Transizione ecologica: le misure a supporto del ministero

Le disposizioni del D.L. n. n. 80/2021, ora convertito con la legge n. 113/2021, sono funzionali all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)

Transizione ecologica: misure a supporto del ministero sono state introdotte in sede di conversione, con modifiche, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 nella legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113 (in S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2021, n. 188).

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Le misure, funzionali all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), riguardano:

  • l'assunzione di personale presso il Mite;
  • la struttura di missione per l'attuazione del Pnrr presso il Mite e il Mise;
  • l'avvalimento da parte del ministero della Transizione ecologica di personale dell'Enea e  dell'Ispra e la modifica della dipendenza funzionale del comando unità forestali,    ambientali e agroalimentari dell'arma dei carabinieri;
  • l'accelerazione delle attività dei commissari in materia ambientale;
  • la nomina dell'inviato speciale per il cambiamento climatico;
  • il consiglio di amministrazione dell'Enea;
  • disposizioni amministrative del regime transitorio in materia di Via.

Di seguito lo stralcio delle misure sopra elencate.

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Testo coordinato del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 

Testo del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (in Gazzetta Ufficiale -
Serie generale - n. 136 del 9 giugno 2021), coordinato con  la  legge
di conversione 6  agosto  2021,  n.  113  (in  questo  stesso  S.O.),
recante:  «Misure  urgenti  per  il  rafforzamento  della   capacita'
amministrativa    delle    pubbliche    amministrazioni    funzionale
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  e
per l'efficienza della giustizia.». (21A04886)

 

(in S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2021, n. 188)

 Vigente al: 7-8-2021

 

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero

della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei

decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni

ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del

Presidente della  Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  1092,  nonche'

dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo  unico,  al  solo  fine  di

facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del  decreto-legge,

integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione,  che

di quelle richiamate nel  decreto,  trascritte  nelle  note.  Restano

invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti  legislativi   qui

riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate

con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((...)).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400

(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza

del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di

conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua

pubblicazione.

(omissis)

((Titolo II-bis
MISURE URGENTI PER IL RAFFORZAMENTO DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE
ECOLOGICA E IN MATERIA DI SPORT))

                         ((Art. 17 quinquies

Assunzione  di  personale  presso  il  Ministero  della   transizione

                              ecologica

  1.  Al  fine  di  consentire  l'attuazione   delle   politiche   di

transizione ecologica anche nell'ambito del PNRR,  di  supportare  le

funzioni della Commissione tecnica PNRR-PNIEC,  di  cui  all'art.  8,

comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  nonche'

di conseguire  gli  obiettivi  di  decarbonizzazione  e  di  politica

ambientale assunti nell'ambito dell'Unione europea e con l'Accordo di

Parigi collegato alla Convenzione  quadro  delle  Nazioni  Unite  sui

cambiamenti  climatici,  adottato  a  Parigi  il  12  dicembre  2015,

ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016,  n.

204,  per  il  biennio  2021-2022  il  Ministero  della   transizione

ecologica e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato,  mediante

procedure  concorsuali  pubbliche   svolte   secondo   le   modalita'

semplificate di cui all'art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021,  n.

44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,

duecentodiciotto unita' di  personale  non  dirigenziale  ad  elevata

specializzazione tecnica, da inquadrare nell'Area III, in possesso di

laurea  specialistica  o  magistrale.  I  bandi  per   le   procedure

concorsuali   definiscono   i   titoli,   valorizzando   l'esperienza

lavorativa  in  materia   ambientale   nell'ambito   della   pubblica

amministrazione ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera  c-bis),  del

citato decreto-legge n. 44 del 2021.

  2. Nelle procedure concorsuali di cui al comma 1, il 50  per  cento

dei posti e' riservato a soggetti in possesso dei requisiti di cui al

medesimo comma 1 che, alla data del 24 giugno 2021,  abbiano  svolto,

alle dipendenze di societa' a partecipazione pubblica,  attivita'  di

supporto tecnico specialistico  e  operativo  in  materia  ambientale

presso il  soppresso  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare ovvero presso il  Ministero  della  transizione

ecologica per almeno due anni, anche non continuativi,  nel  triennio

anteriore alla predetta data. Per i candidati aventi i  requisiti  di

cui al primo periodo, la fase  preliminare  di  valutazione  consiste

nella verifica dell'attivita' svolta.

