita' previste
dal presente decreto, nonche' le modalita' per il trasferimento delle
risorse finanziarie al soggetto gestore.

Art. 5
Soggetti beneficiari

1. Per beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le
PMI, alla data di presentazione della domanda, devono essere in
possesso dei seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel
registro delle imprese. Le imprese non residenti nel territorio
italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile
e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel
relativo registro delle imprese e, fermo restando il possesso, alla
data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori
requisiti previsti dal presente articolo, devono dimostrare la
disponibilita' dell'unita' produttiva oggetto del programma di
investimento nel territorio nazionale, alla data di presentazione
della prima richiesta di erogazione dell'agevolazione;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non
essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure
concorsuali;
c) non essere gia' in difficolta' al 31 dicembre 2019, secondo la
definizione di cui all'art. 2, punto 18, del regolamento GBER. La
predetta condizione non si applica alle microimprese e piccole
imprese, purche' risulti rispettato quanto previsto dalla lettera b)
e a condizione che le imprese interessate non abbiano ricevuto aiuti
per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
d) trovarsi in regime di contabilita' ordinaria e disporre di
almeno due bilanci approvati e depositati presso il registro delle
imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e
societa' di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi;
e) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di
normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli
infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola in
relazione agli obblighi contributivi;
f) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di
revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
g) non aver effettuato, nei 2 anni precedenti la presentazione
della domanda, una delocalizzazione verso l'unita' produttiva oggetto
dell'investimento in relazione al quale vengono richieste le
agevolazioni di cui al presente decreto, impegnandosi a non farlo
anche fino ai due anni successivi al completamento dell'investimento
stesso.
2. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al
presente decreto le PMI:
a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva
di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
b) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di
presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza
definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.
444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono
motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a
una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
vigente alla data di presentazione della domanda;
c) che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto
bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla
Commissione europea;
d) nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa
ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
e) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come
causa di incapacita' a beneficiare di agevolazioni finanziarie
pubbliche o comunque a cio' ostative.

