Trattamento dei dati e Inail: la circolare n. 19 del 12 maggio 2020

Trattamento dei dati e Inail: con la circolare n. 19 del 12 maggio 2020 l'Istituto ha dettato le regole per la regolamentazione delle attività al proprio interno. In particolare, la circolare tratta il tema della "Designazione degli autorizzati al trattamento dei dati personali, relative istruzioni operative e contestuale pubblicazione della nuova versione dell’informativa per l’utilizzo di posta elettronica e internet da parte dei dipendenti".

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Trattamento dei dati e Inail: il ruolo dei dipendenti

Più nel dettaglio, la circolare specifica che: "Tutti i dipendenti in forza sono designati come autorizzati al trattamento dei dati personali, in relazione agli incarichi, ai compiti e alle funzioni svolte dagli stessi nell’ambito dei processi e delle attività lavorative alle quali sono addetti, alla natura dei dati, alle finalità e alle modalità di trattamento nonché agli strumenti utilizzati". E prosegue: "L’autorizzazione ai trattamenti discende direttamente dagli incarichi e dalle mansioni derivate dal ruolo o assegnate dal diretto responsabile in base alle effettive necessità lavorative. Il diretto responsabile, in generale, rappresenta il responsabile gerarchico del dipendente, inteso come la persona per cui il dipendente rappresenta un riporto diretto, come il Direttore di Sede".

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Il testo integrale della circolare su trattamento dati e Inail e qui di seguito.

 

Circolare Inail n. 19 del 12 maggio 2020

Oggetto

Designazione degli autorizzati al trattamento dei dati personali, relative istruzioni
operative e contestuale pubblicazione della nuova versione dell’informativa per
l’utilizzo di posta elettronica e internet da parte dei dipendenti.

Quadro normativo

- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: “Codice in materia di protezione
dei dati personali”.
- Provvedimento del Garante 1 marzo 2007 e successive modificazioni: “Lavoro:
le linee guida del Garante per posta elettronica e internet”.
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
(GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE.
- Circolare Inail 23 febbraio 2018, n. 12: “Codice disciplinare per il personale
delle aree destinatario dei precedenti Ccnl del comparto Enti pubblici non
economici”.
- Determinazione del Presidente Inail 22 marzo 2018, n. 149: “Regolamento
unico per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi
degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del diritto di accesso
a documenti, dati e informazioni ai sensi degli articoli 5 e seguenti del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33”.
- Determinazione del Presidente Inail 22 maggio 2018, n. 234: “Regolamento
UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)» - RGPD. Designazione del
Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) - art.37 Regolamento UE
2016/679”.
- Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101: “Disposizioni per l'adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati)”.
- Determinazione del Presidente Inail 8 ottobre 2019, n. 297: “Regolamento
unico per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi
degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del diritto di accesso
a documenti, dati e informazioni ai sensi degli articoli 5 e seguenti del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Modifiche”.
- Determinazione del Presidente Inail munito dei poteri del Consiglio di
amministrazione 12 marzo 2020, n. 53: “Nuovo modello organizzativo della
privacy e della protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679
(GDPR)”.
- Circolare Inail 6 maggio 2020, n. 16: “Codice disciplinare per i dirigenti
appartenenti all’Area delle Funzioni centrali e per i dirigenti dell’ex Ispesl transitati
all’Inail”.
- Circolare Inail 6 maggio 2020, n. 17: “Codice disciplinare per i professionisti e
i medici”.