  3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2,  la  dotazione  organica

del Ministero della transizione  ecologica  e'  incrementata  di  155

unita' di personale dell'Area III.

  4. Al comma 317 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al quarto periodo, le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite

dalle seguenti: «nell'anno 2026», le parole:  «nell'anno  2023»  sono

sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2027»,  le  parole:  «nell'anno

2024» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno  2028»,  le  parole:

«nell'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno  2029»  e

le  parole:  «nell'anno  2026»  sono   sostituite   dalle   seguenti:

«nell'anno 2030»;

    b) il quinto e il sesto periodo sono soppressi.

  5. A seguito del completamento delle procedure di cui al  comma  1,

le convenzioni stipulate fra il Ministero della transizione ecologica

e la SOGESID Spa di  cui  all'art.  1,  comma  503,  della  legge  27

dicembre  2006,  n.  296,  sono  ridotte  in  relazione  agli   oneri

riferibili al personale della predetta societa' eventualmente assunto

ai sensi del medesimo comma 1.

  6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 8.901.122  per  l'anno

2022 e a  euro  10.681.346  annui  a  decorrere  dall'anno  2023,  si

provvede, quanto a euro 1.755.726 per l'anno 2022 e a euro  2.106.871

a  decorrere  dall'anno  2023,  nei  limiti  delle  vigenti  facolta'

assunzionali, maturate e disponibili, dell'amministrazione e,  quanto

a euro 7.145.396 per l'anno 2022  e  a  euro  8.574.475  a  decorrere

dall'anno 2023, mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni

dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai

fini del bilancio  triennale  2021-2023,  nell'ambito  del  programma

«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e

del mare.))

                          ((Art. 17 sexies

Struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso  il  Ministero

  della transizione ecologica e organizzazione  del  Ministero  dello

  sviluppo economico

  1.  Per  il  Ministero  della  transizione  ecologica  l'unita'  di

missione di cui all'art. 8, comma  1,  del  decreto-legge  31  maggio

2021, n. 77, la cui durata e' limitata fino al completamento del PNRR

e comunque fino al 31 dicembre 2026, e' articolata in  una  struttura

di coordinamento ai sensi dell'art.  5  del  decreto  legislativo  30

luglio 1999,  n.  300,  e  in  due  uffici  di  livello  dirigenziale

generale, articolati fino a un  massimo  di  sei  uffici  di  livello

dirigenziale non generale complessivi.

  2.  Per  l'attuazione  del  comma  1,  sono   resi   indisponibili,

nell'ambito della dotazione organica del Ministero della  transizione

ecologica, tre posti di funzione dirigenziale di livello non generale

equivalenti sul piano finanziario ed e' autorizzata la spesa di  euro

222.210 per l'anno 2021 e di euro 577.744 per ciascuno degli anni dal

2022 al 2026 a copertura dei posti di livello dirigenziale  generale.

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini

del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di

riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno

2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo

al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

  3. Per il Ministero della transizione ecologica il termine  di  cui

all'art. 10, comma  1,  del  decreto-legge    marzo  2021,  n.  22,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,  e'

prorogato al 31 luglio 2021, nonche', ai soli  fini  dell'adeguamento

dell'organizzazione alle disposizioni  di  cui  al  comma  1,  al  31

dicembre 2021.

  4. Per il Ministero dello sviluppo  economico  il  termine  di  cui

all'art. 10, comma 1, del citato decreto-legge  n.  22  del  2021  e'

prorogato al 31 luglio 2021.))

                          ((Art. 17 septies

Avvalimento da parte del Ministero  della  transizione  ecologica  di

  personale  dell'ENEA  e  dell'ISPRA  e  modifica  della  dipendenza

  funzionale   del   Comando   unita'   forestali,    ambientali    e

  agroalimentari dell'Arma dei carabinieri

  1.  Il  Ministero  della  transizione  ecologica   puo'   avvalersi

dell'Agenzia nazionale  per  le  nuove  tecnologie,  l'energia  e  lo

sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto  superiore  per

la protezione e la  ricerca  ambientale  (ISPRA)  per  l'espletamento

delle attivita' tecniche e scientifiche correlate all'attuazione  del

PNRR fino a un contingente massimo per ciascun ente di trenta  unita'

di personale non dirigenziale collocato fuori ruolo o in posizione di

comando presso gli uffici del Ministero della transizione  ecologica.