Art. 6
Programmi ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto i
programmi che prevedono la realizzazione di investimenti innovativi,
sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano
nazionale Transizione 4.0, attraverso l'utilizzo delle tecnologie di
cui all'allegato 1, in grado di aumentare il livello di efficienza e
di flessibilita' nello svolgimento dell'attivita' economica
dell'impresa proponente.
2. Per i programmi caratterizzati da un particolare contenuto di
sostenibilita', sono previsti specifici criteri di valutazione, che
consentono all'impresa proponente di conseguire un punteggio
aggiuntivo nell'ambito della procedura di accesso di cui all'art. 9,
secondo quanto ivi specificato. A tal fine, sono valorizzati, tra
l'altro, sulla base di indicatori di sostenibilita' dedicati, i
programmi di cui al comma 1 volti:
a) alla transizione dell'impresa verso il paradigma dell'economia
circolare, attraverso l'applicazione delle soluzioni di cui
all'allegato 2;
b) al miglioramento della sostenibilita' energetica dell'impresa,
con il conseguimento, attraverso le misure di cui all'allegato 3, di
un risparmio energetico, all'interno dell'unita' produttiva
interessata dall'intervento, non inferiore al 10 (dieci) per cento
rispetto ai consumi dell'anno precedente alla data di presentazione
della domanda.
3. I programmi di investimento devono, in ogni caso, essere
finalizzati allo svolgimento delle seguenti attivita' economiche,
come specificate nell'allegato n. 4:
a) attivita' manifatturiere;
b) attivita' di servizi alle imprese.
4. In conformita' con i divieti e le limitazioni derivanti dalle
disposizioni europee di riferimento, non sono, comunque, ammissibili
alle agevolazioni i programmi di investimento:
a) inerenti al settore siderurgico, del carbone, della
costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle
relative infrastrutture, nonche' della produzione e della
distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, secondo
quanto previsto dall'art. 13 del regolamento GBER;
b) che non garantiscono il rispetto del principio DNSH,
verificato sulla base degli orientamenti e delle istruzioni per
l'attuazione in sede nazionale degli investimenti per la ripresa e la
resilienza, secondo le indicazioni contenute nella circolare RGS-MEF
n. 32 del 30 dicembre 2021 e delle eventuali relative successive
integrazioni. In ogni caso, sono escluse dalle agevolazioni le
attivita' di cui all'Allegato V, sezione B, del regolamento (UE)
2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il
programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 e
quelle non conformi alla pertinente normativa ambientale dell'Unione
europea e nazionale.
5. Non sono, altresi', ammissibili i programmi che prevedono misure
di efficientamento energetico predisposte per l'adeguamento a vincoli
normativi o a prescrizioni di natura amministrativa, fatti salvi i
casi di programmi che generano risparmi energetici addizionali, con
un incremento pari almeno al 20 (venti) per cento dei valori previsti
dai predetti vincoli e prescrizioni, ai quali si applicano le
disposizioni di cui al comma 2.
6. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni, i programmi di
investimento devono:
a) prevedere l'utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti al
piano Transizione 4.0 riportate nell'allegato 1. L'ammontare delle
spese riconducibili alle predette tecnologie deve, in particolare,
risultare preponderante rispetto al totale dei costi ammissibili del
programma;
b) essere diretti all'ampliamento della capacita', alla
diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai
fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo
di produzione di un'unita' produttiva esistente ovvero alla
realizzazione di una nuova unita' produttiva, fatto salvo quanto
previsto al comma 2, lettera b);
c) essere realizzati presso un'unita' produttiva localizzata nel
territorio nazionale e nella disponibilita' dell'impresa alla data di
presentazione della domanda di agevolazione, fatta eccezione per i
programmi diretti alla realizzazione di una nuova unita' produttiva,
nonche' per i programmi realizzati da imprese non residenti nel
territorio italiano, per i quali l'impresa interessata deve
dimostrare la predetta disponibilita' alla data di presentazione
della prima richiesta di erogazione delle agevolazioni, a pena di
revoca delle agevolazioni;
d) rispettare le seguenti soglie di importo delle spese
ammissibili, fermo restando che i programmi di investimento possono
prevedere spese di importo complessivamente superiore alle predette
soglie e che, in tale evenienza, la parte eccedente non e' oggetto
delle agevolazioni di cui al presente decreto:
d1) nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle
zone A, spese ammissibili non inferiori complessivamente a euro
500.000,00 (cinquecentomila/00) e non superiori a euro 3.000.000,00
(tremilioni/00) e, comunque, all'80 (ottanta) percento del fatturato
dell'ultimo bilancio approvato e depositato;
d2) nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle
zone diverse dalle zone A, spese ammissibili non inferiori
complessivamente a euro 1.000.000,00 (unmilione/00) e non superiori a
euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) e, comunque, all'80 (ottanta)
percento del fatturato dell'ultimo bilancio approvato e depositato.
e) essere avviati successivamente alla presentazione della
domanda di cui all'art. 9. Per data di avvio del programma si intende
la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento
oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante in
relazione all'acquisizione di immobilizzazioni o di qualsiasi altro
impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale
condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori
preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di
studi di fattibilita', non sono presi in considerazione ai fini
dell'individuazione della data di avvio dei lavori;
f) prevedere un termine di ultimazione non successivo a dodici
mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.
Per data di ultimazione del programma si intende la data dell'ultimo
titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle
agevolazioni.

