Transizione ecologica: prende vita il ministero

Transizione ecologica
Assorbita una serie di competenze dal ministero dello Sviluppo economico in materia di energia. Costituito anche un comitato interministeriale per la transizione ecologica

Transizione ecologica: prende vita il ministero con la pubblicazione del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 sulla Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2021, n. 51.

 

Che cosa cambia effettivamente

In particolare, al di là di alcune modifiche terminologiche, il provvedimento stabilisce:

  • le funzioni del nuovo dicastero;
  • il limite massimo al numero di direzioni generali (che non può essere superiore a dieci);
  • la costituzione di un Comitato interministeriale per la transizione ecologica, al quale partecipano i ministri della transizione ecologica, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo  economico, delle  infrastrutture e della mobilità sostenibili (altra novità introdotta dal D.L. in commento , del lavoro e delle politiche  sociali e delle  politiche  agricole,   alimentari e  forestali).

 

Il passaggio di consegne con il Mise

Queste le competenze "assorbite" dai ministero dello Sviluppo economico:

  • definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti ad essi inerenti;
  • autorizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di competenza statale anche ubicati in mare;
  • rapporti con organizzazioni internazionali e rapporti comunitari nel settore dell'energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, compresi il recepimento e l'attuazione dei programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in materia di energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
  • attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicità' e della sicurezza del sistema;
  • individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e definizione degli indirizzi per la loro gestione;
  • politiche di ricerca, incentivazione e interventi nei settori dell'energia e delle miniere;
  • ricerca e coltivazione di idrocarburi e risorse geotermiche;
  • normativa tecnica, area chimica, sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per l'energia;
  • vigilanza su enti strumentali e collegamento con le società' e gli istituti operanti nei settori dell'energia;
  • gestione delle scorte energetiche nonché' predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica;
  • sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi;
  • agro-energie;
  • rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria

Variazioni anche per Enea...

Per effetto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del decreto-legge, sarà modificato lo statuto dell'agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo  economico sostenibile (Enea).

...e per il ministero dei Trasporti

Nello stesso D.L. n. 22/2021, all'articolo 5 il «Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti» è ridenominato  «Ministero  delle  infrastrutture e della mobilità sostenibili».

L'organizzazione

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 22/2021 e  fino  al  30  giugno  2021, sarà approvato il regolamento di organizzazione del nuovo dicastero con decreto del presidente del Consiglio dei ministri.

Di seguito la parte di interesse del ministero della Transizione ecologica del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22.

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Decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22 

Disposizioni urgenti in materia di riordino  delle  attribuzioni  dei
Ministeri. (21G00028)

(Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2021, n. 51)

 

Vigente al: 2-3-2021

 

Capo I
Disposizioni generali

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita'  e  urgenza  di  istituire  un

ministero  dedicato  alla  transizione  ecologica,  che  riunisca  le

attuali competenze del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare con le attribuzioni in materia di energia  fino

ad ora ripartite tra altri dicasteri;

Ritenuta la straordinaria necessita'  e  urgenza  di  istituire  un

ministero dedicato al turismo, anche con l'obiettivo  prioritario  di

rilanciare il relativo settore fortemente  inciso  dall'emergenza  da

COVID-19;

Ravvisata la straordinaria necessita' e urgenza  di  rafforzare  le

funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri  in  materia  di

coordinamento e  promozione  delle  politiche  del  Governo  relative

all'innovazione tecnologica, alla trasformazione e  alla  transizione

digitale;

Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di assicurare  un

piu'  decisivo  impulso  e  un  piu'  forte  coordinamento   fra   le

amministrazioni competenti in relazione alle politiche nazionali  per

la transizione ecologica e  per  la  transizione  digitale,  mediante

l'istituzione di due appositi comitati interministeriali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 26 febbraio 2021;

Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei

Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  per

il  coordinamento  di  iniziative  nel  settore  del   turismo,   per

l'innovazione  tecnologica   e   la   transizione   digitale,   delle

infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e per i beni

e le attivita' culturali e per il turismo, di concerto con i Ministri

per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

 

