Navi e sostenibilità ambientale: i criteri per valutare i progetti sono l'oggetto del decreto del ministero delle Imprese e del made in Italy 6 aprile 2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 settembre 2023, n. 211.
Soggetti beneficiari sono le imprese la cui attività principale riguarda la costruzione, trasformazione e revisione di navi, motori, equipaggiamenti e materiali navali nonché di parte degli stessi.
Di seguito il testo del decreto del ministero delle Imprese e del made in Italy 6 aprile 2023.
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Decreto del ministero delle Imprese e del made in Italy 6 aprile 2023
Specifica disciplina per l'individuazione dei progetti di rilevanza
strategica nel settore navale rivolti all'innovazione tecnologica e
digitale e alla sostenibilita' ambientale. (23A04966)
(Gazzetta Ufficiale del 9 settembre 2023, n. 211)
IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY
di concerto con
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
e con
IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante
«Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19
giugno 2019, n. 93, riguardante il regolamento di riorganizzazione
del Ministero dello sviluppo economico;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»;
Visto l'art. 1, comma 712, della citata legge che, al fine di
promuovere la competitivita' del sistema produttivo nazionale,
attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello
sviluppo sperimentale, prevede l'istituzione di un apposito fondo
presso il Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 1
milione di euro per l'anno 2022, per progetti di rilevanza strategica
nel settore navale;
Considerato che, a tal fine, la sopra richiamata disposizione
prevede che con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministero dell'universita' e della ricerca e con il
Ministero della difesa, sono individuati i criteri per il
finanziamento dei predetti progetti;
Considerata la rilevanza degli obiettivi di sviluppo del settore
navale attraverso meccanismi di incentivazione di progetti di
rilevanza strategica volti ad implementare l'innovazione tecnologica
e digitale e la sostenibilita' ambientale;
Considerato il rinvio operato dalla sopra citata disposizione
normativa di cui all'art. 1, comma 712, legge 30 dicembre 2021, n.
234 alle modalita' di finanziamento previste dalla legge 24 dicembre
1985, n. 808 riguardante «Interventi perdo sviluppo e l'accrescimento
di competitivita' delle industrie operanti nel settore aeronautico»;
Ritenuto necessario definire una specifica disciplina per
l'individuazione dei citati progetti di rilevanza strategica nel
settore navale;
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. Al fine di promuovere la competitivita' del sistema produttivo
nazionale attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e
dello sviluppo sperimentale, con il presente decreto sono individuati
i criteri per l'individuazione dei progetti di rilevanza strategica
nel settore navale rivolti all'innovazione tecnologica e digitale e
alla sostenibilita' ambientale.
Art. 2
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui all'art. 3 del
presente decreto le imprese la cui attivita' principale riguarda la
costruzione, trasformazione e revisione di navi, motori,
equipaggiamenti e materiali navali nonche' di parte degli stessi.
2. Sono considerate in possesso del requisito di cui al comma 1 le
imprese che nei due esercizi antecedenti la presentazione della
domanda abbiano avuto un fatturato annuo di almeno il 50% per le
grandi imprese o di almeno il 25% per le PMI da attivita' di
costruzione, trasformazione e revisione di navi, motori,
equipaggiamenti e materiali navali nonche' di parti degli stessi.
3. Le imprese di cui al comma 1 devono inoltre essere in possesso
dei seguenti requisiti:
a) avere una stabile organizzazione in Italia;
b) essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle
imprese;
c) non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte
a procedure concorsuali;
Art. 3
Bandi
1. Con decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made
in Italy, sulla base di quanto previsto dal presente decreto, sono
attivate le procedure a bando per la presentazione dei progetti e
delle relative domande di finanziamento. A tal fine sono stabiliti
criteri e modalita' di finanziamento dei progetti ammissibili, tenuto
conto delle risorse finanziarie disponibili.
Art. 4
Criteri di individuazione dei progetti
1. Ai fini dell'individuazione dei progetti, limitatamente alle
finalita' di cui all'art. 1, comma 712, della legge 30 dicembre 2021,
n. 234, si terra' conto dei seguenti criteri:
a) qualita' tecnica e innovativita' tecnologica e digitale del
progetto;
b) funzionalita' delle tecnologie/prodotti da sviluppare alle
esigenze specifiche di sostenibilita' ambientale;
c) capacita' tecnica dell'impresa proponente;
d) fattibilita' tecnica del progetto;
e) sostenibilita' economico-finanziaria del progetto;
f) prossimita' del progetto all'industrializzazione e
commercializzazione dei risultati;
g) qualora applicabile, grado di standardizzazione, intesa come
utilizzo, durante lo sviluppo dei prodotti all'interno del progetto,
di modelli di riferimento pubblicamente riconosciuti;
h) qualora applicabile, grado di modularita', intesa come
idoneita' dei prodotti sviluppati all'interno del progetto a poter
essere suddivisi in moduli di livello inferiore, indipendenti, in
grado di svolgere specifiche funzioni;
i) qualora applicabile, grado di interoperabilita', intesa come
idoneita' dei prodotti sviluppati all'interno del progetto a
scambiare informazioni e interagire con altri prodotti, grazie alla
presenza di interfacce standard;
j) qualora applicabile, grado di scalabilita', intesa come
idoneita' dei prodotti sviluppati all'interno del progetto a
rispondere ad esigenze di dimensioni variabili senza modificare
significativamente i propri principi fondamentali.
2. I progetti saranno valutati nel merito da un'apposita
Commissione composta da tre membri esperti nel settore navale di cui
uno designato dal Ministero delle imprese e del made in Italy, uno
dal Ministero dell'universita' e della ricerca ed uno dal Ministero
della difesa.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.