Art. 7
Spese ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente
funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento di cui
all'art. 6, relative all'acquisto di nuove immobilizzazioni materiali
e immateriali, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice
civile, che riguardino:
a) macchinari, impianti e attrezzature;
b) opere murarie, nei limiti del 40 (quaranta) per cento del
totale dei costi ammissibili;
c) programmi informatici e licenze correlati all'utilizzo dei
beni materiali di cui alla lettera a);
d) acquisizione di certificazioni ambientali, secondo quanto
specificato dal provvedimento di cui all'art. 9, comma 2.
2. Ai fini dell'ammissibilita' le spese di cui al comma 1 devono:
a) essere relative a immobilizzazioni, materiali e immateriali,
nuove di fabbrica acquistate da terzi che non hanno relazioni con
l'acquirente e alle normali condizioni di mercato;
b) essere riferite a beni ammortizzabili e capitalizzati, che
figurano nell'attivo dello stato patrimoniale del soggetto proponente
e mantengono la loro funzionalita' rispetto al programma di
investimento per almeno tre anni dalla data di erogazione a saldo
delle agevolazioni;
c) essere riferite a beni utilizzati esclusivamente nell'unita'
produttiva oggetto del programma di investimento;
d) essere conformi ai criteri sull'ammissibilita' delle spese per
i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento
europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020 di cui al
regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 5
febbraio 2018, n. 22;
e) essere pagate esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPA
Credit Transfer ovvero ricevute bancarie (RI.BA.), in modo da
consentire la piena tracciabilita' delle operazioni. A tal fine, il
soggetto beneficiario puo' utilizzare un conto corrente vincolato
ovvero, in alternativa, uno specifico conto corrente ordinario, non
necessariamente dedicato in maniera esclusiva alla realizzazione del
programma di investimento;
f) qualora riferite a mezzi mobili, riguardare unicamente quelli
non targati strettamente necessari al ciclo di produzione e,
pertanto, dimensionati in base all'effettiva capacita' produttiva;
tali mezzi mobili, inoltre, devono essere identificabili
singolarmente e a servizio esclusivo dell'unita' produttiva oggetto
del programma di investimento;
g) nel caso di programmi di investimento diretti alla
diversificazione della produzione, superare almeno del 200 (duecento)
per cento il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati,
come risultante nell'esercizio finanziario precedente l'avvio
dell'investimento;
h) conformi al principio DNSH.
3. Per i progetti di investimento di cui all'art. 6, comma 2,
lettera b), sono, altresi', ammissibili, ai sensi e nei limiti
dell'art. 18 del regolamento GBER, le spese aventi ad oggetto servizi
di consulenza diretti alla definizione della diagnosi energetica di
cui decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 relativa all'unita'
produttiva oggetto misure di efficientamento energetico, nei limiti
del 3 (tre) per cento dell'importo complessivo delle spese
ammissibili e a condizione che l'effettuazione della diagnosi non
costituisca un adempimento obbligatorio per l'impresa ai sensi della
normativa di riferimento. Alle predette spese si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni del comma 2.
4. I programmi di investimento caratterizzati da un notevole grado
di complessita' e integrazione tecnico-produttiva possono essere
realizzati, in tutto o in parte, anche attraverso il ricorso alla
modalita' del cosiddetto contratto «chiavi in mano». Fermo restando
che non sono agevolabili prestazioni derivanti da attivita' di
intermediazione commerciale, i contratti «chiavi in mano» sono
ammissibili solo a condizione che nell'ambito degli stessi siano
identificate e quantificate monetariamente, in maniera distinta e
separata, le sole immobilizzazioni tipologicamente ammissibili alle
agevolazioni depurate delle componenti non ammissibili che concorrono
alla fornitura, sulla base delle indicazioni fornite con il
provvedimento di cui all'art. 9, comma 2.
5. Non sono ammesse le spese:
a) sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;
b) connesse a commesse interne;
c) relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;
d) per l'acquisto o la locazione di terreni e fabbricati;
e) di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie
prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di
qualsiasi genere;
f) per consulenze e prestazioni d'opera professionale, incluse le
spese notarili, fatto salvo quanto previsto al comma 3;
g) relative alla formazione del personale impiegato dal soggetto
proponente, anche laddove strettamente riferita alle immobilizzazioni
previste dal programma;
h) imputabili a imposte e tasse;
i) inerenti a beni la cui installazione non e' prevista presso
l'unita' produttiva interessata dal programma;
j) correlate all'acquisto di mezzi targati;
k) ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a
500,00 (cinquecento) euro al netto di IVA.