Premessa

Il modello organizzativo della privacy e della protezione dei dati, modificato in base al
Regolamento UE 2016/679 (General data protection regulation - GDPR), di cui alla
determina del Presidente Inail munito dei poteri del Consiglio di amministrazione del 12
marzo 2020, n. 53, conferisce, nell’ambito dell’organizzazione dell’Istituto, specifiche
responsabilità a vari livelli, finalizzate alla conformità al GDPR relativamente ai
trattamenti di cui l’Istituto è titolare. Tali trattamenti, così come richiesto dall’art. 30 del
GDPR, sono censiti in un apposito registro, presente nel sistema documentale che
l’Istituto ha reso disponibile per rendere più efficiente e fruibile il sistema di gestione
della protezione dei dati. Tale sistema contiene documenti, informazioni, note operative
e istruzioni in relazione alla protezione dei dati. Inoltre, registra le evidenze necessarie
a comprovare la conformità al regolamento, in linea con il principio di
responsabilizzazione espresso nel regolamento stesso
In relazione al modello organizzativo, la presente circolare:
- disciplina le modalità di designazione degli autorizzati al trattamento dei dati
personali;
- fornisce agli autorizzati le istruzioni necessarie per operare in conformità, come
previsto nell’ambito “politiche in materia di sicurezza e protezione dei dati e adozione
delle contromisure” del modello organizzativo;
- tra le istruzioni di cui al punto precedente, rammenta agli autorizzati le azioni a loro
carico relativamente all’ambito di “gestione delle violazioni di dati personali (data
breach)” presente nel modello organizzativo.
La presente circolare costituisce, inoltre, informativa ai dipendenti per l ’utilizzo dei
servizi di posta elettronica e di accesso a internet.

Designazione

Tutti i dipendenti in forza sono designati come autorizzati al trattamento dei dati
personali, in relazione agli incarichi, ai compiti e alle funzioni svolte dagli stessi
nell’ambito dei processi e delle attività lavorative alle quali sono addetti, alla natura dei
dati, alle finalità e alle modalità di trattamento nonché agli strumenti utilizzati.
L’autorizzazione ai trattamenti discende direttamente dagli incarichi e dalle mansioni
derivate dal ruolo o assegnate dal diretto responsabile in base alle effettive necessità
lavorative. Il diretto responsabile, in generale, rappresenta il responsabile gerarchico
del dipendente, inteso come la persona per cui il dipendente rappresenta un riporto
diretto, come il Direttore di Sede.
Gli incarichi ai trattamenti e le relative abilitazioni dei dipendenti per l’accesso ai dati,
alle applicazioni e ai dispositivi, conferiti con modalità informatiche, sono equivalenti
alle designazioni formali realizzate per iscritto.
Il responsabile ha il compito di monitorare e mantenere aggiornate le abilitazioni dei
propri dipendenti, specie in seguito agli eventi che modificano le necessità di accesso ai
dati. Considerata la complessità ed eterogeneità del contesto dei sistemi e delle
abilitazioni, il responsabile potrà avvalersi, oltre che degli strumenti informatici di cui è
dotato, anche del supporto della Direzione centrale per l’organizzazione digitale (Dcod).
Le abilitazioni non più necessarie devono essere immediatamente rimosse. Tale
rimozione può avvenire in modalità automatica, agganciandosi a eventi quali il
pensionamento, il trasferimento o la variazione di incarico oppure in modalità manuale
da parte del responsabile. Esempi di abilitazioni che prevedono un’attività di rimozione
manuale sono quelle relative agli applicativi istituzionali (GRA, GRAI, ecc.) e le
abilitazioni per l’accesso ai dati in convenzione con enti esterni (Inps, Agenzia delle
Entrate, ecc.).
È comunque responsabilità e dovere del dipendente segnalare abilitazioni non più
necessarie o frutto di errore e, in questi casi, è comunque fatto divieto di usufruirne per
accessi a dati ovvero procedure e/o applicativi che sarebbero considerati non leciti.
Gli autorizzati al trattamento dei dati personali devono puntualmente attenersi ai principi
e agli obblighi del GDPR, nonché al modello organizzativo privacy dell’Istituto di cui alla
determina del Presidente Inail munito dei poteri del Consiglio di amministrazione 12
marzo 2020, n. 53.
Gli autorizzati devono inoltre attenersi alle linee guida, alle policy di sicurezza
dell’Istituto e alle istruzioni operative impartite nella presente circolare e dettagliate nel
seguito, che costituiscono un estratto delle politiche di sicurezza delle informazioni in
essere. Sarà compito della Dcod emanare evoluzioni, aggiornamenti e ulteriori
istruzioni, pubblicandole nella sezione sicurezza del repository ufficiale di Inail.
A ogni modo gli autorizzati, nell’operare per conto dell’Istituto, devono osservare il
codice disciplinare previsto nell’ambito del ruolo e dell’attività svolta.
L’Istituto, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, in esecuzione degli
obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, è
tenuto a verificare l'osservanza delle disposizioni di cui alle seguenti istruzioni. La
violazione parziale o totale delle istruzioni impartite potrà comportare provvedimenti
disciplinari commisurati alla gravità della violazione e, nei casi più gravi, conseguenze
penali.

