Transizione ecologica: prende vita il ministero con la pubblicazione del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 sulla Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2021, n. 51.
Che cosa cambia effettivamente
In particolare, al di là di alcune modifiche terminologiche, il provvedimento stabilisce:
- le funzioni del nuovo dicastero;
- il limite massimo al numero di direzioni generali (che non può essere superiore a dieci);
- la costituzione di un Comitato interministeriale per la transizione ecologica, al quale partecipano i ministri della transizione ecologica, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (altra novità introdotta dal D.L. in commento , del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole, alimentari e forestali).
Il passaggio di consegne con il Mise
Queste le competenze "assorbite" dai ministero dello Sviluppo economico:
- definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti ad essi inerenti;
- autorizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di competenza statale anche ubicati in mare;
- rapporti con organizzazioni internazionali e rapporti comunitari nel settore dell'energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, compresi il recepimento e l'attuazione dei programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in materia di energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicità' e della sicurezza del sistema;
- individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e definizione degli indirizzi per la loro gestione;
- politiche di ricerca, incentivazione e interventi nei settori dell'energia e delle miniere;
- ricerca e coltivazione di idrocarburi e risorse geotermiche;
- normativa tecnica, area chimica, sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per l'energia;
- vigilanza su enti strumentali e collegamento con le società' e gli istituti operanti nei settori dell'energia;
- gestione delle scorte energetiche nonché' predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica;
- sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi;
- agro-energie;
- rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria
Variazioni anche per Enea...
Per effetto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, sarà modificato lo statuto dell'agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea).
...e per il ministero dei Trasporti
Nello stesso D.L. n. 22/2021, all'articolo 5 il «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» è ridenominato «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».
L'organizzazione
A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 22/2021 e fino al 30 giugno 2021, sarà approvato il regolamento di organizzazione del nuovo dicastero con decreto del presidente del Consiglio dei ministri.
Di seguito la parte di interesse del ministero della Transizione ecologica del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22.
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Decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22
Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri. (21G00028)
(Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2021, n. 51)
Vigente al: 2-3-2021
Capo I
Disposizioni generali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di istituire un
ministero dedicato alla transizione ecologica, che riunisca le
attuali competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare con le attribuzioni in materia di energia fino
ad ora ripartite tra altri dicasteri;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di istituire un
ministero dedicato al turismo, anche con l'obiettivo prioritario di
rilanciare il relativo settore fortemente inciso dall'emergenza da
COVID-19;
Ravvisata la straordinaria necessita' e urgenza di rafforzare le
funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di
coordinamento e promozione delle politiche del Governo relative
all'innovazione tecnologica, alla trasformazione e alla transizione
digitale;
Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di assicurare un
piu' decisivo impulso e un piu' forte coordinamento fra le
amministrazioni competenti in relazione alle politiche nazionali per
la transizione ecologica e per la transizione digitale, mediante
l'istituzione di due appositi comitati interministeriali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 26 febbraio 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei
Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per
il coordinamento di iniziative nel settore del turismo, per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, delle
infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e per i beni
e le attivita' culturali e per il turismo, di concerto con i Ministri
per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Modifiche all'articolo 2
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) il numero 8) e' sostituito dal seguente: «8) Ministero della
transizione ecologica;»;
2) il numero 9) e' sostituito dal seguente: «9) Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili;»;
3) il numero 13) e' sostituito dal seguente: «13) Ministero
della cultura;»;
4) dopo il numero 14) e' aggiunto il seguente: «15) Ministero
del turismo.»;
b) al comma 4-bis, primo periodo, la parola «quattordici» e'
sostituita dalla seguente: «quindici».
Capo II
Disposizioni concernenti il Ministero della transizione ecologica, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Art. 2