E m a n a

il seguente decreto-legge:

 

                               Art. 1

                      Modifiche all'articolo 2

           del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

 

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) il numero 8) e' sostituito dal seguente: «8) Ministero della

transizione ecologica;»;

2) il numero 9) e' sostituito dal seguente: «9) Ministero delle

infrastrutture e della mobilita' sostenibili;»;

3) il numero 13) e' sostituito  dal  seguente:  «13)  Ministero

della cultura;»;

4) dopo il numero 14) e' aggiunto il seguente:  «15)  Ministero

del turismo.»;

b) al comma 4-bis, primo  periodo,  la  parola  «quattordici»  e'

sostituita dalla seguente: «quindici».

Capo II
Disposizioni concernenti il Ministero della transizione ecologica, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

                               Art. 2

                Ministero della transizione ecologica

 

1. Il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del

mare» e' ridenominato «Ministero della transizione ecologica».

2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sono apportate  le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28:

1) al comma 1, lettera c),  le  parole  da  «definizione  degli

obiettivi e delle linee di politica energetica»  fino  a  «attuazione

dei piani di emergenza energetica» sono soppresse;

2) al comma 2, le parole «rilevazione, elaborazione, analisi  e

diffusione di dati statistici  in  materia  energetica  e  mineraria,

finalizzati  alla  programmazione  energetica  e   mineraria;»   sono

soppresse;

b)  all'articolo  29,  comma  1,  le  parole  «undici   direzioni

generali» sono sostituite dalle seguenti: «nove direzioni generali»;

c) la rubrica del Capo VIII del Titolo  IV  e'  sostituita  dalla

seguente: «Ministero della transizione ecologica»;

d) all'articolo 35:

1) al comma 1 le  parole  «dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «della   transizione

ecologica»;

2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Al Ministero della transizione ecologica sono  attribuite

le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi  allo  sviluppo

sostenibile,  ferme  restando  le  funzioni  della   Presidenza   del

Consiglio  dei  ministri,  e  alla  tutela  e   alla   valorizzazione

dell'ambiente,  del  territorio  e  dell'ecosistema,  nelle  seguenti

materie:

a) individuazione,  conservazione  e  valorizzazione  delle

aree  naturali  protette,  tutela   della   biodiversita'   e   della

biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte

salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri,  del

Ministero delle politiche agricole,  alimentari  e  forestali  e  del

Ministero degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale,

della Convenzione di Washington (CITES) e  dei  relativi  regolamenti

europei, della difesa del  mare  e  dell'ambiente  costiero  e  della

comunicazione ambientale;

b) definizione degli obiettivi e delle  linee  di  politica

energetica e mineraria nazionale e provvedimenti  ad  essi  inerenti;

autorizzazione  di  impianti  di  produzione  di  energia  da   fonti

rinnovabili di competenza statale anche ubicati in mare; rapporti con

organizzazioni  internazionali  e  rapporti  comunitari  nel  settore

dell'energia,  ferme  restando  le  competenze  del  Presidente   del

Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari  esteri  e  della

cooperazione internazionale, compresi il recepimento  e  l'attuazione

dei programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in  materia

di energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio

dei ministri e delle regioni e delle province autonome di Trento e di

Bolzano; attuazione dei  processi  di  liberalizzazione  dei  mercati

energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia  e

tutela   dell'economicita'   e   della   sicurezza    del    sistema;

individuazione  e  sviluppo  delle  reti   nazionali   di   trasporto

dell'energia  elettrica  e  del  gas  naturale  e  definizione  degli

indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca,  incentivazione

e interventi nei settori dell'energia  e  delle  miniere;  ricerca  e

coltivazione di idrocarburi e risorse geotermiche; normativa tecnica,

area chimica, sicurezza mineraria, escluse le competenze  in  materia

di servizio ispettivo per  la  sicurezza  mineraria  e  di  vigilanza

sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi

di lavoro,  e  servizi  tecnici  per  l'energia;  vigilanza  su  enti

strumentali e collegamento con le societa' e  gli  istituti  operanti

nei settori dell'energia; gestione delle scorte  energetiche  nonche'