Istruzioni operative per gli autorizzati al trattamento
Rispetto dei principi del GDPR

Nel trattare i dati personali, indipendentemente dalla loro natura ordinaria (dati comuni)
o particolare (dati di carattere sanitario o giudiziari), gli autorizzati al trattamento sono
tenuti a:
- operare garantendo la massima riservatezza delle informazioni di cui vengono a
conoscenza, considerando tutti i dati personali confidenziali e, di norma, soggetti al
segreto d’ufficio, fatta eccezione per i soli dati anonimi, generalmente trattati per
elaborazioni statistiche, e quelli desumibili da liste ed elenchi pubblici;
- evitare, nelle procedure di lavoro e nello svolgimento delle operazioni di
trattamento, che i dati personali siano soggetti a rischi di distruzione e perdita anche
accidentale;
- evitare che ai dati possano accedere persone non autorizzate e che vengano svolte
operazioni di trattamento non consentite o non conformi ai fini per i quali i dati sono
stati raccolti;
- operare con la massima diligenza e attenzione in tutte le fasi di trattamento, dal
momento dell’acquisizione dei dati, all’eventuale loro aggiornamento, alla
conservazione, fino all’eventuale cancellazione o distruzione;
- eseguire operazioni di trattamento esclusivamente in ottemperanza ai compiti
assegnati dal responsabile diretto e, comunque, riferiti alle disposizioni e ai
regolamenti (processi e procedure) interni vigenti;
- mantenere il segreto verso chiunque, in ordine alle informazioni delle quali siano
venuti a conoscenza nello svolgimento dell’incarico; tale segreto deve essere
mantenuto in ogni caso anche quando sia venuto meno l’incarico stesso, salvo
legittima richiesta dell’Autorità giudiziaria. Per i funzionari pubblici il reato di
rivelazione del segreto d'ufficio scatta non solo per la divulgazione di notizie coperte
da segreto ma anche per la semplice comunicazione di notizie «accessibili» a chi
però non ha diritto di riceverle;
- mantenersi informato rispetto ai propri obblighi connessi ai propri incarichi
assumendo atteggiamento consapevole in tema di protezione dei dati maneggiati.

Gestione dell’abilitazione informatica

Nel caso in cui il trattamento avvenga per mezzo di un’applicazione informatica,
l’incarico al trattamento si accompagna a una abilitazione che permette l’accesso ai dati.
Come detto, gli incarichi ai trattamenti e le relative abilitazioni dei dipendenti per
l’accesso ai dati, alle applicazioni e ai dispositivi, conferiti con modalità informatiche (per
esempio tramite la consolle di profilazione o mediante apertura di un ticket per
l’abilitazione a una applicazione), sono equivalenti a designazioni formali realizzate per
iscritto.
L’accesso ai dati è lecito solo in presenza di un’abilitazione valida, connessa all’incarico
lavorativo, che non derivi da errori o da precedenti incarichi, e deve avvenire
esclusivamente per un’effettiva esigenza lavorativa relativa alla pratica. Quindi, anche
nel caso di abilitazioni valide è comunque vietato l’accesso ai dati senza una motivazione
lavorativa quale, per esempio, l’assegnazione della pratica o la richiesta diretta da parte
di un interessato allo sportello.
Tali abilitazioni derivano dagli incarichi e dalle mansioni di ogni dipendente, ovvero:
- sono derivate dal ruolo mediante degli automatismi legati al profilo lavorativo;
- vengono assegnate dal diretto responsabile tramite apposite consolle di profilazione
oppure vengono richiesti, sempre per il tramite del diretto responsabile, alla Dcod.
I responsabili:
- assegnano le abilitazioni in modo corretto, in funzione dell’incarico lavorativo del
dipendente e in relazione a una effettiva esigenza lavorativa;
- prestano particolare attenzione a tutti gli eventi che possano determinare una
differente esigenza di accesso ai dati e quindi una variazione delle abilitazioni dei
dipendenti. Tra gli eventi più significativi si evidenziano:
- il pensionamento, a seguito del quale molte abilitazioni interne come l’accesso
alla intranet e alle applicazioni istituzionali interne (per esempio GRA, GRAI,
Cartella Clinica) decadono automaticamente. Altre abilitazioni, invece, come
quelle sui sistemi esterni all’Istituto (per esempio nei casi di accessi a dati in
convenzione con altri enti), rimangono attive e vanno fatte cessare
tempestivamente a cura del responsabile stesso;
- il cambio di incarico di un dipendente, situazione in cui sarà sempre cura del
responsabile aggiornare le abilitazioni o assicurarsi che lo siano state;
- il trasferimento di un dipendente ad altra Sede o altra Unità organizzativa, che
prevede che:
o il responsabile uscente, ovvero colui che rilascia la risorsa, provveda alla
rimozione delle abilitazioni non più necessarie;
o il responsabile entrante, ovvero colui che riceve la risorsa, prenda in carico il
compito di verifica e controllo delle abilitazioni del dipendente.
I dipendenti:
- accedono ai dati a fronte di abilitazione valida e solo in relazione a una specifica
necessità lavorativa;
- segnalano abilitazioni non più necessarie, o frutto di errore, di cui sono a conoscenza
e, comunque, non utilizzano in alcun modo tali abilitazioni per accessi a dati che
sarebbero considerati non leciti.