Art. 8
Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni sono concesse, ai sensi e nei limiti di quanto
previsto dalla sezione 3.13 del Temporary framework, nella forma del
contributo in conto impianti, a copertura di una percentuale nominale
massima delle spese ammissibili determinata in funzione del
territorio di realizzazione dell'investimento e della dimensione
delle imprese beneficiarie. In particolare:
a) per i programmi di investimento da realizzare nelle zone A
ricadenti nei territori delle Regioni Calabria, Campania, Puglia,
Sicilia, il contributo massimo e' pari al 60 (sessanta) per cento
delle spese ammissibili per le imprese di micro e piccola dimensione
e al 50 (cinquanta) per cento per le imprese di media dimensione;
b) per i programmi di investimento da realizzare nelle zone A
ricadenti nei territori delle regioni Basilicata, Molise e Sardegna,
il contributo massimo e' pari al 50 (cinquanta) per cento delle spese
ammissibili per le imprese di micro e piccola dimensione e al 40
(quaranta) per cento per le imprese di media dimensione;
c) per i programmi di investimento da realizzare nelle zone
diverse dalle zone A, il contributo massimo e' pari al 35 per cento
per le imprese di micro e piccola dimensione e al 25 (venticinque)
per cento delle spese ammissibili per le imprese di media dimensione.
2. Per le sole spese di cui all'art. 7, comma 3, le agevolazioni
sono concesse ai sensi e nei limiti dell'art. 18 del regolamento
GBER.
3. Per i programmi di investimento realizzati nelle zone A, nel
caso in cui il programma agevolato sia concluso entro nove mesi dalla
data di concessione delle agevolazioni, e' riconosciuta, in aggiunta
a quanto previsto al comma 1 e nei limiti delle intensita' massime di
aiuto previste dalla normativa ivi indicata, una maggiorazione del
contributo in conto impianti pari a 5 (cinque) punti percentuali.
Tale maggiorazione viene erogata contestualmente all'erogazione del
saldo delle agevolazioni, di cui all'art. 10, comma 3, previa
verifica del rispetto delle intensita' massime di aiuto.
4. L'ammontare complessivo delle agevolazioni e' rideterminato dal
soggetto gestore a conclusione del programma di investimento,
effettuati i controlli di cui all'art. 12, sulla base delle spese
effettivamente sostenute dall'impresa beneficiaria.
5. Le agevolazioni concesse in relazione ai programmi di
investimento di cui al presente decreto non sono cumulabili, con
riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche,
che si configurino come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'art.
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati
ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle
attribuite in «de minimis» ove concesse per specifici costi
ammissibili, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella
forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti
delle intensita' massime previste dalle pertinenti disposizioni del
Regolamento GBER.

