Transizione ecologica nel settore della ristorazione: un milione di euro per premiare la qualità

I contributi previsti per il 2022

Transizione ecologica nel settore della ristorazione.

Con il decreto 6 maggio 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 luglio 2022) il ministero delle Politiche agricole ha reso noti i criteri di sostegno per favorire la transizione ecologica nel settore della ristorazione. Per il 2022 è previsto un contributo di un milione di euro, salvo successive integrazioni.

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Transizione ecologica nel settore della ristorazione: chi è interessato

Ma chi sono i soggetti che possono accedere alle agevolazioni? Il decreto li elenca all'articolo 2.

  • imprese di ristorazione con somministrazione di pasti rientranti nella tradizione culinaria regionale e nazionale;
  • imprese ricettive,  compresi gli agriturismi, con attività di somministrazione pasti rientranti nella tradizione culinaria regionale e nazionale;
  • pubblici esercizi - comprese scuole e ospedali - con attività di somministrazione.

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Transizione ecologica nel settore della ristorazione: gli obiettivi

Gli obiettivi del provvedimento sono due: sostenere e incrementare l'offerta - nel settore della ristorazione - di prodotti alimentari tipici, a indicazione geografica e biologici e migliorare la conoscenza dei prodotti alimentari tipici nelle regioni di riferimento e dei prodotti a indicazione geografica e biologici.

Qui di seguito il testo integrale del provvedimento sulla transizione ecologica nel settore della ristorazione.

Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali
Decreto 6 maggio 2022

Interventi per favorire la transizione ecologica nel settore della
ristorazione. (22A04090)

(Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 luglio 2022)

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea;
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25
giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della
Commissione (CE) n. 1857/2006;
Visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e
all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento
(CE) n. 834/2007 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n.
1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti
agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione,
la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione
delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati
e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore
dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante
«Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia
di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione
centrale»;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 recante
«Disposizioni in materia di individuazione dei prodotti tradizionali
agroalimentari»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo
2020, n. 53, recante «Regolamento recante modifica del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179,
concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del
decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;
Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350, rubricato
«Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti
tradizionali di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30
aprile 1998, n. 173»;
Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2000, recante «Elenco
nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali» con il quale, in
attuazione dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 settembre
1999, n. 350, si e' provveduto alla pubblicazione dell'elenco
nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 93965 del 28 febbraio 2022, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale, di aggiornamento, per l'anno 2022, dell'elenco nazionale
dei prodotti agroalimentari tradizionali ai sensi dell'art. 12, comma
1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'art. 1,
commi 826 e 827, che istituiscono il «Fondo per la valorizzazione dei
prodotti agroalimentari tradizionali e certificati» con una dotazione
di 1 milione di euro per l'anno 2022;
Considerato che occorre garantire nel settore delle attivita'
ricettive, di ristorazione e di pubblici esercizi una offerta
adeguata di prodotti censiti come produzioni alimentari tipiche (di
seguito PAT), provenienti dalla regione in cui e' situato l'esercizio
o, in casi adeguatamente motivati, da regioni limitrofe, nonche' di
prodotti ad indicazione geografica protetta (DOP, IGP e STG) e
biologici;
Considerato che le agevolazioni o gli incentivi per le attivita'
ricettive, di ristorazione e di pubblici esercizi, rappresentano uno
strumento per migliorare la competitivita' e il consumo dei prodotti
agroalimentari espressione delle tradizioni culturali tipiche di
ciascuna regione e provincia autonoma, con particolare riferimento
alle produzioni alimentari tipiche, rappresentative della storia e
alla cultura enogastronomica dei diversi territori regionali, e per
aumentare la quota di mercato di tali prodotti, anche nell'ottica di
ripristinare l'equilibrio del mercato stesso e contenere cosi' gli
effetti derivanti dalla pandemia da COVID-19;
Ritenuto opportuno, al fine di garantire una piu' ampia diffusione
delle suddette azioni ed un piu' efficace ed efficiente conseguimento
degli obiettivi ad esse sottese, demandarne l'attuazione alle
regioni, soggetti pubblici istituzionalmente deputati a redigere le
schede tecniche dei PAT ed enti territoriali di riferimento per la
produzione ad indicazione geografica e biologica;
Ritenuto di dover sostenere interventi a sostegno della transizione
ecologica della ristorazione per la promozione di iniziative sul
territorio nazionale volte a sviluppare azioni tese a garantire una
offerta adeguata di produzioni alimentari tipiche, ad indicazione
geografica e biologica, al fine di incrementare l'offerta di tali
produzioni nel settore della ristorazione e dei pubblici esercizi,
favorendone la conoscenza e divulgazione presso i consumatori;
Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze in
data 13 aprile 2022 con nota prot. MEF-GAB n. 7120;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione e finalita'