L'individuazione  delle  unita'   di   personale   e   le   modalita'

dell'avvalimento sono disciplinate con protocollo d'intesa  a  titolo

gratuito tra il Ministero della transizione ecologica e i soggetti di

cui al primo periodo entro sessanta giorni a decorrere dal 24  giugno

2021. Il trattamento economico fondamentale del personale di  cui  al

presente comma rimane a carico dell'amministrazione di  appartenenza,

mentre il trattamento economico accessorio e' a carico del  Ministero

della transizione ecologica.

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 315.900

euro per l'anno 2021 e a 631.800 euro per  ciascuno  degli  anni  dal

2022 al 2026, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini

del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di

riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno

2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo

al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

  3.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto

legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

    a) all'art. 800, comma 1, il numero: «4.207»  e'  sostituito  dal

seguente: «4.204»;

    b) alla tabella 4, quadro I, specchio B, il  numero:  «1.131»  e'

sostituito dal seguente: «1.128»;

    c) alla tabella 4, quadro I, specchio C, il  numero:  «1.108»  e'

sostituito dal seguente: «1.105»;

    d) all'art. 174-bis:

      1) al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

    «a) Comando unita' forestali, ambientali e  agroalimentari,  che,

ferme restando la dipendenza dell'Arma dei carabinieri  dal  Capo  di

stato maggiore della difesa, tramite il comandante  generale,  per  i

compiti  militari,  e   la   dipendenza   funzionale   dal   Ministro

dell'interno, per i compiti di tutela dell'ordine e  della  sicurezza

pubblica, ai sensi dell'art. 162, comma 1, dipende funzionalmente dal

Ministro della  transizione  ecologica,  fatta  salva  la  dipendenza

funzionale  dal  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari   e

forestali del Comando carabinieri per la  tutela  agroalimentare.  Il

Ministro  della  transizione  ecologica   si   avvale   del   Comando

carabinieri per la tutela agroalimentare  per  lo  svolgimento  delle

funzioni riconducibili  alle  attribuzioni  del  medesimo  Ministero,

mentre il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si

avvale del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari  per

lo svolgimento delle funzioni  riconducibili  alle  attribuzioni  del

medesimo  Ministero.  Il  Comando  unita'  forestali,  ambientali   e

agroalimentari e' retto da un generale di corpo d'armata che esercita

funzioni di alta direzione,  di  coordinamento  e  di  controllo  nei

confronti dei comandi dipendenti, collocato in soprannumero  rispetto

all'organico. L'incarico di vice comandante del Comando e' attribuito

al generale di divisione in servizio permanente effettivo  del  ruolo

forestale»;

      2) dopo il comma 2-ter e' aggiunto il seguente:

  «2-quater. Il Ministro della transizione ecologica, di concerto con

il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con  il

Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  definisce  gli  obiettivi

strategici generali del Comando di cui al comma 2, lettera a),  nelle

materie  riconducibili  alle   attribuzioni   dei   Ministeri   della

transizione  ecologica  e  delle  politiche  agricole  alimentari   e

forestali».))

                          ((Art. 17 octies

Misure di accelerazione delle attivita'  dei  commissari  in  materia

                             ambientale

  1. All'art. 10, comma 2-ter, del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.

91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.

116, al primo periodo, le parole: «e senza alcun onere aggiuntivo per

la finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «con i  medesimi

poteri e le deroghe previsti per il commissario» e il  terzo  periodo

e' sostituito dai seguenti: «Al soggetto attuatore, scelto anche  fra

estranei alla pubblica amministrazione, e'  corrisposto  un  compenso

determinato nella misura e con le modalita' di cui all'art. 15, comma

3,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  che  e'  posto  a

carico del quadro economico degli interventi  cosi'  come  risultante

dai sistemi informativi della Ragioneria  generale  dello  Stato.  Il

soggetto attuatore, nel caso in cui si tratti di un dipendente di una

pubblica amministrazione, e' collocato fuori ruolo o in posizione  di

comando, aspettativa o altra analoga posizione secondo  l'ordinamento

di appartenenza.  All'atto  del  collocamento  fuori  ruolo  e'  reso

indisponibile per tutta la durata del  collocamento  fuori  ruolo  un

numero di posti  nella  dotazione  organica  dell'amministrazione  di

provenienza equivalente dal punto di vista finanziario».