Art. 9
Procedura di accesso e concessione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla
base di una procedura valutativa con procedimento a sportello,
secondo quanto stabilito all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.
2. I termini e le modalita' di presentazione delle domande di
agevolazione sono definiti con successivo provvedimento del direttore
generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito
internet del Ministero (www.mise.gov.it) e del soggetto gestore
(www.invitalia.it). Con il medesimo provvedimento, sono resi
disponibili gli schemi in base ai quali devono essere presentate le
domande di agevolazione e i piani di investimento ed e' precisata
l'ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attivita'
istruttoria da parte del soggetto gestore, ivi inclusa la
documentazione tecnica che deve accompagnare le istanze al fine della
dimostrazione della capacita' del programma di investimento di
conseguire i particolari obiettivi di sostenibilita' ambientale di
cui all'art. 6, comma 2, nonche' sono forniti gli ulteriori elementi
atti a definire la corretta attuazione degli interventi previsti dal
presente decreto. Le domande di agevolazione devono, in ogni caso,
essere presentate, a partire dalla data fissata con il predetto
provvedimento, esclusivamente per via telematica, attraverso
l'apposita procedura informatica resa disponibile sul sito Internet
del soggetto gestore.
3. Ciascuna impresa puo' presentare una sola domanda di
agevolazione, fatta salva la possibilita' di presentazione di una
nuova domanda di agevolazione, in caso di rigetto dell'istanza in
esito alla relativa istruttoria.
4. Le domande sono valutate sulla base dei criteri e degli
indicatori di cui all'allegato n. 5. Le condizioni e le eventuali
soglie minime di ammissibilita' per ciascuno dei predetti criteri e
indicatori, nonche' il punteggio aggiuntivo correlato all'eventuale
possesso da parte dell'impresa del rating di legalita', sono definiti
con il provvedimento di cui al comma 2.
5. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, le imprese
beneficiarie hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei
limiti delle disponibilita' finanziarie. Il Ministero comunica
tempestivamente, con avviso a firma del direttore generale per gli
incentivi alle imprese del Ministero pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle
risorse finanziarie disponibili nell'ambito dello specifico
sportello. In caso di insufficienza delle suddette risorse, le
domande presentate nell'ultimo giorno utile ai fini della concessione
delle agevolazioni sono ammesse all'istruttoria in base alla
posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria, fino a
esaurimento delle medesime risorse. La graduatoria e' formata in
ordine decrescente sulla base del punteggio attribuito a ciascuna
impresa proponente determinato dalla somma dei punteggi di cui agli
indicatori i, ii, iii, iv del criterio di valutazione
«Caratteristiche del soggetto proponente» e dei punteggi di cui agli
indicatori i, ii,iii e iv del criterio «Sostenibilita' ambientale del
programma di investimento» di cui all'allegato n. 5.
6. Il soggetto gestore procede, nel rispetto dell'ordine
cronologico di presentazione ovvero della graduatoria di cui al comma
5, alla verifica dei requisiti e delle condizioni di ammissibilita'
previste dal presente decreto e all'istruttoria delle domande di
agevolazioni sulla base dei criteri di valutazione di cui
all'allegato n. 5, completando l'istruttoria, per ciascuna domanda,
entro sessanta giorni dalla data di presentazione della stessa.
Qualora, nel corso di svolgimento di tale attivita', risulti
necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti
rispetto a quelli presentati dal soggetto proponente ovvero
precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione gia'
prodotta, il soggetto gestore puo', una sola volta, richiederli al
soggetto proponente mediante una comunicazione scritta, assegnando un
termine per la loro presentazione. In tale circostanza, i termini
previsti per lo svolgimento delle attivita' istruttorie sono sospesi
fino al ricevimento dei predetti chiarimenti o delle predette
integrazioni. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia
presentata in modo completo ed esauriente entro i termini assegnati,
la domanda di agevolazione e' valutata sulla base degli elementi
disponibili. Nelle more delle attivita' di valutazione dei programmi
di investimento e della verifica della conformita' degli stessi alle
disposizioni nazionali e europee di riferimento, il soggetto gestore
verifica la vigenza e la regolarita' contributiva del soggetto
proponente nonche' l'assenza di cause ostative ai sensi della vigente
normativa antimafia.
7. Per le domande di agevolazione per le quali l'attivita'
istruttoria si e' conclusa con esito positivo, il soggetto gestore
procede alla registrazione dell'aiuto individuale nel Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, e,
ove nulla osti, adotta il provvedimento di concessione delle
agevolazioni. Con il medesimo provvedimento sono indicati gli
investimenti ammessi, le agevolazioni riconosciute, gli impegni a
carico dell'impresa beneficiaria in ordine, tra l'altro, agli
obiettivi, alle modalita' e ai termini di realizzazione del programma
di investimento e all'utilizzo delle fonti finanziarie di cui
all'art. 3, con particolare riferimento agli adempimenti in materia
di informazione e pubblicita', nonche' le circostanze determinanti la
revoca delle agevolazioni.
8. Per le domande che hanno ottenuto un punteggio inferiore al
minimo previsto al comma 4 o ritenute, comunque, non ammissibili per
insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal
presente decreto, il soggetto gestore comunica i motivi ostativi
all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge
7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 10
Erogazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono erogate dal soggetto gestore in non piu' di
tre stati di avanzamento lavori, a seguito della presentazione di
richieste da parte delle imprese beneficiarie, avanzate in relazione
a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del
programma di investimento, per un ammontare almeno pari al 25
(venticinque) per cento dell'importo complessivo dell'investimento
ammesso, ad eccezione dell'ultima richiesta di erogazione che puo'
essere riferita ad un importo inferiore. Le agevolazioni sono erogate
secondo una delle seguenti modalita':
a) sulla base di titoli di spesa non quietanzati attraverso
l'utilizzo di un conto corrente vincolato;
b) sulla base di titoli di spesa quietanzati attraverso
l'utilizzo di un conto corrente bancario ordinario.
2. Con il provvedimento di cui all'art. 9, comma 2, sono definite
le modalita' di presentazione delle domande di erogazione e di
rendicontazione dei costi nonche' la relativa documentazione da
allegare.
3. La richiesta di erogazione a saldo delle agevolazioni concesse
deve essere presentata entro e non oltre 60 giorni dalla data di
ultimazione dell'investimento come definita all'art. 6, comma 6,
lettera f). L'ammontare delle agevolazioni spettanti e' definito
sulla base dell'investimento complessivamente ammesso in via
definitiva.
4. Ad eccezione dei beni per i quali il titolo di spesa presentato
costituisce acconto, i beni relativi alla richiesta di erogazione
devono essere fisicamente individuabili e installati presso l'unita'
produttiva interessata dal programma di investimento entro i seguenti
termini:
a) nel caso in cui il soggetto beneficiario abbia scelto la
modalita' di erogazione mediante conto corrente vincolato, entro
sessanta giorni dalla data di pagamento del relativo titolo di spesa;
b) nel caso in cui il soggetto beneficiario abbia scelto la
modalita' di erogazione mediante conto corrente bancario ordinario,
alla data di presentazione della richiesta di erogazione.
5. Il soggetto gestore effettua le verifiche indicate nel
provvedimento di cui all'art. 9, comma 2, entro sessanta giorni dalla
presentazione delle domande di erogazione e provvede a erogare le
quote di agevolazione spettanti all'impresa beneficiaria.
6. Fermo restando il termine di ultimazione del programma di
investimento di cui all'art. 6, comma 6, lettera f), le imprese
beneficiarie sono tenute, entro sessanta giorni dalla presentazione
della richiesta di erogazione a saldo di cui al comma 3, a dimostrare
l'avvenuta attivazione, per l'unita' produttiva agevolata, del codice
di attivita' economica (ATECO) a cui e' finalizzato il programma di
investimento, trasmettendo la comunicazione effettuata presso il
registro delle imprese.

