Superamento delle norme anti Covid: convertito il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24

Legge 19 maggio 2022, n. 52 

Superamento delle norme anti Covid.

"Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria": questo è il titolo della legge 19 maggio 2022, n. 52 che ha convertito con integrazioni il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24.

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Le legge sul superamento delle norme anti Covid ridisegna la mappa degli obblighi per il contenimento della pandemia da Coronavirus.

Qui di seguito il testo integrale del provvedimento. In coda, i due allegati.

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Legge 19 maggio 2022, n. 52 

Testo aggiornato del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 

Testo del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 (in Gazzetta Ufficiale -
Serie generale - n. 70 del 24 marzo 2022), coordinato con la legge di
conversione 19 maggio 2022, n. 52 (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per il
superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia
da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di
emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria.». (22A03196)

(Gazzetta Ufficiale n.119 del 23 maggio 2022)
  Vigente al: 23 maggio 2022

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

 

Art. 1

Disposizioni volte a favorire il rientro nell'ordinario in seguito
alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19

 

1. Allo scopo di adeguare all'evoluzione dello stato della pandemia
di COVID-19 le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo
e logistico emanate con ordinanze di protezione civile durante la
vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino
al 31 marzo 2022, preservando, fino al 31 dicembre 2022, la
necessaria capacita' operativa e di pronta reazione delle strutture
durante la fase di progressivo rientro nell'ordinario, possono essere
adottate una o piu' ordinanze ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 26 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1. Le citate ordinanze, da adottare, nel rispetto dei
principi di adeguatezza e di proporzionalita', entro il medesimo
termine del 31 dicembre 2022, su richiesta motivata delle
Amministrazioni competenti, possono contenere misure derogatorie
negli ambiti di cui al primo periodo, individuate nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme
dell'Unione europea, con efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022.
Le ordinanze di cui al presente articolo sono adottate nel limite
delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e sono
comunicate tempestivamente alle Camere.

 

Art. 2

Misure urgenti connesse alla cessazione delle funzioni del
Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle
misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica
COVID-19

 

1. Al fine di continuare a disporre, anche successivamente alla
data del 31 marzo 2022, di una struttura con adeguate capacita' di
risposta a possibili aggravamenti del contesto epidemiologico
nazionale in ragione della epidemia di COVID-19, nei limiti delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, dal 1° aprile 2022 e' temporaneamente istituita un'Unita'
per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di
altre misure di contrasto della pandemia, che opera fino al 31
dicembre 2022. Il direttore dell'Unita' e' nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 122 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Il direttore agisce con i poteri
attribuiti al Commissario straordinario dal predetto articolo 122 del
decreto-legge n. 18 del 2020 e, con proprio provvedimento, definisce
la struttura dell'Unita', avvalendosi di una parte del personale
della Struttura di supporto alle attivita' del citato Commissario
straordinario, nonche' di personale in servizio presso il Ministero
della salute, secondo le modalita' indicate dallo stesso Ministero,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della salute, e' nominato un dirigente di prima fascia,
appartenente ai ruoli del Ministero della salute, al quale sono
attribuite le funzioni vicarie, che opera in coordinamento e a
supporto del direttore dell'Unita' di cui al presente comma, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Unita'
subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al
Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle
misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica
COVID-19 e, in raccordo con il Ministero della salute e con il
supporto tecnico dell'Ispettorato generale della sanita' militare,
cura la definizione e, ove possibile, la conclusione delle attivita'
amministrative, contabili e giuridiche ancora in corso alla data del
31 marzo 2022, gia' attribuite alla competenza del predetto
Commissario straordinario. Al direttore dell'Unita' e' assegnata la
titolarita' della contabilita' speciale e del conto corrente
bancario, di cui al comma 9 dell'articolo 122 del decreto-legge n. 18
del 2020. Alla medesima Unita' si applicano, ove compatibili, le
disposizioni di cui al citato articolo 122 del decreto-legge n. 18
del 2020.
2. Al 31 dicembre 2022, l'Unita' procede alla chiusura della
contabilita' speciale e del conto corrente di cui al comma 1, ai
sensi dell'articolo 44-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le
eventuali somme ivi giacenti sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate in tutto o in parte, anche con
profilo pluriennale, mediante decreto del Ragioniere Generale dello
Stato, ai pertinenti stati di previsione della spesa. Le eventuali
risorse non piu' necessarie sono acquisite all'erario. A decorrere
dal 1° gennaio 2023, l'Unita' di cui al comma 1 e' soppressa e il
Ministero della salute subentra nelle funzioni e in tutti i rapporti
attivi e passivi facenti capo all'Unita' di cui al comma 1.
3. Al fine di rafforzare l'efficienza operativa delle proprie
strutture per garantire le azioni di supporto nel contrasto alle
pandemie in favore dei sistemi sanitari regionali, assicurando gli
approvvigionamenti di farmaci e vaccini per la cura delle patologie
epidemico-pandemiche emergenti e di dispositivi di protezione
individuale, anche in relazione agli obiettivi ed agli interventi
connessi, nell'immediato, alla attuazione del piano strategico
nazionale dei vaccini di cui all'articolo 1, commi 457 e seguenti,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il Ministero della salute e'
autorizzato ad assumere, a decorrere dal 1° ottobre 2022, con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta
alle vigenti facolta' assunzionali, un contingente di personale cosi'
composto: 3 dirigenti di seconda fascia, 3 dirigenti sanitari; 50
unita' di personale non dirigenziale con professionalita' anche
tecnica, da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, del
comparto funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero della
salute e' incrementata di 3 dirigenti di II fascia, di 3 dirigenti
sanitari e di 50 unita' di personale non dirigenziale appartenenti
all'area III. Le assunzioni del presente comma sono autorizzate in
deroga all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.
80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,
nonche' in deroga all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione del presente comma e'
autorizzata la spesa di euro 760.837 per l'anno 2022 ed euro
3.043.347 annui a decorrere dall'anno 2023.
4. Al reclutamento del contingente di personale di cui al comma 3
si provvede mediante l'indizione di concorsi pubblici, senza obbligo
di previo espletamento delle procedure di mobilita', con le modalita'
semplificate previste dall'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile
2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
2021, n. 76, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del
progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui
all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, nonche' tramite l'utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi
pubblici o attraverso procedure di mobilita' volontaria ai sensi
dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Il
personale assunto e' progressivamente assegnato, fino al 31 dicembre
2022, all'Unita' di cui al comma 1, in sostituzione del personale
appartenente ad altre amministrazioni in servizio presso la predetta
Unita'. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata, per
l'anno 2022, una spesa pari ad euro 200.000 per la gestione delle
procedure concorsuali e una spesa pari ad euro 124.445 per le
maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del
predetto contingente di personale.
5. Il Ministero della salute provvede entro il 31 dicembre 2022
alla definizione del nuovo assetto organizzativo. Le funzioni
attribuite al predetto Ministero dal presente articolo, nelle more
della riorganizzazione, sono assicurate dal Segretariato generale di
cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 11 febbraio 2014, n. 59 o da altra direzione generale
individuata con decreto del Ministro della salute.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, pari a
euro 1.085.282 per l'anno 2022 e ad euro 3.043.347 annui a decorrere
dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della salute.
7. Ai fini dell'immediata attuazione del presente articolo, il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. All'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, al comma 2, dopo le parole «degli alimenti» sono inserite le
seguenti: «, di contrasto di ogni emergenza sanitaria, nonche' ogni
iniziativa volta alla cura delle patologie epidemico-pandemiche
emergenti.».
8-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre
2009, n. 153, dopo la lettera e-ter) e' inserita la seguente:
«e-quater) la somministrazione, con oneri a carico degli
assistiti, presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente
formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di
successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall'Istituto superiore
di sanita', di vaccini anti SARS-CoV-2 e di vaccini antinfluenzali
nei confronti dei soggetti di eta' non inferiore a diciotto anni,
previa presentazione di documentazione comprovante la pregressa
somministrazione di analoga tipologia di vaccini, nonche'
l'effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del
campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da
effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di
apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a
garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le
strutture esterne alla farmacia devono essere compresi nella
circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di
pertinenza della farmacia stessa».