predisposizione ed attuazione  dei  piani  di  emergenza  energetica;

sicurezza  nucleare  e  disciplina  dei  sistemi  di  stoccaggio  del

combustibile irraggiato  e  dei  rifiuti  radioattivi;  agro-energie;

rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in

materia  energetica  e  mineraria,  finalizzati  alla  programmazione

energetica e mineraria;

c) piani e misure in materia di combustibili alternativi  e

delle relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica  dei

veicoli elettrici, qualita'  dell'aria,  politiche  di  contrasto  ai

cambiamenti climatici e per la finanza climatica e sostenibile  e  il

risparmio ambientale anche attraverso  tecnologie  per  la  riduzione

delle emissioni dei gas ad effetto serra;

d) pianificazione  in  materia  di  emissioni  nei  diversi

settori dell'attivita' economica, ivi compreso quello dei trasporti;

e) gestione,  riuso  e  riciclo  dei  rifiuti  ed  economia

circolare;

f) tutela delle risorse idriche e relativa gestione,  fatta

salva la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari

e forestali;

g)  promozione  di  politiche  di   sviluppo   sostenibile,

nazionali e internazionali;

h) promozione di politiche per l'economia circolare e l'uso

efficiente delle risorse, fatte salve  le  competenze  del  Ministero

dello sviluppo economico;

i) coordinamento delle misure di contrasto  e  contenimento

del  danno  ambientale,  nonche'  di  bonifica  e  di  ripristino  in

sicurezza dei siti inquinati, ivi compresi i siti per i quali non  e'

individuato il responsabile della contaminazione ovvero quelli per  i

quali i soggetti interessati non provvedono alla realizzazione  degli

interventi, nonche' esercizio delle relative azioni giurisdizionali;

l) sorveglianza, monitoraggio e recupero  delle  condizioni

ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettivita' e

alla riduzione dell'impatto delle attivita' umane sull'ambiente,  con

particolare  riferimento  alla  prevenzione   e   repressione   delle

violazioni compiute in danno dell'ambiente, prevenzione e  protezione

dall'inquinamento atmosferico, acustico  ed  elettromagnetico  e  dai

rischi industriali;

m) difesa e  assetto  del  territorio  con  riferimento  ai

valori naturali e ambientali.»;

e) all'articolo 37, comma 1:

1) le parole «non puo' essere superiore a due» sono  sostituite

dalle seguenti: «non puo' essere superiore a tre»;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e  il  numero

delle direzioni generali non puo' essere superiore a dieci.».

3.  Le  denominazioni  «Ministro  della  transizione  ecologica»  e

«Ministero della transizione ecologica» sostituiscono, a ogni effetto

e  ovunque  presenti,  rispettivamente,  le  denominazioni  «Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e  «Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

4. Con riguardo alle funzioni di  cui  all'articolo  35,  comma  2,

lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, come  modificato

dal presente decreto, le denominazioni  «Ministro  della  transizione

ecologica» e «Ministero della transizione  ecologica»  sostituiscono,

ad ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni

«Ministro dello  sviluppo  economico»  e  «Ministero  dello  sviluppo

economico».

5. Al decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  agli  articoli

174-bis, comma 2-bis, secondo periodo, e 828, comma 1,  alinea,  dopo

le parole «tutela  ambientale»  sono  inserite  le  seguenti:  «e  la

transizione ecologica».

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge

di  conversione  del  presente  decreto,  lo   statuto   dell'Agenzia

nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo  economico

sostenibile - ENEA e' modificato, al fine di prevedere  la  vigilanza

da parte del Ministero della transizione ecologica.

7. Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo  35,  comma  2,

lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, come  modificato

dal presente decreto, rientrano:

a) le competenze a qualunque titolo inerenti all'attivita'  delle

societa' operanti nei settori di riferimento, ivi compreso il  potere

di emanare indirizzi nei confronti di tali societa';

b) l'esercizio dei diritti di azionista allo stato esercitati dal

Ministero dello sviluppo economico  nei  confronti  di  GSE  s.p.a. -

Gestore Servizi Energetici;

c) l'approvazione della disciplina del mercato  elettrico  e  del

mercato  del  gas  naturale  e  dei  criteri   per   l'incentivazione

dell'energia  elettrica  da  fonte  rinnovabile  di  cui  al  decreto

legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di cui al decreto  legislativo  3

marzo 2011, n. 28, e l'esercizio di  ogni  altra  competenza  gia'  a

qualunque titolo esercitata dal Ministero  dello  sviluppo  economico

fino alla data di entrata in vigore del presente decreto  in  materia

di concorrenza e regolazione dei servizi  di  pubblica  utilita'  nei

settori energetici.

8. Per l'attuazione del  comma  2,  lettera  e),  numero  1),  e'

autorizzata la spesa di euro  249.000  per  l'anno  2021  e  di  euro

332.000 a decorrere dall'anno 2022.

 

                               Art. 3

                Disposizioni transitorie concernenti

              il Ministero della transizione ecologica

1. Al Ministero della  transizione  ecologica  sono  trasferite  le

risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa  la  gestione  dei

residui, destinate all'esercizio delle funzioni di  cui  all'articolo

35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.

300, come modificato dal presente decreto.

2. A decorrere dalla data di adozione del decreto di cui  al  comma

4, la Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e  la

competitivita'  energetica   e   la   Direzione   generale   per   le

infrastrutture e la sicurezza dei sistemi  energetici  e  geominerari

del Ministero dello sviluppo economico,  con  la  relativa  dotazione

organica e con i relativi posti di funzione di  livello  dirigenziale

generale  e  non  generale,  sono  trasferite  al   Ministero   della

transizione ecologica. Conseguentemente  la  dotazione  organica  del

personale dirigenziale del  Ministero  dello  sviluppo  economico  e'

rideterminata in 17 posizioni di livello generale e 104 posizioni  di

livello non generale.

3. La dotazione organica del personale dirigenziale  del  Ministero

della transizione ecologica e' individuata in 13 posizioni di livello

generale e in 67 posizioni di livello non generale.

4. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da

adottare entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del

presente  decreto,  su  proposta  del  Ministro   della   transizione

ecologica, di concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo  economico,

dell'economia e delle finanze e per la pubblica  amministrazione,  si

provvede  alla   puntuale   individuazione   delle   risorse   umane,

finanziarie e strumentali da trasferire ai  sensi  del  comma  1.  La

dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero dello

sviluppo   economico   e'   conseguentemente   ridotta   in    misura

corrispondente al personale trasferito. Le risorse umane includono il

personale di  ruolo  dirigenziale  e  non  dirigenziale,  nonche'  il

personale a tempo determinato  con  incarico  dirigenziale  ai  sensi

dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.

165, che risulta in servizio alla data del 13 febbraio 2021 presso la

Direzione  generale  per  l'approvvigionamento,  l'efficienza  e   la

competitivita'  energetica   e   la   Direzione   generale   per   le

infrastrutture e la sicurezza dei sistemi  energetici  e  geominerari

del  Ministero   dello   sviluppo   economico.   Al   personale   non

dirigenziale, trasferito ai sensi del presente articolo si applica il

trattamento   economico,   compreso   quello   accessorio,   previsto

nell'amministrazione di destinazione e viene corrisposto  un  assegno

ad personam riassorbibile pari all'eventuale differenza fra  le  voci

fisse e continuative del trattamento  economico  dell'amministrazione

di  provenienza,  ove  superiore,  e   quelle   riconosciute   presso

l'amministrazione di destinazione.

5.  Fino  alla  data  di  adozione   del   decreto   del   Ministro

dell'economia e delle finanze di cui al comma 6, il  Ministero  dello

sviluppo  economico  provvede  alla  corresponsione  del  trattamento

economico spettante al personale trasferito. A partire dalla medesima

data, le risorse finanziarie afferenti al trattamento  economico  del

personale, compresa la  quota  del  Fondo  risorse  decentrate,  sono

allocate sui pertinenti capitoli iscritti nello stato  di  previsione

della spesa del Ministero della transizione ecologica.  Tale  importo

considera i costi del trattamento economico corrisposto al  personale

trasferito e tiene conto delle voci retributive fisse e continuative,

del  costo  dei  buoni  pasto,   della   remunerazione   del   lavoro

straordinario e del trattamento economico di  cui  al  Fondo  risorse

decentrate.

