Trasporto intermodale di rifiuti: nuovi chiarimenti dall’Albo

La circolare 21 luglio 2022, n. 6 richiama la precedente circolare 4 dicembre 2017, n. 1235

Trasporto intermodale dei rifiuti: nuovi chiarimenti dall'Albo sono stati forniti con la circolare del Comitato nazionale 21 luglio 2022, n. 6.

In particolare, il documento richiama la circolare dell'Albo 4 dicembre 2017, n. 1235 in merito alle possibilità di applicazione e alle condizioni che devono ricorrere.

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Di seguito il testo della circolare dell'Albo n. 6/2002 e, nel riquadro, il testo della circolare n. 1235/2017.

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Circolare del Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali 21 luglio 2022, n. 6

Oggetto: trasporto intermodale dei rifiuti. Ulteriori chiarimenti

Continuano a pervenire diversi quesiti circa le modalità del trasporto intermodale di rifiuti e dubbi in merito al ruolo che le varie imprese coinvolte rivestono.

Si ritiene a tale proposito di dover ribadire quanto già previsto nella circolare n.1235 del 4 dicembre 2017. In particolare si conferma che è sempre consentito che il trasporto finale dei rifiuti su strada possa essere effettuato da impresa diversa da quella che ha iniziato il trasporto.

Pertanto al destinatario finale può essere conferito un rifiuto mediante un complesso veicolare composto da un trattore stradale/motrice nella disponibilità di impresa, differente da quella che ha iniziato il trasporto dei rifiuti, e da un semirimorchio con carrozzeria mobile o rimorchio nella disponibilità della stessa impresa che ha iniziato il trasporto.

Si conferma, peraltro, che nell’effettuazione del trasporto intermodale dovranno essere rigorosamente rispettati i punti a,b,c, indicati nella circolare del Comitato Nazionale n 1235 del 4 dicembre 2017 già richiamata.

 

Box 1

Circolare del Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali 4 dicembre 2017, n. 1235

E’ stato richiesto di chiarire se, nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, la parte terminale del trasporto su strada possa essere effettuata da impresa diversa da quella che effettua la parte inziale.

Al riguardo il Comitato nazionale, considerati gli indubbi benefici ambientali connessi al trasporto intermodale e tenuto conto della necessità di garantire controlli efficaci, ha ritenuto che, nel rispetto delle disposizioni che regolano il trasporto di cose, l’impresa che esegue la parte terminale del trasporto su strada possa essere impresa diversa da quella che esegue la parte iniziale, purché vengano rispettate le ulteriori seguenti condizioni:

a)   le imprese di autotrasporto che intervengono all’interno dello stesso trasporto intermodale devono essere iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali nella stessa categoria d’iscrizione;

b)   i codici EER relativi ai rifiuti trasportati devono essere contemporaneamente presenti nelle iscrizioni delle due imprese di autotrasporto;

c)   i rifiuti devono essere accompagnati dal formulario di. identificazione rifiuti di cui al DM 148/98, gestito con le modalità specificate al punto 1), lettera v), della circolare del Ministro dell’ambiente prot. n. GAB/DEC/812/98 del 4 agosto 1998.

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