Art. 11
Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari

1. L'impresa beneficiaria, oltre al rispetto degli adempimenti
previsti dagli altri articoli del presente decreto, e' tenuta a:
a) mantenere le immobilizzazioni agevolate, per almeno tre anni
dalla data di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni o, se
successiva, dalla data di installazione dell'ultimo bene agevolato,
nel territorio della regione in cui e' ubicata l'unita' produttiva
agevolata. Nel caso in cui, nei suddetti tre anni, alcuni beni
strumentali diventino obsoleti o inutilizzabili, e' possibile
procedere, previa comunicazione al soggetto gestore, alla loro
sostituzione;
b) effettuare i pagamenti dei titoli di spesa attraverso
modalita' che consentano la loro piena tracciabilita' e la loro
riconducibilita' ai titoli di spesa a cui si riferiscono. A tal fine,
nel caso in cui l'impresa beneficiaria abbia scelto la modalita' di
erogazione mediante un conto corrente bancario ordinario e non
dedicato, e' tenuta a effettuare distinti pagamenti per ciascuno dei
titoli di spesa, esclusivamente attraverso SEPA Credit Transfer o con
ricevute bancarie (RI.BA.);
c) tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi,
relativi alle spese rendicontate, nei dieci anni successivi al
completamento del programma di investimento. In ogni caso, tenuto
conto di quanto stabilito dall'art. 140 del regolamento (UE) n.
1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo, del 17 dicembre
2013, i documenti giustificativi di spesa devono essere conservati
sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto
forma di copie autenticate o su supporti per i dati comunemente
accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o
i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica che
rispondano a standard di sicurezza accettati;
d) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, anche
mediante sopralluoghi, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni
e monitoraggi disposti dal Ministero, dal soggetto gestore, dalla
Commissione europea e da altri organismi nazionali o dell'Unione
europea competenti in materia, al fine di verificare lo stato di
avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle
agevolazioni;
e) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e
rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero o dal soggetto
gestore allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi
agevolati;
f) garantire che sia mantenuto un sistema di contabilita'
separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le
operazioni relative all'intervento, ferme restando le norme contabili
nazionali;
g) comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei soggetti
sottoposti alla verifica antimafia, ai sensi dell'art. 85 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e
integrazioni, intervenute nel periodo di realizzazione del programma
di investimento;
h) adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni
ricevute, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 125 e
seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modifiche e
integrazioni. Ai predetti fini, le imprese beneficiarie sono tenute a
rilasciare la dichiarazione prevista dall'art. 1, comma 125-quinquies
della predetta legge n. 124 del 2017 nella nota integrativa del
bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della nota
integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale
digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.
L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione delle sanzioni
previste dalla predetta disciplina.
i) adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di
tutte le attivita' previsti in materia di monitoraggio, controllo e
pubblicita' dalla normativa europea relativa all'utilizzo delle
risorse di cui all'art. 3, secondo le indicazioni fornite dal
Ministero;
j) aderire a tutte le forme atte a dare idonea pubblicita'
dell'utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'art. 3, con le
modalita' allo scopo individuate dal Ministero.