 

Art. 2 bis

Potenziamento dell'attivita' della Lega italiana per la lotta contro
i tumori

 

1. Al fine di riprendere le attivita' di contrasto delle patologie
oncologiche e di promuovere, nella fase post-pandemica, campagne di
prevenzione ed educazione sanitaria rivolte alla popolazione, la Lega
italiana per la lotta contro i tumori e' autorizzata, per il triennio
2022-2024, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di
previo espletamento delle procedure di mobilita' e ad assumere, con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente
complessivo di quattro unita' di personale, di cui due di Area C -
posizione economica C1 e due di Area B - posizione economica B1, per
completare la copertura della propria pianta organica, in aggiunta
alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente. La
dotazione organica della Lega italiana per la lotta contro i tumori
e' rideterminata in dodici unita' complessive, di cui un'unita' con
qualifica C5, tre unita' con qualifica C1, un'unita' con qualifica
B3, sei unita' con qualifica B1 e un'unita' con qualifica A3. Per lo
svolgimento delle procedure concorsuali di cui al primo periodo e'
autorizzata, per l'anno 2022, una spesa pari a euro 8.350, cui si
provvede a valere sulle risorse del bilancio della Lega italiana per
la lotta contro i tumori.
2. Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari a euro 45.907 per l'anno 2022 e a euro 183.628 annui a
decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

 

Art. 3

Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute in
materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di
linee guida e protocolli connessi alla pandemia di COVID-19

 

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 1°
aprile 2022, l'articolo 10-bis e' sostituito dal seguente:
«Art.10-bis. (Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della
salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la
adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia di
COVID-19). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino
al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di
emergenza e in relazione all'andamento epidemiologico, il Ministro
della salute, nel rispetto dei principi di adeguatezza e di
proporzionalita', con propria ordinanza:
a) di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con
la Conferenza delle regioni e delle province autonome, puo' adottare
e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento
in sicurezza dei servizi e delle attivita' economiche, produttive e
sociali;
b) sentiti i Ministri competenti per materia, puo' introdurre
limitazioni agli spostamenti da e per l'estero, nonche' imporre
misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.».

 

Art. 4

Isolamento e autosorveglianza

 

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 1°
aprile 2022, dopo l'articolo 10-bis e' inserito il seguente:
«Art. 10-ter. (Isolamento e autosorveglianza). - 1. A decorrere
dal 1° aprile 2022 e' fatto divieto di mobilita' dalla propria
abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura
dell'isolamento per provvedimento dell'autorita' sanitaria in quanto
risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della
guarigione, salvo che per il ricovero in una struttura sanitaria o
altra struttura allo scopo destinata.
2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, a coloro
che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al
SARS- CoV-2 e' applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente
nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e
con esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 10-quater, comma 4,
lettere a), b) e, limitatamente alle attivita' sportive all'aperto o
al chiuso, se svolte in condizioni di sicurezza rispetto al rischio
di contagio, c), e comma 5, fino al decimo giorno successivo alla
data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al
SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per
la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a cio'
abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici,
al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.
3. Con circolare del Ministero della salute sono definite le
modalita' attuative dei commi 1 e 2. La cessazione del regime di
isolamento di cui al comma 1 consegue all'esito negativo di un test
antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2,
effettuato anche presso centri privati a cio' abilitati. In
quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalita' anche elettroniche,
al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del
referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime
dell'isolamento.».