Gestione delle violazioni di dati personali (data breach) e segnalazione degli
incidenti di sicurezza

Una violazione dei dati personali è una violazione di sicurezza che comporta
accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione
non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
Esempi di violazione dei dati personali sono: la perdita di un dispositivo contenente dati
personali, l’invio per errore di dati personali a terzi non autorizzati, l’infezione della
propria postazione di lavoro da parte di un ransomware, ecc.
Un incidente di sicurezza è, più in generale, qualsiasi evento o insieme di eventi
indesiderati o imprevisti che sottintendono una violazione delle politiche di sicurezza
fonte di danno per gli asset Inail, ovvero per il patrimonio informativo
dell’organizzazione. Esempi di incidenti di sicurezza sono, la ricezione di e-mail malevole
come quelle di phishing o contenenti malware, tentativi di accesso non autorizzato alle
informazioni, ecc.
In questo ambito tutti i dipendenti:
- nel caso abbiano evidenza di una situazione che possa comportare o ha comportato
violazione di dati personali ne danno immediata segnalazione al proprio responsabile
che, a propria volta, ne dà immediata comunicazione al Responsabile della
protezione dei dati (RPD);
- nel caso abbiano evidenza di una situazione che possa determinare o abbia
determinato un incidente di sicurezza delle informazioni, ne danno immediata
comunicazione al CERT Inail, mediante la casella di posta elettronica cert@inail.it.

Gestione delle password 

Le password rappresentano l’attuale metodo dell’Istituto per la verifica dell'identità degli
utenti, la cui efficacia verrà ulteriormente innalzata mediante l’introduzione di
meccanismi di autenticazione forte. Pertanto la sicurezza della password è di importanza
fondamentale per poter proteggere l'utente, la postazione di lavoro, la rete interna e i
dati.
In accordo con le Linee guida gestione password di accesso ai sistemi informativi l’utente
è tenuto ad adottare i seguenti criteri per la gestione della propria password di accesso:
- non deve in nessun caso comunicare ad altri la propria password, per esempio tramite
posta elettronica o al telefono, nemmeno in risposta a una richiesta esplicita;
- non deve trascrivere mai la propria password su carta o su file non opportunamente
crittografato;
- non deve usare password che:
o contengano la propria matricola o il proprio nome e/o cognome;
o contengano sequenze digitate alla tastiera (per esempio “qwerty”) o sequenze di
caratteri ripetuti;
- deve adottare i criteri per aumentare la complessità della password suggeriti nelle già
citate Linee guida gestione password di accesso ai sistemi informativi;
- non può usare le credenziali personali per l’iscrizione a siti esterni al perimetro
dell’Istituto;
- è obbligato a cambiare la password di accesso in caso di accertata o sospetta
compromissione.

