Tariffa di igiene ambientale: per la Cassazione, niente IVA

Articolo tratto da A&S n. 15/2012

La Corte di Cassazione ha definitivamente sancito la natura tributaria della “TIA1” di cui all'art. 49, D.Lgs. n. 22/1997. A sostegno di questa tesi, occorre ricordare come la Corte Costituzionale con sentenza n. 238/2009, aveva già dichiarato la natura tributaria della “TIA 1”, alla luce degli evidenti tratti di continuità rispetto alla “TARSU”. L'assetto interpretativo disegnato dalla giurisprudenza di vertice ha generato nei contribuenti fondate aspettative di rimborso dell'IVA pagata sulla “TIA1”, ma si ritiene necessario effettuare alcune verifiche tecniche prima di procedere alla presentazione dell'istanza.

Allegati

Articolo_AS_15_2012_Lovecchio.pdf

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