  2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, per la realizzazione

degli interventi per il contrasto al dissesto  idrogeologico,  presso

ogni commissario e' istituito fino al 31 dicembre 2026 un contingente

di personale non  dirigenziale  nel  numero  massimo  complessivo  di

duecento unita'.

  3. Per l'attuazione del comma 2,  il  Ministero  della  transizione

ecologica  e'  autorizzato  per  l'anno  2021  a  reclutare,  con  le

modalita' semplificate di cui all'art. 10 del decreto-legge 1° aprile

2021, n. 44, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  maggio

2021,  n.  76,  nonche'  anche  mediante   scorrimento   di   vigenti

graduatorie di concorsi pubblici, con contratto di lavoro subordinato

a  tempo  determinato,  di  durata  complessiva  anche  superiore   a

trentasei mesi e comunque non successiva  al  31  dicembre  2026,  un

contingente massimo di centocinquanta unita' da inquadrare  nell'Area

III, posizione economica F1, del  comparto  Funzioni  centrali  e  da

assegnare funzionalmente ai commissari di cui al comma 2  sulla  base

della tabella 1 di cui all'allegato IV-bis.

  4. Il restante contingente da assegnare ai  commissari  di  cui  al

comma 2 e' costituito, fino a un massimo di cinquanta  unita'  e  nel

limite di spesa complessivo di euro 816.617 per l'anno 2021 e di euro

2.449.850 per ciascuno degli anni dal 2022 al  2026,  come  ripartiti

sulla base della tabella 2 di cui all'allegato IV-ter, da soggetti in

possesso  dell'abilitazione  all'esercizio   della   professione   di

architetto, geologo, ingegnere  civile  e  ambientale,  pianificatore

territoriale, biologo, dott. commercialista,  avvocato,  appartenenti

ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma  2,

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  con  esclusione  del

personale docente, educativo, amministrativo,  tecnico  e  ausiliario

delle istituzioni scolastiche,  nonche'  del  personale  delle  Forze

armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei  vigili  del

fuoco, collocati fuori ruolo  o  in  posizione  di  comando  o  altra

analoga posizione prevista  dagli  ordinamenti  di  appartenenza,  da

individuare tramite apposita  procedura  di  interpello  avviata  dal

Ministero  della  transizione  ecologica  entro  sessanta  giorni   a

decorrere dal 24 giugno 2021. Il personale di cui al presente  comma,

al quale si applica l'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio  1997,

n. 127, conserva  lo  stato  giuridico  e  il  trattamento  economico

fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza.

  5. Agli oneri di cui ai commi 2, 3 e 4, pari a euro  3.079.917  per

l'anno 2021 e a euro 9.239.750 per ciascuno degli anni  dal  2022  al

2026, si provvede, quanto a 3.079.917 euro per l'anno 2021, 9.239.750

euro per l'anno 2022 e 1.550.000 euro per  ciascuno  degli  anni  dal

2023 al 2026, mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento

del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio

triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e

speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di

previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno

2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo

al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare

e, quanto a 7.689.750 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al  2026,

mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui

all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  6. All'art. 4-ter del  decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.  145,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014,  n.  9,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1,  dopo  le  parole:  «ai  sensi  dell'art.  20  del

decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e  successive

modificazioni,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione del comma 5,

primo, secondo e terzo periodo, del citato art. 20,»;

    b) al comma 2,  dopo  le  parole:  «ai  sensi  dell'art.  20  del

decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»  sono  inserite  le

seguenti: «, ad  eccezione  del  comma  5,  primo,  secondo  e  terzo

periodo, del citato art. 20».

