Sversamento idrocarburi: le attrezzature per le emergenze

Al fine di fare fronte a possibili emergenze derivanti dallo svernamento idrocarburi, Il D.M. 23 gennaio 2017 definisce le scorte minime che devono essere presenti negli appositi depositi di terraferma, sugli impianti di perforazione, sulle piattaforme di produzione e sulle relative navi appoggio

Definite le attrezzature per fare fronte a possibili emergenze derivanti da idrocarburi che devono essere presenti negli appositi depositi di terraferma, sugli impianti di perforazione, sulle piattaforme di produzione e sulle relative navi appoggio.

È quanto ha messo a fuoco il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 23 gennaio 2017 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2017, n. 37), che ha anche stabilito il piano per l'addestramento del personale all'impiego delle attrezzature e i criteri di idoneità dei prodotti.

A seguire il testo integrale del decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 23 gennaio 2017, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

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Leggi qui il commento al D.M. 23 gennaio 2017 (accesso riservato agli abbonati).

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Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare
23 gennaio 2017 

Definizione delle dotazioni di attrezzature e scorte di  risposta  ad

inquinamenti marini da idrocarburi, che  devono  essere  presenti  in

appositi depositi di  terraferma,  sugli  impianti  di  perforazione,

sulle piattaforme di  produzione  e  sulle  relative  navi  appoggio.

(17A01111)

in Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2017, n. 37


                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                             E DEL MARE

                           di concerto con

                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n.

886, concernente le attivita' di prospezione, ricerca e  coltivazione

di idrocarburi in mare, ed in  particolare  l'art.  61  comma  3  che

prevede l'emanazione di  disposizioni  concernenti  la  dotazione  di

attrezzature e scorte necessarie a  contenere,  rimuovere  o  rendere

innocue le sostanze inquinanti in caso  di  scarichi  accidentali  di

sostanze inquinanti in mare;

  Visto  il  decreto  20  maggio  1982  del  Ministero  della  marina

mercantile di concerto con il Ministero dell'industria del  commercio

e dell'artigianato recante  «Norme  di  esecuzione  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n.  886,  concernente  le

attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di  idrocarburi  nel

mare», che definisce le necessarie dotazioni di attrezzature e scorte

che devono essere presenti in appositi depositi in terraferma,  sulle

piattaforme di  perforazione  e  produzione  e  sulle  relative  navi

appoggio;

  Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante «Disposizioni  per

la difesa del mare»;

  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 1, comma  10  con  la

quale «sono trasferite al Ministero  dell'ambiente  le  funzioni  del

Ministero della marina mercantile in materia di tutela  e  di  difesa

dell'ambiente marino»;

  Visto il decreto del direttore generale  dell'Ispettorato  centrale

per la Difesa del mare del Ministero dell'ambiente  dell'11  dicembre

1997 «Approvazione delle procedure per l'autorizzazione  all'uso  dei

prodotti disinquinanti in mare» che ha previsto una standardizzazione

delle   procedure   di   «autorizzazione   all'uso»    di    prodotti

disinquinanti, gia' richiamati nel sopra  citato  decreto  20  maggio

1982, attraverso specifica regolamentazione ed abrogato  dall'art.  8

del decreto direttoriale 25 febbraio 2011;

  Visti i decreti del direttore  generale  per  la  Protezione  della

natura e del mare del Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare che regolano le procedure per  l'applicabilita'

ovvero per il riconoscimento di idoneita' dei prodotti  da  impiegare

in  mare  per  la  bonifica  dalla  contaminazione   da   idrocarburi

petroliferi e, in particolare:

    a) il decreto direttoriale 31 marzo 2009 «Impiegabilita' in  mare

di prodotti composti  da  materiali  inerti  di  origine  naturale  o

sintetica, ad azione assorbente, per la bonifica dalla contaminazione

da  idrocarburi  petroliferi»  cosi'  come  modificato  dal   decreto

direttoriale 13 marzo 2013;

    b) il decreto direttoriale 25 febbraio  2011  «Definizioni  delle

procedure per il riconoscimento di idoneita' dei prodotti  assorbenti

e  disperdenti  da  impiegare  in  mare   per   la   bonifica   della

contaminazione da idrocarburi petroliferi» cosi' come modificato  dal

decreto direttoriale 3 febbraio 2014;