 

Art. 5

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

 

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 1°
aprile 2022, dopo l'articolo 10-ter, come inserito dal presente
decreto, e' inserito il seguente:
«Art. 10-quater. (Dispositivi di protezione delle vie
respiratorie). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3
per il sistema educativo, scolastico e formativo, e' fatto obbligo di
indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo
FFP2 nei seguenti casi:
a) fino al 15 giugno 2022, per l'accesso ai seguenti mezzi di
trasporto e per il loro utilizzo:
1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di
persone;
2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto
interregionale;
3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario
passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta
Velocita';
4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad
offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o
periodico su un percorso che collega piu' di due regioni ed aventi
itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o
regionale;
7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di
scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
b) fino al 30 aprile 2022, per l'accesso a funivie, cabinovie e
seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento,
con finalita' turistico-commerciale e anche ove ubicate in
comprensori sciistici;
c) fino al 30 aprile 2022, per gli spettacoli aperti al
pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali,
sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e
musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonche' per gli eventi
e le competizioni sportivi; dal 1° maggio 2022 al 15 giugno 2022, per
gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale
teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di
intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati,
nonche' per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al
chiuso.
2. Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso diversi da
quelli di cui al comma 1 e con esclusione delle abitazioni private,
e' fatto obbligo, sull'intero territorio nazionale, di indossare
dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Fino al 15 giugno
2022, hanno l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle
vie respiratorie i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle
strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese
le strutture di ospitalita' e lungodegenza, le residenze sanitarie
assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture
residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le
strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo
2017.
3. Fino al 30 aprile 2022, in sale da ballo, discoteche e locali
assimilati, al chiuso, e' fatto obbligo di indossare i dispositivi di
protezione delle vie respiratorie, ad eccezione del momento del
ballo.
4. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione
delle vie respiratorie:
a) i bambini di eta' inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilita' incompatibili con
l'uso della mascherina, nonche' le persone che devono comunicare con
una persona con disabilita' in modo da non poter fare uso del
dispositivo;
c) i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva.
5. L'obbligo di cui al comma 2 non sussiste quando, per le
caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia
garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non
conviventi.
6. I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonche' i loro
delegati, sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei servizi di cui
al comma 1, lettera a), avvenga nel rispetto delle prescrizioni di
cui al medesimo comma 1.
7. I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita' di cui ai
commi 1, lettere b) e c), 2 e 3 sono tenuti a verificare il rispetto
delle prescrizioni di cui ai medesimi commi 1, 2 e 3.
8. Fino al 30 aprile 2022 sull'intero territorio nazionale, per i
lavoratori, sono considerati dispositivi di protezione individuale
(DPI) di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche. Le disposizioni di cui
al presente comma si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi
domestici e familiari. Le disposizioni di cui al presente comma
continuano ad applicarsi ai lavoratori delle strutture di cui al
comma 2, secondo periodo, del presente articolo fino al 15 giugno
2022».

 

Art. 6

Graduale eliminazione del green pass base

 

1. All'articolo 2-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
concernente le uscite temporanee degli ospiti dalle strutture
residenziali, a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole «Alle persone
ospitate» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022,
alle persone ospitate».
2. All'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in
materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da
vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, a
decorrere dal 1° aprile 2022, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Dal 1° al 30 aprile 2022, e' consentito sull'intero
territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle
certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test,
cosiddetto green pass base, l'accesso ai seguenti servizi e
attivita':
a) mense e catering continuativo su base contrattuale;
b) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al
chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di
ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive
riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
c) concorsi pubblici;
d) corsi di formazione pubblici e privati, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 9-ter.1 del presente decreto e dagli
articoli 4-ter.1 e 4-ter.2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;
e) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli
internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e
minori;
f) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al
pubblico, nonche' agli eventi e alle competizioni sportivi, che si
svolgono all'aperto.»;
b) i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati;
c) al comma 3, primo periodo, le parole «ai commi 1 e 1-bis» sono
sostituite dalle seguenti: «al comma 1».
1. All'articolo 9-ter.1 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in
materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso
in ambito scolastico, educativo e formativo, al comma 1, a decorrere
dal 1° aprile 2022, le parole «31 marzo 2022, termine di cessazione
dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile
2022».
2. All'articolo 9-ter.2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in
materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso
alle strutture della formazione superiore, al comma 1, a decorrere
dal 1° aprile 2022, le parole «31 marzo 2022, termine di cessazione
dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile
2022».
3. All'articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in
materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di
trasporto, a decorrere dal 1° aprile 2022, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Dal 1° al 30 aprile 2022, e' consentito sull'intero
territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle
certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test,
cosiddetto green pass base, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto
e il loro utilizzo:
a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di
persone;
b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto
interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti
marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei
collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti;
c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario
passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta
Velocita';
d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad
offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o
periodico su un percorso che collega piu' di due regioni ed aventi
itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.»;
b) i commi 2-bis e 2-ter sono abrogati;
c) al comma 3, primo periodo, le parole «e al comma 2-bis» sono
sostituite dalle seguenti: «, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 10-quater, comma 6»;
d) al comma 3-bis, le parole «Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le misure» sono
sostituite dalle seguenti: «Le misure» e le parole «e fino al 31
marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza nazionale»
sono soppresse;
e) al comma 4, le parole «, 2-bis» sono soppresse.
6. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 22 aprile 2021, n.
52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore
pubblico, ai commi 1 e 6, a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole
«31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza» sono
sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022».
7. All'articolo 9-sexies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in
materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei
magistrati negli uffici giudiziari, al comma 1, a decorrere dal 1°
aprile 2022, le parole «31 marzo 2022, termine di cessazione dello
stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022».
8. All'articolo 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in
materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore
privato, a decorrere dal 1° aprile 2022 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) ai commi 1 e 6, le parole «31 marzo 2022, termine di
cessazione dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti:
«30 aprile 2022»;
b) al comma 7, le parole «31 marzo 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «30 aprile 2022».