6.  Fino  alla  data  di  adozione   del   decreto   del   Ministro

dell'economia e delle finanze di cui al presente comma, il  Ministero

della transizione ecologica  si  avvale,  per  lo  svolgimento  delle

funzioni trasferite, delle competenti strutture e dotazioni organiche

del Ministero dello sviluppo economico. Fino alla medesima  data,  la

gestione delle risorse finanziarie relative alle funzioni trasferite,

compresa la gestione dei residui passivi e perenti, e' esercitata dal

Ministero dello sviluppo economico. Entro sessanta giorni dalla  data

di adozione del decreto di cui al comma 4, il Ministro  dell'economia

e delle finanze provvede,  con  proprio  decreto,  ad  effettuare  le

occorrenti  variazioni  di  bilancio,  in  termini  di  residui,   di

competenza e di cassa, tra gli stati di previsione  interessati,  ivi

comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di  missioni  e

programmi.  A  decorrere,  dalla  data  di  cui  al  primo   periodo,

transitano  in  capo  al  Ministero  della  transizione  ecologica  i

rapporti  giuridici  attivi  e   passivi   relativi   alle   funzioni

trasferite.

7.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  regolamento  di

organizzazione di  cui  all'articolo  10,  e'  istituito,  presso  il

Ministero della transizione ecologica, il Dipartimento per  l'energia

e  il  clima,  nel  quale  confluiscono  le  Direzioni  generali  del

Ministero dello sviluppo economico trasferite ai sensi  del  presente

articolo, nonche' la Direzione generale per  il  clima,  l'energia  e

l'aria gia' istituita  presso  il  Ministero  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e del mare. Fino alla medesima  data,  continua

ad applicarsi, in  quanto  compatibile,  il  vigente  regolamento  di

organizzazione del Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  e  del

territorio e del mare e il contingente di personale degli  Uffici  di

diretta collaborazione del Ministro della  transizione  ecologica  e'

incrementato  di  venti  unita',   anche   estranee   alla   pubblica

amministrazione. A tale ultimo fine e' autorizzata la spesa  di  euro

540.000 per l'anno 2021 e di 650.000 euro a decorrere dal 2022.

8.   Il   personale   appartenente   ai   ruoli   dirigenziali   di

amministrazioni  centrali  diverse  dal  Ministero   dello   sviluppo

economico,  titolare  di  incarichi  dirigenziali  nell'ambito  delle

direzioni  generali  trasferite  al   Ministero   della   transizione

ecologica, puo' optare per il  transito  nel  ruolo  di  quest'ultimo

Ministero.

9. Le funzioni di  controllo  della  regolarita'  amministrativa  e

contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale  dello

Stato del Ministero dell'economia e delle finanze sugli atti adottati

dal Ministero della transizione ecologica continuano ad essere svolte

dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero  dell'ambiente

e della tutela del territorio e del mare presso il quale e' istituito

un ulteriore posto di funzione dirigenziale di livello non  generale.

Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato  a  bandire

apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga  ai

vigenti vincoli assunzionali, una unita' di livello dirigenziale  non

generale e sette  unita'  di  personale  a  tempo  indeterminato,  da

inquadrare nell'area terza, fascia retributiva  F1.  A  tal  fine  e'

autorizzata la spesa di 217.949 euro per l'anno  2021  e  di  435.897

euro annui a decorrere dall'anno 2022.

 

                               Art. 4

       Comitato interministeriale per la transizione ecologica

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  dopo  l'articolo

57, e' aggiunto il seguente:

«Art.  57-bis  (Comitato  interministeriale  per  la  transizione

ecologica). - 1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei

ministri, il Comitato interministeriale per la transizione  ecologica

(CITE) con il compito di assicurare il coordinamento delle  politiche

nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione.