  Visto il decreto 4 novembre 2010 della Presidenza del Consiglio dei

ministri recante  l'approvazione  del  «Piano  di  pronto  intervento

nazionale per la difesa da inquinamenti da  idrocarburi  e  di  altre

sostanze nocive causati da incidenti marini»;

  Visto il decreto 29 gennaio 2013 del Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare recante  l'approvazione  del  «Piano

operativo di pronto intervento per la difesa del mare  e  delle  zone

costiere dagli inquinamenti accidentali da  idrocarburi  e  da  altre

sostanze nocive»;

  Vista  la  direttiva  2013/30/UE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio del 12 giugno 2013 sulla sicurezza delle operazioni in mare

nel  settore  degli  idrocarburi  e  di  modifica   della   direttiva

2004/35/CE;

  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145 di  recepimento

della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni  in  mare

nel settore degli idrocarburi che modifica la direttiva 2004/35/CE;

  Visto il Protocollo relativo alla protezione del mare  Mediterraneo

dall'inquinamento derivante dall'esplorazione  e  dallo  sfruttamento

della piattaforma continentale, del fondo del mare e  del  sottosuolo

(protocollo   offshore)   della   Convenzione   per   la   protezione

dell'ambiente  marino  e  del  litorale   mediterraneo   dai   rischi

dell'inquinamento,  firmata  a  Barcellona  il  16  febbraio  1976  e

ratificata dall'Italia con legge 25 gennaio 1979, n. 30;

  Considerato  il  principio  di  precauzione  ambientale   enunciato

all'art. 191 del Trattato di Maastricht sul funzionamento dell'Unione

europea, in forza  del  quale  la  politica  dell'Unione  in  materia

ambientale mira a un elevato livello di tutela  ed  «e'  fondata  sui

principi della precauzione e dell'azione  preventiva,  sul  principio

della correzione, in via prioritaria alla fonte,  dei  danni  causati

all'ambiente e sul principio «chi inquina paga»»;

  Considerato altresi' che l'Italia, alla luce  della  vulnerabilita'

dell'ambiente marino mediterraneo, applica con grande  attenzione  il

principio di precauzione  nelle  politiche  di  pianificazione  della

bonifica in mare da idrocarburi attraverso sia  una  regolamentazione

molto rigorosa delle procedure per il  riconoscimento  dell'idoneita'

ovvero  dell'applicabilita'  dei  prodotti  da  impiegare  in   mare,

soprattutto per quanto attiene la valutazione dei potenziali  impatti

sull'ambiente marino e sia attraverso la prescrizione  di  utilizzare

prioritariamente  la  raccolta  meccanica  e  i  prodotti  assorbenti

rispetto  ai  prodotti  disperdenti  e  assorbenti  non  inerti,   da

impiegare  eventualmente  in  via  eccezionale  e  previa   specifica

autorizzazione;

  Ritenuto necessario, in relazione agli indirizzi  di  cui  sopra  e

alla evoluzione tecnologica intervenuta negli ultimi anni nel settore

delle attrezzature e dei prodotti da utilizzare per la  bonifica  del

mare della contaminazione da idrocarburi  petroliferi,  procedere  ad

una revisione del decreto ministeriale 20  maggio  1982  al  fine  di

aggiornare le dotazioni e scorte che  devono  essere  disponibili  su

ciascuna  piattaforma,  sulle  navi  appoggio  e  in  terraferma  per

combattere gli effetti dannosi in caso di inquinamenti accidentali;

  Vista la nota prot. 0004025/Gab del 19 febbraio 2016 con  la  quale

il Ministero dello sviluppo economico ha espresso l'assenso  ai  fini

del prescritto concerto.

