Testo unico ambientale: novità per la Via. La misura è stata introdotta dalla legge 18 luglio 2025, n. 105 , di conversione del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, recante «Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti» (in Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 2025, n. 166).
La misura sulla Via
In fase di conversione è stato aggiunto l'art. 3-septies relativo a «disposizioni urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale relativa a progetti o parti di progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale». Per effetto, è stato disposto che «Per i progetti o arti di progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale, il decreto di cui al primo periodo è adottato entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento di competenza del Ministro della difesa».
Altre disposizioni
Nel testo si trovano anche riferimenti:
- ai Cam [art. 2, lettera a-bis)];
- alla sicurezza negli ambienti di lavoro in riferimento alla circolazione dei veicoli (art. 5, comma 3);
- al magistrato alle acque (art. 7);
- agli investimenti nel settore delle energie rinnovabili (art. 13).
Di seguito il testo delle disposizioni riportate sopra.
Testo coordinato del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73
Testo del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73 (in Gazzetta Ufficiale
- Serie generale - n. 116 del 21 maggio 2025), coordinato con la
legge di conversione 18 luglio 2025 n. 105 (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per garantire la
continuita' nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella
gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema
di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio
portuale e marittimo, nonche' l'attuazione di indifferibili
adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e
alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e
trasporti.». (25A04106)
(Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 2025, n. 166)
Vigente al: 19-7-2025
Capo I
Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e di lavori
pubblici
((Art. 1 - bis
Interventi per l'incremento della capacita' di stoccaggio di gas
naturale liquido e di rigassificazione nel territorio nazionale
1. Al fine di consentire la realizzazione di interventi per
l'incremento della capacita' di stoccaggio di gas naturale liquido e
di rigassificazione nel territorio nazionale, in particolare nel
settore marittimo, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per
l'anno 2027, 15 milioni di euro per l'anno 2028 e 5 milioni di euro
per l'anno 2029.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente
alla realizzazione dei progetti relativi a opere strategiche e di
pubblica utilita' gia' oggetto di valutazione ai sensi del decreto
del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili n.
388 del 12 ottobre 2021 che abbiano i seguenti requisiti:
a) abbiano ottenuto il permesso per la costruzione e l'esercizio;
b) non abbiano ricevuto un finanziamento a carico delle risorse del
Piano nazionale per gli investimenti complementari ai sensi
dell'articolo 1, comma 2-ter, lettera c), del decreto-legge 6 maggio
2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio
2021, n. 101;
c) prevedano l'avvio dell'intervento, a pena di revoca del
finanziamento, entro sei mesi dalla data di adozione del
provvedimento di assegnazione del contributo da parte del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti;
d) contribuiscano al superamento dei divari infrastrutturali, di
servizio e occupazionali a livello nazionale, regionale o locale.
3. I soggetti proponenti, entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, presentano
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'istanza di
riammissione al finanziamento, allegando il progetto corredato di
dettagliati cronoprogrammi procedurali e finanziari e della
documentazione di cui al comma 2, lettera a). Il Ministero valuta le
istanze e, in caso di esito positivo, entro trenta giorni dalla
ricezione delle medesime assegna il contributo secondo le modalita'
di cui all'articolo 8 del citato decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili n. 388 del 12 ottobre
2021, nel limite delle risorse autorizzate ai sensi del comma 1. Il
medesimo Ministero provvede alla revoca delle assegnazioni nelle
ipotesi di cui al comma 2, lettera c), o in caso di mancato rispetto
del cronoprogramma procedurale. Le risorse rivenienti dalle revoche
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite
all'erario.
4. Il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo e'
effettuato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e a 5
milioni di euro per l'anno 2029, si provvede:
a) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e
2029, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi
di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.))
(omissis)
Art. 2
Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici
e di contratti di protezione civile
1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo
31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
(omissis)
((a-bis) all'articolo 57, comma 2, quarto periodo, le parole:
«sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica» sono sostituite dalle seguenti: «sulla
base di quanto stabilito nei pertinenti criteri ambientali minimi
relativi agli interventi edilizi»;
(omissis)
((Art. 3 septies
Disposizioni urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale
relativa a progetti o parti di progetti aventi quale unico
obiettivo la difesa nazionale
1. All'articolo 6, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i progetti o
parti di progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale,
il decreto di cui al primo periodo e' adottato entro trenta giorni
dall'adozione del provvedimento di competenza del Ministro della
difesa, ai sensi dell'articolo 233 del codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e
dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, anche in deroga alle
disposizioni degli articoli 23 e 25 del presente decreto.».))
