Testo unico ambientale: novità per la Via

Testo unico ambientale: novita' per la Via
La misura nella legge 18 luglio 2025, n. 105 , di conversione del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73

Testo unico ambientale: novità per la Via. La misura è stata introdotta dalla legge 18 luglio 2025, n. 105 , di conversione del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73,  recante «Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti» (in Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 2025, n. 166).

Testo unico ambientale: novità per la Via

La misura sulla Via

In fase di conversione è stato aggiunto l'art. 3-septies relativo a «disposizioni urgenti in materia di valutazione di impatto  ambientale relativa a progetti o parti di progetti aventi  quale  unico obiettivo la difesa nazionale». Per effetto, è stato disposto che «Per i progetti o arti di progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale, il decreto di cui al primo periodo è adottato entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento di competenza del Ministro della difesa».

 

Altre disposizioni

Nel testo si trovano anche riferimenti:

  • ai Cam [art. 2, lettera a-bis)];
  • alla sicurezza negli ambienti di lavoro in riferimento alla circolazione dei veicoli (art. 5, comma 3);
  • al magistrato alle acque (art. 7);
  • agli investimenti nel settore delle energie rinnovabili (art. 13).

Di seguito il testo delle disposizioni riportate sopra.

Testo unico ambientale: novità per la Via

Testo coordinato del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73 

Testo del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73 (in Gazzetta  Ufficiale
- Serie generale - n. 116 del 21  maggio  2025),  coordinato  con  la
legge di conversione 18 luglio 2025 n. 105 (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Misure urgenti  per  garantire  la
continuita' nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella
gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema
di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del  demanio
portuale  e  marittimo,   nonche'   l'attuazione   di   indifferibili
adempimenti connessi al Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza  e
alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e
trasporti.». (25A04106)

 

(Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 2025, n. 166)

 

Vigente al: 19-7-2025

 

Capo I

Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e di lavori
pubblici

 

 ((Art. 1 - bis

Interventi per l'incremento della  capacita'  di  stoccaggio  di  gas

  naturale liquido e di rigassificazione nel territorio nazionale

 

1. Al  fine  di  consentire  la  realizzazione  di  interventi  per

l'incremento della capacita' di stoccaggio di gas naturale liquido  e

di rigassificazione nel  territorio  nazionale,  in  particolare  nel

settore marittimo, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro  per

l'anno 2027, 15 milioni di euro per l'anno 2028 e 5 milioni  di  euro

per l'anno 2029.

2. Le risorse di cui al comma  1  sono  destinate  prioritariamente

alla realizzazione dei progetti relativi a  opere  strategiche  e  di

pubblica utilita' gia' oggetto di valutazione ai  sensi  del  decreto

del Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili  n.

388 del 12 ottobre 2021 che abbiano i seguenti requisiti:

a) abbiano ottenuto il permesso per la costruzione e l'esercizio;

b) non abbiano ricevuto un finanziamento a carico delle risorse del

Piano  nazionale  per  gli  investimenti   complementari   ai   sensi

dell'articolo 1, comma 2-ter, lettera c), del decreto-legge 6  maggio

2021, n. 59, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1°  luglio

2021, n. 101;

c)  prevedano  l'avvio  dell'intervento,   a pena di   revoca   del

finanziamento,  entro  sei  mesi   dalla   data   di   adozione   del

provvedimento di assegnazione del contributo da parte  del  Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti;

d) contribuiscano al superamento dei  divari  infrastrutturali,  di

servizio e occupazionali a livello nazionale, regionale o locale.