 

Art. 7

Graduale eliminazione del green pass rafforzato

 

1. All'articolo 9-bis.1 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in
materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da
vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, a
decorrere dal 1° aprile 2022, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Dal 1° al 30 aprile 2022, sull'intero territorio nazionale,
e' consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle
certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione,
cosiddetto green pass rafforzato, l'accesso ai seguenti servizi e
attivita':
a) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di
contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive,
per le attivita' che si svolgono al chiuso, nonche' spazi adibiti a
spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per
gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione
dell'eta' o di disabilita';
b) convegni e congressi;
c) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le
attivita' che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri
educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative
attivita' di ristorazione;
d) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti
alle cerimonie civili o religiose, nonche' eventi a queste assimilati
che si svolgono al chiuso;
e) attivita' di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e
casino';
f) attivita' che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e
locali assimilati;
g) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al
pubblico, nonche' agli eventi e alle competizioni sportivi, che si
svolgono al chiuso.».
b) al comma 3, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.
2. All'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in
materia di accesso dei visitatori a strutture residenziali,
socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, le parole «e fino alla cessazione dello stato
di emergenza epidemiologica da COVID-19» sono sostituite dalle
seguenti: «e fino al 31 dicembre 2022»;
b) al comma 1-sexies, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: «A decorrere dal 10 marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2022,
e' consentito altresi' l'accesso dei visitatori ai reparti di degenza
delle strutture ospedaliere secondo le modalita' di cui ai commi
1-bis e 1-ter.».
b-bis) dopo il comma 1-sexies e' inserito il seguente:
«1-sexies.1. Il direttore sanitario delle strutture di cui al
comma 1 puo' adottare misure precauzionali piu' restrittive di quelle
previste dal presente articolo in relazione allo specifico contesto
epidemiologico, previa comunicazione al dipartimento di prevenzione
dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, che, ove
ritenga non sussistenti le condizioni di rischio sanitario addotte,
ordina, nel termine perentorio di tre giorni, con provvedimento
motivato, che non si dia corso alle misure piu' restrittive».

 

Art. 7 bis

Disposizioni in materia di durata delle certificazioni verdi COVID-19

 

1. All'articolo 9, comma 4-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021,
n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.
87, al primo periodo, le parole: «prima dose di vaccino» sono
sostituite dalle seguenti: «prima dose di un vaccino con schedula
vaccinale a due dosi» e, al secondo periodo, le parole: «ciclo
vaccinale primario» sono sostituite dalle seguenti: «ciclo vaccinale
primario, che comprende anche la somministrazione di vaccini con
schedula vaccinale a una dose,».

 

