Trasporto rifiuti: l’Albo gestori ambientali interviene sulla disponibilità di veicoli

Le misure della circolare 24 luglio 2019, n. 7 sono efficaci dal 1° settembre 2019

Novità per il trasporto rifiuti in due circolari del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali. In particolare:

  • con la circolare n. 7/2019 sono state fornite le istruzioni, efficaci dal 1° settembre 2019, sull'iter per il rinnovo della disponibilità di veicoli in locazione o comodato;
  • con la circolare n. 8/2019 sono stati forniti chiarimenti circa la possibilità di iscrivere all’Albo un’impresa di trasporto rifiuti che disponga di veicoli tenuti in disponibilità temporanea mediante locazione o comodato per un periodo inferiore a quello dell’iscrizione.

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Di recente l'Albo ha emanato:

  • le deliberazioni nn. 3-4/2019 su requisiti ed esami per l’abilitazione del responsabile tecnico rifiuti, che entreranno in vigore dal 19 luglio
  • la circolare n. 6/2019 sul codice EER applicare al trasporto di rifiuti legati alla vendita, produzione e montaggio di componenti di arredamento

Di seguito i testi integrali delle circolari nn. 7-8/2019.

 

Circolare del Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali 24 luglio 2019, n. 7

Oggetto: Disponibilità temporanea dei veicoli. Direttive tecniche-operative

In ordine ai veicoli in disponibilità dell’impresa iscritti mediante locazione s.c. o comodato s.c., il Comitato nazionale ha stabilito che debba essere osservata la seguente procedura.

Il trentesimo e il decimo giorno antecedente il termine finale di disponibilità temporanea del veicolo, la Sezione regionale, a mezzo pec, ricorda all’impresa che, qualora intenda continuare ad utilizzare il veicolo stesso, è tenuta ad inviare apposita comunicazione, entro 5 gg lavorativi precedenti la data di scadenza del titolo di disponibilità dl veicolo, comunicando la nuova data di fine disponibilità.

Alla comunicazione, da inviare mediante sistema telematico, l’impresa allega il nuovo titolo di disponibilità del veicolo (nuovo contratto o appendice) e una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 con cui si attesta che il veicolo continua ad essere in regola con la vigente normativa in materia di autotrasporto di cose ed è tecnicamente idoneo al trasporto dei rifiuti già autorizzati, utilizzando i contenuti di cui all’allegato A della delibera del Comitato nazionale n. 5 del 03/09/2014, integrato con il campo “c) proroga locazione/variazione titolo disponibilità”.

Le segreterie delle Sezioni regionali, ricevuta la comunicazione e accertata la completezza della documentazione allegata, aggiornano la data di scadenza del titolo di disponibilità temporanea e inviano una comunicazione all’impresa confermando l’aggiornamento dei dati.

Successivamente, nella prima seduta utile, le Sezioni regionali adottano il relativo provvedimento di variazione con l’indicazione della nuova data di scadenza.

Nel caso in cui l’impresa, correttamente informata, non invii nei termini previsti alcuna comunicazione, il veicolo è cancellato dall’Albo con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del titolo di disponibilità.

Alle imprese che alla data di efficacia delle direttive di cui alla presente circolare dispongano di veicoli medianti contratti di locazione s.c. o comodato s.c. scaduti o con scadenza da aggiornare si applica la procedura sopra illustrata. In mancanza di riscontro alla richiesta della Sezione regionale da parte dell’impresa entro e non oltre il 30 settembre 2019, i veicoli saranno cancellati dall’Albo con decorrenza 1 ottobre 2019.

Le direttive tecnico-operative di cui alla presente circolare sono efficaci dal 1° settembre 2019.

***

Circolare del Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali 24 luglio 2019, n. 8

Oggetto: Iscrizione all’Albo di imprese con disponibilità temporanea di veicoli

Alcune Sezioni regionali hanno richiesto al Comitato nazionale chiarimenti circa la possibilità di iscrivere all’Albo l’impresa di trasporto rifiuti che dispone di veicoli tenuti in disponibilità temporanea mediante locazione s.c. o comodato s.c. per un periodo inferiore a quello dell’iscrizione, anche nel caso in cui la portata utile di detti veicoli risulti necessaria ai fini della dimostrazione della prevista dotazione minima.

A tale riguardo il Comitato nazionale ha osservato che, nel caso di specie, le Sezioni regionali siano tenute a deliberare l’iscrizione o la variazione dell’iscrizione, formalizzando il relativo provvedimento con l’indicazione della data di scadenza dei titoli di disponibilità temporanea dei veicoli.

Successivamente all’iscrizione, qualora venga a mancare il requisito della prevista dotazione minima dei veicoli, le Sezioni regionali, previa contestazione degli addebiti all’iscritto nelle modalità previste dall’art. 21 del DM 120/2014, applicano la sanzione di cui all’art. 20, comma 1, lettera b), dello stesso DM.

Si fa presente con l’occasione che le Sezioni regionali sono tenute, in ogni caso, a riportare sui provvedimenti di iscrizione o di variazione, l’indicazione della data di scadenza dei titoli di disponibilità temporanea dei veicoli.

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