Ministero della transizione ecologica
1. Il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare» e' ridenominato «Ministero della transizione ecologica».
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28:
1) al comma 1, lettera c), le parole da «definizione degli
obiettivi e delle linee di politica energetica» fino a «attuazione
dei piani di emergenza energetica» sono soppresse;
2) al comma 2, le parole «rilevazione, elaborazione, analisi e
diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria,
finalizzati alla programmazione energetica e mineraria;» sono
soppresse;
b) all'articolo 29, comma 1, le parole «undici direzioni
generali» sono sostituite dalle seguenti: «nove direzioni generali»;
c) la rubrica del Capo VIII del Titolo IV e' sostituita dalla
seguente: «Ministero della transizione ecologica»;
d) all'articolo 35:
1) al comma 1 le parole «dell'ambiente e della tutela del
territorio» sono sostituite dalle seguenti: «della transizione
ecologica»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Al Ministero della transizione ecologica sono attribuite
le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo
sostenibile, ferme restando le funzioni della Presidenza del
Consiglio dei ministri, e alla tutela e alla valorizzazione
dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, nelle seguenti
materie:
a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle
aree naturali protette, tutela della biodiversita' e della
biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte
salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, del
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
della Convenzione di Washington (CITES) e dei relativi regolamenti
europei, della difesa del mare e dell'ambiente costiero e della
comunicazione ambientale;
b) definizione degli obiettivi e delle linee di politica
energetica e mineraria nazionale e provvedimenti ad essi inerenti;
autorizzazione di impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili di competenza statale anche ubicati in mare; rapporti con
organizzazioni internazionali e rapporti comunitari nel settore
dell'energia, ferme restando le competenze del Presidente del
Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, compresi il recepimento e l'attuazione
dei programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in materia
di energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio
dei ministri e delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano; attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati
energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e
tutela dell'economicita' e della sicurezza del sistema;
individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto
dell'energia elettrica e del gas naturale e definizione degli
indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca, incentivazione
e interventi nei settori dell'energia e delle miniere; ricerca e
coltivazione di idrocarburi e risorse geotermiche; normativa tecnica,
area chimica, sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia
di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza
sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi
di lavoro, e servizi tecnici per l'energia; vigilanza su enti
strumentali e collegamento con le societa' e gli istituti operanti
nei settori dell'energia; gestione delle scorte energetiche nonche'
predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica;
sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi di stoccaggio del
combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi; agro-energie;
rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in
materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione
energetica e mineraria;
c) piani e misure in materia di combustibili alternativi e
delle relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica dei
veicoli elettrici, qualita' dell'aria, politiche di contrasto ai
cambiamenti climatici e per la finanza climatica e sostenibile e il
risparmio ambientale anche attraverso tecnologie per la riduzione
delle emissioni dei gas ad effetto serra;
d) pianificazione in materia di emissioni nei diversi
settori dell'attivita' economica, ivi compreso quello dei trasporti;
e) gestione, riuso e riciclo dei rifiuti ed economia
circolare;
f) tutela delle risorse idriche e relativa gestione, fatta
salva la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali;
g) promozione di politiche di sviluppo sostenibile,
nazionali e internazionali;
h) promozione di politiche per l'economia circolare e l'uso
efficiente delle risorse, fatte salve le competenze del Ministero
dello sviluppo economico;
i) coordinamento delle misure di contrasto e contenimento
del danno ambientale, nonche' di bonifica e di ripristino in
sicurezza dei siti inquinati, ivi compresi i siti per i quali non e'
individuato il responsabile della contaminazione ovvero quelli per i
quali i soggetti interessati non provvedono alla realizzazione degli
interventi, nonche' esercizio delle relative azioni giurisdizionali;
l) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni
ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettivita' e
alla riduzione dell'impatto delle attivita' umane sull'ambiente, con
particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle
violazioni compiute in danno dell'ambiente, prevenzione e protezione
dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai
rischi industriali;
m) difesa e assetto del territorio con riferimento ai
valori naturali e ambientali.»;
e) all'articolo 37, comma 1:
1) le parole «non puo' essere superiore a due» sono sostituite
dalle seguenti: «non puo' essere superiore a tre»;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e il numero
delle direzioni generali non puo' essere superiore a dieci.».
3. Le denominazioni «Ministro della transizione ecologica» e
«Ministero della transizione ecologica» sostituiscono, a ogni effetto
e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e «Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».
4. Con riguardo alle funzioni di cui all'articolo 35, comma 2,
lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato
dal presente decreto, le denominazioni «Ministro della transizione
ecologica» e «Ministero della transizione ecologica» sostituiscono,
ad ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni
«Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo
economico».
5. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, agli articoli
174-bis, comma 2-bis, secondo periodo, e 828, comma 1, alinea, dopo
le parole «tutela ambientale» sono inserite le seguenti: «e la
transizione ecologica».
6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, lo statuto dell'Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile - ENEA e' modificato, al fine di prevedere la vigilanza
da parte del Ministero della transizione ecologica.
7. Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 35, comma 2,
lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato
dal presente decreto, rientrano:
a) le competenze a qualunque titolo inerenti all'attivita' delle
societa' operanti nei settori di riferimento, ivi compreso il potere
di emanare indirizzi nei confronti di tali societa';
b) l'esercizio dei diritti di azionista allo stato esercitati dal
Ministero dello sviluppo economico nei confronti di GSE s.p.a. -
Gestore Servizi Energetici;
c) l'approvazione della disciplina del mercato elettrico e del
mercato del gas naturale e dei criteri per l'incentivazione
dell'energia elettrica da fonte rinnovabile di cui al decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di cui al decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, e l'esercizio di ogni altra competenza gia' a
qualunque titolo esercitata dal Ministero dello sviluppo economico
fino alla data di entrata in vigore del presente decreto in materia
di concorrenza e regolazione dei servizi di pubblica utilita' nei
settori energetici.
8. Per l'attuazione del comma 2, lettera e), numero 1), e'
autorizzata la spesa di euro 249.000 per l'anno 2021 e di euro
332.000 a decorrere dall'anno 2022.
Art. 3
Disposizioni transitorie concernenti
il Ministero della transizione ecologica
1. Al Ministero della transizione ecologica sono trasferite le
risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione dei
residui, destinate all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo
35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, come modificato dal presente decreto.
2. A decorrere dalla data di adozione del decreto di cui al comma
4, la Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la
competitivita' energetica e la Direzione generale per le
infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari
del Ministero dello sviluppo economico, con la relativa dotazione
organica e con i relativi posti di funzione di livello dirigenziale
generale e non generale, sono trasferite al Ministero della
transizione ecologica. Conseguentemente la dotazione organica del
personale dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico e'
rideterminata in 17 posizioni di livello generale e 104 posizioni di
livello non generale.
3. La dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero
della transizione ecologica e' individuata in 13 posizioni di livello
generale e in 67 posizioni di livello non generale.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, su proposta del Ministro della transizione
ecologica, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico,
dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, si
provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali da trasferire ai sensi del comma 1. La
dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero dello
sviluppo economico e' conseguentemente ridotta in misura
corrispondente al personale trasferito. Le risorse umane includono il
personale di ruolo dirigenziale e non dirigenziale, nonche' il
personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi
dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, che risulta in servizio alla data del 13 febbraio 2021 presso la
Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la
competitivita' energetica e la Direzione generale per le
infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari
del Ministero dello sviluppo economico. Al personale non
dirigenziale, trasferito ai sensi del presente articolo si applica il
trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto
nell'amministrazione di destinazione e viene corrisposto un assegno
ad personam riassorbibile pari all'eventuale differenza fra le voci
fisse e continuative del trattamento economico dell'amministrazione
di provenienza, ove superiore, e quelle riconosciute presso
l'amministrazione di destinazione.
5. Fino alla data di adozione del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 6, il Ministero dello
sviluppo economico provvede alla corresponsione del trattamento
economico spettante al personale trasferito. A partire dalla medesima
data, le risorse finanziarie afferenti al trattamento economico del
personale, compresa la quota del Fondo risorse decentrate, sono
allocate sui pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione
della spesa del Ministero della transizione ecologica. Tale importo
considera i costi del trattamento economico corrisposto al personale
trasferito e tiene conto delle voci retributive fisse e continuative,
del costo dei buoni pasto, della remunerazione del lavoro
straordinario e del trattamento economico di cui al Fondo risorse
decentrate.
6. Fino alla data di adozione del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al presente comma, il Ministero
della transizione ecologica si avvale, per lo svolgimento delle
funzioni trasferite, delle competenti strutture e dotazioni organiche
del Ministero dello sviluppo economico. Fino alla medesima data, la
gestione delle risorse finanziarie relative alle funzioni trasferite,
compresa la gestione dei residui passivi e perenti, e' esercitata dal
Ministero dello sviluppo economico. Entro sessanta giorni dalla data
di adozione del decreto di cui al comma 4, il Ministro dell'economia
e delle finanze provvede, con proprio decreto, ad effettuare le
occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di
competenza e di cassa, tra gli stati di previsione interessati, ivi
comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e
programmi. A decorrere, dalla data di cui al primo periodo,
transitano in capo al Ministero della transizione ecologica i
rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni
trasferite.
7. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di
organizzazione di cui all'articolo 10, e' istituito, presso il
Ministero della transizione ecologica, il Dipartimento per l'energia
e il clima, nel quale confluiscono le Direzioni generali del
Ministero dello sviluppo economico trasferite ai sensi del presente
articolo, nonche' la Direzione generale per il clima, l'energia e
l'aria gia' istituita presso il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare. Fino alla medesima data, continua
ad applicarsi, in quanto compatibile, il vigente regolamento di
organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela e del
territorio e del mare e il contingente di personale degli Uffici di
diretta collaborazione del Ministro della transizione ecologica e'
incrementato di venti unita', anche estranee alla pubblica
amministrazione. A tale ultimo fine e' autorizzata la spesa di euro
540.000 per l'anno 2021 e di 650.000 euro a decorrere dal 2022.
8. Il personale appartenente ai ruoli dirigenziali di
amministrazioni centrali diverse dal Ministero dello sviluppo
economico, titolare di incarichi dirigenziali nell'ambito delle
direzioni generali trasferite al Ministero della transizione
ecologica, puo' optare per il transito nel ruolo di quest'ultimo
Ministero.
9. Le funzioni di controllo della regolarita' amministrativa e
contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze sugli atti adottati
dal Ministero della transizione ecologica continuano ad essere svolte
dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare presso il quale e' istituito
un ulteriore posto di funzione dirigenziale di livello non generale.
Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a bandire
apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai
vigenti vincoli assunzionali, una unita' di livello dirigenziale non
generale e sette unita' di personale a tempo indeterminato, da
inquadrare nell'area terza, fascia retributiva F1. A tal fine e'
autorizzata la spesa di 217.949 euro per l'anno 2021 e di 435.897
euro annui a decorrere dall'anno 2022.
Art. 4
Comitato interministeriale per la transizione ecologica
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo
57, e' aggiunto il seguente:
«Art. 57-bis (Comitato interministeriale per la transizione
ecologica). - 1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica
(CITE) con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche
nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione.
2. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei
ministri, o, in sua vece, dal Ministro della transizione ecologica,
e' composto, dai Ministri della transizione ecologica, dell'economia
e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, del lavoro e delle politiche sociali e
delle politiche agricole, alimentari e forestali. Ad esso
partecipano, altresi', gli altri Ministri o loro delegati aventi
competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche
poste all'ordine del giorno.
3. Il CITE approva, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il Piano per la transizione ecologica,
al fine di coordinare le politiche in materia di:
a) riduzione delle emissioni di gas climalteranti;
b) mobilita' sostenibile;
c) contrasto al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo;
d) risorse idriche e relative infrastrutture;
e) qualita' dell'aria;
f) economia circolare.
4. Il Piano individua le azioni, le misure, le fonti di
finanziamento, il relativo cronoprogramma, nonche' le amministrazioni
competenti all'attuazione delle singole misure. Sul Piano e'
acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
5. Il CITE delibera sulla rimodulazione dei sussidi
ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre
2015, n. 221.
6. Il Comitato monitora l'attuazione del Piano, lo aggiorna in
funzione degli obiettivi conseguiti e delle priorita' indicate anche
in sede europea e adotta le iniziative idonee a superare eventuali
ostacoli e ritardi.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e'
istituito un Comitato tecnico di supporto del CITE, composto da un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un
rappresentante per ciascuno dei Ministeri di cui al comma 2,
designati dai rispettivi Ministri, con il compito di istruire le
questioni all'ordine del giorno del CITE. Ai componenti del Comitato
tecnico di supporto del CITE non spettano compensi, gettoni di
presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della transizione ecologica, e' adottato il
regolamento interno del CITE, che ne disciplina il funzionamento. Le
deliberazioni del CITE sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
9. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto
tecnico e organizzativo alle attivita' del CITE nell'ambito delle
risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione
vigente.
10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
Art. 5
Disposizioni concernenti il Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili
1. Il «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» e'
ridenominato «Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili».
2. Le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili» e «Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque
presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti» e «Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti».
(omissis)
Capo VI
Disposizioni finanziarie e finali
Art. 10
Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri
1. Ai fini di quanto disposto dal presente decreto, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e fino al 30 giugno 2021, i regolamenti di
organizzazione dei Ministeri dello sviluppo economico, della
transizione ecologica, della cultura, delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, del turismo, ivi inclusi quelli degli uffici
di diretta collaborazione, sono adottati, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti il Presidente del
Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il parere del
Consiglio di Stato.