Art. 8

Obblighi vaccinali

1. All'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,
riguardante gli obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni
sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «Al fine di tutelare la salute pubblica»
sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022, al fine di
tutelare la salute pubblica»;
b) al comma 5:
1) al primo periodo, le parole «non oltre il termine di sei
mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2022»;
2) dopo il terzo periodo, sono aggiunti i seguenti: «In caso di
intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente
competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione
temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui
la vaccinazione e' differita in base alle indicazioni contenute nelle
circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende
efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare
all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non
oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di
differimento.»;
c) al comma 6, le parole «alla scadenza del termine di sei mesi a
decorrere dal 15 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al
31 dicembre 2022».
2. All'articolo 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in
materia di obblighi vaccinali per i lavoratori impiegati in strutture
residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, al comma 1, dopo
le parole «Dal 10 ottobre 2021» sono inserite le seguenti: «e fino al
31 dicembre 2022».
3. All'articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in
materia di obblighi vaccinali, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1:
1) nell'alinea, dopo le parole «Dal 15 dicembre 2021» sono
inserite le seguenti: «e fino al 31 dicembre 2022»;
2) le lettere a), b) e d) sono abrogate;
b) il comma 1-bis e' abrogato;
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo
svolgimento delle attivita' lavorative dei soggetti obbligati ai
sensi del comma 1. I responsabili delle strutture in cui presta
servizio il personale di cui al comma 1 assicurano il rispetto
dell'obbligo di cui al medesimo comma 1. Si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 4, commi 2 e 7.»;
d) al comma 3, ultimo periodo, le parole «15 giugno 2022.» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022. In caso di intervenuta
guarigione si applica la disposizione dell'articolo 4, comma 5.»;
e) il comma 4 e' abrogato;
f) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Obbligo vaccinale
per il personale delle strutture di cui all'articolo 8-ter del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».
4. Dopo l'articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,
sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-ter.1. (Obbligo vaccinale per il personale della scuola,
del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia
locale, degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124,
dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, degli istituti
penitenziari, delle universita', delle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori,
nonche' dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale). - 1.
Fino al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione
dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da
adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i
termini di validita' delle certificazioni verdi COVID-19 previsti
dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si
applica alle seguenti categorie:
a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione,
delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di
cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei
centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi
regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi
regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione
tecnica superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo
4-ter.2;
b) personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso
pubblico, della polizia locale, nonche' degli organismi di cui agli
articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e personale
dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, di cui all'articolo 12
del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109;
c) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attivita'
lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la
giustizia minorile e di comunita', all'interno degli istituti
penitenziari per adulti e minori;
d) personale delle universita', delle istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici
superiori, nonche' al personale dei Corpi forestali delle regioni a
statuto speciale.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di accertato
pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche
documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina
generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari
del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione
anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione puo' essere omessa o
differita.
Art. 4-ter.2. (Obbligo vaccinale per il personale docente ed
educativo della scuola). - 1. Dal 15 dicembre 2021 al 15 giugno 2022,
l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2
di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione
della dose di richiamo, entro i termini di validita' delle
certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applica anche al personale
docente ed educativo del sistema nazionale di istruzione, delle
scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei
centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi
regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi
regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione
tecnica superiore.
2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo
svolgimento delle attivita' didattiche a contatto con gli alunni da
parte dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti
scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1
assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo comma 1.
3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente
l'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 acquisendo le
informazioni necessarie anche secondo le modalita' definite con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo
9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non
risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la
presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalita'
stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di
cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre,
entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione
comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione
relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di
vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni
dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei
presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di
presentazione di documentazione attestante la richiesta di
vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a
trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla
somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento
dell'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della
documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al
comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno
immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di
accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di
utilizzare il docente inadempiente in attivita' di supporto alla
istituzione scolastica. Il quinto periodo si interpreta nel senso che
ai docenti inadempienti si applica, per quanto compatibile, il regime
stabilito per i docenti dichiarati temporaneamente inidonei alle
proprie funzioni.
4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di
cui al comma 1 provvedono, dal 1° aprile 2022 fino al termine delle
lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, alla sostituzione del
personale docente e educativo non vaccinato mediante l'attribuzione
di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel
momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo
vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attivita' didattica.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro
29.207.391 per l'anno 2022 si provvede, quanto a 15.000.000 di euro,
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a
14.207.391 euro, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 592, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205.
6. Ai fini dell'immediata attuazione del presente articolo, il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
5. All'articolo 4-quater del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,
riguardante l'estensione dell'obbligo vaccinale agli
ultracinquantenni, al comma 1, le parole «e 4-ter» sono sostituite
dalle seguenti: «, 4-ter, 4-ter.1 e 4-ter.2».
6. L'articolo 4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 4-quinquies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19
nei luoghi di lavoro per coloro che sono soggetti all'obbligo
vaccinale ai sensi degli articoli 4-ter.1, 4-ter.2 e 4-quater). - 1.
Fermi restando gli obblighi vaccinali e il relativo regime
sanzionatorio di cui all'articolo 4-sexies, i soggetti di cui agli
articoli 4-ter.1, 4-ter.2, comma 3, ultimo periodo, e 4-quater, fino
al 30 aprile 2022, per l'accesso ai luoghi di lavoro, devono
possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi
COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass
base di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis), del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Si applicano le disposizioni di
cui agli articoli 9-ter.1, 9-ter.2, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies,
9-octies e 9-novies del decreto-legge n. 52 del 2021.».
7. All'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in
materia di sanzioni pecuniarie, al comma 1, le parole «di cui
all'articolo 4-quater» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli
articoli 4-ter.1, 4-ter.2 e 4-quater».
8. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9-ter.1, comma 1, le parole «dall'articolo 4-ter,
comma 1, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo
4-ter.2»;
b) all'articolo 9-ter.2, comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;
c) all'articolo 9-quinquies, comma 1, le parole «, 4-quater e
4-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «e 4-ter.2»;
d) all'articolo 9-sexies, comma 1, le parole «, 4-quater e
4-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «e 4-ter.2»;
e) all'articolo 9-septies, comma 1, le parole «, 4-quater e
4-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «e 4-ter.2».

Art. 9

Nuove modalita' di gestione dei casi di positivita' all'infezione da
SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo

1. L'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a
decorrere dal 1° aprile 2022, e' sostituito dal seguente:
«Art. 3. (Disposizioni per il sistema educativo, scolastico e
formativo, ivi comprese modalita' di gestione dei casi di positivita'
all'infezione da SARS-CoV-2). - 1. A decorrere dal 1° aprile 2022,
fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021/2022, ferma restando
per il personale scolastico l'applicazione del regime
dell'autosorveglianza di cui all'articolo 10-ter del presente
decreto, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito
della positivita' all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo,
scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non
paritarie nonche' i centri provinciali per l'istruzione degli adulti,
si applicano le misure di cui ai commi 2 e 3. Resta fermo lo
svolgimento in presenza delle attivita' educative e didattiche e la
possibilita' di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione,
ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.
All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
1. Nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di
istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65, in presenza di almeno quattro casi di positivita'
tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe,
l'attivita' educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e i
docenti e gli educatori utilizzano i dispositivi di protezione delle
vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto
con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi
e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo
contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche
in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato
per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso,
l'esito negativo del test e' attestato con una autocertificazione.
2. Nelle scuole primarie di cui all'articolo 4, comma 2, del
decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e nelle scuole
secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nonche' nelle scuole secondarie
di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione
professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo
17 ottobre 2005, n. 226, in presenza di almeno quattro casi di
positivita' tra gli alunni presenti in classe, l'attivita' didattica
prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e
degli alunni che abbiano superato i sei anni di eta' per dieci giorni
dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima
comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno
successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico
rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test
antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene
SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test e'
attestato con una autocertificazione.
3. Gli alunni delle scuole primarie, delle scuole secondarie di
primo e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione
professionale in isolamento ai sensi dell'articolo 10-ter in seguito
all'infezione da SARS-CoV-2, possono seguire l'attivita' scolastica
nella modalita' della didattica digitale integrata su richiesta della
famiglia o dello studente, se maggiorenne. La riammissione in classe
dei suddetti alunni e' subordinata alla sola dimostrazione di avere
effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo,
anche in centri privati a cio' abilitati.
4. Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021/2022, nelle
istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo nonche' negli
istituti tecnici superiori continuano ad applicarsi le seguenti
misure di sicurezza:
a) e' fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione
delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia
protettiva, fatta eccezione per i bambini accolti nel sistema
integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma
2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, per i soggetti con
patologie o disabilita' incompatibili con l'uso dei predetti
dispositivi e per lo svolgimento delle attivita' sportive;
b) e' raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni
strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
c) resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o
permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da
SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e
temperatura corporea superiore a 37,5°.».
2. L'articolo 3-sexies del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, e'
abrogato a decorrere dal 1° aprile 2022 e le misure adottate ai sensi
del citato articolo 3-sexies sono ridefinite in funzione della
presente disposizione.
3. Il comma 3-ter dell'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, e' sostituito dal seguente:
«3-ter. La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale,
oggetto dell'attivita' didattica svolta in presenza o a distanza
nell'anno scolastico 2021/2022, produce gli stessi effetti delle
attivita' previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni
scolastiche del secondo ciclo dall'articolo 4 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e
dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.».