1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalita' di
ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'art. 1, commi 826 e
827, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per il perseguimento di
interventi, sul territorio nazionale, volti a:
a) sostenere e incrementare l'offerta, nel settore della
ristorazione, di prodotti alimentari tipici, ad indicazione
geografica e biologici;
b) migliorare la conoscenza dei prodotti alimentari tipici nelle
regioni di riferimento, nonche' dei prodotti ad indicazione
geografica e biologici;
2. Le risorse da assegnare nel quadro dell'applicazione del
presente decreto ammontano - salvo ulteriori integrazioni - ad un
milione di euro per l'annualita' 2022, a valere sulle disponibilita'
del Fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari
tradizionali e certificati.

Art. 2

Soggetti ammissibili

1. Sono ammessi a presentare istanza di agevolazione per le
attivita' di cui al successivo articolo, i seguenti soggetti:
a) imprese di ristorazione con somministrazione di pasti
rientranti nella tradizione culinaria regionale e nazionale;
b) imprese ricettive, ivi inclusi gli agriturismi, con attivita'
di somministrazione pasti rientranti nella tradizione culinaria
regionale e nazionale;
c) pubblici esercizi, ivi incluse scuole ed ospedali, con
attivita' di somministrazione.
2. Le imprese di cui alle lettere a) e b) possono presentare
istanza di agevolazione direttamente o conferire mandato ad
associazioni di cuochi e ristoratori costituite nei modi di legge.

Art. 3

Requisiti per l'ammissione al beneficio

1. Al fine di risultare ammissibili al beneficio di cui al presente
decreto, alla data di presentazione della domanda, i soggetti di cui
al precedente art. 2 devono:
somministrare prodotti alimentari tipici provenienti dalla
regione ove e' ubicato l'esercizio o, in caso di necessita', da
regioni limitrofe, nonche' di prodotti ad indicazione geografica e
biologici;
promuovere la conoscenza da parte dei consumatori della storia e
della cultura enogastronomica di ciascuna regione e provincia
autonoma, di cui sono espressione i prodotti agricoli tradizionali.
2. Alla data di presentazione della domanda, l'utilizzo di prodotti
alimentari tipici, ad indicazione geografica e biologici deve essere
adeguatamente pubblicizzato nell'ambito della offerta commerciale di
ciascun esercizio pubblico o commerciale di somministrazione, in modo
da favorire la conoscenza dei consumatori dei prodotti alimentari
tipici di ciascuna regione italiana.

Art. 4

Ripartizione del fondo

1. Il Fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari
tradizionali e certificati di cui all'art. 1 e' ripartito su base
regionale, assegnando a ciascun territorio regionale una percentuale
dello stesso in base ai seguenti criteri: (i) il numero di produzioni
alimentari tipiche e (ii) il numero di denominazioni protette.
Nell'assegnazione delle risorse ai territori si attribuisce pari
rilevanza ai due criteri.
2. L'ammontare individuato per ciascun territorio regionale ai
sensi del precedente comma sara' ripartito in parti uguali tra i
soggetti di ciascun territorio che hanno presentato domanda e che
sono stati ritenuti ammissibili e in possesso dei requisiti previsti.

Art. 5

Modalita' attuative

1. Il presente decreto sara' attuato con provvedimento del
Dipartimento delle politiche competitive, della qualita'
agroalimentare della pesca e dell'ippica, Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica da adottarsi
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. In particolare, il provvedimento attuativo dovra' individuare,
svolta la ricognizione del numero delle menzionate produzioni e
denominazioni, il metodo applicativo di ripartizione del fondo in
attuazione del precedente art. 4 e procedere alla individuazione
dell'ammontare assegnato a ciascun territorio regionale, definire le
modalita' procedurali di richiesta del beneficio e stabilire le
modalita' di verifica dei requisiti di ammissibilita' previsti dal
precedente art. 3.
Il presente decreto e' sottoposto ai controlli degli organi
competenti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

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