Strutture sanitarie e prevenzione incendi: prorogate le scadenze

Strutture sanitarie e prevenzione incendi: le scadenze di messa a norma sono state prorogate di un anno. Lo ha stabilito il D.M. Interno 20 febbraio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2020.

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Strutture sanitarie e prevenzione incendi: chi può prorogare

ll decreto elenca la situazione che può determinare la proroga: le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendio previsto dal decreto del ministro
dell'Interno 19 marzo 2015 e che, per cause di forza maggiore dovute alle nuove procedure di gara o per mancata assegnazione di fondi, siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre la prima. Inoltre, le strutture sanitarie di cui è  prevista la dismissione o riconversione in strumenti di programmazione negoziata gia' stipulati con la presenza del ministero della Salute, quali gli accordi di programma e gli accordi di programma quadro

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Qui di seguito il testo integrale del provvedimento.

 

MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 20 febbraio 2020

Proroga delle scadenze in materia di prevenzione incendi per le
strutture sanitarie, previste dal decreto del Ministro dell'interno
del 19 marzo 2015. (20A01267)

(GU n.50 del 28-2-2020)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

e

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante il
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229», e successive modificazioni;
Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante
le «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese
mediante un piu' alto livello di tutela della salute», convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151, recante il «Regolamento recante la semplificazione della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi,
a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 19 marzo 2015,
recante l'«Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi
per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture
sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70
del 25 marzo 2015;
Considerato che l'art. 2 e l'art. 3 del citato decreto del Ministro
dell'interno del 19 marzo 2015 prevedono un adeguamento progressivo,
rispettivamente, delle strutture sanitarie esistenti che erogano
prestazioni in regime ospedaliero ovvero in regime residenziale a
ciclo continuativo ovvero diurno, con oltre i 25 posti letto, e delle
strutture sanitarie esistenti che erogano prestazioni in regime
ambulatoriale aventi superficie maggiore di 500 metri quadrati;
Considerate le difficolta' segnalate da diverse Regioni connesse
all'impiego nei tempi prestabiliti delle risorse finanziarie previste
dall'art. 6, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,
finalizzate agli interventi per l'adeguamento alla normativa
antincendio relativa alle strutture sanitarie e socio-sanitarie
pubbliche;
Ravvisata, pertanto, la necessita' di rivedere, alla luce delle
esigenze in tal senso rappresentate, le scadenze programmate per gli
adeguamenti alla normativa antincendio delle strutture sanitarie di
cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro dell'interno 19
marzo 2015;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Decreta:

Art. 1

Proroga dei termini previsti dal decreto
del Ministro dell'interno 19 marzo 2015

1. Per le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di
adeguamento antincendio previsto dal decreto del Ministro
dell'interno 19 marzo 2015 e che, per cause di forza maggiore dovute
alle nuove procedure di gara o per mancata assegnazione di fondi,
siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le
scadenze previste oltre la prima, sono prorogati di un anno i termini
di cui:
a) all'art. 2, comma 1, lettere c) e d) per le attivita' in
regola con gli adempimenti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e
b);
b) all'art. 2, comma 2, lettere c) e d) per le attivita' in
regola con gli adempimenti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e
b);
c) all'art. 3, comma 1, lettere b) e c) per le attivita' in
regola con gli adempimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a);
d) all'art. 3, comma 4, lettere c) e d) per le attivita' in
regola con gli adempimenti di cui all'art. 3, comma 4, lettere a) e
b).
2. Per le strutture sanitarie di cui e' prevista la dismissione o
riconversione in strumenti di programmazione negoziata gia' stipulati
con la presenza del Ministero della salute, quali gli accordi di
programma e gli accordi di programma quadro, i termini di cui al
comma 1 si intendono prorogati sino al termine di cui all'art. 2,
comma 1, lettera e) al fine di assicurare la corretta allocazione
delle risorse pubbliche.

Art. 2

Norme finali

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

(Strutture sanitarie e prevenzione incendi)

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