Teleriscaldamento: proroga per i fondi del Pnrr. A disporla è il decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica 28 ottobre 2025, n. 391, la cui pubblicazione è stata resa nota dallo stesso dicastero con un comunicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2025, n. 281.
Nel dettaglio, per i progetti di cui all'investimento 3.1 «Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento» della M2C3 del Pnrr è previsto uno slittamento:
- al 31 agosto 2026, rispetto all'attuale 31 marzo 2026, per la conclusione;
- al 30 ottobre 2026 per la rendicontazione finale.
Di seguito il testo del decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica 28 ottobre 2025, n. 391.
Decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 28 ottobre 2025, n. 391.
Il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica
DECRETA
Articolo unico
1. Per i progetti ammessi alle agevolazioni a valere sulle risorse associate all’Investimento 3.1 “Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento” della Missione 2, Componente 3 del PNRR, di cui all’Allegato 1 al decreto della Direzione generale incentivi energia del Ministero della Transizione ecologica 23 dicembre 2022, n. 435 e successive modifiche e integrazioni, ai fini della conclusione degli interventi di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto del Ministro della Transizione ecologica del 30 giugno 2022, n. 263 è riconosciuto un termine di tolleranza sino al 31 agosto 2026.
2. Per i progetti di cui al comma 1, la rendicontazione finale degli stessi deve essere presentata entro il 30 ottobre 2026, secondo quanto disposto dal decreto del direttore della Direzione generale incentivi energia del Ministero della Transizione ecologica (DGIE) 28 luglio 2022, n. 94. In via preliminare e prodromica alla richiesta di erogazione del saldo, e comunque entro e non oltre la data del 31 agosto 2026, i Soggetti beneficiari trasmettono, inoltre, la seguente documentazione:
a) la relazione finale di completamento del progetto prevista dalle Linee Guida per il monitoraggio e la rendicontazione di cui all’articolo 14, comma 6 dell’Avviso pubblico 28 luglio 2022, n. 94;
b) la relazione asseverata da un professionista terzo circa il rispetto dei requisiti DNSH prevista dalle Linee Guida per il monitoraggio e la rendicontazione di cui all’articolo 14, comma 6 dell’Avviso pubblico 28 luglio 2022, n. 94;
c) la dichiarazione del legale rappresentante/procuratore speciale di ciascun Soggetto beneficiario/attuatore di assenza di doppio finanziamento ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241.
3. Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it. Della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.