  7. Al fine di  consentire  la  rapida  attuazione  del  sistema  di

collettamento e depurazione  del  Lago  di  Garda  e  la  conseguente

tempestiva dismissione della condotta sublacuale, giunta  al  termine

della propria vita  tecnica,  il  prefetto  di  Brescia  e'  nominato

Commissario straordinario, con i poteri di cui all'art. 4, commi 2  e

3,  del  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,   con

modificazioni,  dalla  legge  14  giugno  2019,   n.   55,   per   la

progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per  il

collettamento e la depurazione della sponda  bresciana  del  Lago  di

Garda. Il  Commissario  straordinario,  avvalendosi,  senza  nuovi  o

maggiori oneri,  delle  strutture  del  Ministero  della  transizione

ecologica, elabora un  piano  degli  interventi  e  lo  sottopone  al

Ministro della transizione ecologica. Tale piano  deve  indicare,  ai

sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i codici  unici

di progetto delle opere che  si  intende  realizzare  e  il  relativo

cronoprogramma. Il monitoraggio degli interventi ai sensi del decreto

legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e' effettuato dal soggetto  che

svolge  le  funzioni   di   stazione   appaltante.   Il   Commissario

straordinario, per la realizzazione degli interventi, puo' avvalersi,

sulla base di apposite convenzioni, delle amministrazioni centrali  e

periferiche  dello  Stato,  degli  enti  pubblici,   delle   societa'

controllate da amministrazioni  dello  Stato,  nonche'  dei  soggetti

privati da individuare con le procedure di cui all'art. 4,  comma  3,

del predetto decreto-legge  n.  32  del  2019,  dotati  di  specifica

competenza tecnica nell'ambito delle aree di intervento. Gli oneri di

cui  alle  predette  convenzioni  sono  posti  a  carico  dei  quadri

economici degli interventi da realizzare, come risultanti dai sistemi

informativi della Ragioneria generale dello Stato.  Il  compenso  del

Commissario straordinario, i cui oneri sono posti a carico del quadro

economico degli interventi da realizzare  o  completare,  e'  pari  a

quello indicato dall'art. 15, comma 3,  del  decreto-legge  6  luglio

2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio

2011, n. 111. Nel caso in cui il Commissario straordinario svolga  le

funzioni di stazione appaltante  e'  autorizzata  l'apertura  di  una

contabilita' speciale intestata al medesimo nella quale  confluiscono

tutte  le  risorse  finanziarie  pubbliche,  nazionali  e  regionali,

nonche' le altre risorse destinate alla  realizzazione  delle  opere.

Alle dirette  dipendenze  del  Commissario  straordinario  opera  una

struttura di supporto composta da un contingente  di  sei  unita'  di

personale non dirigenziale reclutato con le modalita' di cui al comma

4, in possesso delle competenze e dei requisiti  di  professionalita'

richiesti dallo stesso Commissario straordinario  per  l'espletamento

delle  proprie   funzioni.   La   struttura   cessa   alla   scadenza

dell'incarico del Commissario straordinario e comunque  entro  il  31

dicembre 2026.

  8. Agli oneri di cui al comma 7, pari a euro 97.994 per l'anno 2021

e a euro 293.982 per  ciascuno  degli  anni  dal  2022  al  2026,  si

provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del

fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio

triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e

speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di

previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno

2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro  97.994  per

l'anno 2021 e a euro 293.982 per ciascuno  degli  anni  dal  2023  al

2026, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a

euro 293.982 per l'anno 2022, l'accantonamento relativo al  Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.))

                          ((Art. 17 novies

            Inviato speciale per il cambiamento climatico

  1. Al fine di consentire una piu' efficace partecipazione  italiana

agli eventi e ai negoziati internazionali sui  temi  ambientali,  ivi

inclusi quelli sul cambiamento climatico, il  Ministro  degli  affari

esteri e  della  cooperazione  internazionale  e  il  Ministro  della

transizione ecologica nominano l'inviato speciale per il  cambiamento

climatico. La durata dell'incarico  e'  fissata  nei  limiti  di  cui

all'art. 14, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165.

  2.  Il  Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione

internazionale e il Ministero della transizione ecologica  assicurano

il supporto tecnico e organizzativo all'inviato di  cui  al  comma  1

nell'ambito  delle   risorse   finanziarie,   umane   e   strumentali

disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori  oneri  a

carico della finanza pubblica.