Gestione degli strumenti elettronici

È fondamentale che i dipendenti adottino le Linee guida per l’utilizzo degli strumenti
elettronici. In merito, al fine di salvaguardare la riservatezza delle informazioni, l’utente
non deve:
- usare impropriamente il sistema informativo e i dispositivi dell’Istituto (per esempio
per diffusione o memorizzazione di inserzioni commerciali o personali, petizioni,
pubblicità o per qualsiasi altro uso non autorizzato, come l’uso di strumenti non
autorizzati per lo scambio di dati personali);
- portare all'esterno delle Sedi dell’Inail apparecchiature, informazioni o software di
proprietà dell’Istituto senza preventiva autorizzazione;
- accedere o tentare l’accesso alle informazioni per le quali non si hanno privilegi;
- fare copie di dati dell’Istituto o divulgare a terzi informazioni se non autorizzati.
L’utente è inoltre obbligato a:
- rispettare la legge sul copyright o diritto d’autore;
- riferire al CERT Inail eventuale ricezione di messaggi di posta elettronica contenente
materiale inappropriato o illegale.
Inoltre, relativamente alla postazione di lavoro, la cui gestione è cruciale al fine di
ridurre il rischio di accesso non autorizzato a informazioni dell’Istituto, i dipendenti
sono tenuti a:
- seguire politiche di clear desk e di clear screen (ovvero tenere libere da dati e
informazioni non utili in quel momento sia la scrivania fisica che lo schermo del
proprio computer);
- ogni qualvolta si abbia la necessità di allontanarsi dal posto di lavoro, chiudere i
documenti non in uso e bloccare il Pc utilizzando il comando Ctrl-Alt-Canc o Blocca
computer;
- distruggere o custodire in luoghi sicuri stampe e documenti cartacei con informazioni
di dominio non pubblico e non lasciare stampe incustodite alle stampanti;
- mantenere impostato il salva schermo (screen saver).
Utilizzo della posta elettronica
La sicurezza della posta elettronica è centrale per tutelare le informazioni dei dipendenti
e i dati dell’Istituto stesso.
Le indicazioni sulla sicurezza delle informazioni relative alla posta elettronica sono
contenute all’interno delle Linee guida per l’utilizzo dei servizi di posta elettronica e di
accesso a internet. Tale documento rappresenta l’informativa ai dipendenti da parte del
datore di lavoro sull’utilizzo di tali strumenti, prevista dal Provvedimento del Garante 1
marzo 2007, e costituisce parte integrante di questa circolare. Il documento è stato
aggiornato di recente in occasione delle ultime modifiche derivanti dal cambiamento di
tecnologia. Tutti i dipendenti sono invitati a prenderne visione tenendo presente che
questa circolare comprende anche l’accettazione di tale informativa, la cui presa visione
comporta pertanto presa visione e accettazione dell’informativa.

Di seguito se ne riporta un estratto:
- prestare la massima attenzione nell’apertura dei file allegati alle e-mail (per esempio
Word, Excel, PDF, ZIP, Immagini) poiché possibili veicoli di virus o ransomware;
- prestare la massima attenzione nell’apertura di link presenti nel corpo della e-mail,
poiché potrebbero indirizzare a siti malevoli;
- non diffondere notizie a carattere riservato, né inviare documenti di lavoro a indirizzi
di posta elettronica esterni alla rete informatica dell’Istituto, se non necessario per
l’attività lavorativa, in considerazione del fatto che la posta può essere intercettata
da chiunque;
- in caso di dubbio e per effettuare un controllo in automatico sui messaggi di posta
sospetta, si invita a inoltrare il messaggio all’indirizzo di posta elettronica
horus@inail.it; qualora si necessiti di ulteriori informazioni è possibile contattare la
casella di posta elettronica presidiata postasospetta@inail.it.