2. Il Comitato,  presieduto  dal  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri, o, in sua vece, dal Ministro della  transizione  ecologica,

e' composto, dai Ministri della transizione ecologica,  dell'economia

e delle finanze, dello sviluppo  economico,  delle  infrastrutture  e

della mobilita' sostenibili, del lavoro e delle politiche  sociali  e

delle  politiche  agricole,   alimentari   e   forestali.   Ad   esso

partecipano, altresi', gli altri  Ministri  o  loro  delegati  aventi

competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle  tematiche

poste all'ordine del giorno.

3. Il CITE approva, entro tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in

vigore del presente decreto, il Piano per la  transizione  ecologica,

al fine di coordinare le politiche in materia di:

a) riduzione delle emissioni di gas climalteranti;

b) mobilita' sostenibile;

c) contrasto al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo;

d) risorse idriche e relative infrastrutture;

e) qualita' dell'aria;

f) economia circolare.

4.  Il  Piano  individua  le  azioni,  le  misure,  le  fonti  di

finanziamento, il relativo cronoprogramma, nonche' le amministrazioni

competenti  all'attuazione  delle  singole  misure.  Sul   Piano   e'

acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo  8

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5.   Il   CITE   delibera   sulla   rimodulazione   dei   sussidi

ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre

2015, n. 221.

6. Il Comitato monitora l'attuazione del Piano,  lo  aggiorna  in

funzione degli obiettivi conseguiti e delle priorita' indicate  anche

in sede europea e adotta le iniziative idonee  a  superare  eventuali

ostacoli e ritardi.

7. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e'

istituito un Comitato tecnico di supporto del CITE,  composto  da  un

rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri  e  da  un

rappresentante  per  ciascuno  dei  Ministeri  di  cui  al  comma  2,

designati dai rispettivi Ministri, con  il  compito  di  istruire  le

questioni all'ordine del giorno del CITE. Ai componenti del  Comitato

tecnico di supporto  del  CITE  non  spettano  compensi,  gettoni  di

presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

8. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su

proposta del Ministro della transizione  ecologica,  e'  adottato  il

regolamento interno del CITE, che ne disciplina il funzionamento.  Le

deliberazioni del CITE sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

9. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il  supporto

tecnico e organizzativo alle attivita'  del  CITE  nell'ambito  delle

risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili  a  legislazione

vigente.

10. Dall'attuazione del presente  articolo  non  devono  derivare

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

 

                               Art. 5

Disposizioni concernenti il Ministero delle  infrastrutture  e  della

                        mobilita' sostenibili

1.  Il  «Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti»   e'

ridenominato  «Ministero  delle  infrastrutture  e  della   mobilita'

sostenibili».

2.  Le  denominazioni  «Ministro  delle  infrastrutture   e   della

mobilita' sostenibili» e  «Ministero  delle  infrastrutture  e  della

mobilita'  sostenibili»  sostituiscono,  a  ogni  effetto  e  ovunque

presenti,   rispettivamente,   le   denominazioni   «Ministro   delle

infrastrutture e dei trasporti» e «Ministero delle  infrastrutture  e

dei trasporti».

(omissis)

Capo VI
Disposizioni finanziarie e finali

                               Art. 10

           Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri

1. Ai fini di quanto disposto dal  presente  decreto,  a  decorrere

dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del

presente  decreto  e  fino  al  30  giugno  2021,  i  regolamenti  di

organizzazione  dei  Ministeri  dello   sviluppo   economico,   della

transizione ecologica, della cultura, delle  infrastrutture  e  della

mobilita' sostenibili, del turismo, ivi inclusi quelli  degli  uffici

di diretta collaborazione, sono adottati, con decreto del  Presidente

del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro  competente,  di

concerto con il Ministro per la pubblica  amministrazione  e  con  il

Ministro dell'economia e  delle  finanze,  previa  deliberazione  del

Consiglio dei  ministri.  Sugli  stessi  decreti  il  Presidente  del

Consiglio dei ministri  ha  facolta'  di  richiedere  il  parere  del

Consiglio di Stato.

 

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