                              Decreta:
                               Art. 1
       Costituzione di depositi per la custodia dei materiali


  1.  I  titolari  di  permesso  di  ricerca  o  di  concessione   di

coltivazione di idrocarburi liquidi  e  gassosi,  che  effettuano  la

perforazione dei pozzi oppure la coltivazione di  giacimenti  di  oli

minerali  nell'ambito  del  mare  territoriale  o  della  piattaforma

continentale italiani, hanno  l'obbligo  di  costituire  depositi  in

luoghi idonei sulla terraferma la  cui  ubicazione,  unitamente  alla

pianificazione  logistica  e  operativa,   garantisca   comunque   il

trasferimento  delle  attrezzature  di  cui  al  comma  2  alla  nave

appoggio, entro tre ore dalla pervenuta richiesta.

  2. Nei depositi di cui al comma 1 devono essere disponibili almeno:

  a) n. 2 sistemi meccanici  di  recupero  e  separazione  olio/acqua

(skimmers) aventi caratteristiche idonee al contenimento dei prodotti

estratti, nonche' alle condizioni meteo marine  prevalenti  nell'area

ove sono ubicate le piattaforme  e  comunque  con  una  capacita'  di

recupero non inferiore ai 35 metri cubi/ora;

  b) 1.000 metri di panne costiere, 500 metri di panne d'altura,  500

metri di panne rigide, con i relativi sistemi di ancoraggio;

  c) 1.000 metri di panne assorbenti dichiarate impiegabili,  nonche'

5  metri  cubi  di   materiale   oleoassorbente   nelle   sue   varie

configurazioni;

  d) 8.000 litri di prodotti disperdenti di tipo riconosciuto  idoneo

unitamente alla relativa apparecchiatura per lo spandimento in mare;

      e) cisterne di raccolta di capacita' complessiva non  inferiore

a 300 metri cubi;

  3. Il competente Compartimento marittimo, di intesa con la  Sezione

dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le  georisorse

competente per territorio, puo' autorizzare  un  unico  deposito  per

piu' piattaforme localizzate in aree contigue o viciniori.  Nel  caso

di deposito unico afferente a impianti  relativi  a  titoli  minerari

diversi, il deposito e' gestito consortilmente dai titolari. E' salva

la facolta' degli uffici competenti al  rilascio  dell'autorizzazione

di richiedere integrazioni alle dotazioni del  deposito  definite  al

precedente comma 2.

                               Art. 2
                     Dotazioni delle navi appoggio

  1. Ciascuna nave appoggio alle unita' di perforazione o a quelle di

produzione di oli minerali deve essere dotata di almeno:

  a) 200 metri di panne di altura;

  b) un sistema meccanico di recupero e separazione olio/acqua con le

caratteristiche di cui al precedente art.  1,  nonche'  di  casse  di

raccolta;

  c) 200 metri di panne assorbenti di tipo riconosciuto  impiegabile,

nonche' 1 metro cubo di  materiale  oleoassorbente  nelle  sue  varie

configurazioni di tipo riconosciuto impiegabile;

  d) 500 litri di prodotti disperdenti  riconosciuti  idonei  con  la

relativa apparecchiatura di dispersione.


                               Art. 3
Dotazioni  degli  impianti  di  perforazione,  delle  piattaforme  di
                produzione e delle navi di stoccaggio

  1. Gli impianti di perforazione e le piattaforme di  produzione  di

oli minerali, nonche' le navi di stoccaggio (FPSO-FSO), devono essere

dotati di almeno:

    a) un quantitativo di panne di altura, non inferiore al perimetro

esterno della piattaforma di produzione o della  nave  di  stoccaggio

maggiorato del 30%;

    b) un quantitativo  di  panne  assorbenti  di  tipo  riconosciuto

impiegabile, non  inferiore  al  doppio  della  somma  del  perimetro

esterno della singola piattaforma - nave di stoccaggio;

    c) 1.000  litri  di  prodotti  disperdenti  riconosciuti  idonei,

unitamente alla relativa apparecchiatura per il loro  spandimento  in

mare.