 

Art. 9 bis

Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e
sicurezza sul lavoro

 

1. Nelle more dell'adozione dell'accordo di cui all'articolo 37,
comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul
lavoro puo' essere erogata sia con la modalita' in presenza sia con
la modalita' a distanza, attraverso la metodologia della
videoconferenza in modalita' sincrona, tranne che per le attivita'
formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi
adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un
addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi
obbligatoriamente in presenza.

 

Art. 10

Proroga dei termini correlati alla pandemia di COVID-19

 

1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui
all'allegato A sono prorogati fino al 31 dicembre 2022 e le relative
disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili
autorizzate a legislazione vigente.
1-bis. Esclusivamente per i soggetti affetti dalle patologie e
condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute adottato
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre
2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
2022, n. 11, la disciplina di cui all'articolo 26, commi 2 e 7-bis,
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' prorogata fino
al 30 giugno 2022.
1-ter. Sono prorogate fino al 30 giugno 2022 le misure in materia
di lavoro agile per i soggetti di cui all'articolo 26, comma 2-bis,
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Al fine di
garantire la sostituzione del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche
che usufruisce dei benefici di cui al primo periodo e' autorizzata la
spesa di 5.402.619 euro per l'anno 2022.
1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-bis e
1-ter, pari a 9.702.619 euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 4.650.000 euro per l'anno 2022, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
salute per 4.300.000 euro e l'accantonamento relativo al Ministero
dell'istruzione per 350.000 euro;
b) quanto a 4.500.000 euro per l'anno 2022, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 552.619 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente
riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta
formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1
della legge 18 dicembre 1997, n. 440.
2. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui
all'allegato B sono prorogati al 31 luglio 2022 e le relative
disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili
autorizzate a legislazione vigente.
2-bis. Le disposizioni dell'articolo 90, commi 3 e 4, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di lavoro agile per i
lavoratori del settore privato, continuano ad applicarsi fino al 31
agosto 2022.
3. Fino al 30 aprile 2022 continuano ad applicarsi alle istituzioni
universitarie, alle Istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica, nonche' alle attivita' delle altre istituzioni
di alta formazione collegate alle universita', le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 6
agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
settembre 2021, n. 133.
4. Le disposizioni di cui agli articoli 259, commi da 2 a 5, e 260,
commi da 2 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, continuano ad
applicarsi fino al 30 giugno 2022 ai concorsi indetti e gia' in atto
nonche' ai corsi in atto alla data del 31 marzo 2022.
5. Le aree sanitarie temporanee, gia' attivate dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo
4, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la gestione
dell'emergenza COVID-19 possono continuare ad operare, anche in
deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, fino al 31
dicembre 2022.
5-bis. Il termine di cui al comma 5 dell'articolo 2-bis del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di conferimento di
incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e
continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonche' al
personale del ruolo sanitario del comparto sanita', collocati in
quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale
in conseguenza del collocamento a riposo, nonche' agli operatori
socio-sanitari collocati in quiescenza, e' prorogato al 31 dicembre
2022. All'attuazione della disposizione di cui al primo periodo si
provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente
e della disciplina di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge
30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
giugno 2019, n. 60.
5-ter. Al comma 9 dell'articolo 34 del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, le parole: «per l'anno 2021 e per il primo trimestre
dell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021 e
2022».
5-quater. All'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 23 luglio
2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre
2021, n. 126, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».
5-quinquies. Le disposizioni di cui all'articolo 5-ter del
decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, continuano ad applicarsi fino al 30
giugno 2022.

 

Art. 10 bis

Medicina trasfusionale

1. Al fine di ridurre il rischio di contagio degli operatori e
degli assistiti e di garantire la continuita' assistenziale
nell'ambito dello svolgimento delle attivita' trasfusionali, le
prestazioni sanitarie relative all'accertamento dell'idoneita' alla
donazione, alla produzione, distribuzione e assegnazione del sangue e
degli emocomponenti e alla diagnosi e cura nella medicina
trasfusionale sono inserite nell'elenco delle prestazioni di
telemedicina e organizzate secondo le linee guida emanate dal Centro
nazionale sangue sulla base delle Indicazioni nazionali per
l'erogazione di prestazioni in telemedicina, di cui all'accordo
sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 17
dicembre 2020.