Art. 12
Monitoraggio, ispezioni e controlli

1. In ogni fase del procedimento il Ministero puo' effettuare,
anche per il tramite del soggetto gestore, controlli e ispezioni,
anche a campione, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare
le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni,
nonche' l'attuazione degli interventi finanziati.
2. A conclusione del programma di investimento, il soggetto gestore
effettua un controllo sull'avvenuta realizzazione del programma di
investimento. In tale fase, il Ministero provvede ad effettuare una
verifica in loco per un campione significativo di programmi di
investimento agevolati, nominando un'apposita commissione di
accertamento. Il campione e' definito sulla base di criteri di
estrazione casuale in modo da assicurare la verifica in loco su
almeno il 10 (dieci) per cento dei programmi giunti a conclusione. Il
campione selezionato deve essere composto, per almeno il 50
(cinquanta) per cento, da programmi con un importo degli investimenti
superiore a euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00). Gli oneri
delle commissioni di accertamento sono posti a carico delle risorse
di cui all'art. 3.

Art. 13
Variazioni

1. Eventuali variazioni dell'impresa beneficiaria conseguenti a
operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attivita',
nonche' variazioni relative agli obiettivi complessivi o alla
localizzazione dei progetti, devono essere tempestivamente comunicate
al soggetto gestore affinche' proceda alle opportune verifiche,
valutazioni e adempimenti, anche al fine della verifica della
permanenza dei requisiti soggettivi e delle condizioni di
ammissibilita' dell'iniziativa agevolata. La comunicazione deve
essere accompagnata da un'argomentata relazione illustrativa. Nel
caso in cui le verifiche e valutazioni si concludano con esito
negativo, il soggetto gestore procede alla revoca delle agevolazioni.
2. Fermo restando il rispetto degli obiettivi connessi alla
realizzazione del progetto, le variazioni rispetto alla domanda di
agevolazione che riguardano l'ammontare complessivo delle spese
sostenute, nonche' l'importo rendicontato per specifiche categorie di
spesa, non devono essere preventivamente comunicate al soggetto
gestore e sono valutate in fase di erogazione del contributo.