3. I soggetti proponenti, entro trenta giorni dalla data di entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto, presentano

al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  l'istanza  di

riammissione al finanziamento, allegando  il  progetto  corredato  di

dettagliati  cronoprogrammi  procedurali   e   finanziari   e   della

documentazione di cui al comma 2, lettera a). Il Ministero valuta  le

istanze e, in caso di  esito  positivo,  entro  trenta  giorni  dalla

ricezione delle medesime assegna il contributo secondo  le  modalita'

di  cui  all'articolo  8  del  citato  decreto  del  Ministro   delle

infrastrutture e della mobilita' sostenibili n. 388  del  12  ottobre

2021, nel limite delle risorse autorizzate ai sensi del comma  1.  Il

medesimo Ministero provvede  alla  revoca  delle  assegnazioni  nelle

ipotesi di cui al comma 2, lettera c), o in caso di mancato  rispetto

del cronoprogramma procedurale. Le risorse rivenienti  dalle  revoche

sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite

all'erario.

4. Il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo  e'

effettuato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari

a 15 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2027  e  2028  e  a  5

milioni di euro per l'anno 2029, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028,

mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,

comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028  e

2029,  mediante  corrispondente  riduzione  delle  proiezioni   dello

stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini

del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma  «  Fondi

di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire  »  dello

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per

l'anno 2025, allo  scopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento

relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.))

 

(omissis)

Art. 2

        Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici

                 e di contratti di protezione civile

 

1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto  legislativo

31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

(omissis)

((a-bis) all'articolo 57,  comma  2,  quarto  periodo,  le  parole:

«sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero  dell'ambiente

e della sicurezza energetica» sono sostituite dalle seguenti:  «sulla

base di quanto stabilito nei  pertinenti  criteri  ambientali  minimi

relativi agli interventi edilizi»;

(omissis)

 

                          ((Art. 3 septies

Disposizioni urgenti in materia di valutazione di impatto  ambientale

  relativa  a  progetti  o  parti  di  progetti  aventi  quale  unico

  obiettivo la difesa nazionale

 

1. All'articolo 6, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i progetti  o

parti di progetti aventi quale unico obiettivo la  difesa  nazionale,

il decreto di cui al primo periodo e' adottato  entro  trenta  giorni

dall'adozione del provvedimento  di  competenza  del  Ministro  della

difesa,  ai  sensi  dell'articolo  233  del  codice  dell'ordinamento

militare, di cui al decreto legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  e

dell'articolo 4 del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente

della Repubblica 15 novembre 2012,  n.  236,  anche  in  deroga  alle

disposizioni degli articoli 23 e 25 del presente decreto.».))

 

Capo II

Disposizioni in materia di autotrasporto, di motorizzazione civile e
di circolazione dei veicoli

 

(omissis)

                               Art. 5

                   Disposizioni urgenti in materia

       di motorizzazione civile e di circolazione dei veicoli

(omissis)

3. Il decreto adottato ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  4,  del

decreto-legge  10   settembre   2021,   n.   121,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021,  n.  156,  e'  aggiornato

entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente

decreto  in  relazione  al  numero  massimo  di  autorizzazioni  alla

circolazione di prova rilasciabili ad ogni titolare  in  ragione  del

numero di addetti, al fine di bilanciare le esigenze di  operativita'

del settore con la tutela della sicurezza dei veicoli e la promozione

di misure di sicurezza negli ambienti di  lavoro.

 

(omissis)

                               Art. 7

    Disposizioni urgenti per la funzionalita' dell'Autorita' per

       la ((Laguna)) di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque

 

1. All'articolo 95  del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  al  comma  27-quinquies,  le   parole:   «il   Provveditorato

interregionale per le opere pubbliche per  il  Veneto,  Trentino-Alto

Adige  Friuli  Venezia  Giulia»  sono  sostituite   dalle   seguenti:

«l'Autorita' per la ((Laguna)) di Venezia  -  Nuovo  Magistrato  alle

Acque»;

b)  al  comma   27-sexies,   le   parole:   «dal   Provveditorato

interregionale per le opere pubbliche per il Veneto,  ((Trentino-Alto

Adige)) e Friuli Venezia  Giulia»  sono  sostituite  dalle  seguenti:

«dall'Autorita' per la ((Laguna)) di Venezia - Nuovo Magistrato  alle

Acque».