  2. Il competente Compartimento marittimo, di intesa con la  Sezione

dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le  georisorse

competente per territorio, puo' concedere deroghe a quanto  stabilito

al comma 1 in caso di:

    a) piattaforme viciniori;

    b) piattaforme non presidiate;

    c)  qualora  le  attrezzature  non  possano  essere  stoccate  in

piattaforma per le ridotte dimensioni della stessa.

                               Art. 4
                Piano per l'addestramento del personale
                   all'impiego delle attrezzature

  1.  Istruzioni  e  disposizioni   dettagliate   per   il   corretto

mantenimento delle  attrezzature  devono  essere  presenti  presso  i

depositi, gli impianti e le navi appoggio di cui agli articoli 1, 2 e

3 onde assicurare che le stesse  siano  sempre  in  buone  condizioni

manutentive,  operative  e  costantemente   disponibili   per   l'uso

immediato.

  2.  I  titolari  di  cui  all'art.  1   redigono   un   Piano   per

l'addestramento   del   personale   all'impiego    dei    dispositivi

antinquinamento che preveda esercitazioni almeno semestrali.

  3. Copia del Piano di cui al comma 2 e' depositato entro 30  giorni

dalla sua adozione presso la  Capitaneria  di  porto  competente  per

territorio.

  4. Presso l'impianto e' conservato il registro delle manutenzioni e

delle esercitazioni semestrali di cui al  comma  2  su  cui  verranno

registrate anche le eventuali anomalie riscontrate e i  provvedimenti

presi per il loro superamento. Il registro e'  messo  a  disposizione

del personale dell'Autorita' marittima per le ispezioni.

                               Art. 5
                        Idoneità dei prodotti

  1. Le panne assorbenti di cui agli articoli 1, 2 e 3 e il materiale

oleoassorbente di cui agli articoli 1 e 2, sono  quelli  riconosciuti

impiegabili in mare, ai sensi del decreto direttoriale 31 marzo  2009

e  s.m.i.,  per  la  bonifica  dalla  contaminazione  da  idrocarburi

petroliferi.

  2. I prodotti disperdenti e assorbenti  non  inerti,  di  cui  agli

articoli 1, 2  e  3,  sono  quelli  riconosciuti  idonei  secondo  le

procedure previste dal decreto direttoriale  del  25  febbraio  2011,

cosi' come modificato dal decreto direttoriale 3 febbraio 2014, e  il

loro impiego e' di volta in volta autorizzato in via preventiva,  dal

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

  3. Nel  caso  sia  documentata  l'indisponibilita'  temporanea  dei

prodotti riconosciuti idonei di cui al precedente comma 2, i soggetti

individuati all'art. 1  sono  esentati,  dall'obbligo  di  detenzione

limitatamente al periodo in cui detti prodotti  non  sono  reperibili

sul  libero  mercato,  a  cui  si  aggiunge  il  tempo   tecnicamente

necessario ad effettuare l'approvvigionamento.


                               Art. 6
                       Disposizioni transitorie

  1.  I  titolari  di  permesso  di  ricerca  o  di  concessione   di

coltivazione di idrocarburi di cui all'art. 1  del  presente  decreto

hanno 10 mesi di tempo, a decorrere dalla data di entrata  in  vigore

del presente decreto,  per  integrare  le  dotazioni  e  attrezzature

presenti  nei  propri  depositi,  navi   appoggio,   piattaforme   di

perforazione e produzione e navi di stoccaggio.

                               Art. 7
                          Disposizioni finali

  1. Il presente decreto abroga e sostituisce il  decreto  20  maggio

1982 del  Ministero  della  marina  mercantile  di  concerto  con  il

Ministero dell'industria del  commercio  e  dell'artigianato  recante

«Norme di esecuzione del decreto del Presidente della  Repubblica  24

maggio 1979, n. 886, concernente le attivita' di prospezione, ricerca

e coltivazione di idrocarburi nel mare».

  Il presente decreto entra in vigore quindici  giorni  dopo  la  sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegati

D.M. 23 gennaio 2017

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