Trasporto transfrontaliero di rifiuti: cambia l’attestazione per l’idoneità dei mezzi

Trasporto transfrontaliero rifiuti
Il nuovo schema in allegato alla deliberazione dell'Albo gestori ambientali 31 gennaio 2022, n. 2

Trasporto transfrontaliero di rifiuti: cambia l'attestazione per l'idoneità dei mezzi. Il nuovo schema, che sostituisce l'originale di cui all’allegato C alla deliberazione dell'Albo gestori ambientali 22 gennaio 2018, n. 1, è stato pubblicato in allegato alla deliberazione del comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali 31 gennaio 2022, n. 2.

Il modello di attestazione dell’idoneità dei veicoli/carrozzerie mobili è stato previsto dall’articolo 15, comma 4, lettera b), del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 per i soggetti non appartenenti all’Unione europea e non in possesso di autorizzazione a soggiornare nel territorio Italiano.

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Si tratta di un documento che:

  • deve redigere il responsabile tecnico dell’impresa o dell’ente, in merito ai mezzi di trasporto in funzione delle tipologie di rifiuti da trasportare;
  • le imprese e gli enti che intendono effettuare esclusivamente attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti su strada devono allegare alla domanda di iscrizione.

Di seguito il testo della deliberazione del comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali 31 gennaio 2022, n. 2; il nuovo schema è disponibile alla fine della pagina in formato pdf.

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Deliberazione del comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali 31 gennaio 2022, n. 2

Modello di attestazione dell’idoneità dei veicoli/carrozzerie mobili redatta ai sensi dell’articolo 15, comma 4, lettera b), del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 da soggetti non appartenenti all’Unione Europea e non in possesso di autorizzazione a soggiornare nel territorio Italiano.

IL COMITATO NAZIONALE
 DELL’ ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l’articolo 212;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed in particolare l’articolo 3, commi 2 e 3;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, e, in particolare, l’articolo 5, comma 1, lettere h) che affida al Comitato nazionale il compito di determinare la modulistica da utilizzare con i relativi allegati ai fini dell’iscrizione all’Albo;

Vista la propria deliberazione n. 1 del 22 gennaio 2018, recante i modelli di domanda di iscrizione e variazione nella categoria 6 presentate da soggetti non appartenenti all’Unione Europea e non in possesso di autorizzazione a soggiornare nel territorio italiano, ed in particolare l’allegato “C”;

Vista la propria deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020 recante, tra l’altro, modifiche alla deliberazione n. 6 del 9 settembre 2014;

Vista la propria circolare n. 1 del 4 febbraio 2021;

Considerato che, ai sensi del richiamato articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 dello stesso D.P.R. riguarda solo i soggetti aventi sede legale in uno dei paesi dell’Unione Europea;

Considerato che, ai sensi dello stesso articolo 3, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 i soggetti non appartenenti all’Unione Europea possono presentare le dichiarazioni in questione solo se in possesso di autorizzazione a soggiornare nel territorio italiano;

Ritenuto di dover aggiornare lo schema di attestazione dell’idoneità dei veicoli/carrozzerie mobili redatta ai sensi dell’articolo 15, comma 4, lettera b), del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 da soggetti non appartenenti all’Unione Europea e non in possesso di autorizzazione a soggiornare nel territorio italiano;

DELIBERA

Articolo 1
(Modifiche alla deliberazione n. 1 del 22 gennaio 2018)

L’allegato “C” alla deliberazione n. 1 del 22 gennaio 2018 è sostituito dall’allegato “A” alla presente deliberazione.

 

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Allegati

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