(omissis)

                               Art. 13

              Disposizioni in materia di accelerazione

      degli investimenti nel settore delle energie rinnovabili

1.  Al  fine  di  garantire  il  raggiungimento   degli   obiettivi

riguardanti  l'energia  da  fonti  rinnovabili  delineati  dal  Piano

nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) per l'anno 2030,

nonche' l'attuazione della Riforma  1  della  Missione  7  del  Piano

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), all'articolo 12 del decreto

legislativo 25 novembre 2024, n.  190,  sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

a) al comma 5:

1) al primo periodo, le parole:  «dell'articolo  20,  comma  4»

sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 20, comma 8» e dopo le

parole: «zone di accelerazione terrestri» sono inserite le  seguenti:

«, comprensive delle aree individuate ai sensi del comma 7-bis e  che

costituiscono il contenuto minimo inderogabile del Piano medesimo,»;

2) e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «In  relazione

alle zone di accelerazione individuate ai sensi del comma ((7-bis del

presente articolo)), resta ferma la possibilita' per le regioni e  le

province autonome di indicare, nelle definizione dei Piani, ulteriori

impianti a fonti ((rinnovabili nonche')) gli impianti di stoccaggio e

le altre opere previste dal primo periodo del presente comma.»;

b) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: «5-bis. Al  fine  di

assicurare il rispetto del termine di cui al comma 5, primo  periodo,

le regioni e le province autonome sottopongono le proposte  di  Piano

elaborate ai sensi del medesimo comma 5 alla  valutazione  ambientale

strategica di cui al comma 8 entro il 31  agosto  2025.  In  caso  di

inosservanza del termine di cui al primo periodo ovvero  in  caso  di

mancata adozione del Piano di cui al comma 5  entro  il  termine  ivi

previsto, il Ministero dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica

propone al Presidente del  Consiglio  dei  ministri  l'esercizio  dei

poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio

2021, n. 77, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio

2021, n. 108.»;

c) dopo il comma 7, e' inserito il seguente:

«7-bis. Fermo restando  quanto  previsto  dal  comma  7,  terzo

periodo, e ai fini di cui al  comma  10,  sono  considerate  zone  di

accelerazione, in relazione alle fattispecie progettuali di cui  agli

allegati A e B al presente decreto e in coerenza  con  il  potenziale

nazionale individuato dal GSE  mediante  la  mappatura  dallo  stesso

effettuata nei termini e secondo le modalita' di cui al comma  1,  le

aree  industriali,  come   definite   dagli   strumenti   urbanistici

regionali, sovracomunali o comunali comunque denominati,  ((situate))

nelle aree individuate dal GSE con la citata mappatura.  Entro  dieci

giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e

comunque non oltre il termine del 21 maggio 2025 di cui al  comma  1,

il  GSE  pubblica  su  apposito  sito  internet  la  rappresentazione

cartografica delle zone di accelerazione, come definite ai sensi  del

primo periodo. Entro trenta giorni  dalla  pubblicazione  di  cui  al

secondo periodo, le regioni e le province autonome comunicano al  GSE

eventuali  disallineamenti  cartografici   delle   aree   industriali

((esistenti nei)) rispettivi territori rispetto  a  quanto  riportato

nella mappatura pubblicata dal medesimo GSE, esclusivamente  ai  fini

dell'aggiornamento cartografico delle zone di accelerazione  definite

ai sensi del primo periodo.»;

d) al comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «La

procedura di  valutazione  ambientale  strategica  di  cui  al  primo

periodo si svolge secondo le modalita' previste dal medesimo  decreto

legislativo n. 152 del 2006 per  i  piani  sottoposti  a  valutazione

ambientale strategica in sede statale, con applicazione  dei  termini

procedimentali ridotti della meta'.».

(omissis)

 

[photo credits]

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