Utilizzo di internet

Nelle suddette Linee guida per l’utilizzo dei servizi di posta elettronica e di accesso a
internet sono identificate le regole, che costituiscono un saldo presupposto per un
comportamento online corretto da parte di dipendenti con l’obiettivo di tutelare la
sicurezza nella navigazione web.
In generale, l’utente è tenuto a:
- utilizzare l’accesso alla rete internet senza mettere a rischio l’integrità, la
riservatezza e la disponibilità dei dati, delle informazioni e dell’intero sistema
informatico dell’Istituto;
- non visitare siti non attendibili poiché, dopo la posta elettronica, la navigazione
internet rappresenta il veicolo principale per le minacce di sicurezza.
Uso dei dispositivi mobili
I dispositivi mobili aziendali rappresentano di fatto delle estensioni del network
dell’Istituto al di fuori del suo perimetro fisico. Pertanto, se vulnerabili, possono esporre
l’Istituto a rischi di sicurezza informatica.
Sulla base delle Politica dei dispositivi mobili, si riportano di seguito alcune delle regole
dettate dall’Istituto che impongono ai dipendenti il divieto di:
- installare applicazioni non provenienti dagli App Store ufficiali resi disponibili dai
fornitori dei dispositivi mobili (es. Google Play, App Store), salvo diverse indicazioni
da parte dell’Istituto;
- installare applicazioni il cui utilizzo può arrecare danni di reputazione oppure
economici all’Istituto, nonché quelle che violino le normative nazionali e
internazionali;
- utilizzare reti telematiche insicure o pubbliche per la trasmissione dati, come
per esempio le reti Wi-Fi non protette da password o protette da meccanismi
deboli, quali per esempio il Wired Equivalent Privacy (WEP).
Sicurezza nella conservazione e trasferimento dei files
L’Istituto, nell’ottica di tutela del patrimonio digitale, sconsiglia fortemente, per la
memorizzazione delle informazioni, l’utilizzo di ambienti cloud non consentiti o supporti
di memoria removibili quali, per esempio, chiavette USB o dischi esterni.
Ai fini della conservazione e del trasferimento delle informazioni, si suggerisce in
alternativa di:
- salvare e, se necessario, condividere i files tramite InailOneDrive, che permette di
archiviare i documenti e di recuperarli in mobilità, evitandone quindi la copia su un
supporto mobile o su ambienti cloud non consentiti. Tale soluzione permette anche
la condivisione sicura con colleghi e persone esterne all’Istituto e garantisce la
cifratura dei dati per una adeguata protezione delle informazioni;
- in un’ottica di salvaguardia della disponibilità delle informazioni (backup), salvare,
ove possibile e opportuno, documenti e dati di interesse dell’Istituto sui server centrali
(es. sharepoint), soggetti a regole di backup periodico.
Resta comunque fondamentale valutare sempre la necessità di condividere e
memorizzare dati personali, al fine di garantire la conformità ai principi del GDPR
sopra citati, operando in conformità alle Linee guida sulla classificazione delle
informazioni. La diffusione e l’accesso non autorizzato alle informazioni può costituire
una violazione di dati personali, da cui possono derivare danni per gli interessati ed
elevate sanzioni amministrative nei confronti dell’Istituto stesso. Per questo, quando
si trattano dati personali si deve sempre porre attenzione alla correttezza e liceità
delle azioni che si intraprendono.
Gestione della sicurezza dei dati trattati senza l’ausilio di strumenti elettronici
Gli autorizzati al trattamento devono attenersi alle modalità previste ai fini di una idonea
custodia degli atti e dei documenti loro affidati. In particolare:
- non lasciare mai gli atti e i documenti cartacei contenenti dati personali, anche per
brevi intervalli di tempo, incustoditi o esposti alla visione di soggetti estranei o non
autorizzati al trattamento;
- conservare tutti gli atti e i documenti cartacei contenenti dati personali in armadi,
contenitori o cassetti muniti di serratura;
- lasciare chiusi a chiave, fuori dell’orario di apertura degli uffici, i locali dove sono
posizionati gli armadi o i contenitori; le persone ammesse dopo l'orario di chiusura,
a qualunque titolo, devono essere identificate e registrate;
- chiudere a chiave gli armadi o i contenitori in occasione delle periodiche operazioni
di pulizia, di eventuali lavori di manutenzione dei locali o del trasferimento in altri
locali di documenti contenenti dati personali;
- rendere inintelligibili i documenti cartacei prima di procedere con la loro dismissione.
Ulteriori istruzioni per incarichi specifici
Nel caso di incarichi specifici (es. accesso ai dati relativi al trattamento di
videosorveglianza, accesso ai dati in qualità di amministratore di sistema, ecc.), si
rimanda alle istruzioni di dettaglio che verranno fornite al personale interessato.

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