 

Art. 11

Sanzioni e controlli

 

1. All'articolo 13 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a
decorrere dal 1° aprile 2022 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 9,
commi 9-bis e 9-ter, 9-bis, 9-bis.1, 10-ter, comma 2, e 10-quater,
nonche' delle ordinanze di cui all'articolo 10-bis, comma 1, lettera
b), e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35. Dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma
9-ter dell'articolo 9, al comma 4 dell'articolo 9-bis, al comma 3
dell'articolo 9-bis.1 e al comma 7 dell'articolo 10-quater, commesse
in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la
sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o
dell'attivita' da uno a dieci giorni. Dopo una violazione delle
disposizioni di cui all'articolo 9-bis.1, comma 1, lettere f) e g),
in relazione al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19
da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, si
applica, a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata
diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno
a dieci giorni.»;
b) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi
dell'articolo 452 del codice penale o comunque piu' grave reato, la
violazione della misura di cui all'articolo 10-ter, comma 1, e'
punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934,
n. 1265.».
2. L'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e l'articolo 2
del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, continuano a
trovare applicazione nei casi in cui disposizioni vigenti facciano ad
essi espresso rinvio.

Art. 12

Disposizioni in materia di proroga delle Unita' speciali di
continuita' assistenziale e di contratti in favore di medici
specializzandi nonche' in materia di formazione specifica in
medicina generale

1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il
comma 4 e' abrogato.
2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 295, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234.
3. All'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), terzo periodo, e
all'articolo 2-ter, comma 5, quarto periodo, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, le parole «esclusivamente durante lo stato di
emergenza» sono soppresse.
3-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 11,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Per le finalita' di cui al comma 1, le regioni e le
province autonome, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24,
comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, prevedono la
limitazione del massimale degli assistiti in carico fino a 1.000
assistiti, anche con il supporto dei tutori di cui all'articolo 27
del medesimo decreto legislativo n. 368 del 1999, o del monte ore
settimanale e possono organizzare i corsi anche a tempo parziale,
garantendo in ogni caso che l'articolazione oraria e l'organizzazione
delle attivita' assistenziali non pregiudichino la corretta
partecipazione alle attivita' didattiche previste per il
completamento del corso di formazione specifica in medicina generale.
Le ore di attivita' svolte dai medici assegnatari degli incarichi ai
sensi del comma 1 devono essere considerate a tutti gli effetti quali
attivita' pratiche, da computare nel monte ore complessivo previsto
dall'articolo 26, comma 1, del citato decreto legislativo n. 368 del
1999».
3-ter. Al comma 3 dell'articolo 27 del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 368, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle
seguenti: «cinque anni».
3-quater. Al primo periodo del comma 548-bis dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «31 dicembre 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

 

Art. 13

Raccolta di dati per la sorveglianza integrata del SARS-CoV-2 e per
il monitoraggio della situazione epidemiologica e delle condizioni
di adeguatezza dei sistemi sanitari regionali

 

1. Per continuare a garantire la sorveglianza epidemiologica e
microbiologica del SARS-CoV-2 sulla base degli indirizzi forniti dal
Ministero della salute, nonche' per garantire maggiore supporto ai
sistemi sanitari regionali per la programmazione di una gestione
ordinaria dei contagi da SARS-CoV-2, anche dopo il 31 marzo 2022,
l'Istituto superiore di sanita' gestisce la specifica piattaforma
dati a tal fine gia' istituita presso il medesimo Istituto con
l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 27
febbraio 2020, n. 640, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del
28 febbraio 2020, che le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano sono tenute ad alimentare con i dati sui casi, acquisiti
ai sensi dell'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, nonche' ai sensi dell'articolo 34-bis del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e secondo le modalita' indicate
dal predetto Istituto, adottando misure tecniche e organizzative
idonee a tutelarne la riservatezza e la sicurezza. I dati raccolti ai
sensi del presente comma sono comunicati tempestivamente
dall'Istituto superiore di sanita' al Ministero della salute, secondo
le modalita' da quest'ultimo stabilite e, in forma aggregata, sono
messi a disposizione delle regioni e delle province autonome, anche
ai fini della loro pubblicazione, garantendo la continuita' operativa
e qualitativa di tale processo, precedentemente realizzato in
collaborazione con il Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Ai fini del monitoraggio delle risposte immunologiche
all'infezione e ai vaccini somministrati per la prevenzione
dell'infezione da SARS-CoV-2 da svolgersi nel rispetto delle
modalita' concordate con il Ministero della salute, anche dopo il 31
marzo 2022, quest'ultimo trasmette all'Istituto superiore di sanita',
in interoperabilita' con la piattaforma di cui al comma 1, i dati
individuali relativi ai soggetti cui sono somministrate dosi di
vaccino anti SARS-CoV-2 contenuti nell'Anagrafe nazionale vaccini, ai
sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29.
3. Anche dopo il 31 marzo 2022, ai sensi dell'articolo 19 del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il sistema Tessera sanitaria
trasmette alla piattaforma di cui al comma 1 il numero dei tamponi
antigenici rapidi effettuati, aggregati per tipologia di assistito,
con l'indicazione degli esiti, positivi o negativi, per la successiva
trasmissione al Ministero della salute, ai fini dell'espletamento
delle relative funzioni in materia di prevenzione e controllo delle
malattie infettive e, in particolare, del COVID-19.
4. I dati personali raccolti mediante la piattaforma di cui al
comma 1 sono trattati dai soggetti indicati dal presente articolo,
per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali, per motivi
di interesse pubblico nel settore della sanita' pubblica, nonche' a
fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica
o storica o ai fini statistici, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo
2, lettere i) e j), del regolamento (UE) 2016/ 679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, adottando le misure
tecniche ed organizzative idonee ad assicurare la riservatezza e la
sicurezza del dato, nel rispetto delle disposizioni vigenti in
materia di protezione dei dati personali.
5. Allo scopo di garantire la collaborazione scientifica e di
sanita' pubblica epidemiologica internazionale, i dati raccolti dalla
piattaforma di cui al comma 1, appositamente pseudonimizzati, possono
essere condivisi, per il perseguimento delle finalita'
internazionalmente riconosciute, con gli specifici database
dell'Organizzazione mondiale della sanita' e del Centro europeo per
la prevenzione e il controllo delle malattie e sono pubblicati nel
sito internet istituzionale dell'Istituto superiore di sanita'.
6. Al fine di assicurare l'ottimale svolgimento delle funzioni di
ricerca, controllo, consulenza, regolazione e formazione
dell'Istituto superiore di sanita', anche mediante lo sviluppo di
nuovi modelli interpretativi dei dati sanitari, i trattamenti dei
dati raccolti con la piattaforma di cui al comma 1, sulla base di
specifica e motivata richiesta al medesimo Istituto, previa apposita
pseudonimizzazione e adottando le misure tecniche ed organizzative
idonee ad assicurare la riservatezza e la sicurezza del dato, possono
essere effettuati dai centri di competenza nell'ambito scientifico e
di ricerca, nonche' da enti di particolare rilevanza scientifica, di
livello nazionale e internazionale, e da pubbliche amministrazioni,
che a tale scopo assumono la qualita' di responsabili del trattamento
ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Titolare del
trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 24 del medesimo
regolamento (UE) 2016/679 e' l'Istituto superiore di sanita'.
7. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle
attivita' economiche, produttive e sociali, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano monitorano con cadenza giornaliera
l'andamento della situazione epidemiologica determinata dalla
diffusione del SARS-CoV-2 nei propri territori e, in relazione a tale
andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario
regionale. Ai fini di cui al primo periodo, dopo il 31 marzo 2022, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano raccolgono i
dati secondo i criteri indicati con specifica circolare del Ministero
della salute e li comunicano quotidianamente al Ministero della
salute e all'Istituto superiore di sanita'.
8. L'Istituto superiore di sanita', le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e il Ministero della salute
provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente. Le disposizioni di cui al presente comma continuano ad
applicarsi ai lavoratori delle strutture di cui al comma 2, secondo
periodo, del presente articolo fino al 15 giugno 2022.

