Testo unico della sicurezza: modificato l’allegato XXXVIII

Testo unico della sicurezza modificato
Le novità introdotte dal D.M. 18 maggio 2021 riguardano i valori limite di esposizione professionale a determinate sostanze

Testo unico della sicurezza: modificato l'allegato XXXVIII sui valori limite di esposizione professionale, tramite il decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del ministero della Salute 18 maggio 2021.

Il decreto è disponibile, oltre che di seguito, anche sui siti dei ministeri firmatari.

Le altre modifiche

La nuova modifica segue a quelle introdotte dal:

A entrambi i provvedimenti sono stati dedicati approfondimenti consultabili gratuitamente e disponibili nella sezione “Approfondimento del mese“.

Di seguito il testo del decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del ministero della Salute 18 maggio 2021 (l'allegato è disponibile in pdf alla fine della pagina).

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Decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del ministero della Salute 18 maggio 2021

 

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

VISTO, in particolare, l'articolo 232, del predetto decreto legislativo n. 81 del 2008, il quale ai commi 1 e 2 dispone che: "1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici. Il Comitato è composto da nove membri esperti nazionali di chiara fama in materia tossicologica e sanitaria di cui tre in rappresentanza del Ministero della salute, su proposta dell'Istituto superiore di sanità, dell'ISPESL e della Commissione tossicologica nazionale, tre in rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle regioni e tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Comitato si avvale del supporto organizzativo e logistico della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 2. Con uno o più decreti dei Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Comitato di cui al comma 1 e le parti sociali, sono recepiti i valori di esposizione professionale e biologici obbligatori predisposti dalla Commissione europea, sono altresì stabiliti i valori limite nazionali anche tenuto conto dei valori limite indicativi predisposti dalla Commissione medesima e sono aggiornati gli allegati XXXVIII, XXXIX, XL e XLI in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti chimici pericolosi";

VISTA la direttiva n. 2019/1831/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, che definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione;

SENTITO il Comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici, di cui all'articolo 232, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008;

SENTITO il Ministro dello sviluppo economico in data 22 marzo 2021;

SENTITE le Parti sociali nell'incontro del 14 aprile 2021;

ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Io Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella riunione del 5 maggio 2021;

RITENUTO necessario procedere alla sostituzione dell'Allegato XXXVIII al decreto legislativo n. 81 del 2008, aggiornandone il contenuto in conformità con le disposizioni contenute nella direttiva n. 2019/1831/UE

DECRETANO

Articolo I

Modifiche all'allegato XXXVIII di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

  1. In attuazione della direttiva n. 2019/1831/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, che definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione, l'allegato XXXVIII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è sostituito dall'elenco allegato al presente decreto, che riporta i nuovi valori indicativi di esposizione professionale per gli agenti chimici.
  2. Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo www.lavoro.gov.it - sezione pubblicità legale e ne viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

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Allegati

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