Art. 14
Revoche

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate in
misura totale nei seguenti casi:
a) assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita', ovvero
documentazione irregolare per fatti comunque imputabili all'impresa
beneficiaria e non sanabili;
b) mancata realizzazione del programma di investimento nei
termini di cui all'art. 6, comma 6, lettera f). La realizzazione
parziale del programma di investimento comporta la revoca totale nel
caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale;
c) mancata attivazione, con riferimento all'unita' produttiva
agevolata e nei termini indicati all'art. 10, comma 6, del codice
ATECO di attivita' economica cui e' finalizzato il programma di
investimento;
d) fallimento dell'impresa beneficiaria ovvero apertura nei
confronti del medesimo di altra procedura concorsuale, laddove
intervenuti antecedentemente alla data di ultimazione
dell'investimento e fatta salva la possibilita' per il soggetto
gestore di valutare, nel caso di apertura nei confronti dell'impresa
beneficiaria di una procedura concorsuale diversa dal fallimento, la
compatibilita' della procedura medesima con la prosecuzione del
programma di investimento agevolato;
e) sussistenza di una causa di divieto in relazione alla
normativa antimafia, secondo quanto stabilito all'art. 94, comma 2,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive
modifiche e integrazioni;
f) trasferimento, entro cinque anni dalla data di conclusione
dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato,
dell'attivita' economica specificamente incentivata o di una sua
parte, in violazione delle previsioni di cui all'art. 5 del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. Ai fini della valutazione della
presente causa di revoca si considera il trasferimento dell'attivita'
economica effettuata da parte della medesima impresa beneficiaria
dell'aiuto ovvero da altra impresa che sia con essa in rapporto di
controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
g) accertamento della violazione del principio DNSH.
2. Con riferimento ai casi di revoca totale di cui al comma 1,
l'impresa beneficiaria non ha diritto alle quote residue ancora da
erogare e deve restituire il beneficio gia' erogato, maggiorato degli
interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni
amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 123.
3. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate in
misura parziale nei seguenti casi:
a) mancato mantenimento dei beni per l'uso previsto nella regione
in cui e' ubicata l'unita' produttiva nei termini indicati all'art.
11, comma 1, lettera a);
b) cessione, nei 3 anni successivi alla data di erogazione
dell'ultima quota delle agevolazioni, della proprieta' dell'unita'
produttiva oggetto del programma di investimento agevolato ad
un'altra impresa non in possesso dei requisiti di accesso indicati
dal presente decreto;
c) modifica sostanziale, nei tre anni successivi alla data di
erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni, dell'attivita'
economica e/o della capacita' produttiva oggetto del programma di
investimento che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di
attuazione del programma agevolato compromettendone il raggiungimento
degli obiettivi originari;
d) realizzazione parziale del programma di investimento nei
termini di cui all'art. 6, comma 6, lettera f). Nel caso in cui la
parte di investimento realizzata risulti organica e funzionale, si
procede alla revoca parziale delle agevolazioni limitatamente alla
parte corrispondente agli investimenti non realizzati;
e) mancata installazione dei beni oggetto del programma di
investimento agevolato nei termini di cui all'art. 10, comma 4,
purche' la parte di investimento realizzata relativa ai beni
istallati risulti organica e funzionale;
f) mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di
cui all'art. 8, comma 5, purche' la parte di investimento realizzata
relativa ai beni ammessi risulti organica e funzionale.
4. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 3:
a) Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) e' riconosciuta
all'impresa beneficiaria esclusivamente la quota parte di
agevolazioni commisurata al periodo in cui e' stato verificato il
pieno rispetto degli obblighi;
b) nei casi di cui alle lettere d) ed e) e' riconosciuta
all'impresa beneficiaria esclusivamente la quota parte di
agevolazioni commisurata ai beni in relazione ai quali e' stato
verificato il pieno rispetto degli obblighi ivi indicati;
c) nel caso di cui alla lettera f) e' riconosciuta all'impresa
beneficiaria esclusivamente la quota parte di agevolazioni riferibile
ai beni per i quali l'impresa non ha beneficiato di altri aiuti.
5. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono, altresi',
revocate in misura totale o parziale, in relazione alla natura ed
entita' dell'inadempimento, nel caso di inadempimento degli ulteriori
obblighi previsti agli articoli 11 e 12, nonche' nei casi di mancato
o parziale raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma di
investimento, e in tutti gli altri casi previsti dal provvedimento di
concessione.

Art. 15
Disposizioni finali

1. L'operativita' delle disposizioni di cui al presente decreto e'
subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea ai
sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea.
2. La registrazione del regime di aiuti nel Registro nazionale
degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234 e successive modificazioni e integrazioni e' effettuata dal
Ministero. Il soggetto gestore provvede alla registrazione degli
aiuti individuali, nel medesimo registro, secondo quanto previsto dal
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115.
3. Con il provvedimento di cui all'art. 9, comma 2, e' pubblicato
l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal presente
decreto, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre
2011, n. 180.
4. Ai sensi dell'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
sulla piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» sono pubblicate le
informazioni relative alla misura agevolativa istituita con il
presente provvedimento.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Allegati

ALLEGATO_1

ALLEGATO_2

ALLEGATO_4

ALLEGATO_3

ALLEGATO_5

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