Capo II
Disposizioni in materia di autotrasporto, di motorizzazione civile e
di circolazione dei veicoli
(omissis)
Art. 5
Disposizioni urgenti in materia
di motorizzazione civile e di circolazione dei veicoli
(omissis)
3. Il decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e' aggiornato
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto in relazione al numero massimo di autorizzazioni alla
circolazione di prova rilasciabili ad ogni titolare in ragione del
numero di addetti, al fine di bilanciare le esigenze di operativita'
del settore con la tutela della sicurezza dei veicoli e la promozione
di misure di sicurezza negli ambienti di lavoro.
(omissis)
Art. 7
Disposizioni urgenti per la funzionalita' dell'Autorita' per
la ((Laguna)) di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque
1. All'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 27-quinquies, le parole: «il Provveditorato
interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto
Adige Friuli Venezia Giulia» sono sostituite dalle seguenti:
«l'Autorita' per la ((Laguna)) di Venezia - Nuovo Magistrato alle
Acque»;
b) al comma 27-sexies, le parole: «dal Provveditorato
interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, ((Trentino-Alto
Adige)) e Friuli Venezia Giulia» sono sostituite dalle seguenti:
«dall'Autorita' per la ((Laguna)) di Venezia - Nuovo Magistrato alle
Acque».
(omissis)
Art. 13
Disposizioni in materia di accelerazione
degli investimenti nel settore delle energie rinnovabili
1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi
riguardanti l'energia da fonti rinnovabili delineati dal Piano
nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) per l'anno 2030,
nonche' l'attuazione della Riforma 1 della Missione 7 del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), all'articolo 12 del decreto
legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 5:
1) al primo periodo, le parole: «dell'articolo 20, comma 4»
sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 20, comma 8» e dopo le
parole: «zone di accelerazione terrestri» sono inserite le seguenti:
«, comprensive delle aree individuate ai sensi del comma 7-bis e che
costituiscono il contenuto minimo inderogabile del Piano medesimo,»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In relazione
alle zone di accelerazione individuate ai sensi del comma ((7-bis del
presente articolo)), resta ferma la possibilita' per le regioni e le
province autonome di indicare, nelle definizione dei Piani, ulteriori
impianti a fonti ((rinnovabili nonche')) gli impianti di stoccaggio e
le altre opere previste dal primo periodo del presente comma.»;
b) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: «5-bis. Al fine di
assicurare il rispetto del termine di cui al comma 5, primo periodo,
le regioni e le province autonome sottopongono le proposte di Piano
elaborate ai sensi del medesimo comma 5 alla valutazione ambientale
strategica di cui al comma 8 entro il 31 agosto 2025. In caso di
inosservanza del termine di cui al primo periodo ovvero in caso di
mancata adozione del Piano di cui al comma 5 entro il termine ivi
previsto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei
poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108.»;
c) dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
«7-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, terzo
periodo, e ai fini di cui al comma 10, sono considerate zone di
accelerazione, in relazione alle fattispecie progettuali di cui agli
allegati A e B al presente decreto e in coerenza con il potenziale
nazionale individuato dal GSE mediante la mappatura dallo stesso
effettuata nei termini e secondo le modalita' di cui al comma 1, le
aree industriali, come definite dagli strumenti urbanistici
regionali, sovracomunali o comunali comunque denominati, ((situate))
nelle aree individuate dal GSE con la citata mappatura. Entro dieci
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e
comunque non oltre il termine del 21 maggio 2025 di cui al comma 1,
il GSE pubblica su apposito sito internet la rappresentazione
cartografica delle zone di accelerazione, come definite ai sensi del
primo periodo. Entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al
secondo periodo, le regioni e le province autonome comunicano al GSE
eventuali disallineamenti cartografici delle aree industriali
((esistenti nei)) rispettivi territori rispetto a quanto riportato
nella mappatura pubblicata dal medesimo GSE, esclusivamente ai fini
dell'aggiornamento cartografico delle zone di accelerazione definite
ai sensi del primo periodo.»;
d) al comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
procedura di valutazione ambientale strategica di cui al primo
periodo si svolge secondo le modalita' previste dal medesimo decreto
legislativo n. 152 del 2006 per i piani sottoposti a valutazione
ambientale strategica in sede statale, con applicazione dei termini
procedimentali ridotti della meta'.».
(omissis)