  3. All'inviato di cui al comma 1, scelto anche  fra  estranei  alla

pubblica amministrazione,  e'  corrisposto  un  compenso  determinato

nella misura e con le modalita' di cui  all'art.  15,  comma  3,  del

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L'inviato, nel  caso  in  cui  si

tratti di  un  dipendente  appartenente  ai  ruoli  di  una  pubblica

amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo

30  marzo  2001,  n.  165,  con  esclusione  del  personale  docente,

educativo, amministrativo, tecnico  e  ausiliario  delle  istituzioni

scolastiche, e' collocato presso il Ministero degli affari  esteri  e

della cooperazione internazionale  fuori  ruolo  o  in  posizione  di

comando, aspettativa o altra analoga posizione secondo  l'ordinamento

di appartenenza  e  conserva,  se  piu'  favorevole,  il  trattamento

economico in godimento, che resta a  carico  dell'amministrazione  di

appartenenza.  All'atto  del  collocamento  fuori   ruolo   e'   reso

indisponibile per tutta la durata del collocamento un numero di posti

nella  dotazione   organica   dell'amministrazione   di   provenienza

equivalente dal punto di vista finanziario. Resta in ogni caso  ferma

la corresponsione del trattamento economico di missione,  nei  limiti

spettanti al personale  della  pubblica  amministrazione  di  livello

dirigenziale previsti dalla normativa vigente.

  4. Per fare fronte agli oneri derivanti dal  presente  articolo  e'

autorizzata la spesa di euro 250.000 per l'anno  2021,  euro  350.000

per l'anno 2022 ed  euro  250.000  per  l'anno  2023.  Alla  relativa

copertura  si  provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini

del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di

riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno

2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo

al   Ministero   degli   affari   esteri   e    della    cooperazione

internazionale.))

                          ((Art. 17 decies

               Consiglio di amministrazione dell'ENEA

  1. All'art. 37, comma 6, della legge 23  luglio  2009,  n.  99,  le

parole: «tre componenti»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «cinque

componenti».

  2. Alla compensazione in termini  di  indebitamento  e  fabbisogno,

pari a euro 32.000 per l'anno 2021 e a euro 64.000 annui a  decorrere

dall'anno 2022, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del

Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non  previsti  a

legislazione vigente conseguenti  all'attualizzazione  di  contributi

pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7  ottobre

2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre

2008, n. 189.))

                         ((Art. 17 undecies

                Regime transitorio in materia di VIA

  1. L'art. 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152, come da ultimo modificato dal decreto-legge 31 maggio  2021,  n.

77, e dal comma 2 del presente  articolo,  si  applica  alle  istanze

presentate a partire dal 31 luglio 2021.  L'art.  31,  comma  6,  del

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che trasferisce alla  competenza

statale  i  progetti  relativi  agli  impianti  fotovoltaici  per  la

produzione di energia elettrica con potenza complessiva  superiore  a

10 MW, di cui all'allegato  II  alla  parte  seconda,  paragrafo  2),

ultimo punto, del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  si

applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021.

  2. All'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 2-bis:

      1) al  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «numero  massimo  di

quaranta unita',» sono inserite le seguenti: «inclusi il presidente e

il segretario,» e dopo le parole: «delle  amministrazioni  statali  e

regionali,»   sono   inserite   le   seguenti:   «delle   istituzioni

universitarie,»;

      2) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il personale

delle pubbliche amministrazioni e' collocato d'ufficio  in  posizione

di fuori  ruolo,  comando,  distacco,  aspettativa  o  altra  analoga

posizione, secondo i rispettivi ordinamenti, alla  data  di  adozione

del decreto di nomina di cui al sesto periodo del presente comma. Nel

caso in cui al presidente della Commissione di cui  al  comma  1  sia

attribuita anche la presidenza della  Commissione  di  cui  al  comma

2-bis, si applica l'art. 9, comma 5-bis, del decreto  legislativo  30

luglio 1999, n. 303»;

      3) e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «I  commissari,

laddove  collocati  in  quiescenza  nel   corso   dello   svolgimento

dell'incarico, restano in carica fino al termine dello stesso  e  non

possono  essere  rinnovati;  in  tal  caso,  i  suddetti   commissari

percepiscono  soltanto,  oltre  al  trattamento  di  quiescenza,   il

compenso di cui al comma 5»;

    b) al comma  5,  le  parole:  «comma    sono  sostituite  dalle

seguenti: «comma 2-bis» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Per i componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC si applicano i

compensi previsti per i membri della Commissione tecnica di  verifica

dell'impatto ambientale, nelle more dell'adozione del  nuovo  decreto

ai sensi del presente comma».))

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