 

Art. 14

Abrogazioni

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, gli articoli 1, 2,
3-bis, 4, 4-bis, 5, 5-bis, 6, 6-bis, 7, 8, 8-bis, 8-ter e 9-quater.1
sono abrogati a decorrere dal 1° aprile 2022.

 

Art. 14 bis

Disposizioni volte a favorire l'attuazione degli interventi a tutela
delle persone con disturbi dello spettro autistico
1. Il comma 402 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.
208, e' sostituito dal seguente:
«402. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro per le disabilita', con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro dell'universita' e della ricerca, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e
le modalita' per l'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al
comma 401 del presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma
402-bis, prevedendo che tali risorse siano destinate, nel rispetto
della legge 18 agosto 2015, n. 134, e fermo restando quanto stabilito
dal decreto del Ministro della salute 30 dicembre 2016, ai seguenti
settori di intervento:
a) per una quota pari al 15 per cento, allo sviluppo di
progetti di ricerca di base o applicata, nonche' su modelli
clinico-organizzativi e sulle buone pratiche terapeutiche ed
educative, da parte di enti di ricerca e strutture pubbliche e
private accreditate da parte del Servizio sanitario nazionale,
selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica;
b) per una quota pari al 50 per cento, da ripartire tra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all'incremento
del personale del Servizio sanitario nazionale preposto
all'erogazione degli interventi previsti dalle linee guida sulla
diagnosi e sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico
elaborate dall'Istituto superiore di sanita';
c) per una quota pari al 15 per cento, a iniziative di
formazione quali l'organizzazione di corsi di perfezionamento e
master universitari in analisi applicata del comportamento e altri
interventi previsti dalle linee guida di cui alla lettera b)
indirizzati al personale e agli operatori del Servizio sanitario
nazionale e al personale socio-sanitario, compreso il personale di
cui alla medesima lettera b), sulla base di convenzioni tra
universita' e strutture del Servizio sanitario nazionale;
d) per una quota pari al 20 per cento, a iniziative delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano finalizzate,
con il supporto dell'Istituto superiore di sanita', allo sviluppo di:
1) una rete di cura territoriale con funzioni di
riconoscimento, diagnosi e intervento precoce sui disturbi del
neurosviluppo, nel quadro di un'attivita' di sorveglianza della
popolazione soggetta a rischio e della popolazione generale,
nell'ambito dei servizi educativi della prima infanzia e dei bilanci
di salute pediatrici, nei servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e
dell'adolescenza e nei reparti di terapia intensiva neonatale e di
neonatologia;
2) progetti di vita individualizzati basati sul concetto di
qualita' della vita, come definito dall'Organizzazione mondiale della
sanita', assicurando percorsi diagnostico-terapeutici, assistenziali
ed educativi e la continuita' di cura in tutto l'arco della vita,
l'integrazione scolastica e l'inclusione sociale e lavorativa».
2. Il comma 456 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.
178, e' abrogato.
3. Dopo il comma 402 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e'
inserito il seguente:
«402-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con
il Ministro per le disabilita' e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
definiti i criteri e le modalita' per l'utilizzazione delle risorse
di cui all'articolo 1, comma 181, lettera a), della legge 30 dicembre
2021, n. 234, nell'ambito delle finalita' previste all'articolo 1,
comma 182, della medesima legge ».
4. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, e' adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
5. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 402-bis, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, introdotto dal comma 3 del presente articolo,
e' adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.

 

Art. 14 ter

Clausola di salvaguardia

 

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme
di attuazione.

 

Art. 15

Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.

Allegati

ALLEGATO A

ALLEGATO A

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